0.814.288.2

^^RU **1988** 1652; FF **1986** II 541^^

Traduzione

# Protocollo del 1978 relativo alla Convenzione internazionale del 1973 per la prevenzione dell’inquinamento da parte delle navi

Concluso a Londra il 17 febbraio 1978<br />Approvato dall’Assemblea federale il 9 marzo 1987[^1]<br />Strumento d’adesione depositato dalla Svizzera il 15 dicembre 1987<br />Entrato in vigore per la Svizzera il 15 marzo 1988

(Stato 1° marzo 2026)

Le Parti contraenti del presente Protocollo,

Riconoscendo il significativo contributo che può essere dato, dalla Convenzione internazionale del 1973 per la prevenzione dell’inquinamento da parte delle navi, alla protezione dell’ambiente marino contro l’inquinamento da parte delle navi,

Riconoscendo altresì la necessità di migliorare ulteriormente la prevenzione ed il controllo dell’inquinamento marino da parte delle navi e in particolare delle navi petroliere,

Riconoscendo inoltre la necessità di integrare le Regole per la prevenzione dell’inquinamento da petrolio contenute nell’Annesso I della suddetta Convenzione il più presto e il più ampiamente possibile,

Essendo consce però della necessità di rimandare l’applicazione dell’Annesso II della suddetta Convenzione fino a quando siano stati soddisfacentemente risolti certi problemi tecnici,

Considerando che questi obiettivi possono ottimamente essere raggiunti con la stipula di un Protocollo relativo alla Convenzione internazionale del 1973 per la prevenzione dell’inquinamento da parte delle navi,

hanno convenuto quanto segue:

##### **Art. I** Obblighi generali {#art_I omnilex-key=ch-fedlex-international--0.814.288.2--I}
1. Le Parti contraenti del presente Protocollo si impegnano a dare effetto:
a) al presente Protocollo ed al suo Annesso[^2]allegato che ne costituisce parte integrante; e
b) alla Convenzione internazionale del 1973 per la prevenzione dell’inquinamento da parte delle navi (da qui in avanti indicata come «la Convenzione») con le modifiche e le aggiunte stabilite nel presente Protocollo.
2. Le disposizioni della Convenzione e del presente Protocollo devono essere lette e interpretate come un unico strumento.
3. Qualsiasi riferimento al presente Protocollo costituisce al tempo stesso riferimento anche al suo Annesso.

##### **Art. II** Applicazione dell’Annesso II della Convenzione {#art_I omnilex-key=ch-fedlex-international--0.814.288.2--II}
1. Nonostante le disposizioni dell’articolo 14 paragrafo 1 della Convenzione, le Parti contraenti del presente Protocollo convengono di non essere tenute ad applicare le disposizioni dell’Annesso II della Convenzione per un periodo di 3 anni dalla data di entrata in vigore del presente Protocollo o per un periodo più lungo quale può essere deciso da una maggioranza di^2^/3 delle Parti contraenti del presente Protocollo nel Comitato per la protezione dell’ambiente marino (da qui in avanti indicato come «il Comitato») dell’I.M.C.O.[^3](da qui in avanti indicata come «l’Organizzazione»).
2. Durante il periodo specificato al punto 1 del presente articolo, le Parti contraenti del presente Protocollo non saranno soggette ad alcun obbligo né avranno diritto di pretendere alcun privilegio, secondo la Convenzione, relativo agli argomenti di cui all’Annesso II della Convenzione, ed ogni riferimento alle Parti che si trovi nella Convenzione non comprenderà le Parti contraenti del presente Protocollo per quanto riguarda gli argomenti relativi al suddetto Annesso.

##### **Art. III** Comunicazione di informazioni {#art_I omnilex-key=ch-fedlex-international--0.814.288.2--III}
Il testo dell’articolo Il capoverso 1 lettera b) della Convenzione viene sostituito dal seguente:
«b) un elenco degli ispettori nominati o delle organizzazioni riconosciute che sono autorizzati ad agire per loro conto nella trattazione delle questioni relative al progetto, alla costruzione, all’equipaggiamento ed alla conduzione delle navi che trasportano sostanze pericolose secondo le disposizioni delle Norme, da far circolare tra le Parti per informazione dei loro funzionari. L’Amministrazione dovrà perciò notificare all’Organizzazione le responsabilità e le condizioni specifiche delle autorizzazioni date agli ispettori nominati od alle organizzazioni riconosciute.»

##### **Art. IV** Firma, ratifica, accettazione, approvazione e adesione {#art_I omnilex-key=ch-fedlex-international--0.814.288.2--IV}
1. Il presente Protocollo sarà aperto presso la sede dell’Organizzazione, per la firma, dal 1° giugno 1978 al 1° maggio 1979 e rimarrà indi aperto per l’adesione. Gli Stati possono divenire Parti contraenti del presente Protocollo mediante:
a) firma senza riserva per ratifica, accettazione o approvazione; oppure
b) firma soggetta a ratifica, accettazione o approvazione, seguita da ratifica, accettazione o approvazione; oppure
c) adesione.
2. Ratifica, accettazione, approvazione o adesione saranno effettuate mediante deposito di uno strumento a tale effetto presso la Segreteria generale dell’Organizzazione.

##### **Art. V** Entrata in vigore {#art_V omnilex-key=ch-fedlex-international--0.814.288.2--V}
1. Il presente Protocollo entrerà in vigore 12 mesi dopo la data alla quale almeno 15 Stati, la cui flotta mercantile complessiva costituisca almeno il cinquanta per cento del tonnellaggio di stazza lorda della flotta mercantile mondiale, ne siano divenuti Parti secondo l’articolo IV di esso.
2. Qualsiasi strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione depositato dopo la data di entrata in vigore del presente Protocollo avrà effetto 3 mesi dopo la data del suo deposito.
3. Dopo la data in cui una modifica al presente Protocollo sarà considerata accettata in base all’articolo 16 della Convenzione, qualsiasi strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione depositato si riferirà al presente Protocollo quale modificato.

##### **Art. VI** Modifiche {#art_V omnilex-key=ch-fedlex-international--0.814.288.2--VI}
Le procedure indicate nell’articolo 16 della Convenzione circa le modifiche agli articoli, ad un Annesso e ad una Appendice ad un Annesso della Convenzione si applicheranno rispettivamente alle modifiche agli articoli, all’Annesso e ad un’Appendice all’Annesso del presente Protocollo.

##### **Art. VII** Denuncia {#art_V omnilex-key=ch-fedlex-international--0.814.288.2--VII}
1. Il presente Protocollo può essere denunciato da qualsiasi Parte contraente del presente Protocollo in qualsiasi data dopo trascorsi 5 anni dalla data in cui il Protocollo è entrato in vigore per quella Parte.
2. La denuncia deve avvenire mediante deposito di uno strumento di denuncia presso la Segreteria dell’Organizzazione.
3. Una denuncia avrà effetto 12 mesi dopo il ricevimento della notifica da parte della Segreteria generale dell’Organizzazione o dopo il termine di qualsiasi altro periodo più lungo eventualmente indicato nella notifica.

##### **Art. VIII** Depositario {#art_V omnilex-key=ch-fedlex-international--0.814.288.2--VIII}
1. Il presente Protocollo sarà depositato presso la Segreteria generale dell’Organizzazione (da qui in avanti indicata come «il Depositario»).
2. Il Depositario deve:
a) informare tutti gli Stati che hanno firmato il presente Protocollo o che vi hanno aderito su:
        i) ogni nuova firma o nuovo deposito di uno strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, insieme con la relativa data;
        ii) data di entrata in vigore del presente Protocollo;
        iii) deposito di ogni strumento di denuncia del presente Protocollo insieme con la data in cui esso è stato ricevuto e la data alla quale la denuncia ha effetto;
        iv) ogni decisione presa secondo l’articolo II paragrafo 1 del presente Protocollo;
b) trasmettere copie autentiche legalizzate del presente Protocollo a tutti gli Stati che hanno firmato il presente Protocollo o vi hanno aderito.
3. Appena il presente Protocollo entrerà in vigore, una copia autentica legalizzata di esso sarà trasmessa dal Depositario al Segretariato delle Nazioni Unite per registrazione e pubblicazione secondo l’articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite[^4].

##### **Art. IX** Lingue {#art_I omnilex-key=ch-fedlex-international--0.814.288.2--IX}
Il presente Protocollo viene redatto in originale unico nelle lingue inglese, francese, russa e spagnola, ogni testo essendo ugualmente autentico. Saranno preparate, e depositate con l’originale firmato, traduzioni ufficiali nelle lingue araba, tedesca, italiana e giapponese.

*In fede di che,* i sottoscritti, debitamente a ciò autorizzati dai rispettivi governi, hanno firmato il presente Protocollo.Fatto a Londra il 7 febbraio 1978.(Seguono le firme)

Conclusa a Londra il 2 novembre 1973Le Parti della Convenzione,Consce della necessità di proteggere l’ambiente in generale e l’ambiente marino in particolare,Riconoscendo che gli scarichi deliberati, per negligenza o accidentali, di idrocarburi ed altre sostanze nocive da parte di navi costituiscono una grave fonte di inquinamento,Riconoscendo anche l’importanza della Convenzione internazionale del 1954[^5]per la prevenzione dell’inquinamento delle acque marine provocato da idrocarburi, primo strumento multilaterale che abbia avuto per obiettivo essenziale la protezione dell’ambiente, e sensibili al notevole contributo che tale Convenzione ha dato alla preservazione dei mari e dei litorali dall’inquinamento,Desiderose di porre fine all’inquinamento intenzionale dell’ambiente marino causato da idrocarburi e da altre sostanze nocive e di ridurre al massimo gli scarichi accidentali di questo tipo di sostanze,Ritenendo che il mezzo migliore per realizzare tale obiettivo sia di fissare delle norme di portata universale e che non si limitino all’inquinamento causato da idrocarburi,hanno convenuto quanto segue:
##### **Art. 1** Obblighi generali derivanti dalla Convenzione {#annex_u1/art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.814.288.2--1}
1. Le Parti della Convenzione si impegnano a dare efficacia alle disposizioni della presente Convenzione, nonché a quelle degli Allegati[^6]dai quali sono vincolate al fine di prevenire l’inquinamento dell’ambiente marino dovuto allo scarico di sostanze nocive o di effluenti contenenti tali sostanze che contravvengono alle disposizioni della Convenzione.
2. Salvo espressa disposizione in senso contrario, ogni riferimento alla presente Convenzione costituisce al tempo stesso un riferimento ai suoi Protocolli e Allegati.
##### **Art. 2** Definizioni {#annex_u1/art_2 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.814.288.2--2}
Ai fini della presente Convenzione, salvo espressa disposizione in senso contrario:
1. «Norme» indicano le norme figuranti nell’Allegato della presente Convenzione.
2. «Sostanza nociva» indica ogni sostanza la cui introduzione in mare è suscettibile di mettere in pericolo la salute umana, di nuocere alle risorse biologiche, alla fauna ed alla flora marina, di recar pregiudizio alle attrattive del paesaggio o di ostacolare ogni altra legittima utilizzazione del mare, ed include ogni sostanza sottoposta a controllo in base alla presente Convenzione.
 3. a) «Rigetto», quando si riferisce alle sostanze nocive o ai liquidi contenenti tali sostanze, indica ogni scarico comunque proveniente da una nave, qualunque ne sia la causa, e comprende ogni scarico, evacuazione, versamento, fuga, scarico mediante pompaggio, emanazione o spurgo. b) Il «rigetto» non include:
            i) lo scarico secondo il significato della Convenzione sulla prevenzione dell’inquinamento marino causato dallo scarico di rifiuti o altre materie, adottata a Londra il 13 novembre 1972[^7]; né
            ii) gli scarichi di sostanze nocive che derivano direttamente dall’esposizione, dallo sfruttamento e dal trattamento connesso, al largo delle coste, delle risorse minerali del fondo dei mari e degli oceani; né
            iii) gli scarichi di sostanze nocive effettuati ai fini di lecite ricerche scientifiche miranti a ridurre o a combattere l’inquinamento.
4. «Nave» indica un natante di qualsiasi tipo, comunque operante nell’ambiente marino e comprendente gli aliscafi, i veicoli a cuscino d’aria, i sommergibili, i galleggianti e le piattaforme fisse o galleggianti.
5. «Autorità» indica il Governo dello Stato che esercita la propria autorità sulla nave. Nel caso di una nave autorizzata a battere la bandiera di uno Stato, l’Autorità è il Governo di tale Stato. Nel caso delle piattaforme fisse o galleggianti adibite all’esplorazione ed allo sfruttamento del fondo dei mari e del sottosuolo adiacente alle coste sulle quali lo Stato rivierasco esercita dei diritti sovrani ai fini dell’esplorazione e dello sfruttamento delle loro risorse naturali, l’Autorità è il Governo dello Stato rivierasco interessato.
6. «Incidente» indica un evento che comporti o sia suscettibile di causare lo scarico in mare di una sostanza nociva o di effluenti contenenti una tale sostanza.
7. «Organizzazione» indica l’Organizzazione[^8]intergovernativa consultiva della navigazione marittima.
##### **Art. 3** Campo di applicazione {#annex_u1/art_3 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.814.288.2--3}
1. La presente Convenzione si applica:
a) alle navi che sono autorizzate a battere la bandiera di una Parte della Convenzione; e
b) alle navi che non sono autorizzate a battere la bandiera di una Parte ma che operano sotto l’autorità di tale Parte.
2. Nessuna disposizione del presente articolo potrebbe essere interpretata come suscettibile di recare pregiudizio ai diritti sovrani delle Parti sul fondo dei mari e sul sottosuolo adiacente alle coste ai fini dell’esplorazione e dello sfruttamento delle risorse naturali o come suscettibile di estendere tali diritti, in conformità del diritto internazionale.
3. La presente Convenzione non si applica né alle navi da guerra o alle navi da guerra ausiliarie né alle altre navi appartenenti ad uno Stato o gestite da tale Stato fintantoché quest’ultimo le utilizzi esclusivamente per servizi governativi e non commerciali. Tuttavia, ciascuna Parte deve accertarsi, nell’adottare delle misure adeguate che non compromettano le operazioni o la capacità operativa delle navi di questo tipo che le appartengano o che siano da essa gestite, che queste agiscano in modo che sia compatibile con la presente Convenzione, per quanto ciò sia ragionevole e praticabile.
##### **Art. 4** Violazioni {#annex_u1/art_4 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.814.288.2--4}
1. Ogni violazione alle disposizioni della presente Convenzione è punita dalla legge dell’Autorità da cui dipende la nave in questione, qualunque sia il luogo in cui avviene l’infrazione. Se l’Autorità è informata di una tale infrazione ed è convinta che esistono prove sufficienti per permetterle di iniziare dei procedimenti per la presunta infrazione, essa inizia tali procedimenti al più presto possibile in conformità delle proprie leggi.
2. Ogni violazione alle disposizioni della presente Convenzione commessa sotto la giurisdizione di una Parte della Convenzione è punita dalle leggi di tale Parte. Ogni qualvolta abbia luogo una tale infrazione, la Parte deve:
a) iniziare dei procedimenti conformemente alle proprie leggi; o
b) fornire all’Autorità da cui dipende la nave le prove che possono essere in suo possesso per dimostrare che è avvenuta un’infrazione.
3. Quando sono fornite all’Autorità da cui dipende la nave delle informazioni o delle prove relative ad un’infrazione della Convenzione da parte di una nave, tale Autorità informa al più presto lo Stato che ha fornito le informazioni o le prove, nonché l’Organizzazione, delle misure adottate.
4. Le sanzioni previste dalle leggi delle Parti in applicazione del presente articolo devono essere, per il loro rigore, di natura tale da scoraggiare gli eventuali trasgressori, e di una identica severità, qualunque sia il luogo in cui è stata commessa l’infrazione.
##### **Art. 5** Certificati e norme speciali concernenti l’ispezione della nave {#annex_u1/art_5 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.814.288.2--5}
1. Subordinatamente alle disposizioni del paragrafo 2 del presente articolo, i certificati rilasciati dall’Autorità di una Parte della Convenzione conformemente alle disposizioni delle norme devono essere accettati dalle altre Parti contraenti e ritenuti, a tutti i fini previsti dalla presente Convenzione, come aventi la stessa validità di un certificato rilasciato da loro stesse.
2. Ogni nave che sia tenuta ad essere in possesso di un certificato rilasciato conformemente alle disposizioni contenute nelle norme è sottoposta, nei porti o nei terminali al largo, sotto la giurisdizione di un’altra Parte, ad una ispezione effettuata da funzionari debitamente autorizzati a tale scopo dalla detta Parte. Ogni ispezione di tal genere ha il solo scopo di verificare la presenza a bordo di un certificato in corso di validità, a meno che tale Parte non abbia precisi motivi per ritenere che le caratteristiche della nave o del suo equipaggiamento differiscano sensibilmente da quelle che sono scritte sul certificato. In tal caso, o ove non esista a bordo della nave un certificato in corso di validità, lo Stato che compie l’ispezione adotta le misure necessarie per impedire alla nave di salpare prima che possa farlo senza danno eccessivo per l’ambiente marino. Tuttavia, la detta Parte può autorizzare la nave a lasciare il porto o il terminale al largo per recarsi nell’appropriato cantiere di riparazione più vicino.
3. Se una Parte vieta ad una nave straniera l’accesso ad un porto o ad un terminale al largo che si trovi sotto la propria giurisdizione, o ove essa proceda ad un qualsiasi intervento nei confronti di tale nave prendendo a pretesto il fatto che la nave non è conforme alle disposizioni della presente Convenzione, la Parte avverte immediatamente il console o il rappresentante diplomatico della Parte di cui la nave è autorizzata a battere bandiera, o, in caso di impossibilità, l’Autorità da cui dipende la nave in questione. Prima di formulare un tale divieto e prima di procedere ad un tale intervento, la Parte chiede di consultare l’Autorità da cui dipende la nave. Viene anche avvertita l’Autorità quando una nave non ha a bordo un certificato in corso di validità conforme alle disposizioni contenute nelle norme.
4. Le Parti applicano alle navi degli Stati che non sono Parti della Convenzione le norme della presente Convenzione nella misura in cui ciò è necessario per non far beneficiare tali navi di condizioni più favorevoli.
##### **Art. 6** Ricerca delle infrazioni ed esecuzione delle disposizioni della Convenzione {#annex_u1/art_6 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.814.288.2--6}
1. Le Parti della Convenzione collaborano nella ricerca delle infrazioni e nell’esecuzione delle disposizioni della presente Convenzione facendo uso di tutti i mezzi pratici appropriati di ricerca e di continua sorveglianza dell’ambiente nonché dei metodi soddisfacenti di trasmissione delle informazioni e di raccolta delle prove.
2. Ogni nave alla quale si applichi la presente Convenzione può essere sottoposta, in ogni porto o terminale al largo di una Parte, all’ispezione di funzionari designati od autorizzati dalla detta Parte, al fine di verificare se essa abbia scaricato delle sostanze nocive contravvenendo alle disposizioni contenute nelle norme. Nel caso in cui l’ispezione riveli un’infrazione delle disposizioni della Convenzione, ne viene comunicato il rendiconto all’Autorità affinché questa adotti delle misure appropriate.
3. Ogni Parte fornisce all’Autorità la prova, ove esista, che tale nave ha scaricato delle sostanze nocive o degli effluenti contenenti tali sostanze contravvenendo alle disposizioni contenute nelle norme. Nella misura del possibile, tale infrazione viene portata a conoscenza del capitano della nave da parte dell’Autorità competente di tale Parte.
4. Al ricevimento di tale prova, l’Autorità esamina la questione e può chiedere all’altra Parte di fornirle dati di fatto più completi o più conclusivi sull’infrazione. Se l’Autorità ritiene che la prova è sufficiente per permetterle di iniziare un procedimento, essa inizia un procedimento appena possibile e in conformità delle proprie leggi. L’Autorità informa al più presto la Parte che le ha segnalato la presunta infrazione, nonché l’Organizzazione, dei procedimenti iniziati.
5. Una Parte può ispezionare ogni nave, alla quale si applichi la presente Convenzione, che faccia scalo in un porto o in un terminale al largo sotto la propria giurisdizione quando un’altra Parte le chieda di procedere a tale indagine fornendo prove sufficienti che la nave ha scaricato in un qualunque luogo delle sostanze nocive o degli effluenti contenenti tali sostanze. Viene fatto il resoconto dell’indagine alla Parte che l’ha richiesta nonché all’Autorità, allo scopo di adottare le misure del caso conformemente alle disposizioni della presente Convenzione.
##### **Art. 7** Ritardi causati indebitamente alle navi {#annex_u1/art_7 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.814.288.2--7}
1. Deve essere fatto ogni possibile sforzo per evitare che a seguito delle misure adottate in applicazione degli articoli 4, 5 o 6 della presente Convenzione una nave venga indebitamente fermata o ritardata.
2. Ogni nave che sia stata trattenuta indebitamente o che abbia subito un ritardo a seguito dell’applicazione degli articoli 4, 5 o 6 della presente Convenzione ha diritto ad un risarcimento per le perdite o i danni subiti.
##### **Art. 8** Rapporti sugli eventi comportanti o suscettibili di comportare lo scarico di sostanze nocive {#annex_u1/art_8 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.814.288.2--8}
1. In caso di incidente, deve essere fatto, senza indugio, un rapporto nella misura più ampia possibile, in conformità delle disposizioni del Protocollo I della presente Convenzione.
2. Ogni Parte della Convenzione deve:
a) applicare le disposizioni necessarie affinché un funzionario o un organismo competente riceva ed analizzi tutti i rapporti sugli eventi verificatisi; e
b) notificare all’Organizzazione i particolari completi di tali disposizioni, perché vengano diffusi alle altre Parti e Stati membri dell’Organizzazione.
3. Ogniqualvolta una Parte riceva un rapporto in base alle disposizioni del presente articolo, la detta Parte lo trasmette senza indugio:
a) all’Autorità da cui dipende la nave in questione; e
b) ad ogni altro Stato suscettibile di essere colpito dall’evento.
4. Ogni Parte della Convenzione fa dare alle proprie navi ed aeronavi incaricate di compiere l’ispezione dei mari nonché ai servizi competenti delle istruzioni invitandoli a segnalare alle proprie Autorità ogni evento di cui al Protocollo I della presente Convenzione. Ove lo ritenga utile, lo comunica anche all’Organizzazione e ad ogni altra Parte interessata.
##### **Art. 9** Altri Trattati ed interpretazione {#annex_u1/art_9 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.814.288.2--9}
1. Con la sua entrata in vigore, la presente Convenzione sostituisce la Convenzione internazionale del 1954 per la prevenzione dell’inquinamento delle acque del mare da idrocarburi, ed emendamenti, nei confronti delle Parti della presente Convenzione.
2. Nessuna disposizione della presente Convenzione pregiudica la codificazione e l’elaborazione del diritto del mare da parte della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare indetta in base alla Risoluzione 2750 C (XXV) dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite, né le rivendicazioni e le posizioni giuridiche presenti o future di ogni Stato riguardanti il diritto del mare e la natura e l’estensione della giurisdizione dello Stato rivierasco e dello Stato di bandiera.
3. Nella presente Convenzione, il termine «giurisdizione» viene interpretato conformemente al diritto internazionale in vigore al momento dell’applicazione o dell’interpretazione della presente Convenzione.
##### **Art. 10** Composizione delle controversie {#annex_u1/art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.814.288.2--10}
Ogni controversia fra due o più Parti della Convenzione sull’interpretazione o l’applicazione della presente Convenzione, che non abbia potuto essere composta mediante negoziati tra le Parti in causa viene, salvo decisione contraria delle Parti, sottoposta ad arbitrato a richiesta di una delle Parti, alle condizioni previste dal Protocollo II della presente Convenzione.
##### **Art. 11** Trasmissione delle informazioni {#annex_u1/art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.814.288.2--11}
1. Le Parti della Convenzione si impegnano a comunicare all’Organizzazione:
a) il testo delle leggi, ordinanze, decreti, regolamenti ed altri strumenti promulgati sulle diverse questioni che entrano nel campo di applicazione della presente Convenzione;
b)[^9] la lista degli organismi non governativi abilitati ad agire in loro nome per tutto ciò che riguarda la concezione, la costruzione e l’equipaggiamento delle navi che trasportino delle sostanze nocive conformemente alle disposizioni contenute nelle norme;
c) un numero sufficiente di modelli di certificati che esse rilasciano in applicazione delle disposizioni contenute nelle norme;
d) un elenco degli impianti di raccolta comprendente la loro ubicazione, capacità, disponibilità ed altre caratteristiche;
e) tutti i rapporti ufficiali o i riassunti di tali rapporti che espongono i risultati dell’applicazione della presente Convenzione; e
f) un rapporto annuo che presenti, in una forma resa standardizzata da parte dell’Organizzazione, le statistiche relative alle sanzioni effettivamente inflitte per le infrazioni della presente Convenzione.
2. L’Organizzazione informa le Parti di ogni comunicazione ricevuta in base al presente articolo e diffonde a tutte le Parti le informazioni che le sono state comunicate, ai sensi delle alinee da b) a f) del paragrafo 1 del presente articolo.
##### **Art. 12** Incidenti sopraggiunti alle navi {#annex_u1/art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.814.288.2--12}
1. Ogni Autorità si impegna ad effettuare un’indagine su qualsiasi sinistro che avvenga ad una qualsiasi delle sue navi soggetta alle disposizioni contenute nelle norme, quando tale sinistro abbia avuto, per l’ambiente marino, un grave deleterio effetto.
2. Ogni Parte della Convenzione si impegna a fornire all’Organizzazione delle informazioni sui risultati di tale indagine quando essa ritiene che questi possono servire a determinare le modifiche che sarebbe auspicabile apportare alla presente Convenzione.
##### **Art. 13** Firma, ratifica, accettazione, approvazione ed adesione {#annex_u1/art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.814.288.2--13}
1. La presente Convenzione resta aperta alla firma, presso la sede dell’Organizzazione, dal 15 gennaio 1974 al 31 dicembre 1974, e resta in seguito aperta all’adesione. Gli Stati possono divenire Parti della presente Convenzione mediante:
a) firma senza riserva di ratifica, accettazione o approvazione; o
b) firma con riserva di ratifica, accettazione o approvazione, seguita dalla ratifica, accettazione o approvazione; o
c) adesione.
2. La ratifica, l’accettazione, l’approvazione o l’adesione avvengono mediante il deposito di uno strumento a tale scopo presso il Segretario generale dell’Organizzazione.
3. Il Segretario generale dell’Organizzazione informa tutti gli Stati che hanno firmato la presente Convenzione o che vi abbiano aderito di ogni firma o del deposito di ogni nuovo strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione nonché della data di tale deposito.
##### **Art. 14** Allegati facoltativi {#annex_u1/art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.814.288.2--14}
1. Uno Stato può, al momento della firma, della ratifica, dell’accettazione, dell’approvazione o dell’adesione della presente Convenzione, dichiarare di non accettare uno qualsiasi degli Allegati III, IV e V (qui appresso indicati «Allegati facoltativi») o l’insieme di essi della presente Convenzione. Con riserva di quanto precede, le Parti della Convenzione sono vincolate da uno qualsiasi degli Allegati nella sua interezza.[^10]
2. Uno Stato che abbia dichiarato di non essere vincolato da un Allegato facoltativo può accettare in ogni momento tale Allegato depositando, presso l’Organizzazione, uno strumento del tipo previsto dal paragrafo 2 dell’articolo 13.
3. Uno Stato che faccia una dichiarazione in base al paragrafo 1 del presente articolo su di un Allegato facoltativo e che non accetti tale Allegato in seguito, in conformità del paragrafo 2 del presente articolo, non si assume alcun obbligo e non ha il diritto di godere di alcun beneficio derivante dalla Convenzione per quanto attiene alle questioni che dipendono da tale Allegato; nella presente Convenzione, tutti i riferimenti alle Parti non costituiscono riferimento a tale Stato per quanto attiene alle questioni che dipendono da tale Allegato.
4. L’Organizzazione informa gli Stati che hanno firmato la presente Convenzione o che vi hanno aderito, di ogni dichiarazione fatta in base al presente articolo, nonché del ricevimento di ogni strumento depositato in conformità alle disposizioni del paragrafo 2 del presente articolo.
##### **Art. 15** Entrata in vigore {#annex_u1/art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.814.288.2--15}
1. La presente Convenzione entra in vigore dodici mesi dopo la data in cui non meno di 15 Stati le cui flotte mercantili rappresentino in totale non meno del 50 per cento del tonnellaggio lordo di tutta la flotta mercantile mondiale, sono divenute Parti della presente Convenzione conformemente alle disposizioni in accordo con l’articolo 13.
2. Un Allegato facoltativo entra in vigore dodici mesi dopo la data in cui le condizioni enunciate al paragrafo 1 del presente articolo siano state soddisfatte per il presente Allegato.
3. L’Organizzazione informa gli Stati che hanno firmato la presente Convenzione o che vi hanno aderito, della data della sua entrata in vigore conformemente alle disposizioni del paragrafo 2 del presente articolo.
4. Per gli Stati che hanno depositato uno strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione della Convenzione o di un qualsiasi Allegato facoltativo o di adesione ad essi dopo che le condizioni che regolano la loro entrata in vigore siano state soddisfatte ma prima della loro entrata in vigore, la ratifica, l’accettazione, l’approvazione o l’adesione hanno efficacia al momento dell’entrata in vigore della Convenzione o dell’Allegato facoltativo o tre mesi dopo la data del deposito dello strumento, ove quest’ultima data sia posteriore.
5. Per gli Stati che hanno depositato uno strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione della Convenzione o di un Allegato facoltativo, o di adesione ad essi dopo la loro entrata in vigore, la Convenzione o l’Allegato facoltativo acquistano efficacia tre mesi dopo la data del deposito dello strumento.
6. Ogni strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione depositato dopo la data in cui siano state osservate tutte le condizioni previste all’articolo 16 per l’entrata in vigore di un emendamento alla presente Convenzione o ad un Allegato facoltativo, si applica al testo modificato della Convenzione o dell’Allegato facoltativo.
##### **Art. 16** Emendamenti {#annex_u1/art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.814.288.2--16}
1. La presente Convenzione può essere emendata mediante una qualsiasi delle procedure definite nei seguenti paragrafi.
2. Emendamenti successivi all’esame da parte dell’Organizzazione:
a) ogni emendamento proposto da una Parte della Convenzione viene sottoposto all’Organizzazione e diffuso dal suo Segretario generale a tutti i membri dell’Organizzazione e a tutte le Parti almeno sei mesi prima che venga esaminato;
b) ogni emendamento proposto e diffuso in base alla procedura di cui sopra viene sottoposto, dall’Organizzazione, ad un organo competente perché lo esamini;
c) le Parti della Convenzione, che siano membri dell’Organizzazione o meno, sono autorizzate a partecipare ai lavori dell’Organizzazione competente;
d) gli emendamenti vengono adottati a maggioranza dei due terzi delle sole Parti della Convenzione, presenti e votanti;
e) se sono adottati conformemente al precedente paragrafo d), gli emendamenti vengono comunicati dall’Organizzazione a tutte le Parti della Convenzione ai fini dell’accettazione;
f) si ritiene che un emendamento sia stato accettato nelle seguenti condizioni:
        i) un emendamento ad un articolo della Convenzione si ritiene accettato alla data in cui è stato accettato dai due terzi delle Parti le cui flotte mercantili rappresentino in totale almeno il 50 per cento del tonnellaggio lordo di tutta la flotta mercantile mondiale,
        ii) un emendamento ad un Allegato della Convenzione si ritiene accettato conformemente alla procedura definita al paragrafo f) iii) a meno che, al momento della sua adozione, l’organo competente non decida che l’emendamento si ritiene accettato alla data in cui è stato accettato dai due terzi delle Parti le cui flotte mercantili rappresentino in totale almeno il 50 per cento del tonnellaggio lordo di tutta la flotta mercantile mondiale; tuttavia, in ogni momento prima dell’entrata in vigore di un emendamento di un Allegato, una Parte può notificare al Segretario generale dell’Organizzazione che l’emendamento non entrerà in vigore nei suoi confronti che dopo essere stato espressamente da lei approvato; il Segretario generale porta la notifica e la data del suo ricevimento a conoscenza delle Parti,
        iii) un emendamento ad un’appendice di un Allegato della Convenzione si ritiene accettato allo spirare di un termine che viene fissato dall’organo competente al momento della sua adozione ma che non deve essere inferiore a dieci mesi, a meno che non sia stata comunicata un’obiezione all’Organizzazione, durante tale periodo, da almeno un terzo delle Parti o da Parti le cui flotte mercantili rappresentino in totale almeno il 50 per cento del tonnellaggio lordo di tutta la flotta mercantile mondiale, e comunque qualunque di tali due condizioni si presenti,
        iv) un emendamento al Protocollo I della Convenzione viene sottoposto alle stesse procedure degli emendamenti degli Allegati della Convenzione, conformemente ai precedenti paragrafi f) ii) o f) iii),
        v) un emendamento al Protocollo II della Convenzione viene sottoposto alle stesse procedure degli emendamenti di un articolo della Convenzione, conformemente al precedente paragrafo f) i);
g) l’entrata in vigore dell’emendamento interviene alle seguenti condizioni; i) se si tratta di un emendamento ad un articolo della Convenzione, al Protocollo II o al Protocollo I o ad un Allegato della Convenzione che non sia accettato conformemente alla procedura di cui all’alinea f) iii), l’emendamento accettato conformemente alle disposizioni che precedono entra in vigore sei mesi dopo la data della sua accettazione nei confronti delle Parti che hanno dichiarato di averlo accettato,
        ii) se si tratta di un emendamento al Protocollo I, ad un’appendice di un Allegato o ad un Allegato della Convenzione che sia accettato conformemente alla procedura definita nell’alinea f) iii), l’emendamento ritenuto accettato alle condizioni che precedono entra in vigore sei mesi dopo la sua accettazione per tutte le Parti contraenti ad eccezione di quelle che, prima di tale data, abbiano fatto una dichiarazione a norma della quale esse non l’accettino o una dichiarazione in conformità del paragrafo f) ii), a norma della quale sia necessaria la loro approvazione.
3. Emendamento mediante una Conferenza:
a) a domanda di una Parte, appoggiata da almeno un terzo delle Parti, l’Organizzazione convoca una Conferenza delle Parti della Convenzione per esaminare gli emendamenti alla presente Convenzione;
b) ogni emendamento adottato da tale Conferenza alla maggioranza dei due terzi delle Parti presenti e votanti viene comunicato dal Segretario generale dell’Organizzazione a tutte le Parti allo scopo di ottenere la loro accettazione;
c) a meno che la Conferenza non decida altrimenti, l’emendamento è ritenuto accettato ed entra in vigore secondo le procedure previste a tale scopo al precedente paragrafo 2, alinee f) e g).
4. a) Nel caso di un emendamento ad un Allegato facoltativo, l’espressione «Parte della Convenzione» deve essere interpretata nel presente articolo come designante una Parte vincolata dal detto Allegato.
b) Ogni Parte che si sia rifiutata di accettare un emendamento ad un Allegato viene trattata come non Parte ai soli fini dell’applicazione di tale emendamento.
5. L’adozione e l’entrata in vigore di un nuovo Allegato sono soggette alle stesse procedure che regolano l’adozione e l’entrata in vigore di un emendamento ad un articolo della Convenzione.
6. Salvo espressa disposizione contraria, ogni emendamento alla presente Convenzione, fatto in applicazione del presente articolo e riguardante la struttura delle navi, non è applicabile che alle navi il cui contratto di costruzione sia firmato, o, in assenza di un tale contratto, la cui chiglia sia posata alla data di entrata in vigore dell’emendamento o successivamente a tale data.
7. Ogni emendamento ad un Protocollo o ad un Allegato deve vertere sul merito di tale Protocollo o di tale Allegato e deve essere compatibile con le disposizioni degli articoli della presente Convenzione.
8. Il Segretario generale dell’Organizzazione informa tutte le Parti di ogni emendamento che entra in vigore in base al presente articolo, nonché della data in cui ciascuno degli emendamenti entra in vigore.
9. Ogni dichiarazione od obiezione relativa ad un emendamento comunicata in base al presente articolo deve essere notificata per iscritto al Segretario generale dell’Organizzazione. Quest’ultimo informa tutte le Parti della Convenzione della notifica in questione e della sua data di ricevimento.
##### **Art. 17** Promozione della cooperazione tecnica {#annex_u1/art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.814.288.2--17}
Le Parti della Convenzione devono, in consultazione con l’Organizzazione ed altri organismi internazionali, con il concorso ed in coordinamento con il Direttore esecutivo del Programma delle Nazioni Unite per l’ambiente, promuovere l’aiuto da apportare alle Parti che richiedono un’assistenza tecnica allo scopo:
a) di formare del personale scientifico e tecnico;
b) di procurarsi l’equipaggiamento e gli adeguati impianti di raccolta e di sorveglianza;
c) di facilitare l’adozione di altre misure e disposizioni intese a prevenire o ad attenuare l’inquinamento dell’ambiente marino da parte delle navi; e
d) d’incoraggiare la ricerca;

di preferenza all’interno dei Paesi interessati, in modo da favorire la realizzazione degli scopi e degli obiettivi della presente Convenzione.
##### **Art. 18** Denuncia {#annex_u1/art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.814.288.2--18}
1. La presente Convenzione od ogni Allegato facoltativo può essere denunciato da una qualsiasi delle Parti della Convenzione in ogni momento dopo lo spirare di un periodo di cinque anni a partire dalla data in cui la Convenzione o un tale Allegato entri in vigore nei confronti di tale Paese.
2. La denuncia è effettuata mediante notifica scritta indirizzata al Segretario generale dell’Organizzazione che comunica il tenore e la data di tale notifica nonché la data in cui la denuncia acquista efficacia a tutte le altre Parti.
3. La denuncia ha effetto dodici mesi dopo la data in cui il Segretario generale dell’Organizzazione ne ha ricevuto notifica o allo spirare di ogni altro termine più importante enunciato nella notifica.
##### **Art. 19** Deposito e Registrazione {#annex_u1/art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.814.288.2--19}
1. La presente Convenzione sarà depositata presso il Segretario generale dell’Organizzazione che ne trasmetterà copie certificate conformi a tutti gli Stati che hanno firmato la presente Convenzione o vi aderiranno.
2. A partire dall’entrata in vigore della presente Convenzione, il Segretario generale dell’Organizzazione ne trasmetterà copia certificata conforme al Segretario generale delle Nazioni Unite al fine della registrazione e pubblicazione in conformità dell’Articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite[^11].
##### **Art. 20** Lingue {#annex_u1/art_2 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.814.288.2--20}
La presente Convenzione viene redatta in un unico esemplare nelle lingue inglese, francese, russa e spagnola, i quattro testi facenti ugualmente fede. Traduzioni ufficiali saranno redatte nelle lingue araba, tedesca, italiana e giapponese e saranno depositate con l’originale firmato.

*In fede di che,* i sottoscritti, debitamente autorizzati dai loro rispettivi governi a tale scopo hanno firmato la presente Convenzione.

Fatto a Londra il 2 novembre 1973.

(Seguono le firme)
### Protocollo I {#annex_u1/lvl_u2 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.814.288.2--annex-1}
**Disposizioni concernenti l’invio di rapporti sugli eventi comportanti o suscettibili di comportare lo scarico di sostanze nocive** [^12]

(in applicazione dell’articolo 8 della Convenzione)
### Protocollo II {#annex_u1/lvl_u3}
**Arbitraggio** 

(in applicazione dell’articolo 10 della Convenzione)

##### **Art. I** {#annex_u1/lvl_u3/art_I omnilex-key=ch-fedlex-international--0.814.288.2--I}
A meno che le Parti in controversia non decidano altrimenti, il procedimento arbitrale viene condotto conformemente alle disposizioni del presente Protocollo.

##### **Art. II** {#annex_u1/lvl_u3/art_I omnilex-key=ch-fedlex-international--0.814.288.2--II}
1. Viene costituito un tribunale arbitrale su domanda indirizzata da una Parte della Convenzione ad un’altra Parte in applicazione dell’articolo 10 della presente Convenzione. La domanda di arbitrato contiene l’oggetto della richiesta nonché ogni documento giustificativo in appoggio all’esposizione del caso.
2. La Parte richiedente informa il Segretario generale dell’Organizzazione del fatto che essa ha richiesto la costituzione di un tribunale, del nome delle Parti in controversia nonché degli articoli della Convenzione o delle norme la cui interpretazione o applicazione dia luogo, a proprio avviso, alla disputa. Il Segretario generale trasmette tali informazioni a tutte le Parti.

##### **Art. III** {#annex_u1/lvl_u3/art_I omnilex-key=ch-fedlex-international--0.814.288.2--III}
Il tribunale è composto di tre membri: un arbitro nominato da ogni Parte in controversia ed un terzo arbitro designato di comune accordo dai primi due, che assume la presidenza del tribunale.

##### **Art. IV** {#annex_u1/lvl_u3/art_I omnilex-key=ch-fedlex-international--0.814.288.2--IV}
1. Se allo scadere di un termine di sessanta giorni a partire dalla nomina del secondo arbitro, il presidente del tribunale non è stato nominato, il Segretario generale dell’Organizzazione, su richiesta della Parte più diligente, procede, entro un nuovo termine di sessanta giorni, alla sua designazione, scegliendolo da una lista di persone qualificate, redatta in anticipo dal consiglio dell’Organizzazione.
2. Se, entro un termine di sessanta giorni a partire dalla data di ricevimento della richiesta, una delle Parti non ha proceduto alla designazione di un membro del tribunale che è tenuta a fare, l’altra Parte può investire direttamente il Segretario generale dell’Organizzazione che provvede alla designazione del presidente del tribunale entro un termine di sessanta giorni scegliendolo dalla lista di cui al paragrafo 1 del presente articolo.
3. Il presidente del tribunale, dal momento della sua nomina, chiede alla Parte che non ha nominato l’arbitro di farlo nelle stesse forme e condizioni. Ove essa non proceda alla designazione che le viene così richiesta, il presidente del tribunale chiede al Segretario generale dell’Organizzazione di provvedere a tale designazione nelle forme e condizioni previste al paragrafo precedente.
4. Il presidente del tribunale, ove venga nominato in base alle disposizioni del presente articolo, non deve possedere o aver posseduto la nazionalità di una delle Parti, a meno che l’altra Parte non vi consente.
5. In caso di decesso o di assenza di un arbitro la cui designazione spettava ad una Parte, quest’ultima nomina il suo sostituto entro un termine di sessanta giorni a partire dalla data di decesso o di assenza. Ove essa non lo faccia, il procedimento continua con gli arbitri che restano. In caso di decesso o di assenza del presidente del tribunale, il suo sostituto viene nominato alle condizioni previste dal precedente articolo III, o, in mancanza di accordo tra i membri del tribunale, entro sessanta giorni dal decesso o dall’assenza, alle condizioni previste dal presente articolo.

##### **Art. V** {#annex_u1/lvl_u3/art_V omnilex-key=ch-fedlex-international--0.814.288.2--V}
Il tribunale può conoscere e decidere delle domande riconvenzionali direttamente connesse all’oggetto della controversia.

##### **Art. VI** {#annex_u1/lvl_u3/art_V omnilex-key=ch-fedlex-international--0.814.288.2--VI}
Ogni Parte assume a proprio carico la remunerazione del proprio arbitro e le spese connesse, nonché le spese incorse per la preparazione del proprio incartamento. Il costo della rimunerazione del presidente del tribunale nonché tutte le spese di ordine generale causate dall’arbitro sono divise equamente fra le Parti. Il tribunale registra tutte le sue spese e ne fornisce una dimostrazione finale.

##### **Art. VII** {#annex_u1/lvl_u3/art_V omnilex-key=ch-fedlex-international--0.814.288.2--VII}
Ogni Parte della Convenzione della quale sia in causa un interesse di ordine giuridico, può, dopo avere avvisato per iscritto le Parti che hanno iniziato tale procedimento, associarsi al procedimento arbitrale, con l’accordo del tribunale.

##### **Art. VIII** {#annex_u1/lvl_u3/art_V omnilex-key=ch-fedlex-international--0.814.288.2--VIII}
Ogni tribunale arbitrale costituito ai sensi del presente Protocollo fissa le proprie norme di procedura.

##### **Art. IX** {#annex_u1/lvl_u3/art_I omnilex-key=ch-fedlex-international--0.814.288.2--IX}
1. Le decisioni del tribunale, sia sulla propria procedura e sul luogo delle proprie riunioni sia su ogni controversia che gli venga sottoposta, vengono adottate alla maggioranza dei voti dei suoi membri; l’assenza o l’astensione di uno dei membri del tribunale designati dalle Parti non impedisce al tribunale di deliberare. In caso di parità, il voto del presidente è decisivo.
2. Le Parti facilitano i lavori del tribunale; a tale fine, conformemente alla loro legislazione e facendo uso di tutti i mezzi di cui dispongono, le Parti:
a) forniscono al tribunale tutti i documenti e le informazioni utili;
b) danno al tribunale la possibilità di entrare sul loro territorio, di ascoltare dei testimoni o degli esperti e di esaminare i luoghi.
3. L’assenza o la mancanza di una Parte non ostacola il procedimento.

##### **Art. X** {#annex_u1/lvl_u3/art_X omnilex-key=ch-fedlex-international--0.814.288.2--X}
1. Il tribunale pronuncia la propria sentenza entro un termine di cinque mesi a partire dalla data della propria costituzione, a meno che non decida, in caso di necessità, di prorogare tale termine per un ulteriore periodo di tempo non superiore a tre mesi. La sentenza del tribunale viene motivata. Essa è definitiva e inappellabile e viene comunicata al Segretario generale dell’Organizzazione. Le Parti devono uniformarvisi senza indugio.
2. Ogni controversia che potrebbe sorgere fra le Parti sull’interpretazione o sull’esecuzione di una sentenza, può essere sottoposta dalla Parte più diligente al giudizio del tribunale che l’ha resa o, se quest’ultimo non può esserne investito, di un tribunale costituito a tale scopo nello stesso modo del primo.

| Stati partecipanti | Ratifica<br>Adesione (A)<br>Dichiarazione<br>di successione (S) | | Entrata in vigore | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Albania | 9 gennaio | 2007 A | 9 aprile | 2007 |
| Algeria* | 31 gennaio | 1989 A | 1° maggio | 1989 |
| Angola | 4 ottobre | 2001 A | 4 gennaio | 2002 |
| Antigua e Barbuda | 29 gennaio | 1988 A | 29 aprile | 1988 |
| Arabia Saudita | 23 maggio | 2005 A | 23 agosto | 2005 |
| Argentina* | 31 agosto | 1993 A | 1° dicembre | 1993 |
| Australia | 14 ottobre | 1987 | 14 gennaio | 1988 |
| Austria | 27 maggio | 1988 A | 27 agosto | 1988 |
| Azerbaigian | 16 luglio | 2004 A | 16 ottobre | 2004 |
| Bahamas | 7 giugno | 1983 A | 2 ottobre | 1983 |
| Bahrein | 27 aprile | 2007 A | 27 luglio | 2007 |
| Bangladesh | 18 dicembre | 2002 A | 18 marzo | 2003 |
| Barbados | 6 maggio | 1994 A | 6 agosto | 1994 |
| Belgio* | 6 marzo | 1984 A | 6 giugno | 1984 |
| Belize | 26 maggio | 1995 A | 26 agosto | 1995 |
| Benin | 11 febbraio | 2000 A | 11 maggio | 2000 |
| Bielorussia | 7 gennaio | 1994 A | 7 aprile | 1994 |
| Bolivia | 4 giugno | 1999 A | 4 settembre | 1999 |
| Brasile* | 29 gennaio | 1988 | 29 aprile | 1988 |
| Brunei | 23 ottobre | 1986 A | 23 gennaio | 1987 |
| Bulgaria* | 12 dicembre | 1984 A | 12 marzo | 1985 |
| Cambogia | 28 novembre | 1994 A | 28 febbraio | 1995 |
| Camerun | 18 settembre | 2009 A | 18 dicembre | 2009 |
| Canada* | 16 novembre | 1992 A | 16 febbraio | 1993 |
| Capo Verde | 4 luglio | 2003 A | 4 ottobre | 2003 |
| Cile | 10 ottobre | 1994 A | 10 gennaio | 1995 |
| Cina | 1° luglio | 1983 A | 2 ottobre | 1983 |
| Hong Kong | 20 giugno | 1997 | 1° luglio | 1997 |
| Macao | 10 dicembre | 1999 | 20 dicembre | 1999 |
| Cipro | 22 giugno | 1989 A | 22 settembre | 1989 |
| Colombia | 27 luglio | 1981 A | 2 ottobre | 1983 |
| Comore | 22 novembre | 2000 A | 22 febbraio | 2001 |
| Congo (Kinshasa) | 7 settembre | 2004 A | 7 dicembre | 2004 |
| Corea del Nord | 1° maggio | 1985 A | 1° agosto | 1985 |
| Corea del Sud | 23 luglio | 1984 A | 23 ottobre | 1984 |
| Costa d’Avorio | 5 ottobre | 1987 A | 5 gennaio | 1988 |
| Croazia | 27 luglio | 1992 S | 8 ottobre | 1991 |
| Cuba | 21 dicembre | 1992 A | 21 marzo | 1993 |
| Danimarca* | 27 novembre | 1980 A | 2 ottobre | 1983 |
| Groenlandia | 1° gennaio | 1997 | 1° gennaio | 1997 |
| Isole Fær Øer | 22 aprile | 1985 | 22 aprile | 1985 |
| Dominica | 21 giugno | 2000 A | 21 settembre | 2000 |
| Ecuador | 18 maggio | 1990 A | 18 agosto | 1990 |
| Egitto | 7 agosto | 1986 A | 7 novembre | 1986 |
| El Salvador | 24 settembre | 2008 A | 24 dicembre | 2008 |
| Emirati Arabi Uniti | 15 gennaio | 2007 A | 15 aprile | 2007 |
| Estonia | 16 dicembre | 1991 A | 16 marzo | 1992 |
| Figi | 8 marzo | 2016 A | 8 giugno | 2016 |
| Filippine | 15 giugno | 2001 A | 15 settembre | 2001 |
| Finlandia | 20 settembre | 1983 A | 2 ottobre | 1983 |
| Francia* | 25 settembre | 1981 | 2 ottobre | 1983 |
| Gabon | 26 aprile | 1983 A | 2 ottobre | 1983 |
| Gambia | 1° novembre | 1991 A | 1° febbraio | 1992 |
| Georgia | 8 novembre | 1994 A | 8 febbraio | 1995 |
| Germania* | 21 gennaio | 1982 | 2 ottobre | 1983 |
| Ghana | 3 giugno | 1991 A | 3 settembre | 1991 |
| Giamaica | 13 marzo | 1991 A | 13 giugno | 1991 |
| Giappone* | 9 giugno | 1983 A | 2 ottobre | 1983 |
| Gibuti | 1° marzo | 1990 A | 1° giugno | 1990 |
| Giordania | 2 giugno | 2006 A | 2 settembre | 2006 |
| Grecia | 23 settembre | 1982 A | 2 ottobre | 1983 |
| Grenada | 26 luglio | 2018 A | 26 ottobre | 2018 |
| Guatemala | 3 novembre | 1997 A | 3 febbraio | 1998 |
| Guinea | 2 ottobre | 2002 A | 2 gennaio | 2003 |
| Guinea-Bissau | 24 ottobre | 2016 A | 24 gennaio | 2017 |
| Guinea Equatoriale | 24 aprile | 1996 A | 24 luglio | 1996 |
| Guyana | 10 dicembre | 1997 A | 10 marzo | 1998 |
| Honduras | 21 agosto | 2001 A | 21 novembre | 2001 |
| India | 24 settembre | 1986 A | 24 dicembre | 1986 |
| Indonesia* | 21 ottobre | 1986 A | 21 gennaio | 1987 |
| Iran | 25 ottobre | 2002 A | 25 gennaio | 2003 |
| Iraq | 6 febbraio | 2018 A | 6 maggio | 2018 |
| Irlanda | 6 gennaio | 1995 A | 6 aprile | 1995 |
| Islanda | 25 giugno | 1985 A | 25 settembre | 1985 |
| Isole Cook | 12 marzo | 2007 A | 12 giugno | 2007 |
| Isole Marshall | 26 aprile | 1988 A | 26 luglio | 1988 |
| Isole Salomone | 30 giugno | 2004 A | 30 settembre | 2004 |
| Israele | 31 agosto | 1983 A | 2 ottobre | 1983 |
| Italia** | 1° ottobre | 1982 A | 2 ottobre | 1983 |
| Kazakistan | 7 marzo | 1994 A | 7 giugno | 1994 |
| Kenya | 15 dicembre | 1992 A | 15 marzo | 1993 |
| Kiribati | 5 febbraio | 2007 A | 5 maggio | 2007 |
| Kuwait | 7 agosto | 2007 A | 7 novembre | 2007 |
| Lettonia | 20 maggio | 1992 A | 20 agosto | 1992 |
| Libano | 18 luglio | 1983 A | 2 ottobre | 1983 |
| Liberia | 28 ottobre | 1980 | 2 ottobre | 1983 |
| Libia | 28 aprile | 2005 A | 28 luglio | 2005 |
| Lituania | 4 dicembre | 1991 A | 4 marzo | 1992 |
| Lussemburgo | 14 febbraio | 1991 A | 14 maggio | 1991 |
| Madagascar | 30 agosto | 2005 | 30 novembre | 2005 |
| Malawi | 17 dicembre | 2001 A | 17 marzo | 2002 |
| Malaysia | 31 gennaio | 1997 A | 1° maggio | 1997 |
| Maldive | 20 maggio | 2005 A | 20 agosto | 2005 |
| Malta | 21 giugno | 1991 A | 21 settembre | 1991 |
| Marocco | 12 ottobre | 1993 A | 12 gennaio | 1994 |
| Mauritania | 24 novembre | 1997 A | 24 febbraio | 1998 |
| Maurizio | 6 aprile | 1995 A | 6 luglio | 1995 |
| Messico | 23 aprile | 1992 | 23 luglio | 1992 |
| Moldova | 11 ottobre | 2005 | 11 gennaio | 2006 |
| Monaco | 20 agosto | 1992 A | 20 novembre | 1992 |
| Mongolia | 15 ottobre | 2003 A | 15 gennaio | 2004 |
| Montenegro | 3 giugno | 2006 S | 3 giugno | 2006 |
| Mozambico | 9 novembre | 2005 | 9 febbraio | 2006 |
| Myanmar | 4 maggio | 1988 A | 4 agosto | 1988 |
| Namibia | 18 dicembre | 2002 A | 18 marzo | 2003 |
| Nicaragua | 1° febbraio | 2001 A | 1° maggio | 2001 |
| Nigeria | 24 maggio | 2002 A | 24 agosto | 2002 |
| Niue | 27 giugno | 2012 A | 27 settembre | 2012 |
| Norvegia** | 15 luglio | 1980 A | 2 ottobre | 1983 |
| Nuova Zelanda | 25 settembre | 1998 A | 25 dicembre | 1998 |
| Oman* | 13 marzo | 1984 A | 13 giugno | 1984 |
| Paesi Bassi* ** | 30 giugno | 1983 | 2 ottobre | 1983 |
| Aruba | 30 giugno | 1983 | 2 ottobre | 1983 |
| Curaçao | 30 giugno | 1983 | 2 ottobre | 1983 |
| Parte caraibica (Bonaire,<br>Sint Eustatius e Saba) | 30 giugno | 1983 | 2 ottobre | 1983 |
| Sint Maarten | 30 giugno | 1983 | 2 ottobre | 1983 |
| Pakistan | 22 novembre | 1994 A | 22 febbraio | 1995 |
| Palau | 29 settembre | 2011 A | 29 dicembre | 2011 |
| Panama | 20 febbraio | 1985 A | 20 maggio | 1985 |
| Papua Nuova Guinea | 25 ottobre | 1993 A | 25 gennaio | 1994 |
| Perù | 25 aprile | 1980 A | 2 ottobre | 1983 |
| Polonia | 1° aprile | 1986 | 1° luglio | 1986 |
| Portogallo | 22 ottobre | 1987 | 22 gennaio | 1988 |
| Qatar | 8 marzo | 2006 A | 8 giugno | 2006 |
| Regno Unito* | 22 maggio | 1980 | 2 ottobre | 1983 |
| Bermuda | 8 giugno | 1988 | 23 giugno | 1988 |
| Gibilterra | 1° novembre | 1988 | 1° dicembre | 1988 |
| Isola di Man | 2 aprile | 1986 | 1° luglio | 1986 |
| Isole Cayman | 9 maggio | 1988 | 23 giugno | 1988 |
| Isole Falkland | 14 novembre | 1995 | 14 novembre | 1995 |
| Jersey | 30 dicembre | 2012 | 30 dicembre | 2012 |
| Repubblica Ceca | 19 ottobre | 1993 S | 1° gennaio | 1993 |
| Repubblica Dominicana | 24 giugno | 1999 A | 24 settembre | 1999 |
| Romania | 15 aprile | 1993 A | 15 luglio | 1993 |
| Russia | 3 novembre | 1983 A | 3 febbraio | 1984 |
| Saint Kitts e Nevis* | 24 dicembre | 1997 A | 24 marzo | 1998 |
| Saint Lucia | 12 luglio | 2000 A | 12 ottobre | 2000 |
| Saint Vincent e Grenadine | 28 ottobre | 1983 A | 28 gennaio | 1984 |
| Samoa | 7 febbraio | 2002 A | 7 maggio | 2002 |
| San Marino | 19 aprile | 2021 A | 19 luglio | 2021 |
| São Tomé e Príncipe | 29 ottobre | 1998 A | 29 gennaio | 1999 |
| Senegal | 16 gennaio | 1997 A | 16 aprile | 1997 |
| Serbia | 27 aprile | 1992 S | 2 ottobre | 1983 |
| Seycelles | 28 novembre | 1990 A | 28 febbraio | 1991 |
| Sierra Leone | 26 luglio | 2001 A | 26 ottobre | 2001 |
| Singapore | 1° novembre | 1990 A | 1° febbraio | 1991 |
| Siria* | 9 novembre | 1988 A | 9 febbraio | 1989 |
| Slovacchia | 30 gennaio | 1995 S | 1° gennaio | 1993 |
| Slovenia | 12 novembre | 1992 S | 25 giugno | 1991 |
| Somalia | 16 marzo | 2020 A | 16 giugno | 2020 |
| Spagna | 6 luglio | 1984 | 6 ottobre | 1984 |
| Sri Lanka | 24 giugno | 1997 A | 24 settembre | 1997 |
| Stati Uniti* | 12 agosto | 1980 | 2 ottobre | 1983 |
| Sudafrica | 28 novembre | 1984 A | 28 febbraio | 1985 |
| Sudan | 21 gennaio | 2015 A | 21 aprile | 2015 |
| Suriname | 4 novembre | 1988 A | 4 febbraio | 1989 |
| Svezia** | 9 giugno | 1980 | 2 ottobre | 1983 |
| Svizzera | 15 dicembre | 1987 A | 15 marzo | 1988 |
| Tanzania | 23 luglio | 2008 A | 23 ottobre | 2008 |
| Thailandia | 2 novembre | 2007 A | 2 febbraio | 2008 |
| Timor Est | 12 ottobre | 2022 A | 12 gennaio | 2023 |
| Togo | 9 febbraio | 1990 A | 9 maggio | 1990 |
| Tonga | 1° febbraio | 1996 A | 1° maggio | 1996 |
| Trinidad e Tobago | 6 marzo | 2000 A | 6 giugno | 2000 |
| Tunisia | 10 ottobre | 1980 A | 2 ottobre | 1983 |
| Turchia | 10 ottobre | 1990 A | 10 gennaio | 1991 |
| Turkmenistan | 4 febbraio | 2009 A | 4 maggio | 2009 |
| Tuvalu | 22 agosto | 1985 A | 22 novembre | 1985 |
| Ucraina | 25 ottobre | 1993 A | 25 gennaio | 1994 |
| Uganda | 3 aprile | 2019 A | 3 luglio | 2019 |
| Ungheria | 14 gennaio | 1985 A | 14 aprile | 1985 |
| Uruguay | 30 aprile | 1979 | 2 ottobre | 1983 |
| Vanuatu | 13 aprile | 1989 A | 13 luglio | 1989 |
| Venezuela | 29 luglio | 1994 A | 29 ottobre | 1994 |
| Vietnam | 29 maggio | 1991 A | 29 agosto | 1991 |
| * Riserve e dichiarazioni. ** Obiezioni. Le riserve, le dichiarazioni e le obiezioni non sono pubblicate nella RU. Tali informazioni, così come quelle relative all’accettazione degli allegati facoltativi I−VI da parte degli Stati partecipanti, possono essere consultate in inglese sul sito Internet dell’Organizzazione marittima internazionale (IMO):www.imo.org/fr> Qui nous sommes > Conventions > État des conventions > Status Book oppure ottenute presso la Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione Trattati internazionali, 3003 Berna. | | | | |

[^1]: Art. 3 lett. a del DF del 17 feb. 1978 (RU  **1988**  1240).
[^2]: Questo all. e i suoi emendamenti, non sono pubblicati nella RU (RU  **1989**  636; **1993**  2522; **2024**  618; **2025**  286,847). Possono essere consultati in inglese sul sito Internet dell’Organizzazione marittima internazionale (OMI):www.imo.org/en/KnowledgeCentre/IndexofIMOResolutions/Pages/Default.aspx. Lì viene aggiornato nelle risoluzioni del comitato competente dell’OMI. Il testo in francese e una versione consolidata in inglese sono disponibili per la consultazione presso l’Ufficio svizzero della navigazione marittima, Elisabethenstrasse 33, 4010 Basilea.
[^3]: Dopo il 22 mag. 1982, l’Organizzazione porta il nome di: «Organizzazione Marittima Internazionale».
[^4]: RS  **0.120**
[^5]: RS  **0.814.288.1**
[^6]: Questi all. e i loro emendamenti, non sono pubblicati nella RU (vediRU  **1989**  866, **1990**  1366, **1991**  2077, **1992**  937, **1996**  943, **2003**  3229, **2013**  5525; **2024**  618; **2025**  286,847) Possono essere consultati in inglese sul sito Internet dell’Organizzazione marittima internazionale (OMI): https://www.imo.org/en/KnowledgeCentre/IndexofIMOResolutions/Pages/Default.aspx . Il testo in francese e una versione consolidata in inglese sono disponibili per la consultazione presso l’Ufficio svizzero della navigazione marittima, Elisabethenstrasse 33, 4010 Basilea.
[^7]: RS  **0.814.287**
[^8]: Dopo il 22 mag. 1982, l’Organizzazione porta il nome d’«Organizzazione Marittima Internazionale».
[^9]: Vedi anche l’art. III del Prot. del 1978 all’inizio.
[^10]: Vedi anche l’art. II del Prot. del 1978 all’inizio.
[^11]: RS  **0.120**
[^12]: Il contenuto di questo prot. non è pubblicato nella RU. Può essere consultato in inglese sul sito Internet dell’Organizzazione marittima internazionale (OMI):www.imo.org/en/KnowledgeCentre/IndexofIMOResolutions/Pages/Default.aspx. Lì viene aggiornato nelle risoluzioni del comitato competente dell’OMI. Il testo in francese e una versione consolidata in inglese sono disponibili per la consultazione presso l’Ufficio svizzero della navigazione marittima, Elisabethenstrasse 33, 4010 Basilea.