(Stato 5  novembre 1999)0.632.401.83Nicht löschen bitte "[^1]" !!

0.632.401.83

Testo originale

# Terzo Protocollo aggiuntivo all’Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità Economica Europea, a seguito dell’adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla Comunità

Concluso il 23 giugno 1989<br />Approvato dall’Assemblea federale il 20 settembre 1989[^2]<br />Entrato in vigore per la Svizzera il 1° marzo 1990

La Confederazione Svizzera<br />da un lato<br />e<br />la Comunità Economica Europea<br />dall’altro,

visto l’accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera, firmato a Bruxelles il 22 luglio 1972[^3], in appresso denominato «accordo», e il protocollo aggiuntivo all’accordo, firmato a Bruxelles il 14 luglio 1986[^4], a seguito dell’adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alle Comunità europee;

considerando che una sospensione totale, da parte dalla Confederazione svizzera, dei dazi doganali sui prodotti coperti dall’accordo ed importati dalla Spagna faciliterebbe il commercio fra i due Paesi;

considerando che il protocollo aggiuntivo all’accordo non prevede che la Svizzera sospenda i dazi doganali sulle merci importate dalla Spagna;

considerando che nell’ambito degli scambi commerciali tra la Svizzera e il Portogallo non è necessario prendere ulteriori misure, in quanto i dazi sui prodotti coperti dall’accordo e importati in Svizzera dal Portogallo erano stati già aboliti prima che questo Paese aderisse alla Comunità;

hanno deciso di comune accordo di sospendere totalmente i dazi doganali sui prodotti coperti dall’accordo e importati in Svizzera dalla Spagna, e di concludere il presente protocollo:

##### **Art. 1** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.632.401.83--1}
La riscossione dei dazi doganali applicabili in Svizzera, a norma dell’articolo 3 e dell’articolo 5, paragrafo 3 del protocollo aggiuntivo[^5]all’accordo, ai prodotti importati dalla Spagna, è totalmente sospesa.

##### **Art. 2** {#art_2 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.632.401.83--2}
Il presente protocollo costituisce parte integrante dell’accordo.

##### **Art. 3** {#art_3 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.632.401.83--3}
Il presente protocollo è approvato dalle parti contraenti in conformità delle rispettive procedure. Esso entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla notifica dell’espletamento delle procedure all’uopo necessarie ad opera delle parti contraenti.

##### **Art. 4** {#art_4 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.632.401.83--4}
Il presente protocollo è redatto in duplice esemplare nelle lingue tedesca, francese, italiana, danese, greca, inglese, olandese, portoghese e spagnola, ciascun testo facente ugualmente fede.

Fatto a Bruxelles, addì ventitrè giugno millenovecentottantanove.

(Seguono le firme)

[^1]: RU  **1990**  367;FF  **1989**  III 101
[^2]: RU  **1990**  366
[^3]: RS  **0.632.401**
[^4]: RS  **0.632.401.81**
[^5]: RS  **0.632.401.81**