0.810.215.14

RU **2010** 1253

Traduzione*[^1]* 

# Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo del Principato del Liechtenstein relativo all’attribuzione di organi per il trapianto

Concluso il 1° marzo 2010

Applicato provvisoriamente a partire dal 1^o^aprile 2010

Entrato in vigore tramite scambio di note il 15 luglio 2011[^2]

(Stato 15  luglio 2011)

Il Consiglio federale svizzero<br />e<br />il Governo del Principato del Liechtenstein,

memori della lunga tradizione di amicizia tra la Svizzera e il Principato del Liechtenstein,

memori delle strette relazioni convenzionali nell’ambito della medicina, in particolare in base al Trattato di unione doganale concluso il 29 marzo 1923[^3]tra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein («trattato doganale») e ai relativi accordi nel settore della sanità;

nell’intento di equiparare le persone domiciliate nel Principato del Liechtenstein a quelle domiciliate in Svizzera per quanto concerne l’attribuzione di organi per il trapianto,

hanno convenuto quanto segue:

##### **Art. 1** Iscrizione nella lista d’attesa e cancellazione {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.810.215.14--1}
Le persone domiciliate nel Principato del Liechtenstein sono iscritte nella lista d’attesa svizzera o cancellate da quest’ultima alle medesime condizioni valide per le persone domiciliate in Svizzera secondo la legge federale dell’8 ottobre 2004 sul trapianto di organi, tessuti e cellule (legge sui trapianti, RS*810.21* ) e l’ordinanza del 16 marzo 2007 concernente l’attribuzione di organi per il trapianto (ordinanza sull’attribuzione di organi, RS*810.212.4* ).

##### **Art. 2** Attribuzione di organi {#art_2 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.810.215.14--2}
Nell’attribuzione di organi, le persone domiciliate nel Principato del Liechtenstein iscritte nella lista d’attesa svizzera sono trattate in modo uguale alle persone domiciliate in Svizzera (art. 17 cpv. 2 della legge sui trapianti).

##### **Art. 3** Notifica dei donatori nel Principato del Liechtenstein {#art_3 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.810.215.14--3}
(1). Gli ospedali del Principato del Liechtenstein notificano al servizio nazionale di attribuzione, unitamente ai dati necessari, tutte le persone defunte che soddisfano le condizioni per un prelievo di organi (art. 22 cpv. 1 della legge sui trapianti).
(2). Gli ospedali del Principato del Liechtenstein come pure i medici autorizzati a esercitare nel Principato del Liechtenstein, cui una persona dichiara di essere disposta a donare da viva un organo a una persona a lei ignota, lo notificano al servizio nazionale di attribuzione (art. 22 cpv. 2 della legge sui trapianti).

##### **Art. 4** Organizzazione e coordinamento negli ospedali {#art_4 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.810.215.14--4}
(1). Per quanto concerne l’organizzazione e il coordinamento, il Principato del Liechtenstein assume i medesimi compiti dei Cantoni svizzeri secondo l’articolo 56 della legge sui trapianti e secondo gli articoli 45 e 47 dell’ordinanza del 16 marzo 2007 concernente il trapianto di organi, tessuti e cellule umani (ordinanza sui trapianti, RS*810.211* ).
(2). L’articolo 53 della legge sui trapianti si applica anche ai programmi di aggiornamento e perfezionamento professionale per il personale medico degli ospedali del Principato del Liechtenstein.

##### **Art. 5** Protezione giuridica {#art_5 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.810.215.14--5}
Per le persone domiciliate nel Principato del Liechtenstein, la protezione giuridica riguardante l’iscrizione nella lista d’attesa e l’attribuzione di organi si basa sull’articolo 68 della legge sui trapianti.

##### **Art. 6** Finanziamento del servizio nazionale di attribuzione {#art_6 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.810.215.14--6}
(1). Il Principato del Liechtenstein partecipa alla copertura dei costi derivanti alla Confederazione dall’attribuzione di organi.
(2). L’importo a carico del Principato del Liechtenstein è calcolato in base al rapporto fra il numero delle persone domiciliate nel Principato del Liechtenstein iscritte nella lista d’attesa svizzera e il numero delle persone domiciliate in Svizzera iscritte nella medesima lista. Al numero delle persone che all’inizio dell’anno civile figuravano sulla lista d’attesa viene sommato il numero di persone iscritte per la prima volta nella lista nel corso dell’anno in questione.
(3). All’inizio di ogni anno, le autorità svizzere fatturano alle autorità del Principato del Liechtenstein l’importo calcolato per l’anno civile trascorso.

##### **Art. 7** Diritto applicabile {#art_7 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.810.215.14--7}
(1). Il diritto svizzero applicabile nel Principato del Liechtenstein in virtù del presente Accordo è menzionato nell’allegato. L’allegato è parte integrante del presente Accordo.
(2). Le autorità svizzere comunicano non appena possibile alle autorità del Principato del Liechtenstein i complementi e le modifiche che esse intendono apportare alla legislazione svizzera sui trapianti. Questi vengono inseriti nell’allegato non appena le autorità svizzere e quelle del Principato del Liechtenstein l’hanno convenuto per iscritto.

##### **Art. 8** Disdetta {#art_8 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.810.215.14--8}
(1). Il presente Accordo può essere disdetto in qualsiasi momento da entrambe le Parti contraenti per la fine di un anno civile con un preavviso di dodici mesi.
(2). Le persone domiciliate nel Principato del Liechtenstein iscritte nella lista d’attesa svizzera, per le quali un trapianto è urgente dal punto di vista medico, al momento dell’attribuzione di organi continueranno a essere trattate come le persone domiciliate in Svizzera anche quando il presente Accordo non sarà più in vigore.
(3). Quando il presente Accordo non sarà più in vigore, le persone domiciliate nel Principato del Liechtenstein, per le quali un trapianto non è urgente dal punto di vista medico, rimarranno, con il loro consenso, sulla lista d’attesa svizzera, ma al momento dell’attribuzione di organi saranno trattate come persone non domiciliate in Svizzera.

##### **Art. 9** Entrata in vigore {#art_9 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.810.215.14--9}
Il presente Accordo è applicato provvisoriamente a partire dal 1^o^aprile 2010. Esso entrerà in vigore non appena le Parti contraenti si saranno comunicate la conclusione delle rispettive procedure nazionali necessarie all’entrata in vigore.

*In fede di che i sottoscritti,* debitamente autorizzati, hanno firmato il presente Accordo.Fatto a Berna, il 1° marzo 2010, in due esemplari originali in lingua tedesca.

| Per il<br>Consiglio federale svizzero: | Per il<br>Governo del Principato del Liechtenstein: |
| --- | --- |
| Pascal Strupler | Hubert Büchel |

(art. 7)
### Diritto svizzero applicabile nel Principato del Liechtenstein in virtù del presente Accordo {#annex_u1/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.810.215.14--annex-1}
| n. RS | Legge/ordinanza | RU |
| --- | --- | --- |
| 810.21 | Legge federale dell’8 ottobre 2004 <br>sul trapianto di organi, tessuti e cellule <br>(Legge sui trapianti)<br>Sono applicabili gli art. 16–23, 53, 56 e 68 | **2007** 1935 |
| 810.211 | Ordinanza del 16 marzo 2007 <br>concernente il trapianto di organi, tessuti e cellule umani (Ordinanza sui trapianti)<br>Sono applicabili gli art. 45 e 47 | **2007** 1961<br>**2008** 4461 |
| 810.212.4 | Ordinanza del 16 marzo 2007<br>concernente l’attribuzione di organi per il trapianto<br>(Ordinanza sull’attribuzione di organi) | **2007** 1995<br>**2008** 4467 |
| 810.212.41 | Ordinanza del DFI del 2 maggio 2007<br>concernente l’attribuzione di organi per il trapianto<br>(Ordinanza del DFI sull’attribuzione di organi) | **2007** 2007<br>**2008** 4469 |

[^1]: Il testo originale tedesco è pubblicato sotto lo stesso numero nell’ediz. ted. della presente Raccolta.
[^2]: RU  **2011**  3633
[^3]: RS  **0.631.112.514**