0.916.225.14

^^RU **2025** 353

# Scambio di note tra la Svizzera e il Liechtenstein sull’omologazione di prodotti fitosanitari contenenti nuove sostanze attive

Entrato in vigore il 1° giugno 2025

(Stato 1° giugno 2025)

Traduzione

| Ambasciata<br>del Principato del Liechtenstein | Berna, 15 maggio 2025<br>Dipartimento federale <br>degli affari esteri<br>Berna |
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L’Ambasciata del Principato del Liechtenstein presenta i suoi complimenti al Dipartimento federale degli affari esteri e si pregia di dichiarare ricevuta la sua nota del 15 maggio 2025 del tenore seguente:

«Il Dipartimento federale degli affari esteri presenta i suoi complimenti all’Ambasciata del Principato del Liechtenstein e ha l’onore di sottoporgli quanto segue:
 In seguito alla decisione presa dalla Corte di giustizia delle Comunità europee il 21 aprile 2005 nelle cause congiunte C-207/03 e C-252/03 e viste le conseguenze da essa derivanti per lo spazio economico Svizzera–Liechtenstein, il Consiglio federale – riferendosi ai colloqui avuti a questo proposito nonché all’esperienza acquisita sulla base dello scambio di note del 22 aprile 2005[^1], rinnovato il 23 maggio 2006[^2], il 25 maggio 2009[^3], il 21 maggio 2012[^4], il 6 maggio 2015[^5]e il 19 maggio 2020[^6], tra la Svizzera e il Liechtenstein sull’omologazione di prodotti fitosanitari contenenti nuove sostanze attive – propone al Governo del Principato del Liechtenstein, sulla base della legislazione svizzera sui prodotti fitosanitari applicabile nell’ambito del Trattato di unione doganale conchiuso il 29 marzo 1923[^7]tra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein (Trattato doganale), una regolamentazione d’eccezione relativa all’omologazione di prodotti fitosanitari contenenti nuove sostanze attive:
 Le omologazioni di prodotti fitosanitari contenenti nuove sostanze attive (New Chemical Entities, NCE o New Active Substances, NAS) concesse dall’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria in virtù dell’ordinanza svizzera del 12 maggio 2010[^8]concernente l’immissione sul mercatodi prodotti fitosanitari (Ordinanza sui prodotti fitosanitari) non sono riconosciute automaticamente nel Liechtenstein.
 L’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria informa immediatamente l’Ufficio dell’ambiente del Liechtenstein su ogni nuovo prodotto fitosanitario contenente NCE o NAS omologato in Svizzera. L’Ufficio dell’ambiente del Liechtenstein allestisce un elenco nel quale sono menzionati i prodotti fitosanitari per i quali l’omologazione non è riconosciuta nel Liechtenstein. L’elenco è aggiornato regolarmente e pubblicato dall’Ufficio dell’ambiente del Liechtenstein. Per i prodotti fitosanitari che figurano in questo elenco l’omologazione è riconosciuta nel Liechtenstein dopo dodici mesi. Un riconoscimento anteriore o, in casi eccezionali, posteriore è possibile.
 Ciascuna Parte può denunciare il presente Accordo mediante notifica scritta all’altra Parte. In tal caso, la denuncia del presente Accordo avrà effetto dodici mesi dopo la data di ricezione della notifica di denuncia. Le Parti contraenti possono decidere in qualsiasi momento le modifiche necessarie per la continuazione della presente regolamentazione. A tal fine esse avviano per tempo negoziati sulla base del presente Accordo.
 Se il Governo del Principato del Liechtenstein approva quanto precede, la presente nota e la nota di risposta del Liechtenstein costituiranno un accordo tra i due Governi, che entrerà in vigore il 1° giugno 2025.
 Il Dipartimento federale degli affari esteri coglie l’occasione per rinnovare all’Ambasciata del Principato del Liechtenstein l’espressione della sua alta considerazione.»

L’Ambasciata del Principato del Liechtenstein si onora di comunicare al Dipartimento federale degli affari esteri che il Governo del Liechtenstein approva le disposizioni che precedono. La nota del Dipartimento e la risposta dell’Ambasciata costituiscono un accordo tra i due Governi, che entra in vigore il 1° giugno 2025.

L’Ambasciata del Principato del Liechtenstein rinnova al Dipartimento federale degli affari esteri l’assicurazione della sua alta considerazione

[^1]: RU  **2005**  2245
[^2]: RU  **2006**  2733
[^3]: RU  **2009**  3935
[^4]: RU  **2012**  4545
[^5]: RU  **2015**  1569
[^6]: RU  **2020**  2089
[^7]: RS  **0.631.112.514**
[^8]: RS  **916.161**