0.831.109.636.11

^^RU **1960** 1288

Traduzione*[^1]* 

# Accordo completivo della Convenzione tra la Confederazione Svizzera e il Regno dei Paesi Bassi concernente le assicurazioni sociali

Conchiuso il 14 ottobre 1960<br />Entrato in vigore a contare dal 1° ottobre 1959

Il Consiglio federale svizzero<br />e<br />il Governo del Regno dei Paesi Bassi

determinati di conchiudere l’accordo completivo previsto nel numero 3 del protocollo del 28 marzo 1958[^2], aggiunto alla convenzione firmata, in quello stesso giorno, tra la Confederazione Svizzera e il Regno dei Paesi Bassi e concernente le assicurazioni sociali (detta, dappresso, «la convenzione»),

hanno stabilito le disposizioni seguenti:

##### **Art. 1** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.831.109.636.11--1}
La convenzione si applica anche alla legislazione olandese su l’assicurazione generale delle vedove e degli orfani.

##### **Art. 2** {#art_2 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.831.109.636.11--2}
I benefici, istituiti dagli articoli 55, 56 e 57 della legge olandese su detta assicurazione, sono accordati ai cittadini svizzeri alle stesse condizioni che ai cittadini dei Paesi Bassi.

##### **Art. 3** {#art_3 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.831.109.636.11--3}
1. I cittadini svizzeri legittimati a pretendere i benefici, di cui allo articolo che precede, li ricevono interamente e senza menomazione alcuna finchè risiedono sul territorio elvetico.
2. L’indennità di famiglia, disposta dalla legge olandese sulle indennità familiari ai beneficiari di rendite, è pagata alle vedove di nazionalità svizzera, anche se queste sono domiciliate in Svizzera. Il pagamento è fatto anche se la vedova ha compiuto i 65 anni.
3. I benefici, di cui all’articolo 2, e le indennità di famiglia, di cui al numero precedente, sono concessi ai cittadini svizzeri che risiedono in un terzo Paese, alle stesse condizioni e nella stessa misura che ai cittadini olandese residenti nel medesimo.

##### **Art. 4** {#art_4 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.831.109.636.11--4}
Il presente accordo completivo entra in vigore il giorno della firma con effetto a contare dal 1^o^ottobre 1959.

##### **Art. 5** {#art_5 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.831.109.636.11--5}
Tosta che si entrato in vigore, l’accordo è considerato parte integrante della convenzione.

*In fede di che,* i sottoscritti, rappresentanti, debitamente autorizzati, hanno firmato il presente accordo.Fatto a Berna, in due esemplari, in lingua francese, il 14 ottobre 1960.

| Per il<br>Consiglio federale svizzero: | Per il Governo<br>del Regno dei Paesi Bassi: |
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| Saxer | Stadtman |

[^1]: Il testo originale è pubblicato sotto lo stesso numero nell’ediz. franc. della presente Raccolta.
[^2]: RS  **0.831.109.636.1**