0.814.32

RU **1983** 887; FF **1982** III 289

*Traduzione* [^1]

# Convenzione sull’inquinamento atmosferico attraverso le frontiere a lunga distanza

Conchiusa a Ginevra il 13 novembre 1979<br />Approvata dall’Assemblea federale il 17 marzo 1983[^2]<br />Ratificata con strumenti scambiati dalla Svizzera il 6 maggio 1983<br />Entrata in vigore per la Svizzera il 4 agosto 1983

(Stato 17  luglio 2008)

Le Parti alla presente Convenzione,

decise a promuovere i rapporti e la collaborazione in materia di tutela dell’ambiente,

consapevoli dell’importanza delle attività svolte dalla Commissione economica delle Nazioni Unite per l’Europa per il potenziamento di tali rapporti e di tale collaborazione, particolarmente nel settore dell’inquinamento atmosferico, ivi compreso il trasporto a lunga distanza degli inquinanti atmosferici,

riconoscendo il contributo dato dalla Commissione economica per l’Europa all’applicazione multilaterale delle disposizioni in materia dell’Atto finale della Conferenza sulla sicurezza e la cooperazione in Europa,

tenendo presente l’appello contenuto nel capitolo dell’Atto finale della Conferenza sulla sicurezza e la cooperazione in Europa relativo all’ambiente, alla collaborazione al fine di combattere l’inquinamento atmosferico e i suoi effetti, in particolare il trasporto di inquinanti atmosferici a lunga distanza, e all’elaborazione, mediante la collaborazione internazionale, di un vasto programma di sorveglianza e valutazione del trasporto a lunga distanza, degli inquinanti atmosferici, a cominciare dal diossido di zolfo, passando poi eventualmente ad altri inquinanti,

considerate le disposizioni in materia della Dichiarazione della Conferenza delle Nazioni Unite per l’ambiente, e in particolare il principio 21, il quale esprime la convinzione comune che, conformemente allo Statuto delle Nazioni Unite[^3]ed ai principi del diritto internazionale, gli Stati hanno il diritto sovrano di sfruttare le proprie risorse secondo le proprie politiche dell’ambiente ed hanno il dovere di fare in modo che le attività svolte nei limiti della loro giurisdizione e sotto il loro controllo non causino danni all’ambiente in altri Stati o in regioni che non rientrano in alcuna giurisdizione nazionale,

riconoscendo la possibilità che l’inquinamento atmosferico, ivi compreso l’inquinamento atmosferico attraverso le frontiere, provochi a breve o a lungo termine effetti dannosi,

temendo che l’aumento previsto del livello delle emissioni di inquinanti atmosferici nella regione possa aumentare tali effetti dannosi,

riconoscendo la necessità di studiare le incidenze del trasporto degli inquinanti atmosferici a lunga distanza e di cercare delle soluzioni ai problemi individuali,

affermando la loro decisione di potenziare la collaborazione internazionale attiva per elaborare le politiche nazionali necessarie e, mediante scambi di informazioni, consultazioni ed attività di ricerca e sorveglianza, di coordinare le misure adottate dai Paesi per combattere l’inquinamento atmosferico, ivi compreso l’inquinamento atmosferico attraverso le frontiere a lunga distanza,

hanno convenuto quanto segue:

## Definizioni {#lvl_u1}
##### **Art. 1** {#lvl_u1/art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.814.32--1}
Ai fini della presente Convenzione:
a) l’espressione «inquinamento atmosferico» significa l’introduzione nell’atmosfera da parte dell’uomo, direttamente o indirettamente, di sostanze o di energia che abbiano effetti nocivi che possano mettere in pericolo la salute dell’uomo, danneggiare le risorse biologiche e gli ecosistemi, deteriorare i beni materiali e nuocere ai valori ricreativi e ad altri usi legittimi dell’ambiente, l’espressione «inquinanti atmosferici» deve essere intesa nello stesso senso;
b) l’espressione «inquinamento atmosferico attraverso le frontiere a lunga distanza» significa l’inquinamento la cui fonte fisica sia compresa in tutto o in parte in una zona che rientra nella giurisdizione nazionale di uno Stato e che abbia degli effetti dannosi in una zona che rientra nella giurisdizione di un altro Stato, ad una distanza tale che non sia in genere possibile distinguere gli apporti delle fonti individuali o di gruppi di fonti di emissione.

## Principi fondamentali {#lvl_u2}
##### **Art. 2** {#lvl_u2/art_2 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.814.32--2}
Le Parti contraenti, tenendo conto dei fatti e dei problemi in causa, sono decise a tutelare l’uomo ed il suo ambiente contro l’inquinamento atmosferico e cercheranno di limitare, e, per quanto possibile, di ridurre gradualmente e prevenire l’inquinamento atmosferico, ivi compreso l’inquinamento atmosferico attraverso le frontiere a lunga distanza.

##### **Art. 3** {#lvl_u2/art_3 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.814.32--3}
Nell’ambito della presente Convenzione, le Parti contraenti elaboreranno il più presto possibile, mediante scambi di informazioni, consultazioni e attività di ricerca e sorveglianza, delle politiche e delle strategie volte a combattere gli scarichi di inquinanti atmosferici, tenendo presenti gli sforzi già intrapresi a livello nazionale ed internazionale.

##### **Art. 4** {#lvl_u2/art_4 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.814.32--4}
Le Parti contraenti scambieranno informazioni e procederanno a giri d’orizzonte sulle loro politiche, attività scientifiche e misure tecniche tendenti a combattere il più possibile gli scarichi di inquinanti atmosferici che possano avere effetti dannosi, e a ridurre così l’inquinamento atmosferico, ivi compreso l’inquinamento atmosferico attraverso le frontiere a lunga distanza.

##### **Art. 5** {#lvl_u2/art_5 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.814.32--5}
Consultazioni avranno luogo a breve termine, su richiesta, fra, da un lato, la o le Parti contraenti effettivamente interessate dall’inquinamento atmosferico attraverso le frontiere a lunga distanza oppure che siano esposte ad un notevole rischio di tale inquinamento e, dall’altro, la o le Parti contraenti sul territorio e nella giurisdizione delle quali attività ivi svolte o previste diano o possano dare, un contributo sostanziale all’inquinamento atmosferico attraverso le frontiere a lunga distanza.

## Gestione della qualità dell’atmosfera {#lvl_u3}
##### **Art. 6** {#lvl_u3/art_6 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.814.32--6}
Tenendo presente gli articoli da 2 a 5, le ricerche in corso, gli scambi di informazioni e le attività di sorveglianza ed i loro risultati, il costo e l’efficacia delle misure correttive adottate a livello locale e di altre misure, e al fine di combattere l’inquinamento atmosferico, in particolare quello derivante da impianti nuovi o trasformati, ciascuna Parte contraente si impegna ad elaborare le migliori politiche e strategie, ivi compresi dei sistemi di gestione della qualità dell’atmosfera e, nell’ambito di tali sistemi, delle misure di controllo che siano compatibili con uno sviluppo equilibrato, facendo in particolare ricorso alla migliore tecnologia disponibile ed economicamente applicabile ed a tecniche che non producano o producano pochi rifiuti.

## Ricerca-sviluppo {#lvl_u4}
##### **Art. 7** {#lvl_u4/art_7 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.814.32--7}
Le Parti contraenti, a seconda delle loro esigenze, intraprenderanno attività concertate di ricerca e/o di sviluppo nei seguenti campi:
a) tecniche esistenti e proposte di riduzione delle missioni di composti solforosi e degli altri principali inquinanti atmosferici, ivi compresa la fattibilità tecnica e la redditività di queste tecniche e le loro ripercussioni sull’ambiente;
b) tecniche di strumentazione ed altre tecniche che consentano di sorvegliare e misurare i tassi delle emissioni e le concentrazioni ambientali degli inquinanti atmosferici;
c) modelli migliorati per comprendere meglio il trasporto degli inquinanti attraverso le frontiere a lunga distanza;
d) effetti dei composti solforosi e degli altri principali inquinanti atmosferici sulla salute dell’uomo e sull’ambiente, ivi compresa l’agricoltura, la selvicoltura, i materiali, gli ecosistemi acquatici ed altri e la visibilità, allo scopo di basare su fondamenti scientifici la determinazione dei rapporti dose/effetto ai fini della tutela dell’ambiente;
e) valutazione economica, sociale ed ecologica di altre misure che consentano di raggiungere gli obiettivi relativi all’ambiente, ivi compresa la riduzione dell’inquinamento atmosferico attraverso le frontiere a lunga distanza;
f) elaborazione di programmi di insegnamento e formazione riguardanti l’inquinamento dell’ambiente da parte dei composti solforosi e dei principali altri inquinanti atmosferici.

## Scambi di informazioni {#lvl_u5}
##### **Art. 8** {#lvl_u5/art_8 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.814.32--8}
Le Parti contraenti si scambieranno, nell’ambito dell’Organo esecutivo di cui all’articolo 10, o a livello bilaterale, e nel comune interesse, informazioni:
a) sui dati relativi all’emissione, secondo una periodicità da convenirsi, di inquinanti atmosferici convenuti, a partire dal diossido di zolfo, in base a griglie territoriali di dimensioni convenute, oppure sui flussi di inquinanti atmosferici convenuti, a partire dal diossido di zolfo, che attraversano le frontiere degli Stati, a distanze e secondo una periodicità da convenirsi;
b) sui principali cambiamenti sopravvenuti nelle politiche nazionali e nello sviluppo industriale in genere e sui loro effetti possibili che potrebbero provocare modifiche sensibili dell’inquinamento atmosferico attraverso le frontiere a lunga distanza;
c) sulle tecniche di riduzione dell’inquinamento atmosferico che agiscano sull’inquinamento atmosferico attraverso le frontiere a lunga distanza;
d) sul costo previsto della lotta, a livello dei paesi, contro le emissioni di composti solforosi e degli altri principali inquinanti atmosferici;
e) sui dati meteorologici e fisico-chimici relativi ai fenomeni che si verificano durante il trasporto degli inquinanti;
f) sui dati fisico-chimici e biologici relativi agli effetti dell’inquinamento atmosferico attraverso le frontiere a lunga distanza e sulla portata dei danni[^4]che, secondo questi dati, sono imputabili all’inquinamento atmosferico attraverso le frontiere a lunga distanza;
g) sulle politiche e strategie nazionali, sub-regionali e regionali di lotta contro i composti solforosi e i principali altri inquinanti atmosferici.

## Attuazione e ampliamento dei programma concertato di sorveglianza continua e valutazione dei trasporto a lunga distanza di inquinanti atmosferici in Europa {#lvl_u6}
##### **Art. 9** {#lvl_u6/art_9 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.814.32--9}
Le Parti contraenti sottolineano la necessità di attuare il «Programma concertato di sorveglianza e valutazione del trasporto a lunga distanza degli inquinanti atmosferici in Europa» (qui di seguito denominato EMEP) esistente e, per quanto attiene all’ampliamento di tale programma, convengono di porre l’accento su:
a) l’interesse, per le stesse, di partecipare e dare piena applicazione all’EMEP che, in una prima fase, è imperniato sulla sorveglianza continua del diossido di zolfo e delle sostanze affini;
b) la necessità di utilizzare, ogniqualvolta sia possibile, metodi di sorveglianza paragonabili o standardizzati;
c) l’interesse di predisporre il programma di sorveglianza continua nell’ambito di programmi sia nazionali che internazionali. La creazione di stazioni di sorveglianza continua e la raccolta di dati rientreranno nella giurisdizione dei paesi ove si trovano tali stazioni;
d) l’interesse di predisporre un ambito di programma concertato di sorveglianza continua dell’ambiente che sia basato sui programmi nazionali, sub-regionali, regionali e sugli altri programmi internazionali attuali e futuri e che tenga conto degli stessi;
e) la necessità di scambiare dati sulle emissioni, secondo una periodicità da convenirsi, di inquinanti atmosferici convenuti (a partire dal diossido di zolfo), in base a griglie territoriali di dimensioni convenute, oppure sui flussi di inquinanti atmosferici convenuti (a partire dal diossido di zolfo) che attraversano le frontiere degli Stati, a distanze e secondo una periodicità da convenirsi. Il metodo, ivi compreso il modello, impiegato per determinare i flussi, nonché il metodo, ivi compreso il modello, impiegato per determinare l’esistenza del trasporto degli inquinanti atmosferici, secondo le emissioni per griglia territoriale, saranno messi a disposizione e passati in rassegna periodicamente a scopo di miglioramento;
f) la loro intenzione di continuare lo scambio e l’aggiornamento periodico dei dati nazionali sulle emissioni totali di inquinanti atmosferici convenuti, a partire dal diossido di zolfo;
g) la necessità di fornire dati meteorologici e fisico-chimici relativi ai fenomeni che si verificano durante il trasporto;
h) la necessità di assicurare la sorveglianza continua dei composti chimici in altri ambienti, quali l’acqua, il suolo e la vegetazione e di attuare un programma di sorveglianza analogo per registrare gli effetti sulla salute e sull’ambiente;
i) l’interesse di ampliare le reti nazionali dell’EMEP per renderle operative a scopo di lotta e sorveglianza.

## Organo esecutivo {#lvl_u7}
##### **Art. 10** {#lvl_u7/art_10 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.814.32--10}
1. I rappresentanti delle Parti contraenti costituiranno, nell’ambito dei consiglieri dei governi dei Paesi della CEE per i problemi dell’ambiente, l’Organo esecutivo della presente Convenzione e si riuniranno almeno una volta all’anno in tale qualità.
2. L’Organo esecutivo:
a) passerà in rassegna l’attuazione della presente Convenzione;
b) costituirà, se necessario, gruppi di lavoro per studiare le questioni legate all’attuazione ed allo sviluppo della presente Convenzione e, a tale scopo, per preparare gli studi e la documentazione necessari e per sottoporgli delle raccomandazioni;
c) svolgerà tutte le altre funzioni che dovessero rendersi necessarie in virtù delle disposizioni della presente Convenzione.
3. L’Organo esecutivo utilizzerà i servizi dell’organo direttivo dell’EMEP affinché quest’ultimo partecipi pienamente alle attività della presente Convenzione, in particolare per quanto riguarda la raccolta di dati e la cooperazione scientifica.
4. Nell’esercizio delle proprie funzioni, l’Organo esecutivo utilizzerà altresì, quando lo riterrà opportuno, le informazioni fornite da altre organizzazioni internazionali competenti.

## Segretariato {#lvl_u8}
##### **Art. 11** {#lvl_u8/art_11 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.814.32--11}
Il Segretario esecutivo della Commissione economica per l’Europa espleterà, per conto dell’Organo esecutivo, le seguenti funzioni di segretariato;

a) convocazione e preparazione delle riunioni dell’Organo esecutivo;
b) trasmissione alle Parti contraenti dei rapporti ed altre informazioni ricevuti in applicazione delle disposizioni della presente Convenzione;
c) tutte le altre funzioni che dovessero essergli affidale dall’Organo esecutivo.

## Emendamenti alla Convenzione {#lvl_u9}
##### **Art. 12** {#lvl_u9/art_12 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.814.32--12}
1. Ogni Parte contraente è abilitata a proporre emendamenti alla presente Convenzione.
2. Il testo degli emendamenti proposti sarà sottoposto per iscritto al Segretario esecutivo della Commissione economica per l’Europa, che lo comunicherà a tutte le Parti contraenti. L’Organo esecutivo esaminerà gli emendamenti proposti nel corso della sua riunione annuale successiva, a condizione che tali proposte siano state comunicate alle Parti contraenti dal Segretario esecutivo della Commissione economica per l’Europa almeno novanta giorni prima.
3. Gli emendamenti alla presente Convenzione dovranno essere adottati con il consenso dei rappresentanti delle Parti contraenti ed entreranno in vigore per le Parti contraenti che li avranno accettati il novantesimo giorno a partire dalla data in cui i due terzi delle Parti contraenti avranno depositato il loro strumento di accettazione presso il depositario. In seguito, gli emendamenti entreranno in vigore per ogni altra Parte contraente il novantesimo giorno a partire dalla data in cui detta Parte contraente avrà depositato il proprio strumento di accettazione dell’emendamento.

## Composizione delle controversie {#lvl_u10}
##### **Art. 13** {#lvl_u10/art_13 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.814.32--13}
Qualora si verifichi una controversia fra due o più Parti contraenti alla presente Convenzione in merito all’interpretazione o all’applicazione della Convenzione, dette Parti cercheranno una soluzione mediante il negoziato o qualunque altro metodo di composizione delle controversie che sia accettabile per le Parti stesse.

## Firma {#lvl_u11}
##### **Art. 14** {#lvl_u11/art_14 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.814.32--14}
1. La presente Convenzione sarà aperta alla firma degli Stati membri della Commissione economica per l’Europa, degli Stati che godono dello statuto consultivo presso la Commissione economica per l’Europa in virtù del paragrafo 8 della risoluzione 36 (IV) del 28 marzo 1947 del Consiglio economico e sociale e delle organizzazioni di integrazione economica regionale costituite da Stati sovrani membri della Commissione economica per l’Europa ed aventi competenza per negoziare, concludere ed applicare accordi internazionali nelle materie trattate dalla presente Convenzione, presso l’Ufficio delle Nazioni Unite di Ginevra, dal 13 al 16 novembre 1979, in occasione della Riunione ad alto livello sulla tutela dell’ambiente nell’ambito della Commissione economica per l’Europa.
2. Trattandosi di questioni che dipendono dalla loro competenza, tali organizzazioni di integrazione economica regionale potranno, a proprio nome, esercitare i diritti e assolvere le responsabilità che la presente Convenzione conferisce ai loro Stati membri. In tal caso, gli Stati membri di queste organizzazioni non saranno abilitati ad esercitare questi diritti individualmente.

## Ratifica, accettazione, approvazione e adesione {#lvl_u12}
##### **Art. 15** {#lvl_u12/art_15 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.814.32--15}
1. La presente Convenzione sarà soggetta a ratifica, accettazione o approvazione.
2. La presente Convenzione sarà aperta all’adesione degli Stati o delle organizzazioni di cui al paragrafo 1 dell’articolo 14 a datare dal 17 novembre 1979.
3. Gli strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione saranno depositati presso il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, che svolgerà le funzioni di depositario.

## Entrata in vigore {#lvl_u13}
##### **Art. 16** {#lvl_u13/art_16 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.814.32--16}
1. La presente Convenzione entrerà in vigore il novantesimo giorno a partire dalla data del deposito del ventiquattresimo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione,
2. Per ciascuna delle Parti contraenti che ratifichi, accetti o approvi la presente Convenzione o vi aderisca dopo il deposito del ventiquattresimo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, la Convenzione entrerà in vigore il novantesimo giorno a partire dalla data del deposito da parte di detta Parte contraente del proprio strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione.

## Ritiro {#lvl_u14}
##### **Art. 17** {#lvl_u14/art_17 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.814.32--17}
In qualunque momento, dopo cinque anni a partire dalla data in cui la presente Convenzione sarà entrata in vigore nei riguardi di una Parte contraente, detta Parte contraente potrà ritirarsi dalla Convenzione mediante notifica scritta indirizzata al depositario. Tale ritiro avrà effetto il novantesimo giorno a partire dalla data di ricevimento della notifica da parte del depositario.

## Testi autentici {#lvl_u15}
##### **Art. 18** {#lvl_u15/art_18 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.814.32--18}
L’originale della presente Convenzione, i cui testi inglese, francese e russo fanno ugualmente fede, sarà depositato presso il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite.

*In fede di che* , debitamente autorizzati, hanno firmato la presente Convenzione.Fatto a Ginevra il 13 novembre 1979*(Seguono le firme)* 

| Stati partecipanti | Ratifica<br>Adesione (A)<br>Dichiarazione di successione (S) | | Entrata in vigore | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Albania | 2 dicembre | 2005 A | 2 marzo | 2006 |
| Armenia | 21 febbraio | 1997 A | 22 maggio | 1997 |
| Austria | 16 dicembre | 1982 | 16 marzo | 1983 |
| Azerbaigian | 3 luglio | 2002 A | 1° ottobre | 2002 |
| Belarus | 13 giugno | 1980 | 16 marzo | 1983 |
| Belgio | 15 luglio | 1982 | 16 marzo | 1983 |
| Bosnia e Erzegovina | 1° settembre | 1993 S | 6 marzo | 1992 |
| Bulgaria | 9 giugno | 1981 | 16 marzo | 1983 |
| Canada | 15 dicembre | 1981 | 16 marzo | 1983 |
| Ceca, Repubblica | 30 settembre | 1993 S | 1° gennaio | 1993 |
| Cipro | 20 novembre | 1991 A | 18 febbraio | 1992 |
| Comunità europea (CE/UE/CEE) | 15 luglio | 1982 | 16 marzo | 1983 |
| Croazia | 21 settembre | 1992 S | 8 ottobre | 1991 |
| Danimarca | 18 giugno | 1982 | 16 marzo | 1983 |
| Estonia | 7 marzo | 2000 A | 5 giugno | 2000 |
| Finlandia | 15 aprile | 1981 | 16 marzo | 1983 |
| Francia | 3 novembre | 1981 | 16 marzo | 1983 |
| Georgia | 11 febbraio | 1999 A | 12 maggio | 1999 |
| Germania | 15 luglio | 1982 | 16 marzo | 1983 |
| Grecia | 30 agosto | 1983 | 28 novembre | 1983 |
| Irlanda | 15 luglio | 1982 | 16 marzo | 1983 |
| Islanda | 5 maggio | 1983 | 3 agosto | 1983 |
| Italia | 15 luglio | 1982 | 16 marzo | 1983 |
| Kazakstan | 11 gennaio | 2001 A | 11 aprile | 2001 |
| Kirghizistan | 25 maggio | 2000 A | 23 agosto | 2000 |
| Lettonia | 15 luglio | 1994 A | 13 ottobre | 1994 |
| Liechtenstein | 22 novembre | 1983 | 20 febbraio | 1984 |
| Lituania | 25 gennaio | 1994 A | 25 aprile | 1994 |
| Lussemburgo | 15 luglio | 1982 | 16 marzo | 1983 |
| Macedonia | 30 dicembre | 1997 S | 17 settembre | 1991 |
| Malta | 14 marzo | 1997 A | 12 giugno | 1997 |
| Moldova | 9 giugno | 1995 A | 7 settembre | 1995 |
| Monaco | 27 agosto | 1999 A | 25 novembre | 1999 |
| Montenegro | 23 ottobre | 2006 S | 3 giugno | 2006 |
| Norvegia | 13 febbraio | 1981 | 16 marzo | 1983 |
| Paesi Bassi^a^ | 15 luglio | 1982 | 16 marzo | 1983 |
| Polonia | 19 luglio | 1985 | 17 ottobre | 1985 |
| Portogallo | 29 settembre | 1980 | 16 marzo | 1983 |
| Regno Unito | 15 luglio | 1982 | 16 marzo | 1983 |
| Akrotiri e Dhekelia | 15 luglio | 1982 | 16 marzo | 1983 |
| Gibilterra | 15 luglio | 1982 | 16 marzo | 1983 |
| Guernesey | 15 luglio | 1982 | 16 marzo | 1983 |
| Isola di Man | 15 luglio | 1982 | 16 marzo | 1983 |
| Jersey | 15 luglio | 1982 | 16 marzo | 1983 |
| Romania | 27 febbraio | 1991 | 28 maggio | 1991 |
| Russia | 22 maggio | 1980 | 16 marzo | 1983 |
| Serbia | 12 marzo | 2001 S | 27 aprile | 1992 |
| Slovacchia | 28 maggio | 1993 S | 1° gennaio | 1993 |
| Slovenia | 6 luglio | 1992 S | 25 giugno | 1991 |
| Spagna | 15 giugno | 1982 | 16 marzo | 1983 |
| Stati Uniti | 30 novembre | 1981 | 16 marzo | 1983 |
| Svezia | 12 febbraio | 1981 | 16 marzo | 1983 |
| Svizzera | 6 maggio | 1983 | 4 agosto | 1983 |
| Turchia | 18 aprile | 1983 | 17 luglio | 1983 |
| Ucraina | 5 giugno | 1980 | 16 marzo | 1983 |
| Ungheria | 22 settembre | 1980 | 16 marzo | 1983 |
| ^a^ La Convenzione si applica al Regno in Europa | | | | |

[^1]: Il testo originale frencese è pubblicato sotto lo stesso numero nell’ediz. franc. della presente Raccolta.
[^2]: RU  **1983**  886
[^3]: RS  **0.120**
[^4]: La presente Convenzione non contiene disposizioni riguardanti la responsabilità degli Stati in materia di danni.