0.732.211.36

RU **1983** 1336; FF **1982** III 745

Traduzione*[^1]* 

# Accordo tra il Governo della Confederazione Svizzera e il Governo della Repubblica federale di Germania sull’informazione reciproca per la costruzione e l’esercizio di impianti nucleari vicini al confine

Conchiuso il 10 agosto 1982<br />Approvato dall’Assemblea federale il 23 giugno 1983[^2]<br />Entrato in vigore con scambio di note il 19 settembre 1983

Il Governo della Confederazione Svizzera<br />e<br />il Governo della Repubblica federale di Germania,

visto il loro interesse comune alla collaborazione nel settore della sicurezza degli impianti nucleari,

desiderosi di contribuire alla sicurezza degli impianti nucleari e di prevenire gli effetti negativi sull’ambiente,

intenzionati a tener conto degli interessi importanti del Paese limitrofo all’atto di decisioni concernenti il sito, la costruzione e l’esercizio d’impianti nucleari,

hanno convenuto quanto segue:

##### **Art. 1** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.732.211.36--1}
Le Parti contraenti s’informano vicendevolmente sugli impianti nucleari vicini al confine e mettono a disposizione la documentazione adeguata. L’informazione vale per il sito, la costruzione e l’esercizio, nonché per modificazioni importanti di tali autorizzazioni, come anche per la cessazione dell’esercizio di impianti nucleari. Per impianti nucleari giusta il presente accordo, s’intendono impianti che servono a produrre energia nucleare oppure a ricavare, trattare, immagazzinare o rendere innocui combustibili nucleari e residui radioattivi.

##### **Art. 2** {#art_2 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.732.211.36--2}
(1). L’informazione secondo l’articolo 1 con la documentazione adeguata concerne gli impianti nucleari in una fascia di 20 km ad ogni lato del confine comune.
(2). A domanda giustificata, l’informazione può essere data anche su impianti nucleari fuori della fascia di 20 km.

##### **Art. 3** {#art_3 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.732.211.36--3}
(1). L’informazione secondo l’articolo 1 dev’essere procurata in una fase della procedura che consenta all’altra Parte di esprimersi tempestivamente sul progetto.
(2). La documentazione necessaria è messa continuamente a disposizione, su reciproca intesa, in modo da evitare indugi nella procedura interna di autorizzazione. A domanda giustificata e tempestiva di una Parte, possono anche essere svolti colloqui tra le Parti a scopo informativo.

##### **Art. 4** {#art_4 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.732.211.36--4}
A domanda di una Parte, l’altra Parte contribuisce procurando i dati necessari per la valutazione di un impianto nucleare, in particolare quelli riguardanti la distribuzione demografica e altri fattori rilevanti per la valutazione della sicurezza.

##### **Art. 5** {#art_5 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.732.211.36--5}
Per le spese cagionate dall’informazione reciproca non possono essere fatte valere pretese di rimborso. Se l’ottenimento dei documenti cagiona spese considerevoli, la Parte richiedente deve assumerle.

##### **Art. 6** {#art_6 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.732.211.36--6}
(1). Le Parti si obbligano a rispettare le restrizioni stabilite qui di seguito, riguardanti la trasmissione e la pubblicazione dei documenti forniti in applicazione del presente accordo. Al riguardo, i documenti sono distinti in tre categorie:
a) documenti utilizzabili illimitatamente;
b) documenti confidenziali;
c) documenti sui provvedimenti edili e d’esercizio per la protezione degli impianti nucleari dalle perturbazioni esterne e da atti di persone non autorizzate.
(2). La documentazione, secondo il paragrafo 1 lettera b, dev’essere trattata confidenzialmente anche dall’altra Parte. La documentazione, giusta il paragrafo 1 lettera c, di norma non è scambiata.
(3). Le informazioni sulla situazione dell’azienda non sono scambiate.

##### **Art. 7** {#art_7 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.732.211.36--7}
Se una Parte non può ottenere un’informazione dall’altra, ma unicamente da terzi, quest’altra Parte ne agevola l’accesso mediante la trasmissione della domanda.

##### **Art. 8** {#art_8 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.732.211.36--8}
(1). Per l’applicazione del presente accordo e per l’esame di altre questioni interessanti le due Parti, è istituita una:

«Commissione germano‑svizzera per la sicurezza degli impianti nucleari».
(2). La commissione emana il proprio regolamento.
(3). I capi delle due delegazioni mantengono rapporti diretti.

##### **Art. 9** {#art_9 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.732.211.36--9}
Il presente accordo si applica parimente al «Land Berlino», salvo dichiarazione contraria del Governo della Repubblica federale di Germania al Governo della Confederazione Svizzera, entro tre mesi dall’entrata in vigore dell’accordo.

##### **Art. 10** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.732.211.36--10}
Il presente accordo entra in vigore il giorno in cui le Parti s’informano reciprocamente che sono adempiuti i presupposti interni per l’entrata in vigore. Può essere disdetto in ogni momento da una delle due Parti; la disdetta ha effetto un anno dopo la sua notificazione all’altra Parte.

Fatto a Bonn, il 10 agosto 1982, in due originali in lingua tedesca.

| Per il Governo<br>della Confederazione Svizzera: | Per il Governo<br>della Repubblica federale di Germania: |
| --- | --- |
| Ch. Müller | Lautenschlager |

### Spiegazioni {#annex_u1/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.732.211.36--annex-1}
Ad articolo 1:
1. Per «impianti nucleari» s’intendono, secondo lo stato attuale, segnatamente le centrali nucleari, gli impianti di riciclaggio, gli impianti di trattamento degli elementi combustibili e gli impianti di eliminazione delle scorie radioattive (preparazione, deposito intermedio e deposito definitivo).
2. Per «autorizzazioni» s’intendono le autorizzazioni secondo il diritto nucleare svizzero e le approvazioni e l’accertamento di piani secondo il diritto nucleare germanico.

Ad articolo 6 capoversi 1 e 2:

Tutti i documenti e le informazioni scambiati, che non sono già stati pubblicati ufficialmente, sono designati «confidenziali» e non sono pertanto accessibili a terzi.

Ad articolo 6 capoverso 3:

Per «situazione dell’azienda» s’intendono le condizioni economiche e finanziarie.

Ad articolo 7:

Il disciplinamento dell’articolo 7 non costituisce però un obbligo per i terzi di comunicare tali informazioni.

Ad articolo 8:
1. Per «questioni interessanti le due Parti» secondo il capoverso 1, s’intendono in particolare:
    – la sicurezza di istallazioni nucleari
    – la radioprotezione
    – la protezione della popolazione nelle adiacenze, compresa l’assunzione di prove a futura memoria e la protezione in caso d’emergenza.
2. Il regolamento disciplina in particolare la convocazione e la frequenza delle sedute commissionali, la composizione delle delegazioni, il ricorso a periti, la formazione dì gruppi di lavoro, con un servizio di collegamento per ciascuno di essi.

[^1]: Il testo originale è pubblicato sotto lo stesso numero nell’ediz. ted. della presente Raccolta.
[^2]: RU  **1983**  1335