0.814.012.159.8

^^RU **2025** 527

Traduzione

# Accordo tra la Confederazione Svizzera e il Regno di Norvegia concernente la cooperazione transfrontaliera in materia di cattura, utilizzo e stoccaggio del carbonio e di rimozione del CO 2

Concluso il 17 giugno 2025<br />Entrato in vigore il 16 agosto 2025

(Stato 16 agosto 2025)

Preambolo

La Confederazione Svizzera (Svizzera)<br />e<br />il Regno di Norvegia (Norvegia),

in seguito denominate congiuntamente «le Parti» o singolarmente «la Parte»,

intendendo perseguire l’obiettivo di temperatura a lungo termine dell’Accordo di Parigi sul clima adottato il 12 dicembre 2015[^1]in occasione della 21^a^Conferenza delle Parti della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, in seguito denominato «Accordo di Parigi», e raggiungere un equilibrio globale tra le fonti di emissioni antropogeniche di gas a effetto serra e la rimozione di gas a effetto serra tramite pozzi nella seconda metà del corrente secolo;

ricordando il sesto rapporto di valutazione del Gruppo intergovernativo sul cambiamento climatico (IPCC) sulla necessità di ridurre rapidamente le emissioni di gas a effetto serra e di impiegare tecnologie per la cattura, l’utilizzo e lo stoccaggio del carbonio e di rimozione del CO~2~per le emissioni difficilmente evitabili al fine di raggiungere gli obiettivi a lungo termine dell’Accordo di Parigi;

ricordando anche gli articoli 4, 6 e 13 dell’Accordo di Parigi che riconoscono, da un lato, che alcune Parti scelgono volontariamente di cooperare nell’attuazione dei loro contributi determinati a livello nazionale per accrescere l’ambizione delle loro azioni di mitigazione, e, dall’altro, che nell’ambito di tali approcci cooperativi volontari le Parti promuovono lo sviluppo sostenibile e assicurano l’integrità e la trasparenza ambientali, anche in materia di governance, secondo le indicazioni adottate dalla Conferenza delle Parti che agisce come riunione delle Parti all’Accordo di Parigi;

considerando l’approccio cautelativo di cui al Principio 15 della Dichiarazione di Rio adottata nel 1992 in occasione della Conferenza delle Nazioni Unite sull’ambiente e lo sviluppo;

visti gli allegati II e III della Convenzione per la protezione dell’ambiente marino dell’Atlantico nordorientale del 1992[^2]che ammettono lo stoccaggio permanente di CO~2~nelle formazioni geologiche del sottosuolo del fondo marino;

visto anche il Protocollo del 1996 alla Convenzione del 1972[^3]sulla prevenzione dell’inquinamento marino causato dallo scarico di rifiuti ed altre materie, in seguito denominato «Protocollo di Londra», emendato nel 2006 con la Risoluzione LP.1(1) volta a considerare lo scarico dei flussi di CO~2~provenienti da processi di cattura del CO~2~ai fini del suo stoccaggio;

vista inoltre la Risoluzione LP.3(4) al Protocollo di Londra adottata il 30 ottobre 2009[^4]che autorizza l’esportazione di CO~2~ai fini dello stoccaggio permanente nelle formazioni geologiche del sottosuolo del fondo marino;

sottolineando la Risoluzione LP.5(14) al Protocollo di Londra adottata l’11 ottobre 2019 che autorizza l’applicazione transitoria della Risoluzione LP.3(4) al Protocollo di Londra;

confermando che le Parti hanno dichiarato la suddetta applicazione transitoria dell’emendamento e intendono condividere informazioni in merito alla stessa, inclusi accordi o convenzioni avviati tra Stati esportatori e riceventi;

riconoscendo i requisiti del Protocollo di Londra e altre leggi applicabili in merito ai flussi di CO~2~, al trasporto di CO~2~e alle attività di stoccaggio in essere tra le Parti, le responsabilità di autorizzazione e il rilascio di permessi e autorizzazioni, nonché i relativi piani di monitoraggio;

osservando che la Norvegia è una Parte dell’Accordo sullo Spazio economico europeo (SEE) del 1992 e che il presente Accordo non pregiudica alcun processo nell’ambito dello SEE;

considerando che la Norvegia partecipa al sistema europeo di scambio delle quote di emissione (EU ETS) istituito dalla Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 ottobre 2003 che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni di gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/EC del Consiglio attraverso la sua attuazione nel quadro dell’accordo SEE;

considerando anche l’Accordo del 23 novembre 2017[^5]tra la Confederazione Svizzera e l’Unione europea sul collegamento dei rispettivi sistemi di scambio di quote di emissioni di gas a effetto serra;

conoscendo la legislazione nazionale rilevante delle Parti, in particolar modo della legislazione in materia di cattura, utilizzo e stoccaggio del carbonio e di rimozione del CO~2~;

riconoscendo l’importanza dei quadri internazionali pertinenti e la compatibilità del presente Accordo con gli impegni rilevanti assunti ai sensi del diritto internazionale e della legislazione SEE applicabile;

intendendo promuovere la diffusione di tecnologie di cattura, utilizzo e stoccaggio del carbonio e di rimozione del CO~2~,

hanno convenuto quanto segue:

## **Capitolo I:** Obiettivo e campo d’applicazione {#chap_I}
##### **Art. 1** Obiettivo {#chap_I/art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.814.012.159.8--1}
1. Il presente Accordo disciplina la cooperazione tra la Svizzera e la Norvegia in materia di cattura, utilizzo e stoccaggio del carbonio e di rimozione del CO~2~ai fini dello stoccaggio permanente. La cooperazione mira a rafforzare l’azione a favore del clima e a facilitare il raggiungimento dell’obiettivo delle emissioni nette di gas a effetto serra pari a zero entro il 2050. A tal fine, le Parti promuovono lo sviluppo sostenibile e assicurano l’integrità e la trasparenza ambientali, anche in materia di governance.
2. Il presente Accordo si applica al CO~2~di origine fossile, biogena o atmosferica.
3. La terminologia del presente accordo è da interpretarsi secondo le indicazioni adottate nell’Accordo di Parigi.

##### **Art. 2** Trasporto e stoccaggio transfrontaliero di CO2 {#chap_I/art_2 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.814.012.159.8--2}
1. Il presente Accordo riguarda il trasporto di CO~2~dalla Svizzera alla Norvegia per lo stoccaggio permanente nelle formazioni geologiche del sottosuolo del fondo marino nella piattaforma continentale norvegese o per altri stoccaggi permanenti secondo l’allegato I.
2. Il CO~2~stoccato in via permanente non deve comportare conseguenze negative significative, anche per l’ambiente marino, la salute umana e altri usi legittimi del mare.

##### **Art. 3** Cooperazione nel quadro dell’articolo 6 dell’Accordo di Parigi in materia di rimozione del CO2 {#chap_I/art_3 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.814.012.159.8--3}
Il presente Accordo istituisce un quadro per il trasferimento di risultati di mitigazione tra la Svizzera e la Norvegia ai sensi dell’articolo 6 dell’Accordo di Parigi, che rappresentano la rimozione del CO~2~, con stoccaggio permanente di CO~2~in conformità con l’allegato I. I risultati di mitigazione trasferiti a livello internazionale possono essere utilizzati per raggiungere i contributi determinati a livello nazionale o per altri scopi internazionali di mitigazione.

## **Capitolo II:** Trasporto e stoccaggio transfrontaliero di CO2 {#chap_II}
##### **Art. 4** Uso di reti di trasporto del CO2 e di siti di stoccaggio {#chap_II/art_4 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.814.012.159.8--4}
In conformità con la Direttiva 2009/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009 relativa allo stoccaggio geologico di biossido di carbonio e recante modifica della direttiva 85/337/CEE, la Norvegia facilita l’uso della capacità disponibile nelle reti di trasporto del CO~2~e nei siti di stoccaggio in Norvegia, a seconda dei casi, per il CO~2~proveniente dalla Svizzera secondo modalità eque, trasparenti e non discriminatorie, ai fini dello stoccaggio permanente del CO~2~in formazioni geologiche del sottosuolo del fondo marino nella piattaforma continentale norvegese.

## **Capitolo III:** Cooperazione nel quadro dell’articolo 6 dell’Accordo di Parigi in materia di rimozione del CO2 {#chap_III}
##### **Art. 5** Autorizzazione {#chap_III/art_5 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.814.012.159.8--5}
1. Il trasferimento internazionale e l’utilizzo di risultati di mitigazione per raggiungere i contributi determinati a livello nazionale o per altri scopi internazionali di mitigazione necessitano dell’autorizzazione di ciascuna Parte in conformità con l’articolo 6 paragrafo 3 dell’Accordo di Parigi, con le indicazioni di detto Accordo, con il paragrafo 2 del presente articolo e con i rispettivi requisiti nazionali. Ciascuna Parte rilascia la propria autorizzazione seguendo le modalità e le procedure di cui all’allegato II sezione a.
2. Per assicurare l’integrità e la trasparenza ambientali e promuovere lo sviluppo sostenibile si applicano i seguenti i principi e i criteri minimi:
a. i risultati di mitigazione sono reali, verificati, aggiunti ai risultati che sarebbero comunque stati ottenuti, rappresentano l’effetto di rimozione netto dell’attività di mitigazione che genera i risultati di mitigazione e sono permanenti;
b. l’anno di un risultato di mitigazione e il relativo utilizzo rientrano nello stesso periodo di attuazione dei contributi determinati a livello nazionale; e
c. i risultati di mitigazione sono generati da attività di rimozione del CO~2~che prevedono lo stoccaggio permanente di CO~2~secondo l’allegato I.

##### **Art. 6** Monitoraggio, verifica ed esame {#chap_III/art_6 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.814.012.159.8--6}
1. Per ogni attività di mitigazione che genera risultati di mitigazione trasferiti a livello internazionale riconosciuti nel quadro del presente Accordo sono richiesti rapporti di monitoraggio e relative verifiche allestiti da un organismo indipendente di terza parte. In conformità alle norme, alle modalità e alle procedure di cui all’allegato II sezione b, ciascuna Parte richiede l’approvazione del rapporto di verifica.
2. È richiesto l’esame di ogni attività di mitigazione relativamente all’adempimento dei requisiti seguenti in conformità alle modalità e alle procedure di cui all’allegato II sezione b;

a. l’effetto di rimozione alla base dei risultati di mitigazione trasferiti a livello internazionale che scaturiscono da un’attività di mitigazione autorizzata non è rivendicato dall’ente autorizzato a trasferire né è utilizzato nel quadro di altri schemi o sistemi di accreditamento;
b. non risultano discrepanze con le disposizioni che figurano nell’autorizzazione;
c. non risulta alcuna violazione dei diritti umani o di normative nazionali della Parte trasferente nell’attuazione delle attività di mitigazione che generano i risultati di mitigazione.

##### **Art. 7** Trasferimento e registro {#chap_III/art_7 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.814.012.159.8--7}
1. Su richiesta dell’ente autorizzato al trasferimento, ciascuna Parte facilita il trasferimento internazionale di risultati di mitigazione che soddisfano i requisiti di cui all’articolo 6 paragrafo 2 del presente Accordo. Modalità e procedure per il trasferimento sono definite all’allegato II sezione c.
2. Ciascuna parte registra i trasferimenti dei risultati di mitigazione trasferiti a livello internazionale ai sensi del presente Accordo nel proprio registro, secondo le indicazioni adottate nell’Accordo di Parigi.

##### **Art. 8** Sospensione di trasferimenti futuri {#chap_III/art_8 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.814.012.159.8--8}
1. Ciascuna Parte può sospendere un trasferimento futuro se:
a. l’altra Parte si ritira dall’Accordo di Parigi o non rispetta l’articolo 4 paragrafo 2 dello stesso Accordo, tenuto conto che la valutazione del mancato rispetto si fonda sulle considerazioni rilevanti avanzate dal comitato istituito conformemente all’articolo 15 dell’Accordo di Parigi;
b. l’altra Parte non rispetta le disposizioni del presente Accordo;
c. l’autorizzazione era stata rilasciata sulla base di informazioni gravemente sbagliate o errate.
2. La sospensione dei trasferimenti va notificata per iscritto all’altra Parte.

## **Capitolo IV:** Disposizioni generali {#chap_IV}
##### **Art. 9** Comunicazione e contabilizzazione nell’ambito dell’Accordo di Parigi {#chap_IV/art_9 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.814.012.159.8--9}
1. Ciascuna Parte comunica e contabilizza il CO~2~relativamente ad attività contemplate dal presente Accordo in conformità con le decisioni pertinenti nel quadro della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici e dell’Accordo di Parigi.
2. In caso di perdite di CO~2~durante il trasporto, le Parti assicurano che il CO~2~fuoriuscito sia notificato e contabilizzato nel quadro dell’Accordo di Parigi.
3. Le Parti si scambiano informazioni al fine di effettuare una comunicazione e una contabilizzazione accurate e trasparenti.
4. Le Parti garantiscono che il CO~2~oggetto del presente accordo non sia soggetto a doppia contabilizzazione.
5. Ciascuna Parte applica un adeguamento corrispondente per i trasferimenti dei risultati di mitigazione trasferiti a livello internazionale ai sensi del presente Accordo, secondo le indicazioni adottate nell’Accordo di Parigi.

##### **Art. 10** Trasparenza e scambio di informazioni {#chap_IV/art_10 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.814.012.159.8--10}
1. Le Parti sottolineano l’importanza di assicurare la trasparenza e si scambiano informazioni rilevanti riguardo all’attuazione del presente Accordo.
2. Ciascuna Parte mette a disposizione dell’altra Parte informazioni rilevanti relative all’ambiente, alla sicurezza e al monitoraggio delle attività connesse al trasporto, all’iniezione e allo stoccaggio permanente di CO~2~nei limiti del campo d’applicazione del presente Accordo.
3. Una delle Parti può richiedere informazioni e chiarimenti all’altra Parte in merito alle attività nei limiti del campo d’applicazione del presente Accordo. La parte cui è rivolta la richiesta si adopera per rispondere tempestivamente.
4. Le Parti non sono tuttavia tenute a rivelare informazioni o dati riservati o sensibili. Se una delle Parti riceve informazioni definite confidenziali dall’altra Parte, è tenuta a trattarle in quanto tali e a non divulgarle né utilizzarle in modo incompatibile con le presenti restrizioni. Ciascuna Parte, tuttavia, può utilizzare in qualsiasi momento tali informazioni per allestire rapporti generali sulle attività di trasporto e stoccaggio permanente del CO~2~nei limiti del campo d’applicazione del presente Accordo.
5. Entro la data di pubblicazione di un rapporto generale pubblicato da una delle Parti, ne va condivisa una copia con l’altra Parte.

##### **Art. 11** Conferma e assegnazione di responsabilità di autorizzazione ai sensi del Protocollo di Londra {#chap_IV/art_11 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.814.012.159.8--11}
1. Le Parti confermano che sono in atto le procedure di autorizzazione necessarie per le attività e che le autorizzazioni possono essere concesse dalle autorità competenti delle Parti se sono soddisfatti i requisiti rilevanti per l’ottenimento di tali autorizzazioni, al fine di salvaguardare le disposizioni dell’allegato 2 del Protocollo di Londra e di altro diritto internazionale applicabile.
2. La Norvegia garantisce che i permessi necessari per lo smaltimento dei flussi di CO~2~in conformità al Protocollo di Londra nelle aree sotto la giurisdizione norvegese siano rilasciati in conformità alla legge applicabile.

## **Capitolo V:** Disposizioni finali {#chap_V}
##### **Art. 12** Attuazione {#chap_V/art_12 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.814.012.159.8--12}
1. La Norvegia ha autorizzato il Ministero dell’energia e il Ministero del clima e dell’ambiente ad agire in suo nome per attuare il presente Accordo.
2. La Svizzera ha autorizzato il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni, rappresentato dall’Ufficio federale dell’ambiente, ad agire in suo nome per attuare il presente Accordo.

##### **Art. 13** Consultazione in merito all’Accordo {#chap_V/art_13 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.814.012.159.8--13}
Le Parti convengono di consultarsi in merito a questioni relative all’attuazione e al corretto funzionamento del presente Accordo o in caso di controversia sulla sua interpretazione o applicazione.

##### **Art. 14** Entrata in vigore {#chap_V/art_14 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.814.012.159.8--14}
1. Il presente Accordo entra in vigore 60 giorni civili dopo la firma delle Parti.
2. All’entrata in vigore del presente Accordo, le Parti sono tenute a inviare una notifica all’Organizzazione internazionale per la navigazione marittima.

##### **Art. 15** Emendamenti {#chap_V/art_15 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.814.012.159.8--15}
Il presente Accordo e i suoi allegati possono essere modificati in qualsiasi momento con il reciproco consenso scritto delle Parti.

##### **Art. 16** Denuncia {#chap_V/art_16 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.814.012.159.8--16}
Ciascuna Parte può denunciare il presente Accordo mediante notifica scritta all’altra Parte. Tale denuncia entra in vigore dopo due anni civili a decorrere dal termine del periodo di attuazione dei contributi determinati a livello nazionale (al più presto il 1° gen. 2033) durante il quale è stata notificata la denuncia.

Fatto a Oslo, il 17 giugno 2025, in due esemplari nelle lingue norvegese, tedesca e inglese, ciascun testo facente ugualmente fede. In caso di divergenze prevale la versione inglese.

| Per la Confederazione Svizzera:<br>Albert Rösti | Per il Regno di Norvegia:<br>Terje Aasland |
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##### **Allegato I** {#annex_I}

### Metodi di stoccaggio e utilizzo del CO2 riconosciuti nel quadro del presente Accordo {#annex_I/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.814.012.159.8--annex-i}
– Stoccaggio permanente in formazioni geologiche del sottosuolo del fondo marino nella piattaforma continentale norvegese
– Stoccaggio in prodotti che legano chimicamente il CO~2~in modo permanente (p. es. carbonati minerali utilizzati nei prodotti da costruzione).
##### **Allegato II**

### **Sezione a:** Autorizzazione {#annex_II/sec_a}
1.  Ciascuna Parte stabilisce una procedura che consente agli enti di inoltrare richieste di autorizzazione, pubblica i propri requisiti nazionali relativi ad attività di rimozione del CO~2~ammissibili ai sensi del presente Accordo e informa l’altra Parte in caso di modifiche.
2.  Ciascuna Parte include nella propria autorizzazione tutti i requisiti rilevanti relativi all’attività di mitigazione, tra cui:
a. l’identificazione dell’attività di mitigazione che genera i risultati di mitigazione;
b. la descrizione in particolare delle metodologie standard o di riferimento applicate e dei requisiti per i rapporti di monitoraggio e di verifica;
c. il periodo di certificazione per l’attività di mitigazione;
d. il massimo totale cumulato dei risultati di mitigazione il cui trasferimento e utilizzo sono autorizzati, se del caso;
e. se applicabile, il riferimento all’autorizzazione rilevante dell’altra Parte.
3.  La Parte trasferente identifica nella propria autorizzazione l’ente autorizzato a trasferire i risultati di mitigazione trasferiti a livello internazionale (ente autorizzato a effettuare il trasferimento).
4.  Ciascuna Parte può rivedere la coerenza tra le autorizzazioni e pubblicare una dichiarazione in caso di incoerenze. In assenza di tale dichiarazione, l’autorizzazione è valida dopo 30 giorni civili a decorrere dalla data di pubblicazione delle autorizzazioni da parte di entrambe le Parti.
5.  Ciascuna Parte può aggiornare o modificare le proprie autorizzazioni. Qualora gli aggiornamenti o le modifiche restringano il campo d’applicazione dell’autorizzazione originale, questi devono essere risolti nell’ambito di un dialogo con l’altra Parte e con l’ente autorizzato a effettuare il trasferimento. Gli aggiornamenti o le modifiche diventano validi secondo le procedure di cui al presente allegato II.
6.  Ciascuna Parte comunica le autorizzazioni nel quadro dell’Accordo di Parigi secondo le indicazioni adottate dalla Conferenza delle Parti che funge da riunione delle Parti dell’Accordo di Parigi.
### **Sezione b:** Monitoraggio, verifica ed esame {#annex_II/sec_b}
7.  La selezione dell’organismo di verifica è soggetta all’approvazione di ciascuna Parte. Ciascuna Parte pubblica informazioni in merito agli organismi di verifica riconosciuti.
8.  L’organismo di verifica sottopone i rapporti di monitoraggio e di verifica a ciascuna Parte.
9.  Ciascuna Parte valuta il rapporto di verifica sulla base dei requisiti definiti nella propria autorizzazione ai sensi del paragrafo 2 del presente allegato. L’approvazione di ciascuna Parte del rapporto di verifica diventa effettiva dopo un periodo di non obiezione di 90 giorni civili dalla data di inoltro dei rapporti di monitoraggio e di verifica. Ciascuna Parte pubblica i rapporti di verifica e di monitoraggio.
10.  La Parte trasferente esamina i requisiti di cui all’articolo 6 paragrafo 2 del presente Accordo entro lo stesso periodo di tempo in cui valuta i rapporti di monitoraggio e di verifica, pubblica poi i risultati di questo esame e invia una notifica alla Parte ricevente. Su notifica della Parte trasferente, la Parte ricevente rende pubblica la conferma dell’adempimento di tutti i requisiti entro un periodo di 30 giorni civili e invia una notifica alla Parte trasferente. La Parte trasferente invia una notifica all’ente autorizzato a effettuare il trasferimento.
### **Sezione c:** Trasferimento e registro {#annex_II/sec_c}
11.  La Parte trasferente facilita il trasferimento, conformemente alla richiesta dell’ente autorizzato a effettuare il trasferimento, come segue:
a. La Parte trasferente notifica il trasferimento all’ente ricevente e alla Parte ricevente.
b. La notifica include l’identificazione dell’ente ricevente e informazioni rilevanti secondo le indicazioni adottate nell’Accordo di Parigi.
12.  Le Parti possono definire un registro comune per l’emissione, il trasferimento e il tracciamento delle unità internazionali che rappresentano i risultati di mitigazione trasferiti a livello internazionale.

[^1]: RS  **0.814.012**
[^2]: RS  **0.814.293**
[^3]: RS  **0.814.287.1**
[^4]: RU **2000** 2457
[^5]: RS  **0.814.011.268**