0.741.619.758

RU **1981** 1702

Traduzione*[^1]* 

# Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica Tunisina concernente i trasporti internazionali su strada

Conchiuso il 12 gennaio 1981<br />Entrato in vigore mediante scambio di note l’11 settembre 1981

Il Consiglio federale svizzero<br />e<br />il Governo della Repubblica Tunisina,

desiderosi di agevolare i trasporti stradali di persone e merci tra i due Paesi, come anche in transito attraverso il loro territorio,

hanno convenuto quanto segue:

##### **Art. 1** Campo d’applicazione {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.741.619.758--1}
Le disposizioni del presente Accordo s’applicano ai trasporti di persone e merci in provenienza dal o a destinazione del territorio di una Parte contraente o a tutti i trasporti in transito su questo territorio, eseguiti mediante veicoli immatricolati nel territorio dell’altra Parte contraente.

##### **Art. 2** Definizioni {#art_2 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.741.619.758--2}
1. Il termine «vettore» designa una persona fisica o giuridica la quale, sia in Svizzera, sia in Tunisia, è autorizzata ad eseguire trasporti di persone o merci per strada, conformemente alle disposizioni vigenti nel suo Paese.
2. Il termine «veicolo» designa un veicolo stradale a propulsione meccanica, un rimorchio, semirimorchio o autotreno, adibiti al trasporto:
a) di più di otto persone sedute, non compreso il conducente;
b) di merci.
3. Il termine «autorizzazione» designa qualsiasi licenza, concessione o autorizzazione esigibile secondo la legge applicabile da ciascuna delle Parti contraenti.

##### **Art. 3** Trasporti di persone {#art_3 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.741.619.758--3}
1. I trasporti di persone soggiacciono a previa autorizzazione.
2. Sono esonerati dall’autorizzazione i trasporti di persone che adempiono le condizioni seguenti:
a) trasporto delle stesse persone con il medesimo veicolo durante tutto un viaggio, i cui punti di partenza e d’arrivo sono situati nel Paese di immatricolazione del veicolo, senza che siano fatti scendere o presi a bordo altri viaggiatori, né lungo il percorso né alle fermate fuori di detto Paese (circuito chiuso); oppure
b) trasporto di un gruppo di persone da una località del territorio del Paese di immatricolazione del veicolo a una località situata sul territorio dell’altra Parte contraente, alla condizione che il veicolo lasci a vuoto quest’ultimo territorio; oppure
c) trasporto in transito attraverso il territorio dell’altra Parte contraente, eccettuate le corse che si ripetono con una determinata frequenza.
3. In caso di transito a vuoto, il vettore dovrà dimostrare che attraversa a vuoto il territorio dell’altra Parte contraente.

##### **Art. 4** Trasporto di merci {#art_4 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.741.619.758--4}
1. I trasporti di merci tra i due Paesi, come anche in transito attraverso il loro territorio, soggiacciono al regime del contingentamento. I due Paesi s’attribuiscono reciprocamente un pari contingente annuo di autorizzazioni.
2. Vanno esenti da autorizzazione segnatamente:
a) i trasporti di merci destinate a fiere e a esposizioni;
b) i trasporti di oggetti e opere d’arte;
c) i trasporti di materiale e d’accessori per manifestazioni teatrali;
d) i trasporti di strumenti musicali e apparecchiature per registrazioni radiotelevisive o cinematografiche;
e) i trasporti di cavalli da corsa, veicoli e attrezzature per manifestazioni sportive;
f) i trasporti di veicoli avariati;
g) i trasporti funebri;
h) i traslochi;
i) i trasporti destinati all’aiuto in caso di catastrofi;
j) il viaggio a vuoto d’un veicolo per trasporto merci destinato a sostituire un veicolo caduto in avaria sul territorio dell’altra Parte, nonché il proseguimento, da parte dei veicolo sostituente, del trasporto sotto copertura dell’autorizzazione rilasciata per il veicolo sostituito;
k) l’entrata a vuoto di:
        – veicoli per il trasporto di veicoli in avaria,
        – veicoli di traino e di riparazione.

##### **Art. 5** Applicazione della legislazione nazionale {#art_5 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.741.619.758--5}
Per tutte le materie non disciplinate nel presente Accordo, i vettori e i conducenti di veicoli di una Parte contraente hanno l’obbligo di rispettare le disposizioni delle leggi e dei regolamenti dell’altra Parte contraente, quando circolano sul territorio di quest’ultima.

##### **Art. 6** Trasporti interni {#art_6 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.741.619.758--6}
I vettori non sono autorizzati a effettuare trasporti di persone o merci tra due punti situati sul territorio dell’altra Parte contraente.

##### **Art. 7** Trasporti in terzi Paesi {#art_7 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.741.619.758--7}
I vettori non sono autorizzati a effettuare trasporti tra l’altra Parte contraente e uno Stato terzo salvo autorizzazione speciale dell’autorità competente di detta altra Parte.

##### **Art. 8** Infrazioni {#art_8 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.741.619.758--8}
1. Le autorità competenti delle Parti contraenti provvedono affinché i vettori osservino le disposizioni del presente Accordo.
2. I vettori e i conducenti di veicoli i quali, sul territorio dell’altra Parte contraente, hanno commesso infrazioni alle disposizioni del presente Accordo o alle leggi e regolamenti inerenti ai trasporti stradali o alla circolazione stradale, vigenti su detto territorio, possono, a domanda dell’autorità competente di questo Paese, costituire oggetto dei seguenti provvedimenti, da porre in opera dalle autorità del Paese d’immatricolazione del veicolo:
a) avvertimento;
b) soppressione temporanea, parziale o totale, del diritto d’eseguire trasporti sul territorio della Parte contraente dove è stata commessa l’infrazione.
3. Lautorità che ha posto in opera il provvedimento deve informarne l’autorità competente dell’altra Parte contraente.
4. I provvedimenti sono presi fatte salve le sanzioni applicabili, in virtù della legislazione nazionale, dai tribunali e dalle autorità competenti della Parte contraente sul cui territorio sono state commesse le infrazioni.

##### **Art. 9** Autorità competenti {#art_9 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.741.619.758--9}
Le Parti contraenti designano reciprocamente le autorità incaricate d’applicare il presente Accordo. Fra quest’ultime vanno mantenuti contatti diretti.

##### **Art. 10** Modalità d’applicazione {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.741.619.758--10}
Le autorità competenti delle Parti contraenti convengono riguardo alle modalità d’applicazione del presente Accordo mediante un protocollo[^2]firmato simultaneamente al medesimo.

##### **Art. 11** Commissione mista {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.741.619.758--11}
1. Le Parti contraenti istituiscono una Commissione mista speciale per trattare le questioni inerenti all’applicazione del presente Accordo.
2. Questa commissione è competente per modificare il protocollo menzionato nell’articolo 10.
3. La commissione si riunisce, a domanda d’una delle autorità competenti, alternativamente sul territorio di ciascuna Parte contraente.

##### **Art. 12** Disposti finanziari {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.741.619.758--12}
1. Ciascuna Parte garantisce all’altra il trasferimento del saldo tra introiti e spese, derivante da operazioni attuate nel quadro del presente Accordo, giusta la normativa vigente nel pertinente Paese.
2. Il regime d’imposte e tasse è stabilito nel protocollo citato in articolo 10.

##### **Art. 13** Applicazione al Principato del Liechtenstein {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.741.619.758--13}
Conformemente alla domanda formale del Principato del Liechtenstein, il presente Accordo s’estende parimenti al Principato fintanto che esso resta vincolato alla Confederazione Svizzera da un trattato d’unione doganale).

##### **Art. 14** Entrata in vigore e validità {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.741.619.758--14}
1. Il presente Accordo entrerà in vigore non appena ognuna delle Parti contraenti avrà notificato all’altra di aver adempiuto le condizioni costituzionali concernenti la conclusione e la messa in vigore di accordi internazionali.
2. L’accordo è valido per un anno a contare dall’entrata in vigore e sarà prorogato tacitamente di anno in anno, salvo disdetta, data, da una delle Parti, solo sei mesi prima della scadenza.

*In fede di che,* i sottoscritti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.Fatto a Berna, il 12 gennaio 1981, in due originali in lingua francese.

| Per il<br>Consiglio federale svizzero: | Per il Governo<br>della Repubblica Tunisina: |
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| P. Aubert | H. Belkhodja |

[^1]: Il testo originale è pubblicato sotto lo stesso numero nell’ediz. franc. della presente Raccolta.
[^2]: Non pubblicato nella RU. Può essere consultato presso l’Ufficio federale dei trasporti.