0.916.20

RU **2019** 1869

Traduzione

# Convenzione internazionale per la protezione dei vegetali

Conclusa a Roma il 6 dicembre 1951

Riveduta a Roma il 28 novembre 1979

Approvata dall’Assemblea federale il 20 marzo 1996[^1]

Ratificata dalla Svizzera con strumento depositato il 26 settembre 1996

Entrata in vigore per la Svizzera il 26 settembre 1996

Riveduta a Roma il 18 novembre 1997[^2]

Entrata in vigore della Convenzione riveduta per la Svizzera il 2 ottobre 2005

(Stato 21  maggio 2019)

*Preambolo* 

Le Parti contraenti,

riconoscendo la necessità di una cooperazione internazionale per lottare contro gli organismi nocivi ai vegetali e ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione internazionale, in particolare la loro introduzione in zone a rischio;

riconoscendo che le misure fitosanitarie devono essere tecnicamente giustificate e trasparenti e che non devono essere applicate in modo da costituire uno strumento di discriminazione arbitrario o ingiustificato o un mezzo camuffato di restrizione, in particolare al commercio internazionale;

desiderose di assicurare uno stretto coordinamento delle misure destinate a tal fine;

aspirando a garantire un quadro per la definizione e l’applicazione di misure fitosanitarie armonizzate e per l’elaborazione delle relative norme internazionali;

tenendo conto dei principi internazionalmente riconosciuti per la protezione della salute dei vegetali, dell’uomo, degli animali e dell’ambiente; e

prendendo atto degli accordi conclusi a seguito dei negoziati commerciali multilaterali dell’Uruguay Round, di cui fa parte l’Accordo sull’applicazione delle misure sanitarie e fitosanitarie,

hanno convenuto quanto segue:

##### **Art. I** Obiettivi e obblighi {#art_I omnilex-key=ch-fedlex-international--0.916.20--I}
(1). Per assicurare un’azione comune ed efficace contro la diffusione e l’introduzione di organismi nocivi ai vegetali e ai prodotti vegetali e per promuovere l’adozione di misure di lotta idonee, le Parti contraenti s’impegnano ad adottare le misure legislative, tecniche e regolamentari specificate nella presente Convenzione e negli accordi complementari adottati dalle Parti contraenti in virtù dell’articolo XVI.
(2). Ogni Parte contraente è responsabile dell’adempimento, sul proprio territorio, di tutti i requisiti prescritti dalla presente Convenzione, senza pregiudicare gli altri obblighi assunti in virtù di altre convenzioni internazionali.
(3). Le responsabilità relative all’adempimento dei requisiti della presente Convenzione sono ripartite tra le organizzazioni aderenti alla FAO e i loro Stati membri che sono Parti contraenti, in funzione delle rispettive competenze.
(4). Secondo le necessità, le disposizioni della presente Convenzione possono ugualmente applicarsi, se le Parti contraenti lo giudicano utile, oltre che ai vegetali e ai prodotti vegetali, anche ai depositi, agli imballaggi, ai mezzi di trasporto, ai contenitori, al suolo e ad altri organismi, oggetti o materiali di qualsiasi natura suscettibili di contenere o di diffondere organismi nocivi ai vegetali, in particolare quelli utilizzati nei trasporti internazionali.

##### **Art. II** Definizioni {#art_I omnilex-key=ch-fedlex-international--0.916.20--II}
(1). Ai fini della presente Convenzione, s’intende per:
– «zona a limitata diffusione di organismi nocivi»: zona – intesa come intero Paese, parte di esso oppure insieme o parti di più Paesi – definita dalle autorità competenti, in cui si registra la presenza limitata di un determinato organismo nocivo e soggetta a efficaci misure di sorveglianza, lotta o eradicazione;
– «Commissione»: commissione per le misure fitosanitarie istituita secondo l’articolo XI;
– «zona a rischio»: zona in cui i fattori ecologici favoriscono l’insediamento di un organismo nocivo, la cui presenza in questa zona comporterebbe significative perdite economiche;
– «insediamento»: affermazione, in un prossimo futuro, di un organismo nocivo in una zona dopo il suo ingresso;
– «misure fitosanitarie armonizzate»: misure fitosanitarie definite dalle Parti contraenti sulla base di norme internazionali;
– «norme internazionali»: norme internazionali stabilite conformemente all’articolo X paragrafi 1 e 2;
– «introduzione»: ingresso di un organismo nocivo, cui fa seguito il suo insediamento;
– «organismo nocivo»: ogni specie, ceppo o biotipo di vegetale, di animale o di agente patogeno nocivo per i vegetali o per i prodotti vegetali;
– «analisi del rischio fitosanitario»: processo di valutazione delle prove biologiche o di altri dati scientifici ed economici per determinare se un organismo nocivo debba essere regolamentato e per definire l’intensità delle eventuali misure fitosanitarie da adottare per combatterlo;
– «misura fitosanitaria»: qualsiasi legislazione, regolamentazione o metodo ufficiale volto a prevenire l’introduzione e/o la diffusione di organismi nocivi;
– «prodotti vegetali»: prodotti non lavorati di origine vegetale (comprese le granaglie) e prodotti lavorati che, per loro natura o in ragione della loro trasformazione, possono costituire un rischio di introduzione o di diffusione di organismi nocivi;
– «vegetali»: piante viventi e parti di piante viventi, comprese le sementi e il materiale genetico;
– «organismo da quarantena»: organismo nocivo di potenziale pericolosità per l’economia della zona a rischio, ma non ancora presente nella stessa o presente ma scarsamente diffuso e soggetto alle misure ufficiali di sorveglianza e di lotta;
– «norme regionali»: norme elaborate da un’organizzazione regionale per la protezione dei vegetali al fine di fornire un orientamento ai membri dell’organizzazione stessa;
– «articolo regolamentato»: qualsiasi vegetale, prodotto vegetale, deposito, imballaggio, mezzo di trasporto, contenitore, suolo nonché qualsiasi altro organismo, oggetto o materiale di qualsiasi natura suscettibile di contenere o diffondere organismi nocivi e per il quale s’impone l’applicazione di misure fitosanitarie, in particolare se utilizzato nel trasporto internazionale;
– «organismo regolamentato non da quarantena»: organismo nocivo non da quarantena la cui presenza nei vegetali destinati alla coltivazione incide sull’uso previsto per tali vegetali con conseguenze economiche inaccettabili e che è pertanto regolamentato sul territorio della Parte contraente importatrice;
– «organismo nocivo regolamentato»: organismo nocivo da quarantena o organismo regolamentato nocivo non da quarantena;
– «segretario» segretario della Commissione nominato secondo l’articolo XII;
– «tecnicamente giustificato»: giustificato sulla base delle conclusioni di un’adeguata analisi del rischio fitosanitario o, all’occorrenza, dopo un’altra analisi o valutazione comparabile delle informazioni scientifiche disponibili.
(2). Le definizioni formulate in questo articolo si limitano all’applicazione della presente Convenzione; non inficiano le definizioni formulate dalle leggi nazionali o da altre prescrizioni delle Parti contraenti.

##### **Art. III** Rapporto con altri accordi internazionali {#art_I omnilex-key=ch-fedlex-international--0.916.20--III}
La presente Convenzione lascia impregiudicati i diritti e gli obblighi delle Parti contraenti derivanti dai pertinenti accordi internazionali.

##### **Art. IV** Disposizioni generali sulle misure organizzative per la protezione dei vegetali nei singoli Stati {#art_I omnilex-key=ch-fedlex-international--0.916.20--IV}
(1). Ciascuna Parte contraente s’impegna ad adottare le disposizioni necessarie per istituire, nella misura delle sue possibilità, un’organizzazione nazionale ufficiale per la protezione dei vegetali, le cui competenze principali sono elencate nel presente articolo.
(2). Le competenze dell’organizzazione nazionale ufficiale per la protezione dei vegetali includono:
a) il rilascio di certificati relativi alle disposizioni fitosanitarie della Parte contraente importatrice per le partite di vegetali, prodotti vegetali e altri articoli regolamentati;
b) la sorveglianza di vegetali durante la crescita, sia sui terreni coltivati (in particolare campi, colture, vivai, giardini, serre e laboratori) sia sui terreni non coltivati nonché la sorveglianza di vegetali e prodotti vegetali immagazzinati o in corso di trasporto, in particolare nell’intento di notificare la presenza, la comparsa e la diffusione di organismi nocivi e nell’intento di lottare contro di essi; ciò include la notifica di cui all’articolo VIII paragrafo 1 lettera a;
c) l’ispezione delle partite di vegetali e prodotti vegetali oggetto di scambi internazionali e, se del caso, l’ispezione di altri articoli regolamentati con l’obiettivo, in particolare, d’impedire l’introduzione e/o la diffusione di organismi nocivi;
d) la disinfestazione o la disinfezione di partite di vegetali, prodotti vegetali e altri articoli regolamentati oggetto di scambi internazionali, per garantire il rispetto delle prescrizioni fitosanitarie;
e) la protezione delle zone a rischio nonché la definizione, il mantenimento e la sorveglianza di zone indenni da organismi nocivi o con limitata diffusione degli stessi;
f) lo svolgimento di analisi del rischio fitosanitario;
g) la garanzia, mediante procedure adeguate, che la sicurezza fitosanitaria delle partite dopo il rilascio dei certificati fitosanitari sia mantenuta fino all’esportazione, per evitare ogni rischio di modifica della composizione, di sostituzione o di reinfestazione;
h) la formazione e il perfezionamento del personale.
(3). Ciascuna Parte contraente deve, nella misura del possibile, adottare provvedimenti per:
a) la divulgazione, sul proprio territorio, di informazioni sugli organismi nocivi regolamentati e sui mezzi di prevenzione e di lotta;
b) la ricerca e le indagini nel campo della protezione dei vegetali;
c) l’emanazione di disposizioni fitosanitarie;
d) l’esecuzione di altri compiti eventualmente necessari per l’attuazione della presente Convenzione.
(4). Ciascuna Parte contraente presenta al segretario un rapporto sulla propria organizzazione nazionale ufficiale per la protezione dei vegetali e sulle modifiche apportate alla stessa. Su richiesta, una Parte contraente fornisce a un’altra Parte contraente un rapporto sulle proprie modalità organizzative per la protezione dei vegetali.

##### **Art. V** Rilascio di certificati fitosanitari {#art_V omnilex-key=ch-fedlex-international--0.916.20--V}
(1). Ciascuna Parte contraente adotta le disposizioni necessarie per il rilascio di certificati fitosanitari con l’obiettivo di garantire che i vegetali, i prodotti vegetali, gli altri articoli regolamentati esportati e le partite degli stessi siano conformi a quanto previsto dai certificati da rilasciare secondo il paragrafo 2 lettera b.
(2). Ciascuna Parte contraente adotta le disposizioni necessarie per il rilascio dei certificati fitosanitari, conformemente alle seguenti disposizioni:
a) l’ispezione delle partite e le altre attività correlate in vista del rilascio dei certificati fitosanitari possono essere effettuate esclusivamente dall’organizzazione nazionale ufficiale per la protezione dei vegetali o sotto la sua vigilanza. Il rilascio dei certificati fitosanitari è effettuato da agenti pubblici tecnicamente competenti e incaricati dall’organizzazione nazionale ufficiale per la protezione dei vegetali di operare per suo conto e sotto il suo controllo; tale personale dispone delle competenze e informazioni necessarie, in modo che le autorità delle Parti contraenti importatrici possano riconoscere i certificati fitosanitari come documenti attendibili;
b) i certificati fitosanitari o la loro versione elettronica – se accettata dalla Parte contraente importatrice interessata – devono essere redatti conformemente ai modelli riprodotti in allegato alla presente Convenzione. I certificati devono essere compilati e rilasciati nel rispetto delle pertinenti norme internazionali;
c) le correzioni o le cancellazioni non validate rendono nulli i certificati.
(3). Ciascuna Parte contraente s’impegna a non esigere, per accompagnare le partite di vegetali, prodotti vegetali o altri articoli regolamentati importati dentro il proprio territorio, certificati fitosanitari non conformi ai modelli riprodotti in allegato alla presente Convenzione. Tutte le dichiarazioni supplementari richieste devono limitarsi a quanto tecnicamente giustificato.

##### **Art. VI** Organismi nocivi regolamentati {#art_V omnilex-key=ch-fedlex-international--0.916.20--VI}
(1). Le Parti contraenti possono chiedere l’adozione di misure fitosanitarie per gli organismi nocivi da quarantena e gli organismi nocivi non da quarantena regolamentati, purché tali misure:
a) non siano più restrittive di quelle applicate per gli stessi organismi nocivi, se presenti nel territorio della Parte contraente importatrice; e
b) si limitino a quanto necessario per proteggere i vegetali e/o garantirne l’uso previsto e siano tecnicamente giustificate dalla Parte contraente interessata.
(2). Le Parti contraenti non possono chiedere l’applicazione di misure fitosanitarie nel commercio internazionale per organismi nocivi non regolamentati.

##### **Art. VII** Disposizioni concernenti le importazioni {#art_V omnilex-key=ch-fedlex-international--0.916.20--VII}
(1). Al fine d’impedire l’introduzione e/o la diffusione di organismi nocivi regolamentati sul proprio territorio, ciascuna Parte contraente ha il diritto sovrano di regolamentare, in conformità con gli accordi internazionali applicabili, l’importazione di vegetali, prodotti vegetali e altri articoli regolamentati e, a questo scopo, può:
a) prescrivere e adottare misure fitosanitarie per l’importazione di vegetali, prodotti vegetali e altri articoli regolamentati, ad esempio ispezioni, divieti d’importazione e trattamenti;
b) vietare l’importazione, mettere in quarantena o esigere il trattamento, la distruzione o l’allontanamento dal proprio territorio di vegetali, prodotti vegetali e altri articoli regolamentati, o partite degli stessi, non conformi alle misure fitosanitarie prescritte o adottate in virtù della lettera a del presente articolo;
c) vietare o limitare l’introduzione sul proprio territorio di organismi nocivi regolamentati;
d) vietare o limitare l’introduzione sul proprio territorio di antiparassitari biologici e di altri organismi di importanza fitosanitaria ritenuti utili.
(2). Nell’esercizio del diritto accordatole in virtù del paragrafo 1, al fine di ridurre al minimo gli ostacoli al commercio internazionale, ciascuna Parte contraente s’impegna a rispettare le seguenti disposizioni:
a) le Parti contraenti non devono prendere, in virtù della loro regolamentazione fitosanitaria, alcuna delle misure menzionate al paragrafo 1 del presente articolo, a meno che esse non rispondano a necessità di ordine fitosanitario e siano tecnicamente giustificate;
b) immediatamente dopo l’adozione di prescrizioni, restrizioni e divieti di ordine fitosanitario, le Parti contraenti pubblicano tali misure e le comunicano a tutte le altre Parti contraenti direttamente interessate;
c) su richiesta, le Parti contraenti comunicano alle altre Parti contraenti i motivi di tali prescrizioni, restrizioni e divieti di ordine fitosanitario;
d) ciascuna Parte contraente che limita i punti di entrata per l’importazione di determinati vegetali o prodotti vegetali deve scegliere tali punti in modo da non ostacolare inutilmente il commercio internazionale. La Parte contraente deve pubblicare un elenco dei punti di entrata e comunicarlo al segretario, a tutte le organizzazioni regionali per la protezione dei vegetali di cui essa fa parte, a tutte le Parti contraenti che essa ritiene potrebbero essere direttamente interessate e a ogni altra Parte contraente che ne faccia richiesta. La limitazione dei punti di entrata è autorizzata soltanto se i vegetali, i prodotti vegetali o gli altri articoli regolamentati sono accompagnati da certificati fitosanitari o sottoposti a un’ispezione o a un trattamento;
e) l’ispezione, o altra procedura fitosanitaria, richiesta dall’organizzazione per la protezione dei vegetali di una Parte contraente per partite di vegetali, prodotti vegetali o altri articoli regolamentati destinati all’importazione deve essere effettuata nel più breve termine possibile, tenendo debitamente conto della natura deteriorabile dei prodotti in questione;
f) le Parti contraenti importatrici comunicano il più presto possibile alla Parte contraente esportatrice interessata o, se del caso, alla Parte contraente riesportatrice interessata, i casi significativi di non conformità con i certificati fitosanitari. La Parte contraente esportatrice o, se del caso, la Parte contraente riesportatrice interessata, deve effettuare le opportune verifiche e, su richiesta, comunicare i risultati delle stesse alla Parte contraente importatrice interessata;
g) le Parti contraenti adottano esclusivamente misure fitosanitarie che sono tecnicamente giustificate e commisurate al rischio fitosanitario in questione, che rappresentano la restrizione meno limitante possibile e che comportano i minori ostacoli possibili alla circolazione internazionale di persone, merci e mezzi di trasporto;
h) qualora la situazione cambi o emergano nuovi fatti, le Parti contraenti devono assicurarsi che le misure fitosanitarie siano immediatamente modificate o revocate se si rivela inutile mantenerle;
i) nella misura del possibile, le Parti contraenti stilano e aggiornano gli elenchi degli organismi nocivi regolamentati, utilizzando le denominazioni scientifiche e li mettono a disposizione del segretario, delle organizzazioni regionali per la protezione dei vegetali di cui fanno parte e, su richiesta, delle altre Parti contraenti;
j) nella misura del possibile, le Parti contraenti sorvegliano gli organismi nocivi e istituiscono e gestiscono un adeguato sistema d’informazione sulla situazione degli organismi nocivi per contribuire a una categorizzazione degli stessi e alla definizione di opportune misure fitosanitarie. Su richiesta, tali informazioni sono messe a disposizione delle Parti contraenti.
(3). Una Parte contraente può applicare le misure elencate nel presente articolo agli organismi nocivi che potrebbero non essere in grado di insediarsi sul suo territorio ma che, se introdottivi, provocherebbero danni economici. Le misure adottate per lottare contro gli organismi nocivi in questione devono essere tecnicamente giustificate.
(4). Le Parti contraenti possono applicare le disposizioni del presente articolo alle partite in transito sul loro territorio solo se siffatte misure sono tecnicamente giustificate e necessarie per prevenire l’introduzione e/o la diffusione di organismi nocivi.
(5). Il presente articolo non impedisce alle Parti contraenti importatrici di prendere misure speciali, applicando le debite precauzioni, in materia di importazione a fini di ricerca scientifica, formazione o di altro uso specifico di vegetali, prodotti vegetali e altri articoli regolamentati e di organismi nocivi per i vegetali.
(6). Il presente articolo non impedisce alle Parti contraenti di prendere adeguate misure di emergenza a seguito dell’individuazione di organismi nocivi che costituiscono un rischio potenziale per il loro territorio o a seguito di una notifica in tal senso. Le misure in questione devono essere valutate quanto prima, per garantire che il loro mantenimento sia giustificato. Le misure adottate devono essere immediatamente comunicate alle Parti contraenti interessate, al segretario e a tutte le organizzazioni regionali per la protezione dei vegetali di cui la Parte contraente è membro.

##### **Art. VIII** Collaborazione internazionale {#art_V omnilex-key=ch-fedlex-international--0.916.20--VIII}
(1)Le Parti contraenti collaborano, nella misura del possibile, alla realizzazione degli obiettivi della presente Convenzione, in particolare:
a) collaborano allo scambio di informazioni sugli organismi nocivi dei vegetali, in particolare notificando la presenza, la comparsa o la diffusione di organismi nocivi che possono costituire un rischio diretto o potenziale, conformemente alle procedure eventualmente decise dalla Commissione;
b) partecipano, nella misura del possibile, a campagne speciali di lotta agli organismi nocivi che minacciano seriamente i raccolti e la cui gravità esige misure internazionali d’emergenza;
c) collaborano, nella misura del possibile, a preparare informazioni di contenuto tecnico e biologico necessarie per l’analisi del rischio fitosanitario.
(2). Ciascuna Parte contraente designa un referente per lo scambio di informazioni inerenti all’attuazione della presente Convenzione.

##### **Art. IX** Organizzazioni regionali per la protezione dei vegetali {#art_I omnilex-key=ch-fedlex-international--0.916.20--IX}
(1). Le Parti contraenti s’impegnano a collaborare per istituire, nelle zone appropriate, organizzazioni regionali per la protezione dei vegetali.
(2). Le organizzazioni regionali per la protezione dei vegetali assumono un ruolo di coordinamento nelle zone di loro competenza, partecipano a diverse misure per realizzare gli obiettivi della presente Convenzione e, all’occorrenza, raccolgono e diffondono informazioni.
(3). Le organizzazioni regionali per la protezione dei vegetali cooperano con il segretario alla realizzazione degli obiettivi della Convenzione e, se del caso, cooperano con il segretario e la Commissione all’elaborazione di norme internazionali.
(4). Il segretario organizza periodicamente consultazioni tecniche con i rappresentanti delle organizzazioni regionali per la protezione dei vegetali al fine di:
a) promuovere la definizione e l’applicazione di pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie; e
b) promuovere la cooperazione interregionale per favorire l’adozione di misure fitosanitarie armonizzate al fine di lottare contro gli organismi nocivi e impedire la loro introduzione e/o diffusione.

##### **Art. X** Norme {#art_X omnilex-key=ch-fedlex-international--0.916.20--X}
(1). Le Parti contraenti s’impegnano a cooperare all’elaborazione di norme internazionali conformemente alle procedure adottate dalla Commissione.
(2). Le norme internazionali sono adottate dalla Commissione.
(3). Le norme regionali devono essere coerenti con i principi della presente Convenzione; possono essere presentate alla Commissione, che valuta la possibilità di trasformarle in norme internazionali per le misure fitosanitarie qualora la loro applicabilità sia più vasta.
(4). Nello svolgere le attività legate alla presente Convenzione, le Parti contraenti devono tenere conto, all’occorrenza, delle norme internazionali.

##### **Art. XI** Commissione per le misure fitosanitarie {#art_X omnilex-key=ch-fedlex-international--0.916.20--XI}
(1). Le Parti contraenti s’impegnano a istituire la Commissione per le misure fitosanitarie nel quadro dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura (FAO).
(2). Nell’adempimento dei propri compiti, la Commissione deve promuovere la piena realizzazione degli obiettivi della Convenzione e, in particolare:
a) analizzare la situazione fitosanitaria mondiale e la necessità d’intervenire per lottare contro la diffusione degli organismi nocivi a livello internazionale e la loro introduzione nelle zone a rischio;
b) definire e verificare periodicamente le disposizioni e le procedure istituzionali necessarie per l’elaborazione e l’adozione di norme internazionali nonché varare tali norme;
c) definire regole e procedure per la risoluzione delle controversie conformemente all’articolo XIII;
d) istituire gli organi sussidiari che ritiene necessari al corretto adempimento dei suoi compiti;
e) emanare le linee guida per il riconoscimento delle organizzazioni regionali per la protezione dei vegetali;
f) cooperare con altre organizzazioni internazionali competenti nei settori disciplinati dalla presente Convenzione;
g) emanare le raccomandazioni necessarie all’attuazione della presente Convenzione; e
h) adempiere tutti gli altri compiti necessari allarealizzazionedegli obiettivi della presente Convenzione.
(3). Tutte le Parti contraenti possono essere membri della Commissione.
(4). Alle sessioni della Commissione, ciascuna Parte contraente può essere rappresentata da un delegato, che può essere accompagnato da un supplente nonché da esperti e consulenti. I supplenti, gli esperti e i consulenti possono partecipare alle deliberazioni della Commissione, ma non hanno diritto di voto, salvo nel caso in cui il supplente sia debitamente autorizzato a sostituire il delegato.
(5). Le Parti contraenti si adoperano per giungere a un accordo consensuale su tutti gli aspetti in discussione. Qualora tutti gli sforzi in tal senso siano stati infruttuosi, la decisione è presa, in ultima istanza, a maggioranza di due terzi delle Parti contraenti presenti e votanti.
(6). Un’organizzazione membro della FAO che sia Parte contraente e gli Stati membri di tale organizzazione che siano a loro volta Parti contraenti esercitano i diritti e adempiono agli obblighi legati alla loro qualità di membro conformemente,*mutatis mutandis* , all’atto costitutivo e al regolamento generale della FAO.
(7). La Commissione può, all’occorrenza, adottare e modificare il proprio regolamento interno, che deve essere tuttavia compatibile con le disposizioni della presente Convenzione o con l’atto costitutivo della FAO.
(8). Il presidente della Commissione convoca con cadenza annuale una sessione ordinaria della stessa.
(9). Le sessioni straordinarie della Commissione sono convocate dal presidente su richiesta di almeno un terzo dei membri.
(10). La Commissione elegge un presidente e non più di due vicepresidenti il cui mandato dura due anni.

##### **Art. XII** Segreteria {#art_X omnilex-key=ch-fedlex-international--0.916.20--XII}
(1). Il segretario della Commissione è nominato dal Direttore generale della FAO.
(2). All’occorrenza, il segretario è assistito dal personale della segreteria.
(3). Il segretario è responsabile dell’attuazione delle politiche e delle attività della Commissione e dello svolgimento di tutti gli altri compiti conferitigli dalla presente Convenzione; egli fa rapporto alla Commissione.
(4). Il segretario comunica:
a) a tutte le Parti contraenti, le norme internazionali entro sessanta giorni dalla loro adozione;
b) a tutte le Parti contraenti, gli elenchi deipunti di entratadi cui all’articolo VII paragrafo 2 lettera d, comunicati dalle Parti contraenti;
c) a tutte le Parti contraenti e alle organizzazioni regionali per la protezione dei vegetali, l’elenco degli organismi nocivi regolamentati la cui importazione è vietata o che sono menzionati all’articolo VII paragrafo 2 lettera i;
d) le informazioni ricevute dalle Parti contraenti in materia di prescrizioni, restrizioni e divieti di ordine fitosanitario di cui all’articolo VII paragrafo 2 lettera b nonché i rapporti delle organizzazioni nazionali ufficiali per la protezione dei vegetali di cui all’articolo IV paragrafo 4.
(5). Il segretario fornisce le traduzioni nelle lingue ufficiali della FAO delle norme internazionali e dei documenti destinati alle sessioni della Commissione.
(6). Il segretario collabora con le organizzazioni regionali per la protezione dei vegetali al fine direalizzaregli obiettivi della presente Convenzione.

##### **Art. XIII** Risoluzione delle controversie {#art_X omnilex-key=ch-fedlex-international--0.916.20--XIII}
(1). In caso di contestazione sull’interpretazione o sull’applicazione della presente Convenzione, o qualora una Parte contraente consideri che un’azione intrapresa da un’altra Parte contraente sia incompatibile con gli obblighi che incombono a quest’ultima in virtù degli articoli V e VII della presente Convenzione, in particolare per quanto concerne i motivi di un divieto o di una restrizione all’importazione di vegetali, di prodotti vegetali o di altri articoli regolamentati provenienti dal suo territorio, le Parti contraenti coinvolte si consultano il prima possibile al fine di risolvere la controversia.
(2). Se la controversia non può essere risolta secondo le modalità di cui al paragrafo 1, la o le Parti contraenti coinvolte possono chiedere al Direttore generale della FAO di nominare un Comitato di esperti incaricato di esaminare la controversia secondo le regole e le procedure che la Commissione riterrà necessario definire.
(3). Fanno parte del Comitato di cui al paragrafo 2 i rappresentanti designati da ciascuna Parte contraente interessata. Il Comitato esamina la controversia tenendo conto di tutti i documenti e gli elementi probatori presentati dalle Parti contraenti interessate. Esso redige un rapporto sugli aspetti tecnici della controversia allo scopo di pervenire a una sua risoluzione. La redazione del rapporto e la sua approvazione devono essere conformi alle regole e alle procedure definite dalla Commissione; il Direttore generale trasmette il rapporto alle Parti contraenti interessate. Su richiesta, il rapporto può essere trasmesso anche all’organo competente dell’organizzazione internazionale responsabile per la risoluzione delle controversie commerciali.
(4). Pur non riconoscendo un carattere vincolante alle raccomandazioni del Comitato, le Parti contraenti convengono di adottarle come base di tutti i nuovi esami, effettuati dalle Parti contraenti interessate, della questione all’origine della controversia.
(5). Le Parti contraenti interessate si ripartiscono equamente le spese per gli esperti.
(6). Le disposizioni del presente articolo sono complementari alle procedure di risoluzione delle controversie previste da altri accordi internazionali sugli scambi commerciali e non costituiscono una deroga alle stesse.

##### **Art. XIV** Sostituzione di accordi precedenti {#art_X omnilex-key=ch-fedlex-international--0.916.20--XIV}
Nelle relazioni tra le Parti contraenti, la presente Convenzione mette fine e sostituisce la Convenzione internazionale del 3 novembre 1881[^3]sulle misure da prendersi contro la fillossera, la Convenzione addizionale di Berna del 15 aprile 1889[^4]e la Convenzione internazionale di Roma del 16 aprile 1929 sulla protezione dei vegetali.

##### **Art. XV** Applicazione territoriale {#art_X omnilex-key=ch-fedlex-international--0.916.20--XV}
(1). Ciascuna Parte contraente può, alla data della ratifica o dell’adesione, o in ogni momento successivo a tale data, trasmettere al Direttore generale della FAO una dichiarazione in cui comunica che la presente Convenzione è applicabile a tutti o parte dei territori di cui assicura la rappresentanza sul piano internazionale. La Convenzione entra in vigore trenta giorni dopo il recepimento da parte del Direttore generale della dichiarazione in cui sono specificati detti territori.
(2). In qualsiasi momento, ciascuna Parte contraente che ha trasmesso al Direttore generale della FAO una dichiarazione conformemente al paragrafo 1 del presente articolo, può trasmettere un’altra dichiarazione che modifica la portata di una dichiarazione precedente o che pone fine all’applicazione delle disposizioni della presente Convenzione su qualsiasi territorio. Le modifiche o la revoca dell’applicabilità in questione entrano in vigore trenta giorni dopo la data di recepimento della dichiarazione da parte del Direttore generale.
(3). Il Direttore generale della FAO informa tutte le Parti contraenti in merito a ogni dichiarazione ricevuta in applicazione del presente articolo.

##### **Art. XVI** Accordi complementari {#art_X omnilex-key=ch-fedlex-international--0.916.20--XVI}
(1). Al fine di affrontare problemi specifici di protezione dei vegetali che richiedono un’attenzione o misure particolari, le Parti contraenti possono stipulare accordi complementari. Tali accordi possono applicarsi a zone, a organismi nocivi, a vegetali e prodotti vegetali, nonché a modalità specifiche di trasporto internazionale di vegetali e prodotti vegetali o altrimenti integrare le disposizioni della presente Convenzione.
(2). Un accordo complementare entra in vigore per ciascuna Parte contraente interessata dopo l’accettazione dello stesso conformemente alle disposizioni dell’accordo complementare in questione.
(3). Gli accordi complementari promuovono gli obiettivi della presente Convenzione e sono conformi ai principi e alle disposizioni della stessa, come pure ai principi di trasparenza e non discriminazione; non devono inoltre contenere restrizioni dissimulate, in particolare per quanto concerne il commercio internazionale.

##### **Art. XVII** Ratifica e adesione {#art_X omnilex-key=ch-fedlex-international--0.916.20--XVII}
(1). La presente Convenzione è aperta alla firma di tutti gli Stati sino al 1° maggio 1952 e sarà ratificata il più presto possibile. Gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il Direttore generale della FAO, che comunica a ciascuno Stato firmatario la data del deposito.
(2). Gli Stati non firmatari e le organizzazioni aderenti alla FAO possono aderire alla presente Convenzione non appena quest’ultima sarà entrata in vigore conformemente all’articolo XXII. L’adesione si effettua tramite il deposito di uno strumento di adesione presso il Direttore generale della FAO, che ne informa tutte le Parti contraenti.
(3). Quando un’organizzazione aderente alla FAO diviene Parte contraente della presente Convenzione, conformemente all’articolo II paragrafo 7 dell’atto costitutivo della FAO, deve notificare all’atto della sua adesione le eventuali modifiche o gli eventuali chiarimenti della sua dichiarazione di competenza presentata secondo l’articolo II paragrafo 5 dell’atto costitutivo della FAO, qualora ciò risulti necessario ai fini dell’accettazione della presente Convenzione. Ciascuna Parte contraente della presente Convenzione può chiedere in qualsiasi momento a un’organizzazione aderente alla FAO che sia Parte contraente della presente Convenzione di comunicare chi, tra l’organizzazione aderente e i suoi Stati membri, è competente dell’attuazione degli ambiti disciplinati dalla presente Convenzione. L’organizzazione aderente fornisce tali informazioni entro un termine ragionevole.

##### **Art. XVIII** Parti non contraenti {#art_X omnilex-key=ch-fedlex-international--0.916.20--XVIII}
Le Parti contraenti incoraggiano tutti gli Stati o tutte le organizzazioni aderenti alla FAO che non sono Parti contraenti della presente Convenzione ad accettare la stessa e incoraggiano tutte le parti non contraenti ad applicare misure fitosanitarie compatibili con le disposizioni della presente Convenzione e con tutte le norme internazionali adottate in virtù della stessa.

##### **Art. XIX** Lingue {#art_X omnilex-key=ch-fedlex-international--0.916.20--XIX}
(1). Le lingue facenti fede per la presente Convenzione sono tutte le lingue ufficiali della FAO.
(2). Nessuna disposizione della presente Convenzione impone a una Parte contraente di fornire e pubblicare documenti, o di fornire copie degli stessi, in una lingua diversa da quella o da quelle della Parte contraente, fatta eccezione per i documenti indicati al paragrafo 3.
(3). I seguenti documenti sono redatti in almeno una delle lingue ufficiali della FAO:
a) le informazioni comunicate in conformità dell’articolo IV paragrafo 4;
b) le note di accompagnamento che forniscono indicazioni bibliografiche relative a documenti trasmessi conformemente all’articolo VII paragrafo 2 lettera b;
c) le informazioni trasmesse conformemente all’articolo VII paragrafo 2 lettere b, d, i e j;
d) le note che forniscono indicazioni bibliografiche e una breve sintesi dei documenti inerenti alle informazioni trasmesse secondo l’articolo VIII paragrafo 1 lettera a;
e) le richieste di informazioni indirizzate ai punti di contatto e le risposte pertinenti, esclusi gli allegati;
f) qualsiasi documento messo a disposizione dalle Parti contraenti per le sessioni della Commissione.

##### **Art. XX** Assistenza tecnica {#art_X omnilex-key=ch-fedlex-international--0.916.20--XX}
Al fine di agevolare l’applicazione della presente Convenzione, le Parti contraenti s’impegnano a promuovere la fornitura di assistenza tecnica alle altre Parti contraenti, in particolare a quelle di Paesi in sviluppo, mediante aiuti bilaterali o con il supporto delle competenti organizzazioni internazionali.

##### **Art. XXI** Emendamenti {#art_X omnilex-key=ch-fedlex-international--0.916.20--XXI}
(1). Ogni proposta di emendamento alla presente Convenzione presentata da una Parte contraente deve essere comunicata al Direttore generale della FAO.
(2). Ogni proposta di emendamento alla presente Convenzione presentata da una Parte contraente al Direttore generale della FAO deve essere sottoposta all’approvazione della Commissione, riunita in sessione ordinaria o straordinaria. Se l’emendamento implica importanti modifiche di ordine tecnico o impone nuovi obblighi alle Parti contraenti, esso deve essere sottoposto alla verifica di un comitato consultivo di esperti convocato dalla FAO prima della sessione della Commissione.
(3). Ogni proposta di emendamento alla presente Convenzione, ad eccezione di quelle riguardanti l’allegato, è notificata alle Parti contraenti dal Direttore generale della FAO, al più tardi alla data dell’invio dell’ordine del giorno della sessione della Commissione in cui deve essere esaminata questa proposta.
(4). Ogni proposta di emendamento alla presente Convenzione richiede l’approvazione della Commissione ed entra in vigore a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla sua accettazione da parte dei due terzi delle Parti contraenti. Ai fini del presente articolo, uno strumento depositato da un’organizzazione aderente alla FAO non è considerato come addizionale rispetto a quelli depositati dagli Stati membri dell’organizzazione stessa.
(5). Per ciascuna Parte contraente, tuttavia, gli emendamenti che implicano nuovi obblighi per le Parti contraenti entrano in vigore soltanto dopo essere stati accettati da essa e a decorrere dal trentesimo giorno successivo a tale accettazione. Gli strumenti di accettazione degli emendamenti che implicano nuovi obblighi devono essere depositati presso il Direttore generale della FAO, che informa tutte le Parti contraenti del ricevimento di detti strumenti e dell’entrata in vigore degli emendamenti in questione.
(6). Le proposte di emendamento ai modelli di certificato fitosanitario di cui nell’allegato della presente Convenzione devono essere inviati al segretario per essere esaminati e approvati dalla Commissione. Se approvati, gli emendamenti ai modelli di certificato fitosanitario di cui nell’allegato alla presente Convenzione entrano in vigore novanta giorni dopo la notifica degli stessi alle Parti contraenti da parte del segretario.
(7). Ai fini della presente Convenzione, le versioni precedenti del certificato fitosanitario restano giuridicamente valide per un periodo non superiore a dodici mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore di un emendamento ai modelli di certificato fitosanitario di cui nell’allegato alla presente Convenzione.

##### **Art. XXII** Entrata in vigore {#art_X omnilex-key=ch-fedlex-international--0.916.20--XXII}
La presente Convenzione entra in vigore tra le Parti non appena tre Stati firmatari l’avranno ratificata. Per tutti gli altri Stati o le altre organizzazioni aderenti alla FAO, essa entra in vigore alla data di deposito del loro strumento di ratifica o di adesione.

##### **Art. XXIII** Denuncia {#art_X omnilex-key=ch-fedlex-international--0.916.20--XXIII}
(1). Ciascuna Parte contraente può, in ogni momento, comunicare la denuncia della presente Convenzione mediante notifica indirizzata al Direttore generale della FAO. Il Direttore generale della FAO ne informa immediatamente tutte le Parti contraenti.
(2). La denuncia ha effetto un anno dopo la data di ricevimento della notifica da parte del Direttore generale della FAO.

### Modello di certificato fitosanitario {#annex_u1/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.916.20--annex-1}
| Servizio fitosanitario | N. |
| --- | --- |

di:

Al: Servizio fitosanitario

di:

I. Descrizione della partita

Nome e indirizzo del mittente:

Nome e indirizzo dichiarati del destinatario:

Numero e descrizione dei colli:

Segni particolari:

Luogo di origine:

Mezzo di trasporto dichiarato:

Punto di entrata dichiarato:

Denominazione del prodotto e quantità dichiarata:

Denominazione botanica dei vegetali:

Si certifica che i vegetali, i prodotti vegetali o gli altri articoli sopra descritti sono stati ispezionati e/o testati secondo procedure ufficiali appropriate e considerati esenti da organismi nocivida quarantena,come specificato dalla Parte contraente, e che sono giudicati conformi alla regolamentazione fitosanitaria vigente della Parte contraente importatrice, compresa quella concernente gli organismi regolamentati non da quarantena.

Sono giudicati praticamente esenti da altri organismi nocivi. *

II. Dichiarazione supplementare

III. Trattamento di disinfestazione e/o disinfezione

| Data: | | Trattamento: |
| --- | --- | --- |

Prodotto chimico (principio attivo):

Durata e temperatura:

Concentrazione:

Informazioni supplementari:

| Luogo del rilascio: | | Nome del funzionario autorizzato: |
| --- | --- | --- |
| Timbro ufficiale | | Data: |
| | | Firma: |

Il presente certificato non comporta alcuna responsabilità finanziaria per<br />(nome del servizio fitosanitario), i suoi funzionari o rappresentanti*.

* Clausola facoltativa
### Modello di certificato fitosanitario per la riesportazione {#annex_u1/lvl_u2}
| Servizio fitosanitario | N. |
| --- | --- |
| di: | (Paese di riesportazione) |

Al: Servizio fitosanitario

| di: | (Paese(i) di importazione) |
| --- | --- |

I. Descrizione della partita

Nome e indirizzo del mittente:

Nome e indirizzo dichiarati del destinatario:

Numero e descrizione dei colli:

Segni particolari:

Luogo di origine:

Mezzo di trasporto dichiarato:

Punto di entrata dichiarato:

denominazione del prodotto e quantità dichiarata:

Denominazione botanica dei vegetali:

Si certifica che i vegetali, i prodotti vegetali o gli altri articoli regolamentati sopra descritti sono stati importati in . (Parte contraente di riesportazione) in provenienza da . (Parte contraente di origine), corredati del certificato fitosanitario n. . di cui l’originale *) ◻ la copia certificata conforme ◻ è allegato(a) al presente certificato. Che sono imballati *) ◻ reimballati ◻ nell’imballaggio d’origine *) ◻ in nuovi imballaggi ◻ Che, sulla base del certificato fitosanitario originale *) ◻ e di un’ispezione supplementare ◻ i vegetali, i prodotti vegetali o gli altri articoli sopra descritti sono considerati conformi alle disposizioni fitosanitarie in vigore nella Parte contraente importatrice e che durante il deposito in . (Parte contraente di riesportazione) non sono stati esposti al rischio di infestazione o di infezione.

* Mettere una x nella casella corrispondente.

II. Dichiarazione supplementare

III. Trattamento di disinfestazione e/o disinfezione

| Data: | | Trattamento: |
| --- | --- | --- |

Prodotto chimico (principio attivo):

Durata e temperatura:

Concentrazione:

Informazioni supplementari:

| Luogo del rilascio: | | Nome del funzionario autorizzato: |
| --- | --- | --- |
| Timbro ufficiale | | Data: |
| | | Firma: |

Il presente certificato non comporta alcuna responsabilità finanziaria per il<br />(nome del Servizio fitosanitario), i suoi funzionari o rappresentanti**.

** Clausola facoltativa

| Stati partecipanti | Ratifica<br>Adesione (A)<br>Dichiarazione di successione (S) | | Entrata in vigore | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Afghanistan | 5 giugno | 2013 A | 5 giugno | 2013 |
| Albania | 29 luglio | 1999 A | 29 luglio | 1999 |
| Algeria | 1° ottobre | 1985 A | 1° ottobre | 1985 |
| Antigua e Barbuda | 24 gennaio | 2006 A | 24 gennaio | 2006 |
| Arabia Saudita | 7 agosto | 2000 | 7 agosto | 2000 |
| Argentina | 23 settembre | 1954 A | 23 settembre | 1954 |
| Armenia | 9 giugno | 2006 A | 9 giugno | 2006 |
| Australia | 27 agosto | 1952 | 27 agosto | 1952 |
| Isola di Norfolk | 9 agosto | 1954 A | 8 settembre | 1954 |
| Nauru | 9 agosto | 1954 A | 8 settembre | 1954 |
| Austria | 22 ottobre | 1952 | 22 ottobre | 1952 |
| Azerbaigian | 8 agosto | 2000 A | 8 agosto | 2000 |
| Bahamas | 19 settembre | 1997 A | 19 settembre | 1997 |
| Bahrein | 29 marzo | 1971 A | 29 marzo | 1971 |
| Bangladesh | 1° settembre | 1978 A | 1° settembre | 1978 |
| Barbados | 6 dicembre | 1976 A | 6 dicembre | 1976 |
| Belarus | 21 febbraio | 2005 A | 21 febbraio | 2005 |
| Belgio | 22 luglio | 1952 | 22 luglio | 1952 |
| Belize | 14 maggio | 1987 A | 14 maggio | 1987 |
| Benin | 12 ottobre | 2010 A | 12 ottobre | 2010 |
| Bhutan | 20 giugno | 1994 A | 20 giugno | 1994 |
| Bolivia | 27 ottobre | 1960 A | 27 ottobre | 1960 |
| Bosnia e Erzegovina | 30 luglio | 2003 A | 30 luglio | 2003 |
| Botswana | 30 giugno | 2009 | 30 giugno | 2009 |
| Brasile | 14 settembre | 1961 | 14 settembre | 1961 |
| Bulgaria | 8 novembre | 1991 A | 8 novembre | 1991 |
| Burkina Faso | 8 giugno | 1995 A | 8 giugno | 1995 |
| Burundi | 3 aprile | 2006 A | 3 aprile | 2006 |
| Cambogia | 10 giugno | 1952 A | 10 giugno | 1952 |
| Camerun | 5 aprile | 2006 A | 5 aprile | 2006 |
| Canada | 10 luglio | 1953 | 10 luglio | 1953 |
| Capo Verde | 19 marzo | 1980 A | 19 marzo | 1980 |
| Ceca, Repubblica | 6 aprile | 1994 S | 1° gennaio | 1993 |
| Ciad | 15 marzo | 2004 A | 15 marzo | 2004 |
| Cile | 11 marzo | 1952 | 3 aprile | 1952 |
| Cina^a^ | 20 ottobre | 2005 A | 20 ottobre | 2005 |
| Macao | 20 ottobre | 2005 | 20 ottobre | 2005 |
| Cipro | 11 febbraio | 1999 A | 11 febbraio | 1999 |
| Colombia | 26 gennaio | 1970 | 26 gennaio | 1970 |
| Comore | 17 gennaio | 2007 A | 17 gennaio | 2007 |
| Congo (Brazzaville) | 14 dicembre | 2004 A | 14 dicembre | 2004 |
| Congo (Kinshasa) | 4 maggio | 2015 A | 4 maggio | 2015 |
| Corea (Nord) | 25 agosto | 2003 A | 25 agosto | 2003 |
| Corea (Sud) | 8 dicembre | 1953 A | 8 dicembre | 1953 |
| Costa Rica | 23 luglio | 1973 | 23 luglio | 1973 |
| Côte d’Ivoire | 17 dicembre | 2004 A | 17 dicembre | 2004 |
| Croazia | 14 maggio | 1999 A | 14 maggio | 1999 |
| Cuba | 14 aprile | 1976 | 14 aprile | 1976 |
| Danimarca^b^ | 13 febbraio | 1953 | 13 febbraio | 1953 |
| Dominica | 30 marzo | 2006 A | 30 marzo | 2006 |
| Dominicana, Repubblica | 23 giugno | 1952 A | 23 giugno | 1952 |
| Ecuador | 9 maggio | 1956 | 9 maggio | 1956 |
| Egitto | 22 luglio | 1953 | 22 luglio | 1953 |
| El Salvador | 12 febbraio | 1953 | 12 febbraio | 1953 |
| Emirati Arabi Uniti | 2 aprile | 2001 A | 2 aprile | 2001 |
| Eritrea | 6 aprile | 2001 A | 6 aprile | 2001 |
| Estonia | 7 dicembre | 2000 A | 7 dicembre | 2000 |
| Eswatini | 12 luglio | 2005 A | 12 luglio | 2005 |
| Etiopia | 20 giugno | 1977 A | 20 giugno | 1977 |
| Figi | 10 agosto | 2005 A | 10 agosto | 2005 |
| Filippine | 3 dicembre | 1953 | 3 dicembre | 1953 |
| Finlandia | 22 giugno | 1960 A | 22 giugno | 1960 |
| Francia | 20 agosto | 1957 | 20 agosto | 1957 |
| Gabon | 23 aprile | 2008 A | 23 aprile | 2008 |
| Gambia | 17 novembre | 2016 A | 17 novembre | 2016 |
| Georgia | 8 marzo | 2007 A | 8 marzo | 2007 |
| Germania | 3 maggio | 1957 | 3 maggio | 1957 |
| Ghana | 22 febbraio | 1991 A | 22 febbraio | 1991 |
| Giamaica | 24 novembre | 1969 A | 24 novembre | 1969 |
| Giappone | 11 agosto | 1952 | 11 agosto | 1952 |
| Gibuti | 25 marzo | 2008 A | 25 marzo | 2008 |
| Giordania | 24 aprile | 1970 A | 24 aprile | 1970 |
| Grecia | 9 dicembre | 1954 A | 9 dicembre | 1954 |
| Grenada | 27 novembre | 1985 A | 27 novembre | 1985 |
| Guatemala | 25 maggio | 1955 | 25 maggio | 1955 |
| Guinea | 22 maggio | 1991 A | 22 maggio | 1991 |
| Guinea equatoriale | 27 agosto | 1991 | 27 agosto | 1991 |
| Guinea-Bissau | 24 ottobre | 2007 A | 24 ottobre | 2007 |
| Guyana | 31 agosto | 1970 A | 31 agosto | 1970 |
| Haiti | 6 novembre | 1970 A | 6 novembre | 1970 |
| Honduras | 30 luglio | 2003 A | 30 luglio | 2003 |
| India | 9 giugno | 1952 | 9 giugno | 1952 |
| Indonesia* | 21 giugno | 1977 | 21 giugno | 1977 |
| Iran | 18 settembre | 1972 A | 18 settembre | 1972 |
| Iraq | 1° luglio | 1954 A | 1° luglio | 1954 |
| Irlanda | 31 marzo | 1955 | 31 marzo | 1955 |
| Islanda | 11 aprile | 2005 A | 11 aprile | 2005 |
| Isole Cook | 2 dicembre | 2004 A | 2 dicembre | 2004 |
| Israele | 3 settembre | 1956 | 3 settembre | 1956 |
| Italia | 3 agosto | 1955 | 3 agosto | 1955 |
| Kazakistan | 13 settembre | 2010 A | 13 settembre | 2010 |
| Kenya | 7 maggio | 1974 A | 7 maggio | 1974 |
| Kirghizistan | 11 dicembre | 2003 A | 11 dicembre | 2003 |
| Kuwait | 12 settembre | 2007 A | 12 settembre | 2007 |
| Laos | 28 febbraio | 1955 A | 28 febbraio | 1955 |
| Lesotho | 24 ottobre | 2013 A | 24 ottobre | 2013 |
| Lettonia | 18 agosto | 2003 A | 18 agosto | 2003 |
| Libano | 18 settembre | 1970 A | 18 settembre | 1970 |
| Liberia | 2 luglio | 1986 A | 2 luglio | 1986 |
| Libia | 9 luglio | 1970 A | 9 luglio | 1970 |
| Lituania | 12 gennaio | 2000 A | 12 gennaio | 2000 |
| Lussemburgo | 13 gennaio | 1955 | 13 gennaio | 1955 |
| Macedonia del Nord | 9 agosto | 2004 A | 9 agosto | 2004 |
| Madagascar | 24 maggio | 2006 A | 24 maggio | 2006 |
| Malawi | 21 maggio | 1974 A | 21 maggio | 1974 |
| Malaysia | 17 maggio | 1991 A | 17 maggio | 1991 |
| Maldive | 3 ottobre | 2006 A | 3 ottobre | 2006 |
| Mali | 31 agosto | 1987 A | 31 agosto | 1987 |
| Malta | 13 maggio | 1975 A | 13 maggio | 1975 |
| Marocco | 12 ottobre | 1972 A | 12 ottobre | 1972 |
| Mauritania | 29 aprile | 2002 A | 29 aprile | 2002 |
| Maurizio | 11 giugno | 1971 A | 11 giugno | 1971 |
| Messico | 26 maggio | 1976 A | 26 maggio | 1976 |
| Micronesia | 6 luglio | 2007 A | 6 luglio | 2007 |
| Moldova | 25 gennaio | 2001 A | 25 gennaio | 2001 |
| Mongolia | 26 maggio | 2009 A | 26 maggio | 2009 |
| Montenegro | 27 luglio | 2009 A | 27 luglio | 2009 |
| Mozambico | 15 maggio | 2008 A | 15 maggio | 2008 |
| Myanmar | 26 maggio | 2006 A | 26 maggio | 2006 |
| Namibia | 23 febbraio | 2007 A | 23 febbraio | 2007 |
| Nepal | 8 maggio | 2006 A | 8 maggio | 2006 |
| Nicaragua | 2 agosto | 1956 A | 2 agosto | 1956 |
| Niger | 4 giugno | 1985 A | 4 giugno | 1985 |
| Nigeria | 17 agosto | 1993 A | 17 agosto | 1993 |
| Niue | 27 ottobre | 2005 A | 27 ottobre | 2005 |
| Norvegia | 23 aprile | 1956 A | 23 aprile | 1956 |
| Nuova Zelanda | 16 settembre | 1952 | 16 settembre | 1952 |
| Oman | 23 gennaio | 1989 A | 23 gennaio | 1989 |
| Paesi Bassi | 29 ottobre | 1954 | 29 ottobre | 1954 |
| Pakistan | 10 novembre | 1954 A | 10 novembre | 1954 |
| Palau | 23 giugno | 2006 A | 23 giugno | 2006 |
| Panama | 14 febbraio | 1968 A | 14 febbraio | 1968 |
| Papua Nuova Guinea | 1° giugno | 1976 A | 1° giugno | 1976 |
| Paraguay | 5 aprile | 1968 A | 5 aprile | 1968 |
| Perù | 1° luglio | 1975 | 1° luglio | 1975 |
| Polonia | 29 maggio | 1996 A | 29 maggio | 1996 |
| Portogallo | 20 ottobre | 1955 | 20 ottobre | 1955 |
| Qatar | 8 giugno | 2006 A | 8 giugno | 2006 |
| Regno Unito | 7 settembre | 1953 | 7 settembre | 1953 |
| Guernesey | 9 marzo | 1966 A | 8 aprile | 1966 |
| Isola di Man | 1° ottobre | 1953 | 1° ottobre | 1953 |
| Jersey | 1° ottobre | 1953 A | 31 ottobre | 1953 |
| Rep. Centrafricana | 27 ottobre | 2004 A | 27 ottobre | 2004 |
| Romania* | 17 novembre | 1971 A | 17 novembre | 1971 |
| Ruanda | 26 agosto | 2008 A | 26 agosto | 2008 |
| Russia | 24 aprile | 1956 A | 24 aprile | 1956 |
| Saint Kitts e Nevis | 17 aprile | 1990 A | 17 aprile | 1990 |
| Saint Lucia | 23 ottobre | 2002 A | 23 ottobre | 2002 |
| Saint Vincent e Grenadine | 15 novembre | 2001 A | 15 novembre | 2001 |
| Salomone, Isole | 18 ottobre | 1978 A | 18 ottobre | 1978 |
| Samoa | 2 marzo | 2005 A | 2 marzo | 2005 |
| São Tomé e Príncipe | 7 aprile | 2006 A | 7 aprile | 2006 |
| Seicelle | 31 ottobre | 1996 | 31 ottobre | 1996 |
| Senegal | 3 marzo | 1975 A | 3 marzo | 1975 |
| Serbia | 11 febbraio | 1955 | 11 febbraio | 1955 |
| Sierra Leone | 23 giugno | 1981 A | 23 giugno | 1981 |
| Singapore | 18 agosto | 2010 A | 18 agosto | 2010 |
| Siria | 5 novembre | 2003 A | 5 novembre | 2003 |
| Slovacchia | 24 marzo | 2006 A | 24 marzo | 2006 |
| Slovenia | 27 maggio | 1998 A | 27 maggio | 1998 |
| Spagna | 18 febbraio | 1952 | 3 aprile | 1952 |
| Sri Lanka | 3 aprile | 1952 | 3 aprile | 1952 |
| Stati Uniti | 18 agosto | 1972 | 18 agosto | 1972 |
| Tutti i territori di cui gli Stati Uniti garantiscono le relazioni internazionali | 18 agosto | 1972 | 17 settembre | 1972 |
| Sudafrica | 21 settembre | 1956 | 21 settembre | 1956 |
| Sudan | 16 luglio | 1971 A | 16 luglio | 1971 |
| Sudan del Sud | 6 dicembre | 2013 A | 6 dicembre | 2013 |
| Suriname | 22 aprile | 1977 S | 25 novembre | 1975 |
| Svezia | 30 maggio | 1952 | 30 maggio | 1952 |
| Svizzera | 26 settembre | 1996 | 26 settembre | 1996 |
| Tagikistan | 4 ottobre | 2010 A | 4 ottobre | 2010 |
| Tanzania | 21 febbraio | 2005 A | 21 febbraio | 2005 |
| Thailandia | 16 agosto | 1978 | 16 agosto | 1978 |
| Togo | 2 aprile | 1986 A | 2 aprile | 1986 |
| Tonga | 23 novembre | 2005 A | 23 novembre | 2005 |
| Trinidad e Tobago | 30 giugno | 1970 A | 30 giugno | 1970 |
| Tunisia | 22 luglio | 1971 A | 22 luglio | 1971 |
| Turchia | 29 luglio | 1988 A | 29 luglio | 1988 |
| Tuvalu | 15 dicembre | 2006 A | 15 dicembre | 2006 |
| Ucraina | 31 maggio | 2006 A | 31 maggio | 2006 |
| Uganda | 29 agosto | 2007 A | 29 agosto | 2007 |
| Ungheria | 17 maggio | 1960 A | 17 maggio | 1960 |
| Unione europea | 6 ottobre | 2005 A | 6 ottobre | 2005 |
| Uruguay | 15 luglio | 1970 | 15 luglio | 1970 |
| Vanuatu | 2 agosto | 2007 A | 2 agosto | 2007 |
| Venezuela | 12 maggio | 1966 A | 12 maggio | 1966 |
| Vietnam | 22 febbraio | 2005 A | 22 febbraio | 2005 |
| Yemen | 20 dicembre | 1990 A | 20 dicembre | 1990 |
| Zambia | 24 giugno | 1986 A | 24 giugno | 1986 |
| Zimbabwe | 30 novembre | 2012 A | 30 novembre | 2012 |
| * Riserve e dichiarazioni. Le riserve e dichiarazioni non sono pubblicate nella RU. I testi francese e inglese possono essere consultati sul sito Internet dell’Organizzazione della Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura (FAO): www.fao.org/legal o ottenuti presso la Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione trattati internazionali, 3003 Berna. | | | | |
| ^a^ La Conv. non si applica alla Regione amministrava speciale (SAR) di Hong Kong. | | | | |
| ^b^ Il testo emendato della Conv. (1997) non si applica alla Groenlandia e alle Isole Färöer. | | | | |

[^1]: RU  **1997**  1514;FF  **1995**  IV 589
[^2]: Il 2 ott. 2005, conformemente all’art. XIII par. 4 della Conv. del 6 dic. 1951 (RU  **1997**  1515), è entrata in vigore la Conv. riveduta per tutte le Parti contraenti, indipendentemente dalla data della loro adesione.
[^3]: [CS **14** 188;RU  **1954**  207]
[^4]: [CS **14** 190;RU  **1954**  207]