0.748.217.1

^^RU **1960** 1322; FF **1959** 177

Traduzione

# Convenzione concernente il riconoscimento internazionale dei diritti sugli aeromobili

Conchiusa a Ginevra il 19 giugno 1948<br />Approvata dall’Assemblea federale il 22 settembre 1959[^1]<br />Entrata in vigore per la Svizzera il 1° gennaio 1961

(Stato 7 agosto 2024)

Considerando che la Conferenza dell’Aviazione civile internazionale riunita a Chicago nei mesi di novembre e dicembre 1944, ha raccomandato di adottare al più presto una convenzione concernente il trasferimento di proprietà di aeromobili,

considerando auspicabile, nell’interesse dell’espansione futura della aviazione civile internazionale, che siano internazionalmente riconosciuti i diritti sugli aeromobili,

i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno convenuto, in nome dei loro Governi rispettivi, le seguenti disposizioni:

##### **Art. I** {#art_I omnilex-key=ch-fedlex-international--0.748.217.1--I}
1. Gli Stati contraenti si impegnano a riconoscere:
a. Il diritto di proprietà sugli aeromobili,
b. il diritto del possessore di un aeromobile di accedere alla proprietà mediante acquisto,
c. il diritto di utilizzare un aeromobile in esecuzione di un contratto di locazione conchiuso per una durata di almeno 6 mesi,
d. l’ipoteca, il pegno morto (mortgage) e ogni altro diritto simile su un aeromobile stipulato a garanzia del pagamento di un debito, a condizione che tali diritti siano, i. costituti conformemente alla legge dello Stato contraente nel quale è intavolato l’aeromobile al momento della costituzione, e
        ii. regolarmente iscritti nel registro pubblico dello Stato contraente nel quale è intavolato l’aeromobile.
         La regolarità delle iscrizioni successive nei diversi Stati contraenti è determinata secondo la legge dello Stato contraente nel quale l’aeromobile è intavolato al momento di ogni iscrizione.
2. Nessuna disposizione della presente convenzione impedisce agli Stati contraenti di riconoscere, in applicazione della loro legge nazionale, la validità di altri diritti gravanti un aeromobile. Tuttavia gli Stati contraenti non devono ammettere né riconoscere nessun diritto che abbia la precedenza su quelli citati al paragrafo 1 del presente articolo.

##### **Art. II** {#art_I omnilex-key=ch-fedlex-international--0.748.217.1--II}
1. Tutte le iscrizioni concernenti un aeromobile sono fatte nello stesso registro.
2. Salvo disposizione contraria della presente convenzione, gli effetti dell’iscrizione d’uno dei diritti enumerati al paragrafo 1 dell’articolo I, sono determinati, nei confronti dei terzi, conformemente alla legge dello Stato contraente nel quale questo diritto è iscritto.
3. Ciascuno Stato contraente può vietare l’iscrizione di quei diritti che, giusta la sua legge nazionale, non possono essere validamente costituiti.

##### **Art. III** {#art_I omnilex-key=ch-fedlex-international--0.748.217.1--III}
1. Sul certificato d’intavolazione di ogni aeromobile è indicato l’indirizzo del servizio incaricato della tenuta del registro.
2. Ciascuno è autorizzato a farsi rilasciare da detto servizio copie o estratti certificati conformi, facenti fede, fino a prova contraria, dell’enunciato del registro.
3. Se la legge di uno Stato contraente prevede che la messa agli atti di un documento ha lo stesso valore giuridico dell’iscrizione, essa ne ha anche i medesimi effetti ai fini della convenzione. In questo caso, saranno prese tutte le disposizioni necessarie perché il documento sia accessibile al pubblico.
4. In occasione di ogni operazione effettuata dal servizio incaricato della tenuta del registro, possono essere riscosse modiche tasse.

##### **Art. IV** {#art_I omnilex-key=ch-fedlex-international--0.748.217.1--IV}
1. Gli Stati contraenti riconoscono che i crediti relativi:
a. alle rimunerazioni dovute per salvataggio dell’aeromobile,
b. alle spese straordinarie indispensabili alla conservazione dell’aeromobile,

hanno la precedenza su ogni altro diritto o credito gravante l’aeromobile, alla condizione che siano privilegiati e godano di un diritto di esecuzione secondo la legge dello Stato contraente nel quale sono terminate le operazioni di salvataggio o di conservazione.
2. I crediti enumerati al paragrafo 1 del presente articolo prendono rango nell’ordine cronologico inverso degli avvenimenti che li hanno fatti nascere.
3. Essi possono essere oggetto di una menzione nel registro entro tre mesi a contare dal momento in cui sono terminate le operazioni che li hanno provocati.
4. Trascorso il previsto termine di tre mesi, gli Stati contraenti s’impegnano a non più riconoscere le sicurtà di cui si tratta a meno che, nel corso di detto trimestre:
a. il credito privilegiato non sia oggetto di una menzione nel registro conformemente al paragrafo 3,
b. l’importo del credito non sia determinato di comune accordo o sia stata iniziata un’azione giudiziaria concernente detto credito. In questo caso la legge del tribunale adito determina le cause d’interruzione o di sospensione del termine.
5. Le disposizioni del presente articolo sono applicabili indipendentemente da quelle del paragrafo 2 dell’articolo I.

##### **Art. V** {#art_V omnilex-key=ch-fedlex-international--0.748.217.1--V}
La precedenza dei diritti menzionati al paragrafo 1, d, dell’articolo I si estende a tutte le somme garantite. Per quanto concerne gli interessi, la priorità è tuttavia, accordata soltanto a quelli scaduti nel corso dei tre anni che precedono l’apertura della procedura d’esecuzione e nel corso di quest’ultima.

##### **Art. VI** {#art_V omnilex-key=ch-fedlex-international--0.748.217.1--VI}
In caso di pignoramento o di vendita forzata di un aeromobile o di un diritto su un aeromobile, gli Stati contraenti non sono tenuti a riconoscere a pregiudizio sia del creditore pignoratizio o istante, sia dell’acquirente, la costituzione o il trasferimento di uno dei diritti enumerati al paragrafo 1 dell’articolo I da parte di colui contro il quale è intentata la procedura di vendita o di esecuzione, se lo stesso ne sia a conoscenza.

##### **Art. VII** {#art_V omnilex-key=ch-fedlex-international--0.748.217.1--VII}
1. Le procedure di vendita forzata di un aeromobile sono quelle previste dalla legge dello Stato contraente nel quale avviene la vendita.
2. Devono, tuttavia essere osservate le seguenti disposizioni:
a. la data e il luogo della vendita sono stabiliti almeno 6 settimane prima;
b. il creditore pignoratizio deve consegnare al Tribunale o a un’altra autorità competente un estratto certificato conforme delle iscrizioni concernenti l’aeromobile. Deve, almeno un mese prima del giorno stabilito per la vendita, farne l’annuncio nel luogo in cui l’aeromobile è intavolato conformemente alle disposizioni della legge locale e avvertire, mediante lettera raccomandata spedita possibilmente per posta aerea agli indirizzi indicati nel registro, il proprietario e i titolari di diritti o crediti privilegiati menzionati nel registro conformemente al paragrafo 3 dell’articolo IV.
3. Le conseguenze dell’inosservanza delle disposizioni del paragrafo 2 sono quelle previste dalla legge dello Stato contraente nel quale è eseguita la vendita. Ciononostante, ogni vendita eseguita contravvenendo alle regole definite in detto paragrafo può essere annullata se ne è fatta domanda, entro sei mesi a contare dalla vendita, da una persona alla quale l’inosservanza abbia recato pregiudizio.
4. Nessuna vendita forzata può essere eseguita se i diritti giustificati davanti all’autorità competente e poziori, secondo questa convenzione, a quelli del creditore pignoratizio non possono essere soddisfatti mediante il prezzo di vendita o non sono presi a carico dall’acquirente.
5. Quando nel territorio dello Stato contraente nel quale è eseguita la vendita, un aeromobile gravato, in garanzia d’un credito, di uno dei diritti previsti nell’articolo I, ha causato un danno al suolo, la legge nazionale di questo Stato contraente può disporre, in caso di pignoramento di questo aeromobile o di qualsiasi altro aeromobile dello stesso proprietario gravato di diritti simili a profitto dello stesso creditore:
a. che le disposizioni del paragrafo 4 non hanno effetto nei riguardi delle vittime o dei loro successori nel diritto di creditori pignoratizi;
b. che i diritti previsti nell’articolo I in garanzia di un credito e gran vanti l’aeromobile sono opponibili a costoro solo fino a concorrenza dell’80 per cento del suo prezzo di vendita.

Tuttavia le precedenti disposizioni del presente paragrafo sono applicabili soltanto quando il danno causato al suolo è convenientemente e sufficientemente assicurato dall’esercente o in suo nome presso uno Stato o un istituto d’assicurazione di uno Stato qualsiasi.

Mancando ogni altra limitazione prevista dalla legge dello Stato contraente nel quale è eseguita la vendita forzata di un aeromobile pignorato, il danno è giudicato sufficientemente assicurato a sensi del presente paragrafo se l’importo assicurato corrisponde al valore dell’aeromobile quand’era nuovo.
6. Le spese legalmente esigibili secondo la legge dello Stato contraente nel quale è eseguita la vendita e sostenute, durante l’esecuzione, per la vendita nell’interesse comune dei creditori, sono rimborsate sul prezzo, prima di tutti gli altri crediti, anche di quelli privilegiati secondo l’articolo IV.

##### **Art. VIII** {#art_V omnilex-key=ch-fedlex-international--0.748.217.1--VIII}
La vendita forzata di un aeromobile conformemente alle disposizioni dell’articolo VII trasferisce la proprietà dell’aeromobile libero da tutti i diritti non riassunti dall’acquirente.

##### **Art. IX** {#art_I omnilex-key=ch-fedlex-international--0.748.217.1--IX}
Tranne nel caso di vendita forzata eseguita conformemente alle disposizioni dell’articolo VII non può essere effettuato nessun trasferimento d’iscrizione o d’intavolazione di un aeromobile da un registro di uno Stato contraente a quello di un altro senza preventivo soddisfacimento dei diritti iscritti o senza il consenso dei loro titolari.

##### **Art. X** {#art_X omnilex-key=ch-fedlex-international--0.748.217.1--X}
1. Se, in virtù della legge dello Stato contraente nel quale è intavolato l’aeromobile, uno dei diritti previsti nell’articolo I, regolarmente iscritto su un aeromobile e costituito in garanzia di un credito si estende a pezzi di ricambio deposti in uno o parecchi luoghi determinati, questa estensione è riconosciuta da tutti gli Stati contraenti, a condizione che detti pezzi siano conservati in detti luoghi e che un appropriata pubblicità, effettuata sul luogo mediante affissi, avverta debitamente i terzi sulla natura e la estensione del diritto che grava detti pezzi e indichi il registro nel quale è iscritto come anche il nome e l’indirizzo del titolare.
2. Un inventario che indichi la natura e il numero approssimativo di detti pezzi è allegato al documento iscritto. Questi pezzi possono essere sostituiti da pezzi simili<br />senza pregiudicare il diritto del creditore.
3. Le disposizioni dell’articolo VII, 1 e 4, e dell’articolo VIII si applicano alla vendita forzata dei pezzi di ricambio. Tuttavia, se il credito del pignorante non è accompagnato da nessuna sicurtà reale, le disposizioni dell’articolo VII, paragrafo 4, sono considerate tali da permettere di aggiudicare all’asta due terzi del valore dei pezzi di ricambio determinato da periti designati dall’autorità incaricata della vendita. Inoltre, durante la ripartizione del ricavo, l’autorità incaricata della vendita può, a profitto del creditore pignoratizio, limitare l’importo pagabile ai creditori di rango superiore, ai due terzi del prodotto della vendita dopo deduzione delle spese previste nell’articolo VII, paragrafo 6.
4. Giusta il presente articolo, il termine «pezzo di ricambio» si applica alle parti che compongono l’aeromobile, motori, eliche, apparecchi radio, strumenti, attrezzature, guarnizioni o parti di ciascuno di questi elementi, e, ancor più genericamente, a tutti gli altri oggetti di qualsiasi natura, conservati in vista di sostituire dei pezzi componenti l’aeromobile.

##### **Art. XI** {#art_X omnilex-key=ch-fedlex-international--0.748.217.1--XI}
1. Le disposizioni della presente convenzione si applicano in ogni Stato contraente soltanto agli aeromobili intavolati in un altro Stato contraente.
2. Tuttavia, gli Stati contraenti applicano agli aeromobili intavolati nel loro territorio:
a. le disposizioni degli articolo II, III, IX e
b. le disposizioni dell’articolo IV, salvo se il salvataggio o le operazioni conservative sono terminati nel loro territorio.

##### **Art. XII** {#art_X omnilex-key=ch-fedlex-international--0.748.217.1--XII}
Le disposizioni della presente convenzione non pregiudicano il diritto degli Stati contraenti di procedere, nei riguardi di un aeromobile, alle misure d’esecuzione previste dalle loro leggi nazionali relative all’immigrazione, alle dogane o alla navigazione aerea.

##### **Art. XIII** {#art_X omnilex-key=ch-fedlex-international--0.748.217.1--XIII}
La presente convenzione non si applica agli aeromobili usati per servizi militari, di dogana o di polizia.

##### **Art. XIV** {#art_X omnilex-key=ch-fedlex-international--0.748.217.1--XIV}
Per l’applicazione della presente convenzione le autorità giudiziarie e amministrative competenti degli Stati contraenti possono, salvo disposizione contraria della loro legge nazionale, corrispondere direttamente tra loro.

##### **Art. XV** {#art_X omnilex-key=ch-fedlex-international--0.748.217.1--XV}
Gli Stati contraenti s’impegnano a prendere le misure necessarie ad assicurare l’esecuzione delle disposizioni della presente convenzione e a comunicarle senza indugio al Segretario generale dell’Organizzazione dell’aviazione civile internazionale.

##### **Art XVI** {#art_X omnilex-key=ch-fedlex-international--0.748.217.1--XVI}
Ai sensi della presente convenzione, «l’aeromobile» comprende la cellula, il motore, le eliche, gli apparecchi radio e tutti gli altri pezzi destinati al servizio dell’aeromobile, sia che facciano corpo con esso sia che ne siano momentaneamente separati.

##### **Art. XVII** {#art_X omnilex-key=ch-fedlex-international--0.748.217.1--XVII}
Se un territorio, rappresentato da uno Stato contraente nelle sue relazioni estere, tiene un registro d’intavolazione separato, ogni riferimento della presenta convenzione alla legge dello Stato contraente si intende come riferimento alla legge di questo territorio.

##### **Art. XVIII** {#art_X omnilex-key=ch-fedlex-international--0.748.217.1--XVIII}
La presente convenzione resta aperta alla firma fino a quando entrerà in vigore conformemente alle disposizioni dell’articolo XX.

##### **Art. XIX** {#art_X omnilex-key=ch-fedlex-international--0.748.217.1--XIX}
1. La presente convenzione sarà ratificata dagli Stati firmatari.
2. Gli strumenti di ratificazione saranno depositati negli archivi della organizzazione dell’aviazione civile internazionale, la quale notificherà la data del deposito a ciascuno Stato firmatario o aderente.

##### **Art. XX** {#art_X omnilex-key=ch-fedlex-international--0.748.217.1--XX}
1. Quando due Stati firmatari hanno deposto i loro strumenti di ratificazione della presente convenzione, la stessa entra in vigore tra questi due Stati il novantesimo giorno a contare dal deposito del secondo strumento. Essa entrerà in vigore, per ogni Stato che abbia depositato successivamente il proprio strumento di ratificazione, il novantesimo giorno a contare dal deposito.
2. L’organizzazione dell’aviazione civile internazionale notifica a tutti gli Stati firmatari la data alla quale è entrata in vigore la presente Convenzione.
3. Il Segretario generale dell’organizzazione dell’aviazione civile internazionale registrerà, presso le Nazioni Unite, la presente convezione, non appena essa sarà entrata in vigore.

##### **Art. XXI** {#art_X omnilex-key=ch-fedlex-international--0.748.217.1--XXI}
1. La presente convenzione, dopo la sua entrata in vigore, sarà aperta all’adesione degli Stati non firmatari.
2. L’adesione è effettuata mediante deposito negli archivi dell’organizzazione dell’aviazione civile internazionale di uno strumento di adesione. L’organizzazione notifica la data di questo deposito a ciascuno degli Stati firmatari o aderenti.
3. L’adesione ha effetto a contare dal novantesimo giorno dopo il deposito del pertinente strumento negli archivi dell’organizzazione della aviazione civile internazionale.

##### **Art. XXII** {#art_X omnilex-key=ch-fedlex-international--0.748.217.1--XXII}
1. Ogni Stato contraente può recedere dalla presente convenzione notificandone la disdetta all’organizzazione dell’aviazione civile internazionale, che informa tutti gli Stati firmatari o aderenti della data di ricevimento di detta notificazione.
2. La disdetta ha effetto sei mesi dopo che l’organizzazione ne ha ricevuto la notificazione.

##### **Art. XXIII** {#art_X omnilex-key=ch-fedlex-international--0.748.217.1--XXIII}
1. Ogni Stato può, al momento del deposito del suo strumento di ratificazione o di adesione, dichiarare che l’accettazione della presente convenzione non concerne uno o parecchi dei territori che esso rappresenta nelle relazioni esterne.
2. L’organizzazione dell’aviazione civile internazionale notifica tale dichiarazione a ciascuno Stato firmatario o aderente.
3. Eccezion fatta per i territori oggetto di una dichiarazione conforme al paragrafo 1 del presente articolo, la presente convenzione si applica a tutti i territori che uno Stato contraente rappresenta nelle relazioni esterne.
4. Ogni Stato può aderire alla presente convenzione separatamente a nome di tutti o di uno qualsiasi dei territori nei confronti dei quali ha fatto una dichiarazione conformemente al paragrafo 1 del presente articoli; in questo caso a detta adesione si applicano le disposizioni dei paragrafi 2 e 3 dell’articolo XXI.
5. Ogni Stato contraenti può recedere dalla presente convenzione, conformemente alle disposizioni dell’articolo XXII, separatamente per tutti o per uno qualsiasi dei territori che esso rappresenta nelle relazione esterne.

*In fede di che,* i sottoscritti Plenipotenziari, debitamente autorizzati, hanno firmato la presente convenzione.Fatto a Ginevra il diciannove giugno dell’anno millenovecentoquarantotto, in francese, inglese e spagnuolo, ciascun testo facendo ugualmente fede.La presente convenzione sarà depositata negli archivi dell’organizzazione dell’aviazione civile internazionale dove, conformemente all’articolo XVIII, resterà aperta alla firma.

| Stati partecipanti | Ratifica<br>Adesione (A)<br>Dichiarazione di<br>successione (S) | | Entrata in vigore | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Algeria | 10 agosto | 1964 A | 8 novembre | 1964 |
| Angola | 24 febbraio | 1998 A | 25 maggio | 1998 |
| Argentina | 31 gennaio | 1958 | 1° maggio | 1958 |
| Azerbaigian | 23 marzo | 2000 A | 21 giugno | 2000 |
| Bahrein | 3 marzo | 1997 A | 1° giugno | 1997 |
| Bangladesh | 6 gennaio | 1988 A | 5 aprile | 1988 |
| Belgio | 22 ottobre | 1993 | 20 gennaio | 1994 |
| Benin | 11 marzo | 2019 A | 9 giugno | 2019 |
| Bolivia | 9 luglio | 1998 A | 7 ottobre | 1998 |
| Bosnia e Erzegovina | 7 marzo | 1995 S | 6 marzo | 1992 |
| Brasile | 3 luglio | 1953 | 1° ottobre | 1953 |
| Camerun | 23 luglio | 1969 A | 21 ottobre | 1969 |
| Ceca, Repubblica | 24 agosto | 1998 A | 22 novembre | 1998 |
| Ciad | 14 febbraio | 1974 A | 15 maggio | 1974 |
| Cile | 19 dicembre | 1955 | 18 marzo | 1956 |
| Cina* | 28 aprile | 2000 A | 27 agosto | 2000 |
| Macao^a^ | 9 dicembre | 1999 | 20 dicembre | 1999 |
| Colombia | 8 settembre | 2006 | 6 dicembre | 2006 |
| Congo (Brazzaville) | 3 maggio | 1982 A | 1° agosto | 1982 |
| Côte d’Ivoire | 23 agosto | 1965 A | 21 novembre | 1965 |
| Croazia | 5 ottobre | 1993 A | 3 gennaio | 1994 |
| Cuba | 20 giugno | 1961 | 18 settembre | 1961 |
| Danimarca | 18 gennaio | 1963 | 18 aprile | 1963 |
| Ecuador | 14 luglio | 1958 A | 12 ottobre | 1958 |
| Egitto | 10 settembre | 1969 A | 9 dicembre | 1969 |
| El Salvador | 14 agosto | 1958 A | 12 novembre | 1958 |
| Estonia | 31 dicembre | 1993 A | 31 marzo | 1994 |
| Etiopia | 7 giugno | 1979 A | 5 settembre | 1979 |
| Filippine | 22 febbraio | 1978 A | 23 maggio | 1978 |
| Francia | 27 febbraio | 1964 | 27 maggio | 1964 |
| Gabon | 14 gennaio | 1970 A | 14 aprile | 1970 |
| Gambia | 20 giugno | 2000 A | 18 settembre | 2000 |
| Germania | 7 luglio | 1959 A | 5 ottobre | 1959 |
| Ghana | 15 luglio | 1997 A | 13 ottobre | 1997 |
| Grecia | 23 febbraio | 1971 | 24 maggio | 1971 |
| Grenada | 28 agosto | 1985 A | 26 novembre | 1985 |
| Guatemala | 9 agosto | 1988 A | 7 novembre | 1988 |
| Guinea | 13 agosto | 1980 A | 11 novembre | 1980 |
| Haiti | 24 marzo | 1961 A | 22 giugno | 1961 |
| Iraq | 12 gennaio | 1981 A | 12 aprile | 1981 |
| Islanda | 6 febbraio | 1967 | 7 maggio | 1967 |
| Italia | 6 dicembre | 1960 | 6 marzo | 1961 |
| Kenya | 15 gennaio | 1997 A | 15 aprile | 1997 |
| Kirghizistan | 28 febbraio | 2000 A | 28 maggio | 2000 |
| Kuwait^*^ | 27 novembre | 1979 A | 25 febbraio | 1980 |
| Laos | 4 giugno | 1956 A | 2 settembre | 1956 |
| Libano | 11 aprile | 1969 A | 10 luglio | 1969 |
| Libia | 5 marzo | 1973 A | 4 giugno | 1973 |
| Lussemburgo | 16 dicembre | 1975 A | 15 marzo | 1976 |
| Macedonia del Nord | 30 agosto | 1994 S | 17 settembre | 1991 |
| Madagascar | 9 gennaio | 1979 A | 9 aprile | 1979 |
| Maldive | 5 settembre | 1995 A | 4 dicembre | 1995 |
| Mali | 28 dicembre | 1961 A | 28 marzo | 1962 |
| Marocco | 13 dicembre | 1993 A | 13 marzo | 1994 |
| Mauritania | 23 luglio | 1962 A | 21 ottobre | 1962 |
| Maurizio | 17 aprile | 1991 A | 16 luglio | 1991 |
| Messico^*^ | 5 aprile | 1950 | 17 settembre | 1953 |
| Monaco | 14 dicembre | 1994 A | 14 marzo | 1995 |
| Niger | 27 dicembre | 1962 A | 27 marzo | 1963 |
| Nigeria | 10 maggio | 2002 A | 8 agosto | 2002 |
| Norvegia | 5 marzo | 1954 | 3 giugno | 1954 |
| Oman | 19 marzo | 1992 A | 17 giugno | 1992 |
| Paesi Bassi | 1° settembre | 1959 | 30 novembre | 1959 |
| Aruba | 31 marzo | 1988 A | 29 giugno | 1988 |
| Curaçao | 31 marzo | 1988 A | 29 giugno | 1988 |
| Parte caraibica (Bonaire,<br>Sant’Eustachio e Saba) | 31 marzo | 1988 A | 29 giugno | 1988 |
| Sint Maarten | 31 marzo | 1988 A | 29 giugno | 1988 |
| Pakistan | 19 giugno | 1953 | 17 settembre | 1953 |
| Panama | 26 ottobre | 1998 A | 24 gennaio | 1999 |
| Paraguay | 26 settembre | 1969 A | 25 dicembre | 1969 |
| Portogallo | 12 dicembre | 1985 | 12 marzo | 1986 |
| Qatar | 20 aprile | 2007 A | 19 luglio | 2007 |
| Rep. Centrafricana | 2 giugno | 1969 A | 31 agosto | 1969 |
| Romania | 26 ottobre | 1994 A | 24 gennaio | 1995 |
| Ruanda | 17 maggio | 1971 A | 15 agosto | 1971 |
| Seicelle | 16 gennaio | 1979 A | 16 aprile | 1979 |
| Senegal | 20 dicembre | 1995 A | 19 marzo | 1996 |
| Serbia | 6 settembre | 2001 S | 27 aprile | 1992 |
| Slovenia | 9 aprile | 1997 A | 8 luglio | 1997 |
| Sri Lanka | 24 gennaio | 1994 A | 24 aprile | 1994 |
| Stati Uniti^**^ | 6 settembre | 1949 | 17 settembre | 1953 |
| Sudafrica | 21 settembre | 1998 A | 20 dicembre | 1998 |
| Suriname | 27 marzo | 2003 A | 25 giugno | 2003 |
| Svezia^*^ | 16 novembre | 1955 | 14 febbraio | 1956 |
| Svizzera | 3 ottobre | 1960 | 1° gennaio | 1961 |
| Tagikistan | 20 marzo | 1996 A | 18 giugno | 1996 |
| Thailandia | 10 ottobre | 1967 A | 8 gennaio | 1968 |
| Togo | 2 luglio | 1980 A | 30 settembre | 1980 |
| Tunisia | 4 maggio | 1966 A | 2 agosto | 1966 |
| Turkmenistan | 16 settembre | 1993 A | 15 dicembre | 1993 |
| Uganda | 28 novembre | 2017 A | 26 febbraio | 2018 |
| Ungheria | 21 maggio | 1993 A | 19 agosto | 1993 |
| Uruguay | 21 agosto | 1985 A | 19 novembre | 1985 |
| Uzbekistan | 8 maggio | 1997 A | 6 agosto | 1997 |
| Vietnam | 18 giugno | 1997 A | 16 settembre | 1997 |
| Zimbabwe | 6 febbraio | 1987 A | 7 maggio | 1987 |
| * Riserve e dichiarazioni. ** Obiezioni. Le riserve, dichiarazioni ed obiezioni, non sono pubblicate nella RU. Il testo, in francese e inglese, può essere consultato sul sito Internet dell’Organizzazione internazionale dell’aviazione civile:www.icao.int> Français > Au sujet de l’OACI > Direction des affaires juridiques et des relations extérieures > Recueil des traités > Liste actualisée des parties aux traités de droit aérien oppure ottenuto presso la Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione Trattati internazionali, 3003 Berna. | | | | |
| ^a^ Dal 12 mar. 1986 al 19 dic. 1999, la Conv. era applicabile a Macao in base a una dichiarazione d’estensione territoriale del Portogallo. Dal 20 dic. 1999, Macao è diventata una Regione amministrativa speciale (RAS) della Repubblica Popolare Cinese. In virtù della dichiarazione cinese del 9 dic. 1999, la Conv. è applicabile anche alla RAS Macao dal 20 dic. 1999. | | | | |

[^1]: RU  **1960**  1321