0.741.619.654

RU **1974** 237

Traduzione*[^1]* 

# Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica portoghese concernente i trasporti internazionali di persone e di merci su strada

Conchiuso il 28 giugno 1973<br />Entrato in vigore con scambio di note il 1° gennaio 1974

(Stato 20  luglio 2004)

Il Consiglio federale svizzero<br />e<br />il Governo della Repubblica portoghese,

animati dal desiderio di agevolare i trasporti di persone e di merci fra i due Paesi, come anche il transito attraverso il loro territorio,

hanno convenuto quanto segue:

##### **Art. 1** Campo d’applicazione {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.741.619.654--1}
1. Le disposizioni del presente accordo s’applicano ai trasporti stradali di persone e di merci, per conto proprio o di terzi, in provenienza dal o a destinazione del territorio di una Parte contraente o attraverso questo territorio, eseguiti mediante veicoli immatricolati nel territorio dell’altra Parte contraente.
2. Per quanto concerne il Portogallo, il presente accordo si applica solo al territorio europeo.

##### **Art. 2** Definizioni {#art_2 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.741.619.654--2}
1. Il termine di «vettore» designa una persona fisica o giuridica che, sia in Portogallo sia in Svizzera, ha il diritto d’eseguire trasporti di persone o di merci su strada, per conto proprio o per conto di terzi, conformemente alle disposizioni vigenti nel suo Paese.
2. Il termine di «veicolo» designa qualsiasi veicolo stradale a propulsione meccanica, costruito o adeguato per il trasporto di oltre otto persone sedute, escluso il conducente, oppure di merci, o per la trazione di veicoli destinati a siffatti trasporti, come anche qualsiasi rimorchio o semirimorchio.
3. Il termine «autorizzazione» designa qualsiasi licenza, concessione o autorizzazione esigibile secondo la legge applicabile da ciascuna Parte contraente.

## Trasporto di persone {#lvl_u3}
##### **Art. 3** Disciplinamento {#lvl_u3/art_3 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.741.619.654--3}
I trasporti di persone fra i due Paesi o in transito attraverso il loro territorio, eccettuati quelli di cui all’articolo 4 del presente accordo, soggiacciono al disciplinamento dell’autorizzazione anticipata.

##### **Art. 4** Trasporti esenti dall’autorizzazione {#lvl_u3/art_4 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.741.619.654--4}
1. Non soggiacciono al disciplinamento dell’autorizzazione anticipata:
a) i trasporti occasionali delle medesime persone con lo stesso veicolo, durante un viaggio i cui punti di partenza e d’arrivo non si trovano sul territorio dell’altra Parte contraente, purché in corso di viaggio nessuna persona venga presa a bordo o deposta;
b) i trasporti occasionali comprendenti l’andata con carico e il ritorno a vuoto;
c) i trasporti occasionali di persone in transito;
d) il transito a vuoto attraverso il territorio di una delle Parti contraenti, da o verso un terzo Paese, di veicoli immatricolati nel territorio dell’altra Parte contraente.
2. Le autorità delle Parti contraenti convengono le modalità di controllo cui soggiacciono siffatti trasporti.

## Trasporti di merci {#lvl_u4}
##### **Art. 5** {#lvl_u4/art_5 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.741.619.654--5}
Qualunque vettore ha il diritto di trasportare merci o di circolare con un veicolo vuoto sia per recarsi al luogo di carico, sia dopo aver deposto le merci:
a) tra qualsiasi luogo del territorio d’una Parte contraente e qualsiasi luogo del territorio dell’altra Parte contraente; oppure
b) alla partenza dal territorio dell’altra Parte contraente a destinazione di un Paese terzo e viceversa; oppure
c) in transito attraverso il territorio dell’altra Parte contraente.

##### **Art. 6 e 7** {#lvl_u4/art_6_7 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.741.619.654--6–7}

## Disposizioni comuni {#lvl_u5}
##### **Art. 8** Applicazione della legislazione nazionale {#lvl_u5/art_8 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.741.619.654--8}
I vettori e i conducenti di veicoli di una Parte contraente sono tenuti ad osservare le disposizioni delle leggi e dei regolamenti dell’altra Parte contraente, qualora circolino sul territorio di quest’ultima, riguardo a qualsiasi materia non disciplinata nel presente accordo.

##### **Art. 9** Pesi e dimensioni dei veicoli {#lvl_u5/art_9 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.741.619.654--9}
1. Nel settore dei pesi e delle dimensioni dei veicoli stradali, ciascuna Parte contraente si obbliga a non sottoporre i veicoli immatricolati nell’altra Parte contraente a condizioni più severe di quelle imposte ai veicoli immatricolati sul proprio territorio.
2. Il veicolo dev’essere munito di un’autorizzazione speciale, rilasciata dall’autorità competente di una Parte contraente qualora il peso o le dimensioni del veicolo stesso o del carico superino i limiti ammessi sul territorio di detta Parte.

##### **Art. 10** Ordinamento fiscale {#lvl_u5/art_10 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.741.619.654--10}
L’ordinamento fiscale è stabilito nel protocollo indicato nell’articolo 13 del presente accordo.

##### **Art. 11** Divieto di trasporti interni {#lvl_u5/art_11 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.741.619.654--11}
Nessuna disposizione del presente accordo autorizza il vettore di una Parte contraente a trasportare persone o merci all’interno del territorio dell’altra Parte contraente per deporle all’interno dello stesso territorio.

##### **Art. 12** Infrazioni {#lvl_u5/art_12 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.741.619.654--12}
1. Le autorità competenti delle Parti contraenti provvedono affinché i vettori osservino le disposizioni del presente accordo.
2. I vettori, che, sul territorio dell’altra Parte contraente, hanno commesso infrazioni gravi o ripetute alle disposizioni del presente accordo o alle leggi e ai regolamenti vigenti sul medesimo territorio e rispetto a vettori stradali e alla circolazione stradale, possono, senza pregiudizio delle disposizioni legali applicabili nel Paese dove è stata commessa l’infrazione, costituire l’oggetto, a richiesta delle autorità competenti di detto Paese, dei seguenti provvedimenti adottabili dalle autorità del Paese d’immatricolazione del veicolo:
a) ammonimento;
b) soppressione temporanea, parziale o totale, della possibilità di eseguire trasporti sul territorio della Parte contraente dove è stata commessa l’infrazione.
3. Le autorità che hanno preso un siffatto provvedimento ne informano le autorità competenti dell’altra Parte contraente.

##### **Art. 13** Modalità d’applicazione {#lvl_u5/art_13 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.741.619.654--13}
Le due Parti contraenti convengono le modalità d’applicazione del presente accordo nel protocollo[^2]simultaneamente firmato.

##### **Art. 14** Autorità competenti {#lvl_u5/art_14 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.741.619.654--14}
Le autorità competenti delle Parti contraenti facoltate a regolare le questioni inerenti all’applicazione del presente accordo trattano direttamente fra di loro.

##### **Art. 15** Commissione mista {#lvl_u5/art_15 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.741.619.654--15}
Le autorità competenti delle due Parti contraenti possono esigere l’adunata di una commissione mista per trattare questioni derivanti dall’applicazione del presente accordo; questa commissione è competente per emendare il protocollo.

##### **Art. 16** Entrata in vigore e validità {#lvl_u5/art_16 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.741.619.654--16}
1. Il presente accordo sarà approvato conformemente alle disposizioni costituzionali di ciascuna Parte contraente e entrerà in vigore ad una data stabilita di comune intesa dai due Governi.
2. L’accordo sarà valido per un anno a contare dalla data della sua entrata in vigore e verrà prorogato tacitamente di anno in anno, salvo disdetta di una Parte contraente tre mesi innanzi la scadenza della sua validità.

*In fede di che,* i sottoscritti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente accordo.Fatto a Lisbona, il 28 giugno 1973, in lingua francese e portoghese, i due testi facenti parimente fede.

| Per il<br>Consiglio federale svizzero: | Per il Governo<br>della Repubblica portoghese: |
| --- | --- |
| J. L. Pahud | Rui Patricio |

[^1]: Il testo originale francese è pubblicato sotto lo stesso numero nell’ediz. franc. della presente Raccolta.
[^2]: Non pubblicato nella RU. Può essere consultato presso l’Ufficio federale dei trasporti, 3003 Berna.