0.642.034.91

RU **1982** 297

Traduzione*[^1]* 

# Accordo fra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica francese concernente il trattamento fiscale delle liberalità fatte a scopi di pubblica utilità

Conchiuso il 30 ottobre 1979<br />Entrato in vigore con scambio dì note il 5 gennaio 1982

(Stato 22  ottobre 2010)

Il Consiglio federale svizzero,

agendo a nome dei Cantoni di Zurigo, Berna, Lucerna, Uri, Obvaldo, Glarona, Zugo, Friburgo, Basilea Città, Basilea Campagna, Sciaffusa, Appenzello esterno, Appenzello Interno, San Gallo, Grigioni, Argovia, Ticino, Turgovia, Vaud e Neuchâtel[^2]

e

Il Governo della Repubblica francese,

Volendo facilitare le donazioni e le successioni a favore delle collettività pubbliche e degli organismi d’esclusiva utilità pubblica,

Considerando che le legislazioni fiscali in vigore sia in Francia sia nei Cantoni svizzeri prevedono l’esenzione delle donazioni e delle successioni a favore delle collettività pubbliche e degli organismi d’esclusiva utilità pubblica,

Volendo estendere tale esenzione alle collettività e agli organismi dell’altro Stato sotto riserva della reciprocità,

Hanno convenuto quanto segue:

##### **Art. 1** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.642.034.91--1}
1. Le donazioni e le successioni relative a beni mobili o immobili consentite o devolute alla Confederazione Svizzera, ai Cantoni svizzeri che partecipano al presente accordo, ai loro Comuni o ad altre collettività locali sono esenti in Francia dalle tasse di mutazione a titolo gratuito tra vivi o per causa di morte.
2. La medesima esenzione si applica alle donazioni e alle successioni consentite o devolute agli organismi svizzeri d’esclusiva utilità pubblica che esercitano la loro attività segnatamente nel campo scientifico, artistico, culturale o caritatevole, a condizione che tale esenzione sia ammessa per gli organismi della stessa natura creati o organizzati in Francia.

##### **Art. 2** {#art_2 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.642.034.91--2}
1. Le donazioni o le successioni relative a beni mobili o immobili consentite o devolute alla Repubblica francese (Stato, enti territoriali e regioni) sono esenti, nei Cantoni che partecipano al presente accordo, dall’imposta sulle donazioni e sulle successioni (imposta sulle quote ereditarie e imposta sulla massa ereditaria).
2. La medesima esenzione si applica alle donazioni e alle successioni consentite o devolute agli organismi francesi d’esclusiva utilità pubblica che esercitano la loro attività segnatamente nel campo scientifico, artistico, culturale o caritatevole, a condizione che tale esenzione sia ammessa per gli organismi della stessa natura creati o organizzati nei Cantoni partecipanti al presente accordo.

##### **Art. 3** {#art_3 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.642.034.91--3}
Solo le autorità competenti dei due Stati contraenti, per la Francia il ministro del Budget (Servizio della Legislazione fiscale) e per la Svizzera l’Amministrazione federale delle contribuzioni agendo in nome dei Cantoni partecipanti al presente accordo, possono comunicare direttamente fra di loro. Esse si sforzano di risolvere, in via di amichevole composizione, le difficoltà che l’applicazione del presente accordo può originare.

##### **Art. 4** {#art_4 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.642.034.91--4}
1. Ciascuno Stato contraente notificherà all’altro l’adempimento delle procedure richieste dalla propria legislazione per la messa in atto del presente accordo. Esso entrerà in vigore il giorno dell’ultima notificazione. Le sue disposizioni saranno applicabili per la prima volta alle donazioni avvenute e alle successioni aperte a contare dall’entrata in vigore.
2. Gli altri Cantoni svizzeri, per mezzo del Consiglio federale svizzero, potranno aderire al presente accordo. Il Consiglio federale svizzero, notificherà ogni nuova adesione al Governo della Repubblica francese. Per ogni Cantone che aderisce, il presente accordo entrerà in vigore il giorno di tale notificazione.

##### **Art. 5** {#art_5 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.642.034.91--5}
1. Il presente accordo resterà in vigore finché non sarà denunciato.
2. Il governo della Repubblica francese potrà denunciare il presente accordo, rispetto a uno, alcuni o tutti i Cantoni, mediante una notificazione al Consiglio federale svizzero. Il Consiglio federale svizzero notificherà al Governo della Repubblica francese la denuncia del, dei o di tutti i Cantoni facenti parte dell’accordo o aderenti allo stesso.
3. La denuncia avrà effetto un mese dopo la notificazione prevista al capoverso precedente.

Fatto il 30 ottobre 1979 a Parigi in due esemplari, in lingua francese.

| Per il<br>Consiglio federale svizzero: | Per il Governo<br>della Repubblica francese: |
| --- | --- |
| François de Ziegler | Jean Meadmore |

[^1]: Il testo originale è pubblicato sotto lo stesso numero nell’ediz. franc. della presente Raccolta.
[^2]: Hanno aderito all’accordo il Cantone del Giura mediante uno scambio di note tra l’Ambasciata svizzera in Francia e il Ministero degli affari esteri del 20 feb./ 18. mar. 1980, il Cantone del Ticino con effetto dal 29 nov. 1982 (RU  **1982**  2302), il Cantone di Ginevra con effetto dal 16 giu. 1993 (RU  **1993**  3162) e il Cantone del Vallese con effetto dal 22 ott. 2010 (RU **2010** 5697).