0.632.314.231

RU **2025** 559; FF **2024** 2382

Traduzione

# Accordo di partenariato commerciale ed economico tra gli Stati dell’AELS e l’India

Concluso a Nuova Delhi il 10 marzo 2024<br />Approvato dall’Assemblea federale il 21 marzo 2025[^1]<br />Strumento di ratifica depositato dalla Svizzera il 14 luglio 2025<br />Entrato in vigore per la Svizzera il 1° ottobre 2025

(Stato 1° ottobre 2025)

Preambolo

I Governi dell’Islanda,<br />del Principato del Liechtenstein,<br />del Regno di Norvegia<br />e<br />della Confederazione Svizzera

(di seguito denominati «Stati dell’AELS»)

e il Governo della Repubblica dell’India

(di seguito denominato «India»), di seguito denominati individualmente «Parte» o collettivamente «Parti»,

riconoscendo il desiderio comune di consolidare i legami tra gli Stati dell’AELS, da un lato, e l’India, dall’altro, istituendo a tale scopo relazioni strette e durature;

richiamando i rispettivi diritti e obblighi di diritto internazionale, compresi quelli sanciti dallo Statuto delle Nazioni Unite[^2]e dalla Dichiarazione universale dei diritti umani;

riaffermando il loro impegno per lo sviluppo sostenibile, i cui pilastri – lo sviluppo economico, lo sviluppo sociale e la protezione ambientale – sono essenziali, interdipendenti e di reciproco supporto;

animati dal desiderio di creare condizioni favorevoli allo sviluppo e alla diversificazione dei loro scambi commerciali nonché alla promozione della cooperazione commerciale ed economica in settori di comune interesse, sulla base dei principi di uguaglianza, vantaggio reciproco e non discriminazione;

convinti che il presente Accordo migliorerà la competitività dei loro popoli e delle loro imprese nei mercati globali e creerà condizioni atte a incoraggiare le loro relazioni nei settori dell’economia, del commercio e degli investimenti;

decisi a promuovere e rafforzare ulteriormente il sistema multilaterale degli scambi basandosi sui rispettivi diritti e obblighi derivanti dall’Accordo di Marrakech del 15 aprile 1994[^3]che istituisce l’Organizzazione mondiale del commercio (di seguito denominato «Accordo OMC») e dagli altri accordi negoziati in virtù di quest’ultimo, di cui tutte le Parti sono firmatarie, contribuendo in tal modo allo sviluppo e all’espansione armoniosi del commercio mondiale;

riconoscendo l’importanza delle agevolazioni commerciali nel promuovere procedure efficienti e trasparenti al fine di ridurre i costi e di garantire condizioni di prevedibilità agli operatori commerciali delle Parti;

decisi ad attuare il presente Accordo con l’obiettivo di preservare e proteggere l’ambiente mediante un’oculata gestione ambientale e di promuovere un impiego ottimale delle risorse mondiali in conformità all’obiettivo dello sviluppo sostenibile;

riconoscendo che il presente Accordo contribuirà a ridurre la povertà, creerà nuove opportunità di lavoro, migliorerà gli standard di vita e garantirà redditi reali elevati e in costante crescita nei loro rispettivi territori grazie all’espansione degli scambi e dei flussi d’investimento, consentendo nel contempo un impiego ottimale delle risorse mondiali in linea con l’obiettivo dello sviluppo sostenibile;

affermando il loro impegno a promuovere il principio della trasparenza;

riconoscendo l’importanza del buon governo societario e della responsabilità sociale d’impresa e determinati nel loro intento di sollecitare le proprie imprese a rispettarli;

riaffermando i diritti dei loro Governi di regolamentare e stabilire le proprie politiche e priorità in materia di sviluppo sostenibile;

hanno convenuto di concludere il seguente Accordo di partenariato commerciale ed economico (di seguito denominato «presente Accordo»):

## **Capitolo 1:** Disposizioni generali {#chap_1}
##### **Art. 1.1** Obiettivi {#chap_1/art_1_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.632.314.231--1.1}
1. Gli Stati dell’AELS e l’India istituiscono una zona di libero scambio in conformità alle disposizioni del presente Accordo.
2. Gli obiettivi del presente Accordo sono:
(a) liberalizzare gli scambi di merci, in conformità all’articolo XXIV dell’Accordo generale del 1994 sulle tariffe doganali e sul commercio, riportato nell’allegato 1A dell’Accordo OMC (di seguito denominato «GATT 1994»)[^4];
(b) liberalizzare gli scambi di servizi, in conformità all’articolo V dell’Accordo generale sugli scambi di servizi, riportato nell’allegato 1B dell’Accordo OMC (di seguito denominato «GATS»)[^5];
(c) aumentare reciprocamente le opportunità d’investimento;
(d) promuovere la concorrenza nelle rispettive economie, in particolare per quanto riguarda le relazioni economiche tra le Parti;
(e) prevedere una protezione e un’applicazione adeguate, efficaci e non discriminatorie dei diritti di proprietà intellettuale;
(f) sviluppare le rispettive relazioni commerciali in modo da contribuire all’obiettivo dello sviluppo sostenibile; e
(g) contribuire in tal modo allo sviluppo e all’espansione armoniosi del commercio mondiale.

##### **Art. 1.2** Campo d’applicazione geografico {#chap_1/art_1_2 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.632.314.231--1.2}
1. Salvo altrimenti disposto dal presente Accordo, questo si applica:
(a) per quanto riguarda l’India: al territorio della Repubblica dell’India, in conformità alla Costituzione dell’India, con le sue acque territoriali, lo spazio aereo sovrastante e le altre zone marittime, comprese la zona economica esclusiva e la piattaforma continentale, che sono soggetti alla sovranità, ai diritti sovrani o alla giurisdizione esclusiva della Repubblica dell’India in conformità alla sua legislazione, alla Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare[^6]e al diritto internazionale;
(b) per quanto riguarda gli Stati dell’AELS:
        (i) al territorio terrestre, alle acque nazionali e alle acque territoriali delle Parti nonché allo spazio aereo che sovrasta i loro territori, in conformità al diritto internazionale, e
        (ii) alla zona economica esclusiva e alla piattaforma continentale delle Parti, in conformità al diritto internazionale.
2. Il presente Accordo non si applica al territorio delle Svalbard, fatta eccezione per gli scambi di merci.

##### **Art. 1.3** Relazioni economiche e commerciali disciplinate dal presente Accordo {#chap_1/art_1_3 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.632.314.231--1.3}
1. Il presente Accordo si applica alle relazioni economiche e commerciali tra i singoli Stati dell’AELS, da una parte, e l’India, dall’altra, ma non alle relazioni economiche e commerciali tra i singoli Stati dell’AELS, salvo altrimenti disposto dal presente Accordo.
2. In virtù dell’unione doganale istituita dal Trattato di unione doganale del 29 marzo 1923[^7]conchiuso a Berna tra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein, la Svizzera rappresenta il Principato del Liechtenstein nelle questioni disciplinate dal suddetto Trattato.

##### **Art. 1.4** Rapporto con altri accordi internazionali {#chap_1/art_1_4 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.632.314.231--1.4}
Le Parti confermano i loro diritti e obblighi derivanti dall’Accordo OMC, dagli altri accordi negoziati in virtù di quest’ultimo e di cui sono firmatarie, nonché da ogni altro accordo internazionale di cui sono firmatarie.

##### **Art. 1.5** Governi centrali, regionali e locali {#chap_1/art_1_5 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.632.314.231--1.5}
Ogni Parte è pienamente responsabile del rispetto di tutti gli obblighi e impegni derivanti dal presente Accordo e adotta tutte le misure ragionevoli di cui dispone per garantire tale rispetto da parte dei suoi governi e delle sue autorità regionali e locali.

##### **Art. 1.6** Trasparenza {#chap_1/art_1_6 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.632.314.231--1.6}
1. Le Parti pubblicano o rendono altrimenti accessibili al pubblico le loro leggi, regolamentazioni, sentenze giudiziarie e decisioni amministrative di applicazione generale nonché i rispettivi accordi internazionali che possono incidere sul funzionamento del presente Accordo.
2. Le Parti rispondono prontamente a domande specifiche e, su richiesta, si scambiano informazioni sulle questioni di cui al paragrafo 1.
3. Nessuna disposizione del presente Accordo obbliga le Parti a divulgare informazioni confidenziali la cui diffusione possa ostacolare l’applicazione della legge, essere altrimenti contraria all’interesse pubblico o pregiudicare gli interessi commerciali legittimi di un qualsiasi operatore economico.
4. In caso di incongruenza tra le disposizioni del presente articolo e quelle relative alla trasparenza previste in altri capitoli del presente Accordo, queste ultime prevalgono limitatamente all’incongruenza.

## **Capitolo 2:** Scambi di merci {#chap_2}
##### **Art. 2.1** Campo d’applicazione {#chap_2/art_2_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.632.314.231--2.1}
Il presente capitolo si applica agli scambi di merci tra le Parti.

##### **Art. 2.2** Classificazione delle merci {#chap_2/art_2_2 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.632.314.231--2.2}
1. La classificazione delle merci scambiate tra le Parti è definita nella nomenclatura tariffaria di ogni Parte in conformità alla Convenzione internazionale sul Sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci[^8], alle sue note di sezioni, di capitoli e di sotto-voci e alle regole generali per l’interpretazione del Sistema armonizzato (di seguito denominato «SA»), nella versione regolarmente modificata nel quadro dell’Organizzazione mondiale delle dogane.
2. Ogni Parte garantisce che la trasposizione del proprio elenco di impegni tariffari, effettuata per attuare gli allegati 2.C (Elenco degli impegni tariffari per le merci), 2.D (Elenco degli impegni tariffari sulle merci), 2.E (Elenco degli impegni tariffari sulle merci) o 2.F (Elenco degli impegni tariffari sulle merci) nella nomenclatura del codice SA riveduto a seguito delle modifiche periodiche del codice SA non pregiudichi né riduca tali impegni tariffari.
3. A seguito delle modifiche periodiche del codice SA, le Parti garantiscono che la trasposizione delle regole specifiche di prodotto di cui all’appendice 2.A.1 dell’allegato 2.A sia effettuata senza pregiudicare né rendere più severe le regole specifiche di prodotto applicabili dall’entrata in vigore del presente Accordo.

##### **Art. 2.3** Regole d’origine e metodi di cooperazione amministrativa {#chap_2/art_2_3 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.632.314.231--2.3}
Le merci oggetto del presente capitolo beneficiano di un trattamento tariffario preferenziale se soddisfano le regole d’origine specificate nell’allegato 2.A (Regole d’origine).

##### **Art. 2.4** Dazi doganali all’importazione {#chap_2/art_2_4 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.632.314.231--2.4}
1. I dazi doganali comprendono qualsiasi dazio od onere, compresa qualsiasi forma di tassa, sovrattassa o supplemento, applicato in relazione all’importazione di una merce, ma non includono:
(a) oneri equivalenti a imposte interne prelevati in conformità all’articolo III:2 GATT 1994[^9];
(b) misure applicate in conformità alle disposizioni degli articoli VI o XIX GATT 1994, dell’Accordo relativo all’applicazione dell’articolo VI GATT 1994 riportato nell’allegato 1A dell’Accordo OMC (di seguito denominato «Accordo antidumping»)[^10], dell’Accordo sulle sovvenzioni e sulle misure compensative riportato nell’allegato 1A dell’Accordo OMC (di seguito denominato «Accordo sulle sovvenzioni»)[^11]o dell’Accordo sulle misure di salvaguardia riportato nell’allegato 1A dell’Accordo OMC (di seguito denominato «Accordo sulle misure di salvaguardia»)[^12]o misure imposte in conformità all’articolo 22 dell’Intesa sulle norme e sulle procedure che disciplinano la risoluzione delle controversie[^13]dall’Organo di composizione delle controversie dell’OMC;
(c) tasse o altri oneri imposti in conformità all’articolo VIII GATT 1994.
2. Le Parti applicano i dazi all’importazione sulle merci originarie di un’altra Parte in conformità agli allegati 2.C (Elenco degli impegni tariffari sulle merci), 2.D (Elenco degli impegni tariffari sulle merci), 2.E (Elenco degli impegni tariffari sulle merci) o 2.F (Elenco degli impegni tariffari sulle merci).
3. Se per una determinata merce l’aliquota di dazio che una Parte applica alla nazione più favorita è inferiore all’aliquota da applicare secondo il paragrafo 2 a una merce originaria classificata nella stessa linea tariffaria della suddetta merce, la merce originaria delle altre Parti beneficia dell’aliquota di dazio inferiore.

##### **Art. 2.5** Valutazione in dogana {#chap_2/art_2_5 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.632.314.231--2.5}
Per determinare il valore in dogana delle merci scambiate tra le Parti si applicano l’articolo VII GATT 1994[^14]e la Parte I dell’Accordo relativo all’applicazione dell’articolo VII GATT 1994, riportato nell’allegato 1A dell’Accordo OMC (di seguito denominato «Accordo sul valore in dogana»)[^15].

##### **Art. 2.6** Restrizioni all’importazione e all’esportazione {#chap_2/art_2_6 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.632.314.231--2.6}
Negli scambi tra le Parti non sono ammessi divieti o restrizioni diversi da dazi, tasse o altri oneri resi effettivi mediante quote, licenze di importazione o di esportazione, a meno che non siano conformi all’articolo XI GATT 1994[^16], che è inserito nel presente Accordo e ne diviene parte integrante,*mutatis mutandis* .

##### **Art. 2.7** Trattamento nazionale {#chap_2/art_2_7 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.632.314.231--2.7}
Le Parti si accordano reciprocamente il trattamento nazionale in conformità all’articolo III GATT 1994[^17], che è inserito nel presente Accordo e ne diviene parte integrante,*mutatis mutandis* .

##### **Art. 2.8** Imprese commerciali di Stato {#chap_2/art_2_8 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.632.314.231--2.8}
I diritti e gli obblighi delle Parti concernenti le imprese commerciali di Stato sono retti dall’articolo XVII GATT 1994[^18]e dall’Intesa sull’interpretazione dell’articolo XVII GATT 1994[^19].

##### **Art. 2.9** Eccezioni generali e in materia di sicurezza {#chap_2/art_2_9 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.632.314.231--2.9}
Ai fini del presente capitolo si applicano gli articoli XX e XXI GATT 1994[^20], che sono inseriti nel presente Accordo e ne divengono parte integrante,*mutatis mutandis* .

##### **Art. 2.10** Bilancia dei pagamenti {#chap_2/art_2_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.632.314.231--2.10}
1. Le Parti si adoperano per evitare l’imposizione di restrizioni a salvaguardia della bilancia dei pagamenti.
2. I diritti e gli obblighi delle Parti relativi alle restrizioni a salvaguardia della bilancia dei pagamenti sono disciplinati dall’articolo XII GATT 1994[^21].

##### **Art. 2.11** Agevolazione degli scambi {#chap_2/art_2_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.632.314.231--2.11}
Per agevolare gli scambi commerciali tra gli Stati dell’AELS e l’India, le Parti, in conformità all’allegato 2.B (Agevolazione degli scambi):
(a) semplificano il più possibile le procedure doganali per gli scambi di merci;
(b) promuovono la cooperazione multilaterale reciproca per intensificare la loro partecipazione allo sviluppo e all’attuazione di convenzioni e raccomandazioni internazionali sull’agevolazione degli scambi in conformità alle leggi e regolamentazioni o ai requisiti procedurali nazionali; e
(c) cooperano nell’ambito del Sottocomitato per l’agevolazione degli scambi.

##### **Art. 2.12** Sottocomitato per gli scambi di merci {#chap_2/art_2_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.632.314.231--2.12}
1. È istituito un Sottocomitato per gli scambi di merci, costituito da rappresentanti governativi delle Parti.
2. Il Sottocomitato per gli scambi di merci esamina qualsiasi questione inerente al presente capitolo e deve in particolare:
(a) monitorare e riesaminare le misure adottate e l’attuazione degli impegni assunti nell’ambito del presente capitolo, compresi gli allegati, ad eccezione degli allegati 2.A (Regole d’origine) e 2.B (Agevolazione degli scambi);
(b) scambiare informazioni ed esaminare gli sviluppi;
(c) preparare emendamenti tecnici, compreso l’aggiornamento del SA, e fornire assistenza al Comitato misto;
(d) preparare, se necessario, raccomandazioni e rapporti per il Comitato misto;
(e) per quanto possibile, esaminare prontamente gli ostacoli tariffari e non tariffari, a meno che non competano a un altro Sottocomitato istituito in virtù del presente Accordo;
(f) affrontare questioni relative alla gestione e al funzionamento dei contingenti tariffari bilaterali;
(g) provvedere al reciproco scambio annuale di statistiche sulle importazioni elaborate con i dati riferiti all’anno più recente, compresi il valore e, se del caso, il volume, a livello di linea tariffaria, per le importazioni di merci da un’altra Parte che beneficia di un trattamento tariffario preferenziale in virtù del presente Accordo, nonché per le importazioni soggette a un trattamento non preferenziale; e
(h) trattare qualsiasi altra questione affidatagli dal Comitato misto.
3. Il Sottocomitato per gli scambi di merci agisce per consenso.
4. Il Sottocomitato per gli scambi di merci si riunisce almeno ogni due anni o più spesso se così convenuto dalle Parti. Le riunioni sono presiedute congiuntamente da uno Stato dell’AELS e dall’India.
5. Le Parti esaminano qualsiasi difficoltà che possa insorgere negli scambi reciproci di merci, adoperandosi per trovare soluzioni adeguate attraverso il dialogo e le consultazioni.

## **Capitolo 3:** Misure di difesa commerciale {#chap_3}
##### **Art. 3.1** Sovvenzioni e misure compensative {#chap_3/art_3_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.632.314.231--3.1}
1. I diritti e gli obblighi delle Parti concernenti le sovvenzioni e le misure compensative sono retti dagli articoli VI e XVI GATT 1994[^22]e dall’Accordo sulle sovvenzioni[^23], fatto salvo quanto disposto ai paragrafi 2 e 3.
2. Prima di avviare un’inchiesta in materia di misure compensative, una Parte offre a un’altra Parte interessata adeguate opportunità di consultazione al fine di trovare una soluzione reciprocamente accettabile. Le consultazioni si tengono il prima possibile, ma non oltre i sette giorni dal ricevimento dell’invito. L’invito è trasmesso attraverso canali che consentono di comprovare l’avvenuta comunicazione, tra cui la posta raccomandata, il corriere o la trasmissione elettronica. Una Parte può proseguire l’inchiesta se non è trovata una soluzione reciprocamente accettabile entro 21 giorni dal ricevimento dell’invito, a meno che le Parti interessate non decidano di proseguire le consultazioni.
3. Se una Parte decide di imporre una misura compensativa, tale Parte applica la regola del «dazio inferiore» imponendo un dazio inferiore al margine di sovvenzione se tale dazio sarebbe comunque sufficiente a eliminare il danno causato all’industria nazionale l’industria nazionale.
4. Le Parti non ricorrono al capitolo 12 (Composizione delle controversie) per questioni che rientrano nel presente articolo.

##### **Art. 3.2** Antidumping {#chap_3/art_3_2 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.632.314.231--3.2}
1. Fatti salvi i paragrafi 2–12, i diritti e gli obblighi delle Parti concernenti le misure antidumping sono retti dall’articolo VI GATT 1994[^24]e dall’Accordo antidumping[^25].
2. Le Parti convengono di non adottare tali misure in maniera arbitraria o protezionistica. Se una Parte accetta una domanda debitamente documentata, prima di avviare un’inchiesta ai sensi dell’Accordo antidumping, tale Parte lo notifica per scritto dieci giorni prima di avviare l’inchiesta alla Parte le cui merci sono presumibilmente oggetto di dumping e le fornisce il testo completo di tale domanda. Non appena possibile e comunque non oltre dieci giorni dal ricevimento della notifica di ricevimento della domanda, la Parte esportatrice può chiedere consultazioni preliminari con la Parte importatrice per chiarire tutti i possibili dubbi relativi alle questioni oggetto della domanda e trovare una soluzione reciprocamente accettabile[^26].
3. L’esistenza di un margine di dumping in un’inchiesta iniziale o in un riesame può essere solitamente stabilita in base al confronto tra la media ponderata del valore normale e la media ponderata dei prezzi di tutte le transazioni d’esportazione paragonabili per la merce nel suo insieme.
4. Se i margini antidumping sono stabiliti, valutati o riesaminati in conformità agli articoli 2, 9.3, 9.5 e 11 dell’Accordo antidumping indipendentemente dalle basi di confronto di cui all’articolo 2.4.2 di tale accordo, tutti i margini individuali sia positivi sia negativi sono presi in considerazione nel calcolo della media.
5. Se le merci originarie sono oggetto di un’inchiesta antidumping, il prezzo all’esportazione di tali merci prima dell’adeguamento per un equo confronto, ai sensi dell’articolo 2.4 dell’Accordo antidumping, si basa sul valore riportato nei documenti pertinenti, compreso il certificato di origine delle merci.
6. Se l’autorità inquirente della Parte importatrice stabilisce che il valore di cui al paragrafo 5 non è attendibile a causa di un rapporto d’associazione o di compensazione tra l’esportatore e l’importatore o una terza parte, il prezzo all’esportazione può essere determinato in conformità all’articolo 2.3 dell’Accordo antidumping.
7. Il margine di dumping individuale per un esportatore o un produttore viene determinato in base a tutte le transazioni d’esportazione effettuate in un determinato periodo, in conformità all’articolo 2.4.2 dell’Accordo antidumping, che in nessun caso può essere inferiore a sei mesi consecutivi.
8. Se una Parte decide di imporre una misura antidumping di cui al paragrafo 1, tale Parte applica la regola del «dazio inferiore» imponendo un dazio inferiore al margine di dumping se tale dazio sarebbe comunque sufficiente a eliminare il danno causato all’industria nazionale.
9. Se l’esito finale di un’inchiesta antidumping condotta da una Parte importatrice relativa alle merci di un’altra Parte è negativo, tale Parte importatrice non può avviare un’inchiesta sulle stesse merci entro un anno dalla chiusura dell’inchiesta precedente.
10. In deroga al paragrafo 9, l’autorità inquirente della Parte importatrice può avviare un’inchiesta in circostanze eccezionali. Se in un caso del genere è avviata un’inchiesta, l’autorità spiega nell’avviso di apertura le circostanze eccezionali che giustificano l’inchiesta.
11. Cinque anni dopo l’entrata in vigore del presente Accordo le Parti riesaminano in seno al Comitato misto le disposizioni del presente articolo. Successivamente le riesaminano a cadenza biennale anni in seno al Comitato misto.
12. Le Parti non ricorrono al capitolo 12 (Composizione delle controversie) per questioni che rientrano nel presente articolo.

##### **Art. 3.3** Misure di salvaguardia globali {#chap_3/art_3_3 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.632.314.231--3.3}
1. Il presente Accordo non conferisce diritti né impone obblighi supplementari alle Parti per quanto concerne le azioni intraprese in conformità all’articolo XIX GATT 1994[^27]e all’Accordo sulle misure di salvaguardia[^28], salvo nel caso in cui una Parte che adotta una misura di salvaguardia secondo l’articolo XIX GATT 1994 e l’Accordo sulle misure di salvaguardia possa escludere, compatibilmente con gli obblighi derivanti dagli Accordi dell’OMC, le importazioni di merci originarie di un’altra Parte se non causano né rischiano di causare un grave danno.
2. Le Parti non ricorrono al capitolo 12 (Composizione delle controversie) per questioni che rientrano nel presente articolo.

##### **Art. 3.4** Misure di salvaguardia bilaterali {#chap_3/art_3_4 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.632.314.231--3.4}
1. Se in seguito alla riduzione o all’eliminazione di dazi in virtù del presente Accordo una merce originaria di una Parte è importata nel territorio di un’altra Parte in quantità talmente elevate, in termini assoluti o in relazione alla produzione nazionale, e in condizioni tali da costituire una causa sostanziale di grave danno o rischio di grave danno all’industria nazionale di prodotti simili o direttamente concorrenziali nel territorio della Parte importatrice, quest’ultima può adottare misure di salvaguardia bilaterali nella misura in cui siano in grado di prevenire o rimediare al danno in conformità alle disposizioni previste nei paragrafi 2–14.
2. Le misure di salvaguardia bilaterali sono adottate solamente se, a seguito di un’inchiesta, emerge chiaramente che l’aumento delle importazioni ha causato o rischia di causare un grave danno.
3. Una Parte può applicare una misura di salvaguardia bilaterale soltanto dopo un’inchiesta condotta dalla sua autorità inquirente nel modo seguente:
(a) l’inchiesta comprende un congruo avviso pubblico a tutte le Parti interessate e audizioni pubbliche o altri mezzi appropriati attraverso cui gli importatori, gli esportatori e le altre Parti interessate possano presentare elementi di prova e le loro posizioni, compresa la possibilità di rispondere alle presentazioni delle altre Parti interessate e di presentare le proprie posizioni, tra le altre cose, in merito all’opportunità di applicare una misura di salvaguardia bilaterale nell’interesse pubblico. L’autorità investigativa pubblica un rapporto contenente i risultati dell’inchiesta e le conclusioni motivate su tutte le questioni rilevanti di fatto e di diritto, compresa un’analisi dettagliata del caso e una dimostrazione della pertinenza dai fattori esaminati;
(b) durante l’inchiesta per determinare se l’aumento delle importazioni abbia causato o rischi di causare un grave danno a un’industria nazionale ai sensi del presente Accordo, l’autorità inquirente valuta tutti i fattori pertinenti di natura oggettiva e quantificabile che incidono sulla situazione dell’industria nazionale, in particolare il tasso e l’entità dell’aumento delle importazioni della merce originaria in questione in termini assoluti e relativi, la quota del mercato interno coperta dall’aumento delle importazioni e i cambiamenti intervenuti a livello di vendite, produzione, produttività, utilizzo degli impianti, profitti e perdite e occupazione;
(c) la determinazione del grave danno o del rischio di grave danno è effettuata soltanto se l’inchiesta dimostra, sulla base di prove oggettive, l’esistenza di un rapporto causale tra l’aumento delle importazioni delle merci in questione e il grave danno o il rischio di grave danno. Se nel contempo fattori diversi dall’aumento delle importazioni causano un danno a un’industria nazionale, tale danno non è imputato all’aumento delle importazioni; e
(d) tutte le informazioni di natura confidenziale o fornite a titolo confidenziale sono trattate come tali dalle autorità inquirenti, ove siano addotti validi motivi. Tali informazioni non sono divulgate senza l’autorizzazione della Parte che le ha fornite. Alle Parti che forniscono informazioni confidenziali può essere chiesto di presentarne una sintesi non confidenziale oppure, se le Parti affermano che tali informazioni non possono essere sintetizzate, i motivi per i quali non è possibile presentarne una sintesi. Se l’autorità inquirente ritiene tuttavia che la richiesta di confidenzialità non sia giustificata e se la Parte interessata non è disposta a rendere pubbliche le informazioni né ad autorizzarne la divulgazione in forma generale o sintetica, tale autorità può ignorare le informazioni, a meno che non sia possibile dimostrare in modo soddisfacente tramite fonti adeguate che le informazioni sono corrette.
4. La Parte intenzionata ad adottare una misura di salvaguardia bilaterale lo notifica alla Parte esportatrice senza indugio o in ogni caso prima di adottare la misura. La notifica contiene tutte le informazioni pertinenti, in particolare le prove del grave danno o del rischio di grave danno causato dall’aumento delle importazioni, una descrizione precisa della merce in questione, la misura proposta nonché la sua durata prevista e il calendario della sua progressiva eliminazione. Non appena disponibili, sono notificati anche la data di introduzione prevista o il periodo di tempo previsto per attuare la decisione.
5. Se le condizioni di cui al paragrafo 1 sono adempiute, la Parte importatrice può adottare le seguenti misure di salvaguardia bilaterali:
(a) sospendere l’ulteriore riduzione di un’aliquota di dazio prevista sulla merce in virtù del presente Accordo; o
(b) portare l’aliquota di dazio per tale merce a un livello che non superi la minore delle due aliquote seguenti:
        (i) l’aliquota di dazio applicata alla nazione più favorita al momento dell’azione, o
        (ii) l’aliquota di dazio applicata alla nazione più favorita il giorno precedente l’entrata in vigore del presente Accordo.
6. La durata delle misure di salvaguardia bilaterali è di al massimo due anni. In circostanze del tutto eccezionali le misure possono essere adottate per un periodo complessivo massimo di tre anni. Prima di adottare la misura, la Parte che intende estendere il periodo oltre i due anni deve notificarlo alla Parte esportatrice precisando gli elementi elencati al paragrafo 3.
7. Le Parti interessate consentono lo svolgimento di consultazioni. Entro 30 giorni dalla notifica, le Parti interessate esaminano in seno al Comitato misto le informazioni fornite in conformità ai paragrafi 3 e 5 al fine di agevolare la ricerca di una soluzione reciprocamente accettabile.
8. In situazioni critiche, in cui ogni ritardo comporterebbe un danno difficilmente riparabile, una Parte può adottare una misura di salvaguardia bilaterale provvisoria dopo aver constatato in modo inequivocabile che l’aumento delle importazioni causa o rischia di causare un grave danno all’industria nazionale. La Parte intenzionata ad adottare una simile misura lo notifica senza indugio alla Parte esportatrice. Entro 30 giorni dalla notifica sono avviate le procedure previste ai paragrafi 3–7.
9. Qualsiasi misura di salvaguardia bilaterale provvisoria termina entro 200 giorni dalla sua imposizione. Il periodo di applicazione di qualsiasi misura provvisoria costituisce parte della durata della misura e di ogni sua estensione secondo il paragrafo 6. Qualsiasi aumento tariffario è prontamente rimborsato se dall’inchiesta di cui al paragrafo 2 non emerge che le condizioni di cui al paragrafo 1 sono adempiute.
10. La Parte che intende adottare una misura di salvaguardia bilaterale o una misura salvaguardia bilaterale provvisoria offre alla Parte che può esserne interessata dalla misura adeguati mezzi di compensazione sotto forma di una liberalizzazione commerciale sostanzialmente equivalente. La compensazione copre l’intero periodo di applicazione della misura di salvaguardia bilaterale.
11. Se entro il periodo di 30 giorni di cui al paragrafo 7 le Parti interessate non riescono a trovare un accordo sulla compensazione offerta dalla Parte che intende adottare la misura di salvaguardia bilaterale di cui al paragrafo 10, la Parte contro la quale è applicata la misura di salvaguardia bilaterale può adottare misure compensative con effetti commerciali equivalenti alla misura di salvaguardia bilaterale per il periodo minimo necessario per ottenere tali effetti. La misura compensativa è notificata senza indugio alla Parte che applica la misura di salvaguardia bilaterale. La compensazione descritta al paragrafo 10 non è accordata se la misura di cui al paragrafo 5 è applicata per un periodo massimo di due anni.
12. Al termine della misura si applica l’aliquota di dazio che sarebbe stata in vigore se la misura non fosse stata adottata.
13. Non può essere applicata nessuna misura di salvaguardia bilaterale a una merce che è già oggetto di una misura di salvaguardia di cui all’articolo 3.3 o nell’ambito dell’Accordo OMC sull’agricoltura[^29]. Se una tale misura di salvaguardia globale è applicata a una determinata merce, qualsiasi misura di salvaguardia bilaterale vigente applicata a tale merce viene annullata.
14. Cinque anni dopo l’entrata in vigore del presente Accordo, e a cadenza biennale da quel momento in poi, le Parti esaminano in seno al Comitato misto se è necessario mantenere la possibilità di adottare misure di salvaguardia bilaterali tra di loro. In tali occasioni le Parti possono decidere di porre fine all’applicazione del presente articolo.

## **Capitolo 4:** Misure sanitarie e fitosanitarie {#chap_4}
##### **Art. 4.1** Obiettivi {#chap_4/art_4_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.632.314.231--4.1}
L’obiettivo del presente capitolo è proteggere la vita e la salute umana, animale e vegetale nel territorio delle Parti agevolando nel contempo il commercio tra di esse:
(a) garantendo la piena trasparenza delle misure sanitarie e fitosanitarie (di seguito denominate «misure SPS») applicabili al commercio;
(b) istituendo un meccanismo per il riconoscimento dell’equivalenza delle misure SPS mantenute dalle Parti;
(c) riconoscendo la situazione sanitaria di ogni Parte e applicando i principi di regionalizzazione, zonizzazione e compartimentazione;
(d) continuando ad attuare i principi dell’Accordo dell’OMC sull’applicazione delle misure sanitarie e fitosanitarie (di seguito denominato «Accordo SPS»)[^30];
(e) utilizzando le norme esistenti stabilite nell’ambito dell’Organizzazione mondiale della sanità animale (di seguito denominata «OIE»), del*Codex Alimentarius* e della Convenzione internazionale per la protezione dei vegetali (di seguito denominata «CIPV»)[^31];
(f) creando meccanismi e procedure per l’agevolazione degli scambi; e
(g) migliorando la comunicazione, la consultazione e la cooperazione tra le Parti in merito alle misure SPS.

##### **Art. 4.2** Conferma dell’Accordo SPS {#chap_4/art_4_2 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.632.314.231--4.2}
Ogni Parte conferma i propri diritti e obblighi nei confronti delle altre Parti derivanti dall’Accordo SPS[^32]. Nessuna disposizione del presente Accordo pregiudica i diritti e gli obblighi di ciascuna Parte derivanti dall’Accordo SPS.

##### **Art. 4.3** Campo d’applicazione {#chap_4/art_4_3 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.632.314.231--4.3}
Il presente capitolo si applica a tutte le misure SPS di una Parte che possono incidere, direttamente o indirettamente, sul commercio tra le Parti.

##### **Art. 4.4** Armonizzazione interna {#chap_4/art_4_4 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.632.314.231--4.4}
Ogni Parte garantisce che gli animali, i prodotti di origine animale, i vegetali e i prodotti di origine vegetale legalmente immessi in commercio possano circolare liberamente all’interno del proprio territorio, purché siano conformi ai pertinenti requisiti SPS del mercato al punto d’ingresso.

##### **Art. 4.5** Autorità competenti {#chap_4/art_4_5 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.632.314.231--4.5}
1. Le Parti si scambiano i nominativi, i recapiti e le competenze delle rispettive autorità preposte all’attuazione del presente capitolo.
2. In conformità all’articolo 4.16, le Parti si notificano reciprocamente qualsiasi modifica significativa di tali informazioni.

##### **Art. 4.6** Riconoscimento dello stato di area infestata e a rischio malattie {#chap_4/art_4_6 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.632.314.231--4.6}
Le Parti riconoscono i concetti di zonizzazione, compartimentazione e regionalizzazione, comprese le aree libere da parassiti o malattie e le aree a bassa prevalenza di parassiti o malattie. Le Parti tengono conto delle decisioni pertinenti del Comitato SPS dell’OMC e delle norme, linee guida e raccomandazioni internazionali.

##### **Art. 4.7** Determinazione dell’equivalenza {#chap_4/art_4_7 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.632.314.231--4.7}
1. L’equivalenza può essere determinata per una singola misura, per gruppi di misure o per sistemi relativi a determinati prodotti o a categorie di prodotti.
2. Se la Parte esportatrice chiede il riconoscimento delle sue misure, l’esame dell’equivalenza ad opera della Parte importatrice non costituisce un motivo per interrompere gli scambi o sospendere le importazioni in corso provenienti dalla Parte esportatrice.
3. Entro un periodo di tempo congruo dalla conclusione della sua valutazione, la Parte importatrice notifica per scritto alla Parte esportatrice la determinazione dell’equivalenza. La Parte importatrice attua la misura entro un periodo di tempo congruo. Se la determinazione dell’equivalenza non dà luogo al riconoscimento ad opera della Parte importatrice, quest’ultima fornisce alla Parte esportatrice la motivazione della sua decisione.
4. La decisione di riconoscere, non riconoscere, revocare o sospendere l’equivalenza incombe esclusivamente alla Parte importatrice, che agisce in conformità al proprio quadro amministrativo e legislativo, tenendo conto delle linee guida, delle norme e delle raccomandazioni dell’OIE, della CIPV[^33]e del*Codex Alimentarius* .
5. La Parte importatrice che riconosce formalmente l’equivalenza adotta prontamente le misure necessarie per dare effetto all’equivalenza e consentire il commercio tra le Parti.

##### **Art. 4.8** Verifiche {#chap_4/art_4_8 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.632.314.231--4.8}
1. Al fine di ottenere o mantenere la fiducia nell’effettiva attuazione del presente capitolo, ogni Parte, nel campo d’applicazione del presente capitolo, ha il diritto di effettuare audit e verifiche dei programmi o delle procedure di controllo delle autorità competenti di qualsiasi altra Parte.
2. Il processo deve essere eseguito in conformità alle norme internazionali, alle linee guida e alle raccomandazioni del*Codex Alimentarius* , della dell’OIE e della CIPV[^34]. In particolare, le attività di verifica si concentrano in primo luogo sulla valutazione dell’efficacia dei sistemi ufficiali d’ispezione e certificazione piuttosto che su prodotti o stabilimenti specifici, al fine di determinare la capacità dell’autorità competente della Parte esportatrice di controllare e fornire le garanzie richieste alla Parte importatrice.
3. La frequenza delle verifiche dipende dai risultati delle verifiche precedenti.
4. Se decide di effettuare un sopralluogo di verifica nella Parte esportatrice, la Parte importatrice notifica a quest’ultima il sopralluogo con almeno due mesi di anticipo, salvo in casi di emergenza o se altrimenti convenuto dalle Parti. Qualsiasi modifica relativa al sopralluogo di verifica deve essere concordata dalle Parti interessate.

##### **Art. 4.9** Controlli all’importazione e procedure di certificazione {#chap_4/art_4_9 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.632.314.231--4.9}
1. Ogni Parte garantisce che le proprie procedure di controllo, ispezione e approvazione, comprese le procedure di campionamento, analisi e certificazione, siano conformi all’allegato C dell’Accordo SPS[^35]e al presente articolo.
2. Ogni Parte garantisce che gli animali, i prodotti di origine animale, i vegetali, i prodotti di origine vegetale e le altre merci affini esportate in un’altra Parte siano conformi ai requisiti SPS stabiliti nei certificati della Parte importatrice.
3. La Parte importatrice garantisce che le condizioni di importazione dei prodotti importati da un’altra Parte siano applicate in modo non discriminatorio e proporzionato al rischio associato a tali prodotti.
4. I controlli all’importazione applicati ai prodotti devono essere effettuati senza indebiti ritardi e in modo tale da non ostacolare inutilmente il commercio.
5. Le informazioni sulla frequenza dei controlli all’importazione sono messe a disposizione su richiesta.
6. Se un prodotto è respinto presso un punto d’ingresso a causa di un problema sanitario o fitosanitario comprovato, la Parte importatrice informa al più presto l’autorità competente della Parte esportatrice.
7. Se la Parte importatrice constata che determinate merci non sono conformi ai propri requisiti, può disporne il blocco ufficiale e, in consultazione con l’esportatore o il suo rappresentante, decidere di sottoporle a misure appropriate previste dal proprio diritto interno. Nel prendere queste decisioni, la Parte importatrice tiene conto di tutte le informazioni di cui dispone o che le sono state presentate tempestivamente a seconda del rischio, comprese le comunicazioni dell’esportatore o del suo rappresentante. Le persone responsabili della spedizione rispondono dei costi sostenuti dalla Parte importatrice per queste attività.
8. Ogni Parte garantisce che l’esportatore o il suo rappresentante abbia il diritto di impugnare le decisioni e che gli vengano fornite informazioni sui suoi diritti di ricorso, sulla procedura applicabile e sulle scadenze.
9. Il presente articolo non pregiudica il diritto delle autorità competenti di prendere prontamente decisioni adeguate in merito a misure di emergenza per la protezione della vita o della salute umana, animale o vegetale adottate per affrontare gravi rischi per la vita o la salute umana, animale o vegetale. Le circostanze che hanno portato a tali decisioni devono essere spiegate all’esportatore o al suo rappresentante.
10. Le tasse d’ispezione devono essere calcolate in modo equo alle tasse riscosse per l’ispezione di prodotti nazionali simili.
11. Fatto salvo il diritto di ogni Parte di effettuare controlli all’importazione, la Parte importatrice accetta i certificati rilasciati dall’autorità competente della Parte esportatrice in conformità ai requisiti normativi della Parte importatrice.

##### **Art. 4.10** Valutazione dei rischi {#chap_4/art_4_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.632.314.231--4.10}
1. Le Parti rafforzano la cooperazione in materia di valutazione dei rischi in conformità all’Accordo SPS[^36], tenendo conto delle decisioni pertinenti del Comitato SPS dell’OMC e delle norme, linee guida e raccomandazioni internazionali.
2. Nell’effettuare una valutazione dei rischi, la Parte importatrice garantisce che tale valutazione sia documentata e che dia alla Parte o alle Parti esportatrici interessate la possibilità di presentare osservazioni, secondo le modalità stabilite dalla Parte importatrice.
3. Su richiesta della Parte esportatrice, la Parte importatrice la informa sullo stato di avanzamento della specifica richiesta di valutazione dei rischi e su qualsiasi ritardo che possa verificarsi durante il processo.
4. Fatte salve le misure d’emergenza, nessuna Parte interrompe l’importazione di una merce di un’altra Parte per il solo motivo che la Parte importatrice sta riesaminando una misura SPS vigente.

##### **Art. 4.11** Misure d’emergenza {#chap_4/art_4_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.632.314.231--4.11}
1. La Parte che adotta una misura d’emergenza necessaria per proteggere la vita o la salute umana, animale o vegetale e suscettibile di incidere sugli scambi commerciali, lo notifica senza indugio per scritto alle Parti esportatrici interessate attraverso gli organi di contatto di cui all’articolo 4.16 o i canali di comunicazione già stabiliti dalle Parti.
2. Le Parti esportatrici interessate possono chiedere di discutere con la Parte che adotta la misura d’emergenza di cui al paragrafo 1. Le discussioni si svolgono non appena possibile. Nell’ambito di tali discussioni le Parti provvedono a fornire informazioni pertinenti. Le parti tengono debitamente conto di tutte le informazioni fornite nel corso delle discussioni.
3. La Parte che adotta una misura d’emergenza deve riesaminarla entro un periodo di tempo congruo o su richiesta della Parte esportatrice. La Parte importatrice può, se necessario, richiedere informazioni pertinenti e la Parte esportatrice deve sforzarsi di fornirgliele per assisterla nel riesaminare la misura d’emergenza adottata. La Parte importatrice comunica alla Parte esportatrice, su richiesta, l’esito del riesame. Se dopo il riesame la misura d’emergenza viene mantenuta, la Parte importatrice la riesamina periodicamente sulla base delle più recenti informazioni disponibili e, su richiesta della Parte esportatrice, le spiega i motivi del mantenimento della misura d’emergenza.

##### **Art. 4.12** Trasparenza {#chap_4/art_4_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.632.314.231--4.12}
1. Le Parti riconoscono l’importanza della trasparenza, come stabilito nell’allegato B dell’Accordo SPS[^37].
2. Le Parti riconoscono l’importanza dello scambio di informazioni sull’elaborazione, l’adozione e l’applicazione di misure SPS che possono incidere in modo significativo sui loro rapporti commerciali.
3. Nell’attuare il presente articolo, ogni Parte tiene conto delle decisioni pertinenti del Comitato SPS dell’OMC e delle norme, linee guida e raccomandazioni internazionali.
4. Ogni Parte notifica le misure proposte o le modifiche alle misure SPS esistenti che possono incidere in modo significativo sugli scambi commerciali con le altre Parti attraverso il sistema SPS di inoltro online dell’OMC o gli organi di contatto di cui all’articolo 4.16 oppure attraverso i canali di comunicazione già stabiliti dalle Parti.
5. Salvo nei casi in cui sorgano o rischino di sorgere problemi sanitari urgenti o che la misura sia di natura tale da agevolare gli scambi, la Parte che ha effettuato una notifica secondo il paragrafo 4, concede di norma alle altre Parti un periodo di almeno 60 giorni per sottoporle osservazioni scritte. Tiene conto delle richieste fondate di un’altra Parte di estendere questo periodo.
6. Su richiesta fondata di un’altra Parte, una Parte fornisce alla Parte richiedente, entro un periodo di tempo congruo, informazioni e chiarimenti pertinenti in merito a qualsiasi misura SPS, compresi:
(a) i requisiti SPS applicabili all’importazione di prodotti specifici;
(b) lo stato della domanda della Parte; e
(c) le procedure di autorizzazione per l’importazione di prodotti specifici.
7. La Parte importatrice fornisce tempestivamente informazioni adeguate alle Parti interessate attraverso gli organi di contatto di cui all’articolo 4.16 o i canali di comunicazione già stabiliti dalle Parti se:
(a) la Parte importatrice identifica incompatibilità significative o ricorrenti di merci esportate con i requisiti SPS;
(b) una misura SPS ritenuta necessaria per proteggere la vita o la salute umana, animale o vegetale all’interno della Parte importatrice è adottata provvisoriamente nei confronti o a detrimento delle esportazioni di un’altra Parte.

##### **Art. 4.13** Scambio di informazioni {#chap_4/art_4_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.632.314.231--4.13}
1. Le Parti si scambiano sistematicamente informazioni pertinenti per l’attuazione del presente capitolo, al fine di fornire garanzie, rafforzare la fiducia reciproca e dimostrare l’efficacia dei programmi controllati. Se necessario, questo scambio di informazioni può comprendere visite di funzionari. Su richiesta, le notifiche non coperte dall’Accordo SPS[^38]sono inviate in inglese agli organi di contatto di cui all’articolo 4.16. Tuttavia, se una Parte desidera effettuare la notifica in un’altra lingua dell’OMC, una traduzione in inglese viene messa a disposizione delle Parti.
2. Fatto salvo l’Accordo SPS, per quanto riguarda la notifica delle misure, le Parti possono anche scambiarsi informazioni su altri argomenti pertinenti, tra cui:
(a) qualsiasi rischio grave o significativo per la vita o la salute umana, animale o vegetale, comprese le emergenze alimentari; e
(b) i requisiti SPS all’importazione e le relative modifiche, compresi i modelli di certificati o attestati ufficiali, come prescritto dalla Parte importatrice.
3. Uno scambio di informazioni è considerato avvenuto, secondo il presente articolo, se le informazioni di cui al presente articolo sono state rese disponibili:
(a) mediante notifica all’OMC in conformità alle sue regole pertinenti; o
(b) sui siti web ufficiali e pubblicamente accessibili delle Parti, a titolo gratuito.

##### **Art. 4.14** Clausola di riesame {#chap_4/art_4_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.632.314.231--4.14}
Su richiesta di una Parte, le Parti negoziano senza indebiti ritardi un accordo che estenda reciprocamente un trattamento equivalente per quanto concerne le misure SPS che tutte le Parti hanno concordato con una terza parte.

##### **Art. 4.15** Sottocomitato per le misure SPS {#chap_4/art_4_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.632.314.231--4.15}
1. In virtù del presente Accordo, è istituito un Sottocomitato del Comitato misto per le misure SPS (di seguito denominato «Sottocomitato SPS»), costituito da rappresentanti governativi delle Parti.
2. Il Sottocomitato SPS esamina qualsiasi questione inerente al presente capitolo e deve in particolare:
(a) monitorare e riesaminare l’attuazione del presente capitolo;
(b) promuovere le discussioni, la cooperazione e lo scambio di informazioni tra le autorità competenti su questioni relative al presente capitolo;
(c) preparare, se necessario, raccomandazioni e rapporti per il Comitato misto; e
(d) trattare qualsiasi altra questione affidatagli dal Comitato misto.
3. Il Sottocomitato SPS agisce per consenso.
4. Il Sottocomitato SPS si riunisce di norma ogni due anni, salvo altrimenti convenuto dalle Parti. Le riunioni si svolgono secondo modalità convenute caso per caso. Esse sono presiedute congiuntamente da uno Stato dell’AELS e dall’India.

##### **Art. 4.16** Organi di contatto {#chap_4/art_4_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.632.314.231--4.16}
1. Ogni Parte designa un organo di contatto responsabile di coordinare l’attuazione del presente capitolo.
2. Ogni Parte fornisce alle altre Parti i dati del proprio organo di contatto e notifica loro prontamente qualsiasi modifica di tale organo.

##### **Art. 4.17** Consultazioni {#chap_4/art_4_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.632.314.231--4.17}
Se una Parte ha adottato una misura che rischia di creare o ha creato un ostacolo agli scambi tra le Parti, un’altra Parte può chiedere che vengano svolte consultazioni. Tali consultazioni devono essere avviate il più presto possibile e condotte dalle autorità competenti delle Parti interessate secondo modalità concordate reciprocamente. L’esito delle consultazioni è comunicato al Sottocomitato SPS.

##### **Art. 4.18** Cooperazione {#chap_4/art_4_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.632.314.231--4.18}
1. Le Parti rafforzano la loro cooperazione al fine di facilitare l’attuazione del presente capitolo. Nell’ambito della loro cooperazione, si adoperano per individuare, sviluppare e promuovere misure di agevolazione degli scambi che possono comprendere:
(a) programmi di formazione e scambio di esperienze per funzionari governativi e personale tecnico in relazione a ispezioni, certificazioni, procedure di prova, verifiche e al rispetto di requisiti normativi e di mercato;
(b) lo sviluppo e il miglioramento della procedura di valutazione dei rischi;
(c) forum, quali seminari e workshop, per lo scambio di opinioni e migliori pratiche sui regimi SPS delle Parti; e
(d) attività di normazione internazionale e di organizzazioni internazionali competenti.
2. Le Parti possono cooperare su qualsiasi questione di reciproco interesse nell’ambito del presente capitolo, comprese le proposte settoriali specifiche.

## **Capitolo 5:** Ostacoli tecnici agli scambi {#chap_5}
##### **Art. 5.1** Obiettivi {#chap_5/art_5_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.632.314.231--5.1}
L’obiettivo del presente capitolo è facilitare e incrementare gli scambi di merci e garantire un accesso effettivo al mercato di ogni Parte. A tal fine, le Parti si adoperano per:
(a) migliorare l’attuazione dell’Accordo sugli ostacoli tecnici agli scambi, come stabilito nell’allegato 1A dell’Accordo OMC (di seguito denominato «Accordo TBT»)[^39];
(b) garantire che le prescrizioni tecniche, le norme e le procedure di valutazione della conformità non creino inutili ostacoli agli scambi;
(c) rafforzare la cooperazione tra loro nei settori rilevanti per l’attuazione del presente capitolo;
(d) aumentare la loro capacità di garantire, ove opportuno, la conformità alle norme internazionali e alle loro prescrizioni tecniche, procedure di valutazione della conformità e norme;
(e) promuovere la convergenza e l’allineamento delle prescrizioni tecniche e delle norme con le prescrizioni tecniche e le norme internazionali pertinenti, ove applicabile; e
(f) promuovere il riconoscimento dell’equivalenza delle prescrizioni tecniche e facilitare l’accettazione delle procedure di valutazione della conformità.

##### **Art. 5.2** Conferma dell’Accordo TBT dell’OMC {#chap_5/art_5_2 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.632.314.231--5.2}
1. Le Parti confermano i propri diritti e obblighi reciproci derivanti dall’Accordo TBT[^40], che è inserito nel presente Accordo e ne diviene parte integrante,*mutatis mutandis* .
2. Le Parti non ricorrono al capitolo 12 (Composizione delle controversie) per questioni che riguardano esclusivamente una presunta violazione delle disposizioni dell’Accordo TBT.

##### **Art. 5.3** Campo d’applicazione {#chap_5/art_5_3 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.632.314.231--5.3}
1. Il presente capitolo si applica all’elaborazione, all’adozione e all’applicazione di prescrizioni tecniche, norme e procedure di valutazione della conformità degli organismi governativi di livello centrale che possono incidere sugli scambi di merci tra le Parti.
2. Ogni Parte adotta le misure ragionevoli di cui dispone per garantire il rispetto del presente capitolo da parte degli organismi governativi regionali di livello direttamente inferiore a quello centrale all’interno del proprio territorio, responsabili dell’elaborazione, dell’adozione e dell’applicazione di prescrizioni tecniche, norme e procedure di valutazione della conformità.
3. Fatto salvo il paragrafo 1, il presente capitolo non si applica:
(a) alle specifiche in materia di acquisti elaborate da organismi governativi per le proprie necessità di produzione e di consumo; e
(b) alle misure SPS definite nell’allegato A dell’Accordo SPS[^41], riportato nell’allegato 1A dell’Accordo OMC.

##### **Art. 5.4** Cooperazione {#chap_5/art_5_4 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.632.314.231--5.4}
1. Le Parti rafforzano la loro cooperazione per migliorare la comprensione reciproca dei rispettivi sistemi e agevolare l’accesso ai loro mercati. A tale scopo possono instaurare dialoghi su questioni normative a livello sia orizzontale sia settoriale.
2. Nell’ambito della loro cooperazione, le Parti si adoperano per individuare, sviluppare e promuovere misure di agevolazione degli scambi che possono consistere:
(a) nel rafforzare la cooperazione normativa attraverso, ad esempio, la formazione, lo scambio di informazioni, esperienze e dati, ove disponibili, e la cooperazione scientifica e tecnica, al fine di creare prescrizioni tecniche che non limitino più del dovuto il commercio e che facciano buon uso delle risorse normative;
(b) nel semplificare, se opportuno, le prescrizioni tecniche, le norme e le procedure di valutazione della conformità;
(c) nel tentativo di far convergere o allineare le prescrizioni tecniche, le norme e le procedure di valutazione della conformità, in particolare laddove non esistono norme internazionali;
(d) nel promuovere e incoraggiare la cooperazione tra le rispettive organizzazioni, pubbliche o private, responsabili delle prescrizioni tecniche, della normazione, delle procedure di valutazione della conformità e della metrologia, sia a livello bilaterale che nei forum internazionali;
(e) in programmi volti ad aumentare la capacità delle imprese, in particolare delle micro, piccole e medie imprese, di soddisfare i requisiti normativi e di mercato;
(f) nella cooperazione in materia di buone pratiche normative;
(g) nel promuovere e incoraggiare la partecipazione agli organismi internazionali di normazione, come l’Organizzazione internazionale per la standardizzazione, la Commissione elettrotecnica internazionale e l’Unione internazionale delle telecomunicazioni, e nel promuovere l’uso di norme internazionali come base per le prescrizioni tecniche;
(h) nello scambio di opinioni, nel contesto di forum internazionali come il Comitato dell’OMC per gli ostacoli tecnici agli scambi, in particolare sull’uso di norme internazionali a sostegno della regolamentazione; e
(i) nel promuovere lo sviluppo della necessaria infrastruttura tecnica nel campo della normazione, della valutazione della conformità e della metrologia.

##### **Art. 5.5** Prescrizioni tecniche {#chap_5/art_5_5 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.632.314.231--5.5}
1. Le Parti riconoscono l’importanza di ricorrere alle norme internazionali e convengono di:
(a) utilizzare le norme internazionali pertinenti o determinati passaggi di tali norme come base per le prescrizioni tecniche, salvo quando tali norme internazionali sarebbero uno strumento inefficace o inappropriato per il conseguimento degli obiettivi legittimi perseguiti in conformità all’articolo 2.4 dell’Accordo TBT[^42];
(b) su richiesta di una Parte, laddove le norme internazionali non sono state utilizzate come base per le prescrizioni tecniche, spiegarle per scritto i motivi per cui tali norme sono state giudicate inadeguate o inefficaci per l’obiettivo perseguito e, ove possibile, identificare i passaggi che si discostano nella sostanza dalle norme internazionali pertinenti;
(c) pubblicare gratuitamente le prescrizioni tecniche su un sito web ufficiale;
(d) garantire che le persone interessate di un’altra Parte possano partecipare a qualsiasi consultazione aperta al pubblico relativa all’elaborazione di prescrizioni tecniche;
(e) consentire alla Parte che riceve una notifica emessa in conformità all’articolo 2.9 dell’Accordo TBT di presentare, di norma entro 60 giorni dalla notifica, di presentare osservazioni scritte sulla proposta, salvo in casi eccezionali in cui sorgano o rischino di sorgere problemi urgenti, esplicitamente indicati, di sicurezza, salute, protezione dell’ambiente o sicurezza nazionale; e, ove possibile, di prendere in adeguata considerazione le richieste fondate di proroga del periodo per le osservazioni;
(f) fatte salve le circostanze urgenti di cui all’articolo 2.10 dell’Accordo TBT, concedere un intervallo di tempo congruo tra la pubblicazione delle prescrizioni tecniche e la loro entrata in vigore, in modo da lasciare agli operatori economici della Parte esportatrice il tempo di adattare i loro prodotti o metodi di produzione ai requisiti della Parte importatrice; e
(g) valutare la possibilità di riconoscere l’equivalenza delle prescrizioni tecniche di un’altra Parte. A tal fine, una Parte che abbia elaborato una prescrizione tecnica che ritiene equivalente a una prescrizione tecnica di un’altra Parte, avendo questa sostanzialmente lo stesso obiettivo, lo stesso campo d’applicazione e lo stesso livello di protezione da raggiungere, può chiedere per scritto che un’altra Parte la riconosca come equivalente. Tale richiesta scritta deve indicare i motivi per cui le prescrizioni tecniche sono considerate equivalenti.
2. Per facilitare un’adeguata spiegazione ai sensi del paragrafo 1 lettera a, la Parte richiedente si assicura che la sua richiesta di spiegazione indichi:
(a) la norma, la guida o la raccomandazione internazionale pertinente che la Parte a cui è rivolta la richiesta non ha utilizzato come base per la propria prescrizione tecnica; e
(b) in che modo la prescrizione tecnica non basata sulla norma, guida o raccomandazione internazionale limiti o possa limitare il commercio tra le Parti.
3. Le Parti garantiscono che i prodotti legalmente immessi in commercio possano circolare liberamente all’interno dei rispettivi territori purché siano conformi ai requisiti pertinenti in materia di ostacoli tecnici agli scambi al punto d’ingresso.

##### **Art. 5.6** Norme {#chap_5/art_5_6 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.632.314.231--5.6}
1. Su richiesta, le Parti si scambiano informazioni su:
(a) l’uso di norme relative a prescrizioni tecniche;
(b) i loro processi di normazione e l’uso delle norme internazionali come base per le loro norme nazionali; e
(c) gli accordi o le convenzioni di cooperazione in materia di normazione con terze parti od organizzazioni internazionali, nel rispetto degli obblighi di confidenzialità previsti da tali accordi o convenzioni.
2. Quando le norme in una prescrizione tecnica sono obbligatorie, devono essere rispettati gli obblighi di trasparenza di cui all’articolo 5.12.
3. Ogni Parte incoraggia i propri organismi di normazione riconosciuti a cooperare con i pertinenti organismi di normazione riconosciuti delle altre Parti nelle attività di normazione internazionale. Tale cooperazione può avvenire attraverso le attività delle Parti negli organismi di normazione regionali e internazionali di cui gli organismi di normazione riconosciuti di tutte le Parti sono membri.

##### **Art. 5.7** Valutazione della conformità {#chap_5/art_5_7 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.632.314.231--5.7}
1. Le Parti sono consapevoli dell’esistenza di un ampio ventaglio di meccanismi che possono facilitare l’accettazione dei risultati delle procedure di valutazione della conformità espletate in un’altra Parte e contribuire ad aumentare l’efficienza, a evitare doppioni e a ridurre i costi. Questi meccanismi comprendono:
(a) l’accettazione ad opera dalla Parte importatrice della dichiarazione di conformità di un fornitore;
(b) gli accordi di reciproco riconoscimento dei risultati delle procedure di valutazione della conformità relative a prescrizioni tecniche specifiche svolte da organismi situati in un’altra Parte;
(c) l’utilizzo di procedure di accreditamento per qualificare organismi di valutazione della conformità situati nel territorio di un’altra Parte;
(d) la designazione governativa di organismi di valutazione della conformità situati in un’altra Parte;
(e) il riconoscimento, ad opera di una Parte, dei risultati delle procedure di valutazione della conformità svolte in un’altra Parte;
(f) gli accordi volontari tra gli organismi di valutazione della conformità di ogni Parte; e
(g) il ricorso ad accordi regionali e internazionali di riconoscimento reciproco a cui entrambe le Parti hanno aderito.
2. Alla luce di queste considerazioni, le Parti convengono:
(a) di intensificare gli scambi di informazioni su questi e simili meccanismi al fine di facilitare l’accettazione dei risultati della valutazione della conformità;
(b) di scambiarsi informazioni su procedure di valutazione della conformità, compresa sulla selezione di adeguate procedure di valutazione della conformità;
(c) di scambiarsi informazioni sulla politica di accreditamento e promuovere l’uso dell’accreditamento per facilitare l’accettazione dei risultati della valutazione della conformità ed esaminare come utilizzare al meglio le norme internazionali per l’accreditamento e gli accordi internazionali che coinvolgono gli organismi di accreditamento delle Parti, ad esempio attraverso l’*International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC) Mutual Recognition Arrangement (MRA)* , o il*Multilateral Arrangement (MLA)* dell’*International Accreditation Forum (IAF)* ;
(d) che se accettano i risultati delle procedure di valutazione della conformità svolte nel territorio di un’altra Parte, ciò deve avvenire a condizioni non meno favorevoli delle procedure di valutazione della conformità svolte sul proprio territorio; e
(e) di incoraggiare gli organismi di accreditamento e gli organismi di valutazione della conformità a partecipare ad accordi di cooperazione facoltativi come base per l’accettazione dei risultati della valutazione della conformità.

##### **Art. 5.8** Cooperazione congiunta su prescrizioni tecniche, norme e procedure di valutazione della conformità {#chap_5/art_5_8 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.632.314.231--5.8}
1. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 5.1.2 dell’Accordo TBT[^43], qualora una Parte richieda una garanzia di conformità positiva alle proprie prescrizioni tecniche applicabili ai fini dell’immissione di una merce sul proprio mercato, la Parte provvede affinché il livello di garanzia di conformità richiesto tenga conto del rischio che la mancata conformità comporterebbe rispetto all’obiettivo legittimo perseguito.
2. Per raggiungere un obiettivo legittimo, una Parte può decidere di introdurre la preregistrazione, la registrazione, l’autorizzazione o la valutazione obbligatoria della conformità da parte di terzi per consentire l’immissione di una merce sul proprio mercato. Prima di introdurre tali misure, essa notifica il progetto di misura in conformità all’articolo 2.9.2 dell’Accordo TBT. Su richiesta di un’altra Parte, fornisce i motivi e le spiegazioni di tale proposta di modifica.
3. Nei settori in cui è richiesta una garanzia di conformità obbligatoria da parte di terzi o la preregistrazione, la registrazione o l’autorizzazione, le Parti convengono di incoraggiare i propri organismi di valutazione della conformità ad aderire a qualsiasi accordo esistente per l’armonizzazione internazionale delle prescrizioni tecniche e il riconoscimento reciproco dei risultati della valutazione della conformità a livello multilaterale o, se opportuno, a cooperare in vista di nuovi accordi.

##### **Art. 5.9** Sorveglianza del mercato {#chap_5/art_5_9 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.632.314.231--5.9}
Le Parti si impegnano, tra le altre cose:
(a) a scambiarsi opinioni su meccanismi di sorveglianza del mercato e di applicazione delle norme e su attività correlate; e
(b) a garantire che non vi siano conflitti d’interesse tra gli organismi di sorveglianza del mercato e i fabbricanti o i produttori soggetti a controlli o sorveglianza.

##### **Art. 5.10** Tasse di valutazione della conformità e periodi di trattamento {#chap_5/art_5_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.632.314.231--5.10}
Per quanto riguarda i periodi di trattamento e le tasse di valutazione della conformità dei prodotti, le Parti ribadiscono i loro obblighi derivanti dall’articolo 5.2 dell’Accordo TBT[^44].

##### **Art. 5.11** Marcatura ed etichettatura {#chap_5/art_5_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.632.314.231--5.11}
Le Parti convengono di osservare i principi dell’articolo 2.2 dell’Accordo TBT[^45], qualora le loro prescrizioni tecniche contengano requisiti obbligatori di marcatura o etichettatura, e:
(a) ogni Parte si adopera per limitare il più possibile i requisiti di etichettatura e marcatura a quelli rilevanti per i consumatori o gli utenti dei prodotti o per indicare la conformità dei prodotti ai requisiti tecnici obbligatori;
(b) ogni Parte può specificare il contenuto delle etichette e delle marcature, ma non richiede l’approvazione, la registrazione o la certificazione preventiva delle etichette o delle marcature dei prodotti come condizione preliminare per l’immissione sui rispettivi mercati, a scopo di la vendita o a titolo gratuito, di prodotti altrimenti conformi ai suoi requisiti tecnici obbligatori, a meno che ciò non sia più restrittivo per il commercio di quanto necessario per soddisfare obiettivi legittimi;
(c) se una Parte impone agli operatori economici l’uso di un numero di identificazione unico, essa rilascia tale numero agli operatori economici delle altre Parti senza indebiti ritardi;
(d) se una Parte esige che le informazioni sulle etichette siano in una lingua specifica, essa accetta anche altre lingue oltre a quella obbligatoria, a meno che le informazioni non siano fuorvianti, contraddittorie o confuse rispetto alle informazioni che la Parte importatrice richiede in relazione alle merci; e
(e) ogni Parte si adopera per accettare l’utilizzo di etichette non permanenti o staccabili oppure un’etichettatura riportata nella documentazione di accompagnamento piuttosto che fisicamente apposta sul prodotto, salvo nei casi in cui ritenga che ciò comprometta il conseguimento degli obiettivi legittimi perseguiti dall’Accordo TBT.

##### **Art. 5.12** Trasparenza {#chap_5/art_5_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.632.314.231--5.12}
1. Le Parti riconoscono l’importanza delle disposizioni sulla trasparenza contenute nell’Accordo TBT[^46]. A tal fine tengono conto delle decisioni e raccomandazioni pertinenti adottate dal Comitato OMC per gli ostacoli tecnici agli scambi a partire dal 1° gennaio 1995 (G/TBT/1/Rev.15) e di loro eventuali modifiche.
2. Su richiesta scritta di una Parte, la Parte interpellata le fornisce, in inglese ed entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta, il testo integrale o la sintesi delle prescrizioni tecniche e delle procedure di valutazione della conformità notificate. Il contenuto della sintesi è definito dalla Parte interpellata.
3. Su richiesta scritta di un’altra Parte, ogni Parte fornisce informazioni in merito agli obiettivi e alla motivazione di una prescrizione tecnica o di una procedura di valutazione della conformità che ha adottato o intende adottare.
4. Ogni Parte prende in considerazione le osservazioni di un’altra Parte e, su richiesta di quest’ultima, si adopera per rispondervi.
5. Se, al punto d’ingresso, una Parte blocca una merce importata perché non è conforme a una prescrizione tecnica o a una procedura di valutazione della conformità, essa notifica il più presto possibile all’importatore o al suo rappresentante i motivi del fermo.
6. Salvo altrimenti disposto del presente capitolo, qualsiasi informazione o spiegazione richiesta da una Parte ai sensi del presente capitolo deve essere fornita dalla Parte interpellata, in forma stampata o per via elettronica, entro un periodo di tempo congruo concordato dalle due Parti che, se possibile, non superi i 60 giorni. Su richiesta della Parte richiedente, la Parte interpellata le fornisce le informazioni in inglese.

##### **Art. 5.13** Organi di contatto {#chap_5/art_5_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.632.314.231--5.13}
1. Ogni Parte designa un organo di contatto responsabile di coordinare l’attuazione del presente capitolo.
2. Ogni Parte fornisce alle altre Parti i dati del proprio organo di contatto e notifica loro prontamente qualsiasi modifica di tale organo.

##### **Art. 5.14** Sottocomitato per gli ostacoli tecnici agli scambi {#chap_5/art_5_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.632.314.231--5.14}
1. In virtù del presente Accordo, è istituito un Sottocomitato del Comitato misto per gli ostacoli tecnici agli scambi (di seguito denominato «Sottocomitato TBT»), costituito da rappresentanti governativi delle Parti.
2. Il Sottocomitato TBT esamina qualsiasi questione inerente al presente capitolo e deve in particolare:
(a) monitorare, riesaminare e migliorare l’attuazione del presente capitolo, compresi gli eventuali allegati;
(b) promuovere le discussioni, la cooperazione e lo scambio di informazioni tra le autorità competenti su questioni relative al presente capitolo;
(c) discutere le modalità per migliorare l’accesso delle Parti ai rispettivi mercati;
(d) considerare eventuali aggiunte e modifiche all’elenco dei settori o delle aree di prodotto di cui agli allegati del presente capitolo;
(e) facilitare la cooperazione settoriale tra gli organismi di valutazione della conformità e i laboratori governativi e non governativi nei territori delle Parti;
(f) preparare, se necessario, raccomandazioni e rapporti per il Comitato misto; e
(g) trattare qualsiasi altra questione affidatagli dal Comitato misto.
3. Il Sottocomitato TBT agisce per consenso.
4. Il Sottocomitato TBT si riunisce di norma ogni due anni. Le riunioni si svolgono secondo modalità convenute caso per caso, salvo altrimenti convenuto dalle Parti. Esse sono presiedute congiuntamente da uno Stato dell’AELS e dall’Indi.

##### **Art. 5.15** Scambio di informazioni e consultazioni {#chap_5/art_5_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.632.314.231--5.15}
1. Una Parte esamina prontamente e con benevolenza qualsiasi richiesta di informazioni, chiarimenti e consultazioni presentata da un’altra Parte su questioni relative all’attuazione del presente capitolo. Il Sottocomitato TBT può discutere e decidere i tempi e le altre modalità di informazione, chiarimento e consultazione.
2. Se una Parte ha adottato una misura che rischia di creare o ha creato un ostacolo agli scambi tra le Parti, un’altra Parte può chiedere che vengano svolte consultazioni. Tali consultazioni devono essere avviate il più presto possibile e possono essere condotte dalle autorità competenti delle Parti interessate secondo modalità concordate reciprocamente. L’esito delle consultazioni è comunicato al Sottocomitato TBT.
3. Le Parti convengono di intensificare la comunicazione e lo scambio di informazioni su questioni che rientrano nel campo d’applicazione del presente capitolo, in particolare sulle modalità per agevolare il rispetto delle rispettive prescrizioni tecniche, norme e procedure di valutazione della conformità e per eliminare gli inutili ostacoli agli scambi di merci tra di esse.

##### **Art. 5.16** Clausola di riesame {#chap_5/art_5_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.632.314.231--5.16}
Su richiesta di una Parte, le Parti negoziano senza indebiti ritardi un accordo che estenda reciprocamente un trattamento equivalente per quanto concerne le prescrizioni tecniche, norme e procedure di valutazione della conformità che tutte le Parti hanno concordato con una terza parte.

## **Capitolo 6:** Scambi di servizi {#chap_6}
##### **Art. 6.1** Portata e campo d’applicazione {#chap_6/art_6_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.632.314.231--6.1}
Il presente capitolo si applica alle misure delle Parti che incidono sugli scambi di servizi.

##### **Art. 6.2** Inserimento delle disposizioni del GATS {#chap_6/art_6_2 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.632.314.231--6.2}
1. Per quanto riguarda i diritti e gli obblighi delle Parti risultanti dal presente capitolo, le disposizioni del GATS[^47]e dei suoi allegati, comprese le definizioni ivi contenute, sono inserite nel presente capitolo e ne divengono parte integrante,*mutatis mutandis* , salvo quanto previsto dal presente capitolo[^48].
2. Il capitolo 13 sostituisce la Parte V GATS. L’articolo 6.3 si applica relativamente agli obblighi delle Parti in materia di nazione più favorita ai sensi del presente capitolo[^49]. L’articolo 6.5 sostituisce l’articolo XXVIII lettera (m) GATS.
3. Gli elenchi di impegni specifici e gli elenchi di esenzioni alla clausola della nazione più favorita previsti dal GATS sono sostituiti dagli elenchi di impegni specifici e dagli elenchi di esenzioni alla clausola della nazione più favorita delle Parti, riportati rispettivamente negli allegati 6.F e 6.G, che costituiscono parte integrante del presente capitolo. I termini «elenco» e «impegni specifici» contenuti nelle disposizioni del GATS si intendono riferiti rispettivamente agli elenchi di impegni specifici allegati al presente capitolo e agli impegni specifici ivi contenuti.
4. Ai fini del presente capitolo, per «membro», termine contenuto nelle disposizioni del GATS che sono inserite nel presente capitolo e ne divengono parte integrante, si intende «Parte». Tuttavia, all’articolo XII:2(a) GATS, per «membri» si intendono i «membri dell’OMC».
5. Le disposizioni riprese dal GATS e dai suoi allegati sono completate dalle disposizioni dei seguenti allegati, che costituiscono parte integrante del presente capitolo:
(a) Allegato 6.A (Servizi finanziari);
(b) Allegato 6.B (Servizi di telecomunicazione);
(c) Allegato 6.C (Circolazione di persone fisiche che forniscono servizi);
(d) Allegato 6.D (Riconoscimento delle qualifiche dei prestatori di servizi); e
(e) Allegato 6.E (Personale marittimo).

##### **Art. 6.3** Trattamento della nazione più favorita {#chap_6/art_6_3 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.632.314.231--6.3}
1. Fatte salve le misure adottate in conformità agli articoli VII e II.3 GATS[^50]e le disposizioni previste nei rispettivi elenchi di esenzioni alla clausola della nazione più favorita di cui all’allegato 6.G, per quanto riguarda tutte le misure concernenti la prestazione di servizi le Parti accordano senza indugio e incondizionatamente ai reciproci servizi e prestatori di servizi un trattamento non meno favorevole di quello riservato ad analoghi servizi e prestatori di servizi di qualsiasi terza parte.
2. Il paragrafo 1 non si applica ai trattamenti concessi in virtù di altri accordi attuali o futuri conclusi da una Parte e notificati secondo le disposizioni dell’articolo V o dell’articolo V^bis^GATS.
3. Se una Parte conclude o emenda un accordo del tipo specificato al paragrafo 2, su richiesta di un’altra Parte deve prendere in considerazione l’inserimento nel presente Accordo di un trattamento non meno favorevole di quello previsto da tale accordo. Un tale inserimento, se concordato, deve mantenere l’equilibrio reciproco degli impegni assunti da ogni Parte nell’ambito del presente Accordo.

##### **Art. 6.4** Elenchi di impegni specifici {#chap_6/art_6_4 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.632.314.231--6.4}
1. Gli impegni specifici che ogni Parte si assume in linea con la Parte III GATS[^51]sono riportati nell’allegato 6.F.
2. Per quanto riguarda i settori in cui sono assunti gli impegni, gli elenchi specificano:
(a) i termini, le limitazioni e le condizioni riguardanti l’accesso al mercato;
(b) le condizioni e le restrizioni riguardanti il trattamento nazionale;
(c) gli obblighi relativi agli impegni aggiuntivi di cui all’articolo XVIII GATS;
(d) se del caso, i tempi di attuazione degli impegni; e
(e) la data di entrata in vigore di tali impegni.
3. Alle misure incompatibili con gli articoli XVI e XVII GATS si applica l’articolo XX:2 GATS.

##### **Art. 6.5** Persone fisiche di una Parte {#chap_6/art_6_5 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.632.314.231--6.5}
Ai fini del presente capitolo, per «persona fisica di un’altra Parte» si intende una persona fisica che risiede nel territorio di tale altra Parte o di qualsivoglia altra Parte e che, secondo le leggi di tale altra Parte, è:
(a) un cittadino dell’altra Parte; o
(b) un residente permanente di tale altra Parte, purché essa conceda ai suoi residenti permanenti un trattamento sostanzialmente identico a quello riservato ai suoi cittadini per quanto riguarda le misure che incidono sugli scambi di servizi e a condizione, inoltre, che nessuna Parte sia obbligata ad accordare a questi residenti permanenti un trattamento più favorevole di quello che sarebbe accordato loro da tale altra Parte.

##### **Art. 6.6** Pagamenti e trasferimenti {#chap_6/art_6_6 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.632.314.231--6.6}
1. Fatte salve le circostanze previste dall’articolo XII GATS[^52], nessuna Parte applica restrizioni ai trasferimenti e ai pagamenti internazionali per transazioni correnti relative agli impegni specifici assunti.
2. Nessuna disposizione del presente capitolo incide sui diritti e obblighi delle Parti derivanti dagli articoli dello Statuto del Fondo monetario internazionale, adottato a Bretton Woods il 22 luglio 1944[^53](di seguito denominato «Statuto FMI»), compreso il ricorso a operazioni di cambio conformi allo Statuto FMI, purché nessuna Parte imponga restrizioni alle transazioni di capitale che siano incompatibili con i suoi impegni specifici concernenti tali transazioni, salvo per quanto disposto dall’articolo XII GATS o su richiesta del Fondo monetario internazionale.

##### **Art. 6.7** Rifiuto di concedere vantaggi {#chap_6/art_6_7 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.632.314.231--6.7}
A complemento dell’articolo XXVII GATS[^54], una Parte può, previa notifica e consultazione, negare di concedere i vantaggi derivanti dal presente capitolo alla prestazione di un servizio da o nel territorio di un’altra Parte, se la Parte stabilisce che il servizio è fornito da un prestatore di servizi posseduto o controllato da una persona di una terza parte e la Parte che nega il vantaggio adotta o mantiene misure nei confronti della terza parte che vietano le transazioni con il prestatore di servizi o che sarebbero violate o aggirate se gli fossero concessi i vantaggi derivanti dal presente capitolo.

## **Capitolo 7:** Promozione degli investimenti e cooperazione {#chap_7}
##### **Art. 7.1** Obiettivi {#chap_7/art_7_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.632.314.231--7.1}
1. Le Parti riconoscono l’importanza di promuovere e agevolare gli investimenti diretti esteri quale mezzo per favorire la crescita economica, l’innovazione e la transizione ecologica.
2. Le Parti riconoscono il ruolo svolto dallo sviluppo di manodopera qualificata per migliorare le opportunità di lavoro, anche attraverso la cooperazione in materia di formazione di base, superiore e tecnico-professionale nonché di sviluppo di competenze, rafforzamento delle capacità e programmi di scambio.
3. Le Parti condividono gli obiettivi secondo cui:
(a) gli Stati dell’AELS mirano ad aumentare gli investimenti diretti esteri da parte dei loro investitori in India dell’ordine di 50 miliardi di dollari americani entro dieci anni dall’entrata in vigore del presente Accordo e di altri 50 miliardi di dollari americani nei cinque anni successivi[^55]^,^[^56]; e
(b) gli Stati dell’AELS mirano a facilitare la creazione di un milione di posti di lavoro[^57]in India entro 15 anni dall’entrata in vigore del presente Accordo grazie all’afflusso di investimenti diretti esteri in India da parte dei loro investitori.

##### **Art. 7.2** Promozione degli investimenti {#chap_7/art_7_2 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.632.314.231--7.2}
1. Per conseguire gli obiettivi condivisi di cui all’articolo 7.1 paragrafo 3, gli Stati dell’AELS promuovono gli investimenti diretti esteri[^58]effettuati in India dai loro investitori e la creazione di posti di lavoro in India risultante da tali investimenti.
2. In vista delle attività di promozione degli investimenti in India, l’India si adopera per garantire un ambiente favorevole agli investimenti diretti esteri, tenendo conto della necessità di identificare, valutare e ridurre i potenziali rischi per la sicurezza o l’ordine pubblico.

##### **Art. 7.3** Attività di cooperazione {#chap_7/art_7_3 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.632.314.231--7.3}
1. Le Parti cooperano nei settori di reciproco interesse per trarre vantaggio dalle complementarietà delle loro economie e dalle opportunità offerte dal presente Accordo in termini di creazione di posti di lavoro, in conformità all’articolo 7.1.
2. I settori di cooperazione possono comprendere:
(a) strumenti adeguati a identificare possibilità d’investimento e canali d’informazione riguardanti le regolamentazioni in materia di investimenti, nell’ottica di agevolare gli investimenti diretti esteri;
(b) l’elaborazione di strategie e programmi per individuare i principali ostacoli e le opportunità di investimento nelle Parti incentrati sui settori ad alto valore aggiunto connessi alle catene del valore regionali e globali e sulle potenziali misure per eliminare eventuali ostacoli;
(c) la promozione di un ambiente favorevole all’aumento dei flussi d’investimento; nonché la cooperazione tecnologica[^59];
(d) lo sviluppo di meccanismi per gli investimenti comuni e le*joint venture* tra imprese, comprese le micro, piccole e medie imprese;
(e) l’elaborazione e l’attuazione di strategie pubblico-private per individuare opportunità di investimento e mettere in contatto tra di loro gli investitori delle Parti;
(f) l’agevolazione e lo sviluppo continuo delle competenze, la formazione professionale di base e superiore;
(g) la promozione della cooperazione tecnica e tecnologica nei settori di reciproco interesse per lo sviluppo e il potenziamento delle infrastrutture e delle capacità industriali; e
(h) la promozione dei partenariati tra centri d’eccellenza, agenzie governative e istituti di esperti in settori di reciproco interesse. Tali settori possono comprendere le scienze della terra, la telemedicina, le discipline STIM (scienze, tecnologie, ingegneria e matematica), l’assistenza sanitaria, le biotecnologie, le tecnologie digitali, le energie rinnovabili, le tecnologie pulite nonché la produzione sostenibile di metalli.
3. Le Parti possono cooperare ai sensi del paragrafo 2 attraverso attività quali:
(a) missioni economiche e scientifiche regolari con delegazioni di alto livello;
(b) incontri annuali ad alto livello tra singoli Stati dell’AELS e l’India con la partecipazione del settore privato;
(c) eventi periodici di promozione degli investimenti, ad esempio quelli svolti al Forum economico mondiale con la partecipazione del settore privato;
(d) tavole rotonde commerciali settoriali;
(e) presentazioni itineranti in India e nei diversi Stati dell’AELS;
(f) scambi di esperti in determinate aree tematiche;
(g) sostegno di Invest India per la creazione di rappresentanze in alcuni Stati dell’AELS;
(h) scambi nel quadro dei programmi di gemellaggio tra città;
(i) sostegno a progetti di formazione professionale di base e superiore; e
(j) altre attività secondo quanto convenuto dalle Parti.

##### **Art. 7.4** Sottocomitato per la promozione degli investimenti e la cooperazione {#chap_7/art_7_4 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.632.314.231--7.4}
1. In virtù del presente Accordo, le Parti istituiscono un Sottocomitato per la promozione degli investimenti e la cooperazione (di seguito denominato «Sottocomitato per gli investimenti»), costituito da rappresentanti governativi delle Parti.
2. Il mandato del Sottocomitato per gli investimenti è stabilito nell’allegato 7.A (Mandato del Sottocomitato per la promozione degli investimenti e la cooperazione).

##### **Art. 7.5** Organi di contatto {#chap_7/art_7_5 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.632.314.231--7.5}
1. All’entrata in vigore del presente Accordo:
(a) ogni Parte designa un organo di contatto responsabile di facilitare la comunicazione tra le Parti per quanto riguarda l’attuazione del presente capitolo; e
(b) l’India istituisce un apposito organo di contatto per assistere gli investitori degli Stati dell’AELS che intendono investire, stanno investendo o hanno investito, in particolare per quanto riguarda la risoluzione di eventuali problemi.
2. Ogni Parte fornisce alle altre Parti i dati del proprio organo di contatto e notifica loro prontamente qualsiasi modifica di tale organo.

##### **Art. 7.6** Composizione delle controversie {#chap_7/art_7_6 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.632.314.231--7.6}
Le Parti non ricorrono al capitolo 12 (Composizione delle controversie) per questioni che rientrano nel presente capitolo.

##### **Art. 7.7** Revisione, rendicontazione e consultazioni governative a tre livelli {#chap_7/art_7_7 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.632.314.231--7.7}
1. Le Parti concordano una procedura di consultazione tra governi a tre livelli per la risoluzione delle divergenze sorte in relazione agli obblighi di cui all’articolo 7.2 paragrafo 1.
2. Il Sottocomitato per gli investimenti esamina i progressi compiuti nel conseguimento degli obiettivi condivisi di cui all’articolo 7.1 paragrafo 3.
3. Il primo riesame da parte del Sottocomitato per gli investimenti ha luogo entro cinque anni dall’entrata in vigore del presente Accordo. Il secondo riesame ha luogo entro dieci anni dall’entrata in vigore del presente Accordo. Il riesame finale ha luogo entro 15 anni dall’entrata in vigore del presente Accordo. Le Parti possono concordare un calendario diverso o ulteriori riesami.
4. Il Sottocomitato per gli investimenti prepara un rapporto sugli esiti di ogni riesame. Se ritiene che i progressi verso il conseguimento degli obiettivi condivisi di cui all’articolo 7.1 paragrafo 3 siano stati insufficienti, deve rilevare gli eventi imprevisti e gli altri fattori che hanno avuto un’incidenza sostanziale su tali progressi.
5. In presenza di circostanze impreviste quali pandemie mondiali, guerre, perturbazioni geopolitiche, crisi finanziarie o persistenti sottoperformance economiche che abbiano avuto un’incidenza sostanziale sui progressi compiuti verso il conseguimento degli obiettivi condivisi, le Parti adeguano di conseguenza tali obiettivi modificando l’articolo 7.1 paragrafo 3.
6. Qualora gli obiettivi condivisi di cui all’articolo 7.1 paragrafo 3 non vengano conseguiti entro il riesame finale e l’India ritenga che gli Stati dell’AELS non abbiano adempiuto l’obbligo di promuovere gli investimenti dei loro investitori in India, come stabilito all’articolo 7.2 paragrafo 1, l’India può chiedere che vengano svolte consultazioni. Il Sottocomitato per gli investimenti viene convocato entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta scritta di consultazioni da parte dell’India.
7. Le consultazioni si limitano a determinare se gli Stati dell’AELS hanno adempiuto gli obblighi di cui all’articolo 7.2 paragrafo 1 in relazione agli obiettivi condivisi di cui all’articolo 7.1 paragrafo 3 e, se del caso, a trovare una soluzione reciprocamente soddisfacente.
8. Il Sottocomitato per gli investimenti si adopera per risolvere le questioni sottopostegli entro 60 giorni dalla sua convocazione tenendo debitamente conto del rapporto finale. Su richiesta di una Parte, questo periodo può essere prorogato al massimo di un anno.
9. Se il Sottocomitato per gli investimenti stabilisce che gli obblighi di cui all’articolo 7.2 paragrafo 1 non sono stati adempiuti, presenta le sue raccomandazioni al Comitato misto.
10. Se, dopo un anno dalla richiesta di consultazioni da parte dell’India, la situazione rimane irrisolta, il Sottocomitato per gli investimenti la rinvia, insieme alle sue raccomandazioni, al Comitato misto per consultazioni.
11. Il Comitato misto avvia le consultazioni dopo aver ricevuto il deferimento da parte del Sottocomitato per gli investimenti in conformità al paragrafo 10 al fine di giungere a una soluzione reciprocamente soddisfacente. Se il Comitato misto non può risolvere la situazione entro sei mesi, essa viene sottoposta ai rappresentanti degli Stati dell’AELS e dell’India a livello ministeriale. Tali rappresentanti devono essere identificati per scritto.
12. Tali rappresentanti degli Stati dell’AELS e dell’India avviano le consultazioni entro 30 giorni dal ricevimento del deferimento da parte del Comitato misto. I rappresentanti delle Parti impiegano al massimo sei mesi dal ricevimento del deferimento da parte del Comitato misto per trovare una soluzione reciprocamente soddisfacente della situazione segnalata dalla Parte richiedente. Se la situazione non è risolta entro sei mesi, su richiesta di una Parte si osserva un periodo di tolleranza di altri tre anni. La richiesta deve essere motivata e può delineare i possibili interventi da parte degli Stati dell’AELS per conseguire gli obiettivi condivisi di cui all’articolo 7.1 paragrafo 3.
13. Nessuna disposizione del presente capitolo obbliga le Parti a divulgare informazioni che considerano confidenziali. Le Parti considerano confidenziali le informazioni indicate come tali dalla Parte che le fornisce.

##### **Art. 7.8** Misure di riparazione {#chap_7/art_7_8 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.632.314.231--7.8}
1. Qualora non sia stata trovata una soluzione reciprocamente soddisfacente a seguito delle consultazioni di cui all’articolo 7.7 paragrafi 6–12 e il periodo di tolleranza sia trascorso senza che siano stati conseguiti gli obiettivi condivisi di cui all’articolo 7.1 paragrafo 3, l’India può, in deroga a qualsiasi altra disposizione del presente Accordo, adottare entro un anno misure di riparazione temporanee e proporzionate per riequilibrare le concessioni accordate agli Stati dell’AELS nel suo elenco di impegni relativi al capitolo sugli scambi di merci.
2. L’India notifica agli Stati dell’AELS le misure di riparazione che intende adottare, i motivi che la spingono a farlo e la data di inizio di tali misure al massimo 30 giorni prima della loro data di entrata in vigore prevista.
3. Le misure di riparazione sono temporanee e devono:
(a) essere interrotte una volta conseguiti gli obiettivi condivisi di cui all’articolo 7.1 paragrafo 3; o
(b) essere modificate o interrotte secondo:
        (i) una soluzione concordata a tal fine dalle Parti, o
        (ii) una decisione adottata a tal fine ai sensi del paragrafo 4.
4. Se le misure di riparazione si protraggono oltre i tre anni, una Parte può chiedere al Comitato misto di esaminare se debbano essere modificate o interrotte. Tale richiesta deve comprendere le motivazioni che inducono la Parte a chiedere la modifica o l’interruzione delle misure di riparazione. Entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta, il Comitato misto avvia le consultazioni. Il Comitato misto si adopera per trovare una soluzione condivisa entro sei mesi dalla richiesta della Parte. Se il Comitato misto non può risolvere la situazione entro sei mesi, essa viene sottoposta ai rappresentanti degli Stati dell’AELS e dell’India a livello ministeriale. Se il Comitato misto o i rappresentanti a livello ministeriale raccomandano la modifica o l’interruzione delle misure di riparazione, le misure necessarie per modificarle o interromperle sono adottate entro il periodo di tempo concordato in conformità alla raccomandazione. Se le misure di riparazione non sono interrotte, da quel momento il Comitato misto esamina il proseguimento o la modifica di tali misure a cadenza biennale e seguendo la stessa procedura, finché le misure di riparazione non saranno più applicate.

## **Capitolo 8:** Protezione della proprietà intellettuale {#chap_8}
##### **Art. 8.1** Protezione della proprietà intellettuale {#chap_8/art_8_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.632.314.231--8.1}
1. Le Parti provvedono a una protezione adeguata, efficace e non discriminatoria dei diritti di proprietà intellettuale nonché al loro rispetto contro le violazioni, le contraffazioni e la pirateria, in conformità alle disposizioni del presente articolo e dell’allegato 8.A (Protezione della proprietà intellettuale) del presente Accordo, compresi gli obiettivi specificati all’articolo 7 dell’Accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (di seguito denominato «Accordo TRIPS»)[^60], che costituisce l’allegato 1C dell’Accordo OMC.
2. Le Parti accordano ai cittadini delle altre Parti un trattamento non meno favorevole di quello riservato ai propri cittadini. Le deroghe a quest’obbligo devono essere conformi alle disposizioni materiali degli articoli 3 e 5 dell’Accordo TRIPS.
3. Le Parti accordano ai cittadini delle altre Parti un trattamento non meno favorevole di quello riservato ai cittadini di qualsiasi altro Stato. Le deroghe a tale obbligo devono essere conformi alle disposizioni materiali dell’Accordo TRIPS, in particolare agli articoli 4 e 5.
4. Le Parti convengono di discutere e cercare di risolvere, nell’ambito del mandato del Comitato misto di cui all’articolo 13.1, le questioni relative all’attuazione o all’applicazione del presente capitolo e dell’allegato 8.A, al fine di evitare eventuali distorsioni commerciali o di porvi rimedio.

## **Capitolo 9:** Appalti pubblici {#chap_9}
##### **Art. 9.1** Appalti pubblici {#chap_9/art_9_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.632.314.231--9.1}
1. Convinti dell’importanza degli appalti pubblici nel favorire l’espansione della produzione e del commercio in modo da promuovere la crescita e l’occupazione, le Parti migliorano la comprensione reciproca delle rispettive leggi, regolamentazioni e accordi sugli appalti pubblici.
2. Il seguente organo di contatto serve a facilitare la comunicazione tra le Parti su qualsiasi questione riguardante gli appalti pubblici:
(a) per l’India: la Divisione del commercio estero (Europa), Dipartimento del commercio, Ministero del commercio e dell’industria; e
(b) per gli Stati dell’AELS: il segretariato dell’AELS.
3. Le Parti riesaminano il presente articolo nell’ambito del Comitato misto entro tre anni dall’entrata in vigore del presente Accordo e considerano la possibilità di sviluppare e approfondire la loro cooperazione ai sensi di quest’ultimo.

## **Capitolo 10:** Concorrenza {#chap_10}
##### **Art. 10.1** Comportamenti anticoncorrenziali che incidono sugli scambi {#chap_10/art_10_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.632.314.231--10.1}
1. Le seguenti pratiche aziendali sono incompatibili con il buon funzionamento del presente Accordo nella misura in cui possono incidere negativamente sugli scambi commerciali tra gli Stati dell’AELS e l’India:
(a) gli accordi tra imprese, le decisioni di associazioni d’imprese e le pratiche convenute tra imprese allo scopo o con l’effetto di ostacolare, ridurre o falsare la concorrenza; e
(b) l’abuso ad opera di una o più imprese di una posizione dominante nel territorio di una Parte.
2. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano anche alle attività di imprese pubbliche e di imprese a cui le Parti accordano diritti speciali o esclusivi, purché l’applicazione di tali disposizioni non ostacoli, di diritto o di fatto, la realizzazione dei particolari incarichi pubblici loro assegnati.
3. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non devono essere interpretate in modo tale da creare obblighi diretti per le imprese.

##### **Art. 10.2** Cooperazione {#chap_10/art_10_2 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.632.314.231--10.2}
1. Le Parti possono cooperare attraverso le loro autorità competenti in materia di pratiche anticoncorrenziali di cui all’articolo 10.1 paragrafo 1 allo scopo di porre fine a tali pratiche o ai loro effetti negativi sul commercio. Tale cooperazione può comprendere lo scambio di informazioni non confidenziali di cui le Parti dispongono.
2. Le Parti possono avviare attività di cooperazione su questioni generali di diritto e di politica della concorrenza. Su richiesta di una Parte, la Parte interpellata può mettere a disposizione della Parte richiedente informazioni pubbliche concernenti la propria legislazione in materia di concorrenza e le relative attività esecutive.

##### **Art. 10.3** Consultazioni {#chap_10/art_10_3 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.632.314.231--10.3}
1. Su richiesta di una Parte, le Parti possono avviare consultazioni in merito a qualsiasi questione inerente al presente capitolo, compresi gli effetti sul commercio delle pratiche di cui all’articolo 10.1 paragrafo 1. Nella sua richiesta, la Parte presenta tutte le informazioni non confidenziali pertinenti per l’esame della questione e, se del caso, il modo in cui tale pratica incide sugli scambi tra le Parti.
2. Per facilitare l’esame della questione oggetto delle consultazioni, ogni Parte può fornire al Comitato misto informazioni non confidenziali pertinenti.

##### **Art. 10.4** Non applicazione della composizione delle controversie {#chap_10/art_10_4 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.632.314.231--10.4}
Le Parti non ricorrono al capitolo 12 (Composizione delle controversie) per questioni che rientrano nel presente capitolo.

##### **Art. 10.5** Riesame {#chap_10/art_10_5 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.632.314.231--10.5}
Le Parti riesaminano le disposizioni del presente capitolo due anni dopo l’entrata in vigore del presente Accordo.

## **Capitolo 11:** Commercio e sviluppo sostenibile {#chap_11}
##### **Art. 11.1** Campo d’applicazione, contesto e obiettivi {#chap_11/art_11_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.632.314.231--11.1}
1. Rievocando la Dichiarazione di Rio sull’ambiente e lo sviluppo e l’Agenda 21 adottata dalla Conferenza delle Nazioni Unite sullo sviluppo sostenibile a Rio de Janeiro il 14 giugno 1992, la Dichiarazione di Johannesburg sullo sviluppo sostenibile e il suo Piano d’azione adottati a Johannesburg il 4 settembre 2002, la Dichiarazione dell’Organizzazione mondiale del lavoro (di seguito denominata «OIL») sui principi e i diritti fondamentali sul lavoro (1998), adottata dalla Conferenza internazionale sul lavoro in occasione della sua 86^a^riunione a Ginevra il 18 giugno 1998, nella sua versione modificata del 2022 (di seguito denominata «Dichiarazione OIL sui principi e i diritti fondamentali sul lavoro»), la Dichiarazione ministeriale sulla creazione di un contesto favorevole al conseguimento della piena occupazione produttiva e del lavoro dignitoso per tutti, e sul suo impatto sullo sviluppo sostenibile, adottata dal Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite a Ginevra il 5 luglio 2006, la Dichiarazione dell’OIL sulla giustizia sociale per una globalizzazione equa (2008), adottata dalla Conferenza internazionale sul lavoro in occasione della sua 97^a^riunione a Ginevra il 10 giugno 2008, nella sua versione modificata del 2022, il documento finale Rio+20 della Conferenza delle Nazioni Unite sullo sviluppo sostenibile del 2012 intitolato «Il futuro che vogliamo», approvato con la risoluzione 66/288 dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite adottata il 27 luglio 2012 (di seguito denominato «documento finale Rio+20*Il futuro che vogliamo* »), l’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, approvata con la risoluzione 70/1 dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite il 25 settembre 2015, nonché e i suoi obiettivi di sviluppo sostenibile e gli accordi ambientali multilaterali di cui sono firmatarie, le Parti riaffermando il loro impegno a perseguire gli obiettivi dello sviluppo sostenibile, i cui pilastri – lo sviluppo economico, lo sviluppo sociale e la protezione ambientale – sono interdipendenti, essenziali e di reciproco supporto per lo sviluppo sostenibile.
2. Le Parti convengono di promuovere il commercio internazionale in modo da contribuire allo sviluppo sostenibile eliminando la povertà e la fame, nonché a una crescita economica, uno sviluppo sociale e una tutela ambientale di ampia portata, durevoli e inclusivi e di adoperarsi per integrare e riflettere questo obiettivo nelle loro relazioni commerciali*.* 
3. Le Parti sottolineano pertanto che il loro obiettivo è rafforzare le relazioni commerciali e la cooperazione in modo da promuovere lo sviluppo sostenibile e che nel presente capitolo non intendono armonizzare le rispettive norme lavorative o ambientali.
4. Ai fini del presente capitolo, per «leggi e regolamentazioni» si intendono per l’India una legge del Parlamento indiano o una legislazione delegata elaborata in base a una legge del Parlamento indiano, applicabile mediante azione del livello di governo centrale o dell’Unione.

##### **Art. 11.2** Diritto di regolamentare e mantenimento dei livelli di protezione {#chap_11/art_11_2 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.632.314.231--11.2}
1. Riconoscendo il diritto di ogni Parte, compatibilmente con le disposizioni del presente capitolo, di definire le proprie politiche e priorità in materia di sviluppo sostenibile, di stabilire i propri livelli di protezione del lavoro e dell’ambiente e di adottare o modificare di conseguenza le proprie leggi e politiche pertinenti, ogni Parte si adopera per garantire che le proprie leggi, politiche e pratiche prevedano e promuovano il conseguimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile.
2. Le Parti si impegnano a non derogare alle proprie leggi in materia di ambiente e lavoro né a omettere, mediante azioni o inazioni prolungate o ricorrenti, di applicare efficacemente queste leggi in modo tale da incidere sugli scambi tra le Parti.
3. Le Parti sottolineano che le misure concernenti l’ambiente e il lavoro non sono applicate in modo da costituire uno strumento di discriminazione arbitraria o ingiustificata tra le Parti né una restrizione dissimulata del commercio tra di esse.
4. Le Parti riconoscono l’importanza degli accordi internazionali sul lavoro e sull’ambiente quali strumenti per affrontare le sfide ambientali e sociali a livello globale e regionale. In questo contesto, le Parti sottolineano che né le questioni lavorative né quelle ambientali devono essere utilizzate per scopi commerciali protezionistici. Le Parti rilevano che i loro vantaggi comparativi non devono in alcun modo essere messi in discussione.

##### **Art. 11.3** Promozione di una crescita ecosostenibile e inclusiva {#chap_11/art_11_3 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.632.314.231--11.3}
1. Le Parti riconoscono che il commercio deve contribuire a una crescita su vasta scala, sostenibile e inclusiva, necessaria per alleviare la povertà, innalzare il tenore di vita, garantire la piena occupazione e un volume di reddito reale e di domanda effettiva ampio e in costante crescita, ed espandere la produzione e il commercio di beni e servizi.
2. Le Parti riconoscono l’importanza di introdurre una prospettiva di genere nella promozione di uno sviluppo economico inclusivo e che le politiche che rispondono alle esigenze di genere sono elementi chiave per migliorare la partecipazione di tutti all’economia e al commercio internazionale al fine di conseguire una crescita economica sostenibile.
3. Le Parti riaffermano il loro impegno ad attuare gli accordi internazionali relativi all’uguaglianza di genere o alla non discriminazione di cui sono firmatarie.
4. Le Parti riconoscono che, in conformità all’obiettivo dello sviluppo sostenibile, devono provvedere all’uso ottimale delle risorse mondiali cercando sia di proteggere e preservare l’ambiente sia di potenziare i mezzi per farlo coerentemente con le rispettive esigenze e preoccupazioni ai diversi livelli dello sviluppo economico.
5. A questo riguardo le Parti ricordano che il documento finale di Rio+20*Il futuro che vogliamo* prevede una flessibilità e uno spazio politico sufficienti per consentire alle Parti di operare le proprie scelte attingendo a un’ampia gamma di opzioni e di definire i propri percorsi verso lo sviluppo sostenibile a seconda dello stadio di sviluppo, delle circostanze e delle priorità nazionali di ogni Parte.
6. Riconoscendo l’importanza della cooperazione e delle misure di sostegno, le Parti riaffermano il loro impegno ad attuare i rispettivi impegni in materia di cooperazione e misure di sostegno, adottando, a seconda dei casi, misure di sostegno finanziario, tecnologico, tecnico o di sviluppo delle capacità, ai sensi degli accordi internazionali menzionati nel presente capitolo.

##### **Art. 11.4** Accordi ambientali multilaterali {#chap_11/art_11_4 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.632.314.231--11.4}
1. Le Parti riaffermano la loro adesione ai principi ambientali previsti dagli strumenti internazionali di cui all’articolo 11.1.
2. Le Parti ribadiscono il loro impegno ad attuare gli accordi ambientali multilaterali di cui sono firmatarie.

##### **Art. 11.5** Cambiamenti climatici {#chap_11/art_11_5 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.632.314.231--11.5}
1. Le Parti riconoscono l’importanza di raggiungere gli obiettivi e le finalità della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, conclusa a New York il 9 maggio 1992[^61](di seguito denominata «UNFCCC»), e dell’Accordo di Parigi, concluso a Parigi il 12 dicembre 2015[^62], al fine di affrontare l’impellente minaccia dei cambiamenti climatici basandosi sulle migliori conoscenze scientifiche disponibili e in conformità ai principi dell’UNFCCC e dell’Accordo di Parigi, tra cui l’equità e il principio delle responsabilità comuni ma differenziate e delle rispettive capacità, alla luce delle diverse circostanze nazionali.
2. Le Parti riaffermano il loro impegno ad attuare i rispettivi obblighi e impegni nell’ambito dell’UNFCCC e dell’Accordo di Parigi.
3. Ai sensi del paragrafo 1, le Parti si impegnano a cooperare a livello bilaterale e, se opportuno, in altri forum.

##### **Art. 11.6** Norme dell’Organizzazione internazionale del lavoro {#chap_11/art_11_6 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.632.314.231--11.6}
1. In conformità ai loro obblighi in quanto membri dell’OIL e alla Dichiarazione dell’OIL sui principi e i diritti fondamentali sul lavoro, le Parti si impegnano a rispettare, promuovere e attuare in buona fede i principi e i diritti fondamentali del lavoro sanciti dalle convenzioni fondamentali dell’OIL, vale a dire:
(a) la libertà di associazione e il riconoscimento effettivo del diritto di contrattazione collettiva;
(b) l’eliminazione di qualsiasi forma di lavoro forzato od obbligatorio;
(c) l’abolizione effettiva del lavoro minorile;
(d) l’eliminazione della discriminazione in materia di impiego e professione; e
(e) un ambiente di lavoro sano e sicuro.
2. Le Parti ribadiscono il loro impegno ad attuare efficacemente, nelle proprie leggi e pratiche, le convenzioni dell’OIL che hanno ratificato. Si impegnano inoltre a ratificare le convenzioni fondamentali dell’OIL in modo promozionale e flessibile, senza limiti di tempo e in conformità alla Dichiarazione dell’OIL del 2008 sulla giustizia sociale per una globalizzazione equa.

##### **Art. 11.7** Cooperazione, scambio di informazioni e condivisione di esperienze su commercio e sviluppo sostenibile {#chap_11/art_11_7 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.632.314.231--11.7}
Visti gli obiettivi di cui all’articolo 11.1, le Parti convengono di intensificare la cooperazione per scambiarsi informazioni e condividere esperienze in settori di reciproco interesse, quali:
(a) le migliori pratiche in materia di responsabilità sociale d’impresa;
(b) gli aspetti rilevanti dell’Agenda per il lavoro dignitoso dell’OIL, come le statistiche sul lavoro e gli sviluppi del mercato del lavoro;
(c) le modalità per identificare e affrontare eventuali carenze di competenze;
(d) lo sviluppo delle risorse umane, l’apprendimento permanente, la qualificazione, l’aggiornamento e la riqualificazione per facilitare una giusta transizione e un lavoro dignitoso, in conformità alle linee guida dell’OIL per una transizione equa per tutti verso economie e società ecologicamente sostenibili, adottate dalla Riunione tripartita di esperti a Ginevra dal 5 al 9 ottobre 2015;
(e) le migliori pratiche per promuovere la gestione integrata e sostenibile delle risorse naturali e degli ecosistemi, compresi la conservazione e l’uso sostenibile della biodiversità;
(f) le migliori pratiche per promuovere modelli di consumo e produzione sostenibili;
(g) la cooperazione tra le imprese in relazione a beni, servizi e tecnologie che contribuiscono allo sviluppo sostenibile;
(h) quadri politici che favoriscano l’impiego delle migliori tecnologie disponibili per lo sviluppo sostenibile, anche per quanto riguarda la promozione dell’eco-innovazione, le attività di ricerca, la diffusione dei risultati e gli sforzi per garantire che tali tecnologie siano pubblicamente accessibili a prezzi moderati; o
(i) quadri normativi per promuovere l’energia rinnovabile sostenibile e prodotti e servizi efficienti dal punto di vista energetico e delle risorse.

##### **Art. 11.8** Cooperazione in forum internazionali {#chap_11/art_11_8 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.632.314.231--11.8}
Le Parti si impegnano a rafforzare la cooperazione su questioni in ambito lavorativo e ambientale di reciproco interesse nei forum bilaterali, regionali e multilaterali rilevanti a cui partecipano.

##### **Art. 11.9** Organi di contatto {#chap_11/art_11_9 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.632.314.231--11.9}
1. Ogni Parte designa un organo di contatto responsabile di coordinare l’attuazione del presente capitolo.
2. Ogni Parte fornisce alle altre Parti i dati del proprio organo di contatto e notifica loro prontamente qualsiasi modifica di tale organo.

##### **Art. 11.10** Eccezione in materia di sicurezza {#chap_11/art_11_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.632.314.231--11.10}
Nessuna disposizione del presente capitolo va interpretata nel senso di impedire alle Parti di adottare determinate misure o mantenere riservate determinate informazioni qualora lo ritengano necessario per tutelare i propri interessi essenziali in materia di sicurezza nazionale.

##### **Art. 11.11** Non applicazione della composizione delle controversie {#chap_11/art_11_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.632.314.231--11.11}
In virtù del presente Accordo, le Parti non ricorrono al capitolo 12 (Composizione delle controversie) per questioni che rientrano nel presente capitolo.

##### **Art. 11.12** Sottocomitato per la sostenibilità {#chap_11/art_11_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.632.314.231--11.12}
1. In virtù del presente Accordo, le Parti istituiscono un Sottocomitato per la sostenibilità, costituito da rappresentanti governativi delle Parti.
2. Il Sottocomitato per la sostenibilità si riunisce entro un anno dall’entrata in vigore del presente Accordo e successivamente secondo quanto convenuto dalle Parti.
3. Il Sottocomitato per la sostenibilità deve:
(a) monitorare e riesaminare l’attuazione e il funzionamento del presente capitolo;
(b) discutere, facilitare e monitorare, come opportuno, i settori e gli strumenti di cooperazione nonché le misure di sostegno di cui al presente capitolo;
(c) riferire al Comitato misto in merito alle sue attività, come concordato; e
(d) svolgere qualsiasi altra funzione secondo quanto deciso dalle Parti.
4. Il Sottocomitato per la sostenibilità è presieduto congiuntamente da uno Stato dell’AELS e dall’India e può formulare raccomandazioni o sottoporre questioni al Comitato misto per consenso.

##### **Art. 11.13** Consultazioni {#chap_11/art_11_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.632.314.231--11.13}
1. In qualunque momento si riveli necessario, le Parti fanno il possibile per affrontare qualsiasi questione inerente al presente capitolo attraverso la cooperazione, il dialogo, le consultazioni e lo scambio di informazioni.
2. Una Parte può chiedere che vengano svolte consultazioni (di seguito denominata «Parte richiedente») con un’altra Parte (di seguito denominata «Parte interpellata») in merito a qualsiasi questione inerente al presente capitolo, presentando una richiesta scritta all’organo di contatto della Parte interpellata. La Parte richiedente spiega i motivi della richiesta e specifica l’argomento in questione in modo da consentire alla Parte interpellata di rispondere. Le altre Parti sono informate della richiesta di consultazioni.
3. La Parte interpellata risponde alla richiesta per scritto entro 90 giorni dal suo ricevimento. Il termine per rispondere alla richiesta può essere prorogato di 30 giorni dalla data della richiesta della Parte interpellata.
4. La Parte richiedente e la Parte interpellata (di seguito denominate «Parti in consultazione») avviano le consultazioni in buona fede. Tali consultazioni si svolgono tra i rispettivi rappresentanti governativi designati dalle Parti in consultazione.
5. Salvo altrimenti convenuto, le Parti in consultazione avviano le consultazioni prontamente e non oltre 150 giorni dal ricevimento della richiesta da parte della Parte interpellata.
6. Le consultazioni si svolgono in seno al Comitato misto, salvo altrimenti convenuto dalle Parti in consultazione.
7. Le Parti in consultazione possono concordare di richiedere il parere di esperti o di organi che ritengano adeguati per assisterle nelle consultazioni.
8. Le Parti in consultazione si adoperano per trovare una soluzione reciprocamente soddisfacente, facendo eventualmente ricorso ad attività di cooperazione adeguate.
9. Le consultazioni possono svolgersi in presenza o con altri strumenti tecnologici disponibili.
10. Le consultazioni di cui al presente articolo, gli esiti e le posizioni assunte dalle Parti nel corso di tali consultazioni sono in linea di principio confidenziali. In deroga a quanto precede, l’esito delle consultazioni può essere reso pubblico, salvo altrimenti convenuto dalle Parti in consultazione. Se è reso pubblico, l’esito delle consultazioni viene pubblicato in un rapporto approvato dalle Parti in consultazione.
11. Ogni Parte considera confidenziali le informazioni scambiate nel corso delle consultazioni e che un’altra Parte ha definito confidenziali.
12. In deroga ai paragrafi 1–11, se la questione sollevata ai sensi del presente capitolo riguarda l’adempimento degli obblighi previsti da un accordo ambientale multilaterale di cui le Parti in consultazione sono firmatarie, la Parte richiedente deve, se opportuno, affrontare la questione attraverso la procedura consultiva o altre procedure previste dall’accordo ambientale multilaterale.

##### **Art. 11.14** Riesame {#chap_11/art_11_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.632.314.231--11.14}
Le Parti riesaminano periodicamente il presente capitolo. Ogni Parte può, se opportuno, tenere conto dei pareri espressi dai principali portatori d’interesse in relazione a tale riesame.

## **Capitolo 12:** Composizione delle controversie {#chap_12}
##### **Art. 12.1** Portata e campo d’applicazione {#chap_12/art_12_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.632.314.231--12.1}
1. Salvo altrimenti disposto nel presente Accordo, le disposizioni del presente capitolo si applicano in relazione alla prevenzione o alla composizione di eventuali controversie tra le Parti[^63]concernenti i diritti e gli obblighi derivanti dal presente Accordo.
2. Le regole e le procedure stabilite nel presente capitolo possono essere revocate, modificate di comune accordo tra le Parti in causa.
3. Un tribunale arbitrale interpreta le disposizioni del presente Accordo in conformità alle norme di interpretazione consuetudinarie del diritto internazionale pubblico.
4. Le decisioni del tribunale arbitrale non possono ampliare né ridurre i diritti e gli obblighi derivanti dal presente Accordo.
5. Se una controversia avente il medesimo oggetto rientra nel campo d’applicazione del presente Accordo e dell’Accordo OMC, la Parte attrice può scegliere il foro in cui risolvere la controversia; tale foro è utilizzato ad esclusione di qualsiasi altro foro. Si ritiene che la Parte attrice abbia scelto un foro nel momento in cui chiede di istituire un tribunale arbitrale secondo l’articolo 12.4 del presente Accordo o quando una Parte chiede di istituire un tribunale arbitrale secondo l’articolo 6 dell’Intesa dell’OMC sulle norme e sulle procedure che disciplinano la composizione delle controversie[^64]. Prima che una Parte avvii una procedura di composizione delle controversie contro un’altra Parte in virtù dell’Accordo OMC, tale Parte notifica questa sua intenzione a tutte le altre Parti.

##### **Art. 12.2** Buoni uffici, conciliazione o mediazione {#chap_12/art_12_2 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.632.314.231--12.2}
1. Le Parti possono concordare in qualsiasi momento di ricorrere ai buoni uffici, alla conciliazione o alla mediazione. Questi possono iniziare in qualsiasi momento ed essere conclusi da ogni Parte in qualsiasi momento.
2. Se le Parti così convengono, le procedure relative ai buoni uffici, alla conciliazione o alla mediazione possono proseguire mentre la controversia viene sottoposta a un tribunale arbitrale istituito secondo il presente capitolo.
3. Tutte le procedure oggetto del presente articolo sono confidenziali e non pregiudicano i diritti delle Parti in altre eventuali procedure secondo il presente capitolo o in altri fori.

##### **Art. 12.3** Consultazioni {#chap_12/art_12_3 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.632.314.231--12.3}
1. Ogni Parte concede adeguate possibilità di consultazione su qualsiasi osservazione presentata da un’altra Parte in merito a una controversia di cui all’articolo 12.1 paragrafo 1.
2. Qualsiasi richiesta di consultazioni deve essere presentata per scritto alla Parte convenuta e indicare i motivi della richiesta, compresa l’indicazione delle misure in questione e della base giuridica su cui si fonda il reclamo. Nel contempo la Parte attrice informa per scritto le altre Parti.
3. Se viene presentata una richiesta di consultazioni secondo il presente articolo, la Parte ricevente vi risponde entro dieci giorni e avvia consultazioni entro al massimo 30 giorni dal ricevimento della richiesta al fine di giungere a una soluzione reciprocamente soddisfacente. Le consultazioni su questioni urgenti, comprese quelle relative a merci deperibili, iniziano entro 15 giorni dal ricevimento della domanda.
4. Le Parti fanno il possibile per giungere a una soluzione reciprocamente soddisfacente attraverso le consultazioni. A tal fine devono:
(a) fornire sufficienti informazioni, nella misura in cui ragionevolmente disponibili nella fase delle consultazioni, per consentire di esaminare a fondo in che modo la misura potrebbe incidere sul funzionamento del presente Accordo; e
(b) trattare come confidenziali tutte le informazioni scambiate durante le consultazioni e che le altre Parti hanno designato come tali.
5. Le consultazioni si svolgono in seno al Comitato misto, salvo altrimenti convenuto dalle Parti che presentano o ricevono la richiesta di consultazioni. Le Parti in causa informano le altre Parti su ogni composizione reciprocamente convenuta della questione.

##### **Art. 12.4** Istituzione di un tribunale arbitrale {#chap_12/art_12_4 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.632.314.231--12.4}
1. Se le consultazioni di cui all’articolo 12.3 non conducono alla composizione della controversia entro 60 giorni, o entro 30 giorni nel caso di questioni urgenti, comprese quelle relative a merci deperibili, o se la Parte interpellata non risponde dieci giorni o non avvia consultazioni entro 30 giorni, o 15 giorni in casi urgenti, dal ricevimento della richiesta di consultazioni, la controversia può essere deferita a un tribunale arbitrale mediante richiesta scritta della Parte attrice alla Parte convenuta. Una copia della richiesta è trasmessa alle altre Parti affinché ciascuna di esse possa decidere se partecipare alla controversia.
2. La richiesta di arbitrato deve descrivere la misura in questione e fornire una breve sintesi della base giuridica su cui si fonda il reclamo.
3. Salvo altrimenti convenuto dalle Parti in causa entro 20 giorni dal ricevimento della domanda di istituzione di un tribunale arbitrale, i termini di riferimento per il tribunale arbitrale sono i seguenti:

«Esaminare alla luce delle disposizioni pertinenti del presente Accordo la questione per la quale è stata richiesta l’istituzione di un tribunale arbitrale in base all’articolo 12.4 e trarre conclusioni di diritto e di fatto motivandole e, se necessario, formulando raccomandazioni per la composizione della controversia e per l’attuazione della decisione».
4. Se più Parti chiedono l’istituzione di un tribunale arbitrale per la stessa questione o se la richiesta riguarda più di una Parte convenuta, è istituito, se possibile, un tribunale arbitrale unico per esaminare i reclami concernenti la stessa questione.
5. Una Parte che non è coinvolta nella controversia può essere autorizzata, su invio di una notifica scritta alle Parti in causa, a presentare le sue considerazioni scritte al tribunale arbitrale, a ricevere considerazioni scritte dalle Parti in causa, compresi eventuali allegati, ad assistere alle udienze e a pronunciarsi oralmente.

##### **Art. 12.5** Nomina dei membri del tribunale arbitrale {#chap_12/art_12_5 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.632.314.231--12.5}
1. Il tribunale arbitrale è composto da tre membri.
2. Entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta di cui all’articolo 12.4, ogni Parte in causa nomina un membro del tribunale arbitrale.
3. I due membri così nominati si accordano sulla nomina del terzo membro entro 30 giorni dalla nomina del secondo membro. Il terzo membro, che funge da presidente del tribunale arbitrale, non può essere cittadino né residente permanente di una delle Parti in causa, né essere o essere stato precedentemente impiegato da una di esse. La data di istituzione del tribunale arbitrale corrisponde a quella in cui è nominato il presidente.
4. Se i tre membri non sono stati nominati entro 60 giorni dal ricevimento della notifica di cui al paragrafo 2, entro un ulteriore periodo di 30 giorni le necessarie nomine sono effettuate dal Direttore generale dell’OMC su richiesta di qualsiasi Parte in causa. Se la nomina dei membri del tribunale arbitrale da parte del Direttore generale dell’OMC non avviene entro il termine stabilito, entro i successivi dieci giorni le Parti in causa si scambiano liste contenenti ciascuna quattro nominativi per la nomina del presidente del tribunale arbitrale e un’altra lista con quattro nominativi per la nomina del proprio membro se una Parte non fosse riuscita a nominarlo.
5. I membri del tribunale arbitrale sono quindi nominati in presenza delle Parti in causa mediante estrazione a sorte dalle liste entro dieci giorni dallo scambio di tali liste. Se una Parte in causa non presenta la propria lista di nominativi, i membri del tribunale arbitrale sono nominati per estrazione a sorte dalla lista già presentata dall’altra Parte in causa.
6. Tutti i membri del tribunale arbitrale devono possedere competenze o esperienza in materia di diritto, commercio internazionale, altre materie oggetto del presente Accordo o composizione di controversie derivanti da accordi commerciali internazionali, e devono essere scelti esclusivamente in base a criteri di obiettività, affidabilità e capacità di giudizio. Tutti i membri devono essere indipendenti e non possono essere affiliati o ricevere istruzioni da nessuna Parte né essersi occupati del caso a un qualsiasi titolo.
7. I membri del tribunale arbitrale possono essere ricusati in presenza di circostanze che danno adito a dubbi fondati circa la loro obiettività, affidabilità, capacità di giudizio o indipendenza. Se una delle Parti in causa non accetta la ricusazione o se il membro ricusato del tribunale arbitrale non si ritira, la Parte che chiede la ricusazione può chiedere al Direttore generale dell’OMC di decidere sulla questione. Se il Direttore generale dell’OMC non è in grado di agire o è cittadino o residente permanente di una Parte, la Parte che chiede la ricusazione può chiedere al vicedirettore generale dell’OMC, o alla persona successiva nella gerarchia che non sia cittadino né residente permanente di una Parte, di prendere una decisione al riguardo.
8. Se un membro del tribunale arbitrale si dimette, viene rimosso o diventa incapace di agire, è nominato un successore secondo le stesse modalità previste per la nomina del membro originario. I lavori del tribunale arbitrale rimangono sospesi fino alla nomina del successore.

##### **Art. 12.6** Procedure del tribunale arbitrale {#chap_12/art_12_6 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.632.314.231--12.6}
1. Salvo altrimenti convenuto dalle Parti in causa, la procedura del tribunale arbitrale è retta dalle norme procedurali di cui all’allegato 12.A (Norme procedurali del tribunale arbitrale).
2. Il tribunale arbitrale esamina la questione per la quale è stata richiesta la sua istituzione alla luce delle disposizioni pertinenti del presente Accordo, interpretate in conformità alle norme di interpretazione consuetudinarie del diritto internazionale pubblico.
3. La sede delle procedure del tribunale arbitrale è decisa di comune accordo dalle Parti in causa. In mancanza di un accordo, la sede delle procedure arbitrali è situata nello Stato dell’AELS convenuto, se la Parte attrice è l’India, e in India, se la Parte attrice è uno Stato dell’AELS.
4. La lingua usata nelle procedure è l’inglese.
5. Le udienze del tribunale arbitrale sono aperte al pubblico se così convenuto dalle Parti in causa.
6. Non sono ammesse comunicazioni*ex parte* con il tribunale arbitrale su questioni sottoposte al suo esame.
7. Nello stesso momento in cui sono presentate al tribunale arbitrale, le considerazioni scritte di una Parte, le trascrizioni delle sue dichiarazioni orali e le sue risposte a domande poste dal tribunale arbitrale sono trasmesse da tale Parte all’altra Parte in causa.
8. Le Parti trattano in modo confidenziale le informazioni trasmesse da qualsiasi altra Parte al tribunale arbitrale e dichiarate confidenziali da tale altra Parte.
9. Le decisioni del tribunale arbitrale sono prese a maggioranza dei voti. Qualsiasi membro può esprimere pareri distinti su questioni non unanimemente condivise. Il tribunale arbitrale non è tenuto a rivelare quali membri facciano parte della maggioranza e quali della minoranza.

##### **Art. 12.7** Rapporti del tribunale arbitrale {#chap_12/art_12_7 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.632.314.231--12.7}
1. Come regola generale, il tribunale arbitrale presenta alle Parti in causa, entro 90 giorni dalla data della sua istituzione, un rapporto iniziale contenente le sue considerazioni e decisioni. In nessun caso lo può fare più di cinque mesi dopo tale data. Una Parte in causa gli può sottoporre per scritto commenti relativi al rapporto iniziale entro 14 giorni dalla data del suo ricevimento. Il tribunale arbitrale presta la dovuta attenzione a tali commenti e presenta alle Parti in causa un rapporto finale entro 30 giorni dalla data di ricevimento del rapporto iniziale.
2. Per quanto riguarda le questioni urgenti, comprese quelle relative a merci deperibili, il tribunale arbitrale fa il possibile per notificare la propria decisione entro 60 giorni dalla data della sua istituzione. La decisione deve in ogni caso essere trasmessa entro 75 giorni dall’istituzione del tribunale.
3. Il rapporto finale nonché ogni rapporto di cui agli articoli 12.9 e 12.10 è sottoposto alle Parti. I rapporti sono resi pubblici, salvo altrimenti convenuto dalle Parti in causa.
4. Qualsiasi decisione o sentenza del tribunale arbitrale emanata in virtù di una disposizione del presente capitolo è definitiva e vincolante per le Parti in causa.

##### **Art. 12.8** Sospensione o conclusione delle procedure del tribunale arbitrale {#chap_12/art_12_8 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.632.314.231--12.8}
1. Previo consenso delle Parti in causa, il tribunale arbitrale può sospendere il suo operato in qualsiasi momento per un periodo non superiore a 12 mesi dalla data in cui le Parti hanno convenuto tale sospensione. Qualora l’operato del tribunale arbitrale sia stato sospeso per oltre 12 mesi, viene meno l’autorità dello stesso di comporre la controversia, salvo altrimenti convenuto dalle Parti in causa.
2. Se le Parti in causa trovano una soluzione reciprocamente soddisfacente della controversia, possono convenire di concludere le procedure del tribunale arbitrale istituito in virtù del presente Accordo mediante notifica scritta congiunta al presidente del tribunale.
3. In qualsiasi fase della procedura che precede la presentazione del rapporto finale, il tribunale arbitrale può proporre alle Parti in causa di comporre la controversia in via amichevole.
4. La Parte attrice può ritirare il suo reclamo in qualsiasi momento prima della presentazione del rapporto finale. Tale ritiro non pregiudica il suo diritto di presentare un altro reclamo sulla stessa questione.

##### **Art. 12.9** Attuazione del rapporto finale {#chap_12/art_12_9 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.632.314.231--12.9}
1. La Parte convenuta si conforma prontamente alla decisione contenuta nel rapporto finale. Se non fosse possibile conformarvisi senza indugio, le Parti in causa si adoperano per concordare un periodo di tempo congruo per farlo. In assenza di un tale accordo entro 45 giorni dalla data di pubblicazione del rapporto finale, ciascuna Parte in causa può chiedere al tribunale arbitrale originario di stabilire un termine congruo, alla luce delle particolari circostanze del caso[^65]. Il tribunale arbitrale si pronuncia entro 30 giorni dalla richiesta.
2. La Parte convenuta notifica all’altra Parte in causa la misura adottata per conformarsi alla decisione del rapporto finale e fornisce una descrizione dettagliata di come tale misura sia conforme alla decisione, permettendo all’altra Parte in causa di valutarne l’efficacia.
3. Un eventuale disaccordo circa l’esistenza di una misura in grado di attuare la decisione del rapporto finale o circa la compatibilità della misura con tale decisione è risolto dallo stesso tribunale arbitrale prima che possa essere chiesta una compensazione o applicata la sospensione di determinati vantaggi ai sensi dell’articolo 12.10. Il tribunale arbitrale si pronuncia di norma entro 60 giorni.

##### **Art. 12.10** Compensazione e sospensione di vantaggi {#chap_12/art_12_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.632.314.231--12.10}
1. Se la Parte convenuta non si conforma alla decisione del tribunale arbitrale di cui all’articolo 12.9 o se notifica alla Parte attrice che non intende conformarsi al rapporto finale, tale Parte, su richiesta della Parte attrice, avvia consultazioni allo scopo di stabilire una compensazione reciprocamente accettabile. Se non è raggiunta un’intesa entro 20 giorni dalla data della domanda, la Parte attrice è autorizzata a sospendere determinati vantaggi concessi in virtù del presente Accordo, ma solo in modo equivalente a quelli interessati dalla misura che il tribunale arbitrale ha giudicato incompatibile con il presente Accordo.
2. Nel valutare i vantaggi da sospendere, la Parte attrice sospende dapprima quelli concernenti lo stesso settore o gli stessi settori interessati dalla misura che il tribunale arbitrale ha giudicato incompatibile con il presente Accordo. Se la Parte attrice ritiene che non sia possibile o efficace sospendere determinati vantaggi nello stesso settore o negli stessi settori, essa può sospendere vantaggi in altri settori.
3. La Parte attrice notifica alla Parte convenuta i vantaggi che intende sospendere, i motivi e la data di inizio della sospensione, al più tardi 30 giorni prima della data in cui la sospensione inizia ad avere effetto. Entro 15 giorni dalla data della notifica, la Parte convenuta può chiedere al tribunale arbitrale originario di giudicare se i vantaggi che la Parte attrice intende sospendere siano equivalenti a quelli interessati dalla misura ritenuta incompatibile con il presente Accordo e se la sospensione proposta sia conforme ai paragrafi 1 e 2. Il tribunale arbitrale si pronuncia entro 45 giorni dalla richiesta. Nessun vantaggio può essere sospeso prima che il tribunale arbitrale abbia emanato la sua decisione.
4. La compensazione e la sospensione di vantaggi sono misure temporanee e possono essere applicate dalla Parte attrice soltanto fino a quando la misura ritenuta incompatibile con il presente Accordo non sia revocata o modificata in modo da essere conforme al presente Accordo o fino a quando le Parti in causa non abbiano risolto la questione in altro modo.
5. Su richiesta di una delle Parti in causa, il tribunale arbitrale originario decide in merito alla conformità con il rapporto finale delle misure attuative adottate dopo la sospensione di vantaggi e, alla luce di questa decisione, stabilisce se sia necessario porre fine alla sospensione di vantaggi o modificarla. Il tribunale arbitrale si pronuncia entro 30 giorni dalla richiesta.
6. Salvo altrimenti disposto dal presente Accordo, il capitolo sulla composizione delle controversie può essere invocato in relazione a misure che incidono sull’osservanza del presente Accordo adottate dai governi o dalle autorità regionali e locali delle Parti. Se il tribunale arbitrale constata che una disposizione del presente Accordo non è stata osservata, la Parte responsabile adotta le misure ragionevoli di cui dispone per garantirne l’osservanza. Le disposizioni sulla compensazione e sulla sospensione dei vantaggi si applicano nei casi in cui non sia stato possibile garantire tale osservanza.

##### **Art. 12.11** Altre disposizioni {#chap_12/art_12_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.632.314.231--12.11}
1. Nei limiti del possibile, il tribunale arbitrale di cui agli articoli 12.9 e 12.10 è composto dagli stessi arbitri che hanno presentato il rapporto finale. Se un membro del tribunale arbitrale originario non è disponibile, la nomina di un membro sostitutivo si svolge in conformità alla procedura di selezione applicata per gli arbitri originari.
2. Ogni Parte in causa sostiene le spese del proprio arbitro nonché le proprie spese e gli oneri legali. Le spese per la presidenza del tribunale arbitrale e le altre spese relative allo svolgimento delle procedure sono sostenute in ugual misura dalle Parti in causa.
3. Tutti i periodi di tempo menzionati nel presente capitolo possono essere ridotti, revocati o estesi di comune accordo dalle Parti in causa.

##### **Art. 12.12** Organi di contatto {#chap_12/art_12_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.632.314.231--12.12}
Ogni Parte designa degli organi di contatto per agevolare le comunicazioni tra le Parti sulle questioni disciplinate dal presente capitolo e dalle norme contenute nell’allegato 12.A (Norme procedurali del tribunale arbitrale) e fornisce i dettagli su tali organi alle altre Parti. Le Parti si notificano prontamente qualsiasi modifica.

## **Capitolo 13:** Disposizioni istituzionali {#chap_13}
##### **Art. 13.1** Comitato misto {#chap_13/art_13_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.632.314.231--13.1}
1. Con il presente Accordo le Parti istituiscono il Comitato misto AELS-India costituito da rappresentanti di ogni Parte. Le Parti sono rappresentate da alti funzionari governativi da esse delegati a tale scopo.
2. Il Comitato misto:
(a) sorveglia ed riesamina l’attuazione del presente Accordo;
(b) considera la possibilità di eliminare ulteriori ostacoli al commercio e altre misure restrittive degli scambi tra gli Stati dell’AELS e l’India;
(c) segue gli sviluppi del presente Accordo;
(d) sorveglia i lavori di tutti i sottocomitati e gruppi di lavoro istituiti in virtù del presente Accordo;
(e) si adopera per risolvere eventuali controversie che possono sorgere in merito all’interpretazione o all’applicazione del presente Accordo; e
(f) esamina ogni altra questione che potrebbe incidere sul funzionamento del presente Accordo.
3. Il Comitato misto può decidere di istituire sottocomitati e gruppi di lavoro che considera necessari per assisterlo nell’adempimento dei suoi compiti. Fatte salve le disposizioni specifiche del presente Accordo, i sottocomitati e i gruppi di lavoro agiscono su mandato del Comitato misto.
4. Il Comitato misto può prendere decisioni in virtù delle disposizioni del presente Accordo. Può formulare raccomandazioni su qualsiasi questione concernente il presente Accordo.
5. Il Comitato misto prende decisioni e formula raccomandazioni per consenso.
6. Il Comitato misto si riunisce entro un anno dall’entrata in vigore del presente Accordo. Successivamente si riunisce in funzione delle esigenze, ma di norma a cadenza biennale. Le regolari riunioni del Comitato misto sono presiedute congiuntamente da uno Stato dell’AELS e dall’India. Il Comitato misto si dota di un regolamento interno.
7. Una Parte può richiedere in qualsiasi momento, mediante notifica scritta alle altre Parti, la convocazione di una riunione straordinaria del Comitato misto. Una tale riunione ha luogo entro 30 giorni dal ricevimento della notifica, salvo altrimenti convenuto dalle Parti.

##### **Art. 13.2** Organi di contatto {#chap_13/art_13_2 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.632.314.231--13.2}
Dalla data di entrata in vigore del presente Accordo, ogni Parte designa un organo di contatto per agevolare la comunicazione tra le Parti su qualsiasi questione concernente il presente Accordo e notifica prontamente alle altre Parti qualsiasi modifica di tale organo.

## **Capitolo 14:** Disposizioni finali {#chap_14}
##### **Art. 14.1** Adempimento degli obblighi {#chap_14/art_14_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.632.314.231--14.1}
Le Parti adottano qualsiasi misura generale o specifica necessaria per adempiere i loro obblighi derivanti dal presente Accordo.

##### **Art. 14.2** Allegati, appendici e note a piè di pagina {#chap_14/art_14_2 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.632.314.231--14.2}
Gli allegati, le relative appendici[^66]e le note a piè di pagina del presente Accordo ne costituiscono parte integrante.

##### **Art. 14.3** Clausola di riesame {#chap_14/art_14_3 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.632.314.231--14.3}
1. Due anni dopo l’entrata in vigore del presente Accordo, le Parti lo riesaminano nell’ottica di svilupparne gli obiettivi. Successivamente lo riesaminano a cadenza biennale se lo ritengono opportuno.
2. Se dopo la data di entrata in vigore del presente Accordo una Parte conclude un accordo notificato ai sensi dell’articolo XXIV GATT 1994[^67]o dell’articolo V GATS[^68], essa, su richiesta di un’altra Parte, avvia negoziati per valutare l’opportunità di sviluppare e approfondire ulteriormente la cooperazione nell’ambito del presente Accordo. Qualsiasi integrazione di questo tipo deve basarsi sul principio di reciprocità e mantenere l’equilibrio complessivo degli impegni assunti da ogni Parte nell’ambito del presente Accordo.

##### **Art. 14.4** Emendamenti {#chap_14/art_14_4 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.632.314.231--14.4}
1. Ogni Parte può presentare proposte di emendamento del presente Accordo. Tali proposte sono sottoposte al Comitato misto per esame o raccomandazione.
2. Gli emendamenti del presente Accordo, raccomandati dal Comitato misto, sono sottoposti alle Parti per ratifica, accettazione o approvazione in conformità ai requisiti legali nazionali.
3. Salvo altrimenti stabilito dalle Parti, gli emendamenti entrano in vigore il primo giorno del terzo mese successivo al deposito dell’ultimo strumento di ratifica, accettazione o approvazione.
4. In deroga ai paragrafi 2 e 3, il Comitato misto può, mediante l’adozione di una decisione, effettuare emendamenti riguardanti unicamente i seguenti allegati, appendici e articoli:
(a) l’articolo 2.12 paragrafo 2;
(b) l’articolo 4.15 paragrafo 2;
(c) l’articolo 5.14 paragrafo 2;
(d) l’articolo 11.12 paragrafo 3;
(e) l’articolo 23 paragrafo 2 dell’allegato 2.A (Regole d’origine);
(f) l’appendice 2.A.1 (Regole d’origine specifiche per i prodotti) dell’allegato 2.A (Regole d’origine);
(g) l’appendice 2.A.2 (Dichiarazione d’origine) dell’allegato 2.A (Regole d’origine);
(h) l’appendice 2.A.3 (Certificato d’origine) dell’allegato 2.A (Regole d’origine);
(i) l’appendice 2.A.4 (Certificato di circolazione delle merci EUR.1) dell’allegato 2.A (Regole d’origine);
(j) l’articolo 19 paragrafo 2 dell’allegato 2.B (Agevolazione degli scambi); e
(k) l’allegato 12.A (Norme procedurali del tribunale arbitrale).
5. Il testo degli emendamenti, gli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione e la decisione del Comitato misto di cui al paragrafo 4 sono depositati presso il Depositario.

##### **Art. 14.5** Adesione {#chap_14/art_14_5 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.632.314.231--14.5}
1. Qualsiasi Stato che diviene membro all’AELS può aderire al presente Accordo a condizioni e secondo modalità convenute dalle Parti e dallo Stato aderente. Lo strumento di adesione è sottoposto alle Parti e allo Stato aderente per ratifica, accettazione o approvazione in conformità alle rispettive disposizioni di legge. Lo strumento di adesione e gli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione sono depositati presso il Depositario.
2. Per lo Stato aderente il presente Accordo entra in vigore il primo giorno del terzo mese successivo al deposito dei suoi strumenti di adesione o alla data in cui le Parti approvano i termini di adesione, se tale data è posteriore.

##### **Art. 14.6** Ritiro ed estinzione {#chap_14/art_14_6 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.632.314.231--14.6}
1. Ogni Parte può ritirarsi dal presente Accordo mediante notifica scritta al Depositario. Il ritiro ha effetto sei mesi dopo la data in cui il Depositario riceve la notifica.
2. Se l’India si ritira dal presente Accordo, questo cessa di avere effetto a decorrere dalla data in cui il recesso diviene effettivo.
3. Qualsiasi Stato dell’AELS che recede dalla Convenzione istitutiva dell’Associazione europea di libero scambio[^69]cessa*ipso facto* di essere Parte del presente Accordo il giorno stesso in cui il suo ritiro diviene effettivo. Una copia della notifica di recesso dalla suddetta Convenzione è prontamente trasmessa alle altre Parti.
4. Se uno degli Stati dell’AELS si ritira dal presente Accordo, è convocata una riunione delle altre Parti per discutere dell’opportunità di mantenere in essere il presente Accordo.

##### **Art. 14.7** Entrata in vigore {#chap_14/art_14_7 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.632.314.231--14.7}
1. Il presente Accordo sottostà a ratifica, accettazione o approvazione in conformità ai rispettivi requisiti legali e costituzionali delle Parti. Gli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione sono depositati presso il Depositario.
2. Se i suoi requisiti legali lo consentono, ogni Stato dell’AELS o l’India può applicare provvisoriamente il presente Accordo. L’applicazione provvisoria del presente Accordo in virtù di questo paragrafo è notificata al Depositario.
3. Il presente Accordo entra in vigore il primo giorno del terzo mese successivo alla data in cui l’India e tutti gli Stati dell’AELS hanno depositato presso il Depositario i loro strumenti di ratifica, accettazione o approvazione o gli hanno notificato l’applicazione provvisoria.

##### **Art. 14.8** Depositario {#chap_14/art_14_8 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.632.314.231--14.8}
Il Governo di Norvegia è il Depositario del presente Accordo.

*In fede di che* , i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale scopo, hanno firmato il presente Accordo.Fatto a New Delhi, India, il 10 marzo 2024 in due esemplari originali in lingua inglese. Un originale è conservato dal Governo della Norvegia. Il Depositario trasmette copie certificate a tutte le Parti.(Seguono le firme)

| Annex 2.A | Referred to in Article 2.2, 2.3, 2.12, 14.4 – Rules of Origin | |
| --- | --- | --- |
| | Appendix 1 to Annex 2.A | Product-specific rules of Origin |
| | Appendix 2 to Annex 2.A | Origin Declaration |
| | Appendix 3 to Annex 2.A | Certificate of Origin |
| | Appendix 4 to Annex 2.A | Movement Certificate EUR.1 |
| Annex 2.B | Referred to in Article 2.11, 2.12, 14.4 – Trade Facilitation | |
| Annex 2.C | Referred to in Article 2.2, 2.4 – Schedule of India’s Tariff Commitments | |
| | Appendix 1 to Annex 2.C | Commitments to Iceland |
| | Appendix 2 to Annex 2.C | Commitments to Norway |
| | Appendix 3 to Annex 2.C | Commitments to Switzerland |
| | | Attachement to Appendix 2.C.3 |
| Annex 2.D | Referred to in Article 2.2, 2.4 – Commitments of Iceland | |
| Annex 2.E | Referred to in Article 2.2, 2.4 – Commitments of Norway | |
| Annex 2.F | Referred to in Article 2.2, 2.4 – Commitments of Switzerland | |
| Annex 6.A | Referred to in Article 6.2 – Financial Services | |
| Annex 6.B | Referred to in Article 6.2 – Telecommunications | |
| Annex 6.C | Referred to in Article 6.2 – Movement of Natural Persons Supplying Services | |
| Annex 6.D | Referred to in Article 6.2 – Recognition of Qualifications of Service Suppliers | |
| Annex 6.E | Referred to in Article 6.2 – Maritime Personnel | |
| Annex 6.F | Referred to in Article 6.2, 6.4 – Schedule of Specific Commitments | |
| | Appendix 1 to Annex 6.F | India |
| | Appendix 2 to Annex 6.F | Iceland |
| | Appendix 3 to Annex 6.F | Liechtenstein |
| | Appendix 4 to Annex 6.F | Norway |
| | Appendix 5 to Annex 6.F | Switzerland |
| Annex 6.G | Referred to in Article 6.2, 6.3 – List of MFN Exemptions | |
| | Appendix 1 to Annex 6.G | India |
| | Appendix 2 to Annex 6.G | Iceland |
| | Appendix 3 to Annex 6.G | Liechtenstein |
| | Appendix 4 to Annex 6.G | Norway |
| | Appendix 5 to Annex 6.G | Switzerland |
| Annex 7.A | Referred to in Article 7.4 – Mandate of the Sub-Committee on Investment Promotion and Cooperation | |
| Annex 8.A | Referred to in Article 8.1 – Protection of Intellectual Property | |
| | Appendix 1 to Annex 8.A | Country Names |
| Annex 12.A | Referred to in Article 12.6, 12.12, 14.4 – Rules of procedure for the arbitration panel proceedings | |
| IPR | Record of Understanding relating to the Annex on Intellectual Property | |

| Stati partecipanti | Ratifica | | Entrata in vigore | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| India | 22 luglio | 2025 | 1° ottobre | 2025 |
| Islanda | 2 giugno | 2025 | 1° ottobre | 2025 |
| Liechtenstein | 17 luglio | 2025 | 1° ottobre | 2025 |
| Norvegia | 28 marzo | 2025 | 1° ottobre | 2025 |
| Svizzera | 14 luglio | 2025 | 1° ottobre | 2025 |

[^1]: RU  **2025**  558
[^2]: RS  **0.120**
[^3]: RS  **0.632.20**
[^4]: RS  **0.632.20** , allegato 1A.1
[^5]: RS  **0.632.20** , allegato 1B
[^6]: RS  **0.747.305.15**
[^7]: RS  **0.631.112.514**
[^8]: RS  **0.632.11**
[^9]: RS  **0.632.20** , allegato 1A.1
[^10]: RS  **0.632.20** , allegato 1A.8
[^11]: RS  **0.632.20** , allegato 1A.13
[^12]: RS  **0.632.20** , allegato 1A.14
[^13]: RS  **0.632.20** , allegato 2
[^14]: RS  **0.632.20** , allegato 1A.1
[^15]: RS  **0.632.20** , allegato 1A.9
[^16]: RS  **0.632.20** , allegato 1A.1
[^17]: RS  **0.632.20** , allegato 1A.1
[^18]: RS  **0.632.20** ,allegato 1A.1
[^19]: RS  **0.632.20** ,allegato 1A.1.b
[^20]: RS  **0.632.20** ,allegato 1A.1
[^21]: RS  **0.632.20** , allegato 1A.1
[^22]: RS  **0.632.20** , allegato 1A.1
[^23]: RS  **0.632.20** , allegato 1A.13
[^24]: RS  **0.632.20** , allegato 1A.1
[^25]: RS  **0.632.20** , allegato 1A.8
[^26]: Resta inteso che possono essere effettuate inchieste in parallelo alle consultazioni in corso e che, in assenza di una soluzione reciprocamente accettabile, ogni Parte mantiene i suoi diritti e obblighi in conformità all’articolo VI GATT 1994 e all’Accordo antidumping, fatti salvi i paragrafi 3–12.
[^27]: RS  **0.632.20** , allegato 1A.1
[^28]: RS  **0.632.20** , allegato 1A.14
[^29]: RS  **0.632.20** , allegato 1A.3
[^30]: RS  **0.632.20** , allegato 1A.4
[^31]: RS  **0.916.20**
[^32]: RS  **0.632.20** , allegato 1A.4
[^33]: RS  **0.916.20**
[^34]: RS  **0.916.20**
[^35]: RS  **0.632.20** , allegato 1A.4
[^36]: RS  **0.632.20** , allegato 1A.4
[^37]: RS  **0.632.20** , allegato 1A.4
[^38]: RS  **0.632.20** , allegato 1A.4
[^39]: RS  **0.632.20** , allegato 1A.6
[^40]: RS  **0.632.20** , allegato 1A.6
[^41]: RS  **0.632.20** , allegato 1A.4
[^42]: RS  **0.632.20** , allegato 1A.6
[^43]: RS  **0.632.20** , allegato 1A.6
[^44]: RS  **0.632.20** , allegato 1A.6
[^45]: RS  **0.632.20** , allegato 1A.6
[^46]: RS  **0.632.20** , allegato 1A.6
[^47]: RS  **0.632.20** , allegato 1B
[^48]: Le Parti sono consapevoli di non essere tenute a negoziare bilateralmente le disposizioni specifiche per le quali il GATS ha imposto negoziati multilaterali in relazione alle misure di salvaguardia di emergenza, agli appalti pubblici e alle sovvenzioni, né a svolgere consultazioni come previsto nel caso della bilancia dei pagamenti. Le Parti concordano inoltre che le disposizioni del GATS che richiedono la notifica o qualsiasi altra comunicazione al Consiglio per gli scambi di servizi non si applicano a livello bilaterale. Le Parti non sono tenute ad attuare bilateralmente simili disposizioni contenute negli allegati del GATS, come la revisione del trasporto aereo, la revisione della nazione più favorita o il trasporto marittimo.
[^49]: Le Parti concordano che, per quanto riguarda le disposizioni del GATS inserite e rese parte del presente capitolo*mutatis mutandis* , il riferimento all’articolo II del GATS è inteso come riferimento all’articolo 6.3 del presente capitolo.
[^50]: RS  **0.632.20** , allegato 1B
[^51]: RS  **0.632.20** , allegato 1B
[^52]: RS  **0.632.20** , allegato 1B
[^53]: RS  **0.979.1**
[^54]: RS  **0.632.20** , allegato 1B
[^55]: Gli investimenti non provenienti dal uno Stato dell’AELS sono presi in considerazione se è dimostrato che sono effettuati da investitori di uno Stato dell’AELS. Gli investimenti che transitano attraverso uno Stato dell’AELS da investitori di terze parti non stabiliti in uno Stato dell’AELS o ivi stabiliti, ma senza attività commerciali sostanziali in tale Stato, non sono considerati investimenti AELS.
[^56]: Le Parti riconoscono che il rapido sviluppo economico dell’India negli ultimi due decenni, periodo nel quale il tasso di crescita annuo del PIL nominale è stato di circa il 9,5 % in dollari USA, è stato accompagnato da un aumento sostenuto del volume di investimenti diretti esteri da parte degli Stati dell’AELS in India (aumento annuo di circa il 13 % nello stesso periodo), che nel 2022 ha fatto salire il volume totale di questi investimenti fino a 10,7 miliardi di dollari USA. Alla luce di queste considerazioni e della futura crescita economica prevista dall’India, gli Stati dell’AELS intendono contribuire a sostenere e rafforzare la loro impronta d’investimento in India. Questo obiettivo comune si basa su una stima del tasso di crescita del PIL nominale dell’India in termini di dollari USA nei prossimi 15 anni, in linea con i suddetti tassi di crescita degli scorsi anni, e sui benefici attesi dalla piena attuazione del presente Accordo ad opera delle Parti, da cui esse prevedono un margine di sovraperformance sugli investimenti di 3 punti percentuali all’anno, in aggiunta ai previsti aumenti annui degli investimenti diretti esteri da parte degli Stati dell’AELS in base ai suddetti tassi di crescita degli scorsi anni.
[^57]: Resta inteso che per «posto di lavoro» si intende un’occupazione diretta in India chiaramente attribuibile all’investimento diretto estero.
[^58]: Resta inteso che i fondi sovrani sono esclusi dagli obblighi di promozione degli investimenti assunti dagli Stati dell’AELS.
[^59]: Resta inteso che la cooperazione tecnologica non presuppone il trasferimento di tecnologia. Può invece comprendere attività intese a facilitare e incentivare la cooperazione tra i centri d’eccellenza, il dialogo e lo scambio di informazioni tra le Parti, la condivisione delle migliori pratiche in materia di competitività industriale, innovazione e miglioramenti tecnologici, la conclusione di memorandum d’intesa tra portatori d’interesse nei rispettivi settori nonché le discussioni su come ridurre gli ostacoli a una tale cooperazione efficace.
[^60]: RS  **0.632.20** , allegato 1C
[^61]: RS  **0.814.01**
[^62]: RS  **0.814.012**
[^63]: Ai fini del presente capitolo i termini «Parte», «Parte in causa», «Parte attrice» e «Parte convenuta» possono indicare una o più Parti.
[^64]: RS  **0.632.20** , allegato 2
[^65]: A titolo orientativo per il tribunale arbitrale, il periodo di tempo congruo per l’esecuzione del lodo non dovrebbe superare i 15 mesi dalla data di notifica dello stesso.
[^66]: Il contenuto degli allegati e delle appendici è pubblicato soltanto mediante rimando. Può essere consultato all’indirizzo:www.efta.int/trade-relations/free-trade-network/india.
[^67]: RS  **0.632.20**  **,** allegato 1A.1
[^68]: RS  **0.632.20** , allegato 1B
[^69]: RS  **0.632.31**