0.632.401.01

RU **1990** 478 1344; FF **1990** 1229

*Testo originale* 

# Protocollo aggiuntivo all’accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità economica europea relativo all’eliminazione e alla prevenzione delle restrizioni quantitative all’esportazione e misure di effetto equivalente

Concluso il 12 luglio 1989<br />Approvato dall’Assemblea federale il 14 marzo 1990[^1]<br />Applicato a titolo provvisorio dal 1° gennaio 1990<br />Entrato in vigore per scambio di note il 4 luglio 1990

(Stato 4  luglio 1990)

La Confederazione Svizzera,<br />da una parte,<br />e<br />la Comunità economica europea,<br />dall’altra,

visto l’accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione Svizzera, firmato a Bruxelles il 22 luglio 1972[^2], qui di seguito denominato «accordo», in particolare l’articolo 32.

considerando l’obiettivo di creare uno spazio economico europeo in conformità della dichiarazione comune fatta a Lussemburgo, il 9 aprile 1984, dai ministri dei Paesi dell’EFTA e dai ministri degli Stati membri della Comunità, nonché dalla Commissione delle Comunità europee,

consapevoli dell’esigenza di potenziare le relazioni commerciali nell’interesse delle rispettive economie, eliminando e prevenendo gli ostacoli alle esportazioni dei prodotti oggetto dell’accordo,

consapevoli, tuttavia, che in determinate circostanze eccezionali una parte contraente può essere costretta ad attuare misure di salvaguardia nei confronti delle esportazioni e che a tal fine devono essere introdotti provvedimenti specifici,

hanno deciso di concludere il presente protocollo:

##### **Art. 1** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.632.401.01--1}
Nell’accordo sono inseriti i seguenti articoli:
Art. 13^bis^.[^3]
Art. 13^ter^.[^4]
Art. 24^bis^.[^5]

##### **Art. 2** {#art_2 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.632.401.01--2}
L’accordo è così modificato:
1)  Il testo dell’articolo 7, paragrafo 2 dell’accordo è sostituito dal testo seguente:.[^6]
2)  Il testo dell’allegato III è sostituito dal testo seguente:.[^7]

##### **Art. 3** {#art_3 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.632.401.01--3}
Il testo dell’articolo 27 è sostituito dal testo seguente:

.[^8]

##### **Art. 4** {#art_4 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.632.401.01--4}
Il protocollo seguente è aggiunto all’accordo:

## «Protocollo n. 6 relativo alla soppressione di alcune restriztioni quantitative alle esportazioni {#lvl_u5}
Le restriztioni quantitative applicate dalla Comunità alle esportazioni in Svizzera dei prodotti qui di seguito elencati sono soppresse al più tardi alle date indicate.

| Sistema armonizzato Voce n. | Designazione delle merci | Data della soppressione |
| --- | --- | --- |
| 74.04 | Cascami e avanzi di rame | 1° gen. 1993 |
| ex 44.01 | Legna da ardere, di conifere e trucioli di legno di abete e di pino | 1° gen. 1993 |
| ex 44.03 | Legno grezzo, anche scortecciato oppure semplicemente sgrossato: – altri, escluso il legno di pioppo | 1° gen. 1993 |
| | Legno squadrato anche parzialmente ma non lavorato: – altri, escluso il legno di pioppo | 1° gen. 1993 |
| ex 44.07 | Legno segato per il lungo, tranciato o sfogliato, ma non ulteriormente lavorato, di spessore superiore a 6 mm: – di legno di conifere, escluse le tavolette destinate alla fabbricazione di scatole, setacci e simili | 1° gen. 1993 |
| ex 41.01 | Pelli greggie di bovini, di peso unitario inferiore a 6 kg | 1° gen. 1992 |
| ex 41.02 | Pelli greggie di ovini e di agnelli | 1° gen. 1992 |
| ex 41.03 | Pelli greggie di caprini e di capretti | 1° gen. 1992 |
| ex 43.01 | Pelli da pellicceria greggie di coniglio | 1° gen. 1992 |

##### **Art. 5** {#lvl_u5/art_5 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.632.401.01--5}
Il presente protocollo aggiuntivo è applicabile anche al Principato di Liechtenstein per tutto il periodo in cui rimane in vigore il trattato del 29 marzo 1923[^9]che istituisce un’unione doganale tra la Confederazione Svizzera e il Principato di Liechtenstein.

##### **Art. 6** {#lvl_u5/art_6 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.632.401.01--6}
Il presente protocollo aggiuntivo è approvato dalle parti contraenti secondo le rispettive procedure.

Esso entra in vigore il 1° gennaio 1990, a condizione che prima di tale data le parti contraenti si siano notificate l’espletamento delle procedure a tal fine necessarie.

Se le parti contraenti non si sono notificate l’espletamento delle procedure a tale data, il presente protocollo è applicato provvisoriamente a decorrere dal 1° gennaio 1990.

##### **Art. 7** {#lvl_u5/art_7 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.632.401.01--7}
Il presente protocollo aggiuntivo è redatto in duplice esemplare in lingua tedesca, francese, italiana, danese, greca, inglese, olandese, portoghese e spagnola, tutti i testi facenti ugualmente fede.

Fatto a Bruxelles, addì dodici luglio millenovecentottantanove.

| Per il Governo <br>della Confederazione Svizzera:<br>Benedikt von Tscharner | Per il Consiglio <br>delle Comunità europee:<br>Jean Vidal <br>Gianluigi Giola |
| --- | --- |

## Dichiarazione comune delle parti contraenti {#lvl_u6}
Le parti contraenti dichiarano che gli articoli 7, 13^bis^e 13^ter^dell’accordo si applicano ai prodotti di cui all’articolo 2 dell’accordo,
– compresi i prodotti petroliferi di cui all’articolo 14 dell’accordo,
– esclusi i prodotti oggetto dell’accordo tra gli Stati membri della Comunità europea del carbone e dell’acciaio, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall’altra.

[^1]: RU  **1990**  1343
[^2]: RS  **0.632.401**
[^3]: Testo inserito nell’Acc. menzionato.
[^4]: Testo inserito nell’Acc. menzionato.
[^5]: Testo inserito nell’Acc. menzionato.
[^6]: Testo inserito nell’Acc. menzionato.
[^7]: Testo inserito nell’Acc. menzionato.
[^8]: Testo inserito nell’Acc. menzionato.
[^9]: RS  **0.631.112.514**