0.740.727

RU **2016** 2773

*Testo originale* 

# Decisione n. 1/2016 del Comitato dei trasporti terrestri Comunità/Svizzera concernente il sistema di tariffazione applicabile ai veicoli in Svizzera a partire dal 1° gennaio 2017

Adottata il 10 giugno 2016

Entrata in vigore per la Svizzera il 1° gennaio 2017

(Stato 1° gennaio 2017)

Il Comitato,

visto l’Accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul trasporto di merci e passeggeri su strada e per ferrovia (qui di seguito «Accordo»)[^1], in particolare l’articolo 51 paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)  conformemente all’articolo 40 dell’Accordo, dal 1° gennaio 2001 la Svizzera riscuote una tassa non discriminatoria sui veicoli per coprire i costi che essi provocano («tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni»). Le tariffe sono differenziate in base a tre categorie di norme sulle emissioni (classi EURO);

(2)  a tal fine, l’articolo 40 paragrafi 2 e 4 dell’Accordo stabilisce la media ponderata delle tariffe, la tariffa massima per la categoria di veicoli più inquinanti e la differenza massima tra le tariffe applicabili alle varie categorie;

(3)  tenuto conto della modernizzazione del parco veicoli circolante in Svizzera, grazie alla quale sempre più veicoli rispettano le norme EURO più recenti, è necessario che il Comitato dei trasporti terrestri Comunità/Svizzera adegui la ripartizione delle categorie di norme EURO fra le tre categorie tariffarie;

(4)  la riduzione del 10 per cento rispetto al livello della relativa categoria tariffaria per i veicoli delle classi di emissione EURO II ed EURO III che sono dotati di un sistema omologato di riduzione della massa di particolato, prevista dalla decisione n. 1/2011 del Comitato dei trasporti terrestri Comunità/Svizzera del 10 giugno 2011[^2], deve essere mantenuta,

decide:

##### **Art. 1** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.740.727--1}
La tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni per un veicolo che ha un peso totale effettivo a pieno carico non superiore a 40 tonnellate e che percorre una distanza di 300 km ammonta a:
– 372 franchi svizzeri per la categoria tariffaria 1
– 322,80 franchi svizzeri per la categoria tariffaria 2
– 273,60 franchi svizzeri per la categoria tariffaria 3.

##### **Art. 2** {#art_2 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.740.727--2}
La categoria tariffaria 1 si applica ai veicoli appartenenti alla classe di emissioni EURO III e a tutti i veicoli autorizzati a circolare prima dell’entrata in vigore della norma EURO III.

La categoria tariffaria 2 si applica ai veicoli appartenenti alle classi di emissioni EURO IV ed EURO V.

La categoria tariffaria 3 si applica ai veicoli appartenenti alla classe di emissioni EURO VI.

##### **Art. 3** {#art_3 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.740.727--3}
È applicata la riduzione del 10 per cento rispetto alla relativa categoria tariffaria per i veicoli delle classi di emissione EURO II ed EURO III dotati di un sistema omologato di riduzione della massa di particolato, prevista dall’articolo 1 della decisione n. 1/2011 del Comitato dei trasporti terrestri Comunità/Svizzera.

##### **Art. 4** {#art_4 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.740.727--4}
La presente decisione entra in vigore il 1° gennaio 2017.

Fatto a Berna, il 10 giugno 2016.

| Per la Confederazione Svizzera:<br>Il presidente, Peter Füglistaler | Per l’Unione europea:<br>Il capo della delegazione dell’Unione europea, Fotis Karamitsos |
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[^1]: RS  **0.740.72**
[^2]: RS  **0.740.724**