0.822.725.1

RU **1982** 334; FF **1980** II 433

Traduzione

# Convenzione n. 151 concernente la protezione del diritto d’associazione e le procedure di determinazione delle condizioni d’impiego nella funzione pubblica

Conchiusa a Ginevra il 27 giugno 1978<br />Approvata dall’Assemblea federale il 16 dicembre 1980[^1]<br />Ratificata con strumenti depositati dalla Svizzera il 3 marzo 1981<br />Entrata in vigore per la Svizzera il 3 marzo 1982

(Stato 29 aprile 2025)

*La Conferenza generale dell’Organizzazione internazionale del Lavoro,* 

Convocata a Ginevra dal Consiglio d’amministrazione dell’Ufficio internazionale del Lavoro, e riunitasi il 7 giugno 1978, nella sua sessantaquattresima sessione;

Notando le disposizioni della convenzione sulla libertà sindacale e la protezione del diritto sindacale, 1948[^2], della convenzione sul diritto d’organizzazione e di negoziato collettivo, 1949[^3], e della convenzione e raccomandazione concernenti i rappresentanti dei lavoratori, 1971;

Richiamando che la convenzione sul diritto d’organizzazione e di negoziato collettivo, 1949, non contempla talune categorie d’agenti pubblici e che la convenzione e la raccomandazione concernenti i rappresentanti dei lavoratori, 1971, s’applicano ai rappresentanti dei lavoratori nell’azienda;

Notando l’espansione considerevole delle attività della funzione pubblica in molti paesi e il bisogno di sane relazioni di lavoro tra le autorità pubbliche e le organizzazioni di agenti pubblici;

Costatando la grande diversità dei sistemi politici, sociali ed economici degli Stati Membri nonché quella delle loro prassi (per esempio per quanto attiene alle funzioni rispettive delle autorità centrali e locali, a quelle delle autorità federali, degli Stati federati e delle province, a quelle delle aziende di proprietà pubblica e dei vari tipi d’enti pubblici autonomi o semiautonomi, oppure per quanto concerne la natura delle relazioni d’impiego);

Considerando i problemi particolari posti dalla delimitazione del campo d’applicazione d’uno strumento internazionale e l’adozione di definizioni ai fini di questo strumento, in ragione delle diversità esistenti in numerosi paesi tra l’impiego nel settore pubblico e quello privato, come anche le difficoltà d’interpretazione sorte a proposito dell’applicazione ai funzionari pubblici di disposizioni pertinenti della convenzione sul diritto d’organizzazione e di negoziato collettivo, 1949, e le osservazioni degli organi di controllo dell’OIT rilevanti, a più riprese, che taluni governi hanno applicato queste disposizioni in maniera da escludere ampi gruppi d’agenti pubblici dal campo d’applicazione di questa convenzione;

Avendo deciso di adottare diverse proposte relative alla libertà sindacale e alle procedure di determinazione delle condizioni d’impiego nella funzione pubblica, tema che si configura come quinto punto dell’ordine del giorno della sessione;

Avendo deciso di dare a dette proposte la forma di una convenzione internazionale, adotta, questo ventisette giugno 1978, la seguente convenzione, chiamata Convenzione sulle relazioni di lavoro nella funzione pubblica, 1978:

## **Parte I:** Campo d’applicazione e definizioni {#part_I}
##### **Art. 1** {#part_I/art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.822.725.1--1}
1. La presente convenzione s’applica a tutte le persone impiegate dalle autorità pubbliche, nella misura in cui non siano applicabili disposizioni più favorevoli d’altre convenzioni internazionali del lavoro.
2. Spetta alla legislazione nazionale determinare la misura in cui le garanzie previste dalla presente convenzione s’applicheranno agli agenti di livello elevato, le cui funzioni sono normalmente considerate come inerenti all’impostazione politica o direzionale, come anche agli agenti le cui responsabilità hanno un carattere riservato.
3. La misura in cui le garanzie previste dalla presente convenzione s’applicheranno alle forze armate e alla polizia, sarà determinata anch’essa dalla legislazione nazionale.

##### **Art. 2** {#part_I/art_2 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.822.725.1--2}
Ai fini della presente convenzione, l’espressione «agente pubblico» designa qualsiasi persona alla quale s’applica questa convenzione giusta il suo articolo 1.

##### **Art. 3** {#part_I/art_3 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.822.725.1--3}
Ai fini della presente convenzione, l’espressione «organizzazione d’agenti pubblici» designa qualsiasi organizzazione, qualunque sia la sua composizione, volta a promuovere e difendere gli interessi degli agenti pubblici.

## **Parte II:** Protezione del diritto d’organizzazione {#part_II}
##### **Art. 4** {#part_II/art_4 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.822.725.1--4}
1. Gli agenti pubblici devono beneficiare di una protezione adeguata contro qualsiasi atto discriminatorio tendente a ledere la libertà sindacale in materia d’impiego.
2. Tale protezione deve segnatamente applicarsi per quanto concerne gli atti volti a:
a) subordinare l’impiego di un agente pubblico alla condizione che non entri in un’organizzazione d’agenti pubblici o ne esca;
b) licenziare un agente pubblico, o pregiudicarlo altrimenti in ragione della sua appartenenza a un’organizzazione d’agenti pubblici o della sua partecipazione alle attività normali d’una tale organizzazione.

##### **Art. 5** {#part_II/art_5 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.822.725.1--5}
1. Le organizzazioni d’agenti pubblici devono fruire di una completa autonomia nei confronti delle autorità pubbliche.
2. Le organizzazioni d’agenti pubblici devono beneficiare di una protezione adeguata contro qualsiasi atto d’ingerenza da parte delle autorità pubbliche nella loro formazione, funzionamento ed amministrazione.
3. Sono segnatamente assimilati agli atti d’ingerenza, giusta il presente articolo, i provvedimenti tendenti a promuovere la creazione d’organizzazioni d’agenti pubblici dominate da un’autorità pubblica, o a sostenere organizzazioni d’agenti pubblici con mezzi finanziari o altri, nell’intento di porre tali organizzazioni sotto il controllo d’una autorità pubblica.

## **Parte III:** Agevolazioni da accordare alle organizzazioni d’agenti pubblici {#part_III}
##### **Art. 6** {#part_III/art_6 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.822.725.1--6}
1. Ai rappresentanti delle organizzazioni d’agenti pubblici vanno riconosciute delle agevolazioni, in modo da permettere loro di adempiere rapidamente ed efficacemente le proprie funzioni sia durante le ore lavorative sia al di fuori di esse.
2. L’attribuzione di tali agevolazioni non deve intralciare il funzionamento efficace dell’amministrazione o del servizio interessato.
3. La natura e la portata di queste agevolazioni devono essere determinate conformemente ai metodi menzionati nell’articolo 7 della presente convenzione o mediante qualsiasi altro mezzo appropriato.

## **Parte IV:** Procedure di determinazione delle condizioni d’impiego {#part_IV}
##### **Art. 7** {#part_IV/art_7 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.822.725.1--7}
Provvedimenti appropriati alle condizioni nazionali devono, se necessario, essere presi per incoraggiare e promuovere lo sviluppo e l’utilizzazione, quanto possibile ampia, delle procedure di contrattazione delle condizioni d’impiego tra le autorità pubbliche interessate e le organizzazioni d’agenti pubblici, come anche di qualsiasi altra procedura atta a permettere ai rappresentanti degli agenti pubblici di partecipare alla determinazione delle condizioni menzionate.

## **Parte V:** Composizione delle controversie {#part_V}
##### **Art. 8** {#part_V/art_8 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.822.725.1--8}
La composizione delle controversie circa la determinazione delle condizioni d’impiego sarà perseguita, secondo le condizioni nazionali, mediante negoziato tra le Parti, oppure con una procedura indipendente e imparziale, quale la mediazione, la conciliazione o l’arbitrato, strutturata in modo da ispirare fiducia nelle parti interessate.

## **Parte VI:** Diritti civili e politici {#part_VI}
##### **Art. 9** {#part_VI/art_9 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.822.725.1--9}
Gli agenti pubblici devono beneficiare, al pari degli altri lavoratori, dei diritti civili e politici essenziali per l’esercizio normale della libertà sindacale, con l’unica riserva degli obblighi derivanti dal loro statuto e dalla natura delle funzioni esercitate.

## **Parte VII:** Disposizioni finali {#part_VII}
##### **Art. 10** {#part_VII/art_10 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.822.725.1--10}
Le ratificazioni formali della presente convenzione saranno comunicate al Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro e da esso registrate.

##### **Art. 11** {#part_VII/art_11 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.822.725.1--11}
1. La presente convenzione vincolerà solamente i Membri dell’Organizzazione internazionale del Lavoro la cui ratificazione sarà stata registrata dal Direttore generale.
2. Essa entrerà in vigore dodici mesi dopo che saranno state registrate dal Direttore generale le ratificazioni di due Membri.
3. Successivamente, la convenzione entrerà in vigore per ciascun Membro dodici mesi dopo la data di registrazione della sua ratificazione.

##### **Art. 12** {#part_VII/art_12 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.822.725.1--12}
1. Ciascun Membro ratificante la presente convenzione può disdirla allo scadere di un periodo di dieci anni, successivo alla sua iniziale messa in vigore, mediante un atto comunicato al Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro e da questo registrato. La disdetta diverrà effettiva un anno dopo la sua registrazione.
2. Ciascun Membro ratificante la presente convenzione il quale, entro un termine di un anno dalla scadenza del decennio menzionato innanzi, non farà uso della facoltà di disdetta prevista nel presente articolo, rimarrà vincolato per un nuovo periodo di dieci anni e, successivamente, potrà disdire la presente convenzione allo scadere di ogni periodo di dieci anni alle condizioni previste nel presente articolo.

##### **Art. 13** {#part_VII/art_13 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.822.725.1--13}
1. Il Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro, notificherà a tutti i Membri dell’Organizzazione internazionale del Lavoro la registrazione di tutte le ratificazioni e disdette comunicategli dai Membri dell’Organizzazione.
2. Notificando ai Membri dell’Organizzazione la registrazione della seconda ratificazione comunicatagli, il Direttore generale richiamerà l’attenzione dei Membri dell’Organizzazione sulla data in cui la presente convenzione entrerà in vigore.

##### **Art. 14** {#part_VII/art_14 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.822.725.1--14}
Il Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro comunicherà al Segretario generale delle Nazioni Unite, ai fini della registrazione, conformemente all’articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite[^4], informazioni complete circa tutte le ratificazioni e tutti gli atti di disdetta registrati giusta gli articoli precedenti.

##### **Art. 15** {#part_VII/art_15 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.822.725.1--15}
Ogniqualvolta lo riterrà necessario, il Consiglio d’amministrazione dell’Ufficio internazionale del Lavoro sottoporrà alla Conferenza generale un rapporto sull’applicazione della presente convenzione ed esaminerà l’opportunità d’iscrivere, nell’ordine del giorno della Conferenza, la questione della sua revisione totale o parziale.

##### **Art. 16** {#part_VII/art_16 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.822.725.1--16}
1. Ove la Conferenza adottasse una nuova convenzione con revisione totale o parziale della presente, e a meno che la nuova convenzione non disponga altrimenti:
a) la ratificazione, da parte di un Membro, della nuova convenzione sulla revisione comporterà, di pieno diritto, nonostante l’articolo 12 qui innanzi, la disdetta immediata della presente convenzione, purché la nuova convenzione già sia entrata in vigore;
b) a decorrere dalla data dell’entrata in vigore della nuova convenzione, la presente cesserebbe d’essere aperta alla ratificazione dei Membri.
2. La presente convenzione rimane in vigore, nella sua forma e tenore, per i Membri che l’avessero ratificata e che non ratificassero la convenzione sulla revisione.

##### **Art. 17** {#part_VII/art_17 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.822.725.1--17}
Le versioni francese e inglese del presente testo fanno parimente fede.

| Stati partecipanti | Ratifica<br>Dichiarazione di<br>successione (S) | | Entrata in vigore | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Albania | 30 giugno | 1999 | 30 giugno | 2000 |
| Antigua e Barbuda | 16 settembre | 2002 | 16 settembre | 2003 |
| Argentina | 21 gennaio | 1987 | 21 gennaio | 1988 |
| Armenia | 29 luglio | 1994 | 29 luglio | 1995 |
| Azerbaigian | 11 marzo | 1993 | 11 marzo | 1994 |
| Belarus | 8 settembre | 1997 | 8 settembre | 1998 |
| Belgio | 21 maggio | 1991 | 21 maggio | 1992 |
| Bosnia ed Erzegovina | 31 marzo | 2015 | 31 marzo | 2016 |
| Belize | 22 giugno | 1999 | 22 giugno | 2000 |
| Botswana | 22 dicembre | 1997 | 22 dicembre | 1998 |
| Brasile | 15 giugno | 2010 | 15 giugno | 2011 |
| Ciad | 7 gennaio | 1998 | 7 gennaio | 1999 |
| Cile | 17 luglio | 2000 | 17 luglio | 2001 |
| Cina^*^ | | | | |
| Hong Kong^a^ | 6 giugno | 1997 | 1° luglio | 1997 |
| Cipro | 6 luglio | 1981 | 6 luglio | 1982 |
| Colombia | 8 dicembre | 2000 | 8 dicembre | 2001 |
| Cuba | 29 dicembre | 1980 | 29 dicembre | 1981 |
| Danimarca | 5 giugno | 1981 | 5 giugno | 1982 |
| El Salvador | 6 settembre | 2006 | 6 settembre | 2007 |
| Filippine | 10 ottobre | 2017 | 10 ottobre | 2018 |
| Finlandia | 25 febbraio | 1980 | 25 febbraio | 1981 |
| Gabon | 1° ottobre | 2009 | 1° ottobre | 2010 |
| Georgia | 10 ottobre | 2003 | 10 ottobre | 2004 |
| Ghana | 27 maggio | 1986 | 27 maggio | 1987 |
| Grecia | 29 luglio | 1996 | 29 luglio | 1997 |
| Guinea | 8 giugno | 1982 | 8 giugno | 1983 |
| Guyana | 10 gennaio | 1983 S | 10 gennaio | 1983 |
| Italia | 28 febbraio | 1985 | 28 febbraio | 1986 |
| Lesotho | 15 marzo | 2023 | 15 marzo | 2024 |
| Lettonia | 27 gennaio | 1992 | 27 gennaio | 1993 |
| Lussemburgo | 21 marzo | 2001 | 21 marzo | 2002 |
| Macedonia del Nord | 22 luglio | 2013 | 22 luglio | 2014 |
| Madagascar | 11 giugno | 2019 | 11 giugno | 2020 |
| Mali | 12 giugno | 1995 | 12 giugno | 1996 |
| Marocco | 4 giugno | 2013 | 4 giugno | 2014 |
| Moldova | 4 aprile | 2003 | 4 aprile | 2004 |
| Montenegro | 9 aprile | 2019 | 9 aprile | 2019 |
| Norvegia | 19 marzo | 1980 | 19 marzo | 1981 |
| Namibia | 20 settembre | 2018 | 20 settembre | 2019 |
| Paesi Bassi | 29 novembre | 1988 | 29 novembre | 1989 |
| Perù | 27 ottobre | 1980 | 27 ottobre | 1981 |
| Polonia | 26 luglio | 1982 | 26 luglio | 1983 |
| Portogallo | 9 gennaio | 1981 | 9 gennaio | 1982 |
| Regno Unito | 19 marzo | 1980 | 19 marzo | 1981 |
| Gibilterra | 11 agosto | 1980 | 11 agosto | 1980 |
| Guernesey | 12 maggio | 1981 | 12 maggio | 1981 |
| Isola di Man | 18 febbraio | 1997 | 18 febbraio | 1997 |
| Sant’Elena | 11 agosto | 1980 | 11 agosto | 1980 |
| Russia | 19 settembre | 2014 | 19 settembre | 2015 |
| San Marino | 19 aprile | 1988 | 19 aprile | 1989 |
| São Tomé e Príncipe | 4 maggio | 2005 | 4 maggio | 2006 |
| Seicelle | 23 novembre | 1999 | 23 novembre | 2000 |
| Slovacchia | 22 febbraio | 2010 | 22 febbraio | 2011 |
| Slovenia | 20 settembre | 2010 | 20 settembre | 2011 |
| Spagna | 18 settembre | 1984 | 18 settembre | 1985 |
| Suriname | 29 settembre | 1981 | 29 settembre | 1982 |
| Svezia | 11 giugno | 1979 | 25 febbraio | 1981 |
| Svizzera | 3 marzo | 1981 | 3 marzo | 1982 |
| Tunisia | 11 febbraio | 2014 | 11 febbraio | 2015 |
| Turchia | 12 luglio | 1993 | 12 luglio | 1994 |
| Ungheria | 4 gennaio | 1994 | 4 gennaio | 1995 |
| Uruguay | 19 giugno | 1989 | 19 giugno | 1990 |
| Zambia | 19 agosto | 1980 | 19 agosto | 1981 |
| ^*^ Riserve e dichiarazioni.<br>Le riserve e le dichiarazioni non sono pubblicate nel RU. I testi in francese e inglese possono essere consultati sul sito dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro: www.ilo.org > Français > Normes du travail > NORMLEX > Instruments > Conventions et recommandations à jour, oppure richiesti alla Direction du droit international public (DDIP), Section des traités internationaux, 3003 Berna. | | | | |
| ^a^ Dal 3 feb. 1981 al 30 giu. 1997 la Conv. era applicabile a Hong Kong in base a una<br>dichiarazione d’estensione territoriale del Regno Unito. Il 1° lug. 1997 Hong Kong è<br>diventata una Regione amministrativa speciale (RAS) della Repubblica Popolare Cinese.<br>In virtù della dichiarazione cinese del 6 giu. 1997 la Conv. è applicabile dal 1° lug. 1997 anche alla RAS Hong Kong. | | | | |

[^1]: RU  **1982**  326
[^2]: RS  **0.822.719.7**
[^3]: RS  **0.822.719.9**
[^4]: RS  **0.120**