(Stato 5  novembre 1999)0.632.293.141Nicht löschen bitte "[^1]" !!

0.632.293.141

Traduzione*[^2]* 

# Protocollo concernente i dazi doganali tra la Confederazione Svizzera e il Regno di Danimarca

Conchiuso il 28 febbraio 1959<br />Approvato dall’Assemblea federale il 10 giugno 1959[^3]<br />Entrato in vigore il 1° gennaio 1960

Il Governo svizzero e il Governo del Regno di Danimarca, animati dal desiderio di agevolare gli scambi commerciali tra i due Paesi, hanno convenuto quanto segue:

##### **Art. 1** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.632.293.141--1}
Fino a tanto che le alte Parti contraenti saranno vincolate agli obblighi dell’Accordo generale su le tariffe doganali e il commercio[^4], i loro prodotti menzionati negli elenchi A[^5]e B[^6]qui allegati, godranno dei dazi applicati dalle medesime secondo le disposizioni di quell’Accordo generale.

Recedendo le alte Parti contraenti, o l’una di esse, dall’Accordo generale su le tariffe doganali e il commercio, i loro prodotti menzionati negli elenchi A e B, qui allegati, continueranno a godere, nell’importazione in Svizzera o in Danimarca, dei dazi inscritti nell’Accordo generale al momento del recesso.

##### **Art. 2** {#art_2 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.632.293.141--2}
Il presente protocollo estenderà parimente i suoi effetti al Principato di Liechtenstein, fino a quando quest’ultimo sarà legato alla Svizzera da un trattato di unione doganale[^7].

##### **Art. 3** {#art_3 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.632.293.141--3}
Il presente protocollo sarà applicato a contare dal giorno in cui la dichiarazione d’adesione provvisoria[^8]della Svizzera all’Accordo generale su le tariffe doganali e il commercio[^9]avrà effetto per le due alte Parti contraenti.

Se la nuova tariffa delle dogane svizzere entrasse in vigore innanzi che la dichiarazione d’adesione provvisoria della Svizzera al GATT divenga applicabile nelle relazioni tra la Svizzera e la Danimarca, i dazi doganali menzionati negli elenchi A e B[^10], qui allegati, avranno effetto da quel momento.

##### **Art. 4** {#art_4 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.632.293.141--4}
L’entrata in vigore del presente protocollo è fatta dipendere dalla osservanza, dall’una e dall’altra parte, delle forme costituzionali.

Il presente protocollo potrà essere disdetto in ogni tempo, mediante un avviso anticipato di tre mesi, ma non prima che siano trascorsi tre mesi dal giorno del recesso, qualora le alte Parti contraenti, o l’una di esse, avesse a recedere dall’Accordo generale su le tariffe e il commercio[^11].

Fatto a Ginevra, in due esemplari, il 28 febbraio 1959.

(Seguono le firme)

[^1]: RU  **1959**  1982;FF  **1959**  I 625ediz. ted. 1959 I 621 ediz. franc.
[^2]: Il testo originale è pubblicato sotto lo stesso numero nell’ediz. franc. della presente Raccolta.
[^3]: RU  **1959**  1806
[^4]: RS  **0.632.21**
[^5]: Trattasi dell’«Elenco delle concessioni che il Governo danese fa al Governo svizzero» (RS  **0.632.293.141.1** ).
[^6]: È compreso nell’«Elenco della Confederazione Svizzera» (RS  **0.632.211.2** ).
[^7]: RS  **0.631.112.514**
[^8]: [RU  **1959**  1805]
[^9]: RS  **0.632.21**
[^10]: Vedi le note 1 e 2 a pag. 1.
[^11]: RS  **0.632.21**