0.740.725

RU **2012** 3813

# Decisione n. 1/2012 del Comitato dei trasporti terrestri CE/Svizzera

concernente la concessione di una riduzione della tassa<br />sul traffico pesante commisurata alle prestazioni per i veicoli della<br />classa di emissione EURO VI

Adottata il 16 maggio 2012

Entrata in vigore per la Svizzera il 1° luglio 2012

(Stato 1° luglio 2012)

Traduzione*[^1]* 

Il Comitato,

visto l’Accordo tra la Comunità europea e la Confederazione Svizzera<br />sul trasporto di merci e di passeggeri su strada e su ferrovia[^2], in particolare<br />l’articolo 51, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)  secondo l’articolo 40 dell’Accordo, dal 1° gennaio 2001 la Svizzera riscuote una tassa non discriminatoria sui veicoli per coprire i costi che essi provocano (tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni);

(2)  secondo l’articolo 44, le parti contraenti si prefiggono in particolare l’obiettivo di introdurre norme ecologiche volte a ridurre le emissioni di gas di scarico e di particolato dei veicoli commerciali pesanti;

(3)  secondo l’articolo 7, paragrafo 5, ciascuna parte contraente si impegna a non applicare ai veicoli omologati sul territorio dell’altra parte contraente condizioni più restrittive di quelle in vigore sul proprio territorio;

decide:

##### **Art. 1** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.740.725--1}
È concessa temporaneamente una riduzione del 10 per cento rispetto al livello della relativa categoria tariffaria per i veicoli della classe di emissione EURO VI.

##### **Art. 2** {#art_2 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.740.725--2}
La riduzione di cui all’articolo 1 è concessa soltanto ai veicoli per i quali si dispone di una registrazione nella licenza di circolazione o di un’altra attestazione equivalente delle autorità nazionali a conferma che il veicolo in questione è conforme alla classe di emissione della norma EURO VI. Tale attestazione deve trovarsi a bordo del veicolo.

##### **Art. 3** {#art_3 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.740.725--3}
Le autorità svizzere competenti si riservano il diritto di controllare il rispetto dei valori limite di emissione dei veicoli EURO VI per i quali è stata concessa una riduzione.

##### **Art. 4** {#art_4 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.740.725--4}
La Svizzera si riserva il diritto di verificare, dal 2014, la situazione relativa alla riduzione di cui all’articolo 1 e, se del caso, di diminuire la percentuale di riduzione o di abrogare la riduzione stessa.

##### **Art. 5** {#art_5 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.740.725--5}
La presente decisione entra in vigore il 1° luglio 2012.

Fatto a Berna, il 16 maggio 2012

| Il presidente: |
| --- |
| Peter Füglistaler |
| Il capo della Delegazione dell’Unione europea: |
| Fotis Karamitsos |

[^1]: I testi originale francese e tedesco sono pubblicati sotto lo stesso numero nell’ediz. franc., rispettivamente ted., della presente Raccolta.
[^2]: RS  **0.740.72**