0.672.931.421

RU **1978** 459

# Scambio di lettere del 20 marzo 1978 tra il Consiglio federale svizzero e il governo danese concernente l’estensione alle Isole Feroë della Convenzione del 23 novembre 1973 tra la Svizzera e la Danimarca intesa ad evitare la doppia imposizione in materia di imposte sulle successioni

Entrato in vigore il 20 marzo 1978

(Stato 20  marzo 1978)

Traduzione*[^1]* 

| Il Capo<br>del Dipartimento politico federale[^2] | 3003 Berna, 20 marzo 1978 |
| --- | --- |
| | Sua Eccellenza |
| | Sig. Torben Busck‑Nielsen |
| | Ambasciatore della Danimarca |
| | in Svizzera |
| | Berna |

Signor ambasciatore,

In data 20 marzo 1978 mi ha inviato una lettera che ha il tenore seguente:
 «Con riferimento alla convenzione, firmata a Berna il 23 novembre l973[^3], intesa ad evitare la doppia imposizione in materia di imposte sulle successioni, ho l’onore di proporre, in nome del Governo danese, che le modificazioni seguenti siano apportate a tale convenzione:
    1. La convenzione summenzionata è estesa nel modo seguente alle Isole Feroë:
        a. la convenzione si applica come se le Parti contraenti fossero le Isole Feroë e la Confederazione Svizzera;
        b. ogni riferimento al Regno di Danimarca o alla Danimarca va inteso come riferimento alle Isole Feroë;
        c. le imposte previste dalla convenzione in particolare sono le tasse di successione riscosse nelle Isole Feroë.
    2. L’estensione entra in vigore con lo scambio di lettere. Essa è applicabile la prima volta alle successioni delle persone decesse in tale giorno o dopo tale giorno.
    3. La presente estensione rimane in vigore per una durata illimitata, ma può essere denunciata dal Governo danese o dal Consiglio federale svizzero per la fine di un anno civile, con un preavviso di sei mesi almeno. In tal caso l’estensione è applicabile ancora alle successioni delle persone decesse prima della fine dell’anno civile in cui la denuncia è stata notificata.
     Nel caso in cui il Consiglio federale dovesse accettare detta estensione ho l’onore di proporre che la presente lettera e la risposta costituiscano un accordo tra i nostri due Governi ai sensi dell’articolo 12 capoverso 1 della convenzione.»

Ho l’onore di farLe sapere che la Sua proposta è approvata dal Consiglio federale svizzero. La Sua lettera e la mia risposta costituiscono pertanto un accordo tra i nostri due Governi ai sensi dell’articolo 12 capoverso 1 della convenzione.

Gradisca, signor ambasciatore, l’espressione della mia alta considerazione.

| | Pierre Aubert |
| --- | --- |

[^1]: Il testo originale tedesco è pubblicato sotto lo stesso numero nell’ediz. ted. della presente  Raccolta.
[^2]: Oggi: Dipartimento federale degli affari esteri
[^3]: RS **0.672.916.42**