0.916.026.812

RU **2007** 5207

Testo originale

# Accordo aggiuntivo fra la Confederazione Svizzera, la Comunità europea e il Principato del Liechtenstein che estende a quest’ultimo l’Accordo fra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul commercio di prodotti agricoli

Concluso il 27 settembre 2007

Entrato in vigore il 27 settembre 2007

(Stato 1° maggio 2014)

La Confederazione Svizzera («Svizzera»), la Comunità europea («la Comunità») e il Principato del Liechtenstein («Liechtenstein»),

considerando quanto segue:

(1)  Il Liechtenstein costituisce un’unione doganale con la Svizzera a norma del Trattato del 29 marzo 1923[^1]fra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein relativo all’inclusione del Liechtenstein nel territorio doganale svizzero («Trattato doganale»).

(2)  In forza del Trattato doganale, si applicano al Liechtenstein le disposizioni relative a un migliore accesso al mercato concesso dalla Svizzera ai prodotti agricoli originari della Comunità che sono oggetto dell’Accordo del 21 giugno 1999[^2]fra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul commercio di prodotti agricoli («Accordo agricolo»).

(3)  Per la gestione dell’Accordo agricolo e per garantire il suo corretto funzionamento, l’articolo 6 prevede l’istituzione di un comitato misto per l’agricoltura e l’articolo 19 dell’allegato 11 di un comitato misto veterinario, che possono modificare entrambi parti specifiche dell’Accordo agricolo.

(4)  A norma dell’Accordo aggiuntivo sulla validità per il Principato di Liechtenstein dell’Accordo del 22 luglio 1972[^3]tra la Confederazione Svizzera e la Comunità economica europea, l’Accordo del 22 luglio 1972[^4]fra la Confederazione Svizzera e la Comunità economica europea si applica al Liechtenstein: il Protocollo n. 3 stabilisce che i prodotti del Liechtenstein sono considerati prodotti di origine svizzera. L’articolo 4 dell’Accordo agricolo prevede che le norme di origine applicabili ai sensi degli allegati 1, 2 e 3 sono quelle indicate nel Protocollo n. 3 dell’Accordo del 22 luglio 1972 fra la Confederazione Svizzera e la Comunità economica europea.

(5)  Tutte le disposizioni dell’Accordo agricolo, comprese eventuali modifiche apportate dai comitati misti, dovrebbero applicarsi al Liechtenstein. Parallelamente è opportuno sospendere, per quanto riguarda il Liechtenstein e per tutto il tempo in cui si applica ad esso l’Accordo agricolo, le parti corrispondenti dell’Accordo SEE, in particolare l’allegato I, l’allegato II capitoli XII e XXVII, e il Protocollo 47,

hanno convenuto quanto segue:

##### **Art. 1** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.916.026.812--1}
1. L’Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul commercio di prodotti agricoli («Accordo agricolo»), comprese eventuali modifiche decise dal comitato misto per l’agricoltura e dal comitato misto veterinario, si applica al Liechtenstein.

2.[^5]Gli adeguamenti apportati agli allegati da 4 a 12 dell’Accordo agricolo, relativi al Liechtenstein, figurano nell’allegato del presente Accordo (in seguito: l’‹Accordo aggiuntivo›) e ne costituiscono parte integrante.

##### **Art. 2** {#art_2 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.916.026.812--2}
1. Per l’applicazione e lo sviluppo dell’Accordo agricolo e senza alterarne la natura bilaterale, gli interessi del Liechtenstein sono rappresentati da un delegato del Liechtenstein nell’ambito della delegazione svizzera presso il comitato misto per l’agricoltura e il comitato misto veterinario e i rispettivi gruppi di lavoro.
2. Il comitato misto per l’agricoltura può modificare l’allegato del presente Accordo aggiuntivo, a norma delle disposizioni degli articoli 6 e 11 dell’Accordo agricolo. Il comitato misto veterinario può modificare l’allegato del presente Accordo aggiuntivo per quanto concerne l’allegato 11 dell’Accordo agricolo, a norma delle disposizioni dell’articolo 19 di detto allegato. Tali modifiche sono soggette all’approvazione del delegato del Liechtenstein.

##### **Art. 3** {#art_3 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.916.026.812--3}
Il presente Accordo aggiuntivo:
a) entra in vigore il giorno della firma;
b) può essere rescisso mediante comunicazione scritta alle altre parti. Esso decade dopo un anno dalla data della comunicazione;
c) cessa di essere applicabile qualora non sia più in vigore l’Accordo agricolo o il Trattato doganale.

##### **Art. 4** {#art_4 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.916.026.812--4}
Il presente Accordo aggiuntivo è redatto in triplice copia nelle lingue bulgara, ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, olandese, polacca, portoghese, romena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese, ciascuno di questi testi facente ugualmente fede.

Fatto a Bruxelles, addì ventisette settembre duemilasette.

| Per la <br>Confederazione Svizzera:<br>Bernhard Marfurt | Per la <br>Comunità europea:<br>Matthias Brinkmann <br>Álvaro Mendonça e Moura<br>Per il <br>Principato del Liechtenstein:<br>Principe Nicolas von und zu Liechtenstein |
| --- | --- |

### Principio {#annex_u1/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.916.026.812--annex-1}
Le leggi e obblighi, disposizioni giuridiche, elenchi, nomi e termini previsti per la Svizzera nell’Accordo agricolo si applicano anche al Liechtenstein, fatti salvi i seguenti adeguamenti e aggiunte.Se alle autorità cantonali svizzere sono assegnati doveri, responsabilità e poteri, essi spettano anche ai competenti organismi pubblici del Liechtenstein. Per le questioni gestite dalle autorità agricole cantonali, l’Ufficio dell’ambiente, Divisione agricoltura («Amt für Umwelt, Abteilung Landwirtschaft»), Dr. Grass-Strasse 12, FL-9490 Vaduz, e, per le questioni gestite dalle autorità veterinarie e alimentari cantonali, l’Ufficio per le ispezioni alimentari e le questioni veterinarie («Amt für Lebensmittelkontrolle und Veterinärwesen») Postplatz 2, FL-9494 Schaan.Sono inoltre competenti per il Liechtenstein organizzazioni private a cui sono stati assegnati compiti specifici (es. organismi di ispezione e certificazione), se non diversamente stabilito qui di seguito.

#### Adeguamenti/aggiunte relativi agli allegati da 4 a 12 dell’Accordo agricolo {#annex_u1/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.916.026.812--annex-1/lvl_u1}
*Allegato 4* 

relativo al settore fitosanitario

*Allegato 5* 

concernente l’alimentazione degli animali

*Allegato 6* 

relativo al settore delle sementi

*Allegato 7* 

relativo al commercio dei prodotti vitivinicoli

Denominazioni protette per prodotti vitivinicoli originari del Liechtenstein (nel senso dell’articolo 5 dell’allegato 7)

#### Indicazioni geografiche {#annex_u1/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.916.026.812--annex-1/lvl_u2}
Vini di qualità

– Balzers
– Bendern
– Eschen
– Eschnerberg
– Gamprin
– Mauren
– Ruggell
– Schaan
– Schellenberg
– Triesen
– Vaduz.

Vini da tavola con indicazione geografica

– Liechtensteiner Oberländer Landwein
– Liechtensteiner Unterländer Landwein.

#### Menzioni tradizionali {#annex_u1/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.916.026.812--annex-1/lvl_u3}
– Ablass
– Appellation d’origine contrôlée
– Auslese Liechtenstein
– Beerenauslese
– Beerle
– Beerli
– Beerliwein
– Eiswein
– Federweiss[^6]
– Grand Cru Liechtenstein
– Kretzer
– Landwein
– Sélection Liechtenstein
– Strohwein
– Süssdruck
– Trockenbeerenauslese
– Weissherbst.

*Allegato 8* 

concernente il riconoscimento reciproco e la protezione delle denominazioni nel settore delle bevande spiritose e delle bevande aromatizzate a base di vino

Denominazioni protette per acquaviti originarie del Liechtenstein (nel senso dell’articolo 4 dell’allegato 8)

#### Acquavite di vinaccia {#annex_u1/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.916.026.812--annex-1/lvl_u4}
– Balzner Marc
– Benderer Marc
– Eschner Marc
– Eschnerberger Marc
– Gampriner Marc
– Maurer Marc
– Ruggeller Marc
– Schaaner Marc
– Schellenberger Marc
– Triesner Marc
– Vaduzer Marc.

*Allegato 9* 

relativo ai prodotti agricoli e alimentari ottenuti con il metodo di produzione biologico

*Allegato 10* 

relativo al riconoscimento dei controlli di conformità alle norme di commercializzazione per i prodotti ortofrutticoli freschi

*Allegato 11* 

relativo alle misure sanitarie e zootecniche applicabili agli scambi di animali vivi e di prodotti di origine animale

*Allegato* 12

Protezione delle denominazioni d’origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli e alimentari

La zona geografica delle seguenti IG svizzere protette a norma dell’allegato 12, appendice 1, comprende anche il territorio del Liechtenstein:
– Rheintaler Ribel/Türggen Ribel (DOP)
– St. Galler Bratwurst/St. Galler Kalbsbratwurst (IGP)
– Werdenberger Sauerkäse/Liechtensteiner Sauerkäse/Bloderkäse (DOP)

Sistema TRACES

La Commissione, in collaborazione con l’Ufficio per le ispezioni alimentari e le questioni veterinarie (OFV, «Amt für Lebensmittelkontrolle und Veterinärwesen»), integrerà il Liechtenstein nel sistema TRACES, a norma della decisione 2004/292/CE[^7]della Commissione, del 30 marzo 2004.

Norme per gli animali destinati al pascolo frontaliero

Le norme per gli animali destinati al pascolo frontaliero, definite all’appendice 5 dell’allegato 11 dell’Accordo agricolo, capitolo 1, punto III, si applicheranno, per quanto pertinenti, al Liechtenstein.

Per il Liechtenstein le parti di cui all’articolo 1 della decisione 2001/672/CE[^8]della Commissione, del 20 agosto 2001, che stabilisce regole specifiche applicabili ai movimenti di bovini destinati al pascolo estivo in zone di montagna, a cui si fa riferimento nell’allegato corrispondente sono: il Liechtenstein.

Legislazione

Nel caso del Liechtenstein, la legge del Liechtenstein sulla protezione degli animali (TschG) del 20 dicembre 1988, LGBl. 1989 Nr. 3, LR 455.0 e l’ordinanza del Liechtenstein sulla protezione degli animali (TschV) del 12 giugno 1990, LGBl. 1990 Nr. 33, LR 455.01 sostituiranno l’ordinanza sulla protezione degli animali (RS*455.1* ) che figura, per quanto riguarda la Svizzera, all’appendice 5 capitolo 3 titolo III Protezione degli animali, punto 1.

[^1]: RS  **0.631.112.514**
[^2]: RS  **0.916.026.81**
[^3]: RS  **0.632.401.6**
[^4]: RS  **0.632.401**
[^5]: Nuovo testo giusta l’art. 1 par. 1 dell’Acc. del 17 mag. 2011, in vigore dal 1° dic. 2011 (RU  **2011**  5191).
[^6]: Fatto salvo l’uso della menzione tradizionale tedesca «Federweisser» per i mosti di uve parzialmente fermentati destinati al consumo umano diretto, in conformità del par. 34c del R tedesco sui vini e degli art. 12, par. 1, lett. b), e 14, par. 1, del R (CE) n. 753/2002 della Commissione, modificato.
[^7]: GU L 94 del 31.3.2004, pag. 63.
[^8]: GU L 235 del 4.9.2001, pag. 23.