0.748.125.194.541

RU **1995** 3176

Testo originale

# Protocollo addizionale all’Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Italiana concernente il coordinamento delle operazioni di ricerca e soccorso di aeromobili

Concluso il 27 ottobre 1986<br />Ratificato con strumenti scambiati il 1° luglio 1994<br />Entrato in vigore il 1° luglio 1994

Le Parti contraenti dell’Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Italiana concernente il coordinamento delle operazioni di ricerca e soccorso di aeromobili[^1], firmato quest’oggi,

nell’intento di facilitare, in prossimità della frontiera dei due Stati, la ricerca ed il salvataggio, a mezzo di aeromobili, di persone scomparse o in difficoltà anche indipendentemente da infortuni aeronautici,

hanno convenuto quanto segue:

##### **Art. 1** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.748.125.194.541--1}
1. Le due Parti contraenti si sostengono mutualmente e secondo la loro possibilità nella ricerca e nel salvataggio a mezzo di aeromobili di persone scomparse o in difficoltà in prossimità della frontiera italo-svizzera.
2. A tale scopo esse permettono ad aeromobili dell’altro Stato di sconfinare e di atterrare sul proprio territorio ai sensi degli articoli 9 capoverso 1 e 12 dell’Accordo concernente il coordinamento delle operazioni di ricerca e soccorso di aeromobili[^2], nonché il trasporto di persone ausiliarie e l’importazione dei mezzi ausiliari necessari in applicazione per analogia degli articoli 8, 11, 13, 14 e 15 del presente Accordo.

##### **Art. 2** {#art_2 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.748.125.194.541--2}
Il diritto di sorvolo e di atterraggio sul territorio dell’altra Parte contraente ai sensi dell’articolo 1 del presente Protocollo è accordato tanto agli aeromobili di Stato quanto a quelli civili esercitati da imprese aeronautiche dell’altra Parte contraente.

##### **Art. 3** {#art_3 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.748.125.194.541--3}
Ognuna delle Parti contraenti può, previa comunicazione per via diplomatica, sospendere temporaneamente l’applicazione del presente Protocollo per motivi di sicurezza o di ordine pubblico.

##### **Art. 4** {#art_4 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.748.125.194.541--4}
Le Autorità aeronautiche delle due Parti contraenti si scambiano un elenco delle imprese aeronautiche autorizzate ad eseguire operazioni di salvataggio oltre la frontiera, quali sono previste dal presente Protocollo. Tale elenco è verificato ed aggiornato regolarmente.

##### **Art. 5** {#art_5 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.748.125.194.541--5}
1. Il presente Protocollo entra in vigore giusta la procedura di cui all’articolo capoverso 1 dell’Accordo concernente il coordinamento delle operazioni di ricerca e soccorso di aeromobili[^3]e rimane in vigore per la durata dello stesso, con riserva della disposizione del capoverso 2 seguente.
2. Il presente Protocollo può essere denunciato, in ogni momento, da ciascuna Parte contraente con un preavviso di almeno sei mesi.

Fatto a Roma, il 27 ottobre 1986, in due esemplari originali in lingua italiana.

| Per il<br>Consiglio federale svizzero: | Per il<br>Governo della Repubblica Italiana: |
| --- | --- |
| Gaspard Bodmer | Giacomo Attolico |

[^1]: RS  **0.748.125.194.54**
[^2]: RS  **0.748.125.194.54**
[^3]: RS  **0.748.125.194.54**