0.632.314.491.1

RU **2021** 435; FF **2020** 1745

Traduzione

# Accordo agricolo tra la Svizzera e Israele

Concluso a Ginevra il 22 novembre 2018

Approvato dall’Assemblea federale il 19 giugno 2020[^1]

Strumento di ratifica depositato dalla Svizzera il 18 maggio 2021

Entrato in vigore per la Svizzera il 1° agosto 2021

(Stato 1° agosto 2021)

##### **Art. 1** Portata e campo d’applicazione {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.632.314.491.1--1}
1. Il presente Accordo (di seguito denominato «presente Accordo») concernente il commercio di prodotti agricoli tra la Confederazione Svizzera (di seguito denominata «Svizzera») e lo Stato di Israele (di seguito denominato «Israele») (di seguito denominate collettivamente «Parti»), è concluso in virtù dell’articolo 11 in combinato disposto con l’articolo 2 paragrafo 2 dell’Accordo tra gli Stati dell’AELS e Israele (di seguito denominato «Accordo di libero scambio»), firmato il 17 settembre 1992[^2].
2. Il presente Accordo si applica anche al Principato del Liechtenstein fino a quando il Trattato di unione doganale concluso il 29 marzo 1923[^3]tra la Svizzera e il Principato del Liechtenstein rimane in vigore.

##### **Art. 2** Concessioni tariffarie {#art_2 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.632.314.491.1--2}
La Svizzera accorda concessioni tariffarie per i prodotti agricoli originari di Israele specificati nell’allegato I del presente Accordo. Israele accorda concessioni tariffarie per i prodotti agricoli originari della Svizzera specificati nell’allegato II del presente Accordo.

##### **Art. 3** Regole d’origine e metodi di cooperazione amministrativa {#art_3 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.632.314.491.1--3}
Le regole d’origine e i metodi di cooperazione amministrativa specificati nel Protocollo B dell’Accordo di libero scambio si applicano,*mutatis mutandis,* al presente Accordo.

##### **Art. 4** Accordo dell’OMC sull’agricoltura {#art_4 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.632.314.491.1--4}
Le Parti riaffermano i loro diritti e obblighi derivanti dall’Accordo dell’OMC sull’agricoltura[^4].

##### **Art. 5** Misure sanitarie e fitosanitarie {#art_5 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.632.314.491.1--5}
I diritti e gli obblighi delle Parti concernenti le misure sanitarie e fitosanitarie sono retti dall’Accordo dell’OMC sull’applicazione di misure sanitarie e fitosanitarie[^5].

##### **Art. 6** Dialogo {#art_6 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.632.314.491.1--6}
1. Le Parti esaminano qualsiasi difficoltà che possa insorgere nel reciproco commercio di prodotti agricoli e si adoperano per trovare soluzioni adeguate al fine di evitare ostacoli al commercio relativi all’attuazione del presente Accordo. Qualora insorgano simili difficoltà, le Parti fanno il possibile per discuterne tempestivamente. In caso di merci deperibili si tengono discussioni a livello tecnico tra esperti competenti entro tre giorni lavorativi.
2. Se non trovano una soluzione condivisa, le Parti considerano la possibilità di istituire un gruppo di lavoro ad hoc composto da funzionari dei ministeri competenti.

##### **Art. 7** Ulteriore liberalizzazione {#art_7 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.632.314.491.1--7}
Le Parti si sforzano di liberalizzare ulteriormente il reciproco commercio di prodotti agricoli, tenendo conto della struttura delle loro relazioni commerciali in questo ambito, delle particolari sensibilità di tali prodotti e dello sviluppo della politica agricola di ciascuna Parte.

##### **Art. 8** Entrata in vigore e rapporto tra il presente Accordo e l’Accordo di libero scambio {#art_8 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.632.314.491.1--8}
1. Il presente Accordo entra in vigore il primo giorno del terzo mese successivo allo scambio tra le Parti dei rispettivi strumenti di ratifica, accettazione o approvazione.
2. Il presente Accordo rimane in vigore tra le Parti fino a quando l’Accordo di libero scambio rimane in vigore tra di esse.
3. Il Depositario dell’Accordo di libero scambio riceve per informazione una copia del presente Accordo e dei relativi strumenti di ratifica, accettazione o approvazione.

##### **Art. 9** Estinzione del precedente Accordo agricolo {#art_9 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.632.314.491.1--9}
Con l’entrata in vigore del presente Accordo lo scambio di lettere concernente l’Accordo bilaterale relativo al commercio di prodotti agricoli, firmato dalle Parti il 17 settembre 1992[^6], cessa di avere effetto.

*In fede di che,* i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale scopo, hanno firmato il presente Accordo.Fatto a Ginevra, il 22 novembre 2018, in due esemplari originali in lingua inglese.

| Per <br>la Confederazione svizzera:<br>Johann N. Schneider-Ammann | Per <br>lo Stato di Israele:<br>Eli Cohen |
| --- | --- |

| Art. 1 | Portata e campo d’applicazione |
| --- | --- |
| Art. 2 | Concessioni tariffarie |
| Art. 3 | Regole d’origine e metodi di cooperazione amministrativa |
| Art. 4 | Accordo dell’OMC sull’agricoltura |
| Art. 5 | Misure sanitarie e fitosanitarie |
| Art. 6 | Dialogo |
| Art. 7 | Ulteriore liberalizzazione |
| Art. 8 | Entrata in vigore e rapporto tra il presente Accordo e l’Accordo<br>di libero scambio |
| Art. 9 | Estinzione del precedente Accordo agricolo |

### Elenco degli allegati {#annex_u1/lvl_u2 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.632.314.491.1--annex-1}
| Allegato I | Di cui all’articolo 2 – Concessioni della Svizzera a Israele |
| --- | --- |
| Allegato II | Di cui all’articolo 2 – Concessioni di Israele alla Svizzera |

[^1]: Art. 1 cpv. 1 lett. a del DF del 19 giu. 2021 (RU  **2021**  434).
[^2]: RS  **0.632.314.491**
[^3]: RS  **0.631.112.514**
[^4]: RS  **0.632.20** , all. 1A.3
[^5]: RS  **0.632.20** , all. 1A.4
[^6]: [RU **1993** 2496]