0.831.109.454.211

RU **1974** 945

Testo originale

# Protocollo aggiuntivo all’Accordo aggiuntivo del 4 luglio 1969 alla Convenzione tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Italiana relativa alla sicurezza sociale del 14 dicembre 1962

Concluso e entrato in vigore il 25 febbraio 1974

Ai fini dell’attuazione del punto 3 del Protocollo finale dell’Accordo aggiuntivo italo-svizzero del 4 luglio 1969[^1], l’Ufficio federale svizzero delle assicurazioni sociali e il Ministero italiano del Lavoro e della Previdenza Sociale hanno convenuto quanto segue:

##### **Art. 1** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.831.109.454.211--1}
I cittadini italiani sono considerati iscritti all’assicurazione italiana ai sensi dell’articolo 8 lettera b) della Convenzione del 14 dicembre 1962[^2]anche nei periodi durante i quali hanno diritto a una pensione d’invalidità delle assicurazioni sociali italiane.

##### **Art. 2** {#art_2 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.831.109.454.211--2}
L’articolo 1 si applica ai casi nei quali l’invalidità ai sensi del diritto svizzero si è verificata successivamente al 30 giugno 1969.

##### **Art. 3** {#art_3 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.831.109.454.211--3}
Le rendite d’invalidità il cui diritto è acquisito in base alle disposizioni del presente Protocollo sono concesse con decorrenza non anteriore alla data di entrata in vigore dell’Accordo aggiuntivo.

##### **Art. 4** {#art_4 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.831.109.454.211--4}
Nei casi in cui l’evento assicurato secondo il diritto svizzero si sia verificato dopo il 30 giugno 1969 e qualora una domanda di rendita di invalidità svizzera sia stata respinta con decisione amministrativa confermata o meno dalle autorità giurisdizio-nali, gli interessati possono presentare una nuova domanda di rendita; nei casi in cui la domanda sia presentata prima del 1^o^luglio 1975, le prestazioni sono corrisposte, fatta riserva dell’articolo 3, con decorrenza dalla data della realizzazione dell’evento assicurato; se la domanda è presentata successivamente al 30 giugno 1975 la rendita è concessa a decorrere dalla data di presentazione della domanda.

Fatto in due esemplari, l’uno in italiano, l’altro in francese, i cui testi fanno ugualmente fede, a Berna e a Roma, il 25 febbraio 1974.

| Per l’Ufficio federale<br>delle assicurazioni sociali: | Per il Ministero del Lavoro<br>e della Previdenza Sociale: |
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| C. Motta | Bertoldi |

[^1]: RS  **0.831.109.454.21**
[^2]: RS  **0.831.109.454.2**