0.831.109.454.212

^^RU **1975** 1463

Testo originale

# Accordo amministrativo concernente l’applicazione dell’Accordo aggiuntivo del 4 luglio 1969 e che completa e modifica l’Accordo amministrativo del 18 dicembre 1963

Conchiuso il 25 febbraio 1974

In applicazione dell’articolo 18, paragrafo 2, lettere a) e b) della Convenzione tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Italiana, relativa alla sicurezza sociale, del 14 dicembre 1962[^1], le autorità competenti, rappresentate da:
– da parte svizzera: signor Cristoforo Motta, Ministro plenipotenziario, Delegato del Consiglio federale per le convenzioni di sicurezza sociale;
– da parte italiana: signor Gino Bertoldi, Ministro del Lavoro e della Previdenza sociale,

hanno concordato le seguenti disposizioni concernenti l’applicazione dell’Accordo aggiuntivo del 4 luglio 1969[^2]alla predetta Convenzione e che modifica l’Accordo amministrativo del 18 dicembre 1963[^3].

## **Capitolo 1** Disposizioni relative all’applicazione dell’Accordo aggiuntivo del 4 luglio 1969 {#chap_1}
##### **Art. 1** {#chap_1/art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.831.109.454.212--1}
1. I cittadini italiani che chiedono il trasferimento dei contributi in applicazione dell’articolo primo, paragrafi 1 e 2 dell’Accordo aggiuntivo, devono indirizzare la loro domanda alla sede provinciale competente dell’INPS utilizzando a tale scopo il formulario speciale di domanda di trasferimento.
2. La Cassa svizzera decide sulla domanda e fa pervenire la sua decisione al richiedente; essa ne invia una copia alla sede provinciale competente dell’INPS[^4]e procede, eventualmente, al trasferimento richiesto.
3. L’articolo 8 dell’Accordo amministrativo del 18 dicembre 1963 è applicabile per analogia.
4. Nel medesimo tempo in cui essa trasferisce le contribuzioni alla Direzione generale dell’INPS[^5]la Cassa svizzera fa pervenire alla suddetta Direzione generale una lista, in duplice copia, degli assicurati in favore dei quali sono stati trasferiti i contributi.

##### **Art. 2** {#chap_1/art_2 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.831.109.454.212--2}
I cittadini italiani che, in virtù dell’articolo 2 dell’Accordo aggiuntivo, possono pretendere il trasferimento dei contributi del datore di lavoro, indirizzano la loro domanda alla sede provinciale competente dell’INPS. L’articolo primo, paragrafi da 2 a 4 del presente Accordo amministrativo si applica per analogia.

##### **Art. 3** {#chap_1/art_3 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.831.109.454.212--3}
1. Nei casi previsti all’articolo 3, paragrafo primo dell’Accordo aggiuntivo, gli articoli da 5 a 8 dell’Accordo amministrativo del 18 dicembre 1963 si applicano per analogia.
2. Nei casi previsti all’articolo 3, paragrafo 2 dell’Accordo aggiuntivo, gli articoli da 22 a 25 dell’Accordo amministrativo del 18 dicembre 1963 si applicano per analogia.

##### **Art. 4** {#chap_1/art_4 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.831.109.454.212--4}
1. La madre il cui figlio è affetto da una malattia congenita richiede il formulario di domanda per la concessione delle prestazioni previste all’articolo 4 dell’Accordo aggiuntivo alla commissione per l’assicurazione-invalidità del suo cantone di domicilio.
2. Le commissioni dell’assicurazione-invalidità svizzera si mettono in contatto direttamente con i medici e le organizzazioni ospedaliere italiane per conoscere la natura del trattamento prestato; le cure medico-farmaceutiche concesse in Italia sono rimborsate fino alla concorrenza delle tariffe svizzere.

##### **Art. 5** {#chap_1/art_5 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.831.109.454.212--5}
1. Per l’applicazione dell’articolo 5 dell’Accordo aggiuntivo, la Cassa svizzera comunica alla sede provinciale competente dell’INPS[^6], a sua domanda, i periodi di assicurazione compiuti nell’assicurazione svizzera nonché gli ultimi tre salari annuali che figurano nel conto individuale al momento della domanda. A tale scopo, la predetta sede mette a disposizione della Cassa svizzera un formulario sul quale figurano il nome e la data di nascita dell’interessato, il suo numero d’assicurazione in Svizzera, nonché il nome e l’indirizzo del suo datore di lavoro (o dei suoi datori di lavoro) in Svizzera.
2. Su richiesta della sede provinciale competente dell’INPS, la Cassa svizzera comunica successivamente i salari iscritti eventualmente nel conto individuale dell’interessato dopo la comunicazione prevista al paragrafo primo.

## **Capitolo 2** Disposizioni che modificano l’Accordo amministrativo del 18 dicembre 1963 {#chap_2}
##### **Art. 6** {#chap_2/art_6 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.831.109.454.212--6}
I

L’articolo 5, paragrafo 4 dell’Accordo amministrativo del 18 dicembre 1963 è modificato nella maniera seguente:

…[^7]

II

L’Articolo 6 dell’Accordo amministrativo del 18 dicembre 1963 è sostituito dalla seguente disposizione:

…[^8]

III

L’articolo 39 dell’Accordo amministrativo del 18 dicembre 1963 è modificato nella maniera seguente:
1. Il paragrafo 2 è sostituito dalla seguente disposizione:

…[^9]
2. Il paragrafo 4 è abrogato.

IV

L’articolo 50, paragrafo 2 dell’Accordo amministrativo del 18 dicembre 1963 è sostituito dalla disposizione seguente:

…[^10]

V

L’articolo 53 dell’Accordo amministrativo del 18 dicembre 1963 è abrogato.

## **Capitolo 3** Disposizioni che completano l’Accordo amministrativo del 18 dicembre 1963 {#chap_3}
##### **Art. 7** {#chap_3/art_7 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.831.109.454.212--7}
L’Accordo amministrativo del 18 dicembre 1963 è completato dalle disposizioni seguenti:
Articolo 51^bis^–51^quater^…[^11]

##### **Art. 8** {#chap_3/art_8 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.831.109.454.212--8}
Il presente Accordo entra in vigore[^12]alla stessa data dell’Accordo aggiuntivo del 4 luglio 1969 alla Convenzione in materia di sicurezza sociale conclusa il 14 dicembre 1962 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Italiana . Esso resterà in vigore per la stessa durata dell’Accordo aggiuntivo.

Fatto a Berna e a Roma il 25 febbraio 1974, in duplice esemplare, in lingua francese e italiana; i due testi fanno ugualmente fede.

| Per l’Ufficio federale<br>delle assicurazioni sociali: | Per il Ministero del Lavoro<br>e della Previdenza Sociale: |
| --- | --- |
| C. Motta | G. Bertoldi |

[^1]: RS  **0.831.109.454.2**
[^2]: RS  **0.831.109.454.21**
[^3]: RS  **0.831.109.454.23**
[^4]: Istituto Nazionale della Previdenza Sociale
[^5]: Istituto Nazionale della Previdenza Sociale
[^6]: Istituto Nazionale della Previdenza Sociale
[^7]: Testo introdotto nel detto Accordo
[^8]: Testo introdotto nel detto Accordo
[^9]: Testo introdotto nel detto Accordo
[^10]: Testo introdotto nel detto Accordo
[^11]: Testo introdotto nel detto Accordo
[^12]: 1° luglio 1973