0.837.916.3

^^RU **1979** 2118; FF **1979** I 773

Traduzione*[^1]* 

# Accordo d’assicurazione-disoccupazione tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica d’Austria

Conchiuso il 14 dicembre 1978

Approvato dall’Assemblea federale il 4 ottobre 1979[^2]

Ratificato con scambio di strumenti il 30 novembre 1979

Entrato in vigore il 1° gennaio 1980

Il Consiglio federale svizzero<br />e<br />il Governo della Repubblica d’Austria,

animati dal desiderio di disciplinare i rapporti tra i due Stati nel settore dell’assi-curazione‑disoccupazione, hanno convenuto di concludere un accordo e hanno nominato, al riguardo, i loro plenipotenziari:

Il Consiglio federale svizzero:<br />il signor Dott. René Keller, Ambasciatore straordinario e plenipotenziario,

il Governo della Repubblica d’Austria:<br />il signor Dott. Willibald Pahr, Ministro degli affari esteri.

Dopo aver scambiato i loro poteri in buona e debita forma, i plenipotenziari hanno convenuto quanto segue:

## **Titolo I** Disposizioni generali {#tit_I}
##### **Art. 1** {#tit_I/art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.837.916.3--1}
Nel presente Accordo, i termini sono definiti nel modo seguente:
1. «Austria» designa la Repubblica d’Austria, «Svizzera» designa la Confederazione svizzera;
2. «Cittadini» designa, per quanto concerne l’Austria, i cittadini di questo Stato, per quanto concerne la Svizzera, i cittadini svizzeri;
3. «Legislazione» e «disposizioni legali» designano le leggi e le ordinanze vigenti in uno Stato contraente, concernenti i settori indicati nell’articolo 2 paragrafo l;
4. «Autorità competente» designa, per quanto concerne l’Austria, il Ministro federale degli affari sociali, per quanto concerne la Svizzera, l’Ufficio federale dell’industria, delle arti e mestieri e del lavoro;
5. «Frontalieri» designa, i lavoratori che hanno il loro domicilio sul territorio di uno degli Stati contraenti e che esercitano regolarmente un’attività salariata sul territorio dell’altro Stato contraente.

##### **Art. 2** {#tit_I/art_2 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.837.916.3--2}
1. Il presente Accordo si applica:
1. In Austria, alle disposizioni legali su:
        a) le indennità di disoccupazione,
        b) l’aiuto in caso di disoccupazione parziale;
2. in Svizzera, alle disposizioni di diritto federale sull’indennizzazione della disoccupazione, comprese le prestazioni in caso di disoccupazione parziale (lavoro a orario ridotto).
2. Nelle relazioni tra gli Stati contraenti, non è tenuto conto delle disposizioni legali che risultano da convenzioni internazionali conchiuse con Stati terzi, o di diritto sovrannazionale, oppure che servono alla loro applicazione.

##### **Art. 3** {#tit_I/art_3 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.837.916.3--3}
Il presente Accordo s’applica ai cittadini dei due Stati contraenti, come anche a tutti i frontalieri giusta l’articolo 1, numero 5.

##### **Art. 4** {#tit_I/art_4 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.837.916.3--4}
L’assoggettamento all’assicurazione e l’obbligo di contribuzione sono determinati secondo il tenore vigente dell’accordo del 15 novembre 1967[^3]sulla sicurezza sociale, conchiuso tra la Repubblica d’Austria e la Confederazione svizzera.

## **Titolo II** Disposizioni particolari {#tit_II}
##### **Art. 5** {#tit_II/art_5 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.837.916.3--5}
Il diritto alle prestazioni e la procedura sono determinati secondo la legislazione dello Stato contraente sul territorio del quale è chiesto l’esercizio di tale diritto, nella misura in cui le disposizioni seguenti non prevedano un disciplinamento diverso.

##### **Art. 6** {#tit_II/art_6 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.837.916.3--6}
Se dei cittadini rimpatriano nello Stato d’origine, i periodi assicurativi compiuti nell’altro Stato contraente sono computati per determinare l’adempimento del periodo d’attesa e per stabilire la durata d’indennizzazione.

##### **Art. 7** {#tit_II/art_7 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.837.916.3--7}
1. Nel caso di disoccupazione completa, i frontalieri ricevono un assegno, rispettivamente un’indennità di disoccupazione dallo Stato contraente sul territorio del quale hanno il loro domicilio. Per determinare l’adempimento del periodo d’attesa e la durata d’indennizzazione, è tenuto conto, nel Paese di domicilio, dei periodi assicurativi compiuti sul territorio dell’altro Stato contraente.
2. I contributi all’assicurazione-disoccupazione dei frontalieri, riscossi nel Paese in cui è esercitata l’attività salariata, sono trasferiti al Paese di domicilio dei frontalieri, in forma di una somma globale calcolata secondo i criteri seguenti: la media annua dell’effettivo dei frontalieri, l’aliquota di contribuzione all’assicurazione-disoccupazione (parte del lavoratore e parte del datore di lavoro) e l’ammontare dei salari riscossi dai lavoratori nel Paese in cui esercitano la loro attività salariata, come anche la proporzione delle spese per la disoccupazione completa e parziale nei cantoni di San Gallo e nel Voralberg. Una volta l’anno le autorità competenti si comunicano i documenti che consentono di eseguire i calcoli suddetti.
3. Ai frontalieri sono concesse prestazioni, rispettivamente aiuti per la disoccupazione parziale, secondo la legislazione dello Stato contraente nel quale lavorano a tempo parziale.

##### **Art. 8** {#tit_II/art_8 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.837.916.3--8}
I periodi per i quali sono state versate prestazioni in un altro Stato contraente sono computati nella durata d’indennizzazione, come se queste prestazioni fossero state accordate dallo Stato nel quale è esercitato il diritto. Al riguardo, i giorni durante i quali non sono state versate prestazioni a cagione di condotta colpevole del disoccupato, sono contati come giorni per i quali sono state versate prestazioni.

##### **Art. 9** {#tit_II/art_9 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.837.916.3--9}
Delle prestazioni di sicurezza sociale dell’altro Stato contraente dev’essere tenuto conto, come è tenuto conto delle prestazioni analoghe dello Stato contraente, sul territorio del quale è esercitato il diritto.

## **Titolo III** Disposizioni diverse {#tit_III}
##### **Art. 10** {#tit_III/art_10 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.837.916.3--10}
Per l’applicazione del presente Accordo, le autorità degli Stati contraenti si prestano i loro buoni uffici come se applicassero la loro legislazione. L’assistenza è gratuita, con riserva delle spese in contanti che provoca.

##### **Art. 11** {#tit_III/art_11 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.837.916.3--11}
1. L’esonero dai diritti di bollo e dalle tasse secondo le prescrizioni sull’assicura-zione-disoccupazione e sulla sicurezza sociale di uno Stato contraente s’estendono alle persone e alle autorità dell’altro Stato contraente.
2. Gli atti e gli altri documenti di qualsiasi natura, che devono essere presentati in virtù del presente Accordo, sono esonerati dal visto di legalizzazione.

##### **Art. 12** {#tit_III/art_12 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.837.916.3--12}
Le autorità dei due Stati contraenti, incaricate dell’applicazione dell’assicurazione-disoccupazione, corrispondono, per l’applicazione del presente Accordo, direttamente fra di essi e con gli assicurati o i loro rappresentanti.

##### **Art. 13** {#tit_III/art_13 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.837.916.3--13}
1. Le autorità competenti dei due Stati contraenti, stabiliscono direttamente fra di esse i particolari dei provvedimenti necessari all’applicazione del presente Accordo, purché sia necessario un consenso reciproco. Esse si comunicano ogni informazione concernente i provvedimenti adottati per l’applicazione del presente Accordo, come anche le modificazioni e i complementi delle loro legislazioni concernenti la sua applicazione.
2. Per agevolare l’applicazione del presente Accordo, sono istituiti organismi di collegamento. Essi sono

– in Austria, il «Landesarbeitsamt Vorarlberg»,
– in Svizzera, l’Ufficio cantonale dell’industria, delle arti e mestieri e del lavoro, in San Gallo.

##### **Art. 14** {#tit_III/art_14 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.837.916.3--14}
1. Se l’assicurazione‑disoccupazione di uno Stato contraente ha pagato indebitamente prestazioni a una persona, a domanda di quest’ultima e in suo favore, quella dell’altro Stato contraente dedurrà la somma pagata indebitamente da un pagamento complementare o dalle somme pagate regolarmente al disoccupato, secondo le norme stabilite dalla legislazione propria a questo Stato.
2. Se, secondo la legislazione di uno Stato contraente, un assegno, rispettivamente un’indennità di disoccupazione è stato versato a una persona per un periodo di tempo e se, per questa durata, la persona ha riscosso prestazioni in contanti pagate dall’assicurazione‑invalidità dell’altro Stato contraente, queste prestazioni sono trattenute in favore dell’assicurazione-disoccupazione, se essa lo chiede, indipendentemente da altri ordinamenti internazionali. Se necessario, l’assicurazione-disoccupazione consulta l’assicurazione‑invalidità dell’altro Stato contraente prima di pagare la prestazione suindicata.

## **Titolo IV** Disposizioni transitorie e finali {#tit_IV}
##### **Art. 15** {#tit_IV/art_15 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.837.916.3--15}
I trasferimenti reciproci, fra i due Stati contraenti, dei contributi giusta l’articolo 7 paragrafo 2 hanno effetto dal 1^o^aprile 1977. Inoltre, il presente Accordo non giustifica alcuna pretesa al versamento di prestazioni per periodi precedenti la sua entrata in vigore.

##### **Art. 16** {#tit_IV/art_16 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.837.916.3--16}
Il protocollo finale allegato costituisce parte integrante del presente Accordo.

##### **Art. 17** {#tit_IV/art_17 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.837.916.3--17}
1. Il presente Accordo dev’essere ratificato. Gli strumenti di ratificazione saranno scambiati a Berna appena possibile.
2. Il presente Accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese seguente quello nel corso del quale sono stati scambiati gli strumenti di ratificazione.

##### **Art. 18** {#tit_IV/art_18 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.837.916.3--18}
1. Il presente Accordo è concluso per un periodo indeterminato. Ciascuno Stato contraente può disdirlo mediante un preavviso di tre mesi.
2. Se l’Accordo cessa di produrre i suoi effetti in seguito a disdetta, le sue disposizioni continuano ad applicarsi ai diritti a prestazioni acquisiti fino a quel momento, ma non oltre un anno a contare dal momento in cui ha cessato d’essere vigente.

*In fede di che,* i plenipotenziari hanno firmato il presente Accordo.Fatto a Vienna, il 14 dicembre 1978 in doppio esemplare, in lingua tedesca.

| Per la<br>Confederazione Svizzera: | Per la<br>Repubblica d’Austria: |
| --- | --- |
| Keller | Pahr |

Alla firma dell’Accordo d’assicurazione‑disoccupazione concluso oggi tra la Confederazione svizzera e la Repubblica d’Austria, i plenipotenziari dei due Stati contraenti annunciano, in una dichiarazione comune, che convengono quanto segue:
1. *Ad articolo* 3
 L’espressione «tutti i frontalieri» designa:
    a) le persone, senza distinzione di cittadinanza
    b) i rifugiati giusta l’articolo 1 dell’Accordo del 28 luglio 1951[^4]sullo statuto dei rifugiati e secondo il protocollo del 31 gennaio 1967[^5]di questo accordo
    c) gli apolidi giusta l’articolo 1 della Convenzione del 28 settembre 1954[^6]sullo statuto degli apolidi.
2. *Ad articolo* 5
 Per «diritto alle prestazioni», s’intendono segnatamente le condizioni, l’im-porto, la durata e le circostanze che annullano o limitano il diritto, come anche la restituzione di queste indennità.
3. *Ad articolo* 6
 Se cittadini austriaci hanno esaurito il loro diritto all’indennizzazione della disoccupazione svizzera e rimpatriano nel loro paese, l’esaurimento di questo diritto e l’esaurimento del diritto all’indennità di disoccupazione hanno valore uguale per determinare il diritto all’aiuto ai bisognosi.
4. *Ad articolo* 7
 I periodi per i quali un frontaliere ha pagato contributi nel Paese in cui’ è esercitata l’attività salariata e i cui contributi sono trasferiti giusta il secondo paragrafo, sono inclusi in Austria nel periodo d’attesa per ottenere l’indennità di congedo speciale («Karenzurlaubsgeld»).
 Il diritto a indennità di maternità pagate dall’assicurazione‑malattie svizzera è parificato al diritto alle indennità giornaliere di riposo per le gestanti, quanto all’adempimento delle condizioni da cui dipende il diritto all’inden-nità di congedo speciale («Karenzurlaubsgeld»).
5. *Ad articolo* 7
 I cittadini austriaci occupati su un battello renano in qualità di battelliere del Reno, giusta la Convenzione internazionale sulla sicurezza sociale dei battellieri del Reno[^7]nel suo tenore vigente, da un’impresa avente la sede in Svizzera, sono considerati, in materia d’assicurazione‑disoccupazione come se lavorassero in Svizzera, purché siano domiciliati in Austria; essi sono assimilati ai frontalieri per quanto concerne il diritto alle prestazioni.
6. *Ad articolo* 14
 Le prestazioni dell’assicurazione‑invalidità giusta l’articolo 14 capoverso 2 corrispondono, in Svizzera, alla rendita-invalidità, in Austria, alla pensione d’invalidità, a quella d’incapacità ad esercitare una professione («Berufs-unfähigkeitspension»), come anche a quella d’esercitare un’attività lucrativa («Erwerbsunfähigkeitspension»).*In fede di che,* i plenipotenziari hanno firmato il presente Protocollo finale.Fatto a Vienna, il 14 dicembre 1978 in doppio esemplare, in lingua tedesca.

| Per la<br>Confederazione Svizzera: | Per la<br>Repubblica d’Austria: |
| --- | --- |
| Keller | Pahr |

[^1]: Il testo originale è pubblicato sotto lo stesso numero nell’ediz. ted. della presente Raccolta.
[^2]: RU **1979** 2117
[^3]: RS  **0.831.109.163.1**
[^4]: RS  **0.142.30**
[^5]: RS  **0.142.301**
[^6]: RS  **0.142.40**
[^7]: RS  **0.831.107**