0.732.934.93

RU **1990** 246

# Scambio di lettere del 30 novembre 1989 tra la Svizzera e la Francia relativo alla creazione di una «Commissione mista franco‑svizzera di sicurezza nucleare»

Entrato in vigore il 30 novembre 1989

Traduzione*[^1]* 

| Ambasciata di Francia | Berna, il 30 novembre 1989 |
| --- | --- |
| in Svizzera | |
| L’Ambasciatore | |
| | Sua Eccellenza On. René Felber |
| | Consigliere federale |
| | Capo del Dipartimento federale |
| | degli affari esteri |
| | Berna |

On. Signor Consigliere federale,

ho l’onore di dichiarare ricevuta la sua lettera del 30 novembre 1989, del tenore seguente:
 «Conformemente alle disposizioni dell’Accordo di Cooperazione franco-svizzero per l’uso pacifico dell’energia nucleare, firmato a Parigi il 5 dicembre 1988[^2], il Governo della Repubblica francese e il Consiglio federale svizzero hanno convenuto di contribuire al rafforzamento della sicurezza degli impianti nucleari e alla prevenzione degli effetti negativi sull’ambiente. I Di conseguenza, i due governi hanno deciso di scambiare informazioni nei campi seguenti:
        – concezione di sicurezza e sicurezza dei reattori
        – criteri e norme tecniche nel campo della sicurezza dei reattori
        – sicurezza degli altri impianti del cielo del combustibile e segnatamente del trattamento e dell’immagazzinamento delle scorie radioattive
        – radioprotezione
        – studio degli scenari di catastrofe
 Le priorità dei temi da trattare saranno definite di comune accordo. In merito ad ogni tema ci dovrà essere uno scambio della pertinente esperienza tra i due Paesi. II Per l’applicazione di queste disposizioni, nonché per il trattamento di altre questioni relative alla sicurezza nucleare e che interessano i due Governi, è istituita una «Commissione mista franco‑svizzera di sicurezza nucleare».
     La Commissione mista è composta di rappresentanti delle autorità di sicurezza nucleare e della loro assistenza tecnica.
     La Commissione si dà un regolamento interno.
     Questa lettera e la risposta di Sua Eccellenza costituiranno un accordo tra i due governi.
     Questo accordo entrerà in vigore alla data della sua risposta. Potrà essere denunciato in qualsiasi momento da una delle Parti contraenti; la denuncia avrà effetto un anno dopo essere stata notificata all’altra Parte contraente».

In risposta, ho l’onore di informarvi che quanto precede è accettato dalla Francia e di confermare che la sua lettera del 30 novembre 1989 e la presente risposta costituiscono un accordo tra i nostri due governi relativo all’istituzione di una «Commissione mista franco‑svizzera di sicurezza nucleare».

Voglia gradire, On. signor Consigliere federale, i sensi della mia alta considerazione.

| | Philippe Cuvillier |
| --- | --- |

[^1]: Il testo originale è pubblicato sotto lo stesso numero nell’ediz. franc. della presente Raccolta.
[^2]: RS  **0.732.934.9**