0.814.281.2

^^RU **2025** 862

Traduzione

# Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica Francese concernente la cooperazione sulle acque transfrontaliere del Rodano

Concluso il 4 settembre 2025<br />Entrato in vigore mediante scambio di note il 18 dicembre 2025

(Stato 18 dicembre 2025)

*Preambolo* 

Il Consiglio federale svizzero,<br />da una parte,<br />il Governo della Repubblica Francese,<br />dall’altra,

di seguito denominati «le Parti»,

richiamando la Convenzione del 16 novembre 1962[^1]tra il Consiglio federale svizzero ed il Governo della Repubblica Francese concernente la protezione delle acque del Lago Lemano dall’inquinamento, la Convenzione del 23 agosto 1963[^2]tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Francese concernente la sistemazione idroelettrica di Emosson, l’Accordo del 7 dicembre 1976[^3]fra il Consiglio federale svizzero ed il Governo della Repubblica Francese concernente la navigazione sul Lemano, l’Accordo del 20 novembre 1980[^4]tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica Francese sulla pesca nel Lago Lemano nonché gli esistenti organi franco-svizzeri di gestione delle acque transfrontaliere del Rodano;

forti di una lunga tradizione di attività transfrontaliere che ha contribuito allo sviluppo di una cooperazione ricca e vivace, di cui sono esempio gli esistenti organi franco-svizzeri di gestione delle acque transfrontaliere del Rodano;

desiderosi di sostenere e rafforzare la cooperazione franco-svizzera relativa alla gestione delle acque transfrontaliere del Rodano, nello spirito di dialogo politico che unisce la Francia e la Svizzera e si distingue in tutti gli ambiti delle loro relazioni bilaterali;

richiamando la Convenzione della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite del 17 marzo 1992[^5]sulla protezione e l’utilizzazione dei corsi d’acqua transfrontalieri e dei laghi internazionali (di seguito «Convenzione di Helsinki»), la Dichiarazione di Rio del 13 giugno 1992 sull’ambiente e lo sviluppo nonché la Convenzione quadro delle Nazioni Unite del 9 maggio 1992[^6]sui cambiamenti climatici e la Convenzione del 5 giugno 1992[^7]sulla diversità biologica, la Risoluzione delle Nazioni Unite A63/124 dell’11 dicembre 2008 sul diritto degli acquiferi transfrontalieri nonché gli obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite e l’Accordo di Parigi del 12 dicembre 2015[^8]sul clima;

convinti che la cooperazione tra gli Stati rivieraschi di corsi d’acqua transfrontalieri e di laghi internazionali contribuisca alla pace e alla sicurezza e produca effetti benefici e reciproci per entrambe le Parti;

impegnati a proseguire l’attuazione di una gestione sostenibile e integrata delle acque superficiali e sotterranee transfrontaliere del Rodano, conformemente alla Convenzione di Helsinki;

risoluti a preservare gli ecosistemi, a migliorare la qualità delle acque transfrontaliere del Rodano e a conservarne le risorse, prevenendo, controllando e riducendo l’inquinamento delle acque e gli impatti transfrontalieri e promuovendo un uso ragionevole ed equo delle sue acque transfrontaliere;

allarmati dagli impatti del cambiamento climatico e desiderosi di anticipare, mitigare e adattarsi ai suoi effetti al fine di proteggere le popolazioni e i beni, gli ecosistemi e i servizi che forniscono, nonché i paesaggi, conformemente all’Accordo di Parigi del 12 dicembre 2015 sul clima;

considerando che una visione d’insieme delle sfide presenti e future riguardanti le acque transfrontaliere del Rodano facilita una gestione integrata e sostenibile delle stesse;

considerando che una cooperazione rinnovata, flessibile e agile appare a questo proposito necessaria per facilitare la concertazione delle attività degli organi franco-svizzeri attraverso un organo incaricato di svolgere un ruolo centrale, che includa, se del caso, la conciliazione dei loro punti di vista,

hanno convenuto quanto segue:

##### **Art. 1** Disposizioni generali {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.814.281.2--1}
1. Ai fini del presente Accordo, le Parti convengono di utilizzare le definizioni di cui all’articolo 1 della Convenzione di Helsinki.
2. Le Parti applicano un principio di sussidiarietà in virtù del quale la Commissione istituita dal presente Accordo (di seguito «Commissione») sostiene il lavoro degli organi franco-svizzeri esistenti e menzionati nell’allegato I o che potrebbero essere istituiti in virtù di nuovi accordi (di seguito «organi franco-svizzeri»), consentendo a tali organi di conseguire pienamente i propri obiettivi, sulla base della sua visione d’insieme.
3. Le Parti intendono attuare una gestione integrata delle risorse idriche, che definisce*il processo che permette lo sviluppo coordinato e la gestione dell’acqua, delle terre e delle risorse associate, al fine di massimizzare il benessere economico e sociale, in modo equo, senza compromettere la sostenibilità degli ecosistemi vitali e dell’ambiente* .

##### **Art. 2** Campo d’applicazione {#art_2 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.814.281.2--2}
1. Il presente Accordo si applica al bacino imbrifero delle acque transfrontaliere del Rodano. Riguarda la gestione quantitativa e qualitativa delle acque superficiali e sotterranee del bacino imbrifero, definito come comprendente i campi specifici di applicazione geografica e materiale degli organi franco-svizzeri.
2. Al fine di conseguire gli obiettivi di cui all’articolo 3 e nel rispetto dei principi di cui all’articolo 5, le Parti si adoperano per sviluppare le conoscenze e, ove necessario, per coniugare le sfide nei seguenti settori:
a. la preservazione dell’ecosistema del Rodano nonché degli ambienti acquatici e delle zone umide:
        – preservando e ripristinando gli ambienti acquatici,
        – preservando e migliorando la qualità delle acque e riducendo gli impatti transfrontalieri;
b. la pesca;
c. la navigazione;
d. la produzione di acqua potabile a partire dal Rodano;
e. le situazioni di livelli di magra e di piena, compresa la prevenzione delle piene e dei loro effetti, la protezione dalle inondazioni, tenendo conto delle esigenze ecologiche;
f. l’uso sostenibile delle acque transfrontaliere del Rodano nella produzione di energia;
g. l’anticipazione e la prevenzione degli impatti del cambiamento climatico sul Rodano;
h. il potenziamento delle conoscenze sul Rodano.
3. Il presente Accordo non influenza né la natura né la portata, per la Francia, delle competenze delle autorità nazionali e degli enti territoriali; per la Svizzera, delle autorità federali, cantonali e comunali, così come disciplinate nel rispettivo ordinamento giuridico interno delle Parti.

##### **Art. 3** Obiettivi {#art_3 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.814.281.2--3}
Obiettivi del presente Accordo sono la promozione della gestione integrata e sostenibile delle acque transfrontaliere del Rodano e, a tal fine, il rafforzamento della cooperazione tra le Parti.

##### **Art. 4** Commissione di cooperazione sulle acque transfrontaliere del Rodano {#art_4 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.814.281.2--4}
1. In considerazione degli obiettivi del presente Accordo, viene istituita una Commissione di cooperazione sulle acque transfrontaliere del Rodano (di seguito «Commissione»).
2. Fatte salve le competenze degli organi franco-svizzeri e nel rispetto del principio di sussidiarietà, la Commissione offre una visione d’insieme delle sfide, delle misure, dei mezzi e delle azioni che contribuiscono alla realizzazione della gestione integrata e sostenibile delle acque transfrontaliere del Rodano.

##### **Art. 5** Principi generali {#art_5 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.814.281.2--5}
Ai fini dell’attuazione dell’Accordo, le Parti provvedono a rispettare i seguenti principi generali del diritto internazionale in materia di acque:
a. il principio di un uso equo e ragionevole delle risorse idriche;
b. l’obbligo di non arrecare danni significativi;
c. l’obbligo generale di cooperare, in particolare tra monte e valle, tra riva destra e riva sinistra e tra Parti rivierasche dello stesso ambiente;
d. l’obbligo generale di proteggere gli ecosistemi.

##### **Art. 6** Funzioni e compiti della Commissione {#art_6 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.814.281.2--6}
1. Conformemente al campo d’applicazione definito all’articolo 2, la Commissione garantisce una visione d’insieme delle sfide presenti e future, facilita la gestione integrata e sostenibile delle risorse e favorisce la coerenza delle attività di gestione e di cooperazione svolte sulle acque transfrontaliere del Rodano dagli organi franco-svizzeri. A tal fine, svolge i seguenti compiti:
a. si informa regolarmente sui lavori di detti organi e ne favorisce il buon coordinamento. A questo proposito, può esaminare i loro programmi d’azione e le loro attività, compresi eventuali documenti di pianificazione e di preparazione della reazione alle crisi;
b. individua i problemi emergenti, le criticità delle sfide presenti e future delle acque transfrontaliere del Rodano e, se necessario, li documenta, avvalendosi di personale esperto designato dalle Parti;
c. definisce, di concerto con gli organi franco-svizzeri, temi pluriennali per i propri lavori;
d. adotta, all’attenzione delle Parti, raccomandazioni nei settori di competenza degli organi franco-svizzeri secondo le modalità previste all’articolo 8.
2. Ai fini dell’attuazione, le Parti si impegnano a:
a. rafforzare la loro cooperazione, scambiarsi dati e misure e informarsi reciprocamente sulle azioni realizzate sul loro territorio e che possono influire sulla gestione integrata della risorsa idrica, in particolare per quanto riguarda gli interventi tecnici che possono pregiudicare gravemente la gestione transfrontaliera dell’acqua;
b. anticipare e prevenire le crisi che possono incidere sulla gestione transfrontaliera dell’acqua, in uno spirito di buona cooperazione;
c. informarsi reciprocamente in caso di imprevisti, malfunzionamenti, incidenti o sinistri verificatisi sul loro territorio e che possono incidere sulla gestione delle acque transfrontaliere del Rodano, fatte salve le competenze degli altri organi;
d. informare la Commissione delle esperienze riferite dagli organi di gestione dell’acqua in seguito a situazioni di crisi;
e. decidere, in caso di crisi e se necessario, di riunire la Commissione per fare il punto della situazione e scambiarsi informazioni senza sostituirsi agli organi franco-svizzeri nella loro gestione operativa della crisi;
f. trarre vantaggio dalle analisi e dalle esperienze riferite dalle Parti sulle conseguenze delle pressioni antropiche e del cambiamento climatico, al fine di ottimizzare il processo di gestione integrata dell’acqua.

##### **Art. 7** Composizione e funzionamento della Commissione {#art_7 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.814.281.2--7}
1. La Commissione è composta da due delegazioni. Ciascuna Parte nomina i membri della propria delegazione, che è guidata da un membro del rispettivo governo o da un suo rappresentante debitamente designato. La Commissione non comprende un segretariato permanente.
2. Ciascuna delegazione è formata al massimo da dieci membri, compresi eventuali esperti. Ciascuna delegazione è libera di determinare la propria composizione e di includervi,*ex officio* o*intuitu personae* , rappresentanti degli enti pubblici interessati o degli organi franco-svizzeri.
3. La presidenza della Commissione è assunta a rotazione, annualmente, da ciascuna delegazione. Il capo della delegazione che assume la presidenza presiede le sessioni della Commissione.
4. La Commissione si riunisce almeno una volta all’anno in assemblea ordinaria.
5. La presidenza in carica organizza le sedute e propone l’ordine del giorno. Ciascuna delegazione iscrive all’ordine del giorno i punti che desidera siano posti in discussione.
6. La Commissione può riunirsi anche in assemblea straordinaria su richiesta di una delle due Parti.
7. A seconda dell’ordine del giorno, può essere invitato personale qualificato.
8. La Commissione stabilisce il proprio regolamento interno.

##### **Art. 8** Raccomandazioni {#art_8 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.814.281.2--8}
1. Le raccomandazioni della Commissione secondo le condizioni di cui all’articolo 6 paragrafo 1 lettera d sono adottate all’unanimità. Ciascuna delegazione dispone di un voto.
2. In caso di divergenza o di contraddizione tra le decisioni prese dagli organi franco-svizzeri, la Commissione, consultata di comune accordo dalle due Parti, adotta raccomandazioni per le Parti volte a garantire la coerenza nei lavori di tali organi nell’interesse di entrambe le Parti.
3. Nell’ambito dell’attuazione dell’articolo 6 paragrafo 1 lettera d, la Commissione può procedere a tutte le audizioni preliminari che ritiene necessarie e chiedere la consulenza delle Parti. In mancanza di unanimità tra le Parti in occasione di una prima riunione della Commissione, quest’ultima viene riconvocata entro un termine massimo di sei mesi. In casi urgenti, il termine può essere ridotto a due mesi. I verbali della riunione, in cui vengono esposte le posizioni delle Parti, sono resi pubblici.
4. Le Parti si impegnano ad adottare le disposizioni necessarie per attuare le raccomandazioni della Commissione in tutti gli organi franco-svizzeri e informano la Commissione delle misure adottate a tal fine.

##### **Art. 9** Costi {#art_9 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.814.281.2--9}
1. Ciascuna Parte sostiene i costi della propria rappresentanza in seno alla Commissione e della propria struttura di lavoro e sostiene i costi delle azioni da essa svolte sul proprio territorio.
2. Le Parti si accordano caso per caso sul finanziamento degli studi e dei progetti ritenuti necessari per adempiere i compiti della Commissione.

##### **Art. 10** Adozione degli allegati e degli emendamenti agli allegati {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.814.281.2--10}
Le Parti adottano o approvano un allegato aggiuntivo o un emendamento a un allegato mediante decisione unanime semplice.

##### **Art. 11** Appianamento delle controversie {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.814.281.2--11}
1. In caso di controversie tra le Parti in merito all’interpretazione o all’applicazione del presente Accordo, le Parti cercano una soluzione mediante negoziazione o qualsiasi altro metodo di appianamento amichevole delle controversie che ritengano appropriato.
2. Se non può essere appianata in questo modo, la controversia è sottoposta ad arbitrato, su richiesta di una delle Parti, conformemente alle disposizioni dell’allegato II del presente Accordo, a meno che le Parti non convengano diversamente.

##### **Art. 12** Entrata in vigore e denuncia {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.814.281.2--12}
1. Le Parti si notificano a vicenda, per via diplomatica, l’espletamento delle procedure richieste dalla propria legislazione per l’entrata in vigore del presente Accordo.
2. Il presente Accordo entra in vigore 30 giorni dopo la data di ricezione dell’ultima notifica.
3. L’Accordo può essere denunciato in qualsiasi momento da ciascuna delle Parti mediante notifica scritta indirizzata per via diplomatica.
4. La denuncia dell’Accordo entra in vigore dopo un anno a decorrere dalla ricezione della notifica dall’altra Parte.

Fatto a Ginevra, il 4 settembre 2025, in duplice copia in lingua francese.

| Per il <br>Consiglio federale svizzero:<br>Albert Rösti | Per il <br>Governo della Repubblica Francese:<br>Laurent Saint-Martin |
| --- | --- |

##### **Allegato I** {#annex_I}

### Organi di cui all’articolo 1 paragrafo 2 {#annex_I/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.814.281.2--annex-i}
#### Commissioni derivanti da accordi internazionali {#annex_I/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.814.281.2--annex-i/lvl_u1}
– Commissione internazionale per la protezione delle acque del lago Lemano (CIPEL)[^9]
– Commissione mista per la navigazione sul Lemano[^10]
– Commissione consultiva internazionale per la pesca nel lago Lemano[^11]
– Commissione permanente di vigilanza per la sistemazione idroelettrica franco-svizzera di Emosson (CPS) e sua Commissione franco-svizzera per lo studio dell’accumulazione nel lago Lemano delle deviazioni idriche dell’Arve provenienti da Emosson[^12]
– Comitato regionale franco-ginevrino (CRFG)[^13]

#### Organi di gestione delle acque {#annex_I/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.814.281.2--annex-i/lvl_u2}
– Commissione tecnica per lo sfruttamento dell’acquifero di Ginevra
– Commissione consultiva di accompagnamento dello sbarramento di Chancy-Pougny

#### Organi di concertazione {#annex_I/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.814.281.2--annex-i/lvl_u3}
– Gruppo locale di cooperazione transfrontaliera (GLCT) Grande Ginevra
– Consiglio del Lemano (CDL)
– Comitato direttivo del Protocollo del 7 settembre 2015 relativo alla gestione sedimentaria dei bacini di ritenuta per impianti idroelettrici dell’Alto Rodano
– Comitato tripartito sull’ambiente (CTE) dell’Organizzazione europea per le ricerche nucleari (CERN)
##### **Allegato II** {#annex_II}

### Arbitrato {#annex_II/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.814.281.2--annex-ii}
^1^La procedura di arbitrato si basa sulle disposizioni del presente allegato, a meno che le Parti nella controversia non convengano diversamente.

^2^Il tribunale arbitrale si compone di tre membri. La parte ricorrente e la parte convenuta nominano ciascuna un arbitro. I due arbitri così designati cooptano un terzo arbitro che presiede il tribunale.

^3^Se, nel termine di due mesi a contare dalla designazione del secondo arbitro, il presidente del tribunale non è stato designato, il presidente della Corte internazionale di giustizia procede alla sua designazione su richiesta della Parte più diligente entro un nuovo termine di due mesi.

^4^Se, nel termine di due mesi successivi alla ricezione della richiesta di cui all’articolo 11 dell’Accordo, una delle Parti nella controversia non ha proceduto alla designazione che le incombe di un membro del tribunale, l’altra Parte può chiedere al presidente della Corte internazionale di giustizia di designare il presidente del tribunale arbitrale entro un nuovo termine di due mesi. A contare dalla sua designazione, il presidente del tribunale arbitrale chiede alla Parte che non ha ancora designato l’arbitro di procedere in tal senso entro un termine di due mesi. Scaduto il termine, chiede al presidente della Corte internazionale di giustizia di procedere a questa designazione entro un nuovo termine di due mesi.

^5^Se, nei casi previsti nei paragrafi precedenti, il presidente della Corte internazionale di giustizia è impedito o è cittadino di una delle Parti nella controversia, la designazione del presidente del tribunale arbitrale oppure la nomina dell’arbitro incombe al vicepresidente della Corte o al membro più anziano di quest’ultima che non sia impedito né cittadino di una delle Parti nella controversia.

^6^Le disposizioni precedenti si applicano per analogia in caso di seggi divenuti vacanti.

^7^Il tribunale arbitrale decide secondo le regole del diritto internazionale e, in particolare, secondo le disposizioni dell’Accordo.

^8^Le decisioni del tribunale arbitrale, per quanto concerne la procedura e il merito, sono prese a maggioranza dei voti; l’assenza o l’astensione di uno dei membri del tribunale designati dalle Parti non impedisce al tribunale di decidere. In caso di parità dei voti è determinante il voto del presidente. Le Parti sono vincolate dalle decisioni del tribunale. Esse si assumono i costi per l’arbitro che hanno designato e assumono gli altri costi in parti uguali. Il tribunale arbitrale fissa autonomamente la procedura concernente gli altri punti.

[^1]: RS  **0.814.281**
[^2]: RS  **0.721.809.349.1**
[^3]: RS  **0.747.221.1**
[^4]: RS  **0.923.21**
[^5]: RS  **0.814.20**
[^6]: RS  **0.814.01**
[^7]: RS  **0.451.43**
[^8]: RS  **0.814.012**
[^9]: Convenzione del 16 novembre 1962 tra il Consiglio federale svizzero ed il Governo della Repubblica Francese concernente la protezione delle acque del Lago Lemano dall’inquinamento.
[^10]: Accordo del 7 dicembre 1976 fra il Consiglio federale svizzero ed il Governo della Repubblica Francese concernente la navigazione sul Lemano.
[^11]: Accordo del 20 novembre 1980 tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica Francese sulla pesca nel Lago Lemano.
[^12]: Convenzione del 23 agosto 1963 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Francese concernente la sistemazione idroelettrica di Emosson.
[^13]: Accordo mediante scambio di lettere del 12 luglio 1973 concernente l’istituzione di una commissione mista per i problemi derivanti dal vicinato tra il Cantone di Ginevra e i Dipartimenti dell’Ain e dell’Alta Savoia.