0.721.327

^^RU **2025** 868

Traduzione

# Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica Francese concernente la regolazione delle acque del lago Lemano

Concluso il 4 settembre 2025<br />Entrato in vigore mediante scambio di note il 18 novembre 2025

(Stato 18 novembre 2025)

*Il Consiglio federale svizzero,* *<br /> da* *<br /> una parte, il Governo della Repubblica Francese, dall* *’* *altra,* 

di seguito denominati «le Parti»,

richiamando la Convenzione del 23 agosto 1963[^1]tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Francese concernente la sistemazione idroelettrica di Emosson;

considerando l’Accordo del 4 settembre 2025[^2]tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica francese concernente la cooperazione sulle acque transfrontaliere del Rodano;

impegnati, in uno spirito di cooperazione reciproca, a proseguire l’attuazione di una gestione sostenibile e integrata delle acque superficiali e sotterranee transfrontaliere, conformemente alla Convenzione di Helsinki del 17 marzo 1992[^3]sulla protezione e l’utilizzazione dei corsi d’acqua transfrontalieri e dei laghi internazionali, tenendo debitamente conto del principio dell’utilizzazione equa e ragionevole e dell’obbligo di non arrecare danni significativi, cooperando alla regolazione delle acque del lago Lemano e tenendo conto degli interessi di entrambe le Parti,

hanno convenuto quanto segue:

##### **Art. 1** Oggetto e campo d’applicazione {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.721.327--1}
1. Il presente Accordo ha lo scopo di creare un dispositivo congiunto di cooperazione per la regolazione delle acque del lago Lemano, in particolare per quanto riguarda le situazioni di tensione e le situazioni di crisi. Mediante l’impianto di sbarramento di Seujet, tale dispositivo opera nell’interesse delle popolazioni rivierasche dei due Paesi, tenendo conto dei fattori idrologici pertinenti, al fine di contribuire a una gestione integrata e sostenibile delle acque transfrontaliere del lago Lemano a lungo termine. Tale dispositivo congiunto di cooperazione tiene opportunamente conto delle sfide comuni e delle sfide specifiche di ciascuna Parte.
2. A tale scopo, il presente Accordo definisce le misure pratiche e operative da mettere in atto, relativamente alle acque del lago Lemano e del Rodano, dall’emissario fino al confine franco-svizzero di Chancy-Pougny, al fine di evitare, in particolare mediante il coordinamento delle azioni delle due Parti, che si verifichino eventi indesiderati e di ridurre i rischi e i danni che possono derivarne.
3. Anticipando le modifiche di carattere idrologico che è opportuno prevedere, soprattutto se si considerano gli effetti del cambiamento climatico, il dispositivo congiunto di cooperazione avrà anche lo scopo di elaborare le misure da adottare a medio e lungo termine per fare fronte a tali modifiche.

##### **Art. 2** Definizioni {#art_2 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.721.327--2}
a. *Situazione corrente* : una situazione è definita «corrente» quando non è né di tensione né di crisi.
b. *Situazione di tensione* : una situazione è definita «di tensione» quando le previsioni dei livelli delle acque del lago Lemano indicano una probabilità significativa che determinate utilizzazioni debbano essere riconsiderate, in quanto potrebbero comportare il superamento dei valori soglia definiti nell’allegato 1, senza che si possa prevedere un ritorno in tempi brevi alla situazione «corrente», oppure quando le previsioni basate sull’indicatore di portata del Rodano al punto di confine fanno presagire un superamento dei valori soglia definiti nell’allegato 1.
c. *Situazione di crisi* : una situazione «di crisi» si presenta quando le previsioni dei livelli delle acque del lago Lemano indicano una probabilità di esposizione di beni e persone o la necessità di riconsiderare in senso lato varie utilizzazioni, o utilizzazioni fondamentali, in quanto potrebbero comportare il superamento dei valori soglia definiti nell’allegato 1, oppure quando le previsioni basate sull’indicatore di portata del Rodano al punto di confine fanno presagire un superamento dei valori soglia definiti nell’allegato 1.

##### **Art. 3** Principi generali {#art_3 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.721.327--3}
Le due Parti provvedono in ogni caso a rispettare i principi generali concernenti la regolazione delle acque del lago Lemano:
a. evitare il verificarsi di eventi indesiderati;
b. in caso di evento indesiderato, ripristinare la situazione corrente nelle migliori condizioni;
c. inserirsi in un processo di miglioramento continuo che valorizzi gli scambi di esperienze e i contributi di ciascuna delle Parti;
d. basarsi sulla previsione al fine di migliorarla. La previsione tiene conto dei fattori aggravanti (in particolare ondosità, sesse, piene dell’Arve);
e. applicare il principio di prevenzione mediante:
        – un abbassamento annuale preliminare del livello delle acque del lago Lemano in vista della piena estiva,
        – azioni preventive a più breve termine volte a evitare che si producano effetti indesiderati (abbassamenti o innalzamenti congiunturali);
f. prendere in considerazione:
        – il principio di ricerca di una quota estiva che consenta di fornire i servizi e le amenità attesi nei mesi di luglio e agosto,
        – il principio di un abbassamento complementare primaverile negli anni bisestili per consentire la realizzazione di lavori nella zona di variabilità del livello;
g. prendere in considerazione i vincoli legati alla preservazione degli ambienti naturali acquatici e degli ambienti naturali correlati nei principi di gestione e nella manovra delle opere, tra l’altro limitando l’intensità delle variazioni di portata e applicando le portate minime adatte all’impianto di sbarramento di Seujet.

##### **Art. 4** Situazione corrente: scambi di informazioni e coinvolgimento di esperti francesi {#art_4 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.721.327--4}
1. Il processo di definizione della previsione e di diffusione delle informazioni è definito nell’allegato 2.
2. In una situazione corrente gli operatori mettono a disposizione degli esperti francesi le previsioni delle portate del Rodano e dell’Arve che rappresentano un potenziale fattore aggravante, nonché le previsioni dei livelli del lago Lemano. Le Parti condividono tra loro gli indicatori idrologici pertinenti di cui dispongono. I relativi dati sono strutturati in modo da facilitarne l’accesso e l’utilizzazione. Gli esperti dei due Paesi curano scambi con le autorità ginevrine in merito alle analisi del programma di gestione. Se del caso, possono chiedere ulteriori informazioni su tali elementi e trasmettere commenti in risposta alle autorità ginevrine.
3. Prima di apportare qualsiasi modifica alla portata minima o ai limiti di variazione della portata presso l’impianto di sbarramento di Seujet, la Parte svizzera informa e consulta la Parte francese affinché se ne tenga conto nel contesto dei lavori della cellula strategica. La cellula strategica di cui all’articolo 7 prende altresì in considerazione qualsiasi richiesta di modifica di tali parametri presentata dalla Parte francese alla Parte svizzera. La Commissione di cooperazione sulle acque transfrontaliere del Rodano è informata dei risultati di detti lavori.

##### **Art. 5** Cooperazione in situazioni di tensione {#art_5 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.721.327--5}
1. Quando le autorità ginevrine identificano una situazione di tensione come definita all’articolo 2, o su richiesta da una delle due Parti e previa concertazione, viene attivata una cellula di cooperazione in situazioni di tensione.
2. La cellula di cooperazione in situazioni di tensione consente agli organi o alle autorità tecniche dei due Paesi di ricevere regolarmente informazioni sulla situazione attuale, sulle misure adottate dalle Parti e sugli sviluppi attesi.
3. In base ai dati più recenti, alle previsioni e al contesto, caratterizzato se del caso dai fattori aggravanti di cui all’articolo 3 lettera d, la cellula di cooperazione in situazioni di tensione può formulare raccomandazioni e pareri destinati alle Parti sulle misure da adottare e inviare richieste alle autorità ginevrine riguardo alla gestione dell’impianto di sbarramento di Seujet. Le Parti informano le proprie autorità locali dei rischi particolari cui sono esposti i loro territori. Se del caso, la cellula di cooperazione in situazioni di tensione segnala il passaggio a una situazione di crisi.
4. Le decisioni della cellula di cooperazione in situazioni di tensione sono prese in maniera consensuale. I membri della cellula si impegnano a tal fine tenendo conto di tutti gli interessi in gioco, conformemente all’articolo 1. In assenza di consenso, ciascuna Parte adotta le disposizioni necessarie sul proprio territorio per preservare le utilizzazioni, anche in materia di comunicazione.
5. Il processo di cooperazione in situazioni di tensione è descritto in dettaglio nell’allegato 3.
6. La cellula di cooperazione in situazioni di tensione comprende:
– per la Parte svizzera: un coordinatore (UFAM) e un rappresentante di ciascuna delle autorità competenti dei tre Cantoni di Ginevra, di Vaud e del Vallese;
– per la Parte francese: un coordinatore (Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement [DREAL] Auvergne-Rhône-Alpes) e tre membri designati dal prefetto coordinatore del bacino.

I membri della cellula sono designati da ciascuna delle Parti entro tre mesi dalla firma del presente Accordo e notificati tempestivamente all’altra Parte. Ciascuna Parte notifica tempestivamente eventuali cambiamenti all’altra Parte.

##### **Art. 6** Cooperazione in situazioni di crisi {#art_6 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.721.327--6}
1. Quando, sulla base della sua valutazione della situazione, la cellula di cooperazione in situazioni di tensione identifica il rischio di una situazione di crisi, o quando una delle due Parti ne fa richiesta, previa concertazione ma al più tardi nel caso in cui siano superati i valori soglia definiti nell’allegato 1 è attivata una cellula di cooperazione in situazioni di crisi.
2. La cellula di cooperazione in situazioni di crisi consente alle autorità delle due Parti di essere regolarmente informate sulla situazione attuale, sulle misure adottate da ciascuna di esse e sugli sviluppi attesi.
3. In base ai dati più recenti, alle previsioni, al contesto, caratterizzato se del caso dai fattori aggravanti di cui all’articolo 3 lettera d e alle misure già adottate, la cellula di cooperazione in situazioni di crisi mira in particolare a garantire la concertazione tra le due Parti. Se del caso, sulla base di un’analisi degli impatti e di una valutazione di tutti gli interessi in gioco, la cellula di cooperazione in situazioni di crisi raccomanda le misure complementari da attuare in modo coordinato. Le Parti informano le proprie autorità locali rispetto ai rischi particolari cui sono esposti i loro territori.
4. La cellula di cooperazione in situazioni di crisi, oltre alle modalità operative disponibili in situazioni di tensione, può inviare richieste alle autorità ginevrine in merito alla gestione dell’impianto di sbarramento di Seujet.
5. Le decisioni della cellula di cooperazione in situazioni di crisi sono prese su base consensuale. I membri della cellula si impegnano a tal fine tenendo conto di tutti gli interessi in gioco, conformemente all’articolo 1. In assenza di consenso, ciascuna Parte adotta le disposizioni necessarie sul proprio territorio per preservare le utilizzazioni, anche in materia di comunicazione.
6. Il processo di cooperazione in situazioni di crisi è descritto in dettaglio nell’allegato 4.
7. Oltre ai membri della cellula di cooperazione in situazioni di tensione, la cellula di cooperazione in situazioni di crisi comprende in qualità di esperti:
– per la Parte svizzera: un coordinatore (membro della direzione UFAM o suo rappresentante) e un consigliere di Stato di ciascuno dei Cantoni di Ginevra, di Vaud e del Vallese o suo rappresentante;
– per la Parte francese: il prefetto coordinatore del bacino (situazioni di livelli di magra) o il prefetto dell’Alta Savoia (situazioni di livelli di piena) o il loro rappresentante e altri tre membri.

I membri della cellula sono designati da ciascuna delle Parti entro tre mesi dalla ratifica del presente Accordo e notificati tempestivamente all’altra Parte. Ciascuna Parte notifica tempestivamente eventuali cambiamenti all’altra Parte.

##### **Art. 7** Organizzazione e funzionamento della cellula strategica {#art_7 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.721.327--7}
1. In un’ottica di continuo miglioramento, è costituita una cellula strategica per consentire lo sfruttamento dei riscontri e lo scambio di esperienze tra i due Paesi in merito al dispositivo congiunto di cooperazione per la regolazione delle acque del lago Lemano.
2. La cellula strategica ha il compito di:
a. raccogliere le informazioni relative alle attività delle due cellule di cooperazione in situazioni di tensione e di crisi;
b. favorire lo sviluppo dei criteri tecnici e delle modalità operative della cooperazione formulando raccomandazioni volte a migliorare la regolazione delle acque del lago Lemano in situazioni di tensione o di crisi, sulla base dell’esperienza acquisita, degli scambi all’interno delle rispettive cellule di cooperazione in situazioni di tensione e di crisi, nonché di vari studi, osservazioni sul campo e riscontri da parte di chi vive in prossimità del lago, di utenti e altre parti interessate;
c. favorire lo sviluppo delle regole interne di funzionamento del dispositivo congiunto di cooperazione nel suo complesso, anche per quanto riguarda il funzionamento della cellula strategica;
d. avanzare proposte e accompagnare l’evoluzione a medio termine dei modelli di previsione, ricorrendo se del caso all’intelligenza artificiale e utilizzando la massa dei dati raccolti, allo scopo di elaborare previsioni su più settimane;
e. prendere in considerazione e avanzare proposte di sviluppo dei principi e delle modalità di gestione, tenendo conto degli effetti del cambiamento climatico o di altri fattori emergenti come l’evoluzione dei fattori antropici.
3. La cellula strategica si avvale, all’occorrenza, dei lavori e dei dati scientifici consolidati forniti dalle due Parti. L’obiettivo è rafforzare, in particolare attraverso studi, la condivisione e il coordinamento dei dati scientifici tra i due Paesi, gettando così solide basi scientifiche per qualsiasi prospettiva di adattamento del dispositivo di cooperazione sul medio e lungo periodo.
4. La cellula strategica si compone di quattro membri titolari in rappresentanza di ciascuna Parte:
– per la Parte svizzera: il capo delegazione (UFAM) e un rappresentante di ciascuna delle autorità competenti dei tre Cantoni di Vaud, di Ginevra e del Vallese;
– per la Parte francese: il capo delegazione (rappresentante della DREAL Auvergne-Rhône-Alpes), un rappresentante del prefetto dell’Alta Savoia, un rappresentante del Secrétariat Général aux Affaires Régionales (SGAR) Auvergne-Rhône-Alpes, un rappresentante dell’Agence de l’eau Rhône-Méditerranée-Corse.

Tali membri titolari possono essere accompagnati da esperti.

Ciascuna Parte è responsabile della nomina dei propri membri all’interno della cellula strategica, che designa entro tre mesi dalla firma del presente Accordo. Ciascuna Parte informa l’altra Parte. Ciascuna Parte notifica tempestivamente eventuali cambiamenti all’altra Parte.

La cellula strategica è composta in modo da adempiere al meglio i propri obiettivi e la propria missione, come definiti nel presente articolo.
5. La cellula strategica si riunisce almeno una volta all’anno e informa annualmente la Commissione di cooperazione sulle acque transfrontaliere del Rodano in merito alle sue attività per mezzo di un rapporto annuale.
6. Al termine di un quinquennio di attività del dispositivo congiunto di cooperazione istituito dal presente Accordo, la cellula strategica redige un rapporto all’attenzione della Commissione di cooperazione sulle acque transfrontaliere del Rodano. La cellula strategica può, se del caso, proporre alle due Parti, in forma consensuale, le modifiche auspicate per gli allegati, affinché si prenda una decisione secondo le modalità descritte all’articolo 9.

##### **Art. 8** Costi {#art_8 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.721.327--8}
Ciascuna Parte sostiene i costi della propria rappresentanza in seno agli organi menzionati.

##### **Art. 9** Allegati {#art_9 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.721.327--9}
1. Gli allegati costituiscono parte integrante del presente Accordo.
2. Le Parti hanno la facoltà di adottare un allegato aggiuntivo o approvare un emendamento a un allegato mediante decisione unanime.

##### **Art. 10** Appianamento delle controversie {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.721.327--10}
1. In caso di controversie tra le Parti in merito all’interpretazione o all’applicazione del presente Accordo, le Parti cercheranno una soluzione mediante negoziazione o qualsiasi altro metodo di appianamento delle controversie che ritengano accettabile.
2. Se non può essere appianata in questo modo, e a meno che le Parti alla controversia non dispongano diversamente, la controversia è sottoposta ad arbitrato su richiesta di una di esse, conformemente alle disposizioni dell’allegato 5 del presente Accordo.

##### **Art. 11** Entrata in vigore, durata e denuncia {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.721.327--11}
1. Ciascuna Parte notifica all’altra l’espletamento delle procedure richieste dal proprio ordinamento giuridico interno per l’entrata in vigore del presente Accordo. Esso entra in vigore alla data di ricezione della seconda notifica.
2. Il presente Accordo resta in vigore a tempo indeterminato. Ciascuna Parte può denunciarlo mediante notifica scritta indirizzata all’altra Parte per via diplomatica. Tale denuncia ha effetto sei mesi dopo detta notifica.

Fatto a Ginevra, il 4 settembre 2025, in duplice copia in lingua francese.

| Per il <br>Consiglio federale svizzero:<br>Albert Rösti | Per il <br>Governo della Repubblica Francese:<br>Laurent Saint-Martin |
| --- | --- |

##### **Allegato I** {#annex_I}

### Definizione dei valori soglia per il passaggio da una situazione a un’altra {#annex_I/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.721.327--annex-i}
A) Definizioni

 **Livelli altimetrici del lago Lemano** : i livelli sono espressi sistematicamente secondo il sistema di riferimento svizzero (m s.l.m.) e il sistema di riferimento francese (NGF). In assenza di un indicatore di livello sulla riva francese, la misura di riferimento è quella della stazione federale di Saint-Prex.

 **Portate transfrontaliere** : la misura di riferimento della portata del Rodano all’uscita dalla Svizzera è quella della stazione federale di Chancy-Pougny. La misura di riferimento della portata dell’Arve all’uscita dalla Francia è quella della stazione federale di Bout du Monde.

B) Valori soglia per livelli di piena

Situazione di tensione:

Livello del lago: superamento (previsione) secondo il grafico seguente;

Situazione di crisi:

Livello del lago: superamento (previsione) della quota di 372,65 (m s.l.m.), livello statico alla stazione federale di Saint-Prex secondo il grafico seguente.

C) Valori soglia per livelli di magra

Situazione di tensione:

Livello del lago: superamento (previsione) nella zona di situazione di tensione secondo il seguente grafico «Livelli di magra» senza tendenza a un rapido miglioramento della situazione;

Indicatore di livelli di magra del Rodano (previsione), al punto di frontiera di Chancy-Pougny (stazione federale Rhône – Chancy, Aux Ripes): portata media su 7 giorni consecutivi ≤ 145 m3/s;

Situazione di crisi:

Livello del lago: superamento (previsione) nella zona di situazione di crisi secondo il seguente grafico «Livelli di magra»;

Indicatore di livelli di magra del Rodano (previsione), al punto di frontiera di Chancy-Pougny (stazione federale Rhône – Chancy, Aux Ripes): portata media su 7 giorni consecutivi ≤ 115 m3/s.
##### **Allegato II** {#annex_II}

### Schema allestimento e diffusione dei programmi {#annex_II/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.721.327--annex-ii}

##### **Allegato III** {#annex_III}

### Processo di cooperazione in situazioni di tensione {#annex_III/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.721.327--annex-iii}
| Oggetto | Chi | Come | Contenuti | Quando |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Emissione messaggio di allerta | Ginevra | Via e-mail | Messaggio di allerta + informazioni su: – situazione attuale e previsioni di livelli e portate; – azioni di mitigazione previste o avviate. | G1 |
| Informazione giornaliera | Ginevra | Via e-mail | Informazioni su: – situazione attuale e previsioni di livelli e portate; – eventuali fattori aggravanti; – cronologia dell’evento, azioni di mitigazione previste e avviate | Di norma ogni giorno |
| Richiesta alla cellula | Ogni membro della cellula di cooperazione in situazioni di tensione | In videoconferenza | Analisi secondo lo schema seguente: – analisi delle previsioni; – analisi dei fattori aggravanti; – punto sull’efficacia delle azioni di mitigazione avviate; – studio di eventuali azioni di mitigazione complementari; – se necessario, adozione di una richiesta di azione di mitigazione complementare; – se necessario, dichiarazione di passaggio a una situazione di crisi. | Secondo necessità[^4] |
| Documentazione del seguito dato alle eventuali richieste | Soggetti interessati | Via e-mail | Attuazione (+ riscontro sull’attuazione) o non attuazione (+ giustificazione). | Fine dell’evento |
| Riscontro alla cellula strategica | Cellula di cooperazione in situazioni di tensione | Via e-mail | – Riscontro e rapporto sull’evento all’attenzione della cellula strategica; – se del caso, proposta sull’evoluzione del processo. | Fine dell’evento |
##### **Allegato IV** {#annex_IV}

### Processo di cooperazione in situazioni di crisi {#annex_IV/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.721.327--annex-iv}
| Oggetto | Chi | Come | Contenuti | Quando |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Attivazione della cellula di cooperazione in situazioni di crisi | Cellula di cooperazione in situazioni di tensione[^5] | Via e-mail | Attivazione della cellula di cooperazione in situazioni di crisi | G1 |
| Diffusione regolare dell’informazione | Ginevra | Via e-mail | Informazioni su: – situazione attuale e previsioni di livelli e portate; – eventuali fattori aggravanti; – cronologia dell’evento, azioni di mitigazione previste e avviate, eventuali richieste formulate dalla cellula di cooperazione in situazioni di tensione e seguito dato. | Di norma due volte al giorno[^6] |
| Richiesta di riunione della cellula | Ogni membro della cellula di cooperazione in situazioni di crisi | In videoconferenza | Analisi secondo lo schema seguente: – analisi delle previsioni; – analisi dei fattori aggravanti; – punto sull’efficacia delle misure avviate; – analisi e confronto degli impatti; – studio di eventuali azioni di mitigazione complementari; – se necessario, adozione di una richiesta di azioni di mitigazione complementari. | Al più tardi G2 |
| Documentazione del seguito dato alle eventuali richieste | Soggetti interessati | Via e-mail | Attuazione (+ riscontro sull’attuazione) o non attuazione (+ giustificazione). | Fine dell’evento |
| Riscontro alla cellula strategica | Cellula di cooperazione in situazioni di crisi | Via e-mail | – Riscontro e rapporto sull’evento all’attenzione della cellula strategica; – se del caso, proposta sull’evoluzione del processo. | Fine dell’evento |
##### **Allegato V** {#annex_V}

### Arbitrato {#annex_V/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.721.327--annex-v}
^1^La procedura d’arbitrato si basa sulle disposizioni del presente allegato, a meno che le Parti alla controversia non dispongano diversamente.

^2^Il tribunale arbitrale si compone di tre membri. La parte ricorrente e la parte convenuta nominano ciascuna un arbitro. I due arbitri così designati cooptano un terzo arbitro che presiede il tribunale.

^3^Se, nel termine di due mesi a decorrere dalla designazione del secondo arbitro, il presidente del tribunale non è stato designato, il presidente della Corte internazionale di giustizia procede alla sua designazione su richiesta della Parte più diligente entro un nuovo termine di due mesi.

^4^Se, nel termine di due mesi successivi alla ricezione della richiesta di cui all’articolo 10 dell’Accordo, una delle Parti alla controversia non ha proceduto alla designazione che le compete di un membro del tribunale, l’altra Parte può chiedere al presidente della Corte internazionale di giustizia di designare il presidente del tribunale arbitrale entro un nuovo termine di due mesi. A decorrere dalla sua designazione, il presidente del tribunale arbitrale chiede alla Parte che non ha ancora designato l’arbitro di procedere in tal senso entro un termine di due mesi. Superato il termine, chiede al presidente della Corte internazionale di giustizia di procedere a questa designazione entro un nuovo termine di due mesi.

^5^Se, nei casi previsti ai capoversi precedenti, il presidente della Corte internazionale di giustizia è impossibilitato o è cittadino di una delle Parti alla controversia, la designazione del presidente del tribunale arbitrale oppure la nomina dell’arbitro compete al vicepresidente della Corte o al membro più anziano di quest’ultima che non sia impossibilitato né sia cittadino di una delle Parti alla controversia.

^6^Le disposizioni precedenti si applicano analogamente in caso di seggi divenuti vacanti.

^7^Il tribunale arbitrale decide secondo le regole del diritto internazionale e, in particolare, secondo le disposizioni dell’Accordo.

^8^Le decisioni del tribunale arbitrale, per quanto concerne la procedura e il merito, sono prese a maggioranza. Le Parti sono vincolate dalle decisioni del tribunale. Esse si assumono i costi per l’arbitro che hanno designato e assumono gli altri costi in parti uguali. Il tribunale arbitrale fissa autonomamente la procedura concernente gli altri punti.

[^1]: RS  **0.721.809.349.1**
[^2]: RS  **0.814.281.2**
[^3]: RS  **0.814.20**
[^4]: Da definire di volta in volta dalla cellula di cooperazione in situazioni di tensione (varia a seconda che si tratti di livelli di piena [dinamica rapida e rischio impellente] o di magra [dinamica più lenta]).
[^5]: Non esclusivo, in particolare in caso di evoluzione molto rapida.
[^6]: Ritmo da stabilire da parte della cellula di cooperazione in situazioni di crisi in funzione della natura dell’evento.