0.916.051.41

RU **2020** 4907

*Traduzione* 

# Accordo tra la Svizzera e il Liechtenstein relativo al disciplinamento della partecipazione del Liechtenstein alle misure di sostegno del mercato e dei prezzi della politica agricola svizzera

Concluso il 28 settembre 2020<br />Entrato retroattivamente in vigore il 1° gennaio 2020

(Stato 1° gennaio 2026)

Il Consiglio federale svizzero<br />e<br />il Governo del Principato del Liechtenstein,

nello spirito dei rapporti amichevoli tra i due Stati,

riferendosi alla legislazione agricola svizzera, applicabile nel Liechtenstein in forza del Trattato di unione doganale del 29 marzo 1923[^1]conchiuso tra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein (Trattato doganale);

tenuto conto in particolare dell’articolo 4 capoverso 2 del Trattato doganale;

per disciplinare la partecipazione del Liechtenstein alle misure della politica agricola svizzera,

hanno convenuto quanto segue:

## **Capitolo primo:** Disposizioni generali {#chap_1}
##### **Art. 1** Scopo e principio {#chap_1/art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.916.051.41--1}
1. Il presente Accordo mira a disciplinare la partecipazione del Liechtenstein alle misure di sostegno del mercato e dei prezzi della politica agricola svizzera, compresa l’applicazione uniforme delle misure collaterali volte ad assicurare condizioni di concorrenza paragonabili nello spazio economico comune Svizzera-Liechtenstein.
2. La partecipazione del Liechtenstein concerne le misure nei settori della produzione e dello smercio di prodotti agricoli nonché dell’allevamento, e inoltre le spese dell’Ufficio federale dell’agricoltura nel settore del miglioramento delle basi di produzione.
3. Quale contropartita, il Liechtenstein beneficia di parte dei proventi dell’Ufficio federale dell’agricoltura nel quadro della regolamentazione del mercato.

## **Capitolo secondo:** Partecipazione del Liechtenstein a misure della politica agricola svizzera {#chap_2}
##### **Art. 2** Base legale {#chap_2/art_2 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.916.051.41--2}
La base legale per includere i produttori, i trasformatori e i commercianti liechtensteinensi nelle misure della politica agricola svizzera è costituita dagli atti normativi svizzeri riportati nell’appendice e pubblicati nel Liechtenstein nel «Landesgesetzblatt» (Gazzetta ufficiale). L’appendice costituisce parte integrante del presente Accordo.

##### **Art. 3** Partecipazione finanziaria del Liechtenstein {#chap_2/art_3 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.916.051.41--3}
1. Le misure eseguite dalla Svizzera alle quali il Liechtenstein partecipa o parteciperà finanziariamente e le corrispondenti voci di bilancio nonché le misure eseguite e finanziate dal Liechtenstein stesso risultano dall’allegato 1. L’allegato 1 costituisce parte integrante del presente Accordo.
2. Il genere e l’ammontare delle partecipazioni finanziarie del Liechtenstein sono disciplinati nei capitoli 3 (Spese), 4 (Proventi) e 5 (Calcolo delle quote) nonché nell’al-legato 1.

##### **Art. 4** Equiparazione {#chap_2/art_4 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.916.051.41--4}
Quanto alle suddette misure, le persone e i prodotti liechtensteinensi sono equiparati alle persone e ai prodotti svizzeri.

##### **Art. 5** Svolgimento dal profilo amministrativo {#chap_2/art_5 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.916.051.41--5}
Per lo svolgimento delle misure dal profilo amministrativo (procedura), in particolare il rilevamento dei dati nel Liechtenstein e la loro trasmissione ai servizi svizzeri, i processi concernenti la presentazione di domande dei richiedenti liechtensteinensi e il pagamento di eventuali contributi ai richiedenti liechtensteinensi nonché la trattazione di decisioni di autorità svizzere e la loro applicazione ai destinatari liechtensteinensi, si applicano i seguenti principi:
a) le competenze sono sancite nell’allegato 2;
b) le autorità competenti e i servizi incaricati si accordano reciprocamente l’accesso ai dati, sempre che ciò sia indispensabile all’esecuzione del presente Accordo;
c) le decisioni delle autorità svizzere emanate sulla base del presente Accordo e delle disposizioni legali svizzere applicabili conformemente all’appendice di quest’ultimo sono riconosciute ed eseguite nel Liechtenstein;
d) l’autorità liechtensteinense competente è previamente informata dei previsti atti d’ufficio di autorità svizzere sul territorio liechtensteinense risultanti in conformità della legislazione agricola applicabile con il presente Accordo. Essa è presente quando vengono compiuti questi atti d’ufficio.

##### **Art. 6** Applicabilità della legge svizzera sull’agricoltura {#chap_2/art_6 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.916.051.41--6}
1. Riguardo alla partecipazione del Liechtenstein alle misure di cui all’allegato 1, la legge federale sull’agricoltura[^2]è applicabile nei limiti fissati nell’appendice.
2. L’articolo 166 capoverso 2 della legge federale sull’agricoltura non è applicabile, sempre che le autorità liechtensteinensi adottino proprie misure equivalenti. L’Ufficio dell’ambiente liechtensteinense adotta misure amministrative in virtù dell’articolo 169 della suddetta legge, sempre che il Liechtenstein non abbia proprie prescrizioni equivalenti.

##### **Art. 7** Proprie misure del Liechtenstein {#chap_2/art_7 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.916.051.41--7}
1. La partecipazione del Liechtenstein alle misure svizzere non esclude misure supplementari liechtensteinensi volte a garantire condizioni di concorrenza uguali, a condizione che il Liechtenstein consulti preventivamente la Svizzera e che le misure siano decise con l’accordo di entrambe le Parti contraenti, sulla base di un esame della loro necessità e di eventuali distorsioni della concorrenza.
2. Il Liechtenstein è libero di determinare la propria quantità di latte.

## **Capitolo terzo:** Partecipazione finanziaria del Liechtenstein a determinate spese dell’Ufficio federale dell’agricoltura {#chap_3}
##### **Art. 8** Equiparazione {#chap_3/art_8 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.916.051.41--8}
Riguardo all’accesso e al ricorso a prestazioni dei servizi svizzeri nelle voci di bilancio riportate nell’allegato 1, le persone, le organizzazioni o le amministrazioni pubbliche liechtensteinensi sono equiparate alle persone, alle organizzazioni o alle amministrazioni pubbliche svizzere.

##### **Art. 9** Base di calcolo {#chap_3/art_9 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.916.051.41--9}
1. La base di calcolo per i singoli pagamenti è costituita dalle spese delle misure elencate nelle tabelle 1 e 2 dell’allegato 1.
2. A tale scopo, l’Ufficio federale dell’agricoltura mette a disposizione i dati relativi al bilancio e al conteggio con il più elevato grado di dettaglio possibile.

## **Capitolo quarto:** Partecipazione finanziaria del Liechtenstein a determinati proventi dell’Ufficio federale dell’agricoltura {#chap_4}
##### **Art. 10** Base di calcolo {#chap_4/art_10 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.916.051.41--10}
1. La base di calcolo per i singoli pagamenti è costituita dai proventi per le misure elencate nelle tabelle 3 e 4 dell’allegato 1.
2. A tale scopo, l’Ufficio federale dell’agricoltura mette a disposizione i dati relativi al bilancio e al conteggio con il più elevato grado di dettaglio possibile.
3. È esclusa dal presente Accordo la partecipazione del Liechtenstein ai proventi della vendita all’asta dei contingenti doganali, che è disciplinata in un accordo separato.

## **Capitolo quinto:** Calcolo delle quote e modalità di pagamento {#chap_5}
##### **Art. 11** Calcolo delle quote in caso di partecipazione effettiva {#chap_5/art_11 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.916.051.41--11}
1. Il calcolo effettivo si applica se è misurabile l’ammontare delle spese o dei proventi della Svizzera attribuibili a una prestazione richiesta o fornita dal Liechtenstein.
2. Le tabelle 1 e 3 dell’allegato 1 elencano le misure per cui è applicabile il calcolo effettivo.

##### **Art. 12** Calcolo delle quote in caso di partecipazione forfettaria {#chap_5/art_12 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.916.051.41--12}
1. Il calcolo forfettario si applica se non è misurabile l’ammontare delle spese o dei proventi della Svizzera attribuibili a una prestazione richiesta o fornita dal Liechtenstein.
2. La base per il calcolo forfettario è costituita dalle spese e dai proventi della Svizzera per le misure elencate nelle tabelle 2 e 4 dell’allegato 1.
3. La quota che incombe al Liechtenstein corrisponde alla proporzione tra il numero dei suoi abitanti e il numero totale degli abitanti dei due Paesi.
4. La quota che incombe al Liechtenstein è moltiplicata per i tassi di partecipazione di cui all’allegato 1. Questi sono stati definiti tenendo conto delle diverse condizioni nei due Paesi.
5. Il numero degli abitanti è rilevato annualmente sulla base della popolazione residente media dell’anno precedente.

##### **Art. 13** Somma forfettaria per le spese amministrative {#chap_5/art_13 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.916.051.41--13}
1. In relazione con l’attuazione del presente Accordo, il Liechtenstein paga una somma forfettaria annua per le spese amministrative, la quale è definita nell’allegato 1.
2. L’ammontare della somma forfettaria è verificato periodicamente, di norma ogni quattro anni, dall’Ufficio federale dell’agricoltura e dall’Ufficio dell’ambiente liechtensteinense e ridefinita secondo l’onere effettivo. Essa è confermata mediante scambio di note diplomatiche.

##### **Art. 14** Modalità di pagamento {#chap_5/art_14 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.916.051.41--14}
Ogni anno i contributi sono versati integralmente entro il 10 febbraio dell’anno successivo.

## **Capitolo sesto:** Modifica ed evoluzione {#chap_6}
##### **Art. 15** Modifica dell’appendice {#chap_6/art_15 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.916.051.41--15}
L’appendice può essere modificata di comune intesa tra l’Ufficio federale dell’agricoltura e l’Ufficio dell’ambiente liechtensteinense. La modifica deve essere confermata mediante scambio di note diplomatiche.

##### **Art. 16** Modifica dell’allegato 1 {#chap_6/art_16 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.916.051.41--16}
L’allegato 1 può essere modificato di comune intesa tra l’Ufficio federale dell’agricoltura e l’Ufficio dell’ambiente liechtensteinense. La modifica deve essere confermata mediante scambio di note diplomatiche.

##### **Art. 17** Modifica dell’allegato 2 {#chap_6/art_17 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.916.051.41--17}
L’allegato 2 può essere modificato di comune intesa tra l’Ufficio federale dell’agricoltura e l’Ufficio dell’ambiente liechtensteinense. La modifica deve essere confermata mediante scambio di note diplomatiche.

##### **Art. 18** Consultazioni {#chap_6/art_18 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.916.051.41--18}
1. L’Ufficio federale dell’agricoltura informa l’Ufficio dell’ambiente liechtensteinense al più presto, tuttavia non più tardi della procedura di consultazione in Svizzera, delle modifiche e dei complementi previsti alla legislazione agricola svizzera determinanti ai fini del presente Accordo e alle voci di bilancio svizzere determinanti ai fini del presente Accordo.
2. L’Ufficio dell’ambiente liechtensteinense informa tempestivamente l’Ufficio federale dell’agricoltura sugli sviluppi della politica agricola nel Liechtenstein che sono determinanti ai fini del presente Accordo.

## **Capitolo settimo:** Evoluzione della politica agricola {#chap_7}
##### **Art. 19** Partecipazione del Liechtenstein {#chap_7/art_19 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.916.051.41--19}
Il Liechtenstein parteciperà fondamentalmente anche alle future misure di sostegno del mercato e dei prezzi, compresa l’applicazione uniforme delle misure collaterali, della politica agricola svizzera. Nel quadro dell’evoluzione di quest’ultima, le Parti contraenti convengono di verificare periodicamente il genere e l’entità di un’eventuale partecipazione liechtensteinense.

##### **Art. 20** Scambio d’informazioni {#chap_7/art_20 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.916.051.41--20}
In relazione con le disposizioni del presente Accordo, le Parti contraenti intrattengono uno scambio di informazioni regolare, in particolare riguardo alle misure di sostegno del mercato e dei prezzi previste, compresa l’applicazione uniforme delle misure collaterali.

## **Capitolo ottavo:** Disposizioni finali {#chap_8}
##### **Art. 21** Denuncia {#chap_8/art_21 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.916.051.41--21}
Il presente Accordo può essere denunciato in qualsiasi momento da ciascuna delle Parti con un preavviso di un anno.

##### **Art. 22** Entrata in vigore {#chap_8/art_22 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.916.051.41--22}
1. Il presente Accordo entra retroattivamente in vigore il 1° gennaio 2020, con riserva della conclusione dei procedimenti di diritto interno del Liechtenstein necessari alla sua entrata in vigore. Il Principato del Liechtenstein notifica per via diplomatica alla Confederazione svizzera la conclusione dei procedimenti.
2. Con la sua entrata in vigore, il presente Accordo sostituisce l’Accordo sotto forma di uno scambio di note del 31 gennaio 2003[^3]tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e il Principato del Liechtenstein, dall’altra, relativo al disciplinamento della partecipazione del Liechtenstein alle misure di sostegno del mercato e dei prezzi della politica agricola svizzera.

Fatto a Berna, il 28 settembre 2020, in due esemplari originali in lingua tedesca.

| Per il <br>Consiglio federale svizzero:<br>Christian Hofer | Per il <br>Governo del Principato del Liechtenstein:<br>Doris Frick |
| --- | --- |

### Atti normativi federali che costituiscono la base giuridica per includere i produttori, i trasformatori e i commercianti liechtensteinensi nelle misure della politica agricola svizzera {#annex_u1/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.916.051.41--annex-1}

##### **Allegato 1** {#annex_1}
Il presente allegato elenca le misure attuate dalla Svizzera alle quali il Liechtenstein partecipa o parteciperà finanziariamente nonché le misure attuate e finanziate dal Liechtenstein stesso.
### **1.** Misure che attua la Svizzera {#annex_1/lvl_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.916.051.41--annex-1}
Tabella 1: Spese, partecipazione secondo il calcolo effettivo

Per le spese elencate nella tabella seguente, la partecipazione finanziaria del Liechtenstein è calcolata secondo l’articolo 11. Ogni anno l’Ufficio federale dell’agricoltura comunica gli importi.

| Voce di bilancio<br>(C = Conto; MI = mandato interno;<br>CC = centro di costo) | Misura |
| --- | --- |
| Allevamento del bestiame | |
| Allevamento del bestiame; misure | |
| C 3643080840 | Libro genealogico<br>(tutte le razze riconosciute) |
| C 3643080841 | Esami funzionali |
| C 3643080842 | Conservazione delle razze svizzere |
| Economia lattiera | |
| Amministrazione latte; misure | |
| C 3119501000; MI 6200053 | Amministrazione Sostegno del prezzo del latte |
| Sostegno del prezzo del latte; misure | |
| C 3643080890; MI 6200400 fino MI 6200406 | Supplemento per il latte trasformato in formaggio |
| C 3643080890; MI 6200407 | Supplemento per il foraggiamento senza insilati |
| Produzione animale | |
| Aiuti per la produzione animale | |
| Produzione animale; misure | |
| C 3643080803; MI 6200056 | Aiuti all’interno del Paese per il bestiame da macello e la carne |
| C 3643080803; MI 6200272 | Aiuti per le uova indigene |

Tabella 2: Spese, partecipazione secondo il calcolo forfettario

Per le spese elencate nella tabella seguente, la partecipazione finanziaria del Liechtenstein è calcolata secondo l’articolo 12.

| Voce di bilancio | Misura | Tasso di partecipazione in percentuale |
| --- | --- | --- |
| Produzione animale | | |
| Organizzazione privata; misure | | |
| C 3119501000; MI 6200055 | Compiti esecutivi in relazione all’ordinanza sul bestiame da macello OBM | 100 |
| Consulenza | | |
| Consulenza; misure | | |
| C 3633180810<br>C 3643080810 | Consulenza | 25 |
| Protezione dei vegetali | | |
| Protezione dei vegetali; misure di lotta | | |
| C 3632080860<br>C 3643080860; escl. MI 6200291 e 6200295 | Misure di lotta | 25 |
| Protezione dei vegetali; prestazioni di terzi | | |
| C 3643080860; MI 6200291 | Controlli sulla salute dei vegetali e certificazioni | 100 |
| Protezione dei vegetali; uscite per beni e servizi e uscite d’esercizio Servizio fitosanitario federale | | |
| Diversi C; MI 6200415<br>C 3119600010 – 3119600050;<br>CC 3115 | Uscite per beni e servizi e uscite d’esercizio Servizio fitosanitario federale | 100 |
| Promozione dello smercio | | |
| Promozione dello smercio; misure | | |
| C 3633180850<br>C 3643080850 | Promozione della qualità e dello smercio | 25 |
| Valorizzazione della frutta | | |
| Valorizzazione della frutta; misure | | |
| C 3643080870; MI 6200073 | Servizio Assicurazione della qualità | 6 |
| C 3643080870; MI 6200076, 6200078, 6200079, 6200150, 6200170, 6200230; 6200284 fino 6200288 | Valorizzazione della frutta | 6 |

Tabella 3: Proventi, partecipazione secondo il calcolo effettivo

Per i proventi elencati nella tabella seguente, la partecipazione finanziaria del Liechtenstein è calcolata secondo l’articolo 11. Ogni anno l’Ufficio federale dell’agricoltura comunica gli importi.

| Voce di bilancio | Misura |
| --- | --- |
| Nessuna | |

Tabella 4: Proventi, partecipazione secondo il calcolo forfettario

Per i proventi elencati nella tabella seguente, la partecipazione finanziaria del Liechtenstein è calcolata secondo l’articolo 12.

| Voce di bilancio | Misura | Tasso di partecipazione in percentuale |
| --- | --- | --- |
| Nessuna | | |
### **2.** Misure che il Liechtenstein stesso attua e finanzia {#annex_1/lvl_2}
Tabella 5: Misure che il Liechtenstein stesso attua e finanzia

Le misure elencate nella tabella seguente sono attuate e finanziate integralmente dal Liechtenstein stesso.

| Voce di bilancio liechtensteinense | Misura |
| --- | --- |
| Supplementi vincolati a un prodotto[^4] | |
| Supplemento per il latte commerciale | |
| 805.366.00.01 | Supplemento per il latte commerciale |
| Supplemento per i cereali | |
| 805.366.00.02 | Supplemento per i cereali |
### **3.** Somma forfettaria per le spese amministrative {#annex_1/lvl_3}
La somma forfettaria annuale che il Liechtenstein è tenuto a versare in relazione all’esecuzione del presente Accordo ai sensi dell’articolo 13 paragrafo 1 è stata fissata, in virtù dell’articolo 13 paragrafo 2, a CHF 40 000 a partire dall’anno civile 2022.
##### **Allegato 2** {#annex_2}

### **1.** Rilevamento dei documenti e dei dati necessari e loro trasmissione {#annex_2/lvl_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.916.051.41--annex-2}
L’Ufficio dell’ambiente liechtensteinense acquisisce i documenti e i dati necessari a emanare le decisioni relative alla concessione dei contributi e li trasmette all’Ufficio federale dell’agricoltura.
### **2.** Presentazione di domande dei richiedenti liechtensteinensi {#annex_2/lvl_2}
Le domande dei richiedenti liechtensteinensi per il versamento dei supplementi per il latte trasformato in formaggio e per il latte senza insilati devono essere presentate al servizio d’amministrazione conformemente agli articoli 3 e 4*a* OSL[^5].

Le domande dei richiedenti liechtensteinensi per il versamento del supplemento per il latte commerciale devono essere presentate all’Ufficio dell’ambiente liechtensteinense.

Le domande dei richiedenti liechtensteinensi per il versamento del supplemento per i cereali devono essere presentate all’Ufficio dell’ambiente liechtensteinense entro i termini di cui all’articolo 24 dell’ordinanza liechtensteinense sull’integrazione al reddito agricolo.
### **3.** Pagamento di contributi ai richiedenti liechtensteinensi {#annex_2/lvl_3}
Il pagamento di eventuali contributi ai richiedenti liechtensteinensi può essere effettuato dall’Ufficio federale dell’agricoltura o dall’Ufficio dell’ambiente liechtensteinense:
– l’Ufficio federale dell’agricoltura effettua il pagamento dei supplementi per il latte trasformato in formaggio e per il latte senza insilati (art. 5 OSL);
– l’Ufficio dell’ambiente liechtensteinense effettua il pagamento del supplemento per il latte commerciale (analogamente all’art. 5 OSL);
– l’Ufficio dell’ambiente liechtensteinense effettua il pagamento del supplemento per i cereali (analogamente all’art. 11 OCSC[^6]) entro i termini di cui all’articolo 26 dell’ordinanza liechtensteinense sull’integrazione al reddito agricolo.

[^1]: RS  **0.631.112.514**
[^2]: LF del 29 apr. 1998 sull’agricoltura (Legge sull’agricoltura, LAgr –RS  **910.1**  **)** .
[^3]: [RU  **2004**  905903, **2011**  6541, **2019**  1041]
[^4]: Dal 2021; nel 2020 i supplementi per il latte commerciale e per i cereali sono contabilizzati sul conto 805.367.00 «Indennità mercato agricolo comune con la Svizzera».
[^5]: O del 25 giu. 2008 sul sostegno del prezzo del latte (RS  **916.350.2** ).
[^6]: O del 23 ottobre 2013 sui contributi per singole colture (RS  **910.17** ).