0.814.323

^^RU **1991** 1503; FF **1990** I 19

Traduzione

# Protocollo alla Convenzione del 1979 sull’inquinamento atmosferico attraverso le frontiere a lunga distanza, relativo alla riduzione delle emissioni di ossidi d’azoto o dei loro flussi attraverso le frontiere

Concluso a Sofia il 31 ottobre 1988

Approvato dall’Assemblea federale il 22 giugno 1990[^1]

Ratificato con strumento depositato dalla Svizzera il 18 settembre 1990

Entrato in vigore per la Svizzera il 14 febbraio 1991

(Stato 25 febbraio 2014)

Le Parti,

decise ad applicare la Convenzione[^2]sull’inquinamento atmosferico attraverso le frontiere a lunga distanza;

preoccupate dal fatto che le attuali emissioni di inquinanti atmosferici danneggiano, nelle regioni esposte dell’Europa e dell’America del Nord, risorse naturali estremamente importanti sotto il profilo economico ed ecologico;

ricordato che, nella sua seconda sessione, l’Organo esecutivo della Convenzione ha riconosciuto sia la necessità di ridurre effettivamente le emissioni annue totali di ossidi d’azoto provenienti da fonti mobili o fisse o i loro flussi attraverso le frontiere al più tardi nel 1995, sia la necessità, per gli Stati che già avevano incominciato a ridurre dette emissioni, di mantenere e rivedere le norme sulle emissioni di ossidi d’azoto;

considerati gli attuali dati tecnici e scientifici relativi all’emissione, allo spostamento nell’atmosfera e all’impatto sull’ambiente degli ossidi d’azoto e dei loro prodotti secondari nonché alle tecniche di lotta;

conscie che gli effetti nocivi delle emissioni di ossidi d’azoto sull’ambiente variano a seconda dei Paesi;

decise a prendere misure efficaci di lotta e a ridurre le emissioni annue nazionali di ossidi d’azoto o i loro flussi attraverso le frontiere, segnatamente grazie all’applicazione di appropriate norme nazionali d’emissione per le nuove fonti mobili e per le nuove grandi fonti fisse come pure all’adattamento, in un secondo tempo, delle grandi fonti fisse esistenti;

riconosciuto che le conoscenze tecniche e scientifiche in materia evolvono e che è necessario tener conto di tale evoluzione nell’esaminare l’applicazione del presente Protocollo e nel decidere la futura linea di condotta;

notato che l’elaborazione di un approccio fondato sui carichi critici mira a Stabilire una base scientifica orientata sugli effetti, di cui bisognerà tener conto nell’esaminare l’applicazione del presente Protocollo e nel decidere la futura linea di condotta accettata a livello internazionale in vista di limitare e ridurre le emissioni di ossidi d’azoto o i loro flussi attraverso le frontiere;

riconosciuto che 1’esame diligente delle procedure atte a creare condizioni più favorevoli per lo scambio di tecnologie contribuirà alla riduzione effettiva delle emissioni di ossidi d’azoto nella regione della Commissione;

compiaciute che vari Stati abbiano preso l’impegno reciproco di ridurre senza indugio e in modo notevole le loro emissioni annue nazionali di ossidi d’azoto,

hanno convenuto quanto segue:

##### **Art. 1** Definizioni {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.814.323--1}
Ai sensi del presente Protocollo,

1. Per «Convenzione» s’intende la Convenzione sull’inquinamento atmosferico attraverso le frontiere a lunga distanza, adottata a Ginevra il 13 settembre 1979[^3];
2. Per «EMEP» s’intende il Programma concordato di sorveglianza continua e di valutazione del trasporto a lunga distanza degli inquinanti atmosferici in Europa;
3. Per «Organo esecutivo» s’intende l’Organo esecutivo della Convenzione istituito in virtù del capoverso 1 dell’articolo 10 della Convenzione;
4. Per «zona geografica delle attività dell’EMEP» s’intende la zona definita al capoverso 4 dell’articolo 1 del Protocollo alla Convenzione del 1979 sull’inquinamento atmosferico attraverso le frontiere a lunga distanza, relativo al finanziamento a lungo termine del Programma concordato di sorveglianza continua e di valutazione del trasporto a lunga distanza degli inquinanti atmosferici in Europa (EMEP), adottato a Ginevra il 28 settembre 1984[^4];
5. Per «Parti», salvo indicazione contraria del contesto, s’intendono i Partecipanti al presente Protocollo;
6. Per «Commissione» s’intende la Commissione economica delle Nazioni Unite per l’Europa;
7. Per «carico critico» s’intende una stima quantitativa dell’esposizione a uno o più inquinanti al di sotto della quale, in base alle attuali conoscenze, non si producono effetti nocivi apprezzabili sugli elementi sensibili dell’ambiente considerati;
8. Per «grandi fonti fisse esistenti» s’intendono tutte le fonti fisse esistenti il cui apporto termico è di almeno 100 MW;
9. Per «grandi fonti fisse nuove» s’intendono tutte le fonti fisse nuove il cui apporto termico è di almeno 50 MW;
10. Per «grandi categorie di fonti» s’intendono tutte le categorie di fonti che emettono o possono emettere inquinanti atmosferici sotto forma di ossidi d’azoto, segnatamente le categorie descritte nell’Allegato tecnico, e che contribuiscono per almeno il 10 per cento al totale annuo delle emissioni di ossidi d’azoto misurato o calcolato il primo anno civile che segue la data dell’entrata in vigore del presente Protocollo, e successivamente ogni quattro anni;
11. Per «fonti fisse nuove» s’intendono tutte le fonti fisse la cui costruzione o la cui modificazione importante ha avuto inizio due anni dopo la data dell’entrata in vigore del presente Protocollo;
12. Per «fonti mobili nuove» s’intendono veicoli a motore o qualsiasi altra fonte mobile fabbricati due anni dopo la data dell’entrata in vigore del presente Protocollo.

##### **Art. 2** Obblighi fondamentali {#art_2 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.814.323--2}
1. In un primo tempo e appena possibile, le Parti prendono misure atte a tenere sotto controllo c/o a ridurre le loro emissioni annue nazionali di ossidi d’azoto o dei loro flussi attraverso le frontiere di modo che, al più tardi entro il 31 dicembre 1994, tali emissioni o flussi non risultino superiori a quelli dell’anno civile 1987 o di un anno precedente da specificare al momento della firma del Protocollo o dell’adesione a quest’ultimo a condizione, per le Parti che scelgono un anno precedente il 1987, che la media annua delle emissioni annue nazionali di ossidi d’azoto o dei loro flussi attraverso le frontiere durante il periodo dal 1^o^gennaio 1987 al 1^o^gennaio 1996 non sia superiore a quella del 1987.
2. Inoltre, al più tardi due anni dopo la data dell’entrata in vigore del presente<br />Protocollo, le Parti prendono le misure seguenti:
a) applicano norme nazionali d’emissione alle grandi fonti c/o categorie di fonti fisse nuove e alle fonti fisse modificate sostanzialmente nelle grandi categorie di fonti, norme fondate sulla migliore tecnologia applicabile e accettabile sotto il profilo economico, tenendo conto dell’Allegato tecnico;
b) applicano norme nazionali d’emissione alle nuove fonti mobili di tutte le grandi categorie di fonti, norme fondate sulla migliore tecnologia applicabile e accettabile sotto il profilo economico, tenendo conto dell’Allegato tecnico e delle pertinenti decisioni prese dal Comitato dei trasporti interni della Commissione; e
c) adottano le misure antinquinamento per le grandi fonti fisse esistenti, tenendo conto dell’Allegato tecnico e delle caratteristiche dell’impianto, della sua età, del suo tasso d’utilizzazione e della necessità di evitare ingiustificate perturbazioni dell’esercizio.
3. a) In un secondo tempo, ma al più tardi sei mesi dopo la data dell’entrata in vigore del presente Protocollo, le Parti avviano negoziati sugli ulteriori provvedimenti da prendersi per ridurre le emissioni annue nazionali di ossidi d’azoto o dei loro flussi attraverso le frontiere, tenendo conto delle innovazioni tecniche e scientifiche, dei carichi critici accettati a livello internazionale e degli altri elementi risultanti dal programma di lavoro varato ai sensi dell’articolo 6.
b) A tale scopo, le Parti cooperano per definire:
        i) i carichi critici;
        ii) le necessarie riduzioni delle emissioni annue nazionali di ossidi d’azoto o dei loro flussi attraverso le frontiere per raggiungere gli obiettivi prefissati stabiliti in base ai carichi critici; e
        iii) i provvedimenti per realizzare tali riduzioni e uno scadenziario che inizi al più tardi il 1^o^gennaio 1996.
4. Le Parti sono libere di adottare provvedimenti più severi di quelli prescritti dal presente articolo.

##### **Art. 3** Scambi di tecnologie {#art_3 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.814.323--3}
1. Conformemente alle loro leggi, regolamenti e prassi nazionali, le Parti facilitano lo scambio di tecnologie destinate a ridurre le emissioni di ossidi d’azoto, incoraggiando in particolare:
a) lo scambio commerciale delle tecniche disponibili;
b) i contatti diretti e la cooperazione nel settore industriale, comprese le imprese congiunte;
c) lo scambio di informazioni; e
d) l’assistenza tecnica.
2. Per incoraggiare le attività di cui alle lettere a–d qui sopra, le Parti creano condizioni favorevoli promuovendo i contatti e la cooperazione fra gli enti e le persone competenti dei settori pubblici e privati in grado di fornire la tecnologia, i servizi di pianificazione e d’ingegneria, gli equipaggiamenti o il finanziamento necessari.
3. Al più tardi sei mesi dopo la data dell’entrata in vigore del presente Protocollo, le Parti inizieranno l’esame delle procedure per creare condizioni più favorevoli per lo scambio di tecnologie atte a ridurre le emissioni di ossidi d’azoto.

##### **Art. 4** Carburante senza piombo {#art_4 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.814.323--4}
Il più presto possibile, ma al più tardi dopo due anni dalla data d’entrata in vigore del presente Protocollo, le Parti provvedono affinché il carburante senza piombo sia disponibile in modo sufficiente, in casi particolari almeno lungo i principali assi di transito internazionale, al fine di facilitare la circolazione dei veicoli muniti di marmitte catalitiche.

##### **Art. 5** Procedura di revisione {#art_5 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.814.323--5}
1. Le Parti rivedono periodicamente il presente Protocollo, tenendo conto dei progressi tecnici e scientifici.
2. La prima revisione avrà luogo al più tardi un anno dopo la data dell’entrata in vigore del presente Protocollo.

##### **Art. 6** Lavori da intraprendere {#art_6 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.814.323--6}
Le Parti assegnano un alto grado di priorità ai lavori di ricerca e di monitoraggio intesi a determinare, su base scientifica e tenendo conto dei carichi critici, la riduzione necessaria delle emissioni di ossidi d’azoto. Mediante programmi nazionali di ricerca, nel piano di lavoro dell’Organo esecutivo e mediante altri programmi di cooperazione nell’ambito della Convenzione, le Parti mirano in particolare a:
a) identificare e quantificare gli effetti delle emissioni di ossidi d’azoto<br /> sull’uomo, sulla fauna e sulla flora, sull’acqua, sul suolo e sui materiali,<br /> tenendo conto dell’impatto esercitato su di essi dagli ossidi d’azoto provenienti da fonti che non siano la ricaduta atmosferica;
b) determinare la ripartizione geografica delle aree sensibili;
c) mettere a punto modelli e sistemi di misurazione, compresi i metodi armonizzati per il calcolo delle emissioni, per poter quantificare il trasporto a lunga distanza degli ossidi d’azoto e degli inquinanti secondari;
d) affinare la valutazione delle capacità e dei costi delle tecnologie atte a controllare le emissioni di ossidi d’azoto e registrare gli sviluppi delle tecnologie nuove o migliorate; e
e) sviluppare, nell’ambito di un approccio fondato sui carichi critici, metodi per integrare i dati scientifici, tecnici ed economici al fine di stabilire adeguate strategie di controllo.

##### **Art. 7** Programmi, politiche e strategie nazionali {#art_7 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.814.323--7}
Le Parti elaborano senza indugio programmi, politiche e strategie nazionali al fine di adempire gli obblighi derivanti dal presente Protocollo in materia di controllo e riduzione delle emissioni di ossidi d’azoto o dei loro flussi attraverso le frontiere.

##### **Art. 8** Rapporti annuali e scambi di informazioni {#art_8 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.814.323--8}
1. Le Parti procedono allo scambio di informazioni notificando all’Organo esecutivo i programmi, le politiche e le strategie nazionali ai sensi dell’articolo 7 e inviando a detto Organo un rapporto annuale sui progressi realizzati e sulle modificazioni apportate ai loro programmi, politiche e strategie nazionali, specificando segnatamente:
a) le emissioni annue nazionali di ossidi d’azoto e su quale base dette emissioni sono state calcolate;
b) i progressi nell’applicazione delle norme nazionali d’emissione conformemente ai capoversi 2a) e 2b) dell’articolo 2, le norme nazionali d’emissione già applicate, o che lo saranno, e le fonti e/o categorie di fonti considerate;
c) i progressi nell’adozione di misure antinquinamento conformemente al<br /> capoverso 2c) dell’articolo 2, le fonti considerate e le misure adottate o da adottare;
d) i progressi per quanto concerne la messa a disposizione del pubblico di carburante senza piombo;
e) le misure prese per facilitare lo scambio di tecnologie; e
f) i progressi realizzati nella determinazione dei carichi critici.
2. Tali informazioni vanno comunicate, per quanto possibile, secondo uno schema di presentazione uniforme.

##### **Art. 9** Calcoli {#art_9 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.814.323--9}
Grazie ad appropriati modelli di calcolo, l’EMEP fornisce all’Organo esecutivo, in tempo utile prima della riunione annuale di quest’ultimo, i bilanci dell’azoto, compresi i flussi attraverso le frontiere e le ricadute di ossidi d’azoto nella zona d’attività geografica dell’EMEP. Nelle regioni fuori di tale zona si utilizzeranno modelli appropriati alle circostanze particolari delle Parti alla Convenzione.

##### **Art. 10** Allegato tecnico {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.814.323--10}
L’Allegato tecnico al presente Protocollo ha carattere di raccomandazione. Esso è parte integrante del Protocollo.

##### **Art. 11** Emendamenti del Protocollo {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.814.323--11}
1. Ogni Parte può produrre emendamenti del presente Protocollo.
2. Le proposte di emendamento sono presentate per scritto al Segretario esecutivo della Commissione, il quale le comunica a tutte le Parti. L’Organo esecutivo discute le proposte di emendamento nella sua prossima riunione annuale, sempreché il Segretario esecutivo abbia comunicato tali proposte a tutte le Parti almeno 90 giorni prima della riunione.
3. Gli emendamenti del Protocollo, esclusi quelli al suo Allegato tecnico, sono adottati all’unanimità dalle Parti presenti alla riunione dell’Organo esecutivo ed entrano in vigore per le Parti che li hanno accettati il novantesimo giorno dopo la data in cui i due terzi delle Parti hanno depositato i loro strumenti di accettazione. Per le Parti che accettano gli emendamenti dopo che i due terzi delle medesime hanno depositato i loro strumenti di accettazione, gli emendamenti entrano in vigore il novantesimo giorno dopo la data in cui la Parte in questione ha depositato i suoi strumenti di accettazione.
4. Gli emendamenti dell’Allegato tecnico sono adottati all’unanimità dalle Parti alla riunione dell’Organo esecutivo ed entrano in vigore il trentesimo giorno dopo la data in cui sono stati notificati conformemente al capoverso 5.
5. Gli emendamenti di cui ai capoversi 3 e 4 sono notificati dal Segretario esecutivo a tutte le Parti, il più presto possibile dopo la loro adozione.

##### **Art. 12** Composizione delle controversie {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.814.323--12}
Se sorgono divergenze fra due o più Parti circa l’interpretazione o l’applicazione del presente Protocollo, dette Parti cercano una soluzione per via di negoziato o mediante qualsiasi altro modo di composizione accettabile per le Parti in causa.

##### **Art. 13** Firma {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.814.323--13}
1. Il presente Protocollo è aperto alla firma, a Sofia, dal 1^o^al 4 novembre 1988, poi presso la sede dell’Organizzazione delle Nazioni Unite a Nuova York fino al 5 maggio 1989, da parte degli Stati con statuto consultivo presso la Commissione, conformemente al paragrafo 8 della risoluzione 36 (IV) del 28 marzo 1947 del Consiglio economico e sociale, e da parte delle organizzazioni d’integrazione economica regionale costituite dagli Stati sovrani membri della Commissione, aventi competenza di negoziare, concludere e applicare accordi internazionali nelle materie oggetto del presente Protocollo, a condizione che gli Stati e le organizzazioni interessati siano Parti nella Convenzione.
2. Nelle materie in cui sono competenti, dette organizzazioni d’integrazione economica regionale esercitano in proprio i diritti e assumono in proprio le responsabilità che il presente Protocollo attribuisce ai loro Stati membri. In tal caso, gli Stati membri di dette organizzazioni non possono esercitare individualmente tali diritti.

##### **Art. 14** Ratifica, accettazione, approvazione e adesione {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.814.323--14}
1. Il presente Protocollo è soggetto a ratifica, accettazione o approvazione da parte dei Firmatari.
2. Il presente Protocollo è aperto, a partire dal 6 maggio 1989, all’adesione degli Stati e delle organizzazioni ai sensi del paragrafo 1 dell’articolo 13.
3. Lo Stato o l’organizzazione che aderisce al presente Protocollo dopo il 31 dicembre 1993 può applicare gli articoli 2 e 4 al più tardi il 31 dicembre 1995.
4. Gli strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione sono depositati presso il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, che esercita le funzioni di depositario.

##### **Art. 15** Entrata in vigore {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.814.323--15}
1. Il presente Protocollo entra in vigore il novantesimo giorno dopo la data del deposito del sedicesimo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione.
2. Per gli Stati o le organizzazioni ai sensi del capoverso 1 dell’articolo 13 che ratificano, accettano o approvano il presente Protocollo oppure vi aderiscono dopo il deposito del sedicesimo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, il Protocollo entra in vigore il novantesimo giorno dopo la data del deposito del rispettivo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione.

##### **Art. 16** Denuncia {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.814.323--16}
Trascorsi cinque anni dalla data in cui il presente Protocollo è entrato in vigore nei suoi confronti, ogni Parte può denunziare in ogni momento il Protocollo mediante notificazione scritta indirizzata al depositario. La denunzia prende effetto il novantesimo giorno dopo la data in cui il depositario ha ricevuto la notificazione oppure a una qualsiasi data ulteriore specificata nella notificazione di denunzia.

##### **Art. 17** Testo facente fede {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.814.323--17}
L’originale del presente Protocollo, i cui testi in lingua inglese, francese o russa fanno parimenti fede, è depositato presso il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite.

*In fede di che,* i plenipotenziari hanno firmato il presente Protocollo.Fatto a Sofia il trentuno ottobre millenovecentoottantotto.

1. I dati concernenti i progressi in materia di emissioni ed i costi provengono dalla documentazione ufficiale dell’Organo esecutivo e dei suoi organi sussidiari, in particolare dai documenti EB.AIR/WG:3/R8, R9 e R16, nonché da ENV/WP.1/R.86 e Corr.1, riprodotti in*Les effets de la pollution atmosphérique transfrontière et de la lutte antipollution* [^5]. Salvo indicazione contraria, le tecnologie enumerate vanno considerate come già sperimentate e aventi dato buoni risultati nell’applicazione<br />pratica[^6].2. Le informazioni che figurano nel presente allegato non sono complete. A causa del continuo progredire delle esperienze con nuovi motori e con nuovi impianti che utilizzano tecnologie con poche emissioni, nonché del continuo adattamento degli impianti esistenti, il presente allegato dovrà essere regolarmente aggiornato ed emendato. Del resto, l’allegato, che non può essere una presentazione esaustiva delle possibili scelte tecniche, intende semplicemente aiutare le Parti nella ricerca di tecniche economicamente praticabili che permettano loro di onorare gli impegni assunti in virtù del Protocollo.
### **I.** L Lotta contro le emissioni di NOx provenienti da fonti fisse {#annex_u1/lvl_I omnilex-key=ch-fedlex-international--0.814.323--annex-2}
3. La combustione di combustibili fossili è la principale fonte fissa delle emissioni antropogene di NO~x~. Anche altri processi non legati alla combustione possono provocare importanti emissioni di NO~x~.

4. Le più importanti categorie di fonti fisse d’emissione degli NO~x~sono:
a) gli impianti a combustione,
b) i forni industriali (p. es cementifici);
c) i motori fissi, turbine a gas e motori a combustione interna); e
d) altri processi non legati alla combustione (p. es. produzione di acido nitrico).

5. Le tecniche per ridurre l’emissione di NO~x~consistono principalmente nel modificare la combustione o il processo e, per le grandi centrali termiche, nel trattamento dei gas combusti.

6. Quando si adattano impianti esistenti, l’efficacia delle tecniche per ridurre le emissioni di NO~x~può venir diminuita da effetti collaterali negativi imputabili al funzionamento o alla concezione stessa dell’impianto. Pertanto, in tali casi saranno forniti soltanto dati approssimativi sulla diminuzione possibile dell’emissione di NO~x~Per quanto concerne gli impianti nuovi, invece, detti effetti collaterali negativi possono essere ridotti al minimo o esclusi totalmente grazie ad una progettazione adeguata.

7. In base ai dati attualmente a disposizione, si può affermare che il costo della modificazione della combustione negli impianti nuovi può essere considerato basso. Per contro, quando si tratta di adattare impianti esistenti, per esempio nel caso di grandi centrali termiche, detto costo può variare all’incirca fra 8 e 25 franchi svizzeri per kW~el~(nel 1985). Di regola, gli investimenti per il sistema di trattamento dei gas combusti sono molto più elevati.

8. Per le fonti fisse, i fattori d’emissione sono espressi in milligrammi di NO~2~per metro cubo (mg/m^3^) normale (0 °C, 1013 mb), peso secco.

Impianti a combustione

9. La categoria degli impianti a combustione si riferisce alla combustione di combustibili fossili nei forni, nelle caldaie, negli apparecchi di riscaldamento indiretto e in altri impianti a combustione con un apporto calorico superiore a 10 MW, senza mescolare i gas combusti con altri effluenti o materie trattate. Per gli impianti nuovi o esistenti sono disponibili le seguenti tecniche di combustione, che possono essere impiegate individualmente oppure associate:
a) bassa temperatura nella camera di combustione, compresa la combustione nel letto di fluidizzazione;
b) combustione con leggero eccesso d’aria;
c) ricorso a speciali bruciatori che emettono poco NO~x~;
d) ricircolazione degli effluenti gassosi nell’aria di combustione;
e) combustione a piani/aria addizionale;
f) ricombustione (disposizione su piani del combustibile)[^7].

I valori d’emissione che si possono ottenere sono riassunti nella tabella 1.

10. Il trattamento degli effluenti gassosi mediante riduzione selettiva catalitica (RSC è un provvedimento supplementare di riduzione dell’emissione di NO~x,~il cui rendimento raggiunge l’80 per cento e anche più. Nei Paesi della Commissione si dispone attualmente di una grande esperienza sul funzionamento di impianti, nuovi o adattati, in particolare per quanto concerne le centrali termiche di più di 300 MW (termiche). Impiegando anche le tecniche per modificare la combustione, si dovrebbero poter raggiungere abbastanza facilmente valori di emissione dell’ordine di 200 mg/m^x^per i combustibili solidi (60% di O~2~) e di 150 mg/m^3^per i combustibili liquidi 3% di O~2~).

Tavola 1

Valori di emissione di NO~x~(mg/m^3^) realizzabili mediante la modificazione<br />della combustione

Combustibili solidi

| | Tipo di impianto^a)^ | Livello di riferi-<br>mento (senza<br>provv. per ridurre<br>l’emissione<br>di NO~x~) | Adattamento a posteriori<br>di un impianto esistente^b)^ | | Impianto<br>nuovo | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Ordine di<br>grandezza | Valore<br>caratteri-<br>stico | | % |
| 10 MW^c)^<br>a<br>300 MW | Combustione:<br>su griglia (carbone)<br>su letto di fluidizzazione<br>i) fisso<br>ii) circolante<br>di carbone in polvere<br>i) fondo secco<br>ii) fondo umido | 300–1000<br>300–600<br>150–300<br>700–1700<br>1000–2300 | – <br>–<br>– <br>600–1100 <br>1000–1400 | 600<br>–<br>–<br>800<br>– | 400<br>400<br>200<br>< 600<br><1000 | 7<br>7<br>7<br>6<br>6 |
| >300 MW | di carbone in polvere<br>i) fondo secco<br>ii) fondo umido | 700–1700<br>1000–2300 | 600–1100<br>1000–1400 | –<br>– | < 600<br><1000 | 6<br>6 |

Combustibili liquidi

| | | Tipo di impianto^a)^ | Livello di riferi-<br>mento (senza<br>provv. per ridurre<br>l’emissione<br>di NO~x~) | Adattamento a posteriori<br>di un impianto esistente^b)^ | | Impianto<br>nuovo | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | Ordine di<br>grandezza | Valore<br>caratteri-<br>stico | | % |
| 10 MW^c)^<br>a<br>300 MW | | di combustibile<br>residuale<br>di combustibile<br>residuale | –<br>500–1400 | –<br>200–400 | 300<br>400 | –<br>– | 3<br>3 |
| >300 MW | | di combustibile<br>residuale | 500–1400 | 200–400 | – | – | 3 |
| ^a)^ | Le capacità designano l’apporto calorico in MW (termiche) a seconda del combustibile (potere calorico inferiore). | | | | | | |
| ^b)^ | Tenuto conto delle caratteristiche proprie degli impianti e della forte variabilità dei risultati, non è possibile indicare nemmeno valori approssimativi. | | | | | | |
| ^c)^ | Per i piccoli impianti (10–100 MW) tutte le cifre indicate comportano un grado maggiore di variabilità. | | | | | | |

Combustibili gassosi

| | | Tipo di impianto^a)^ | Livello di riferi-<br>mento (senza<br>provv. per ridurre<br>l’emissione<br>di NO~x~) | Adattamento a posteriori<br>di un impianto esistente^b)^ | | Impianto<br>nuovo | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | Ordine di<br>grandezza | Valore<br>caratteri-<br>stico | | % |
| 10 MW^c)^<br>a<br>300 MW | | | 150–1000 | 100–300 | – | <300 | 3 |
| >300 MW | | | 250–1400 | 100–300 | – | <300 | 3 |
| ^a)^ | Le capacità designano l’apporto calorico in MW (termiche) a seconda del combustibile (potere calorico inferiore). | | | | | | |
| ^b)^ | Tenuto conto delle caratteristiche proprie degli impianti e della forte variabilità dei risultati, non è possibile indicare nemmeno valori approssimativi. | | | | | | |
| ^c)^ | Per i piccoli impianti (10–100 MW) tutte le cifre indicate comportano un grado maggiore di variabilità. | | | | | | |

11. Il trattamento degli effluenti gassosi mediante riduzione selettiva non catalitica (RSNC) è una tecnica meno costosa di riduzione dell’emissione di NO~x~, il cui rendimento raggiunge il 20–60 per cento; trova impiego in applicazioni speciali (p. es. forni di raffinerie e combustioni di gas sotto carico minimale).

Motori fissi; turbine a gas e motori a combustione interna

12. Si possono diminuire le emissioni di NO~x~delle turbine a gas fisse sia modificando la combustione (via secca) sia mediante iniezione di acqua/vapore (via umida). Entrambe le tecniche sono largamente sperimentate. Si possono così ottenere valori d’emissione di 150 m^3^(gas, 15% di O~2~) e di 300 mg/m^3^(nafta, 15% di O~2~). L’adattamento di impianti esistenti è possibile.

13. Si possono diminuire le emissioni di NO~x~, dei motori fissi a combustione interna con accensione a scintilla sia modificando la combustione (p. es. miscela povera e ricombustione degli effluenti gassosi) sia trattando i gas di scarico (convertitore catalitico a 3 vie in circuito chiuso, RSC). La possibilità tecnica e l’economicità di tali misure dipende dalla grandezza del motore, dal tipo (a due tempi, a quattro tempi) e dal modo di funzionamento del motore (regime costante o variabile). Il sistema della miscela povera permette di ottenere valori d’emissione di NO~x~di 800 mg/m^3^(5% di O~2~) e il sistema RSC valori d’emissione di NO~x~nettamente inferiori a 400 mg/m^3^(5% di O~2~); il convertitore catalitico a 3 vie in circuito chiuso permette di scendere al di sotto di 200 mg/m^3^(5% di O~2~).

Forni industriali – Calcinazione del cemento

14. Nella regione della Commissione si sta valutando il procedimento della precalcinazione come tecnica possibile per ridurre le concentrazioni di NO~x~nei gas di scarico dei forni, nuovi ed esistenti, per la calcinazione del cemento a circa 300 mg/m^3^(10% di O~2~).

Processi diversi dalla combustione – Produzione di acido nitrico

15. La produzione di acido nitrico, con assorbimento ad alta pressione (>8 bar) permette di mantenere le concentrazioni di NO~x~negli effluenti non diluiti al di sotto di 400 mg/m^3^. Si può ottenere lo stesso risultato mediante assorbimento a pressione media associato a un procedimento RSC o a un’altra tecnica di riduzione degli NO~x~di pari efficacia. L’adattamento di impianti esistenti è possibile.
### **II.** L Lotta contro le emissioni di NOx provenienti da veicoli a motore {#annex_u1/lvl_I omnilex-key=ch-fedlex-international--0.814.323--annex-2I}
16. I veicoli a motore considerati nel presente allegato sono quelli che servono al trasporto su strada, segnatamente: le autovetture e gli autoveicoli leggeri e pesanti che funzionano a benzina o a nafta (diesel). Se necessario, si fa riferimento alle categorie di veicoli (M1, M2, M3, N1, N2, N3) definite nel regolamento n. 13 della CEE redatto in applicazione dell’Accordo del 1958 concernente l’adozione di norme uniformi d’omologazione degli equipaggiamenti e delle parti di veicoli a motore.

17. I trasporti su strada costituiscono una fonte antropogena importante delle emissioni di NO~x~in molti Paesi della Commissione: il loro contributo alle emissioni totali nazionali varia fra il 40 e l’80 per cento. Globalmente i veicoli a benzina producono i due terzi delle emissioni totali di NO~x~imputabili ai trasporti su strada.

18. Le tecnologie applicabili per ridurre le emissioni di NO~x~provenienti dai veicoli a motore sono riassunte nelle tabelle 3 e 6. Le varie tecnologie sono raggruppate tenendo presente l’emissione standard nazionale e internazionale esistente o proposta che varia unicamente per la severità dei controlli. Poiché i cicli di prova regolamentari usuali tengono unicamente conto delle condizioni di guida in città, le valutazioni delle emissioni relative di NO~x~fornite in appresso tengono conto anche di velocità più elevate dove le emissioni di NO~x~possono diventare particolarmente importanti.

19. I costi di produzione supplementari indicati nelle tabelle 3 e 6 per le diverse tecnologie sono valutazioni riferite ai costi di fabbricazione e non al prezzo di vendita.

20. È importante che si controllino i veicoli non solo dopo la fabbricazione, ma anche durante l’impiego per assicurarsi che la riduzione prevista dalle norme d’emissione sia effettivamente raggiunta.

21. Le tecniche che comportano l’impiego di convertitori catalitici o che si fondano su di essi richiedono carburante senza piombo. La libera circolazione dei veicoli muniti di tali convertitori è dunque subordinata alla possibilità di reperire ovunque carburante senza piombo.

Autovetture a benzina e a nafta (diesel) (M1)

22. La tabella 2 contempla quattro norme d’emissione, che sono riprese nella tabella 3 per raggruppare, secondo le varie caratteristiche tecniche del motore, i veicoli a benzina indicando la riduzione potenziale delle emissioni di NO~x~.

Tabella 2

Definizione delle norme d’emissione

| Norma | Valore d’emissione | Osservazioni |
| --- | --- | --- |
| A. CEE R.15–04 | HC+NO ~x~ :<br>19–28 g/test | Attuale norma CEE (Regolamento n. 15 con serie emendamenti 04 secondo l’Accordo del 1958 di cui al paragrafo 16) adottata dalla CEE (Direttiva 83/351). Ciclo di prova con guida in città CEE R. 15. I valori d’emissione variano secondo il peso del veicolo. |
| B. «Lussemburgo 1985» | HC+NO ~x~ :<br>1,4–2,0 l: 8 g/test <br>Questa norma si <br>applica solo a detto gruppo di motori<br>(<1,4 1: 15,0 g/test <br>>2,0 l: 6,5 g/test) | Introduzione di queste norme nella CEE fra 1988 e 1994 secondo Riunione dei Consiglio dei Ministri della Comunità a Lussemburgo nel 1985 e la decisione finale del dicembre 1987. Ciclo di prova con guida in città CEE R.15. La norma dei motori >2 l equivale alla norma US 1983. Quella per i motori <1,4 l è provvisoria. La norma per i motori 1,4–2,0 l si applica a tutti i veicoli con motore diesel >1,4 l. |
| C. «Stoccolma 1985» | NO ~x~ : 0,62 g/km<br>NO ~x~ : 0,76 g/km | Norma per la legislazione nazionale secondo «documento quadro» elaborato dopo la Riunione dei ministri dell’ambiente di otto Paesi a Stoccolma nel 1985. Corrisponde alle norme US 87 con le seguenti procedure di prova:<br>US Federal Test Procedure (1975) <br>Highway fuel economy test procedure. |
| D. «California 1989» | NO~x~: 0,25 g/km | Introduzione della norma dello Stato di California, USA, a partire dai modelli 1989. US Federal Test Procedure. |

Tavola 3

Caratteristiche tecniche del motore, riduzione delle emissioni,<br />costi supplementari e consumo di carburante a seconda dell’applicazione<br />delle diverse norme d’emissione

| Norma | | Caratteristiche tecniche<br>del motore | | Riduzione<br>composita^1)^^<br>^NO~x~~<br>%~ | Costi supplementari<br>produzione^2)^<br>(Franchi svizzeri 86) | Indice consumo<br>benzina^3)^ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A. | | Riferimento (motore con-<br>venzionale, accensione a<br>scintilla, carburatore) | | –^3)^ | – | 100 |
| B. | | a) | iniezione di<br>carb. + RGS + aria<br>secondaria^4)^ | 25 | 200 | 105 |
| | | b) | catalizzatore a 3 vie,<br>circuito aperto (+RGS) | 55 | 150 | 103 |
| | | c) | miscela povera con<br>catalizzatore<br>d’ossidazione (+RGS)^5)^ | 60 | 200–600 | 90 |
| C. | | Catalizzatore a 3 vie,<br>circuito chiuso | | 90 | 300–600 | 95 |
| D. | | Catalizzatore a 3 vie,<br>circuito chiuso (+RGS) | | 92 | 350–650 | 98 |
| ^1)^ | Le valutazioni concernenti la riduzione composita di NO~x~e l’indice di consumo di benzina si riferiscono a una vettura media europea guidata in condizioni medie europee. | | | | | |
| ^2^^)^ | I costi supplementari di produzione potrebbero essere espressi più praticamente in per cento del costo totale del veicolo. Visto però che le valutazioni dei costi sono soprattutto destinate a un paragone in termini relativi, si è pensato di mantenere la formulazione dei documenti originali. | | | | | |
| ^3^^)^ | Fattore d’emissione medico NO~x~= 2,6 g/km. | | | | | |
| ^4^^)^ | RGS = ricombustione dei gas di scarico. | | | | | |
| ^5^^)^ | I dati si riferiscono a motori sperimentali: in pratica non esiste produzione di serie di veicoli con motore a miscela povera. | | | | | |

23. Le norme d’emissione A, B, C e D comportano i valori limite d’emissione non soltanto degli NO~x~, ma anche degli idrocarburi (HC) e del monossido di carbonio (CO). La riduzione stimata di questi ultimi inquinanti, rispetto al riferimento CEE R.15‑04, è indicata nella tabella 4.

Tavola 4

Riduzione stimata delle emissioni di HC e di CO nelle autovetture a benzina<br />secondo le caratteristiche tecniche del motore

| Norma | Tecnica | | Riduzione<br>di HC in % | Riduzione<br>di CO in % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| B. | a)<br>b)<br>c) | iniezione di carb. + RGS <br>+ aria secondaria<br>catalizzatore a 3 vie, <br>circuito aperto (+RGS)<br>miscela povera con catalizzatore <br>d’ossidazione (+RGS) | 30–40<br>50–60<br>70–90 | 50<br>40–50<br>70–90 |
| C. | Catalizzatore a tre vie, circuito chiuso | | 90 | 90 |
| D. | Catalizzatore a tre vie, circuito chiuso<br>(+RGS) | | 90 | 90 |

24. Le attuali autovetture a nafta possono soddisfare le norme A, B e C per quanto concerne l’emissione degli NO~x~. Per essere in grado di soddisfare anche le severe esigenze sull’emissione dei particolati e le esigenze rigorose sull’emissione degli NO~x~secondo le norme D, dette autovetture hanno bisogno di ulteriori miglioramenti tecnici comprendenti probabilmente il controllo elettronico della pompa d’alimentazione, la ricombustione dei gas di scarico e «trappole» per i particolati. Al momento, esistono soltanto veicoli sperimentati in grado di soddisfare tali esigenze (vedere nota^1)^della tabella 6).

Altri autoveicoli leggeri (N1)

25. Gli stessi metodi usati per le autovetture possono essere applicati agli autoveicoli utilitari leggeri; vi potranno essere differenze nella riduzione di NO~x~, nei costi e nell’avvio della produzione commerciale.

Autoveicoli pesanti alimentati a benzina (M2, M3, N2, N3)

26. Questa categoria di veicoli è poco importante nell’Europa occidentale e ancor meno nell’Europa orientale. I valori limite d’emissione degli NO~x~secondo le norme US 1990 e US 1991 (vedere tabella 5) potrebbero essere raggiunti senza grandi investimenti né importanti progressi tecnici.

Autoveicoli pesanti alimentati a nafta (M2, M3, N2, N3)

27. La tabella 5 presenta tre norme d’emissione. Esse sono riprese nella tabella 6, che indica, a seconda delle caratteristiche tecniche del motore, la possibile riduzione dell’emissione degli NO~x~e i costi. Poiché l’attuale tendenza a sostituire i motori ad aspirazione naturale con motori a turbocompressore influisce positivamente sul consumo di carburante, cambiando di conseguenza il riferimento del consumo, si è rinunciato a fornire una valutazione comparativa della riduzione del consumo.

Tabella 5

Definizione delle norme d’emissione

| Norma | | Valori di NO~x~(g/kWh) | Osservazioni |
| --- | --- | --- | --- |
| I<br>II<br>III | CEE R.49<br>US-1990<br>US-1991 | 18<br>8,0<br>6,7 | Test in 13 modi (stazionario)<br>Test astazionario (transient) <br>Test astazionario (transient) |

Tavola 6

Caratteristiche tecniche del motore, riduzione prevista<br />dell’emissione NO~x~^1)^e costi supplementari di produzione

| Norma | | Caratteristiche tecniche del motore | Riduzione prevista<br>NO~x~% | Costi supplementari<br>(dollari USA 1984) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | | Motore diesel classico a iniezione diretta | – | – |
| II2) | | Turbocompressore + raffreddamento<br>intermedio + ritardamento iniezione<br>(modificazione camera combustione<br>e canali).<br>(I motori ad aspirazione naturale non<br>potranno probabilmente soddisfare<br>la norma). | 40 | 115 dollari USA (di cui 69 dollari per norma NOx)3) |
| III2) | | Perfezionamento delle tecniche di<br>cui alla norma II + ritardamento<br>variabile iniezione + impiego sistemi<br>elettronici. | 50 | 404 dollari USA (di cui 68 dollari per norma NOx)3) |
| ^1)^ | Una nafta di qualità inferiore potrebbe avere un influsso negativo sull’emissione e probabilmente anche sul consumo degli autoveicoli pesanti e leggeri. | | | |
| ^2)^ | Occorre sempre verificare su larga scala la validità dei nuovi componenti. | | | |
| ^3)^ | La differenza va imputata alle misure di lotta contro l’emissione dei particolati e altre considerazioni. | | | |

Dichiarazione del 31 ottobre 1988<br />relativa a una riduzione del 30 per cento delle emissioni di ossidi d’azoto

I governi della Repubblica federale di Germania, dell’Austria, del Belgio,<br />della Danimarca, della Finlandia, della Francia, dell’Italia, del Liechtenstein,<br />della Norvegia, dell’Olanda, della Svezia e della Svizzera,

che firmeranno il Protocollo alla Convenzione sull’inquinamento atmosferico attraverso le frontiere a lunga distanza, relativo alla riduzione delle emissioni di ossidi d’azoto o dei loro flussi attraverso le frontiere (detto qui di seguito «Protocollo»).[^8]

Considerato che gli ossidi di azoto in quanto tali o combinati con composti organici volatili (COV) hanno effetti particolarmente nocivi per l’ambiente e la salute;

Rammentato che l’Organo esecutivo della Convenzione ha riconosciuto, nella sua seconda sessione del 1984, «la necessità per gli Stati di ridurre effettivamente entro il 1995 sia il loro tasso annuale di emissioni di ossidi di azoto a partire da fonti fisse o mobili, sia i loro flussi attraverso le frontiere»;

Rammentato parimenti che l’Organo esecutivo della Convenzione, nella sua quinta sessione del 1987, ha «riconosciuto l’importanza dei danni causati all’ambiente, in parecchi Paesi, dalle emissioni di composti organici volatili (COV) i quali, per reazione con gli ossidi di azoto, contribuiscono alla formazione di ossidanti fotochimici quali l’ozono, ha ritenuto di conseguenza necessario ridurre efficacemente le emissioni di COV»;

Compiaciuti del fatto che le Parti nella Convenzione firmeranno il Protocollo in occasione delle sesta sessione dell’Organo esecutivo, a Sofia, il 1^o^novembre 1988;

Considerato che, oltre alle misure previste dal Protocollo, si rivela necessaria anche una riduzione immediata e effettiva delle emissioni di ossidi d’azoto;

Dichiarano:
 1. Gli Stati firmatari della presente Dichiarazione procederanno appena possibile, ma il più tardi nel 1988, a ridurre del 30 per cento il loro tasso annuo di emissioni d’ossidi d’azoto, fondandosi a tal fine sul tasso di emissioni di un anno, a scelta, compreso tra il 1980 e il 1986.
 2. Gli Stati firmatari invitano le altre Parti nella Convenzione che firmeranno il Protocollo a partecipare a tale azione facendo tutto quanto in loro potere per controllare e ridurre sensibilmente sia le loro emissioni nazionali di ossidi d’azoto, sia i loro flussi attraverso le frontiere, al di là di quanto previsto dal Protocollo.
 3. Gli Stati firmatari sottolineano la necessità di intraprendere, nell’ambito della Convenzione e in base ai lavori in corso, un’azione comune efficace onde ridurre sensibilmente le emissioni di composti organici volatili (COV).

*In fede di che,* i sottoscritti hanno firmato la presente Dichiarazione.

Fatto a Sofia, il 31 ottobre 1988.

( Seguono le firme )

| Stati partecipanti | Ratifica<br>Adesione (A)<br>Dichiarazione di successione (S) | | Entrata in vigore | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Albania | 16 giugno | 2009 A | 14 settembre | 2009 |
| Austria | 15 gennaio | 1990 | 14 febbraio | 1991 |
| Belarus | 8 giugno | 1989 | 14 febbraio | 1991 |
| Belgio | 8 novembre | 2000 | 6 febbraio | 2001 |
| Bulgaria | 30 marzo | 1989 | 14 febbraio | 1991 |
| Canada | 25 gennaio | 1991 | 25 aprile | 1991 |
| Ceca, Repubblica | 30 settembre | 1993 S | 1° gennaio | 1993 |
| Cipro | 2 settembre | 2004 A | 1° dicembre | 2004 |
| Croazia | 3 marzo | 2008 A | 1° giugno | 2008 |
| Danimarca^*^^a^ | 1° marzo | 1993 | 30 maggio | 1993 |
| Estonia | 7 marzo | 2000 A | 5 giugno | 2000 |
| Finlandia | 1° febbraio | 1990 | 14 febbraio | 1991 |
| Francia | 20 luglio | 1989 | 14 febbraio | 1991 |
| Germania | 16 novembre | 1990 | 14 febbraio | 1991 |
| Grecia | 29 aprile | 1998 | 28 luglio | 1998 |
| Irlanda | 17 ottobre | 1994 | 15 gennaio | 1995 |
| Italia | 19 maggio | 1992 | 17 agosto | 1992 |
| Liechtenstein | 24 marzo | 1994 | 22 giugno | 1994 |
| Lituania | 26 maggio | 2006 A | 24 agosto | 2006 |
| Lussemburgo | 4 ottobre | 1990 | 14 febbraio | 1991 |
| Macedonia del Nord | 10 marzo | 2010 A | 8 giugno | 2010 |
| Norvegia | 11 ottobre | 1989 | 14 febbraio | 1991 |
| Paesi Bassi^* b^ | 11 ottobre | 1989 | 14 febbraio | 1991 |
| Polonia | 23 novembre | 2011 | 21 febbraio | 2012 |
| Regno Unito^*^ | 15 ottobre | 1990 | 14 febbraio | 1991 |
| Akrotiri e Dhekelia | 15 ottobre | 1990 | 14 febbraio | 1991 |
| Guernesey | 15 ottobre | 1990 | 14 febbraio | 1991 |
| Isola di Man | 15 ottobre | 1990 | 14 febbraio | 1991 |
| Jersey | 15 ottobre | 1990 | 14 febbraio | 1991 |
| Russia | 21 giugno | 1989 | 14 febbraio | 1991 |
| Slovacchia | 28 maggio | 1993 S | 1° gennaio | 1993 |
| Slovenia | 5 gennaio | 2006 A | 5 aprile | 2006 |
| Spagna | 4 dicembre | 1990 | 4 marzo | 1991 |
| Stati Uniti | 13 luglio | 1989 | 14 febbraio | 1991 |
| Svezia | 27 luglio | 1990 | 14 febbraio | 1991 |
| Svizzera | 18 settembre | 1990 | 14 febbraio | 1991 |
| Ucraina | 24 luglio | 1989 | 14 febbraio | 1991 |
| Ungheria | 12 novembre | 1991 | 10 febbraio | 1992 |
| Unione Europea | 17 dicembre | 1993 A | 17 marzo | 1994 |
| * Riserve e dichiarazioni.<br>Le riserve e le dichiarazioni non sono pubblicate nella RU. Il testo, francese ed inglese, può essere consultato sul sito Internet dell’Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU):http://treaties.un.orgoppure ottenuto presso la Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione Trattati internazionali, 3003 Berna. ^a^ Il Prot. non s’applica alle Isole Färöer ed alla Groenlandia. ^b^ Al Regno in Europa. | | | | |

[^1]: RU  **1991**  1502
[^2]: RS  **0.814.32**
[^3]: RS  **0.814.32**
[^4]: RS  **0.814.322**
[^5]: Etudes sur la pollution atmosphérique, n. 4 (Pubblicazione delle Nazioni Unite, n. di ordinazione: F.87.II.E.36).
[^6]: Attualmente è difficile fornire dati sicuri sui costi, in termini assoluti, delle tecniche per ridurre le emissioni. Per quanto concerne i costi forniti nel presente allegato è consigliabile mettere l’accento fra le differenze dei costi delle varie tecniche piuttosto che sui loro costi assoluti.
[^7]: L’esperienza con questo tipo di combustione è limitata.
[^8]: Adottato dall’organo esecutivo della Conv. nella sua sesta sessione (31 ott.–4 nov. 1988).