0.831.109.136.21

RU **1984** 21; FF **1982** III 756

Traduzione*[^1]* 

# Convenzione completiva della Convenzione del 9 dicembre 1977 tra la Repubblica di Germania, il Principato del Liechtenstein, la Repubblica d’Austria e la Confederazione Svizzera nell’ambito della sicurezza sociale

Conchiusa a Berna l’8 ottobre 1982<br />Approvata dall’Assemblea federale il 6 giugno 1983[^2]<br />Ratificata dalla Svizzera con strumento depositato il 16 agosto 1983<br />Entrata in vigore con effetto dal 1^o^luglio 1982

La Repubblica federale di Germania,<br />il Principato del Liechtenstein,<br />la Repubblica d’Austria e<br />la Confederazione Svizzera,

avendo deciso di completare la Convenzione sulla sicurezza sociale del 9 dicembre 1977[^3]– chiamata qui di seguito la Convenzione – hanno convenuto quanto segue:

##### **Art. 1** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.831.109.136.21--1}
L’introduzione del punto 2 dell’allegato n. 4 della Convenzione presenta d’ora in poi la stesura seguente:

…[^4]

##### **Art. 2** {#art_2 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.831.109.136.21--2}
La presente Convenzione completiva è parimente applicabile al «Land» di Berlino, a meno che il Governo della Repubblica federale di Germania non faccia pervenire al Governo federale del Principato del Liechtenstein, al Governo federale della Repubblica d’Austria e al Consiglio federale svizzero una dichiarazione contraria entro tre mesi a contare dall’entrata in vigore della presente Convenzione completiva.

##### **Art. 3** {#art_3 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.831.109.136.21--3}
(1). La presente Convenzione completiva sarà ratificata. Gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il Governo del Principato del Liechtenstein, il quale notificherà ai governi degli altri Stati contraenti ogni deposito di uno strumento di ratifica.
(2). Essa entrerà in vigore al momento del deposito del quarto strumento di ratifica con effetto dal giorno in cui la terza Convenzione completiva della Convenzione di sicurezza sociale del 22 dicembre 1966 fra la Repubblica federale di Germania e la Repubblica d’Austria è entrata in vigore. Nella misura in cui, durante il periodo anteriore all’entrata in vigore della presente Convenzione completiva, saranno stati trattati dei casi senza aver tenuto conto di questa regola, essi non saranno oggetto di nessuna revisione.

*In fede di che,* i Plenipotenziari hanno firmato la presente Convenzione completiva.Fatto a Berna, l’8 ottobre 1982, in quattro esemplari.Per la Repubblica federale di Germania:Dr. Helmut RediesPer il Principato del Liechtenstein:Mario Gf. LedeburPer la Repubblica d’Austria:Dr. Werner SautterPer la Confederazione Svizzera:J.-D. Baechtold

[^1]: Il testo originale è pubblicato sotto lo stesso numero nell’ediz. ted. della presente Raccolta.
[^2]: Art. 1 cpv. 1 del DF del 6 giugno 1983 (RU  **1984**  20)
[^3]: RS  **0.831.109.136.2**
[^4]: Testo introdotto nella detta convenzione.