0.721.193.493

RU **1960** 1549; FF **1960** 920

Traduzione*[^1]* 

# Convenzione tra la Svizzera e la Francia concernente la correzione della Hermance

Conchiusa il 3 dicembre 1959<br />Approvata dall’Assemblea federale il 30 giugno 1960[^2]<br />Istrumenti di ratificazione depositati il 1° dicembre 1960<br />Entrata in vigore il 1° dicembre 1960

Il Consiglio federale svizzero<br />e<br />Il Presidente della Repubblica Francese,<br />Presidente della Comunità,

considerato che le acque dell’Hermance cagionano talora delle inondazioni che necessitano a correggerne il corso.

visto la convenzione, firmata oggi tra la Svizzera e la Francia, concernente una rettificazione del confine sulla Hermance[^3],

hanno risolto di conchiudere una convenzione.

A tale scopo, hanno nominato loro plenipotenziari

(seguono i nomi dei plenipotenziari)

i quali, comunicatisi i loro pieni poteri e riconosciutili in buona e debita forma, hanno convenuto:

##### **Art. 1** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.721.193.493--1}
L’Hermance è corretta nel tratto compreso tra il «Pont des Soupirs» e Veigy-Foncenex e il termine 214 al «Pont Neuf», situato intieramente in Francia, dall’una parte, e, dall’altra, nel tratto confinario, compreso fra i termini 214 e 215/215^bis^, tratti quali sono indicati nella carta planimetrica allegata alla presente convenzione (allegato I)[^4]della quale è parte integrante.

La correzione è operata secondo i progetti tecnici, rappresentati nei due piani allegati alla presente convenzione (allegati II e III)[^5]della quale sono parte integrante.

L’asse del corso d’acqua, nel tratto confinario corretto, compreso fra i termini 214 e 215/215^bis^, coincide con la nuova linea di confine, risultante dalla convenzione, conchiusa oggi, concernente la rettificazione del confine sulla Hermance[^6].

##### **Art. 2** {#art_2 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.721.193.493--2}
La Francia prende a suo carico l’esecuzione dei lavori di correzione della Hermance tra il «Pont des Soupirs», e Veigy‑Foncenex, e il termine 214, al «Pont Neuf».

La Svizzera prende a suo carico l’esecuzione dei lavori di correzione del tratto confinario tra i termini 214 e 215/215^bis^.

##### **Art. 3** {#art_3 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.721.193.493--3}
La Svizzera e la Francia si obbligano, compiuta la correzione, a mantenere in buono stato il corso d’acqua corretto; ciascuna Parte contraente assume le spese dei lavori intrapresi a tale scopo sul suo territorio. Nondimeno, nel tratto confinario compreso fra i termini 214 e 215/215bis, la Svizzera eseguisce, e prende a suo carico, i lavori minuti di manutenzione (falciatura dell’erba e sradicamento periodico di sterpi e arbusti lungo le scarpate), così sulla riva svizzera, come su quella francese.

##### **Art. 4** {#art_4 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.721.193.493--4}
La presente convenzione sarà ratificata e gli strumenti di ratificazione scambiati in Berna. Essa entrerà in vigore il giorno di tale scambio.

*In fede di che,* i plenipotenziari hanno firmato la presente convenzione.Fatto a Parigi, il 3 dicembre 1959, in due esemplari originali.

| Per il<br>Consiglio federale Svizzero: | Per il<br>Presidente della Repubblica Francese,<br>Presidente della Comunità: |
| --- | --- |
| Bindschedler | J. D. Jurgensen |

[^1]: Il testo originale è pubblicato sotto lo stesso numero nell’ediz. franc. della presente Raccolta.
[^2]: Art. 1 n. 1 del DF del 30 giu. 1960 (RU  **1960**  1547).
[^3]: RS  **0.132.349.17**
[^4]: Questo piano, pubblicato nella RU (RU **1960** 1556), non è riprodotto nella presente Raccolta.
[^5]: Questo piano, pubblicato nella RU (RU **1960** 1556), non è riprodotto nella presente Raccolta.
[^6]: RS  **0.132.349.17**