0.784.403.367

RU **1991** 1349

# Scambio di lettere del 27/29 giugno 1967 tra la Svizzera e la Gran Bretagna concernente il rilascio di licenze ai radioamatori

Entrato in vigore il 29 giugno 1967

(Stato 29  giugno 1967)

*Traduzione* [^1]

| L’Ambasciatore di Svizzera | Londra, 29 giugno 1967<br>Sua Eccellenza G. Brown <br>Segretario principale <br>di Stato di Sua Maestà Britannica <br>agli Affari Esteri <br>Foreign Office<br>Londra |
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Signor Segretario di Stato,

Ho l’onore di dichiarare ricevuta la Sua nota del 27 giugno 1967 del seguente tenore:
 «Mi pregio riferirmi alla corrispondenza scambiata tra i rappresentanti dei Governi del Regno Unito e della Confederazione Svizzera relativi alla possibilità di concludere un accordo tra i due Governi per l’attribuzione di reciproche autorizzazioni o licenze onde permettere ai radioamatori di ciascuno dei due Paesi, titolari di una licenza, di utilizzare le proprie emittenti in conformità delle disposizioni dell’articolo 41 del Regolamento delle radiocomunicazioni[^2], firmato a Ginevra nel 1959.
 2.  In seguito a tale corrispondenza, in nome del Governo del Regno Unito, di proporre quanto segue:
    (a) Ogni persona fisica titolare di una licenza di radioamatore rilasciata dal proprio Governo e che utilizza un’emittente da questi autorizzata potrà, previo consenso del Governo dell’altra Parte, su base reciproca e alle condizioni stabilite qui di seguito, utilizzare detta emittente sul territorio di quest’ultimo.
    (b) Prima di poter utilizzare un’emittente ai sensi del paragrafo 2 (a), il titolare della licenza di radioamatore rilasciata dal proprio Governo dovrà ottenere a tal fine un’autorizzazione o una licenza dal servizio amministrativo competente dell’altro Governo.
    (c) Il servizio amministrativo competente di ciascun Governo può rilasciare un’autorizzazione o una licenza, in conformità del paragrafo 2 (b), alle condizioni e secondo i termini che giudica appropriati, compresi la condizione, per la persona interessata, di aver raggiunto un certo livello di conoscenza in qualità di radioamatore ed il diritto o la licenza per il Governo che l’ha rilasciata di annullare l’autorizzazione in qualsiasi momento.
 Se il governo della Confederazione Svizzera concederà il proprio benestare, propongo che la presente nota e la relativa risposta costituiscano un accordo tra i due Governi che entrerà in vigore alla data della risposta e che potrà essere denunciato da ciascun Governo mediante preavviso scritto di sei mesi.»

Ho l’onore di informarla che il Consiglio federale svizzero approva i termini della Sua nota che costituisce, insieme alla presente risposta, un accordo tra i due Governi che entrerà in vigore in data odierna.

Gradisca, signor Segretario di Stato, l’assicurazione della mia alta considerazione.

| | Olivier Long |
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[^1]: Il testo originale è pubblicato sotto lo stesso numero nell’ediz. franc. della presente Raccolta.
[^2]: RS  **0.784.403**