0.672.946.71

^^RU **2025** 828; FF **2024** 2175

Traduzione

# Convenzione tra il Consiglio federale svizzero e il Governo del Regno Hascemita di Giordania per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire l’evasione e l’elusione fiscali

Conclusa il 13 dicembre 2023<br />Approvata dall’Assemblea federale il 21 marzo 2025[^1]<br />Entrata in vigore mediante scambio di note il 4 dicembre 2025

(Stato 4 dicembre 2025)

Il Consiglio federale svizzero<br />e<br />il Governo del Regno Hascemita di Giordania,

desiderosi di sviluppare ulteriormente le loro relazioni economiche e di approfondire la cooperazione in materia fiscale,

decisi a concludere una Convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito, senza creare opportunità di non imposizione o di una imposizione ridotta mediante evasione o elusione fiscali (ivi incluse strategie di «treaty-shopping» finalizzate a ottenere i benefici previsti dalla presente Convenzione a beneficio indiretto di residenti di Stati terzi),

hanno convenuto quanto segue:

## **Capitolo I:** Campo di applicazione della Convenzione {#chap_I}
##### **Art. 1** Persone considerate {#chap_I/art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.672.946.71--1}
1. La presente Convenzione si applica alle persone che sono residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti.
2. Ai fini della presente Convenzione, i redditi derivanti da, o mediante, un ente o uno strumento o accordo trattato in tutto o in parte come fiscalmente trasparente ai sensi della legislazione fiscale di uno degli Stati contraenti, sono considerati come redditi di un residente di uno Stato contraente, ma soltanto nella misura in cui i redditi sono trattati, ai fini dell’imposizione da parte di tale Stato contraente, come i redditi di un residente di tale Stato. In nessun caso le disposizioni del presente paragrafo possono essere interpretate nel senso di limitare il diritto di uno Stato contraente di assoggettare a imposizione i residenti di tale Stato contraente.

##### **Art. 2** Imposte considerate {#chap_I/art_2 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.672.946.71--2}
1. La presente Convenzione si applica alle imposte sul reddito prelevate per conto di ciascuno degli Stati contraenti, delle sue suddivisioni politiche o dei suoi enti locali, qualunque sia il sistema di prelevamento.
2. Sono considerate imposte sul reddito le imposte prelevate sul reddito complessivo o su elementi del reddito, comprese le imposte sugli utili derivanti dall’alienazione di beni mobili o immobili, le imposte sull’ammontare complessivo degli stipendi nonché le imposte sui plusvalori.
3. Le imposte attuali cui si applica la Convenzione sono in particolare:
a) in Giordania:
 l’imposta sul reddito
 (di seguito «imposta giordana»);
b) in Svizzera:
 le imposte federali, cantonali e comunali sul reddito (reddito complessivo, reddito del lavoro, reddito del patrimonio, utili industriali e commerciali, utili di capitale e altri redditi)
 (di seguito «imposta svizzera»).
4. La Convenzione si applica anche alle imposte di natura identica o analoga che verranno istituite dopo la firma della Convenzione in aggiunta o in sostituzione delle imposte attuali. Le autorità competenti degli Stati contraenti si comunicano le modifiche importanti apportate alle rispettive legislazioni fiscali.
5. La Convenzione non si applica alle imposte prelevate alla fonte sulle vincite alle lotterie.

## **Capitolo II:** Definizioni {#chap_II}
##### **Art. 3** Definizioni generali {#chap_II/art_3 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.672.946.71--3}
1. Ai fini della presente Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione:
 a) (i) il termine «Giordania» designa il territorio del Regno Hascemita di Giordania, le acque territoriali della Giordania nonché il loro fondo e sottofondo marino, incluse le zone situate fuori dalle acque territoriali e dal loro fondo e sottofondo marino, in cui la Giordania esercita i propri diritti sovrani in accordo con la propria legislazione e il diritto internazionale per quanto concerne le esplorazioni e lo sfruttamento delle risorse naturali viventi e inerti, (ii) il termine «Svizzera» designa la Confederazione Svizzera;
b) le espressioni «uno Stato contraente» e «l’altro Stato contraente» designano, a seconda del contesto, la Svizzera o la Giordania;
c) il termine «persona» comprende le persone fisiche, le società e ogni altra associazione di persone;
d) il termine «società» designa le persone giuridiche o gli enti assimilati alle persone giuridiche ai fini del trattamento fiscale;
e) le espressioni «impresa di uno Stato contraente» e «impresa dell’altro Stato contraente» designano rispettivamente un’impresa gestita da un residente di uno Stato contraente o un’impresa gestita da un residente dell’altro Stato contraente;
f) l’espressione «traffico internazionale» designa qualsiasi trasporto effettuato per mezzo di una nave o di un aeromobile, ad eccezione dei casi in cui la nave o l’aeromobile sia impiegato esclusivamente tra località situate in uno Stato contraente e l’impresa che impiega la nave o l’aeromobile non sia un’impresa di questo Stato;
g) l’espressione «autorità competente» designa:
        (i) per quanto riguarda la Giordania: il Ministro delle finanze o il suo rappresentante autorizzato,
        (ii) in Svizzera, il capo del Dipartimento federale delle finanze o il suo rappresentante autorizzato;
h) il termine «cittadini» di uno Stato contraente designa:
        (i) le persone fisiche che hanno la nazionalità o la cittadinanza di questo Stato contraente, e
        (ii) le persone giuridiche, le società di persone o altre associazioni di persone costituite conformemente alla legislazione in vigore in questo Stato contraente;
i) l’espressione «istituto di previdenza» di uno Stato contraente designa un istituto o una struttura fondata in uno Stato contraente che, conformemente alla legislazione fiscale di questo Stato, è considerata come persona distinta e che:
        (i) è costituita e gestita esclusivamente ai fini dell’amministrazione e del versamento di prestazioni di previdenza o prestazioni analoghe a favore di persone fisiche e che è regolamentata come tale da questo Stato o da una sua suddivisione politica, o
        (ii) è costituita e gestita esclusivamente o quasi esclusivamente per l’investimento di averi per conto di istituti o strutture secondo il numero (i).
2. Per l’applicazione della Convenzione da parte di uno Stato contraente, salvo se il contesto non richiede una diversa interpretazione o le autorità competenti non concordano un senso diverso conformemente alle disposizioni dell’articolo 24, le espressioni non diversamente definite hanno il significato che a esse è attribuito nel momento in cui la Convenzione è applicata conformemente alla legislazione di detto Stato relativa alle imposte oggetto della Convenzione, ritenuto che il senso attribuito a queste espressioni dalla legislazione fiscale applicabile in questo Stato prevale sul senso loro attribuito da un’altra legislazione di detto Stato.

##### **Art. 4** Residente {#chap_II/art_4 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.672.946.71--4}
1. Ai fini della presente Convenzione, l’espressione «residente di uno Stato contraente» designa ogni persona che, in virtù della legislazione di detto Stato, è assoggettata a imposta nello stesso Stato a motivo del suo domicilio, della sua residenza permanente, della sede della sua direzione o di ogni altro criterio di natura analoga e comprende pure questo Stato e le sue suddivisioni politiche e i suoi enti locali. Tuttavia, tale espressione non comprende le persone che sono assoggettate a imposta in questo Stato soltanto per i redditi da fonti situate in detto Stato.
2. Quando, secondo le disposizioni del paragrafo 1, una persona fisica è considerata residente di entrambi gli Stati contraenti, la sua situazione è determinata nel seguente modo:
a) detta persona è considerata residente soltanto dello Stato nel quale ha un’abitazione permanente; se dispone di un’abitazione permanente in ciascuno degli Stati, essa è considerata residente soltanto dello Stato nel quale le sue relazioni personali ed economiche sono più strette (centro degli interessi vitali);
b) se non si può determinare lo Stato contraente nel quale detta persona ha il centro dei suoi interessi vitali, o se la medesima non ha un’abitazione permanente in alcuno degli Stati contraenti, essa è considerata residente soltanto dello Stato contraente in cui soggiorna abitualmente;
c) se detta persona soggiorna abitualmente in entrambi gli Stati ovvero non soggiorna abitualmente in alcuno di essi, essa è considerata residente soltanto dello Stato del quale ha la cittadinanza;
d) se detta persona ha la nazionalità di entrambi gli Stati o non ha la nazionalità di nessuno di essi, le autorità competenti degli Stati contraenti risolvono la questione di comune accordo.
3. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona diversa da una persona fisica è considerata residente di entrambi gli Stati contraenti, si ritiene che essa sia residente soltanto dello Stato in cui è situata la sede della sua direzione effettiva. In caso di dubbio, le autorità competenti degli Stati contraenti risolvono la questione di comune accordo.

##### **Art. 5** Stabile organizzazione {#chap_II/art_5 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.672.946.71--5}
1. Ai fini della presente Convenzione, l’espressione «stabile organizzazione» designa una sede fissa di affari in cui l’impresa esercita in tutto o in parte la sua attività.
2. L’espressione «stabile organizzazione» comprende in particolare:
a) una sede di direzione;
b) una succursale;
c) un ufficio;
d) un’officina;
e) un laboratorio; e
f) una miniera, un pozzo di petrolio o di gas, una cava o qualsiasi altro luogo di esplorazione, sfruttamento o estrazione di risorse naturali oppure una piattaforma di trivellazione o nave utilizzata per la ricerca di risorse naturali.
3. L’espressione «stabile organizzazione» comprende inoltre:
a) un cantiere di costruzione, una catena di montaggio oppure le attività di sorveglianza ad essi collegate, quando la durata di tale cantiere, di detta catena o di dette attività oltrepassa i nove mesi;
b) la prestazione di servizi, compresi i servizi di consulenza, da parte di un’impresa di uno Stato contraente che agisce per mezzo dei suoi salariati o di altro personale assunto a tale scopo, ma unicamente quando tali attività si protraggono sul territorio di uno Stato contraente, per lo stesso progetto o in rapporto a esso, per un periodo o periodi che oltrepassano in totale i 183 giorni nell’arco di 12 mesi che iniziano o terminano durante l’anno fiscale considerato.
4. Nonostante le precedenti disposizioni del presente articolo, non si considera che vi sia «stabile organizzazione» se:
a) si fa uso di installazioni ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna di beni o merci appartenenti all’impresa;
b) i beni o le merci appartenenti all’impresa sono immagazzinati ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna;
c) i beni o le merci appartenenti all’impresa sono immagazzinati ai soli fini della trasformazione da parte di un’altra impresa;
d) una sede fissa di affari è utilizzata ai soli fini di acquistare beni o merci o di raccogliere informazioni per l’impresa;
e) un montaggio è effettuato da un’impresa di uno Stato contraente nell’altro Stato contraente in relazione con la fornitura di macchine o impianti prodotti da questa impresa;
f) una sede fissa di affari è utilizzata ai soli fini di esercitare, per l’impresa, qualsiasi attività non indicata nelle lettere a)–e), a condizione che tale attività abbia carattere preparatorio o ausiliario; o
g) una sede fissa di affari è utilizzata ai soli fini dell’esercizio cumulativo delle attività menzionate alle lettere a)–f), a condizione che l’insieme delle attività della sede fissa di affari risultante da questo cumulo mantenga un carattere preparatorio o ausiliario.
5. Nonostante le disposizioni dei paragrafi 1 e 2, se una persona – diversa da un agente che goda di uno statuto indipendente, ai sensi del paragrafo 6 – agisce per conto di un’impresa e dispone in uno Stato contraente di poteri che esercita abitualmente e che le permettono di concludere contratti in nome dell’impresa, si considera che detta impresa abbia in questo Stato una stabile organizzazione per tutte le attività che questa persona esercita a suo nome, salvo che le attività di questa persona non si limitino a quelle menzionate nel paragrafo 4 e che, se fossero esercitate tramite una sede fissa di affari, non permetterebbero di considerare tale sede come una stabile organizzazione secondo le disposizioni di tale paragrafo.
6. Non si considera che un’impresa abbia una stabile organizzazione in uno Stato contraente per il solo fatto che essa vi esercita la propria attività per mezzo di un mediatore, di un commissionario generale o di ogni altro agente che goda di uno statuto indipendente, a condizione che queste persone agiscano nell’ambito della loro ordinaria attività.
7. Il fatto che una società residente di uno Stato contraente controlli o sia controllata da una società residente dell’altro Stato contraente ovvero eserciti la sua attività in questo altro Stato (per mezzo di una stabile organizzazione o in altro modo) non costituisce di per sé motivo sufficiente per far considerare una qualsiasi delle dette società una stabile organizzazione dell’altra.

## **Capitolo III:** Imposizione dei redditi {#chap_III}
##### **Art. 6** Redditi immobiliari {#chap_III/art_6 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.672.946.71--6}
1. I redditi che un residente di uno Stato contraente trae da beni immobili (compresi i redditi delle attività agricole e forestali) situati nell’altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.
2. L’espressione «beni immobili» ha il significato attribuitole dalla legislazione dello Stato contraente in cui i beni stessi sono situati. L’espressione comprende in ogni caso gli accessori, le scorte vive o morte delle aziende agricole e forestali, i diritti ai quali si applicano le disposizioni del diritto privato riguardanti la proprietà fondiaria, l’usufrutto dei beni immobili e i diritti relativi a pagamenti variabili o fissi per lo sfruttamento o la concessione dello sfruttamento di giacimenti minerari, sorgenti e altre risorse naturali; le navi e gli aeromobili non sono considerati beni immobili.
3. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano ai redditi derivanti dall’utilizzazione diretta, dalla locazione o dall’affitto nonché da ogni altra forma di utilizzazione di beni immobili.
4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 3 si applicano anche ai redditi derivanti da beni immobili di un’impresa nonché ai redditi dei beni immobili utilizzati per l’esercizio di una professione indipendente.

##### **Art. 7** Utili delle imprese {#chap_III/art_7 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.672.946.71--7}
1. Gli utili di un’impresa di uno Stato contraente sono imponibili soltanto in tale Stato, salvo che l’impresa eserciti la sua attività nell’altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata. Se l’impresa esercita in tal modo la sua attività, gli utili dell’impresa sono imponibili nell’altro Stato ma soltanto nella misura in cui sono attribuibili a detta stabile organizzazione.
2. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 3, quando un’impresa di uno Stato contraente esercita la sua attività nell’altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, in ciascuno Stato contraente sono attribuiti a detta stabile organizzazione gli utili che essa avrebbe potuto conseguire se fosse stata un’impresa distinta svolgente attività identiche o analoghe in condizioni identiche o analoghe e avesse trattato in piena indipendenza con l’impresa di cui è la stabile organizzazione.
3. Nella determinazione degli utili di una stabile organizzazione sono ammesse in deduzione le spese sostenute per gli scopi perseguiti dalla stessa stabile organizzazione, comprese le spese di direzione e le spese generali di amministrazione, sia nello Stato in cui è situata la stabile organizzazione sia altrove.
4. Se uno Stato contraente segue la prassi di determinare gli utili da attribuire a una stabile organizzazione in base al riparto degli utili complessivi dell’impresa fra le diverse parti di essa, nessuna disposizione del paragrafo 2 impedisce a tale Stato contraente di determinare gli utili imponibili secondo il riparto in uso. Tuttavia, il metodo di riparto adottato dovrà essere tale che il risultato sia conforme ai principi contenuti nel presente articolo.
5. Nessun utile può essere attribuito a una stabile organizzazione per il solo fatto che essa ha acquistato merci per l’impresa.
6. Ai fini dell’applicazione dei paragrafi precedenti, gli utili da attribuire alla stabile organizzazione sono determinati ogni anno con lo stesso metodo, a meno che non esistano validi e sufficienti motivi per procedere diversamente.
7. Uno Stato contraente non può eseguire una rettifica degli utili attribuibili alla stabile organizzazione di un’impresa di uno Stato contraente decorsi cinque anni dalla fine dell’anno fiscale in cui gli utili sarebbero stati attribuibili alla stabile organizzazione. Le disposizioni del presente paragrafo non sono applicabili in caso di frode, negligenza grave o omissione volontaria.
8. Qualora gli utili includano elementi di reddito disciplinati separatamente in altri articoli della presente Convenzione, le disposizioni di tali articoli non sono pregiudicate da quelle del presente articolo.

##### **Art. 8** Navigazione marittima e aerea internazionale {#chap_III/art_8 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.672.946.71--8}
1. Gli utili derivanti dall’esercizio, in traffico internazionale, di navi o di aeromobili sono imponibili soltanto nello Stato contraente in cui è situata la sede della direzione effettiva dell’impresa.
2. Se la sede della direzione effettiva di un’impresa di navigazione marittima è situata a bordo di una nave, detta sede si considera situata nello Stato contraente in cui si trova il porto di immatricolazione della nave, oppure, in mancanza di un porto di immatricolazione, nello Stato contraente di cui è residente l’esercente della nave.
3. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano parimenti agli utili derivanti dalla partecipazione a un fondo comune («pool»), a un esercizio in comune o a un organismo internazionale di esercizio.
4. Ai fini del presente articolo, gli utili di un’impresa derivanti dall’esercizio, nel traffico internazionale, di navi o di aeromobili comprendono anche:
a) gli utili derivanti dalla locazione di navi o aeromobili vuoti;
b) gli utili derivanti dall’uso, dalla manutenzione o dalla locazione di contenitori (compresi i rimorchi e gli equipaggiamenti legati al trasporto di tali contenitori) utilizzati per il trasporto di merci o beni; e
c) interessi derivanti da averi direttamente collegati all’esercizio di navi o aeromobili,

se tali utili e interessi risultano da attività accessorie dell’esercizio, nel traffico internazionale, di navi o di aeromobili.

##### **Art. 9** Imprese associate {#chap_III/art_9 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.672.946.71--9}
1. Quando:
a) un’impresa di uno Stato contraente partecipa, direttamente o indirettamente, alla direzione, al controllo o al capitale di un’impresa dell’altro Stato contraente; o
b) le medesime persone partecipano, direttamente o indirettamente, alla direzione, al controllo o al capitale di un’impresa di uno Stato contraente e di un’impresa dell’altro Stato contraente,

e, nell’uno e nell’altro caso, le due imprese, nelle loro relazioni commerciali o finanziarie, sono vincolate da condizioni accettate o imposte diverse da quelle che sarebbero state convenute tra imprese indipendenti, gli utili che in mancanza di tali condizioni sarebbero stati conseguiti da una delle imprese ma che a causa di dette condizioni non lo sono stati, possono essere inclusi negli utili di questa impresa e tassati di conseguenza.
2. Quando uno Stato contraente include negli utili di un’impresa di questo Stato, e tassa di conseguenza, utili sui quali un’impresa dell’altro Stato contraente è stata tassata in questo altro Stato e gli utili così inclusi sono utili che sarebbero stati conseguiti dall’impresa del primo Stato se le condizioni convenute tra le due imprese fossero state quelle che sarebbero state fissate tra imprese indipendenti, l’altro Stato procede a una rettifica appropriata dell’ammontare d’imposta prelevato su questi utili. Per determinare questa rettifica occorre tener conto delle altre disposizioni della presente Convenzione; se necessario, le autorità competenti degli Stati contraenti si consultano.
3. Uno Stato contraente non può includere negli utili di un’impresa – e tassare conseguentemente – utili che sarebbero stati conseguiti da detta impresa ma che non lo sono stati a causa delle condizioni indicate nel paragrafo 1 decorsi cinque anni dalla fine dell’anno fiscale in cui gli utili sarebbero stati conseguiti dall’impresa. Le disposizioni del presente paragrafo non sono applicabili in caso di frode, negligenza grave o omissione volontaria.

##### **Art. 10** Dividendi {#chap_III/art_10 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.672.946.71--10}
1. I dividendi pagati da una società residente di uno Stato contraente a un residente dell’altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.
2. Tuttavia, tali dividendi possono essere tassati anche nello Stato contraente di cui la società che paga i dividendi è residente e in conformità alla legislazione di detto Stato, ma, se il beneficiario effettivo dei dividendi è un residente dell’altro Stato contraente, l’imposta così applicata non può eccedere:
a) il 5 per cento dell’ammontare lordo dei dividendi, se il beneficiario effettivo è una società che detiene direttamente almeno il 15 per cento del capitale della società che paga i dividendi per un periodo di 365 giorni comprendente il giorno del pagamento dei dividendi (per calcolare questo periodo non si terrà conto di alcun cambiamento di proprietà che risulterebbe direttamente da una fusione, una scissione o una trasformazione della società che detiene le quote o paga i dividendi); e
b) il 15 per cento dell’ammontare lordo dei dividendi, in tutti gli altri casi.

Le disposizioni del presente paragrafo non riguardano l’imposizione della società per gli utili con i quali sono pagati i dividendi.
3. Nonostante le disposizioni del paragrafo 2, lo Stato contraente di cui è residente la società che paga i dividendi esclude dall’imposizione i dividendi pagati se il beneficiario effettivo dei dividendi è:
a) il Governo dell’altro Stato contraente, una sua suddivisione politica o un suo ente locale;
b) un istituto di previdenza dell’altro Stato contraente; o
c) la banca centrale dell’altro Stato contraente.
4. Ai fini del presente articolo, il termine «dividendi» designa i redditi derivanti da azioni, da azioni o diritti di godimento, da quote minerarie, da quote di fondatore o da altre quote di partecipazione agli utili – ad eccezione dei crediti – nonché i redditi di altre quote sociali assoggettati al medesimo regime fiscale dei redditi delle azioni secondo la legislazione dello Stato di cui è residente la società distributrice.
5. Le disposizioni dei paragrafi 1, 2 e 3 non sono applicabili se il beneficiario effettivo dei dividendi, residente di uno Stato contraente, esercita nell’altro Stato contraente, di cui è residente la società che paga i dividendi, un’attività commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata oppure una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata e se la partecipazione generatrice dei dividendi si ricollega effettivamente a detta stabile organizzazione o base fissa. In tal caso trovano applicazione le disposizioni dell’articolo 7 o 14.
6. Qualora una società residente di uno Stato contraente ritragga utili o redditi dall’altro Stato contraente, detto altro Stato non può applicare alcuna imposta sui dividendi pagati dalla società, a meno che tali dividendi siano pagati ad un residente di detto altro Stato o la partecipazione generatrice dei dividendi si ricolleghi effettivamente a una stabile organizzazione o a una base fissa situata in detto altro Stato, né prelevare alcuna imposta, a titolo di imposizione degli utili non distribuiti, sugli utili non distribuiti della società, anche se i dividendi pagati o gli utili non distribuiti costituiscano in tutto o in parte utili o redditi realizzati in detto altro Stato.

##### **Art. 11** Interessi {#chap_III/art_11 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.672.946.71--11}
1. Gli interessi provenienti da uno Stato contraente e pagati a un residente dell’altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.
2. Tuttavia, tali interessi possono essere tassati anche nello Stato contraente dal quale essi provengono e in conformità alla legislazione di detto Stato, ma se il beneficiario effettivo degli interessi è un residente dell’altro Stato contraente, l’imposta così applicata non può eccedere il 5 per cento dell’ammontare lordo degli interessi.
3. Nonostante le disposizioni del paragrafo 2, lo Stato contraente dal quale provengono gli interessi, esenta tali interessi dall’imposizione se il beneficiario effettivo è:
a) il Governo dell’altro Stato contraente, una sua suddivisione politica o un suo ente locale;
b) un istituto di previdenza dell’altro Stato contraente; o
c) la banca centrale dell’altro Stato contraente.
4. Ai fini del presente articolo, il termine «interessi» designa i redditi provenienti da crediti di ogni natura, corredati o no di diritti di pegno o di una clausola di partecipazione agli utili del debitore, e segnatamente i redditi provenienti da prestiti pubblici e obbligazioni di prestiti, compresi i premi e altri frutti relativi a detti titoli nonché ogni provento assimilabile ai redditi di somme date in prestito. Le penali per pagamento tardivo non sono considerate interessi ai sensi del presente articolo.
5. Le disposizioni dei paragrafi 1, 2 e 3 non sono applicabili se il beneficiario effettivo degli interessi, residente di uno Stato contraente, esercita nell’altro Stato contraente, dal quale provengono tali interessi, un’attività commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata oppure una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata e se il credito per cui sono pagati gli interessi si ricollega effettivamente a detta stabile organizzazione o base fissa. In tal caso trovano applicazione le disposizioni dell’articolo 7 o 14.
6. Gli interessi si considerano provenienti da uno Stato contraente anche quando il debitore è una persona residente di detto Stato. Tuttavia, quando il debitore degli interessi, sia esso residente o no di uno Stato contraente, ha in uno Stato contraente una stabile organizzazione o una base fissa per la quale è stato contratto il debito sul quale sono pagati gli interessi e questi sono a carico della stabile organizzazione o della base fissa, gli interessi si considerano provenienti dallo Stato contraente in cui è situata la stabile organizzazione o la base fissa.
7. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra debitore e beneficiario effettivo o tra ciascuno di essi e terze persone, l’importo degli interessi pagati, tenuto conto del credito per il quale sono pagati, eccede quello che sarebbe stato convenuto tra debitore e beneficiario effettivo in assenza di simili relazioni, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a quest’ultimo importo. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti è imponibile in conformità della legislazione di ciascuno Stato contraente e tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione.

##### **Art. 12** Canoni {#chap_III/art_12 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.672.946.71--12}
1. I canoni provenienti da uno Stato contraente e pagati a un residente dell’altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.
2. Tuttavia, tali canoni possono essere tassati anche nello Stato contraente dal quale essi provengono e in conformità alla legislazione di detto Stato, ma, se il beneficiario effettivo dei canoni è un residente dell’altro Stato contraente, l’imposta così applicata non può eccedere il 5 per cento dell’ammontare lordo dei canoni.
3. Ai fini del presente articolo il termine «canoni» designa i compensi di qualsiasi natura corrisposti per l’uso o la concessione in uso di un diritto d’autore su opere letterarie, artistiche o scientifiche, ivi comprese le pellicole o opere cinematografiche, o le registrazioni su nastro per trasmissioni radiofoniche e televisive, di brevetti, marchi di fabbrica o di commercio, disegni o modelli, progetti, formule o procedimenti segreti oppure per l’uso o la concessione in uso di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche o per informazioni concernenti esperienze di carattere industriale, commerciale o scientifico.
4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non sono applicabili se il beneficiario effettivo dei canoni, residente di uno Stato contraente, esercita nell’altro Stato contraente, dal quale provengono i canoni, un’attività commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata o una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata e i diritti o i beni generatori dei canoni si ricollegano effettivamente a detta stabile organizzazione o base fissa. In tal caso trovano applicazione le disposizioni dell’articolo 7 o 14.
5. I canoni si considerano provenienti da uno Stato contraente quando il debitore è un residente di detto Stato. Tuttavia, quando il debitore dei canoni, sia esso residente o no di uno Stato contraente, ha in uno Stato contraente una stabile organizzazione o una base fissa per le cui necessità è stato contratto l’obbligo al pagamento dei canoni e tali canoni sono a carico della stabile organizzazione o della base fissa, i canoni stessi si considerano provenienti dallo Stato contraente in cui è situata la stabile organizzazione o la base fissa.
6. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra debitore e beneficiario effettivo o tra ciascuno di essi e una terza persona, l’importo dei canoni pagati, tenuto conto della prestazione per la quale sono pagati, eccede quello che sarebbe stato convenuto tra debitore e beneficiario effettivo in assenza di simili relazioni, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a quest’ultimo importo. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti è imponibile in conformità della legislazione di ciascuno Stato contraente e tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione.

##### **Art. 13** Utili di capitale {#chap_III/art_13 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.672.946.71--13}
1. Gli utili che un residente di uno Stato contraente trae dall’alienazione di beni immobili secondo la definizione di cui all’articolo 6 e situati nell’altro Stato contraente sono imponibili in quest’ultimo Stato.
2. Gli utili derivanti dall’alienazione di beni mobili facenti parte dell’attivo di una stabile organizzazione che un’impresa di uno Stato contraente ha nell’altro Stato contraente, ovvero di beni mobili appartenenti a una base fissa di cui dispone un residente di uno Stato contraente nell’altro Stato contraente per l’esercizio di una professione indipendente, compresi gli utili derivanti dall’alienazione di detta stabile organizzazione (da sola o in uno con l’intera impresa) o di detta base fissa, sono imponibili in detto altro Stato.
3. Gli utili derivanti dall’alienazione di navi o aeromobili impiegati nel traffico internazionale e di beni mobili adibiti al loro esercizio sono imponibili soltanto nello Stato contraente in cui è situata la sede della direzione effettiva dell’impresa.
4. Gli utili che un residente di uno Stato contraente ritrae dall’alienazione di partecipazioni al capitale di un’impresa e il cui valore deriva per oltre il 50 per cento direttamente o indirettamente da beni immobili situati nell’altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato. Le disposizioni del periodo precedente non si applicano agli utili derivanti:
a) dall’alienazione di partecipazioni, quotate in una borsa di uno Stato contraente o in una borsa riconosciuta come tale in virtù di un accordo tra le autorità competenti degli Stati contraenti; o
b) dall’alienazione di partecipazioni a una società il cui valore consiste per oltre il 50 per cento in beni immobili in cui la società esercita la propria attività commerciale o industriale.
5. Gli utili derivanti dall’alienazione di ogni altro bene diverso da quelli indicati nei paragrafi 1, 2, 3 e 4 sono imponibili soltanto nello Stato contraente di cui l’alienante è residente.

##### **Art. 14** Professioni indipendenti {#chap_III/art_14 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.672.946.71--14}
1. I redditi che una persona fisica residente di uno Stato contraente ritrae dall’esercizio di una libera professione o di altre attività indipendenti sono imponibili soltanto in detto Stato; essi sono imponibili anche nell’altro Stato contraente nei casi in cui è adempiuta una delle seguenti condizioni:
a) il residente dispone abitualmente di una base fissa nell’altro Stato contraente per l’esercizio della propria attività; in questo caso, i redditi sono imponibili nell’altro Stato contraente, ma unicamente nella misura in cui siano imputabili a detta base fissa; o
b) il residente soggiorna nell’altro Stato contraente per un periodo che raggiunge o oltrepassa in totale 183 giorni nell’arco di 12 mesi che iniziano o terminano durante l’anno fiscale considerato; in questo caso, i redditi sono imponibili nell’altro Stato contraente, ma unicamente nella misura in cui siano imputabili all’attività esercitata in detto Stato.
2. L’espressione «libera professione» comprende, in particolare, le attività indipendenti di carattere scientifico, letterario, artistico, educativo o pedagogico, nonché le attività indipendenti di medici, avvocati, ingegneri, architetti, dentisti e contabili.

##### **Art. 15** Professioni dipendenti {#chap_III/art_15 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.672.946.71--15}
1. Fatte salve le disposizioni degli articoli 16, 18 e 19, i salari, gli stipendi e le altre rimunerazioni analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di un’attività dipendente sono imponibili soltanto in detto Stato, tranne nel caso in cui l’attività sia svolta nell’altro Stato contraente. Se l’attività è quivi svolta, le rimunerazioni percepite a tal titolo sono imponibili in quest’altro Stato.
2. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, le rimunerazioni che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di un’attività dipendente svolta nell’altro Stato contraente sono imponibili soltanto nel primo Stato contraente se:
a) il beneficiario soggiorna nell’altro Stato per un periodo che non oltrepassa in totale i 183 giorni nell’arco di 12 mesi che iniziano o terminano durante l’anno fiscale considerato;
b) le rimunerazioni sono pagate da, o per conto di, un datore di lavoro che non è residente dell’altro Stato; e
c) l’onere delle rimunerazioni non è sostenuto da una stabile organizzazione che il datore di lavoro ha nell’altro Stato.
3. Nonostante le precedenti disposizioni del presente articolo, le rimunerazioni percepite in corrispettivo di un’attività dipendente svolto a bordo di navi o aeromobili impiegati nel traffico internazionale sono imponibili nello Stato contraente in cui è situata la sede della direzione effettiva dell’impresa.

##### **Art. 16** Compensi per membri di consigli di amministrazione o di vigilanza {#chap_III/art_16 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.672.946.71--16}
Le partecipazioni agli utili, i gettoni di presenza e le altre retribuzioni analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve come membro del consiglio di amministrazione o di vigilanza di una società residente dell’altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato contraente.

##### **Art. 17** Artisti e sportivi {#chap_III/art_17 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.672.946.71--17}
1. Nonostante le disposizioni degli articoli 14 e 15, i redditi che un residente di uno Stato contraente trae dalle sue prestazioni personali esercitate nell’altro Stato contraente in qualità di artista dello spettacolo, come artista di teatro, del cinema, della radio o della televisione, o in qualità di musicista o di sportivo sono imponibili in detto altro Stato.
2. Quando il reddito proveniente da prestazioni personali esercitate da un artista dello spettacolo o da uno sportivo in tale qualità è attribuito ad una persona diversa dall’artista o dallo sportivo medesimo, detto reddito può essere tassato nello Stato contraente in cui dette prestazioni sono esercitate, nonostante le disposizioni degli articoli 7 e 14. Le disposizioni del presente paragrafo non si applicano qualora né l’artista, né lo sportivo, né persone a lui associate abbiano un interesse economico agli utili di quest’altra persona.
3. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo non si applicano ai redditi derivanti da attività esercitate in uno Stato contraente da artisti e sportivi, se detti redditi provengono, direttamente o indirettamente, interamente o principalmente, da fondi pubblici dell’altro Stato contraente, da una sua suddivisione politica o amministrativa oppure da un suo ente locale. In questi casi i redditi sono imponibili soltanto nello Stato contraente in cui l’artista o lo sportivo è residente.

##### **Art. 18** Pensioni e rendite {#chap_III/art_18 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.672.946.71--18}
1. Le pensioni e altre rimunerazioni analoghe per una precedente attività dipendente nonché altre rendite provenienti da uno Stato contraente e versate a un residente dell’altro Stato contraente sono imponibili soltanto nel primo Stato contraente.
2. Ai fini del presente articolo:
a) l’espressione «pensioni e rimunerazioni analoghe» designa un versamento periodico e unico per una precedente attività dipendente o compensazioni per infortuni in relazione a una precedente attività dipendente;
b) il termine «rendita» designa una somma determinata, pagabile periodicamente a termini fissi a una persona fisica durante tutta la vita o durante un periodo determinato o determinabile in corrispettivo di un adeguato e completo compenso pecuniario o valutabile in denaro.

##### **Art. 19** Funzioni pubbliche {#chap_III/art_19 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.672.946.71--19}
1. a) I salari, gli stipendi e le altre rimunerazioni analoghe, ad eccezione delle pensioni, pagate da uno Stato contraente, da una sua suddivisione politica o da un suo ente locale a una persona fisica, in corrispettivo di servizi resi a tale Stato, suddivisione o ente locale, sono imponibili soltanto in questo Stato contraente.
b) Tuttavia, tali salari, stipendi e rimunerazioni analoghe sono imponibili soltanto nell’altro Stato contraente se i servizi sono resi in detto Stato e la persona fisica è un residente di detto altro Stato contraente e:
        (i) ha la nazionalità di detto Stato, o
        (ii) non è divenuta residente di detto Stato al solo scopo di rendervi i servizi.
2. Le disposizioni degli articoli 15, 16 e 17 si applicano ai salari, agli stipendi e alle rimunerazioni analoghe pagati in corrispettivo di servizi resi nell’ambito di un’attività commerciale o industriale esercitata da uno Stato contraente, da una sua suddivisione politica o da un suo ente locale.

##### **Art. 20** Studenti {#chap_III/art_20 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.672.946.71--20}
Le somme che uno studente, un praticante o un apprendista, il quale è, o era immediatamente prima di recarsi in uno Stato contraente, residente di uno Stato contraente e che soggiorna nell’altro Stato al solo scopo di compiervi i suoi studi o di attendere alla propria formazione professionale, riceve per sopperire alle spese di mantenimento, di studio o di formazione professionale, non sono imponibili in questo altro Stato, a condizione che tali somme provengano da fonti situate fuori di questo Stato.

##### **Art. 21** Altri redditi {#chap_III/art_21 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.672.946.71--21}
1. Gli altri redditi di un residente di uno Stato contraente, qualsiasi ne sia la provenienza, che non sono trattati negli articoli precedenti sono imponibili soltanto in tale Stato.
2. Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano ai redditi diversi da quelli derivanti da beni immobili, definiti nel paragrafo 2 dell’articolo 6, quando il beneficiario di tali redditi, residente di uno Stato contraente, esercita nell’altro Stato contraente un’attività commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata o una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata e i diritti o i beni generatori dei redditi si ricollegano effettivamente a detta stabile organizzazione o base fissa. In tal caso trovano applicazione le disposizioni dell’articolo 7 o 14.

## **Capitolo IV:** Eliminazione delle doppie imposizioni {#chap_IV}
##### **Art. 22** Eliminazione delle doppie imposizioni {#chap_IV/art_22 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.672.946.71--22}
1. Per quanto concerne la Giordania, la doppia imposizione sarà evitata nel modo seguente:
a) qualora un residente di Giordania percepisca redditi che, giusta le disposizioni della presente Convenzione, sono imponibili in Svizzera, la Giordania computa, sull’imposta che preleva sul reddito di questo residente, un importo pari all’imposta sul reddito pagata in Svizzera. La somma così computata non può, tuttavia, eccedere la frazione dell’imposta sul reddito, calcolata prima del computo, che corrisponde al reddito imponibile in Svizzera.
b) Nel caso di redditi di un residente della Giordania che, secondo le disposizioni della presente Convenzione, sono esenti dall’imposta in questo Stato, la Giordania può, per determinare l’imposta afferente al rimanente reddito di questo residente, applicare l’aliquota corrispondente all’intero reddito in questione, senza tener conto dell’esenzione.
2. Per quanto concerne la Svizzera, la doppia imposizione sarà evitata nel modo seguente:
a) qualora un residente di Svizzera percepisca redditi che, giusta le disposizioni della presente Convenzione, sono imponibili in Giordania (salvo nella misura in cui tali disposizioni consentono l’imposizione in Giordania soltanto in quanto il redditi sono anche redditi percepiti da un residente della Giordania), la Svizzera esenta da imposta tali redditi, salve le disposizioni della lettera b), ma può, per determinare l’imposta afferente al rimanente reddito di questo residente, applicare l’aliquota corrispondente all’intero reddito in questione, senza tener conto dell’esenzione. Tuttavia, per gli utili considerati nel paragrafo 4 dell’articolo 13 detta esenzione si applica unicamente se ne è provata l’imposizione effettiva in Giordania;
b) qualora un residente di Svizzera percepisca dividendi, interessi o canoni che, conformemente alle disposizioni dell’articolo 10, 11 o 12, sono imponibili in Giordania (salvo nella misura in cui tali disposizioni consentono l’imposizione in Giordania soltanto in quanto i redditi sono anche redditi percepiti da un residente della Giordania), la Svizzera, conformemente alle disposizioni del diritto svizzero relative al computo delle imposte estere prelevate alla fonte (e che non possono pregiudicare i principi generali della presente disposizione), computa sull’imposta svizzera prelevata sul reddito di tale residente un importo pari all’imposta pagata in Giordania. Questo computo non può tuttavia eccedere la frazione dell’imposta svizzera, calcolata prima del computo, che corrisponde al reddito proveniente dalla Giordania;
c) le disposizioni della lettera a) non si applicano ai redditi di un residente di uno Stato contraente se l’altro Stato contraente applica le disposizioni della presente Convenzione per esentare questi redditi dall’imposta oppure applica a questi redditi le disposizioni di cui al paragrafo 2 dell’articolo 10, 11 o 12;
d) la lettera a) non si applica nella misura in cui, conformemente alle disposizioni svizzere relative all’imposizione minima dei grandi gruppi di imprese emanate sulla base delle prescrizioni modello GloBE («Global Anti-Base Erosion Model Rules» [«Pillar Two»]), un’imposta integrativa («top‑up tax») deve essere riscossa presso un residente della Svizzera in qualità di stabile organizzazione situata in Giordania per l’anno fiscale in questione;
e) se una società residente della Svizzera percepisce i dividendi da una società residente della Giordania, essa fruisce, per quanto riguarda l’imposta svizzera afferente a detti dividendi, dei medesimi vantaggi di cui beneficerebbe se la società che paga i dividendi fosse un residente della Svizzera.

## **Capitolo V:** Disposizioni speciali {#chap_V}
##### **Art. 23** Non discriminazione {#chap_V/art_23 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.672.946.71--23}
1. I cittadini di uno Stato contraente non sono assoggettati nell’altro Stato contraente ad alcuna imposizione né ad alcun obbligo a essa relativo, diversi o più onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettati i cittadini di detto altro Stato che si trovino nella stessa situazione, in particolare in relazione alla residenza. Nonostante le disposizioni dell’articolo 1, il presente paragrafo si applica parimenti alle persone che non sono residenti di nessuno dei due Stati contraenti.
2. L’imposizione di una stabile organizzazione che un’impresa di uno Stato contraente ha nell’altro Stato contraente non può essere in questo altro Stato meno favorevole dell’imposizione a carico delle imprese di detto altro Stato che esercitano la medesima attività. La presente disposizione non può essere interpretata nel senso che faccia obbligo a uno Stato contraente di accordare ai residenti dell’altro Stato contraente le deduzioni personali, le esenzioni e le deduzioni d’imposta che esso accorda ai propri residenti in relazione alla loro situazione o ai loro oneri familiari.
3. Le imprese di uno Stato contraente, il cui capitale è, in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, posseduto o controllato da uno o più residenti dell’altro Stato contraente, non sono assoggettate nel primo Stato contraente ad alcuna imposizione né ad alcun obbligo a essa relativo, diversi o più onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettate le altre imprese della stessa natura del primo Stato.
4. Fatta salva l’applicazione delle disposizioni del paragrafo 1 dell’articolo 9, del paragrafo 7 dell’articolo 11 o del paragrafo 6 dell’articolo 12, gli interessi, i canoni e altre spese pagati da un’impresa di uno Stato contraente a un residente dell’altro Stato contraente sono deducibili, ai fini della determinazione degli utili imponibili di detta impresa, alle stesse condizioni in cui sarebbero deducibili se fossero pagati a un residente del primo Stato. Resta inteso che il presente paragrafo non pregiudica la facoltà di uno Stato contraente di rifiutare ai non residenti una deduzione per il pagamento di interessi, se su tale pagamento non è stata ritenuta alcuna imposta.
5. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle imposte oggetto della presente Convenzione.

##### **Art. 24** Procedura amichevole {#chap_V/art_24 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.672.946.71--24}
1. Quando ritiene che le misure adottate da uno o da entrambi gli Stati contraenti comportano o comporteranno per lei un’imposizione non conforme alla presente Convenzione, una persona può, indipendentemente dai rimedi giuridici previsti dalla legislazione nazionale di tali Stati, sottoporre il caso all’autorità competente di uno dei due Stati contraenti. Il caso deve essere sottoposto entro i tre anni che seguono la prima notificazione della misura che comporta un’imposizione non conforme alle disposizioni della presente Convenzione.
2. Se considera il reclamo fondato e non è in grado di giungere a una soluzione soddisfacente, l’autorità competente si adopera per regolare il caso in via di amichevole composizione con l’autorità competente dell’altro Stato contraente, al fine di evitare un’imposizione non conforme alla Convenzione.
3. Le autorità competenti degli Stati contraenti si adoperano per risolvere in via di amichevole composizione le difficoltà o i dubbi inerenti all’interpretazione o all’applicazione della Convenzione. Esse potranno altresì consultarsi al fine di eliminare la doppia imposizione nei casi non previsti dalla Convenzione.
4. Le autorità competenti degli Stati contraenti possono conferire direttamente fra loro per giungere a un accordo ai sensi dei paragrafi precedenti e procedere anche a un colloquio nell’ambito di una commissione comune composta da esse stesse o da loro rappresentanti.
5. Quando:
a) in virtù del paragrafo 1, una persona ha sottoposto un caso all’autorità competente di uno Stato contraente in quanto le misure adottate da uno o da entrambi gli Stati contraenti hanno comportato per tale persona un’imposizione non conforme alle disposizioni della presente Convenzione; e
b) le autorità competenti non sono in grado di raggiungere un accordo per risolvere il caso secondo il paragrafo 2 entro tre anni dalla presentazione del caso all’autorità competente dell’altro Stato contraente,

le questioni non risolte relative al caso sono sottoposte, se la persona ne fa richiesta per scritto, ad arbitrato. Se una persona direttamente interessata dal caso non accetta l’accordo amichevole che dà attuazione alla decisione arbitrale o se le autorità competenti e le persone direttamente interessate non giungono a un’altra soluzione entro sei mesi dalla notifica della decisione arbitrale, tale lodo sarà vincolante per entrambi gli Stati contraenti e sarà attuato a prescindere dai termini previsti dalle loro legislazioni nazionali. Le autorità competenti degli Stati contraenti regolano di comune accordo le modalità di applicazione del presente paragrafo.
6. Gli Stati contraenti possono mettere a disposizione del collegio arbitrale costituito secondo il paragrafo 5 le informazioni necessarie per l’esecuzione della procedura arbitrale. I membri di questo tribunale sono vincolati alle prescrizioni del segreto d’ufficio menzionate nel paragrafo 2 dell’articolo 25.

##### **Art. 25** Scambio di informazioni {#chap_V/art_25 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.672.946.71--25}
1. Le autorità competenti degli Stati contraenti si scambiano le informazioni verosimilmente rilevanti per l’esecuzione della presente Convenzione oppure per l’applicazione o l’esecuzione del diritto interno relativo alle imposte considerate dalla Convenzione nella misura in cui l’imposizione prevista non sia contraria alla Convenzione. Lo scambio di informazioni non è limitato dall’articolo 1.
2. Le informazioni ottenute in virtù del paragrafo 1 da uno Stato contraente sono tenute segrete allo stesso modo di quelle ottenute in applicazione della legislazione di questo Stato e sono accessibili soltanto alle persone o autorità (compresi i tribunali e le autorità amministrative) che si occupano dell’accertamento o della riscossione delle imposte di cui al paragrafo 1, dell’esecuzione o del perseguimento penale oppure della decisione di ricorrere a rimedi giuridici inerenti a queste imposte o al controllo di queste ultime. Dette persone o autorità possono utilizzare le informazioni unicamente per questi fini. Possono rivelarle nell’ambito di una procedura giudiziaria pubblica o in una decisione giudiziaria. Nonostante le disposizioni precedenti, uno Stato contraente può utilizzare ad altri fini le informazioni ricevute, se tali informazioni possono essere impiegate per tali altri fini secondo la legislazione di entrambi gli Stati e se le autorità competenti dello Stato richiesto ne hanno approvato l’impiego.
3. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non possono essere interpretate nel senso che facciano obbligo a uno Stato contraente di:
a) eseguire misure amministrative in deroga alla sua legislazione e alla sua prassi amministrativa o a quelle dell’altro Stato contraente;
b) fornire informazioni che non possono essere ottenute in virtù della sua legislazione o nell’ambito della sua normale prassi amministrativa oppure di quelle dell’altro Stato contraente;
c) fornire informazioni che potrebbero rivelare segreti commerciali o d’affari, industriali o professionali oppure metodi commerciali o informazioni la cui comunicazione sarebbe contraria all’ordine pubblico.
4. Qualora, ai sensi del presente articolo, uno Stato contraente chieda informazioni, l’altro Stato contraente usa i poteri a sua disposizione per ottenerle, anche qualora non gli fossero utili a fini fiscali propri. L’obbligo di cui al periodo precedente è soggetto alle limitazioni previste nel paragrafo 3, salvo nel caso in cui a causa di tali limitazioni uno Stato contraente potrebbe rifiutare di fornire informazioni solo perché tali informazioni non rivestono alcun interesse nazionale.
5. In nessun caso le disposizioni del paragrafo 3 sono da interpretare come la facoltà di uno Stato contraente di rifiutare la comunicazione di informazioni unicamente perché tali informazioni sono detenute da una banca, un altro istituto finanziario, un mandatario o una persona operante come agente o fiduciario oppure perché dette informazioni si rifanno ai diritti di proprietà di una persona.

##### **Art. 26** Membri di missioni diplomatiche e di rappresentanze consolari {#chap_V/art_26 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.672.946.71--26}
Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano i privilegi fiscali di cui beneficiano i membri di missioni diplomatiche e di rappresentanze consolari in virtù delle regole generali del diritto internazionale o di accordi particolari.

##### **Art. 27** Diritto ai benefici {#chap_V/art_27 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.672.946.71--27}
Nonostante le altre disposizioni della presente Convenzione, un beneficio ai sensi della presente Convenzione non è concesso in relazione a un elemento di reddito, se è ragionevole concludere, tenuto conto di tutti i fatti e di tutte le circostanze pertinenti, che la concessione di tale beneficio era uno degli scopi principali di qualsiasi accordo, strumento o transazione che ha portato direttamente o indirettamente a tale beneficio, a meno che sia stabilito che la concessione di tale beneficio in dette circostanze sarebbe conforme all’oggetto e allo scopo delle pertinenti disposizioni della presente Convenzione.

## **Capitolo VI:** Disposizioni finali {#chap_VI}
##### **Art. 28** Entrata in vigore {#chap_VI/art_28 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.672.946.71--28}
1. I due Stati contraenti si notificheranno vicendevolmente per via diplomatica l’adempimento dei presupposti legali interni necessari all’entrata in vigore della presente Convenzione. La Convenzione entra in vigore il giorno in cui perviene l’ultima di queste notificazioni.
2. Le disposizioni della Convenzione si applicheranno:
a) per quanto concerne le imposte trattenute alla fonte, ai redditi pagati o accreditati il 1° gennaio dell’anno civile successivo all’entrata in vigore della Convenzione, o dopo tale data,
b) per quanto concerne le altre imposte, agli anni fiscali che iniziano il 1° gennaio dell’anno civile successivo all’entrata in vigore della Convenzione, o dopo tale data,
c) per quanto concerne l’articolo 25, alle informazioni inerenti agli anni o esercizi fiscali che iniziano il 1° gennaio dell’anno civile successivo a quello dell’entrata in vigore della Convenzione, o dopo tale data.

##### **Art. 29** Denuncia {#chap_VI/art_29 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.672.946.71--29}
La presente Convenzione rimane in vigore sino alla denuncia da parte di uno degli Stati contraenti. Dopo l’entrata in vigore, ciascuno Stato contraente può denunciare la Convenzione per via diplomatica con un preavviso minimo di sei mesi prima della fine di ogni anno civile. In tal caso, la Convenzione cessa di essere applicabile:
a) per quanto concerne le imposte prelevate alla fonte, ai redditi pagati il 1° gennaio dell’anno civile che segue la denuncia, o dopo tale data;
b) per quanto concerne le altre imposte, per tutti gli anni fiscali che iniziano il 1° gennaio dell’anno civile successivo che segue la denuncia, o dopo tale data.

*In fede di che* , i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale scopo, hanno firmato la presente Convenzione.Fatto ad Amman, il 13 dicembre 2023, in due esemplari in lingua tedesca, araba e inglese, ciascun testo facendo egualmente fede. In caso di divergenze d’interpretazione tra la lingua tedesca e la lingua araba, prevarrà il testo inglese.

| Per il <br>Consiglio federale svizzero:<br>Emilija Georgieva | Per il <br>Governo del Regno Hascemita di Giordania:<br>Mohamad Al Ississ |
| --- | --- |

# ProtocolloIl Consiglio federale svizzero<br />e<br />il Governo del Regno Hascemita di Giordaniaall’atto della firma ad Amman, il 13 dicembre 2023, della Convenzione conclusa tra i due Stati per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire l’evasione e l’elusione fiscali hanno convenuto le seguenti disposizioni che sono parte integrante della Convenzione.

a) Nonostante le altre disposizioni della presente Convenzione, un investimento collettivo di capitale costituito in uno Stato contraente, che percepisce redditi dall’altro Stato contraente, è considerato ai fini dell’applicazione della Convenzione a tali redditi come persona fisica residente dello Stato contraente in cui è costituito l’investimento collettivo di capitale e come beneficiario effettivo dei redditi che percepisce (a condizione che, se una persona fisica residente del primo Stato contraente avesse percepito i redditi nelle medesime circostanze, sarebbe stata considerata come beneficiaria effettiva di tali redditi), ma unicamente nella misura in cui le quote dell’investimento collettivo di capitale sono detenute da residenti dello Stato contraente in cui l’investimento collettivo di capitale è costituito.
b) Ai sensi del presente paragrafo, l’espressione «investimento collettivo di capitale» designa nel caso della Svizzera un fondo contrattuale di investimento di cui all’articolo 25 e una società di investimento a capitale variabile di cui all’articolo 36 della legge del 23 giugno 2006[^2]sugli investimenti collettivi (LICol) e nel caso della Giordania le società o i contratti per investimenti collettivi di capitale registrati secondo il diritto interno giordano nonché altri fondi di investimento, strutture o enti costituiti in uno o nell’altro Stato contraente che le autorità competenti hanno convenuto di considerare come investimento collettivo di capitale ai sensi del presente paragrafo.
c) Nonostante le altre disposizioni della presente Convenzione, una società svizzera in accomandita per investimenti collettivi di capitale di cui all’articolo 98 LICol che percepisce redditi provenienti dalla Giordania non è considerata come residente della Svizzera, ma può richiedere per i soci residenti sgravi fiscali, esenzioni fiscali e altri benefici, previsti dalla presente Convenzione, che sarebbero stati concessi a tali soci se avessero percepito tali redditi direttamente. La società può presentare detta richiesta unicamente se il socio non ha egli stesso inoltrato una richiesta di sgravio per i suoi redditi percepiti dalla società in accomandita.2.  Ad art. 3 par. 1 lett. iResta inteso che l’espressione «istituto di previdenza» comprende i seguenti istituti nonché altri istituti identici o analoghi, costituiti sulla base delle leggi interne emanate dopo la firma della Convenzione:
a) in Giordania, tutti gli istituti di previdenza secondo:
        (i) la legge n. 1 del 2014 sulla sicurezza sociale,
        (ii) la legge n. 34 del 1959 sul pensionamento civile,
        (iii) la legge n. 33 del 1959 sul pensionamento militare,
        (iv) le leggi delle associazioni professionali,
        (v) un accordo comune delle autorità competenti nel caso di tutti gli altri istituti di previdenza;
b) in Svizzera, tutti gli istituti di previdenza secondo:
        (i) la legge federale del 20 dicembre 1946[^3]sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti,
        (ii) la legge federale del 19 giugno 1959[^4]sull’assicurazione per l’invalidità,
        (iii) la legge federale del 6 ottobre 2006[^5]sulle prestazioni complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità,
        (iv) la legge federale del 25 settembre 1952[^6]sulle indennità di perdita di guadagno,
        (v) legge federale del 16 giugno 2017[^7]sull’istituto amministratore dei fondi di compensazione AVS, AI e IPG,
        (vi) la legge federale del 25 giugno 1982[^8]sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità, compresi gli istituti di previdenza non registrati che offrono piani di previdenza professionali e le forme previdenziali riconosciute della previdenza individuale vincolata,
        (vii) la legge federale del 17 dicembre 1993[^9]sul libero passaggio nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità,
        (viii) l’articolo 89*a* capoversi 6 e 7 del Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907[^10],
        (ix) l’articolo 331 capoverso 1 della legge federale di complemento del Codice civile svizzero del 30 marzo 1911[^11](Libro quinto: Diritto delle obbligazioni);
c) gli investimenti collettivi di capitale, le cui quote sono detenute interamente o quasi interamente da istituti di previdenza ai sensi delle lettere a) e b) summenzionate.3.  Ad art. 4Con riferimento all’articolo 4 paragrafo 1, resta inteso che l’espressione «residente di uno Stato contraente» designa in particolare:
a) gli istituti di previdenza costituiti in questo Stato; e
b) le organizzazioni fondate e gestite esclusivamente per scopi religiosi, caritativi, scientifici, culturali, sportivi o educativi (o per vari di detti scopi) e che sono residenti in uno Stato contraente secondo la sua legislazione, nonostante il fatto che una parte o la totalità dei loro redditi o utili possano essere esenti da imposta secondo la legislazione nazionale di questo Stato.4.  Ad art. 7 e 12Resta inteso che i compensi ottenuti per l’uso o la concessione in uso di equipaggiamenti industriali, commerciali o scientifici sono considerati utili dell’impresa ai quali sono applicabili le disposizioni dell’articolo 7.5.  Ad art. 7 e 21Resta inteso che i compensi corrisposti per lo svolgimento di compiti gestionali, di servizi tecnici o di servizi di consulenza rientrano nel campo di applicazione dell’articolo 7.6.  Ad art. 25a) Resta inteso che lo Stato richiedente deve sfruttare tutte le fonti di informazione abituali previste dalla sua procedura fiscale interna prima di richiedere informazioni;
b) resta inteso che le autorità fiscali dello Stato richiedente forniscono le seguenti informazioni alle autorità fiscali dello Stato richiesto quando presentano una richiesta di informazioni secondo l’articolo 25:
        (i) l’identità della persona oggetto del controllo o dell’inchiesta,
        (ii) il periodo oggetto della domanda,
        (iii) una descrizione delle informazioni richieste, nonché indicazioni sulla forma nella quale lo Stato richiedente desidera ricevere tali informazioni dallo Stato richiesto,
        (iv) lo scopo fiscale per cui le informazioni sono richieste,
        (v) se sono noti, il nome e l’indirizzo del detentore presunto delle informazioni richieste;
c) resta inteso che il riferimento alle informazioni «verosimilmente rilevanti» ha lo scopo di garantire uno scambio di informazioni in ambito fiscale il più ampio possibile, senza tuttavia consentire agli Stati contraenti di intraprendere una ricerca generalizzata e indiscriminata di informazioni («fishing expedition») o di domandare informazioni la cui rilevanza in merito agli affari fiscali di un determinato contribuente non è verosimile. Sebbene la lettera b) contenga importanti requisiti procedurali volti a impedire la «fishing expedition», i numeri (i)–(v) della lettera b) devono essere interpretati in modo da non ostacolare uno scambio effettivo di informazioni;
d) resta inteso che, sulla base dell’articolo 25, gli Stati contraenti non sono tenuti a procedere a uno scambio di informazioni spontaneo o automatico;
e) resta inteso che nel caso di uno scambio di informazioni si applicano le norme di procedura amministrativa relative ai diritti del contribuente in vigore nello Stato richiesto. Resta inoltre inteso che questa disposizione serve a garantire al contribuente una procedura regolare e non mira a ostacolare o ritardare indebitamente gli scambi effettivi di informazioni.

*In fede di che,* i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale scopo, hanno firmato il presente Protocollo.

Fatto ad Amman, il 13 dicembre 2023, in due esemplari in lingua tedesca, araba e inglese, ciascun testo facendo egualmente fede. In caso di divergenze d’interpretazione tra la lingua tedesca e la lingua araba, prevarrà il testo inglese.

| Per il <br>Consiglio federale svizzero:<br>Emilija Georgieva | Per il <br>Governo del Regno Hascemita di Giordania:<br>Mohamad Al Ississ |
| --- | --- |

[^1]: RU  **2025**  827
[^2]: RS  **951.31**
[^3]: RS  **831.10**
[^4]: RS  **831.20**
[^5]: RS  **831.30**
[^6]: RS  **834.1**
[^7]: RS  **830.2**
[^8]: RS  **831.40**
[^9]: RS  **831.42**
[^10]: RS  **210**
[^11]: RS  **220**