0.814.012.157.2

^^RU **2026** 58

Traduzione

# Accordo relativo all’attuazione dell’Accordo di Parigi tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Mongolia

Concluso il 21 novembre 2025<br />Entrato in vigore il 20 gennaio 2026

(Stato 20 gennaio 2026)

Il Consiglio federale svizzero<br />e<br />il Governo della Mongolia,

di seguito denominati collettivamente «Parti» e singolarmente «Parte»,

*tenendo conto* delle relazioni amichevoli tra le Parti;

*intendendo* rafforzare tali relazioni e la cooperazione proficua tra le Parti;

*riaffermando* l’impegno delle Parti a favore della democrazia, dello Stato di diritto, dei diritti umani e dei diritti fondamentali, in accordo con il diritto internazionale, tra cui lo Statuto delle Nazioni Unite[^1]e la Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo;

*ricordando* l’Accordo di Parigi[^2], concluso il 12 dicembre 2015, in particolare gli articoli 4, 6 e 13 e le decisioni pertinenti adottate in virtù di detto Accordo;

*ricordando* gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite;

*sottolineando* la necessità di azzerare le emissioni nette globali di gas a effetto serra entro il 2050 circa, come stabilito dall’articolo 4 paragrafo 1 dell’Accordo di Parigi e come evidenziato nel rapporto speciale del Gruppo intergovernativo sui cambiamenti climatici (*Intergovernmental Panel on Climate Change* , IPCC) sulle ripercussioni di un riscaldamento globale pari a 1,5 gradi centigradi rispetto ai livelli preindustriali e sui relativi percorsi di riduzione delle emissioni;

*ricordando* l’importanza di formulare e comunicare al Segretariato dell’Accordo di Parigi la messa a punto di strategie a lungo termine a basse emissioni di gas a effetto serra che si estendano fino alla metà del secolo, secondo l’articolo 4 paragrafo 19 dell’Accordo di Parigi;

*considerando* che la cooperazione secondo l’articolo 6 paragrafo 2 dell’Accordo di Parigi consente di accrescere l’ambizione delle azioni di mitigazione e adattamento;

*riaffermando* l’impegno nell’assicurare la trasparenza ed evitare doppie contabilizzazioni, nel proteggere l’ambiente e nel promuovere uno sviluppo sostenibile nel rispetto dei diritti umani;

*riconoscendo* che l’attuale contributo determinato a livello nazionale della Confederazione Svizzera ai sensi dell’Accordo di Parigi prevede l’utilizzo dei risultati di mitigazione trasferiti a livello internazionale;

*considerando* che la Mongolia prende in considerazione il trasferimento internazionale delle riduzioni delle emissioni, a condizione che ciò non ostacoli il raggiungimento del contributo determinato a livello nazionale;

*osservando* che ogni Parte può assumere il ruolo di Parte trasferente o Parte ricevente conformemente al presente Accordo;

*tenendo conto* dell’orientamento per approcci cooperativi di cui all’articolo 6 paragrafo 2 dell’Accordo di Parigi adottato dalla terza sessione della Conferenza delle Parti dell’Accordo di Parigi (*Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to the Paris Agreement* , CMA);

hanno convenuto quanto segue:

##### **Art. 1** Definizioni generali {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.814.012.157.2--1}
Ai fini del presente Accordo si applicano le seguenti definizioni:
1. «Risultato di mitigazione» è definito come una riduzione o un assorbimento di emissioni pari a una tonnellata metrica di equivalenti di CO~2~(CO~2~eq), la cui determinazione si basa su metodi e metriche in conformità con l’articolo 4 paragrafo 13 dell’Accordo di Parigi e in adempimento dei criteri dell’orientamento di cui all’articolo 6 paragrafo 2 dell’Accordo di Parigi.
2. «Risultato di mitigazione trasferito a livello internazionale», di seguito «ITMO» (*Internationally Transferred Mitigation Outcome* ), indica un risultato di mitigazione che è stato autorizzato da una Parte secondo l’articolo 6 paragrafo 3 dell’Accordo di Parigi e successivamente trasferito e riconosciuto secondo l’articolo 9 del presente Accordo e l’orientamento di cui all’articolo 6 paragrafo 2 dell’Accordo di Parigi per essere utilizzato ai fini del raggiungimento di un contributo determinato a livello nazionale o per altri scopi di mitigazione internazionali.
3. «Contributo determinato a livello nazionale», di seguito «NDC» (*Nationally Determined Contribution* ) corrisponde,ai fini del presente Accordo, all’obiettivo climatico comunicato da una Parte secondo l’articolo 4 dell’Accordo di Parigi.
4. «Ente ricevente» è un’entità giuridica che riceve gli ITMO riconosciuti ai sensi del presente Accordo secondo le procedure stabilite dalle Parti e in conformità con l’orientamento di cui all’articolo 6 paragrafo 2 dell’Accordo di Parigi.
5. «Autorizzazione» designa la dichiarazione pubblica formale con la quale ogni Parte, conformemente all’articolo 6 paragrafo 3 dell’Accordo di Parigi e del presente Accordo, conferma l’approvazione di un’attività di mitigazione e dei relativi risultati di mitigazione e si impegna al loro trasferimento internazionale e al loro utilizzo per il raggiungimento dei NDC o per altri scopi di mitigazione internazionali, in attesa che siano soddisfatti tutti i requisiti applicabili ai sensi del presente Accordo e dell’orientamento di cui all’articolo 6 paragrafo 2 dell’Accordo di Parigi.
6. «Rettifica corrispondente» è una rettifica che una Parte effettua nell’ambito dei propri rapporti nazionali previsti dall’articolo 6 paragrafo 2 e dall’articolo 13 paragrafo 7 lettera b dell’Accordo di Parigi, al fine di evitare doppie contabilizzazioni di ITMO secondo l’articolo 4 paragrafo 13, dell’articolo 6 paragrafo 2 e dell’articolo 13 paragrafo 7 lettera b dell’accordo di Parigi.
7. «Ente autorizzato a effettuare trasferimenti» è l’ente autorizzato dalla Parte trasferente a trasferire risultati di mitigazione riconosciuti in virtù del presente Accordo.
8. «Certificazione» indica la creazione di un risultato di mitigazione in un registro sotto forma di quota trasferibile, secondo le procedure stabilite dalle Parti nel quadro del presente Accordo.
9. «Attività di mitigazione» indica un progetto o un programma volto a ridurre le emissioni di gas a effetto serra.
10. «Descrittivo dell’attività di mitigazione» o «MADD» (*Mitigation Activity Design Document* ) è un documento che descrive un’attività di mitigazione, compresi i suoi obiettivi, lo scenario di riferimento, gli standard o le metodologie utilizzati, i requisiti di monitoraggio e verifica, il periodo di certificazione, il periodo o i periodi di attuazione dei NDC, l’entità dei risultati di mitigazione e ogni altra informazione richiesta dalle Parti per la valutazione e l’autorizzazione.
11. «Rapporto di monitoraggio» indica un rapporto formale redatto dall’entità autorizzata al trasferimento, contenente dati verificabili sull’attuazione di un’attività di mitigazione, inclusi gli indicatori monitorati, la riduzione delle emissioni calcolata o l’assorbimento delle emissioni calcolato e l’applicazione delle metodologie autorizzate, in conformità con il presente Accordo e con l’orientamento di cui all’articolo 6 paragrafo 2 dell’Accordo di Parigi.
12. «Periodo di attuazione del NDC» indica il periodo in cui una Parte attua il proprio NDC secondo l’articolo 4 dell’Accordo di Parigi e ne rende conto;
13. «Altri scopi di mitigazione internazionali» indica gli scopi di mitigazione diversi dal raggiungimento di un NDC di una Parte, come stabiliti nella decisione 2/CMA.3 della Conferenza delle Parti che agisce come riunione delle Parti dell’Accordo di Parigi.
14. «Riconoscimento di trasferimenti» corrisponde all’iscrizione di risultati di mitigazione in quanto ITMO in un registro, senza certificazione di quote, in conformità con il presente Accordo e con l’orientamento di cui all’articolo 6 paragrafo 2 dell’Accordo di Parigi.
15. «Registro» è un sistema digitale che traccia i risultati di mitigazione.
16. «Parte ricevente» è la Parte del presente Accordo che iscrive e riconosce nel proprio registro in quanto ITMO i risultati di mitigazione trasferiti a livello internazionale nel quadro del presente Accordo, in conformità con l’orientamento di cui all’articolo 6 dell’Accordo di Parigi.
17. «Parte trasferente» è la Parte del presente Accordo che autorizza e iscrive il trasferimento dei risultati di mitigazione nel proprio registro ed effettua la rettifica corrispondente in quanto aggiunta alle emissioni coperte dal proprio NDC in conformità con l’orientamento di cui all’articolo 6 dell’Accordo di Parigi.
18. «Organismo di verifica» è l’organismo indipendente di terza parte che verifica i rapporti di monitoraggio.
19. «Rapporto di verifica» è il rapporto allestito dall’organismo di verifica per confermare l’esattezza di un rapporto di monitoraggio.
20. «Anno» corrisponde all’anno in cui è stato ottenuto un risultato di mitigazione, così come dichiarato ai fini dell’autorizzazione, del trasferimento e del computo secondo l’orientamento di cui all’articolo 6 paragrafo 2 dell’Accordo di Parigi.

##### **Art. 2** Obiettivo {#art_2 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.814.012.157.2--2}
Obiettivo del presente Accordo è creare un quadro per il trasferimento internazionale di risultati di mitigazione da utilizzare ai fini del raggiungimento dei NDC o per altri scopi di mitigazione internazionali di cui all’articolo 6 dell’Accordo di Parigi. A tale riguardo, entrambe le Parti promuovono lo sviluppo sostenibile e garantiscono l’integrità ambientale e la trasparenza a livello di governo, come pure l’applicazione di una contabilizzazione efficace volta a evitare doppie contabilizzazioni.

##### **Art. 3** Autorità competenti {#art_3 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.814.012.157.2--3}
1. Per il Governo della Mongolia il Ministero dell’ambiente e del cambiamento climatico, congiuntamente al Ministero dell’economia e dello sviluppo o alle rispettive autorità successive, è responsabile dell’attuazione del presente Accordo.
2. Per la Confederazione Svizzera, il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni, rappresentato dall’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM), o le rispettive autorità successive, è responsabile dell’attuazione del presente Accordo.

##### **Art. 4** Integrità ambientale {#art_4 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.814.012.157.2--4}
1. Per assicurare l’integrità ambientale dei risultati di mitigazione il cui trasferimento e utilizzo sono autorizzati nel quadro del presente Accordo, le Parti stabiliscono i seguenti principi e requisiti minimi:
1.1 i risultati di mitigazione sono reali, verificati, aggiunti ai risultati ottenuti e durabili o raggiunti in un sistema che garantisca la permanenza e, se pertinente, compensando in modo appropriato eventuali riconversioni;
1.2 i risultati di mitigazione si riferiscono a riduzioni delle emissioni o assorbimenti delle emissioni ottenuti a partire dal 2021;
1.3 l’anno in cui viene ottenuto un risultato di mitigazione e il relativo utilizzo rientrano nello stesso periodo di attuazione del NDC; e
1.4 i risultati di mitigazione devono essere generati da attività che:
        a. non comportano un netto aumento delle emissioni globali,
        b. sono in linea con la strategia a lungo termine di sviluppo a basse emissioni di gas a effetto sera di ogni Parte,
        c. tengono conto di tutte le politiche e legislazioni nazionali esistenti e previste,
        d. favoriscono la transizione verso uno sviluppo a basse emissioni di gas a effetto serra in linea con l’obiettivo di emissioni nette pari a zero entro il 2050,
        e. non comprendono attività basate sulla produzione di energia nucleare ed evitano di mantenere livelli di emissioni, tecnologie o pratiche ad elevate emissioni di carbonio incompatibili con l’obiettivo a lungo termine dell’Accordo di Parigi, in particolare qualsiasi attività basata sull’utilizzo costante di combustibili fossili,
        f. promuovono un’azione climatica più intensa e tutelano contro incentivi a favore di un abbassamento delle ambizioni delle Parti interessate,
        g. mitigano il rischio di delocalizzazione delle emissioni di gas serra,
        h. applicano approcci conservativi nella determinazione dei valori di riferimento, anche tenendo conto dei valori più bassi dell’intervallo di proiezione dell’andamento delle emissioni,
        i. prendono in considerazione altri fattori finalizzati a incentivare la Parte trasferente a intensificare la propria azione per il clima,
        j. collegano i risultati di mitigazione alle fonti di finanziamento, ove opportuno, e
        k. prevengono ripercussioni sull’ambiente e sulla società, comprese quelle sulla qualità dell’aria, la biodiversità, l’ineguaglianza sociale e la discriminazione di gruppi di popolazione basata sul genere, sull’etnia o sull’età.

##### **Art. 5** Sviluppo sostenibile {#art_5 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.814.012.157.2--5}
I risultati di mitigazione il cui trasferimento e utilizzo sono autorizzati devono essere generati da attività che:
1. contribuiscono positivamente allo sviluppo sostenibile;
2. sono conformi allo sviluppo sostenibile e alle strategie e politiche nazionali, regionali e internazionali delle Parti, in linea con l’articolo 6 paragrafo 1 dell’Accordo di Parigi;
3. sono conformi alle strategie a lungo temine di sviluppo a basse emissioni di gas a effetto serra, se applicabili, e promuovono lo sviluppo a basse emissioni di carbonio e resiliente ai cambiamenti climatici;
4. prevengono altre ripercussioni sull’ambiente e rispettano le leggi, le prescrizioni e le normative nazionali e internazionali in materia ambientale;
5. prevengono i conflitti sociali, rispettano i diritti umani riconosciuti a livello internazionale e promuovono la partecipazione di tutti i portatori di interessi rilevanti, in conformità con gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite.

Ciascuna Parte può applicare, nell’ambito del proprio quadro di riferimento, ulteriori criteri di sviluppo sostenibile stabiliti a livello nazionale e informarne l’altra Parte.

##### **Art. 6** Autorizzazione {#art_6 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.814.012.157.2--6}
1. Il trasferimento internazionale e l’utilizzo di risultati di mitigazione ai fini del raggiungimento dei NDC o per altri scopi internazionali di mitigazione richiedono l’autorizzazione di entrambe le Parti conformemente all’articolo 6 paragrafo 3 dell’Accordo di Parigi, agli articoli 4 e 5 del presente Accordo e ai rispettivi requisiti nazionali delle Parti.
2. Ogni Parte stabilisce una procedura che consente agli enti di inoltrare richieste di autorizzazione per un’attività di mitigazione e per il trasferimento internazionale e l’utilizzo dei risultati di mitigazione derivanti da tale attività, e pubblica i propri requisiti nazionali, tra cui l’inoltro di un MADD. Ogni Parte informa l’altra Parte in caso di modifiche di tali requisiti.
3. L’autorizzazione per un’attività di mitigazione e l’autorizzazione per il trasferimento internazionale e l’utilizzo dei risultati di mitigazione sono atti distinti. L’autorizzazione per il trasferimento internazionale e l’utilizzo dei risultati di mitigazione può essere concessa contemporaneamente all’autorizzazione per un’attività di mitigazione oppure in modo ricorrente durante l’esecuzione dell’attività stessa, a condizione che siano soddisfatti tutti i requisiti necessari per il trasferimento di cui all’articolo 8 del presente Accordo.
4. Il trasferimento internazionale e l’utilizzo dei risultati di mitigazione derivanti da un’attività di mitigazione autorizzata secondo l’articolo 6 paragrafo 1 del presente Accordo sono autorizzati, a condizione che siano soddisfatti tutti i requisiti necessari per il trasferimento di cui all’articolo 8 del presente Accordo.
5. Ogni Parte rende accessibile al pubblico le proprie autorizzazioni, compreso il MADD, in inglese nel rispettivo registro definito secondo l’articolo 10 paragrafo 1 del presente Accordo e ne informa l’altra Parte, anche in merito a eventuali aggiornamenti o modifiche apportati nelle autorizzazioni secondo il paragrafo 7 del presente articolo dell’Accordo.
6. Ogni Parte può trasmettere le autorizzazioni al Segretariato dell’Accordo di Parigi o a un ente definito a tale scopo nelle rispettive decisioni della CMA.
7. Ogni Parte può rivedere la coerenza tra le autorizzazioni corrispondenti e pubblicare una dichiarazione in caso di incoerenze. In assenza di tale dichiarazione, l’attività di mitigazione di cui al paragrafo 3 del presente articolo dell’Accordo è autorizzata e il trasferimento internazionale e l’utilizzo dei risultati di mitigazione derivanti da un’attività di mitigazione autorizzata secondo il paragrafo 1 del presente articolo sono autorizzati dopo 30 (trenta) giorni civili a decorrere dalla data di pubblicazione delle autorizzazioni da parte di entrambe le Parti.
8. Su richiesta dell’ente autorizzato a effettuare trasferimenti, ogni Parte può aggiornare o modificare le proprie autorizzazioni secondo le procedure di cui al presente articolo. Tali aggiornamenti e modifiche sono pubblicati nel rispettivo registro e notificati all’altra Parte; essi assumono validità solo dopo la conclusione della verifica di coerenza di cui al paragrafo 7 del presente articolo dell’Accordo.

##### **Art. 7** Forma dell’autorizzazione {#art_7 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.814.012.157.2--7}
1. Un’autorizzazione comprende l’autorizzazione per l’attività di mitigazione da cui derivano i risultati di mitigazione e l’autorizzazione per il trasferimento internazionale e l’utilizzo dei risultati di mitigazione.
2. Un’autorizzazione concessa nell’ambito del presente Accordo per l’attività di mitigazione da cui derivano i risultati di mitigazione comprende almeno quanto segue:
a. l’identificazione dell’attività di mitigazione che genera i risultati di mitigazione, compreso un riferimento al relativo MADD;
b. la descrizione in particolare delle metodologie di base standard o di riferimento applicate e dei requisiti per i rapporti di monitoraggio e di verifica;
c. il periodo di certificazione per l’attività di mitigazione;
d. la descrizione del periodo o dei periodi di attuazione dei NDC, ove opportuno, durante cui è consentito utilizzare gli ITMO;
e. se del caso, il riferimento all’autorizzazione corrispondente dell’altra Parte;
f. se del caso, il riferimento alla quantità di risultati di mitigazione reclamati dalla Parte trasferente; e
g. (in caso di autorizzazione della Parte trasferente) l’identificazione dell’ente autorizzato a effettuare trasferimenti.
3. L’autorizzazione per il trasferimento internazionale e l’utilizzo dei risultati di mitigazione derivanti da un’attività di mitigazione specifica la quantità autorizzata di ITMO, espressa come massimo totale cumulato per l’attività di mitigazione oppure come volumi di risultati di mitigazione autorizzati in modo ricorrente.

##### **Art. 8** Rapporti di monitoraggio e di verifica {#art_8 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.814.012.157.2--8}
1. Per ogni attività di mitigazione che genera gli ITMO riconosciuti in virtù del presente Accordo sono richiesti rapporti di monitoraggio e di verifica. Un organismo di verifica riconosciuto da entrambe le Parti e scelto dall’ente autorizzato a effettuare trasferimenti prepara un rapporto di verifica e inoltra i rapporti di monitoraggio e di verifica a ogni Parte.
2. Ogni Parte pubblica informazioni in merito agli organismi di verifica riconosciuti.
3. Ogni Parte pubblica i rapporti di monitoraggio e di verifica e garantisce che siano conformi all’orientamento di cui all’articolo 6 paragrafo 2 dell’Accordo di Parigi.
4. Ogni Parte esamina i rapporti di monitoraggio e di verifica basandosi sui requisiti definiti nell’autorizzazione di cui all’articolo 7 paragrafo 1 lettera b del presente Accordo e nel vigente orientamento di cui all’articolo 6 dell’Accordo di Parigi. A meno che una Parte non presenti obiezioni per scritto entro 90 (novanta) giorni civili dall’inoltro dei rapporti di monitoraggio e di verifica, i rapporti si considerano approvati.
5. Entro 90 (novanta) giorni civili a decorrere dalla data di inoltro dei rapporti di monitoraggio e di verifica da parte dell’organismo di verifica, la Parte trasferente esamina se i risultati di mitigazione il cui trasferimento è autorizzato soddisfano i seguenti requisiti per il trasferimento:
a. i risultati di mitigazione non sono oggetto di doppie contabilizzazioni o di doppie rivendicazioni con altri sistemi o obiettivi nazionali o internazionali;
b. non risultano incoerenze con le disposizioni che figurano nella sua autorizzazione vigente;
c. non risulta alcuna violazione dei diritti dell’uomo o di normative nazionali della Parte trasferente nell’attuazione delle attività di mitigazione che generano i risultati di mitigazione.

La Parte trasferente pubblica una decisione di esame inoltrandone una notifica alla Parte ricevente e all’ente autorizzato a effettuare trasferimenti.
6. Una volta ricevuta dalla Parte trasferente la notifica dall’esito positivo dell’esame, la Parte ricevente conferma entro 30 (trenta) giorni civili che i requisiti per il trasferimento sono soddisfatti. La Parte ricevente pubblica tale conferma inoltrandone una notifica alla Parte trasferente e all’ente autorizzato a effettuare trasferimenti.

##### **Art. 9** Riconoscimento dei trasferimenti {#art_9 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.814.012.157.2--9}
Ogni Parte riconosce i trasferimenti autorizzati di risultati di mitigazione per i quali sono disponibili decisioni positive di esame e di conferma delle Parti conformemente all’articolo 8 paragrafi 5 e 6 del presente Accordo.
1. Su richiesta dell’ente autorizzato a effettuare trasferimenti, la Parte trasferente notifica il trasferimento all’ente ricevente e alla Parte ricevente. La notifica comprende:
a. l’identificazione dell’ente ricevente;
b. indicazioni sulla quantità di risultati di mitigazione trasferiti;
c. identificativi univoci per ogni risultato di mitigazione che ne specifichino la sottostante attività di mitigazione e l’anno;
d. il metodo applicabile per le rettifiche corrispondenti di cui all’articolo 11 del presente Accordo;
e. un riferimento alla relativa autorizzazione di cui all’articolo 7 del presente Accordo.
2. La Parte trasferente iscrive e riconosce il trasferimento dei risultati di mitigazione nel registro di cui all’articolo 10 paragrafo 1 ed effettua le rettifiche corrispondenti di cui all’articolo 11 del presente Accordo.
3. La Parte ricevente iscrive e riconosce i risultati di mitigazione trasferiti in quanto ITMO nel registro di cui all’articolo 10 paragrafo 1 del presente Accordo.

##### **Art. 10** Registro {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.814.012.157.2--10}
1. Per il riconoscimento e il tracciamento dei risultati di mitigazione e degli ITMO di cui al presente Accordo, ogni Parte definisce e utilizza un registro dalle caratteristiche seguenti:
a. è pubblico, trasparente e sicuro;
b. è aggiornato dopo la pubblicazione delle autorizzazioni di cui all’articolo 6 paragrafo 3 del presente Accordo e il riconoscimento dei trasferimenti di cui all’articolo 9 paragrafi 2 e 3 del presente Accordo;
c. comprende identificativi univoci per tutti gli ITMO riconosciuti in virtù del presente Accordo, indicazioni sull’origine e sull’anno, un riferimento alle autorizzazioni nonché la documentazione richiesta per il riconoscimento del trasferimento di risultati di mitigazione.
2. Le Parti possono definire un registro comune per l’emissione, il trasferimento, il riconoscimento, la cancellazione e il tracciamento di ITMO, a condizione che questo soddisfi i requisiti di cui all’articolo 10 paragrafo 1 del presente Accordo.

##### **Art. 11** Rettifiche corrispondenti {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.814.012.157.2--11}
Al fine di evitare doppie contabilizzazioni di ITMO riconosciuti ai sensi del presente Accordo, ogni Parte effettua le corrispondenti rettifiche in linea con l’orientamento adottato a norma dell’articolo 6 paragrafo 2 o con altri articoli dell’Accordo di Parigi.

##### **Art. 12** Rapporti {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.814.012.157.2--12}
Ogni Parte trasmette al Segretariato dell’Accordo di Parigi informazioni relative all’attuazione del presente Accordo in linea con l’orientamento adottato a norma dell’articolo 6 paragrafo 2 dell’Accordo di Parigi.

##### **Art. 13** Evitare doppie contabilizzazioni nell’ambito del finanziamento climatico internazionale {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.814.012.157.2--13}
Le risorse finanziarie per l’acquisizione di ITMO riconosciuti in virtù del presente Accordo non sono considerate assistenza fornita o mobilitata conformemente agli articoli 9, 10 e 11 dell’Accordo di Parigi, salvo disposizione diversa delle Parti del presente Accordo conformemente all’articolo 13 paragrafo 13 dell’Accordo di Parigi.

##### **Art. 14** Preoccupazione comune {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.814.012.157.2--14}
1. Le Parti convengono di unire i loro sforzi per prevenire e combattere la corruzione e, in particolare, dichiarano che ogni offerta, regalo, pagamento, rimunerazione o vantaggio di qualsivoglia tipo e destinato a chiunque, direttamente o indirettamente, per ottenere un’autorizzazione o il riconoscimento di un trasferimento di cui al presente Accordo è considerato atto illegale o pratica di corruzione. Qualsivoglia atto di questo tipo rappresenta un motivo sufficiente per sospendere il riconoscimento di trasferimenti secondo l’articolo 20 del presente Accordo.
2. Le Parti si informano a vicenda senza indugio in caso di sospetto fondato o indicazione di atto illecito o pratica di corruzione in relazione all’attuazione del presente Accordo.

##### **Art. 15** Commissione mista {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.814.012.157.2--15}
1.  È istituita una commissione mista, composta da rappresentanti delle rispettive autorità competenti di ciascuna Parte, designati secondo l’articolo 3 del presente Accordo.

2.  Al fine di assistere le Parti nell’attuazione efficace del presente Accordo, senza limitare l’autorità sovrana delle Parti secondo gli articoli 6, 7, 10, 11 e 12, la commissione mista svolge i compiti seguenti:
a. facilita il chiarimento di questioni tecniche o procedurali, incluse le questioni interpretative che potrebbero sorgere con l’attuazione del presente Accordo;
b. funge da meccanismo di coordinamento in caso di divergenze tra le Parti in merito alla procedura di autorizzazione di cui agli articoli 6 e 7 del presente Accordo, facilitando le consultazioni, fornendo chiarimenti e formulando raccomandazioni non vincolanti;
c. facilita il coordinamento, l’orientamento e lo scambio di informazioni per promuovere l’integrità ambientale in conformità con l’articolo 6 dell’Accordo di Parigi;
d. facilita il coordinamento, l’orientamento e la condivisione di informazioni per garantire rapporti tempestivi, accurati e trasparenti secondo l’articolo 12 del presente Accordo;
e. promuove la cooperazione tra le Parti nel potenziamento delle capacità, nell’assistenza tecnica e nello scambio di informazioni in relazione all’articolo 6 dell’Accordo di Parigi;
f. monitora l’attuazione generale dell’Accordo e, ove opportuno, formula raccomandazioni alle Parti in merito alle questioni correlate.

3.  La commissione mista si riunisce solo su richiesta di una Parte in relazione ai suoi compiti di cui al paragrafo 2 del presente articolo.

##### **Art. 16** Entrata in vigore e validità {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.814.012.157.2--16}
1. Il presente Accordo entra in vigore 60 (sessanta) giorni dopo la firma delle Parti.
2. Il presente Accordo rimane in vigore 4 (quattro) anni civili dopo la fine dell’attuale periodo di attuazione del NDC (ovvero fino al 31 dicembre 2034).
3. Successivamente è rinnovato automaticamente per ogni periodo di attuazione successivo del NDC, a meno che non sia disdetto per scritto da una Parte conformemente all’articolo 18 del presente Accordo.

##### **Art. 17** Modifiche {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.814.012.157.2--17}
Qualsivoglia emendamento o modifica al presente Accordo richiede la forma scritta, deve fare espresso riferimento al presente Accordo ed entra in vigore secondo le medesime procedure previste per l’entrata in vigore dell’Accordo stesso, a meno che le Parti non convengano diversamente.

##### **Art. 18** Risoluzione delle controversie {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.814.012.157.2--18}
Eventuali controversie tra le Parti in merito all’interpretazione o all’applicazione del presente Accordo sono risolte amichevolmente per via diplomatica tramite negoziati diretti.

##### **Art. 19** Disdetta del presente Accordo {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.814.012.157.2--19}
1. Ogni Parte può disdire il presente Accordo mediante notifica scritta all’altra Parte. Tale disdetta entra in vigore dopo 4 (quattro) anni civili a decorrere dal termine del periodo di attuazione del NDC durante il quale è stata notificata la disdetta.
2. La Parte trasferente informa senza indugio gli enti autorizzati a effettuare i trasferimenti in merito alla disdetta dell’Accordo.

##### **Art. 20** Sospensione del riconoscimento di trasferimenti {#art_2 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.814.012.157.2--20}
1. Ogni Parte può sospendere il riconoscimento di un trasferimento secondo il presente Accordo se:
a. l’altra Parte non rispetta l’articolo 4 paragrafo 2 dell’Accordo di Parigi, tenuto conto che la valutazione del mancato rispetto si fonda su considerazioni pertinenti fatte dal comitato istituito dall’articolo 15 dell’Accordo di Parigi;
b. l’altra Parte viola in modo sostanziale le disposizioni del presente Accordo;
c. l’autorizzazione è stata concessa sulla base di informazioni notevolmente scorrette o errate in un modo che compromette l’integrità ambientale.
2. La sospensione del riconoscimento di trasferimenti è comunicata all’altra Parte mediante notifica scritta ed entra in vigore dopo 30 (trenta) giorni civili a decorrere dalla data di ricezione della notifica scritta o in seguito, secondo quanto specificato in detta notifica.

##### **Art. 21** Estinzione {#art_2 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.814.012.157.2--21}
1. Il presente Accordo e tutte le autorizzazioni in virtù del presente Accordo si estinguono nel momento in cui una delle Parti si ritira dall’Accordo di Parigi.
2. L’estinzione entra in vigore il giorno stesso dell’entrata in vigore del ritiro della Parte dall’Accordo di Parigi.

*In fede di che,* i sottoscritti, debitamente autorizzati dai rispettivi governi, hanno firmato il presente Accordo.Fatto a Belém il 21 novembre 2025 in tre originali in lingua inglese, mongola e tedesca, ogni testo facente ugualmente fede. In caso di divergenze prevale il testo inglese.

| Per il <br>Consiglio federale svizzero:<br>Albert Rösti | Per il <br>Governo della Mongolia:<br>Batbaatar Bat |
| --- | --- |

[^1]: RS  **0.120**
[^2]: RS  **0.814.012**