0.822.724.1

^^RU **1978** 555; FF **1976** III 445

Traduzione

# Convenzione n. 141 concernente le organizzazioni dei lavoratori agricoli e la loro funzione nello sviluppo economico e sociale

Conchiusa a Ginevra il 23 giugno 1975

Approvata dall’Assemblea federale il 14 marzo 1977[^1]

Ratificata dalla Svizzera con strumento depositato il 23 maggio 1977

Entrata in vigore per la Svizzera il 23 maggio 1978

(Stato 8 agosto 2018)

La Conferenza generale dell’Organizzazione internazionale del Lavoro,

Convocata a Ginevra dal Consiglio d’amministrazione dell’Ufficio internazionale del Lavoro e ivi riunitasi il 4 giugno 1975, nella sua sessantesima sessione;

Riconoscendo che, a cagione della loro importanza a livello mondiale, è urgente associare i lavoratori agricoli ai compiti di sviluppo economico e sociale per migliorarne durevolmente ed efficacemente le condizioni di lavoro e di vita;

Osservando che, in numerosi Paesi del globo, segnatamente in quelli in sviluppo, la terra è utilizzata in modo assai insufficiente e la manodopera è ampiamente sottoimpiegata, cosicché i lavoratori agricoli devono essere incoraggiati a sviluppare organizzazioni libere, durature e atte a proteggere e a tutelare gli interessi dei loro membri ed ad assicurare il loro contributo effettivo allo sviluppo economico e sociale;

Considerando che l’esistenza di siffatte organizzazioni può e deve contribuire ad attenuare la persistente penuria di derrate alimentari in diverse parti del mondo;

Riconoscendo che la riforma agraria è, in un numero considerevole di Paesi in sviluppo, un fattore essenziale per il miglioramento delle condizioni di lavoro e di vita dei lavoratori agricoli e che conseguentemente le organizzazioni di questi lavoratori dovrebbero cooperare e partecipare attivamente al processo di questa riforma;

Richiamandosi alle convenzioni e raccomandazioni internazionali del lavoro esistenti – in particolare la convenzione concernente il diritto di associazione e di coalizione dei lavoratori agricoli 1921[^2], la convenzione sulla libertà sindacale e la protezione del diritto sindacale, 1948[^3]e la convenzione sul diritto d’organizzazione e di negoziato collettivo, 1949[^4]– le quali sanciscono il diritto di tutti i lavoratori, compresi i lavoratori agricoli, di istituire organizzazioni libere e indipendenti, come anche alle disposizioni di numerose convenzioni e raccomandazioni internazionali del lavoro applicabili ai lavoratori agricoli, le quali esigono segnatamente che le organizzazioni dei lavoratori abbiano a partecipare alla loro applicazione;

Osservando che le Nazioni Unite e le istituzioni specializzate, in particolare l’Organizzazione internazionale del Lavoro e l’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura, manifestano un interesse per la riforma agraria e lo sviluppo rurale;

Osservando che le norme seguenti sono state elaborate in cooperazione con l’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura e che, per evitare doppioni, deve essere perseguita la cooperazione con questa Organizzazione e le Nazioni Unite al fine di promuovere l’applicazione di siffatte norme;

Dopo aver deciso di adottare diverse proposte relative alle organizzazioni dei lavoratori agricoli e alla loro funzione nello sviluppo economico e sociale, questione costituente il quarto oggetto all’ordine del giorno della sessione;

Dopo aver deciso che queste proposte dovranno assumere la forma di una convenzione internazionale;

adotta, questo ventitreesimo giorno di giugno millenovecentosettantacinque, la seguente convenzione, denominata Convenzione sulle organizzazioni dei lavoratori agricoli, 1975:

##### **Art. 1** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.822.724.1--1}
La presente convenzione si applica a tutti i tipi di organizzazioni dei lavoratori agricoli, comprese le organizzazioni che non si limitano a questi lavoratori ma che li rappresentano.

##### **Art. 2** {#art_2 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.822.724.1--2}
1. Secondo la presente convenzione, il termine «lavoratori agricoli» designa qualsiasi persona esercitante, nelle zone rurali, un’occupazione agricola, artigianale o diversa, assimilata o connessa, indipendentemente se trattasi di salariati oppure, con riserva del paragrafo 2 del presente articolo, di persone operanti in conto proprio, ad esempio fattori, mezzadri e piccoli contadini.
2. La presente convenzione si applica soltanto ai fattori, mezzadri o piccoli contadini che hanno la principale fonte di reddito nell’agricoltura, che lavorano la terra direttamente con l’unico aiuto della loro famiglia o ricorrendo occasionalmente a terzi, e che:
a. non impiegano in modo permanente manodopera, o
b. non impiegano una numerosa manodopera stagionale, oppure
c. non fanno coltivare le loro terre da parte di mezzadri o di fattori.

##### **Art. 3** {#art_3 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.822.724.1--3}
1. Qualsiasi categoria di lavoratori agricoli, indipendentemente se trattasi di salariati o di persone operanti in conto proprio, ha il diritto, senza precedente autorizzazione, di costituire organizzazioni di sua scelta, come anche il diritto di affiliarsi a siffatte organizzazioni, a condizione soltanto di conformarsi agli statuti di quest’ultime.
2. I principi della libertà sindacale devono essere rispettati integralmente; le organizzazioni di lavoratori agricoli devono essere indipendenti e istituite su base facoltativa e non devono essere sottoposte ad alcuna ingerenza, costrizione o provvedimento repressivo.
3. L’acquisizione della personalità giuridica da parte delle organizzazioni dei lavoratori agricoli non può essere subordinata a condizioni di natura tale da pregiudicare l’applicazione delle disposizioni dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo.
4. Nell’esercizio dei diritti che loro sono riconosciuti dal presente articolo, i lavoratori agricoli e le loro organizzazioni rispettive sono tenuti, analogamente ad altre persone o collettività organizzate, a rispettare la legalità.
5. La legislazione nazionale non deve pregiudicare né essere applicata in modo da pregiudicare le garanzie previste dal presente articolo.

##### **Art. 4** {#art_4 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.822.724.1--4}
Una delle finalità della politica nazionale dello sviluppo agricolo deve essere lo scopo di agevolare la costituzione e l’evoluzione, su base facoltativa, d’organizzazioni di lavoratori agricoli, salde e indipendenti, come mezzo efficace per assicurare che questi lavoratori, indiscriminatamente, secondo la convenzione concernente le discriminazioni (impiego o professione), 1958[^5], partecipino allo sviluppo economico e sociale e fruiscano dei vantaggi connessivi.

##### **Art. 5** {#art_5 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.822.724.1--5}
1. Per permettere alle organizzazioni dei lavoratori agricoli di svolgere il loro compito nello sviluppo economico e sociale, qualsiasi membro che ratifica la presente convenzione deve adottare ed applicare una politica intesa a promuovere queste organizzazioni, segnatamente allo scopo di eliminare gli ostacoli che si oppongono alla loro costituzione, al loro sviluppo e all’esercizio delle loro attività lecite, come anche le discriminazioni di natura legislativa e amministrativa di cui le organizzazioni di lavoratori agricoli e i loro membri potrebbero costituire l’oggetto.
2. Qualsiasi membro che ratifica la presente convenzione deve assicurare che la legislazione nazionale non osta, tenuto conto delle condizioni proprie al settore rurale, alla costituzione e allo sviluppo d’organizzazioni di lavoratori agricoli.

##### **Art. 6** {#art_6 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.822.724.1--6}
Devono essere presi provvedimenti allo scopo di promuovere la più ampia comprensione possibile della necessità di sviluppare le organizzazioni di lavoratori agricoli e del contributo che esse possono fornire al miglioramento delle possibilità d’impiego e delle condizioni generali di lavoro e di vita nelle regioni agricole, come anche all’aumento e ad una migliore ripartizione del reddito nazionale.

##### **Art. 7** {#art_7 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.822.724.1--7}
Le ratificazioni formali della presente convenzione saranno comunicate al Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro e registrate dal medesimo.

##### **Art. 8** {#art_8 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.822.724.1--8}
1. La presente convenzione vincola soltanto i membri dell’Organizzazione internazionale del lavoro la cui ratificazione sia stata registrata dal Direttore generale.
2. Essa entrerà in vigore dodici mesi dopo che le ratificazioni di due membri saranno state registrate dal Direttore generale.
3. Successivamente, la presente convenzione entrerà in vigore per ciascun membro dodici mesi dopo la data di registrazione della sua ratificazione.

##### **Art. 9** {#art_9 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.822.724.1--9}
1. Qualsiasi membro che ha ratificato la presente convenzione può disdirla alla scadenza di un periodo di dieci anni dopo la data della messa in vigore iniziale della convenzione, mediante un atto comunicato al Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro e registrato dal medesimo. La disdetta prende effetto soltanto un anno dopo essere stata registrata.
2. Qualsiasi membro il quale, avendo ratificato la presente convenzione entro il termine di un anno dopo la scadenza del periodo di dieci anni indicato nel paragrafo precedente, non faccia uso, della facoltà di disdetta prevista nel presente articolo, è vincolato per un nuovo periodo decennale e, successivamente, potrà disdire la presente convenzione alla scadenza di ogni periodo di dieci anni, alle condizioni previste nel presente articolo.

##### **Art. 10** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.822.724.1--10}
1. Il Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro notificherà a tutti i membri dell’Organizzazione internazionale del Lavoro la registrazione di ogni ratificazione e disdetta comunicategli dai membri dell’Organizzazione.
2. Notificando ai membri dell’Organizzazione la registrazione della seconda ratificazione comunicatagli, il Direttore generale li avvertirà riguardo alla data in cui la presente convenzione entrerà in vigore.

##### **Art. 11** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.822.724.1--11}
Il Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro comunicherà al Segretario generale delle Nazioni Unite, a scopo di registrazione, conformemente all’articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite[^6], le informazioni complete riguardo a tutte le ratificazioni e a tutti gli atti di disdetta, che avrà registrato conformemente agli articoli precedenti.

##### **Art. 12** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.822.724.1--12}
Ogniqualvolta lo giudicherà necessario, il Consiglio d’amministrazione dell’Ufficio internazionale del Lavoro presenterà alla Conferenza generale un rapporto sull’applicazione della presente convenzione ed esaminerà l’opportunità di iscrivere all’ordine del giorno della Conferenza la sua revisione totale o parziale.

##### **Art. 13** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.822.724.1--13}
l. Nel caso in cui la Conferenza adottasse una nuova convenzione comportante la revisione totale o parziale della presente convenzione e a meno che la nuova convenzione non disponga altrimenti:
a) la ratificazione, da parte di un membro, della nuova convenzione di revisione provocherebbe di pieno diritto, nonostante l’articolo 9 precedente, la disdetta immediata della presente convenzione, con riserva che la nuova convenzione di revisione sia entrata in vigore;
b) a contare dalla data dell’entrata in vigore della nuova convenzione di revisione, la presente convenzione cesserà d’essere aperta alla ratificazione dei membri.
2. La presente convenzione permane comunque in vigore nella sua forma e nel suo tenore per i membri che l’avessero ratificata e che non ratificassero la convenzione di revisione.

##### **Art. 14** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.822.724.1--14}
I testi francese e inglese della presente convenzione fanno parimente fede.

(Seguono le firme)

| Stati partecipanti | Ratifica<br>Dichiarazione di successione (S) | | Entrata in vigore | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Afghanistan | 16 maggio | 1979 | 16 maggio | 1980 |
| Albania | 18 agosto | 2004 A | 18 agosto | 2005 |
| Austria | 18 settembre | 1978 | 18 settembre | 1979 |
| Belgio | 19 dicembre | 2003 | 19 dicembre | 2004 |
| Belize | 22 giugno | 1999 | 22 giugno | 2000 |
| Brasile | 27 settembre | 1994 | 27 settembre | 1995 |
| Burkina Faso | 25 agosto | 1997 | 25 agosto | 1998 |
| Cina | | | | |
| Hong Kong^*^^a^ | 6 giugno | 1997 | 1° luglio | 1997 |
| Cipro | 28 giugno | 1977 | 28 giugno | 1978 |
| Costa Rica | 23 luglio | 1991 | 23 luglio | 1992 |
| Cuba | 14 aprile | 1977 | 14 aprile | 1978 |
| Danimarca^b^ | 6 giugno | 1978 | 6 giugno | 1979 |
| Ecuador | 26 ottobre | 1977 | 26 ottobre | 1978 |
| El Salvador | 15 giugno | 1995 | 15 giugno | 1996 |
| Filippine | 18 giugno | 1979 | 18 giugno | 1980 |
| Finlandia | 14 settembre | 1977 | 14 settembre | 1978 |
| Francia^*^ | 10 settembre | 1984 | 10 settembre | 1985 |
| Guadalupa | 9 maggio | 1986 | 9 maggio | 1986 |
| Guayana francese | 9 maggio | 1986 | 9 maggio | 1986 |
| Martinica | 9 maggio | 1986 | 9 maggio | 1986 |
| Nuova Caledonia | 9 maggio | 1986 | 9 maggio | 1986 |
| Polinesia francese | 9 maggio | 1986 | 9 maggio | 1986 |
| Riunione | 9 maggio | 1986 | 9 maggio | 1986 |
| St. Pierre e Miquelon | 9 maggio | 1986 | 9 maggio | 1986 |
| Germania | 5 dicembre | 1978 | 5 dicembre | 1979 |
| Grecia | 17 ottobre | 1989 | 17 ottobre | 1990 |
| Guatemala | 13 giugno | 1989 | 13 giugno | 1990 |
| Guyana | 10 gennaio | 1983 S | 10 gennaio | 1983 |
| India | 18 agosto | 1977 | 18 agosto | 1978 |
| Israele | 21 giugno | 1979 | 21 giugno | 1980 |
| Italia | 18 ottobre | 1979 | 18 ottobre | 1980 |
| Kenya | 9 aprile | 1979 | 9 aprile | 1980 |
| Macedonia del Nord | 2 marzo | 2018 | 2 marzo | 2019 |
| Mali | 12 giugno | 1995 | 12 giugno | 1996 |
| Malta | 9 giugno | 1988 | 9 giugno | 1989 |
| Messico | 28 giugno | 1978 | 28 giugno | 1979 |
| Moldova | 4 aprile | 2003 | 4 aprile | 2004 |
| Nicaragua | 1° ottobre | 1981 | 1° ottobre | 1982 |
| Norvegia | 24 novembre | 1976 | 24 novembre | 1977 |
| Paesi Bassi^c^ | 26 gennaio | 1977 | 26 gennaio | 1978 |
| Polonia | 29 novembre | 1991 | 29 novembre | 1992 |
| Regno Unito | 15 febbraio | 1977 | 15 febbraio | 1978 |
| Guernesey^*^ | 20 febbraio | 1979 | 20 febbraio | 1979 |
| Isole Falkland^*^ | 26 marzo | 1979 | 26 marzo | 1979 |
| Spagna | 28 aprile | 1978 | 28 aprile | 1979 |
| Svezia | 19 luglio | 1976 | 24 novembre | 1977 |
| Svizzera | 23 maggio | 1977 | 23 maggio | 1978 |
| Ungheria | 4 gennaio | 1994 | 4 gennaio | 1995 |
| Uruguay | 19 giugno | 1989 | 19 giugno | 1990 |
| Venezuela | 5 luglio | 1983 | 5 luglio | 1984 |
| Zambia | 4 dicembre | 1978 | 4 dicembre | 1979 |
| * Riserve e dichiarazioni. Le riserve e dichiarazioni non sono pubblicate nella RU. I testi, francese ed inglese, possono essere consultati sul sito Internet dell’ Organizzazione Internazionale del Lavoro:www.ilo.org> Français > Normes > Consulter les normes internationales du travail > NORMLEX, oppure ottenuti presso la Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione trattati internazionali, 3003 Berna. ^a^ Dal 20 lug. 1979 al 30 giu. 1997, la Conv. era applicabile a Hong Kong in base a una dichiarazione d’estensione territoriale del Regno Unito. Dal 1° lug. 1997, Hong Kong è diventata una Regione amministrativa speciale (RAS) della Repubblica Popolare Cinese. In virtù della dichiarazione cinese del 6 giu. 1997, la Conv. è applicabile anche alla RAS Hong Kong dal 1° lug. 1997. ^b^ La Conv. non s'applica né alle Isole Faeröer né alla Groenlandia. ^c^ La Conv. non s'applica ad Aruba. | | | | |

[^1]: Art. 1 cpv. 1 lett. a del DF del 14 mar. 1977 (RU  **1978**  554).
[^2]: RS  **0.822.712.1**
[^3]: RS  **0.822.719.7**
[^4]: RS  **0.822.719.9**
[^5]: RS  **0.822.721.1**
[^6]: RS  **0.120**