0.922.74

RU **1980** 1072; FF **1979** III 603

Traduzione

# Convenzione internazionale che regola la caccia alla balena

Conchiusa a Washington il 2 dicembre 1946

Approvata dall’Assemblea federale il 4 marzo 1980[^1]

Adesione svizzera notificata il 29 maggio 1980

Entrata in vigore per la Svizzera il 29 maggio 1980

(Stato 14  novembre 2019)

I Governi, i cui rappresentanti debitamente autorizzati hanno firmato la presente Convenzione,

riconoscendo che le nazioni del mondo hanno interesse a salvaguardare, per le generazioni future, le grandi risorse naturali costituite dalle specie di balene;

considerando che, sin dall’inizio, la caccia alla balena s’è tradotta in uno sfruttamento eccessivo di una zona dopo l’altra e nella distruzione indiscriminata di una specie dopo l’altra, al punto da rendere essenziale la protezione di tutte le specie di balene contro il dilagare d’abusi di tale genere;

riconoscendo che un regolamento appropriato della caccia alla balena varrebbe ad assicurare un incremento naturale di questi cetacei, così da permettere un aumento del numero delle balene catturabili senza pertanto comprometterne le risorse naturali;

riconoscendo che, nell’interesse generale, la popolazione delle balene deve raggiungere un livello ottimale il più rapidamente possibile senza peraltro cagionare una penuria più o meno generalizzata sul piano economico-alimentare;

riconoscendo che, per raggiungere questi obiettivi, occorre circoscrivere le operazioni di caccia alle specie meglio in grado di sopportare uno sfruttamento, onde dare a quelle in via di estinzione il tempo di ricostituirsi;

desiderando istituire un sistema di regolamento internazionale della caccia alla balena tale da assicurare in maniera appropriata ed efficace la conservazione e l’accrescimento dì questi cetacei, sulla base dei principi contemplati nelle disposizioni dell’Accordo internazionale che regola la caccia alla balena, firmato a Londra il 18 giugno 1937, e dei protocolli del medesimo, firmati a Londra il 24 giugno 1938 e il 26 novembre 1945; e

avendo deciso di conchiudere una convenzione destinata ad assicurare la conservazione appropriata delle popolazioni di balene e desiderando offrire all’industria baleniera la possibilità di svilupparsi in maniera metodica,

hanno convenuto quanto segue:

##### **Art. I** {#art_I omnilex-key=ch-fedlex-international--0.922.74--I}
1. La presente Convenzione comprende l’allegato che ne è parte integrante. Qualsiasi riferimento alla «Convenzione» concerne parimenti l’allegato, sia nella ver-sione attuale, sia nella versione eventualmente modificata giusta le disposizioni dell’articolo V.
2. La presente Convenzione s’applica alle navi officina, alle stazioni di terraferma e alle baleniere sottoposte alla giurisdizione dei Governi contraenti, come anche a tutte le acque in cui queste officine galleggianti, officine di terraferma e baleniere si dedicano a tale industria.

##### **Art. II** {#art_I omnilex-key=ch-fedlex-international--0.922.74--II}
Ai fini della presente Convenzione:
1. Con «nave officina» s’intende una nave a bordo della quale le balene sono trattate totalmente o parzialmente.
2. Con «stazione di terraferma» s’intende un’officina sulla terraferma in cui le balene sono trattate totalmente o parzialmente.
3.[^2] Con «baleniera» s’intende una nave[^3]utilizzata per cacciare, catturare, rimorchiare, inseguire o reperire le balene.
4. Con «Governo contraente» s’intende qualsiasi governo che abbia depositato uno strumento di ratificazione o notificato la sua adesione alla presente Convenzione.

##### **Art. III** {#art_I omnilex-key=ch-fedlex-international--0.922.74--III}
1. I Governi contraenti hanno convenuto di creare una Commissione internazionale della caccia alla balena, qui appresso chiamata «Commissione», che sarà composta di membri designati dai Governi contraenti, in ragione di un membro per Governo. Ciascun membro disporrà di un voto; egli potrà essere accompagnato da uno o più periti o consulenti.
2. La Commissione eleggerà, nel proprio seno, un Presidente e un Vicepresidente ed elaborerà il suo regolamento interno. Essa deciderà alla maggioranza semplice dei membri votanti; tuttavia, la maggioranza di tre quarti dei membri votanti sarà richiesta per le decisioni prese in virtù dell’articolo V. Il regolamento interno potrà disporre che le decisioni siano prese anche fuori seduta.
3. La Commissione potrà designare il proprio segretario e il proprio personale.
4. La Commissione potrà creare, facendo capo ai propri membri, periti e consulenti, tutti i comitati che riterrà opportuni per adempiere le funzioni demandabili.
5. Ogni Governo determinerà e assumerà le spese del suo rappresentante nella Commissione, come anche quelle dei periti e consulenti che l’accompagneranno.
6. Dato che talune istituzioni specializzate dell’Organizzazione delle Nazioni Unite già s’interessano al mantenimento e allo sviluppo dell’industria baleniera, come anche ai prodotti di questa, i Governi contraenti, per evitare doppioni, si consulte-ranno, nei due anni a decorrere dall’entrata in vigore della presente Convenzione, onde decidere se non convenga integrare la Commissione in una delle suddette istituzioni specializzate.
7. Trattando, il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e d’Irlanda del Nord, di concerto con gli altri Governi contraenti, prenderà le necessarie disposizioni per convocare una prima volta la Commissione e farà procedere alle consultazioni, di cui al paragrafo 6 qui innanzi.
8. Per le sedute successive, la Commissione stabilirà da sé le modalità di convocazione.

##### **Art. IV** {#art_I omnilex-key=ch-fedlex-international--0.922.74--IV}
1. La Commissione, sia agendo di concerto con le organizzazioni autonome dei Governi contraenti o con altri organismi, istituzioni oppure enti pubblici o privati, o tramite i loro intermediari, sia agendo indipendentemente, potrà:
a) Incoraggiare, raccomandare e, occorrendo, organizzare studi ed inchieste sulle balene e la caccia alla balena;
b) Riunire ed analizzare dati statistici circa la situazione attuale e l’evoluzione delle popolazioni di balene, come anche circa le ripercussioni delle operazioni di caccia sulle medesime;
c) Studiare, valutare e diffondere informazioni sui metodi utilizzabili onde preservare e ricostituire le popolazioni di balene.
2. La Commissione provvederà a pubblicare i rapporti d’attività; essa potrà parimenti pubblicare, sia indipendentemente, sia in collaborazione con l’Ufficio internazionale di statistica delle balene, a Sandefjord, in Norvegia, o con altri organismi o servizi, qualsiasi altro rapporto ritenuto utile, nonché dati statistici e scientifici o altre informazioni pertinenti sulle balene e la caccia alla balena.

##### **Art. V** {#art_V omnilex-key=ch-fedlex-international--0.922.74--V}
1.[^4]La Commissione potrà modificare di quando in quando le disposizioni dell’alle-gato adottando, per quanto attiene alla conservazione e all’utilizzazione delle risorse baleniere, regolamenti concernenti:
a) le specie protette e non protette;
b) le stagioni autorizzate e vietate;
c) le acque aperte o chiuse alla caccia, compresa la delimitazione delle zone di rifugio;
d) la taglia minima per ogni specie;
e) l’epoca, i metodi e l’intensità delle operazioni di caccia (compreso il numero massimo delle catture autorizzate durante una data stagione);
f) il genere e le caratteristiche degli attrezzi, apparecchi e strumenti utilizzabili;
g) i procedimenti di misurazione, e
h) i rilevamenti delle catture ed altri documenti di carattere statistico o biologico e
i) i metodi d’ispezione.
2. Tali modificazioni dell’allegato dovranno:
a) essere dettate dalla necessità di raggiungere gli obiettivi e gli scopi della Convenzione e di assicurare la conservazione, lo sviluppo e l’utilizzazione ottimale delle risorse;
b) fondarsi sui dati scientifici;
c) evitare di istituire una restrizione per quanto concerne il numero o la nazionalità delle navi officina e delle stazioni di terraferma, nonché di assegnare contingenti determinati a una nave officina o stazione di terraferma, oppure a un gruppo di tali navi o stazioni, e
d) tener conto degli interessi dei consumatori di prodotti derivanti dalla balena e degli interessi dell’industria baleniera.
3. Una modificazione siffatta entrerà in vigore, nei confronti dei Governi contraenti, novanta giorni dopo la data di notificazione da parte della Commissione a ciascun Governo contraente; tuttavia:
a) se un Governo presenta alla Commissione un’obiezione contro la modificazione nel termine menzionato, la sua entrata in vigore nei confronti dei Governi contraenti sarà sospesa durante un nuovo periodo di novanta giorni, e
b) qualsiasi altro Governo contraente potrà, in tal caso, presentare un’obiezione contro la modificazione, entro questo nuovo termine di novanta giorni, o, successivamente, prima dello scadere di un termine di trenta giorni a decorrere dalla data di ricezione dell’ultima obiezione pervenuta nel corso di questo termine suppletivo di novanta giorni, dopo di che
c) la modificazione entrerà in vigore nei confronti dei Governi contraenti che non avranno sollevato obiezioni, mentre, nei confronti di un Governo sollevante obiezione, essa entrerà in vigore solamente dopo il ritiro di questa. La Commissione dovrà notificare immediatamente tutte le obiezioni e tutte le revoche d’obiezioni ai Governi contraenti, ciascuno di questi essendo tenuto a confermare la ricezione delle notificazioni relative alle modificazioni, obiezioni o revoche d’obiezioni.
4. Nessuna modificazione entrerà in vigore innanzi il 1° luglio 1949.

##### **Art. VI** {#art_V omnilex-key=ch-fedlex-international--0.922.74--VI}
La Commissione potrà formulare, di quando in quando, in favore di uno qualsiasi o di tutti i Governi contraenti, raccomandazioni circa le questioni riguardanti sia le balene e la caccia alla balena, sia gli obiettivi e gli scopi della presente Convenzione.

##### **Art. VII** {#art_V omnilex-key=ch-fedlex-international--0.922.74--VII}
I Governi contraenti dovranno vigilare affinché le notificazioni e i dati statistici o altri, richiesti dalla presente Convenzione, vengano trasmessi senza indugio all’Ufficio internazionale di statistica delle balene a Sandefjord, in Norvegia, oppure a qualsiasi altro organismo designato dalla Commissione, nelle forme e nei modi stabiliti dalla medesima.

##### **Art. VIII** {#art_V omnilex-key=ch-fedlex-international--0.922.74--VIII}
1. Nonostante qualsiasi disposizione contraria della presente Convenzione, ogni Governo contraente potrà accordare ai propri cittadini un permesso speciale autorizzante l’interessato ad uccidere, catturare e trattare le balene per le ricerche scientifiche, tale autorizzazione potendo essere subordinata alle restrizioni quantitative e alle altre condizioni che il Governo contraente riterrà opportune; in questo caso, le balene potranno essere uccise, catturate o trattate senza che ci si debba conformare alle disposizioni della presente Convenzione. Ogni Governo contraente dovrà immediatamente notificare alla Commissione tutti i permessi di siffatta natura da esso accordati. Un Governo contraente potrà annullare in ogni momento un permesso speciale accordato.
2. Nella misura del possibile, le balene catturate in base a tali permessi speciali andranno trattate giusta le direttive impartite dal Governo autorizzante, valide anche per l’utilizzazione dei prodotti ottenuti.
3. Nella misura del possibile, ogni Governo contraente, ad intervalli d’un anno al massimo, dovrà trasmettere, all’organismo designato all’uopo dalla Commissione, le informazioni di carattere scientifico di cui disporrà sulle balene e la caccia alla balena, compresi i risultati delle ricerche effettuate in applicazione del paragrafo 1 del presente articolo e dell’articolo IV.
4. Riconoscendo che è indispensabile, per assicurare una gestione sana e proficua dell’industria baleniera, di riunire e di analizzare costantemente le informazioni biologiche raccolte in occasione delle operazioni delle officine galleggianti e di quelle di terraferma, i Governi contraenti adotteranno tutti i provvedimenti in loro potere per procurarsele.

##### **Art. IX** {#art_I omnilex-key=ch-fedlex-international--0.922.74--IX}
1. Ogni Governo contraente adotterà tutti i provvedimenti utili per assicurare l’applicazione delle disposizioni della presente Convenzione e punire le infrazioni commesse nel corso d’operazioni effettuate da persone o navi sottoposte alla sua giurisdizione.
2. Nessun premio, o altro incentivo commisurato ai risultati del lavoro, verrà versato ai cannonieri e agli equipaggi delle baleniere per ogni balena la cui cattura è vietata dalla presente Convenzione.
3. In caso d’infrazione o di contravvenzione alle disposizioni della presente Convenzione, l’azione giudiziaria sarà intentata dal Governo competente per giudicare il reato.
4. Ogni Governo contraente dovrà trasmettere alla Commissione le informazioni dettagliate fornitegli dai suoi, ispettori circa le infrazioni alle disposizioni della presente Convenzione commesse da persone o da navi sottoposte alla sua giurisdizione. Questa comunicazione dovrà indicare i provvedimenti presi per reprimere l’infrazione, come anche le sanzioni inflitte.

##### **Art. X** {#art_X omnilex-key=ch-fedlex-international--0.922.74--X}
1. La presente Convenzione sarà ratificata e gli strumenti di ratificazione depositati presso il Governo degli Stati Uniti d’America.
2. Ogni Governo non firmatario della presente Convenzione potrà aderirvi dalla sua entrata in vigore, mediante notificazione scritta indirizzata al Governo degli Stati Uniti d’America.
3. Il Governo degli Stati Uniti d’America renderà note, a tutti gli altri Governi firmatari e aderenti, le ratificazioni depositate e le adesioni ricevute.
4. Allorché almeno sei Governi firmatari, compresi quelli dei Paesi Bassi, della Norvegia, dell’Unione delle Repubbliche socialiste sovietiche, del Regno Unito di Gran Bretagna e d’Irlanda del Nord e degli Stati Uniti d’America, avranno depositato gli strumenti di ratificazione, la presente Convenzione entrerà per essi in vigore, mentre, per ciascun Governo che la ratificherà o vi aderirà successivamente, essa entrerà in vigore alla data in cui è stato depositato lo strumento di ratificazione o alla ricezione della notificazione d’adesione.
5. Le disposizioni dell’allegato non saranno applicabili innanzi il l° luglio 1948. Le modificazioni dell’allegato, eventualmente adottate in virtù dell’articolo V, non saranno applicabili innanzi il 1° luglio 1949.

##### **Art. XI** {#art_X omnilex-key=ch-fedlex-international--0.922.74--XI}
Ogni Governo contraente potrà recedere dalla presente Convenzione il 30 giugno di ogni anno inviando, al più tardi il 1° gennaio dello stesso anno, una notificazione di ritiro al Governo depositario il quale, alla ricezione di questa notificazione, sarà tenuto di comunicarne il contenuto agli altri Governi contraenti. Ciascuno degli altri Governi contraenti potrà, entro un mese dalla data in cui avrà ricevuto, dal Governo depositario, copia della detta notificazione, rendere noto il suo recesso secondo la medesima procedura, e la Convenzione cesserà di valere nei suoi confronti a contare dal 30 giugno dello stesso anno.

La presente Convenzione recherà la data nella quale essa è aperta alla firma, e rimarrà aperta alla firma per un periodo di quattordici giorni dopo tale data.

*In fede di che* i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato la presente<br />Convenzione.Fatto a Washington il 2 dicembre 1946, in lingua inglese, l’originale dovendo essere depositato negli archivi del Governo degli Stati Uniti d’America. Questo Governo trasmetterà una copia certificata conforme della Convenzione a tutti gli altri Governi firmatari, nonché a tutti i Governi che avranno aderito alla Convenzione.(Seguono le firme)

| Stati partecipanti | Ratifica<br>Adesione (A) | | Entrata in vigore | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Antigua e Barbuda | 21 luglio | 1982 A | 21 luglio | 1982 |
| Argentina** | 18 maggio | 1960 | 18 maggio | 1960 |
| Australia** | 1° dicembre | 1947 | 10 novembre | 1948 |
| Austria | 20 maggio | 1994 A | 20 maggio | 1994 |
| Belgio | 14 luglio | 2004 A | 14 luglio | 2004 |
| Belize | 17 giugno | 2003 A | 17 giugno | 2003 |
| Benin | 26 aprile | 2002 A | 26 aprile | 2002 |
| Brasile** | 4 gennaio | 1974 A | 4 gennaio | 1974 |
| Bulgaria | 10 agosto | 2009 A | 10 agosto | 2009 |
| Cambogia | 1° giugno | 2006 A | 1° giugno | 2006 |
| Camerun | 14 giugno | 2005 A | 14 giugno | 2005 |
| Ceca, Repubblica | 26 gennaio | 2005 A | 26 gennaio | 2005 |
| Cile* ** | 6 luglio | 1979 | 6 luglio | 1979 |
| Cina* | 24 settembre | 1980 A | 24 settembre | 1980 |
| Hong Kong | 3 giugno | 1997 | 1° luglio | 1997 |
| Cipro | 26 febbraio | 2007 A | 26 febbraio | 2007 |
| Colombia | 22 marzo | 2011 A | 22 marzo | 2011 |
| Congo (Brazzaville) | 29 maggio | 2008 A | 29 maggio | 2008 |
| Corea (Sud) | 29 dicembre | 1978 A | 29 dicembre | 1978 |
| Costa Rica | 24 luglio | 1981 A | 24 luglio | 1981 |
| Côte d’Ivoire | 8 luglio | 2004 A | 8 luglio | 2004 |
| Croazia | 10 gennaio | 2007 A | 10 gennaio | 2007 |
| Danimarca | 23 maggio | 1950 | 23 maggio | 1950 |
| Dominica | 18 giugno | 1992 A | 18 giugno | 1992 |
| Dominicana, Repubblica | 30 luglio | 2008 A | 30 luglio | 2008 |
| Ecuador | 10 maggio | 2007 A | 10 maggio | 2007 |
| Eritrea | 10 ottobre | 2007 A | 10 ottobre | 2007 |
| Estonia | 7 gennaio | 2009 A | 7 gennaio | 2009 |
| Finlandia | 23 febbraio | 1983 A | 23 febbraio | 1983 |
| Francia** | 3 dicembre | 1948 | 3 dicembre | 1948 |
| Gabon | 8 maggio | 2002 | 8 maggio | 2002 |
| Gambia | 17 maggio | 2005 A | 17 maggio | 2005 |
| Germania** | 2 luglio | 1982 A | 2 luglio | 1982 |
| Ghana | 17 luglio | 2009 A | 17 luglio | 2009 |
| Grenada | 7 aprile | 1993 A | 7 aprile | 1993 |
| Guinea | 21 giugno | 2000 A | 21 giugno | 2000 |
| Guinea-Bissau | 29 maggio | 2007 A | 29 maggio | 2007 |
| India | 9 marzo | 1981 A | 9 marzo | 1981 |
| Irlanda | 2 gennaio | 1985 A | 2 gennaio | 1985 |
| Islanda* | 10 ottobre | 2002 A | 10 ottobre | 2002 |
| Isole Marshall | 1° giugno | 2006 A | 1° giugno | 2006 |
| Israele | 7 giugno | 2006 A | 7 giugno | 2006 |
| Italia** | 12 febbraio | 1998 A | 12 febbraio | 1998 |
| Kenya | 2 dicembre | 1981 A | 2 dicembre | 1981 |
| Kiribati | 28 dicembre | 2004 A | 28 dicembre | 2004 |
| Laos | 22 maggio | 2007 A | 22 maggio | 2007 |
| Liberia | 10 agosto | 2018 A | 10 agosto | 2018 |
| Lituania | 25 novembre | 2008 A | 25 novembre | 2008 |
| Lussemburgo | 10 giugno | 2005 A | 10 giugno | 2005 |
| Mali | 17 agosto | 2004 A | 17 agosto | 2004 |
| Marocco | 12 febbraio | 2001 A | 12 febbraio | 2001 |
| Mauritania | 23 dicembre | 2003 A | 23 dicembre | 2003 |
| Messico** | 30 giugno | 1949 A | 30 giugno | 1949 |
| Monaco** | 15 marzo | 1982 A | 15 marzo | 1982 |
| Mongolia | 16 maggio | 2002 | 16 maggio | 2002 |
| Nauru | 15 giugno | 2005 A | 15 giugno | 2005 |
| Nicaragua | 5 giugno | 2003 A | 5 giugno | 2003 |
| Norvegia** | 3 marzo | 1948 | 10 novembre | 1948 |
| Nuova Zelanda** | 15 giugno | 1976 A | 15 giugno | 1976 |
| Oman | 15 luglio | 1980 A | 15 luglio | 1980 |
| Paesi Bassi** | 14 giugno | 1977 A | 14 giugno | 1977 |
| Aruba | 9 gennaio | 1986 | 1° gennaio | 1986 |
| Curaçao | 14 giugno | 1977 A | 14 giugno | 1977 |
| Parte caraibica (Bonaire,<br>Sant’Eustachio e Saba) | 14 giugno | 1977 A | 14 giugno | 1977 |
| Sint Maarten | 14 giugno | 1977 A | 14 giugno | 1977 |
| Palau | 8 maggio | 2002 | 8 maggio | 2002 |
| Panama | 12 giugno | 2001 | 12 giugno | 2001 |
| Perù* ** | 18 giugno | 1979 | 18 giugno | 1979 |
| Polonia | 17 aprile | 2009 A | 17 aprile | 2009 |
| Portogallo | 14 maggio | 2002 | 14 maggio | 2002 |
| Regno Unito* ** | 17 giugno | 1947 | 10 novembre | 1948 |
| Romania | 9 aprile | 2008 A | 9 aprile | 2008 |
| Russia | 11 settembre | 1948 | 10 novembre | 1948 |
| Saint Kitts e Nevis | 24 giugno | 1992 A | 24 giugno | 1992 |
| Saint Lucia | 29 giugno | 1981 A | 29 giugno | 1981 |
| Saint Vincent e Grenadine | 22 luglio | 1981 A | 22 luglio | 1981 |
| Salomone, Isole | 10 maggio | 1993 A | 10 maggio | 1993 |
| San Marino** | 16 aprile | 2002 A | 16 aprile | 2002 |
| São Tomé e Príncipe | 18 maggio | 2018 A | 18 maggio | 2018 |
| Senegal | 15 luglio | 1982 A | 15 luglio | 1982 |
| Slovacchia | 22 marzo | 2005 A | 22 marzo | 2005 |
| Slovenia | 20 settembre | 2006 A | 20 settembre | 2006 |
| Spagna** | 6 luglio | 1979 A | 6 luglio | 1979 |
| Stati Uniti | 18 luglio | 1947 | 10 novembre | 1948 |
| Sudafrica | 5 maggio | 1948 | 10 novembre | 1948 |
| Suriname | 14 luglio | 2004 A | 14 luglio | 2004 |
| Svezia** | 15 giugno | 1979 A | 15 giugno | 1979 |
| Svizzera | 29 maggio | 1980 A | 29 maggio | 1980 |
| Tanzania | 23 giugno | 2008 A | 23 giugno | 2008 |
| Togo | 15 giugno | 2005 A | 15 giugno | 2005 |
| Tuvalu | 30 giugno | 2004 A | 30 giugno | 2004 |
| Ungheria | 1° giugno | 2004 A | 1° giugno | 2004 |
| Uruguay | 27 settembre | 2007 A | 27 settembre | 2007 |
| * Riserve e dichiarazioni. ** Obiezioni. Le riserve, dichiarazioni ed obiezioni, non sono pubblicate nella RU. Il testo, francese ed inglese, può essere consultato sul sito Internet dell’Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU):http://treaties.un.orgoppure ottenuto presso la Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione Trattati internazionali, 3003 Berna. | | | | |

[^1]: Art. 1 del DF del 4 mar. 1980 (RU  **1980**  1071).
[^2]: Modificato dal Prot. del 19 nov. 1956 alla Conv. internazionale che regola la caccia alla balena.
[^3]: Modificato dal Prot. del 19 nov. 1956 alla Conv. internazionale che regola la caccia alla balena.
[^4]: Modificato dal Prot. del 19 nov. 1956 alla Conv. internazionale che regola la caccia alla balena.