0.747.224.102

RU **1970** 421

*Traduzione* [^1]

# Regolamento di procedura della Camera d’appello della commissione centrale per la navigazione sul Reno

Approvato con decisione della commissione centrale del 23 ottobre 1969<br />Entrato in vigore per la Svizzera il 1^o^aprile 1970

(Stato 1° aprile 1970)

La commissione centrale per la navigazione sul Reno stabilisce, conformemente all’articolo 45^ter^della convenzione riveduta per la navigazione sul Reno, del 17 ottobre 1868[^2], nel tenore del 20 novembre 1963[^3], il seguente regolamento di procedura della Camera d’appello.

## **I.** Disposizioni generali {#lvl_I}
### **1.** Organizzazione della Camera d’appello {#lvl_I/lvl_1}
##### **Art. 1** {#lvl_I/lvl_1/art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.747.224.102--1}
La Camera è composta dei giudici e dei supplenti designati dalla Commissione centrale. I supplenti siedono alla Camera unicamente qualora i giudici titolari sono impediti, ricusati o se il posto è vacante.

##### **Art. 2** {#lvl_I/lvl_1/art_2 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.747.224.102--2}
Conformemente all’articolo 45^bis^della convenzione riveduta per la navigazione sul Reno[^4], la Camera elegge il presidente e il vice presidente. Quest’ultimo assume la presidenza qualora il presidente sia impedito, ricusato o se il posto è vacante.

A presidente e a vicepresidente sono eletti i giudici che riuniscono la maggioranza dei voti espressi, il quorum essendo di almeno tre giudici o supplenti. In caso di parità, è eletto il decano dei giudici che hanno ottenuto lo stesso numero di voti.

In caso d’impedimento, ricusazione o vacanza del posto del presidente e del vicepresidente simultaneamente, la presidenza è assunta dal decano per ordine di ammissione alla Camera e, in caso d’uguaglianza, dal decano d’età.

##### **Art. 3** {#lvl_I/lvl_1/art_3 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.747.224.102--3}
Se un giudice, conformemente all’articolo 45^bis^della convenzione riveduta per la navigazione sul Reno[^5], non può occuparsi d’una causa che ha già conosciuto in altra qualità o ritiene di doversi ricusare, ne informa il presidente. Quest’ultimo, ove ritenga infondata la ricusazione, chiede la decisione della Camera.

Se, oltre ai casi di cui al capoverso precedente, dovessero esistere altre cause di ricusazione d’un giudice, la Camera statuisce in merito, d’ufficio o su richiesta di una delle parti.

In tal caso, il giudice interessato non partecipa né all’istruzione né alla decisione della Camera.

Il cancelliere comunica alle parti la composizione della Camera che si occupa della loro causa.

La domanda di ricusazione motivata deve essere presentata per scritto alla Camera nel termine di tre settimane a contare dalla data di ricezione della comunicazione di cui al capoverso 4. Le domande di ricusazione per motivi conosciuti ulteriormente devono essere fatte senz’indugio.

##### **Art. 4** {#lvl_I/lvl_1/art_4 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.747.224.102--4}
La Commissione centrale nomina il cancelliere dopo aver consultato la Camera.

In caso d’impedimento del cancelliere o di vacanza del posto, il presidente designa, d’intesa con il segretario generale della, Commissione centrale, un membro della segreteria che assume temporaneamente le incombenze del cancelliere.

##### **Art. 5** {#lvl_I/lvl_1/art_5 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.747.224.102--5}
Il cancelliere dirige la cancelleria e dispone, all’uopo, della segreteria della Commissione centrale.

Egli assiste la Camera, il presidente e gli altri giudici nell’esercizio delle loro funzioni e prende i provvedimenti organizzativi necessari. Egli s’assicura che siano eseguite le disposizioni del presidente e della Camera. Egli può, nell’adempimento dei propri compiti, trattare direttamente con i tribunali di prima istanza e le autorità degli Stati contraenti.

##### **Art. 6** {#lvl_I/lvl_1/art_6 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.747.224.102--6}
Il cancelliere prende in consegna tutti gli atti indirizzati alla Camera; provvede alle citazioni e notificazioni.

Egli conduce il registro dei ricorsi per riforma, presenta gli incarti alla Camera e provvede a far eseguire le traduzioni necessarie.

Il cancelliere presenzia a tutte le sedute della Camera. Egli cura la stesura del processo verbale che firma con il presidente.

Egli amministra l’archivio e custodisce il sigillo della Camera.

##### **Art. 7** {#lvl_I/lvl_1/art_7 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.747.224.102--7}
Il cancelliere provvede alla debita pubblicazione delle sentenze della Camera. Egli può metterne copie a disposizione dei membri della Commissione centrale, delle autorità giudiziarie degli Stati contraenti come anche, secondo finalità scientifiche, alle persone qualificate.

Egli informa la Commissione centrale riguardo all’attività della Camera.

##### **Art. 8** {#lvl_I/lvl_1/art_8 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.747.224.102--8}
La Camera può impartire istruzioni di servizio al cancelliere.

### **2.** Decisioni della Camera d’appello {#lvl_I/lvl_2}
##### **Art. 9** {#lvl_I/lvl_2/art_9 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.747.224.102--9}
La Camera può validamente deliberare e statuire se sono presenti almeno tre giudici o supplenti.

Se, dopo la convocazione della Camera, è accertato che non è raggiunto il quorum, il presidente aggiorna la seduta fino al momento in cui la Camera possa deliberare validamente.

La Camera decide e statuisce a maggioranza dei voti. In materia civile, il voto del presidente risolve la parità di voti.

In materia penale, qualsiasi decisione a svantaggio dell’incolpato concernente la colpevolezza e la commisurazione della pena deve essere presa alla maggioranza dei voti.

### **3.** Lingue ufficiali e luogo delle udienze {#lvl_I/lvl_3}
##### **Art. 10** {#lvl_I/lvl_3/art_10 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.747.224.102--10}
Sono lingue ufficiali della Camera il tedesco, l’inglese, il francese e l’olandese.

I giudici, le parti e i loro legali e rappresentanti, impiegano la lingua ufficiale di loro gradimento. All’occorrenza si provvede a procurare traduttori e interpreti.

Le sentenze sono redatte nella lingua del tribunale di prima istanza. Il cancelliere provvede, all’occorrenza, a farle tradurre nelle altre lingue ufficiali.

##### **Art. 11** {#lvl_I/lvl_3/art_11 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.747.224.102--11}
Di norma, la Camera si riunisce alla sede della Commissione centrale. Essa può, qualora lo ritenga utile, riunirsi in altro luogo, situato sul territorio d’uno Stato contraente.

## **Il.** Parti e notificazioni {#lvl_II}
##### **Art. 12** {#lvl_II/art_12 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.747.224.102--12}
In materia penale, la pubblica accusa ha qualità di parte.

##### **Art. 13** {#lvl_II/art_13 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.747.224.102--13}
È ammesso l’intervento in appello di un terzo se quest’ultimo aveva già tale diritto in prima istanza e ne ha fatto uso. La sua posizione giuridica e gli effetti dell’intervento sono disciplinati secondo il diritto del tribunale di prima istanza.

##### **Art. 14** {#lvl_II/art_14 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.747.224.102--14}
Le parti possono stare in giudizio personalmente oppure farsi rappresentare o assistere da un legale, ammesso a sostenere cause in un tribunale d’uno Stato contraente, o da un’altra persona che sia provvista d’una procura scritta.

Per contro, in materia civile, le parti devono farsi rappresentare da un legale ammesso a sostenere cause in un tribunale d’uno Stato contraente, se, in prima istanza, vigeva già quest’obbligo. La disposizione non si applica all’assunzione delle prove.

In ogni caso, soltanto i legali ammessi a sostenere cause in un tribunale d’uno Stato contraente possono intervenire in udienze pubbliche relative alla materia civile.

##### **Art. 15** {#lvl_II/art_15 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.747.224.102--15}
Le citazioni e comunicazioni alle parti o, all’occorrenza, ai loro rappresentanti, sono fatte per lettera raccomandata con conferma dell’avvenuta consegna. Esse possono parimente avvenire per il tramite del tribunale che ha giudicato in prima istanza, secondo le prescrizioni valide per quest’ultimo.

##### **Art. 16** {#lvl_II/art_16 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.747.224.102--16}
Le sentenze della Camera passate in giudicato sono notificate alle parti per il tramite del tribunale di prima istanza. Inoltre, il cancelliere invia alle parti copia della sentenza.

## **III.** Istruzione del ricorso per riforma {#lvl_III}
### **1.** Procedura e provvedimenti preliminari {#lvl_III/lvl_1}
##### **Art. 17** {#lvl_III/lvl_1/art_17 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.747.224.102--17}
Il presidente dirige il procedimento, designa il relatore e prende i provvedimenti occorrenti alla preparazione delle decisioni.

Il presidente ordina, su proposta del relatore, i provvedimenti necessari all’assunzione delle prove.

Il presidente informa i giudici delle proposte del relatore e dei provvedimenti d’istruzione. Ciascun giudice può esigere informazioni completive che saranno oggetto d’una decisione della Camera; la decisione può essere presa per corrispondenza.

##### **Art. 18** {#lvl_III/lvl_1/art_18 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.747.224.102--18}
Il relatore esamina la competenza della Camera e la ricevibilità del ricorso.

Se una o l’altra delle condizioni è manifestamente infondata, la Camera può, su proposta del relatore e dopo aver deliberato per corrispondenza, accertare all’unanimità la propria incompetenza o l’irricevibilità del ricorso e, all’occorrenza, procedere conformemente all’articolo 37^bis^della convenzione riveduta per la navigazione sul Reno[^6].

##### **Art. 19** {#lvl_III/lvl_1/art_19 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.747.224.102--19}
Il presidente può invitare il tribunale di prima istanza o un altro tribunale territorialmente competente d’uno Stato contraente a procedere all’assunzione delle prove conformemente alla procedura in vigore. Egli può designare il relatore o un altro giudice ad assistere a tale operazione.

Le parti e i loro rappresentanti hanno diritto d’assistere all’assunzione delle prove e, in quell’occasione, di porre domande.

### **2.** Udienza {#lvl_III/lvl_2}
##### **Art. 20** {#lvl_III/lvl_2/art_20 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.747.224.102--20}
Su domanda d’una parte, il presidente ordina un’udienza pubblica.

Se l’udienza pubblica non è già stata chiesta nel ricorso scritto o nella risposta, le parti possono farne domanda nel termine di tre settimane a contare dalla ricezione della comunicazione di cui all’articolo 3 capoverso 4. Le parti devono essere informate di tale diritto nella comunicazione stessa.

Mediante decisione della Camera, l’udienza pubblica può essere ordinata d’ufficio. Siffatta decisione può essere presa per corrispondenza.

##### **Art. 21** {#lvl_III/lvl_2/art_21 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.747.224.102--21}
Il presidente stabilisce la data dell’udienza.

Il cancelliere, su istruzione del presidente invia le convocazioni ai giudici. Egli cita le parti, i loro legali o rappresentanti e, all’occorrenza, i periti e i testimoni. Il termine di comparizione all’udienza deve essere di almeno quattro settimane a contare dalla citazione.

##### **Art. 22** {#lvl_III/lvl_2/art_22 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.747.224.102--22}
All’udienza, le parti possono farsi udire nelle condizioni di cui all’articolo 14.

In materia penale, l’incolpato, se presente all’udienza, ha per ultimo la parola. Qualora si faccia rappresentare, tale diritto spetta al suo rappresentante.

La Camera può deliberare e statuire senza tener conto della presenza all’udienza delle persone citate.

## **IV.** Deliberazione, decisioni e sentenze {#lvl_IV}
##### **Art. 23** {#lvl_IV/art_23 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.747.224.102--23}
La Camera delibera e statuisce a porte chiuse. Le deliberazioni e il rapporto del relatore sono e rimangono segreti.

##### **Art. 24** {#lvl_IV/art_24 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.747.224.102--24}
In materia civile, la Camera può infirmare il giudizio di prima istanza soltanto nella misura che le è stata proposta.

In materia penale, la Camera ha piena facoltà d’apprezzamento. Tuttavia il giudizio non può essere modificato a scapito dell’incolpato se il ricorso è stato interposto unicamente da quest’ultimo, dal suo rappresentante legale o, ancora, dalla pubblica accusa, ove il diritto del tribunale di prima istanza preveda tale intervento in favore dell’imputato.

La Camera può decidere essa stessa oppure rinviare l’affare in riesame al tribunale che ha giudicato in prima istanza.

##### **Art. 25** {#lvl_IV/art_25 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.747.224.102--25}
La sentenza menziona:
a. i nomi del presidente, dei giudici e del cancelliere;
b. i nomi delle parti e dei loro legali o rappresentanti;
c. la data della sentenza;
d. il breve riassunto dei fatti;
e. gli elementi essenziali del giudizio di prima istanza;
f. le proposte delle parti nel ricorso per riforma;
g. i provvedimenti d’istruzione;
h. la data dell’udienza;
i. i considerandi;
j. il dispositivo;
k. la decisione riguardante le spese.

##### **Art. 26** {#lvl_IV/art_26 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.747.224.102--26}
La sentenza passa in giudicato a contare dalla data in cui è stata pronunciata.

La sentenza resa per corrispondenza conformemente all’articolo 18 capoverso 2, è considerata pronunciata nella data in cui il presidente vi ha posto la propria firma.

##### **Art. 27** {#lvl_IV/art_27 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.747.224.102--27}
La Camera può decidere all’unanimità che alla fine della deliberazione venga letto nell’udienza pubblica soltanto il dispositivo e che i considerandi siano comunicati successivamente per scritto. In tal caso, la sentenza è considerata resa nella data in cui è stato pronunciato il dispositivo. Il presidente può, pronunciando il dispositivo, aggiungere oralmente un esposto succinto dei considerandi.

##### **Art. 28** {#lvl_IV/art_28 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.747.224.102--28}
L’originale della sentenza è firmato dal presidente e dal cancelliere ed è conservato negli archivi della Camera.

Il cancelliere ne allestisce l’atto esecutivo, le copie e le traduzioni; questi documenti recano unicamente la sua firma.

##### **Art. 29** {#lvl_IV/art_29 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.747.224.102--29}
Gli errori d’ortografia o di calcolo e le inesattitudini evidenti d’una decisione possono essere corretti d’ufficio o su domanda di parte. La domanda di parte per rettificazione d’una decisione può essere presentata soltanto nel termine di due settimane a contare dalla notificazione conformemente all’articolo 16. La rettificazione avviene su decisione della Camera; siffatta decisione può essere presa per corrispondenza.

## **V.** Disposizioni completive di procedura {#lvl_V}
##### **Art. 30** {#lvl_V/art_30 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.747.224.102--30}
In quanto la convenzione riveduta per la navigazione sul Reno[^7]e il presente regolamento non prevedano prescrizioni specifiche, la Camera può applicare, a titolo suppletivo, le disposizioni delle procedure previste nel diritto del tribunale di prima istanza, segnatamente per garantire il diritto delle parti a essere intese.

## **VI.** Entrata in vigore {#lvl_VI}
##### **Art. 31** {#lvl_VI/art_31 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.747.224.102--31}
Il presente regolamento entra in vigore il 1° aprile 1970.

Esso è pubblicato negli organi di pubblicazione delle Parti contraenti.

[^1]: Il testo originale è pubblicato sotto lo stesso numero nell’ediz. franc. della presente Raccolta.
[^2]: RS  **0.747.224.101**
[^3]: RS **0.747.224.10**
[^4]: RS  **0.747.224.101**
[^5]: RS  **0.747.224.101**
[^6]: RS  **0.747.224.101**
[^7]: RS  **0.747.224.101**