0.700.11

RU **2003** ; FF **1997** IV 493

Testo originale

# Protocollo di adesione del Principato di Monaco alla Convenzione per la protezione delle Alpi

(Protocollo di adesione)

Concluso a Chambéry il 20 dicembre 1994<br />Approvato dall’Assemblea federale il 16 dicembre 1998[^1]<br />Ratificato con strumenti depositati il 28 gennaio 1999<br />Entrato in vigore per la Svizzera il 28 aprile 1999

(Stato 16 giugno 2004)

La Repubblica d’Austria,<br />la Repubblica Francese,<br />la Repubblica federale di Germania,<br />la Repubblica Italiana,<br />il Principato del Liechtenstein,<br />la Repubblica di Slovenia,<br />la Confederazione Svizzera,<br />la Comunità europea,

firmatari della Convenzione del 7 novembre 1991[^2]per la protezione delle Alpi (Convenzione delle Alpi),*da una parte* ,

e il*Principato di Monaco, d’altra parte* ,

e considerato che il Principato di Monaco ha chiesto di diventare parte della Convenzione delle Alpi,

allo scopo di vigilare sulla protezione dell’insieme dell’arco alpino,

hanno convenuto quanto segue:

##### **Art. 1** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.700.11--1}
Il Principato di Monaco diventa Parte contraente della Convenzione per la protezione delle Alpi, modificata dal presente Protocollo di adesione.

##### **Art. 2** {#art_2 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.700.11--2}
Nel preambolo è aggiunto «Il Principato di Monaco».

##### **Art. 3** {#art_3 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.700.11--3}
L’allegato[^3], in cui è descritto e rappresentato il territorio alpino che costituisce il campo di applicazione della Convenzione delle Alpi, è modificato come segue:
a) l’elenco delle unità amministrative dell’arco alpino è completato come segue:
        – Principato di Monaco;
b) la carta presentata nell’allegato della Convenzione delle Alpi è sostituita dalla carta allegata al presente Protocollo di adesione.

##### **Art. 4** {#art_4 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.700.11--4}
(1). Il consenso ad essere vincolato dal presente Protocollo può essere espresso da:
– firma non sottoposta a ratifica, accettazione o approvazione; lo Stato che si avvale di tale possibilità, notifica al Depositario, al momento della firma, che la sua firma vale come consenso ad essere vincolato dal presente Protocollo di adesione;
– firma sottoposta a ratifica, accettazione o approvazione; gli strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione sono depositati presso il Depositario.
(2). Il presente Protocollo di adesione entra in vigore tre mesi dopo la data in cui si verificano le seguenti tre condizioni:
– che la Convenzione delle Alpi stessa sia entrata in vigore;
– che le Parti contraenti della Convenzione delle Alpi abbiano espresso il proprio consenso ad essere vincolate dal presente Protocollo di adesione;
– che il Principato di Monaco abbia espresso il proprio consenso ad essere vincolato dal presente Protocollo di adesione.
(3). Per i firmatari che non sono ancora Parti contraenti della Convenzione delle Alpi, il consenso ad essere vincolati dal presente Protocollo di adesione avrà effetto solo dalla data di entrata in vigore della Convenzione delle Alpi presso le stesse Parti contraenti.

##### **Art. 5** {#art_5 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.700.11--5}
A partire dalla firma del presente Protocollo di adesione, nessuno Stato può dare il proprio consenso ad essere vincolato dalla Convenzione delle Alpi, senza avere dato in precedenza o contemporaneamente il proprio consenso ad essere vincolato dal presente Protocollo di adesione.

##### **Art. 6** {#art_6 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.700.11--6}
La denuncia del presente Protocollo di adesione può essere effettuata solo tramite denuncia della Convenzione delle Alpi.

##### **Art. 7** {#art_7 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.700.11--7}
Il Depositario notifica a tutte le Parti contraenti e a tutte le Parti firmatarie:
– le firme, precisando se sono sottoposte o no a ratifica, accettazione o approvazione;
– il deposito degli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione;
– le date di entrata in vigore ai sensi dell’articolo 4;
– le notifiche di denuncia con la relativa data di entrata in vigore.

*In fede di che,* i firmatari debitamente autorizzati a tale scopo hanno sottoscritto il presente Protocollo di adesione.Fatto a Chambéry, il 20 dicembre 1994, in francese, italiano, sloveno e tedesco, laddove ciascuno dei quattro testi fa egualmente fede, in un’unica copia che verrà depositata presso l’Archivio di Stato della Repubblica d’Austria. Il Depositario ne trasmette copia conforme a tutti i firmatari.(Seguono le firme)

| Stati partecipanti | Ratifica | | Entrata in vigore | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Austria | 8 luglio | 1997 | 22 marzo | 1999 |
| Comunità europea (CE/UE/CEE) | 14 gennaio | 1998 | 22 marzo | 1999 |
| Francia | 13 aprile | 1995 | 22 marzo | 1999 |
| Germania | 22 dicembre | 1998 | 22 marzo | 1999 |
| Italia | 7 maggio | 2004 | 7 agosto | 2004 |
| Liechtenstein | 16 marzo | 1995 | 22 marzo | 1999 |
| Monaco | 26 gennaio | 1995 | 22 marzo | 1999 |
| Slovenia | 22 maggio | 1995 | 22 marzo | 1999 |
| Svizzera | 28 gennaio | 1999 | 28 aprile | 1999 |
| * Riserve e dichiarazioni.<br>Le riserve e dichiarazioni non sono pubblicate nella RU. Le informazioni possono essere consultate in tedesco sul sito internet del Ministero federale per gli Affari europei e internazionali dell'Austria: https://www.bmeia.gv.at/themen/voelkerrecht/staatsvertraege/oesterreich-als-depositaer o richiedere alla Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione dei trattati internazionali, 3003 Berna | | | | |

[^1]: RU  **2003**  2540
[^2]: RS  **0.700.1**
[^3]: L’all. è pubblicato nella RU solo in quanto concerne il capo d’applicazione svizzero. L’intero all. può essere ottenuto o visionato presso l’Ufficio federale dello sviluppo  territoriale (UFST), 3003 Berna.