(Stato 5  novembre 1999)0.632.295.981Nicht löschen bitte "[^1]" !!

0.632.295.981

Traduzione*[^2]* 

# Protocollo concernente le concessioni tariffali svizzero-norvegesi

Conchiuso il 6 marzo 1959<br />Approvato dall’Assemblea federale il 10 giugno 1959[^3]<br />Entrato in vigore il 1° gennaio 1960

Il Consiglio federale svizzero, dall’una parte, e il Governo del Regno di Norvegia, dall’altra, hanno convenuto quanto segue:

##### **Art. 1** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.632.295.981--1}
I prodotti naturali o fabbricati del Regno di Norvegia, menzionati nell’elenco delle concessioni tariffali accordate dalla Svizzera a quel Regno durante i negoziati doganali, trattati a Ginevra in considerazione dell’adesione provvisoria della Svizzera all’Accordo generale su le tariffe doganali e il commercio[^4], godranno, nell’importazione sul territorio doganale della Svizzera, dei dazi determinati in quell’elenco.

I prodotti naturali o fabbricati del territorio doganale della Svizzera, menzionati nell’elenco delle concessioni tariffali accordate dal Regno di Norvegia alla Svizzera[^5]durante i negoziati doganali, trattati a Ginevra in considerazione dell’adesione provvisoria della Svizzera all’Accordo generale su le tariffe doganali e il commercio, godranno, nell’importazione nel territorio di quel Regno, dei dazi determinati in quell’elenco.

##### **Art. 2** {#art_2 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.632.295.981--2}
A contare dal giorno in cui l’una delle Parti contraenti cessasse d’essere vincolata agli obblighi dell’Accordo generale[^6], il presente protocollo rimarrà in vigore per la durata di sei mesi.

Qualora non fosse disdetto prima che questo termine sia decorso, esso sarà prolungato di tacita intesa per un intervallo indeterminato e potrà allora essere disdetto in ogni tempo e cesserà d’avere effetto tre mesi dopo la disdetta.

##### **Art. 3** {#art_3 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.632.295.981--3}
Il presente protocollo estenderà parimente i suoi effetti al Principato di Liechtenstein, fino a quando quest’ultimo sarà legato alla Svizzera da un trattato d’unione doganale[^7].

##### **Art. 4** {#art_4 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.632.295.981--4}
Il presente protocollo entrerà in vigore nel medesimo momento che la dichiarazione d’adesione provvisoria della Svizzera all’Accordo generale su le tariffe doganali e il commercio[^8]. Esso sarà ratificato allorchè siano compiute, da una parte e dall’altra, le procedure stabilite nelle Costituzioni dei due Paesi.

Fatto a Ginevra, in due esemplari, il 6 marzo 1959.

(Seguono le firme)

[^1]: RU  **1959**  2056; FF **1959** 1739 ediz. ted. **1959** I 621 ediz. franc.
[^2]: Il testo originale è pubblicato sotto il stesso numero nell’ediz. franc. della presente Raccolta.
[^3]: RU  **1959**  1806
[^4]: [RU  **1959**  1808]
[^5]: RS  **0.632.295.981.1**
[^6]: RS  **0.632.21**
[^7]: RS  **0.631.112.514**
[^8]: [RU  **1959**  1808]. Questa dichiarazione è entrata in vigore il 1° gen. 1960.