0.748.131.945.4

RU **1986** I 484

Testo originale

# Accordo tra il Consiglio federale della Confederazione Svizzera e il Governo della Repubblica Italiana per le procedure strumentali di arrivo e partenza dall’aerodromo di Lugano-Agno

Concluso l’11 novembre 1985<br />Entrato in vigore l’11 novembre 1985

Il Consiglio federale della Confederazione Svizzera<br />e<br />il Governo della Repubblica Italiana,

desiderando rafforzare e sviluppare ulteriormente i rapporti aeronautici esistenti tra loro,

hanno convenuto quanto segue:

##### **Art. 1** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.748.131.945.4--1}
Gli aeromobili civili diretti verso l’aerodromo di Lugano-Agno e da esso proveniente sono autorizzati ad utilizzare lo spazio aereo italiano nei limiti e con le modalità previste dall’Allegato[^1], che costituisce parte integrante del presente accordo.

##### **Art. 2** {#art_2 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.748.131.945.4--2}
Gli aeromobili di Stato italiani che utilizzano lo spazio aereo di cui all'art. 1 ed al relativo allegato, conservano in ogni caso il diritto di priorità sugli aeromobili civili nello stesso spazio, a meno che questi ultimi non si trovino già in una fase operativa avanzata tale da non poter essere interrotta senza gravi rischi.

La notifica di priorità verrà effettuata dall’ACC di Milano alla Torre di Lugano-Agno.

##### **Art. 3** {#art_3 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.748.131.945.4--3}
Nella porzione di zona di controllo di Lugano-Agno in territorio italiano (vedi allegato) la Confederazione Svizzera si assume la responsabilità civile per eventuali incidenti aerei inerenti alla procedura di arrivo e partenza strumentale dell’aerodromo di Lugano-Agno. Essa è responsabile per eventuali danni a persone o cose a terra o nell’aria connesse alla procedura.

##### **Art. 4** {#art_4 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.748.131.945.4--4}
L’Ufficio federale dell’aviazione civile svizzero e la Direzione Generale dell’Aviazione Civile italiana stabiliranno di comune accordo i requisiti minimi per la qualificazione dei piloti.

L’Ufficio federale dell’aviazione civile svizzero, sentito il parere della Direzione Generale dell’Aviazione Civile italiana, definirà e pubblicherà le procedure strumentali da e per l’aerodromo di Lugano-Agno.

##### **Art. 5** {#art_5 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.748.131.945.4--5}
Tra l’Azienda Autonoma di Assistenza al volo per il Traffico Aereo Generale e l’Ufficio Federale dell’Aviazione Civile svizzero saranno stabiliti accordi per definire il volume di traffico e le norme di coordinamento operativo.

L’Azienda Autonoma di Assistenza al Volo per il traffico Aereo Generale stabilirà il recupero dei costi relativi ai servizi di assistenza al volo forniti e calcolati in base ai criteri applicati in situazioni analoghe. L’Ufficio Federale dell’Aviazione Civile svizzero si impegna a ripianare la quota imputata sulla base di modalità stabilite tra le parti.

##### **Art. 6** {#art_6 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.748.131.945.4--6}
Al fine di facilitare l’applicazione del presente accordo, e di dirimere eventuali controversie, viene istituita un’apposita Commissione Mista, la cui composizione nazionale sarà stabilita da ciascuna delle Parti contraenti. Detta Commissione Mista si riunisce a richiesta di una delle Parti contraenti, previo ragionevole preavviso scritto.

##### **Art. 7** {#art_7 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.748.131.945.4--7}
Qualora non sia possibile dirimere eventuali controversie relative al presente accordo in sede di Commissione Mista, esse dovranno essere regolate per via diplomatica.

##### **Art. 8** {#art_8 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.748.131.945.4--8}
In caso di motivi riguardanti la sicurezza nazionale ed il mantenimento dell’ordine pubblico, la Parte italiana si riserva il diritto di sospendere temporaneamente l’applicazione dell’articolo 1. Una tale valutazione è di competenza esclusiva delle Autorità italiane. La relativa notifica sarà effettuata immediatamente dall’ACC di Milano alla Torre di Lugano-Agno e successivamente confermato per via diplomatica.

##### **Art. 9** {#art_9 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.748.131.945.4--9}
Il presente accordo ed il suo allegato saranno registrati presso l’Organizzazione dell’Aviazione Civile internazionale (OACI-ICAO).

Saranno effettuate le notifiche previste dall’art. 38 della Convenzione relativa all’Aviazione Civile Internazionale, stipulata a Chicago il 7 dicembre 1944[^2].

##### **Art. 10** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.748.131.945.4--10}
Il presente accordo resterà in vigore per cinque anni e si intenderà rinnovato tacitamente per lo stesso periodo salvo denuncia scritta con un preavviso di tre mesi da notificarsi per via diplomatica alla controparte ed all’OACI-ICAO.

##### **Art. 11** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.748.131.945.4--11}
Gli aggiornamenti dell’allegato al presente accordo potranno essere direttamente convenuti dalle autorità aeronautiche civili delle Parti contraenti. Essi entreranno in vigore dalla data della loro firma.

##### **Art. 12** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.748.131.945.4--12}
Il presente accordo entrerà in vigore dalla data della sua firma.

Fatto a Roma l’11 novembre 1985 in duplice originale in lingua italiana.

| Per il Consiglio federale<br>della Confederazione Svizzera: | Per il Governo<br>della Repubblica Italiana: |
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| Gaspard Bodmer | Giacomo Attolico |

[^1]: Quest’Allegato può essere consultato presso l’Ufficio federale dell aviazione civile. Le procedure previste sono pubblicate sotto forma adeguata nel Manuale d’informazioni aeronautiche (AIP).
[^2]: RS  **0.748.0**