0.790.2

Traduzione

# Convenzione sulla responsabilità internazionale per danni cagionati da oggetti spaziali

Conchiusa a Londra, Mosca e Washington il 29 marzo 1972

Approvata dall’Assemblea federale il 26 novembre 1973[^1]

Ratificata dalla Svizzera con strumento depositato il 22 gennaio 1974

Entrata in vigore per la Svizzera il 22 gennaio 1974

(Stato 14 luglio 2023) (Stato 14 luglio 2023)

Gli Stati partecipi della presente convenzione,

*Riconoscendo* l’interesse comune dell’umanità intera di favorire l’esplorazione e l’utilizzazione dello spazio extra-atmosferico per scopi pacifici;

*Richiamando* il trattato[^2]sulle norme per l’esplorazione e l’utilizzazione dello spazio extra-atmosferico, compresi la Luna e gli altri corpi celesti;

*Considerando* che, nonostante le misure precauzionali che gli Stati e gli enti internazionali sogliono prendere nel lanciare oggetti spaziali, questi possono nondimeno cagionare dei danni;

*Riconoscendo* la necessità di mettere in punto norme procedurali internazionali efficienti, concernenti la responsabilità per i danni cagionati da oggetti spaziali, nonché segnatamente di assicurare il versamento tempestivo, giusta la presente convenzione, di una indennità totale ed equa alle vittime dei predetti danni;

*Convinti* che la definizione di tali norme procedurali contribuirà a rafforzare la cooperazione internazionale nel settore dell’esplorazione e dell’utilizzazione dello spazio extra-atmosferico per scopi pacifici,

Hanno convenuto quanto segue:

##### **Art. I** {#art_I omnilex-key=ch-fedlex-international--0.790.2--I}
Nella presente convenzione,

a) Il termine «danno» designa la perdita di umane, le lesioni corporee o altre menomazioni della salute, la perdita di beni di Stato o appartenenti a persone fisiche o giuridiche oppure ad enti internazionali, i danni cagionati ai detti beni;
b) Il termine «lancio» designa parimente anche ogni tentativo di lancio;
c) L’espressione «Stato di lancio» designa:
        i) Uno Stato che procede o fa procedere al lancio di un oggetto spaziale,
        ii) Uno Stato il cui territorio o i cui impianti servono al lancio di un oggetto spaziale;
d) L’espressione «oggetto spaziale» designa pure gli elementi costitutivi di un oggetto spaziale, nonché il suo vettore e gli stadi del medesimo.

##### **Art. II** {#art_I omnilex-key=ch-fedlex-international--0.790.2--II}
Uno Stato di lancio ha la responsabilità assoluta di risarcire il danno cagionato da un suo oggetto spaziale alla superficie terrestre o agli aeromobili in volo.

##### **Art. III** {#art_I omnilex-key=ch-fedlex-international--0.790.2--III}
Se il danno è causato, altrove che alla superficie terrestre, a un oggetto spaziale di uno Stato di lancio o a persone o beni trovantisi a bordo di un tal oggetto spaziale, da un oggetto spaziale di un altro Stato di lancio, quest’ultimo Stato è responsabile soltanto se il danno deriva da una sua colpa oppure dalla colpa di persone di cui esso deve rispondere.

##### **Art. IV** {#art_I omnilex-key=ch-fedlex-international--0.790.2--IV}
1. In caso d’infortunio, altrove che alla superficie terrestre, tra oggetti spaziali di due Stati di lancio, infortunio cagionante un danno ad uno Stato terzo o a persone fisiche o giuridiche sotto sua giurisdizione, i predetti due Stati di lancio sono solidalmente responsabili verso lo Stato terzo nei limiti qui appresso indicati:
a) se il danno è stato inferto allo Stato terzo alla superficie terrestre o a un aeromobile in volo, la loro responsabilità verso lo Stato terzo è assoluta;
b) se il danno è stato inferto a un oggetto spaziale dello Stato terzo, o a persone o beni a bordo di un tale oggetto spaziale, altrove che alla superficie terrestre, la loro responsabilità verso lo Stato terzo richiede la colpa di uno di essi oppure la colpa di persone di cui l’uno o l’altro di essi deve rispondere.
2. In tutti i casi di responsabilità solidale, prevista nel paragrafo 1 del presente articolo, l’onere del risarcimento va ripartito tra i due primi Stati nella misura in cui erano in colpa; se torna impossibile stabilire detta misura, l’onere del risarcimento va ripartito tra essi in modo uguale. Questa ripartizione non deve ledere il diritto dello Stato terzo di ottenere, dall’uno qualunque degli Stati di lancio o da tutti gli Stati di lancio solidalmente responsabili, il pieno ed intero risarcimento dovuto in virtù della presente convenzione.

##### **Art. V** {#art_V omnilex-key=ch-fedlex-international--0.790.2--V}
1. Allorché due o più Stati procedono in comune al lancio di un oggetto spaziale, essi divengono solidalmente responsabili di qualunque danno ne risultasse.
2. Uno Stato di lancio che ha risarcito il danno ha un diritto di regresso contro gli altri partecipanti al lancio comune. I partecipanti possono conchiudere accordi concernenti la ripartizione dell’onere finanziario derivante dalla responsabilità solidale. Detti accordi non devono però ledere il diritto di uno Stato, cui sia stato cagionato un danno, di ottenere, dall’uno qualunque degli Stati di lancio o da tutti i responsabili solidali, il pieno ed intero risarcimento dovuto in virtù della presente convenzione.
3. Uno Stato il cui territorio o i cui impianti servono al lancio di un oggetto spaziale è reputato partecipante al lancio comune.

##### **Art. VI** {#art_V omnilex-key=ch-fedlex-international--0.790.2--VI}
1. Fatta riserva del paragrafo 2 del presente articolo, uno Stato di lancio vien liberato dalla responsabilità assoluta se accerta che il danno risulta, un tutto o in parte, da una colpa grave o da un atto od omissione commessi, nell’intenzione di provocare il danno, dallo Stato attore o da persone fisiche o giuridiche rappresentate da detto Stato.
2. Nessuna liberazione di nessuna natura è ammessa qualora il danno derivi da attività di uno Stato di lancio non conformi al diritto internazionale, inclusi segnatamente la Carta delle Nazioni Unite[^3]nonché il trattato sulle norme per l’esplorazione e l’utilizzazione dello spazio extra-atmosferico, compresi la Luna e gli altri corpi celesti.

##### **Art. VII** {#art_V omnilex-key=ch-fedlex-international--0.790.2--VII}
I disposti della presente convenzione non si applicano al danno inferto da un oggetto spaziale di uno Stato di lancio;

a) ai cittadini di questo Stato di lancio;
b) ai cittadini stranieri mentre partecipano alle operazioni di funzionamento del detto oggetto spaziale, a contare dal momento del lancio o da una fase ulteriore qualsiasi sino alla sua ricaduta, o mentre si trovano nella prossimità immediata di una zona destinata a servire al lancio o al ricupero, in seguito ad un invito del detto Stato di lancio.

##### **Art. VIII** {#art_V omnilex-key=ch-fedlex-international--0.790.2--VIII}
1. Lo Stato che subisce un danno, o le cui persone fisiche o giuridiche subiscono un danno, può presentare a uno Stato di lancio una domanda di riparazione per il danno stesso.
2. Se lo Stato, di cui le persone fisiche o giuridiche posseggono la nazionalità, non ha presentato domanda alcuna di risarcimento, un altro Stato può, per il danno subito sul suo territorio da una persona fisica o giuridica, presentare la domanda a uno Stato di lancio.
3. Se né lo Stato di cui le persone fisiche o giuridiche posseggono la nazionalità, né lo Stato sul cui territorio il danno è stato inferto presentano una domanda di risarcimento o notificano la loro intenzione di presentarne, un altro Stato può, in ragione del danno inferto a suoi residenti permanenti, presentare la domanda a uno Stato di lancio.

##### **Art. IX** {#art_I omnilex-key=ch-fedlex-international--0.790.2--IX}
La domanda di risarcimento va presentata allo Stato di lancio per via diplomatica. Uno Stato che non abbia relazioni diplomatiche con lo Stato di lancio può pregare uno Stato terzo di presentare la domanda e di rappresentare comunque i suoi interessi, nel quadro della presente convenzione, presso il detto Stato di lancio. Esso può parimenti presentare la domanda tramite il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, a condizione che lo Stato attore e lo Stato di lancio siano l’uno e l’altro membri di detta organizzazione.

##### **Art. X** {#art_X omnilex-key=ch-fedlex-international--0.790.2--X}
1. La domanda di risarcimento può essere presentata allo Stato di lancio nel termine di un anno a contare dalla data in cui il danno è insorto o a contare dall’identificazione dello Stato di lancio responsabile.
2. Se uno Stato ignora il danno prodotto, o non identifica lo Stato di lancio responsabile, la sua domanda è ricevibile entro l’anno successivo alla data nella quale esso viene e conoscenza dei predetti elementi; tuttavia il termine non può in nessun caso superare l’anno a contare dalla data nella quale lo Stato, se avesse agito con dovuta diligenza, avrebbe ragionevolmente potuto aver conoscenza dei predetti elementi.
3. I termini dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo si applicano anche se l’entità del danno non è esattamente nota. In tal caso tuttavia lo Stato attore ha facoltà di riadeguare la propria domanda e di presentare documenti aggiuntivi anche scorso il termine precisato, sino allo spirare del termine di un anno a contare dal momento in cui l’entità del danno è esattamente conosciuta.

##### **Art. XI** {#art_X omnilex-key=ch-fedlex-international--0.790.2--XI}
1. La presentazione di una domanda di riparazione allo Stato di lancio, in virtù della presente convezione, non presuppone l’esaurimento dei mezzi di ricorso interni aperti allo Stato attore o alle persone fisiche o giuridiche di cui rappresenta gli interessi.
2. Nessuno disposto della presente Convenzione impedisce a uno Stato, o persona fisica o giuridica da esso rappresentata, di adire le istanze giurisdizionali o gli organi amministrativi di uno Stato di lancio. Ma se vi è tale addizione, come anche se è invocato un altro accordo internazionale vincolante gli interessati, lo Stato non può presentare una domanda in virtù della presente convenzione.

##### **Art. XII** {#art_X omnilex-key=ch-fedlex-international--0.790.2--XII}
L’ammontare della riparazione che lo Stato di lancio è tenuto a versare per il danno, in applicazione della presente convenzione, dovrà essere determinato conformemente al diritto internazionale ed ai principi della giustizia e dell’equità, in modo che la riparazione del danno risulti tale da porre la persona fisica o giuridica, lo Stato o l’ente internazionale attore nella situazione che sarebbe esistita qualora il danno non si fosse prodotto.

##### **Art. XIII** {#art_X omnilex-key=ch-fedlex-international--0.790.2--XIII}
Salvo diversa intesa, tra lo Stato attore e lo Stato convenuto, circa il modo di risarcimento, l’ammontare del medesimo va pagato nella moneta dello Stato attore o a domanda di questo, nella moneta dello Stato convenuto.

##### **Art. XIV** {#art_X omnilex-key=ch-fedlex-international--0.790.2--XIV}
Se, un anno dopo che lo Stato attore ha notificato a quello di lancio d’aver presentato i documenti giustificativi, la domanda di risarcimento non è regolata mediante negoziati diplomatici giusta l’articolo IX, le Parti interessate formano, a domanda di una di esse, una Commissione di regolamento.

##### **Art. XV** {#art_X omnilex-key=ch-fedlex-international--0.790.2--XV}
1. La Commissione di regolamento si compone di tre membri: uno designato dallo Stato attore, uno designato dallo Stato di lancio e il terzo, fungente da presidente, scelto di comune accordo tra i due Stati. Ogni Parte deve procedere alla designazione entro un termine di due mesi a contare dalla domanda di costituzione della Commissione di regolamento.
2. Qualora, quattro mesi dopo la domanda di costituzione della Commissione, nessun accordo intervenga circa la scelta del Presidente, una delle Parti può pregare il Segretario generale dell’Organizzazione della Nazioni Unite di nominarlo entro un termine suppletivo di due mesi.

##### **Art. XVI** {#art_X omnilex-key=ch-fedlex-international--0.790.2--XVI}
1. Se una delle Parti non procede nel termine previsto alla designazione che le spetta, il presidente, a domanda dell’altra Parte, costituirà da solo la Commissione di regolamento.
2. Se, per una qualsiasi ragione, sopravvenisse una vacanza in seno alla Commissione, vi sarà posto rimedio giusta la procedura adottata per la designazione iniziale.
3. La Commissione determina la propria procedura.
4. La Commissione decide dei luoghi di seduta nonché di qualunque altro tema amministrativo.
5. Tranne i casi in cui la Commissione è composta di un sol membro, le sentenze e le decisioni vanno prese a maggioranza.

##### **Art. XVII** {#art_X omnilex-key=ch-fedlex-international--0.790.2--XVII}
La Commissione di regolamento non va ampliata allorché due o più Stati attori o due o più Stati convenuti partecipano alla procedura. Gli Stati attori nominano congiuntamente un sol membro, nello stesso modo e nelle stesse condizioni come se vi fosse un solo Stato attore. Se due o più Stati convenuti partecipano alla procedura, anch’essi nominano congiuntamente un sol membro, nello stesso modo. Se gli Stati attori o gli Stati convenuti non procedono nei termini previsti alla designazione loro spettante, il presidente costituisce da solo la Commissione.

##### **Art. XVIII** {#art_X omnilex-key=ch-fedlex-international--0.790.2--XVIII}
La Commissione di regolamento decide della fondatezza della domanda di risarcimento e stabilisce, ove occorra, l’ammontare del risarcimento stesso.

##### **Art. XIX** {#art_X omnilex-key=ch-fedlex-international--0.790.2--XIX}
1. La Commissione di regolamento agisce in conformità dei disposti dell’articolo XII.
2. La decisione della Commissione è definitiva e obbligatoria qualora le Parti ne siano convenute; in caso contrario, la Commissione pronuncia una sentenza la quale vale solo come raccomandazione, che le Parti son tenute a prendere in considerazione in buona fede. La Commissione motiva la propria decisione o la propria sentenza.
3. La Commissione pronuncia la decisione o la sentenza il più rapidamente possibile, comunque entro il termine di un anno a contare dalla data in cui è stata costituita, a meno ch’essa reputi necessario prorogare il termine.
4. La Commissione pubblica la decisione o la sentenza. Essa ne trasmette copia certificata conforme a ciascuna Parte e al Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite.

##### **Art. XX** {#art_X omnilex-key=ch-fedlex-international--0.790.2--XX}
Le spese relative alla Commissione di regolamento vanno ripartite tra le Parti, a meno che la Commissione decida altrimenti.

##### **Art. XXI** {#art_X omnilex-key=ch-fedlex-international--0.790.2--XXI}
Se il danno cagionato da un oggetto spaziale mette in pericolo, su grande scala, vite umane o compromette seriamente le condizioni della popolazione o il funzionamento di centri vitali, gli Stati partecipanti, segnatamente lo Stato di lancio, esamineranno la possibilità di fornire un’assistenza appropriata e tempestiva allo Stato leso, allorché quest’ultimo ne formuli la domanda. Questo articolo tuttavia non pregiudica i diritti e gli obblighi derivanti dalla presente Convenzione.

##### **Art. XXII** {#art_X omnilex-key=ch-fedlex-international--0.790.2--XXII}
1. Nella presente convenzione, eccetto gli articoli XXIV a XXVII, i riferimenti agli Stati si applicano ad ogni ente internazionale che svolga attività spaziali, qualora detto ente dichiari di accettare i diritti e gli obblighi convenzionali e qualora la maggioranza degli Stati membri dell’ente siano partecipi della presente convenzione o del trattato sulle norme per l’esplorazione e l’utilizzazione dello spazio extra-atmosferico, compresi la Luna e gli altri corpi celesti.
2. Gli Stati membri di un tale ente e partecipi della presente convenzione devono prendere tutti i provvedimenti necessari affinché l’ente faccia una dichiarazione conforme al paragrafo precedente.
3. Se un ente internazionale è responsabile di un danno giusta la presente convenzione, esso, e quei suoi membri che sono partecipi della presente Convenzione, divengono solidalmente responsabili; rimane tuttavia inteso che:
a) ogni domanda di risarcimento per questo danno dev’essere presentata in primo luogo all’ente stesso;
b) solo nel caso in cui l’ente non abbia versato, entro il termine di sei mesi, la somma convenuta o stabilita a titolo di riparazione del danno, lo Stato attore può invocare la responsabilità dei membri partecipi della presente convenzione.
4. Ogni domanda di risarcimento, formulata conformemente alla presente convenzione, per il danno subito da un ente che abbia fatto una dichiarazione giusta il paragrafo 1 del presente articolo, va presentata da un membro dell’ente che sia partecipe della presente convenzione.

##### **Art. XXIII** {#art_X omnilex-key=ch-fedlex-international--0.790.2--XXIII}
1. I disposti della presente convenzione non toccano gli altri accordi internazionali vigenti tra gli Stati partecipi ai medesimi.
2. Nessun disposto della presente convenzione può impedire agli Stati di conchiudere accordi internazionali che ne confermino, ne completino o ne sviluppino le norme.

##### **Art. XXIV** {#art_X omnilex-key=ch-fedlex-international--0.790.2--XXIV}
1. La presente Convenzione è aperta alla firma di tutti gli Stati. Uno Stato che non abbia firmato la presente Convenzione prima dell’entrata in vigore, giusta il paragrafo 3 del presente articolo, potrà aderirvi in ogni momento.
2. La presente Convenzione va sottoposta alla ratificazione degli Stati firmatari. Gli strumenti di ratificazione e quelli di adesione vanno depositati presso i Governi del Regno Unito di Gran Bretagna e d’Irlanda del Nord, degli Stati Uniti d’America e dell’Unione Sovietica, designati quindi «governi depositari».
3. La presente Convenzione entra in vigore alla data del deposito del quinto strumento di ratificazione.
4. La presente Convenzione entra successivamente in vigore, per gli Stati che depositano i rispettivi strumenti di ratificazione o di adesione dopo il quinto, il giorno del deposito del rispettivo strumento di ratificazione o di adesione.
5. I governi depositari comunicano immediatamente a tutti gli Stati firmatari della presente Convenzione, e a quelli che vi avranno aderito, la data di ogni firma, la data del deposito di ogni strumento di ratifica o di adesione, la data d’entrata in vigore della Convenzione, nonché ogni altra informazione.
6. La presente Convenzione sarà registrata dai governi depositari giusta l’articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite[^4].

##### **Art. XXV** {#art_X omnilex-key=ch-fedlex-international--0.790.2--XXV}
Ogni Stato partecipe della presente Convenzione può proporre emendamenti alla medesima. Gli emendamenti, per ogni Stato contraente che li accetta, entrano in vigore il giorno della loro accettazione da parte della maggioranza degli Stati contraenti; successivamente, per ciascun altro Stato contraente, il giorno della sua accettazione.

##### **Art. XXVI** {#art_X omnilex-key=ch-fedlex-international--0.790.2--XXVI}
Dieci anni dopo l’entrata in vigore della presente Convenzione, il tema di un suo riesame deve essere iscritto all’ordine del giorno provvisorio dell’Assemblea generale dell’Organizzazione delle Nazione Unite, affinché si possa valutare, in base all’esperienza fatta durante il suddetto periodo, se il testo richieda una revisione. Comunque, cinque anni dopo la data d’entrata in vigore della Convenzione, una conferenza degli Stati partecipi sarà convocata, a domanda di un terzo degli Stati stessi e con l’assenso della maggioranza dei medesimi, al fine di riesaminare la convenzione.

##### **Art. XXVII** {#art_X omnilex-key=ch-fedlex-international--0.790.2--XXVII}
Ogni Stato partecipe della presente convenzione può, un anno dopo l’entrata in vigore della medesima, comunicare la sua intenzione di recederne, mediante notificazione scritta indirizzata ai governi depositari. Questa notificazione prenderà effetto un anno dopo la data della sua ricezione.

##### **Art. XXVIII** {#art_X omnilex-key=ch-fedlex-international--0.790.2--XXVIII}
La presente Convenzione, i cui testi inglese, cinese, spagnolo, francese e russo fanno parimente fede, sarà depositata negli archivi dei governi depositari. Copie debitamente certificate ne saranno indirizzate, dai governi depositari, ai governi degli Stati che avranno firmato la convenzione o che vi avranno aderito.

*In fede di che* i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato la presente Convenzione.Fatto in tre esemplari a Londra, Mosca e Washington il 29 marzo 1972.(Seguono le firme)

| Stati partecipanti | Ratifica<br>Adesione (A)<br>Dichiarazione di successione (S) | | Entrata in vigore | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Algeria | 17 ottobre | 2006 | 17 ottobre | 2006 | |
| Antigua e Barbuda | 26 dicembre | 1988 S | 1° novembre | 1981 | |
| Arabia Saudita | 17 dicembre | 1976 A | 17 dicembre | 1976 | |
| Argentina | 14 novembre | 1986 | 14 novembre | 1986 | |
| Armenia | 28 marzo | 2018 A | 28 marzo | 2018 | |
| Australia | 20 gennaio | 1975 A | 20 gennaio | 1975 | |
| Austria^*^ | 10 gennaio | 1980 | 10 gennaio | 1980 | |
| Bahrein | 28 agosto | 2019 A | 28 agosto | 2019 | |
| Belarus | 27 dicembre | 1973 | 27 dicembre | 1973 | |
| Belgio | 13 agosto | 1976 | 13 agosto | 1976 | |
| Benin | 25 aprile | 1975 | 25 aprile | 1975 | |
| Bosnia e Erzegovina | 15 agosto | 1994 S | 6 marzo | 1992 | |
| Botswana | 11 marzo | 1974 | 11 marzo | 1974 | |
| Brasile | 9 marzo | 1973 | 9 marzo | 1973 | |
| Bulgaria | 16 maggio | 1972 | 1° settembre | 1972 | |
| Canada^*^ | 20 febbraio | 1975 A | 20 febbraio | 1975 | |
| Ceca, Repubblica | 24 settembre | 1993 S | 1° gennaio | 1993 | |
| Cile | 1° dicembre | 1976 A | 1° dicembre | 1976 | |
| Cina^*^ | 20 dicembre | 1988 A | 20 dicembre | 1988 | |
| Hong Kong | 3 giugno | 1997 | 1° luglio | 1997 | |
| Cipro | 15 maggio | 1973 | 15 maggio | 1973 | |
| Colombia | 2 luglio | 2014 | 2 luglio | 2014 | |
| Corea del Nord | 24 febbraio | 2016 A | 24 febbraio | 2016 | |
| Corea del Sud^*^ | 14 gennaio | 1980 | 14 gennaio | 1980 | |
| Cuba | 25 novembre | 1982 A | 25 novembre | 1982 | |
| Danimarca^*^ | 1° aprile | 1977 | 1° aprile | 1977 | |
| Dominicana, Repubblica | 23 febbraio | 1973 | 23 febbraio | 1973 | |
| Ecuador | 17 agosto | 1972 | 1° settembre | 1972 | |
| El Salvador | 5 luglio | 2016 | 5 luglio | 2016 | |
| Emirati Arabi Uniti | 4 ottobre | 2000 A | 4 ottobre | 2000 | |
| EUMETSAT | 29 settembre | 2005 | 29 settembre | 2005 | |
| European Space Agency (ESA) | 23 settembre | 1976 A | 23 settembre | 1976 | |
| European Telecommunications<br>Satellite Organization<br>(EUTELSAT) | 13 novembre | 1987 | 30 novembre | 1987 | |
| Figi | 4 aprile | 1973 A | 4 aprile | 1973 | |
| Finlandia^*^ | 1° febbraio | 1977 | 1° febbraio | 1977 | |
| Francia | 31 dicembre | 1975 A | 31 dicembre | 1975 | |
| Gabon | 5 febbraio | 1982 A | 5 febbraio | 1982 | |
| Germania | 18 dicembre | 1975 A | 18 dicembre | 1975 | |
| Giappone | 20 giugno | 1983 A | 20 giugno | 1983 | |
| Grecia | 27 aprile | 1977 | 27 aprile | 1977 | |
| India | 9 luglio | 1979 A | 9 luglio | 1979 | |
| Indonesia | 18 giugno | 1996 A | 18 giugno | 1996 | |
| Iran | 13 febbraio | 1974 | 13 febbraio | 1974 | |
| Iraq | 4 ottobre | 1972 A | 4 ottobre | 1972 | |
| Irlanda^*^ | 29 giugno | 1972 | 1° settembre | 1972 | |
| Israele | 21 giugno | 1977 A | 21 giugno | 1977 | |
| Italia | 22 febbraio | 1983 | 22 febbraio | 1983 | |
| Kazakstan | 11 luglio | 1998 A | 11 luglio | 1998 | |
| Kenya | 25 settembre | 1975 A | 25 settembre | 1975 | |
| Kuwait^*^ | 30 ottobre | 1972 | 30 ottobre | 1972 | |
| Laos | 20 marzo | 1973 | 20 marzo | 1973 | |
| Libano | 23 maggio | 2006 | 23 maggio | 2006 | |
| Libia | 20 aprile | 2010 A | 20 aprile | 2010 | |
| Liechtenstein | 24 dicembre | 1979 A | 24 dicembre | 1979 | |
| Lituania | 25 marzo | 2013 A | 25 marzo | 2013 | |
| Lussemburgo | 18 ottobre | 1983 | 18 ottobre | 1983 | |
| Mali | 9 giugno | 1972 | 1° settembre | 1972 | |
| Malta | 13 gennaio | 1978 A | 13 gennaio | 1978 | |
| Marocco | 15 marzo | 1983 | 15 marzo | 1983 | |
| Messico | 8 aprile | 1974 | 8 aprile | 1974 | |
| Mongolia | 5 settembre | 1972 | 5 settembre | 1972 | |
| Montenegro | 9 gennaio | 2007 S | 3 giugno | 2006 | |
| Nicaragua | 30 giugno | 2017 | 30 giugno | 2017 | |
| Niger | 1° settembre | 1972 | 1° settembre | 1972 | |
| Nigeria | 21 dicembre | 2005 A | 21 dicembre | 2005 | |
| Norvegia | 3 aprile | 1995 | 3 aprile | 1995 | |
| Nuova Zelanda^*^ | 30 ottobre | 1974 | 30 ottobre | 1974 | |
| Oman | 4 febbraio | 2022 | 4 febbraio | 2022 | |
| Paesi Bassi | 17 febbraio | 1981 A | 17 febbraio | 1981 | |
| Aruba | 17 febbraio | 1981 | 17 febbraio | 1981 | |
| Curaçao | 17 febbraio | 1981 | 17 febbraio | 1981 | |
| Parte caraibica (Bonaire,<br>Sant’Eustachio e Saba) | 17 febbraio | 1981 | 17 febbraio | 1981 | |
| Sint Maarten | 17 febbraio | 1981 | 17 febbraio | 1981 | |
| Pakistan | 4 aprile | 1973 | 4 aprile | 1973 | |
| Panama | 5 giugno | 1974 | 5 giugno | 1974 | |
| Papua Nuova Guinea | 27 ottobre | 1980 S | 16 settembre | 1975 | |
| Paraguay | 11 luglio | 2023 A | 11 luglio | 2023 | |
| Perù | 6 novembre | 2002 | 6 novembre | 2002 | |
| Polonia | 25 gennaio | 1973 | 25 gennaio | 1973 | |
| Portogallo | 27 giugno | 2019 A | 27 giugno | 2019 | |
| Qatar | 11 gennaio | 1974 A | 11 gennaio | 1974 | |
| Regno Unito^*^ | 9 ottobre | 1973 | 9 ottobre | 1973 | |
| Anguilla | 9 ottobre | 1973 A | 9 ottobre | 1973 | |
| Territori sotto la sovranità<br>territoriale del Regno Unito | 9 ottobre | 1973 | 9 ottobre | 1973 | |
| Romania | 5 marzo | 1980 | 5 marzo | 1980 | |
| Russia^**^ | 9 ottobre | 1973 | 9 ottobre | 1973 | |
| Saint Vincent e Grenadine | 13 maggio | 1999 A | 13 maggio | 1999 | |
| Seicelle | 5 gennaio | 1978 A | 5 gennaio | 1978 | |
| Senegal | 26 marzo | 1975 | 26 marzo | 1975 | |
| Serbia | 20 ottobre | 1975 A | 20 ottobre | 1975 | |
| Singapore | 19 agosto | 1975 | 19 agosto | 1975 | |
| Siria | 6 febbraio | 1980 A | 6 febbraio | 1980 | |
| Slovacchia | 7 aprile | 2006 S | 1° gennaio | 1993 | |
| Slovenia | 27 maggio | 1992 S | 25 giugno | 1991 | |
| Spagna | 2 gennaio | 1980 | 2 gennaio | 1980 | |
| Sri Lanka | 9 aprile | 1973 A | 9 aprile | 1973 | |
| Stati Uniti | 9 ottobre | 1973 | 9 ottobre | 1973 | |
| Sudafrica | 14 dicembre | 2011 | 14 dicembre | 2011 | |
| Svezia^*^ | 14 giugno | 1976 A | 14 giugno | 1976 | |
| Svizzera | 22 gennaio | 1974 | 22 gennaio | 1974 | |
| Togo | 26 aprile | 1976 | 26 aprile | 1976 | |
| Trinidad e Tobago | 8 febbraio | 1980 A | 8 febbraio | 1980 | |
| Tunisia | 18 maggio | 1973 | 18 maggio | 1973 | |
| Turchia^*^ | 15 febbraio | 2007 A | 15 febbraio | 2007 | |
| Ucraina | 16 ottobre | 1973 | 16 ottobre | 1973 | |
| Ungheria | 27 dicembre | 1972 | 27 dicembre | 1972 | |
| Uruguay | 7 gennaio | 1977 A | 7 gennaio | 1977 | |
| Venezuela | 1° agosto | 1978 | 1° agosto | 1978 | |
| Zambia | 20 agosto | 1973 A | 20 agosto | 1973 | |
| Paesi Bassi | | | | | |
| * Riserve e dichiarazioni. ** Obiezioni. Le riserve, dichiarazioni ed obiezioni, non sono pubblicate nella RU. Possono essere consultate sul sito Internet delle Nazioni Unite:https://treaties.un.org/> Enregistrement et publication > Recueil des Traités des Nations Unies oppure ottenute presso la Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione Trattati internazionali, 3003 Berna. | | | | | |
| ^a^ Dal 9 ott. 1973 al 30 giu. 1997, la Conv. era applicabile a Hong Kong in base a una dichiarazione d’estensione territoriale del Regno Unito. Dal 1° lug. 1997, Hong Kong è diventata una Regione amministrativa speciale (RAS) della Repubblica Popolare Cinese. In virtù<br>della dichiarazione cinese dell’11 giugno 1997, la Conv. è applicabile anche alla RAS Hong Kong dal 1° lug. 1997. | | | | | |

[^1]: RU **1974** 784; FF **1973** 1045 RU **1974** 783
[^2]: RS  **0.790**
[^3]: RS  **0.120**
[^4]: RS  **0.120**