0.790.3

RU **1978** 240; FF **1977** II 345

Traduzione

# Convenzione sull’immatricolazione degli oggetti lanciati nello spazio extra-atmosferico

Conchiusa a New York il 12 novembre 1974<br />Approvata dall’Assemblea federale il 5 dicembre 1977[^1]<br />Ratificata con strumento depositato dalla Svizzera il 15 febbraio 1978<br />Entrata in vigore per la Svizzera il 15 febbraio 1978

(Stato 27 febbraio 2023)

Gli Stati partecipi della presente Convenzione,

Riconoscendo che è interesse comune dell’umanità favorire l’esplorazione e l’impiego dello spazio extra-atmosferico per scopi pacifici;

Richiamando che il Trattato sulle norme d’esplorazione e utilizzazione dello spazio extra-atmosferico, compresi la Luna e gli altri corpi celesti, del 27 gennaio 1967[^2], afferma che gli Stati assumono la responsabilità internazionale per le attività nazionali nello spazio extra-atmosferico e menziona lo Stato sul cui registro è iscritto un oggetto lanciato nello spazio;

Richiamando parimente che l’Accordo sul salvataggio ed il ricupero dei cosmonauti nonché sulla restituzione degli oggetti lanciati nello spazio extra-atmosferico, del 22 aprile 1968[^3]prevede che l’autorità di lancio deve fornire, a domanda, i dati per l’identificazione, se vuole che un oggetto da essa lanciato nello spazio e trovato oltre i suoi limiti territoriali gli sia restituito;

Richiamando inoltre che la Convenzione sulla responsabilità internazionale per danni cagionati da oggetti spaziali, del 29 marzo 1972[^4]stabilisce norme e procedure internazionali concernenti la responsabilità assunta dagli Stati di lancio per danni cagionati dai loro oggetti speziali;

Desiderosi, tenuto conto del Trattato sulle norme d’esplorazione e utilizzazione dello spazio extra-atmosferico, compresi la Luna e gli altri corpi celesti, di predisporre l’immatricolazione nazionale, da parte degli Stati di lancio, degli oggetti spaziali lanciati;

Desiderosi inoltre di stabilire un registro centrale degli oggetti lanciati nello spazio extra-atmosferico, nel quale sia obbligatorio iscriverli e che venga tenuto dal Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite;

Parimente desiderosi di fornire agli Stati partecipi mezzi e procedure suppletive per aiutarli ad identificare gli oggetti speziali;

Ritenendo che un sistema obbligatorio d’immatricolazione degli oggetti lanciati nello spazio extra-atmosferico faciliterebbe segnatamente l’identificazione dei detti oggetti e contribuirebbe all’applicazione e allo sviluppo del diritto internazionale sull’esplorazione e l’utilizzazione dello spazio extra-atmosferico,

hanno convenuto quanto segue:

##### **Art. I** {#art_I omnilex-key=ch-fedlex-international--0.790.3--I}
Ai fini della presente Convenzione:
a) L’espressione «Stato di lancio» designa:
        i) uno Stato che procede o fa procedere al lancio di un oggetto spaziale;
        ii) uno Stato il cui territorio o i cui impianti servono al lancio di un oggetto spaziale;
b) L’espressione «oggetto spaziale» designa pure gli elementi costitutivi di un oggetto spaziale, nonché il suo vettore e gli stadi del medesimo;
c) L’espressione «Stato d’immatricolazione» designa uno Stato di lancio sul cui registro un oggetto spaziale sia iscritto giusta l’articolo II.

##### **Art. II** {#art_I omnilex-key=ch-fedlex-international--0.790.3--II}
1. Allorché un oggetto spaziale è lanciato su orbita terrestre o oltre, lo Stato di lancio deve immatricolarlo iscrivendolo su un registro appropriato che esso tiene. Lo Stato di lancio informa il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite della creazione di detto registro.
2. Allorché, per un oggetto spaziale lanciato su orbita terrestre o oltre, si danno due o più Stati di lancio, questi determinano congiuntamente quale debba, giusta il paragrafo 1 del presente articolo, immatricolare l’oggetto, tenendo conto dei disposti dell’articolo VIII del Trattato sulle norme d’esplorazione e utilizzazione dello spazio extra-atmosferico, compresi la Luna e gli altri corpi celesti, e senza pregiudizio degli adeguati accordi stipulati o stipulandi tra gli Stati di lancio circa la giurisdizione e il controllo dell’oggetto spaziale e dell’eventuale equipaggio del medesimo.
3. Il contenuto di ogni registro e le condizioni di tenuta sono determinati dallo Stato di immatricolazione interessato.

##### **Art. III** {#art_I omnilex-key=ch-fedlex-international--0.790.3--III}
1. Il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite garantisce la tenuta di un registro nel quale vengono trascritti i dati forniti conformemente all’articolo IV.
2. L’accesso alle informazioni figuranti su questo registro è pienamente libero.

##### **Art. IV** {#art_I omnilex-key=ch-fedlex-international--0.790.3--IV}
1. Ogni Stato di immatricolazione fornisce al Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, non appena possibile, le informazioni seguenti concernenti ogni oggetto spaziale iscritto nel proprio registro:
a) Nome dello Stato o degli Stati di lancio;
b) Indicativo appropriato o numero d’immatricolazione dell’oggetto spaziale;
c) Data e territorio o luogo del lancio;
d) Principali parametri dell’orbita, compresi:
        i) il periodo nodale,
        ii) l’inclinazione,
        iii) l’apogeo,
        iv) il perigeo;
e) Funzione generale dell’oggetto spaziale.
2. Ogni Stato d’immatricolazione può, di tempo in tempo, comunicare al Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite informazioni suppletive concernenti un oggetto spaziale iscritto sul proprio registro.
3. Ogni Stato d’immatricolazione informa il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, nella misura possibile e non appena può farlo, circa gli oggetti spaziali a proposito dei quali ha precedentemente comunicato dei dati e che sono stati ma che non sono più su orbita terrestre.

##### **Art. V** {#art_V omnilex-key=ch-fedlex-international--0.790.3--V}
Se un oggetto spaziale, lanciato su orbita terrestre o oltre, è marcato dell’indicativo o del numero d’immatricolazione, menzionati nella lettera b del paragrafo 1 dell’articolo IV, oppure dell’indicativo e del numero, lo Stato di immatricolazione notifica questo fatto al Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, comunicandogli le informazioni di cui all’articolo IV. In questo caso, il detto Segretario trascrive tale notificazione nel registro.

##### **Art. VI** {#art_V omnilex-key=ch-fedlex-international--0.790.3--VI}
Quando l’applicazione dei disposti della presente Convenzione non consente a uno Stato partecipe di identificare un oggetto spaziale che ha cagionato un danno al proprio territorio o a una persona fisica o giuridica della propria giurisdizione, oppure che rischia comunque di risultare pericoloso o nocivo, gli altri Stati partecipi, segnatamente quelli fruenti d’impianti per l’osservazione e la localizzazione spaziale, dovranno soddisfare quanto possibile ogni domanda d’aiuto d’identificare un tale oggetto, formulata in termini accettabili e con condizioni eque e ragionevoli e presentata loro dal detto Stato partecipe o dal Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, oppure in suo nome. Lo Stato istante darà tutte le informazioni possibili sulla data, la natura e le circostanze degli eventi motivanti la sua istanza. Le modalità dell’assistenza formeranno oggetto di un accordo tra le Parti interessate.

##### **Art. VII** {#art_V omnilex-key=ch-fedlex-international--0.790.3--VII}
1. Nella presente Convenzione, fatti salvi gli articoli dall’VIII al XII incluso, i riferimenti agli Stati si applicano anche ad ogni organizzazione internazionale intergovernativa che abbia un’attività spaziale, qualora detta organizzazione dichiari d’accettare i diritti e gli obblighi sanciti dalla presente Convenzione e qualora la maggioranza dei suoi membri siano Stati partecipi della presente Convenzione e del Trattato sulle norme d’esplorazione e utilizzazione dello spazio extra-atmosferico, compresi la Luna e gli altri corpi celesti.
2. Gli Stati membri di una tale organizzazione e partecipi della presente Convenzione devono prendere tutti i provvedimenti necessari affinché l’organizzazione faccia una dichiarazione conforme al paragrafo 1 del presente articolo.

##### **Art. VIII** {#art_V omnilex-key=ch-fedlex-international--0.790.3--VIII}
1. La presente Convenzione sarà aperta alla firma di tutti gli Stati presso la sede dell’Organizzazione delle Nazioni Unite in Nuova York. Ogni Stato che non avrà firmato la presente Convenzione prima della sua entrata in vigore, giusta il paragrafo 3 del presente articolo, potrà poi aderirvi in ogni istante.
2. La presente Convenzione va sottoposta alla ratificazione degli Stati firmatari. Gli strumenti di ratificazione e gli strumenti d’adesione saranno depositati presso il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite.
3. La presente Convenzione entrerà in vigore, tra gli Stati che l’avranno ratificata, il giorno in cui sarà stato depositato il quinto strumento di ratificazione presso il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite.
4. Per gli Stati i cui strumenti di ratificazione o d’adesione siano depositati dopo l’entrata in vigore della presente Convenzione, questa entrerà in vigore il giorno del deposito dei loro strumenti di ratificazione o d’adesione.
5. Il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite informerà senza indugio gli Stati firmatari o aderenti della data di ogni firma, della data del deposito di ogni strumento di ratificazione o d’adesione, della data d’entrata in vigore della Convenzione, nonché di ogni altra notificazione.

##### **Art. IX** {#art_I omnilex-key=ch-fedlex-international--0.790.3--IX}
Ogni Stato partecipe della presente Convenzione può proporre emendamenti al testo. Gli emendamenti prenderanno effetto, rispetto allo Stato partecipe che li accetti, non appena essi saranno stati accettati dalla maggioranza degli Stati partecipi della Convenzione e, successivamente, per ognuno degli altri Stati partecipi, nel giorno dell’accettazione dei detti emendamenti.

##### **Art. X** {#art_X omnilex-key=ch-fedlex-international--0.790.3--X}
Dieci anni dopo l’entrata in vigore della presente Convenzione, la questione d’un suo riesame verrà iscritta all’ordine del giorno provvisorio dell’Assemblea generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, onde riscontrare, al lume delle esperienze fatte durante il periodo trascorso, se il testo richieda una revisione. Tuttavia, cinque anni almeno dopo la data dell’entrata in vigore della presente Convenzione, una conferenza degli Stati partecipi della medesima verrà convocata, a domanda di un terzo dei detti Stati e con l’assenso della loro maggioranza, onde riesaminare il presente testo. Il riesame terrà conto in particolare di tutti i progressi tecnici pertinenti, compresi quelli concernenti l’identificazione degli oggetti spaziali.

##### **Art. XI** {#art_X omnilex-key=ch-fedlex-international--0.790.3--XI}
Ogni Stato partecipe della presente Convenzione può, un anno dopo l’entrata in vigore della medesima, comunicare la propria intenzione di recederne, notificandola per scritto al Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite. La notificazione prenderà effetto un anno dopo la data di ricezione.

##### **Art. XII** {#art_X omnilex-key=ch-fedlex-international--0.790.3--XII}
La presente Convenzione, i cui testi inglesi, arabo, cinese, spagnolo, francese e russo fanno parimente fede, sarà depositata presso il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite che ne invierà copie certificate conformi a tutti gli Stati firmatari o aderenti.

*In fede di che,* i sottoscritti, debitamente abilitati all’uopo dai loro rispettivi governi, hanno firmato la presente Convenzione, aperta alla firma in Nuova York il quattordici gennaio millenovecentosettantacinque.(Seguono le firme)

| Stati partecipanti | Ratifica<br>Adesione (A)<br>Dichiarazione di successione (S) | | Entrata in vigore | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Agenzia Spaziale Europea (ESA) | 2 gennaio | 1979 | 2 gennaio | 1979 |
| Algeria | 9 marzo | 2007 A | 9 marzo | 2007 |
| Antigua e Barbuda | 13 dicembre | 1988 S | 1° novembre | 1981 |
| Arabia Saudita | 18 luglio | 2012 A | 18 luglio | 2012 |
| Argentina | 5 maggio | 1993 | 5 maggio | 1993 |
| Armenia | 19 gennaio | 2018 A | 19 gennaio | 2018 |
| Australia | 11 marzo | 1986 A | 11 marzo | 1986 |
| Austria | 6 marzo | 1980 | 6 marzo | 1980 |
| Bahrein | 6 luglio | 2021 A | 6 luglio | 2021 |
| Belarus | 26 gennaio | 1978 | 26 gennaio | 1978 |
| Belgio | 24 febbraio | 1977 | 24 febbraio | 1977 |
| Brasile | 17 marzo | 2006 A | 17 marzo | 2006 |
| Bulgaria | 11 maggio | 1976 | 15 settembre | 1976 |
| Canada | 4 agosto | 1976 | 15 settembre | 1976 |
| Ceca, Repubblica | 22 febbraio | 1993 S | 1° gennaio | 1993 |
| Cile | 17 settembre | 1981 A | 17 settembre | 1981 |
| Cina | 12 dicembre | 1988 A | 12 dicembre | 1988 |
| Hong Kong^a^ | 6 giugno | 1997 A | 1° luglio | 1997 |
| Cipro^**^ | 6 luglio | 1978 A | 6 luglio | 1978 |
| Colombia | 10 gennaio | 2014 A | 10 gennaio | 2014 |
| Corea (Nord) | 10 marzo | 2009 A | 10 marzo | 2009 |
| Corea (Sud) | 14 ottobre | 1981 A | 14 otto+bre | 1981 |
| Costa Rica | 14 ottobre | 2010 A | 14 ottobre | 2010 |
| Cuba | 10 aprile | 1978 A | 10 aprile | 1978 |
| Danimarca | 1° aprile | 1977 | 1° aprile | 1977 |
| Emirati Arabi Uniti | 7 novembre | 2000 A | 7 novembre | 2000 |
| EUMETSAT | 10 luglio | 1997 | 10 luglio | 1997 |
| Finlandia | 15 gennaio | 2018 A | 15 gennaio | 2018 |
| Francia | 17 dicembre | 1975 | 15 settembre | 1976 |
| Germania | 16 ottobre | 1979 | 16 ottobre | 1979 |
| Giappone | 20 giugno | 1983 A | 20 giugno | 1983 |
| Gibuti | 14 luglio | 2022 A | 14 luglio | 2022 |
| Grecia | 27 maggio | 2003 A | 27 maggio | 2003 |
| India | 18 gennaio | 1982 A | 18 gennaio | 1982 |
| Indonesia | 16 luglio | 1997 A | 16 luglio | 1997 |
| Italia | 8 dicembre | 2005 A | 8 dicembre | 2005 |
| Kazakstan | 11 gennaio | 2001 A | 11 gennaio | 2001 |
| Kuwait | 28 aprile | 2014 A | 28 aprile | 2014 |
| Libano | 12 aprile | 2006 A | 12 aprile | 2006 |
| Libia | 8 gennaio | 2010 A | 8 gennaio | 2010 |
| Liechtenstein | 26 febbraio | 1999 A | 26 febbraio | 1999 |
| Lituania | 8 marzo | 2013 A | 8 marzo | 2013 |
| Lussemburgo | 27 gennaio | 2021 A | 27 gennaio | 2021 |
| Marocco | 19 settembre | 2012 A | 19 settembre | 2012 |
| Messico | 1° marzo | 1977 | 1° marzo | 1977 |
| Mongolia | 10 aprile | 1985 | 10 aprile | 1985 |
| Montenegro | 23 ottobre | 2006 S | 3 giugno | 2006 |
| Nicaragua | 11 luglio | 2017 | 11 luglio | 2017 |
| Niger | 22 dicembre | 1976 | 22 dicembre | 1976 |
| Nigeria | 6 luglio | 2009 A | 6 luglio | 2009 |
| Norvegia | 28 giugno | 1995 A | 28 giugno | 1995 |
| Nuova Zelanda^b^ | 23 gennaio | 2018 A | 23 gennaio | 2018 |
| Oman | 10 febbraio | 2022 A | 10 febbraio | 2022 |
| Organizzazione europea per le telecomunicazioni a mezzo satellite (EUTELSAT) | 10 giugno | 2014 | 10 giugno | 2014 |
| Paesi Bassi^c^ | | | | |
| Aruba | 26 gennaio | 1981 | 26 gennaio | 1981 |
| Curaçao | 26 gennaio | 1981 | 26 gennaio | 1981 |
| Parte caraibica (Bonaire,<br>Sant’Eustachio e Saba) | 26 gennaio | 1981 | 26 gennaio | 1981 |
| Sint Maarten | 26 gennaio | 1981 | 26 gennaio | 1981 |
| Pakistan | 27 febbraio | 1986 | 27 febbraio | 1986 |
| Paraguay | 19 gennaio | 2023 A | 19 gennaio | 2023 |
| Perù | 21 marzo | 1979 A | 21 marzo | 1979 |
| Polonia | 22 novembre | 1978 | 22 novembre | 1978 |
| Portogallo | 2 novembre | 2018 A | 2 novembre | 2018 |
| Qatar | 14 marzo | 2012 A | 14 marzo | 2012 |
| Regno Unito | 30 marzo | 1978 | 30 marzo | 1978 |
| Anguilla | 30 marzo | 1978 | 30 marzo | 1978 |
| Territori sotto la sovranità<br>territoriale del Regno Unito | 30 marzo | 1978 | 30 marzo | 1978 |
| Romania | 9 febbraio | 2023 A | 9 febbraio | 2023 |
| Russia | 13 gennaio | 1978 | 13 gennaio | 1978 |
| Saint Vincent e Grenadine | 27 aprile | 1999 S | 27 ottobre | 1979 |
| Seicelle | 28 dicembre | 1977 A | 28 dicembre | 1977 |
| Serbia | 12 marzo | 2001 S | 27 aprile | 1992 |
| Slovacchia | 28 maggio | 1993 S | 1° gennaio | 1993 |
| Slovenia | 20 febbraio | 2019 S | 25 giugno | 1991 |
| Spagna | 20 dicembre | 1978 A | 20 dicembre | 1978 |
| Stati Uniti | 15 settembre | 1976 | 15 settembre | 1976 |
| Sudafrica | 27 gennaio | 2012 A | 27 gennaio | 2012 |
| Svezia | 9 giugno | 1976 | 15 settembre | 1976 |
| Svizzera | 15 febbraio | 1978 | 15 febbraio | 1978 |
| Turchia^*^ | 21 giugno | 2006 A | 21 giugno | 2006 |
| Ucraina | 14 settembre | 1977 | 14 settembre | 1977 |
| Ungheria | 26 ottobre | 1977 | 26 ottobre | 1977 |
| Uruguay | 18 agosto | 1977 A | 18 agosto | 1977 |
| Venezuela | 3 novembre | 2016 A | 3 novembre | 2016 |
| * Riserve e dichiarazioni. ** Obiezioni. Le riserve, dichiarazioni ed obiezioni, non sono pubblicate nella RU. Il testo, francese ed inglese, può essere consultato sul sito Internet dell’Organizzazione delle Nazioni Unite: http://treaties.un.org/ > Enregistrement et Publication > Recueil des Traités des Nations Unies, oppure ottenuto presso la Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione Trattati internazionali, 3003 Berna. | | | | |
| ^a^ Dal 30 mar. 1978 al 30 giu. 1997, la Conv. era applicabile a Hong Kong in base a una dichiarazione d’estensione territoriale del Regno Unito. Dal 1° lug. 1997, Hong Kong è diventata una Regione amministrativa speciale (RAS) della Repubblica Popolare Cinese. In virtù della dichiarazione cinese del 6 giu. 1997, la Conv. è applicabile anche alla RAS Hong Kong dal 1° lug. 1997. | | | | |
| ^b^ La Conv. non si applica a Tokelau. | | | | |
| ^c^ Per il Regno in Europa. | | | | |

[^1]: RU  **1978**  239
[^2]: RS  **0.790**
[^3]: RS  **0.790.1**
[^4]: RS  **0.790.2**