0.632.291.361

RU **1960** 421

Traduzione

# Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica federale di Germania inteso a disciplinare alcune questioni doganali generali

Conchiuso il 21 novembre 1958<br />Entrato in vigore il 1° maggio 1960

(Stato 1° maggio 1960)

Il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica federale di Germania hanno convenuto quanto segue:

##### **Art. 1** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.632.291.361--1}
Con l’entrata in vigore della dichiarazione d’adesione provvisoria della Svizzera all’Accordo generale su le tariffe doganali e il commercio[^1](GATT) e degli elenchi delle concessioni svizzere e germaniche, allegati al medesimo, cessano d’avere effetto:

L’allegato A dell’accordo doganale del 20 dicembre 1951[^2]tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica federale di Germania, nel testo della quarta aggiunta a questo accordo, del 1° novembre 1957[^3]escluse le disposizioni sul traffico di perfezionamento dei tessili «Prescrizioni concernenti la sezione XI», comprese le note dall’1 al 5;

L’allegato B all’accordo doganale del 20 dicembre 1951 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica federale di Germania, nel testo della seconda aggiunta a questo accordo, del 4 dicembre 1953[^4].

##### **Art. 2** {#art_2 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.632.291.361--2}
Qualora l’una o le due Parti contraenti cessassero d’essere sottoposte agli obblighi dell’Accordo generale su le tariffe doganali e il commercio[^5](GATT), le concessioni doganali che avevano convenuto nell’ambito del medesimo continueranno ad avere effetto, a contare da quel momento, tra le Parti contraenti, per i prodotti svizzeri e germanici.

##### **Art. 3** {#art_3 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.632.291.361--3}
Il presente accordo entra in vigore alla data prevista nell’articolo 1. Qualora esso fosse disdetto, si applicheranno le disposizioni dell’articolo XI dell’accordo doganale germano-svizzero del 20 dicembre 1951[^6]. In derogazione alle disposizioni di quell’accordo, la disdetta per il 31 dicembre 1961, potrà essere data con un preavviso di tre mesi.

##### **Art. 4** {#art_4 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.632.291.361--4}
Il presente accordo estenderà i suoi effetti al Principato di Liechtenstein fino a tanto che questo sarà legato alla Svizzera con un trattato di unione doganale[^7]. Esso è inoltre applicabile al «Land Berlin», eccetto che la Repubblica federale di Germania non faccia al Governo svizzero una dichiarazione contraria, durante i tre mesi che seguiranno la sua entrata in vigore.

##### **Art. 5** {#art_5 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.632.291.361--5}
Il presente accordo sarà ratificato. Lo scambio degli strumenti di ratificazione avrà luogo a Bonn.

Fatto a Ginevra, il 21 novembre 1958, in doppio esemplare.

| Per la <br>Confederazione svizzera:<br>Marti | Per la <br>Repubblica federale di Germania:<br>v. Mahs |
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[^1]: [RU  **1959**  1808]. Questa dichiarazione è entrata in vigore il 1° gen. 1960.
[^2]: RS  **0.632.613.6**
[^3]: [RU  **1959**  237]. Queste disp. sono abrogate (n. 7 dell’Acc. del 1° ago. 1969 –RS  **0.631.146.21** ).
[^4]: [RU  **1954**  865]
[^5]: RS  **0.632.21**
[^6]: RS  **0.632.613.6**
[^7]: RS  **0.631.112.514**