0.721.193.496

RU **1960** 1553; FF **1960** 920

Traduzione*[^1]* 

# Convenzione tra la Svizzera e la Francia concernente la correzione del ruscello «Le Boiron»

Conchiusa il 3 dicembre 1959<br />Approvata dall’Assemblea federale il 30 giugno 1960[^2]<br />Istrumenti di ratificazione scambiati il 1° dicembre 1960<br />Entrata in vigore il 1° dicembre 1960

Il Consiglio federale svizzero<br />e<br />Il Presidente della Repubblica Francese,<br />Presidente della Comunità,

considerata l’opportunità di correggere il ruscello «Le Boiron», la cui mezzeria segna il confine tra il Cantone di Vaud e il Dipartimento dell’Ain,

visto la convenzione, firmata oggi, concernente una modificazione del confine franco‑svizzero tra il Cantone di Vaud e il Dipartimento dell’Ain[^3], tra i termini 287 e 299,

hanno risolto di conchiudere una convenzione.

A tale scopo, hanno nominato loro plenipotenziari:

(seguono i nomi dei plenipotenziari)

i quali, scambiatisi i loro pieni poteri e trovatili in buona e debita forma, hanno convenuto:

##### **Art. 1** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.721.193.496--1}
Il ruscello «Le Boiron», che forma in parte il confine franco‑svizzero tra il Cantone di Vaud e il Dipartimento dell’Ain, è corretto secondo la carta planimetrica[^4]alla scala di 1: 1000, approvata dalle due Parti, e allegata alla presente convenzione della quale è parte integrante.

L’asse del ruscello coincide con la linea confinaria, corretta secondo la convenzione, firmata oggi, concernente una modificazione del confine tra il Cantone di Vaud e il Dipartimento dell’Ain[^5]tra i termini 287 e 299.

##### **Art. 2** {#art_2 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.721.193.496--2}
Le spese attenenti alla correzione del ruscello «Le Boiron» sono a carico della Svizzera.

##### **Art. 3** {#art_3 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.721.193.496--3}
La Svizzera e la Francia si obbligano, compiuta la correzione, a mantenere in buono stato il corso d’acqua corretto; ciascuna Parte contraente assume le spese dei lavori intrapresi a tale scopo sul suo territorio.

##### **Art. 4** {#art_4 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.721.193.496--4}
La presente convenzione sarà ratificata e gli strumenti di ratificazione scambiati in Berna. Essa entrerà in vigore il giorno di tale scambio.

*In fede di che,* i plenipotenziari hanno firmato la presente convenzione.Fatto a Parigi, il 3 dicembre 1959, in due esemplari originali in lingua francese.

| Per il<br>Consiglio federale Svizzero: | Per il<br>Presidente della Repubblica Francese,<br>Presidente della Comunità: |
| --- | --- |
| Bindschedler | J. D. Jurgensen |

[^1]: Il testo originale è pubblicato sotto lo stesso numero nell’ediz. franc. della presente Raccolta.
[^2]: Art. 1 n. 4 del DF del 30 giu. 1960 (RU  **1960**  1547).
[^3]: RS  **0.132.349.27**
[^4]: Questo piano, pubblicato nella RU (RU **1960** 1556), non è riprodotto nella presente Raccolta.
[^5]: Questo piano, pubblicato nella RU (RU **1960** 1556), non è riprodotto nella presente Raccolta.