0.923.211

^^RU **2025** 738

Traduzione

# Regolamento d’applicazione dell’Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica francese concernente la pesca nel lago Lemano

Approvato dalla Commissione Consultiva il 19 dicembre 2024<br />Concluso mediante scambio di note dei 9 settembre / 21 ottobre 2025<br />Entrato in vigore il 1° gennaio 2026

(Stato 1° gennaio 2026)

## **Capitolo I** Diritto di pesca {#chap_I}
##### **Art. 1** Autorizzazione di pesca {#chap_I/art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.923.211--1}
Ogni Stato è competente per:
a) definire le categorie di autorizzazione di pesca professionale e di pesca amatoriale che rilascia;
b) definire, per ciascuna di queste categorie, gli attrezzi di pesca autorizzati fra quelli che figurano agli articoli 8–13 del presente Regolamento;
c) limitare, per certe categorie di autorizzazione di pesca professionale, l’uso di taluni attrezzi di pesca, in particolare il loro numero.

##### **Art. 2** Requisiti {#chap_I/art_2 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.923.211--2}
1. Nessuno può essere titolare simultaneamente di più di un’autorizzazione di pesca nel lago Lemano.
2. Le autorizzazioni di pesca professionale possono essere rilasciate unicamente alle persone che:
a) praticano la pesca personalmente per proprio conto e a titolo di attività principale;
b) non sono già titolari di una tale autorizzazione per acque diverse da quelle del lago Lemano;
c) hanno superato l’esame organizzato dalle autorità competenti di ogni Stato per l’esercizio della pesca professionale.
3. I titolari di una patente di pesca professionale possono alternarsi in qualsiasi momento per la tesa o la posa degli attrezzi di pesca. Ogni titolare può ritirare e smagliare soltanto gli attrezzi di pesca dotati di un contrassegno galleggiante recante il proprio cognome e nome.

##### **Art. 3** Numero di autorizzazioni {#chap_I/art_3 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.923.211--3}
1. Il numero di autorizzazioni di pesca professionale è limitato a:
a) 87 per la Svizzera;
b) 57 per la Francia.
2. Questi contingenti includono le licenze di piccola pesca in Francia e i permessi speciali in Svizzera. Tre di tali autorizzazioni sono considerate equivalenti a un’autorizzazione di pesca professionale.

##### **Art. 4** Diritto di pesca nelle acque dell’altro Stato {#chap_I/art_4 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.923.211--4}
1. È vietata la posa di attrezzi di pesca nelle acque dell’altro Stato.
2. I pescatori professionisti possono ritirare le reti volanti in tutto il lago.

## **Capitolo II** Delimitazione geografica e definizioni {#chap_II}
##### **Art. 5** Confini tra il lago, gli immissari e l’emissario {#chap_II/art_5 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.923.211--5}
1. Il confine tra il lago e gli immissari è costituito dal prolungamento delle rive naturali del lago.
2. Il confine tra il lago e l’emissario Rodano è costituito dal lato a monte del pont du Mont-Blanc a Ginevra.

##### **Art. 6** Zone lacustri {#chap_II/art_6 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.923.211--6}
1. La formazione litoranea è la zona del lago che si estende dal greto verso il largo, formando un terrazzo litoraneo immerso a lieve pendenza.
2. Il declivio è la zona a forte pendenza che forma una scarpata costeggiante le formazioni litoranee verso il largo.
3. Il bordo del declivio è la zona di rottura di pendenza tra la formazione litoranea e il declivio.
4. Il profondo è la regione profonda del lago a partire dai piedi della pendenza del declivio.

##### **Art. 7** Tipi di pesca {#chap_II/art_7 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.923.211--7}
1. Per pesca passiva s’intende quella dove il pescatore interviene soltanto per tendere, posare o ritirare l’attrezzo di pesca, ma non lo manovra durante il processo di cattura propriamente detto.
2. Per pesca attiva s’intende quella dove il pescatore manovra l’attrezzo di pesca durante il processo di cattura.
3. Per pesca in battuta s’intende quella dove il pesce è volontariamente cacciato in direzione della rete.

##### **Art. 8** Attrezzi di pesca {#chap_II/art_8 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.923.211--8}
1. La pesca si esercita per mezzo di tre tipi di attrezzi:
a) le reti;
b) le trappole;
c) gli ami montati su fili e lenze.
2. Un attrezzo è detto flottante quando è sospeso nell’acqua per mezzo di galleggianti; un attrezzo flottante può essere ancorato o alla deriva.
3. Un attrezzo è detto alleggiato quando è in parte flottante e in parte da posa.
4. Un attrezzo è detto da posa o da fondo quando giace sul fondo.
5. Qualsiasi attrezzo trainato da un natante azionato appositamente è considerato a strascico.

##### **Art. 9** Reti {#chap_II/art_9 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.923.211--9}
1. Per rete s’intende qualsiasi attrezzo di pesca comprendente un intreccio morbido fatto di maglie in fibre naturali o sintetiche.
2. La rete a intreccio semplice comprende un solo strato di maglie. La rete volante, la rete da fondo, la piccola rete e la rete da gobioni sono reti a intreccio semplice.
3. La rete a tramaglio comprende uno strato a maglie larghe e uno strato sovrapposto a maglie strette o tre strati sovrapposti, con i due strati esterni a maglie larghe e quello interno a maglie più strette.
4. La bedina è una rete utilizzata nella pesca attiva e composta da due parti di forma allungata, chiamate bracci, collegate da una parte a forma di sacco. Si distinguono due tipi di bedina: la bedina vera e propria e la paranza.
5. La rete da gobioni è una rete adibita alla cattura di piccoli ciprinidi.
6. Il bilancino è una rete quadrata mantenuta tesa per mezzo di archetti riuniti nella parte superiore.
7. Il guadino o guadino a mano è una rete a forma di tasca, munita di un manico e montata su un quadro rigido.
8. S’intende per:
a) serie di reti, un insieme di reti attaccate le une alle altre;
b) ralinga superiore, la cordicella delimitante il bordo superiore della rete;
c) ralinga inferiore, la cordicella delimitante il bordo inferiore della rete;
d) ritirare, il fatto di estrarre completamente dall’acqua la rete;
e) smagliare, il fatto di svuotare le reti sollevandole interamente dalla ralinga superiore ma senza ritirarle.

##### **Art. 10** Trappole {#chap_II/art_10 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.923.211--10}
1. Il bertovello è una trappola per pesci o gamberi costituito da una rete di maglie in fibre naturali, sintetiche o di filo metallico, il tutto teso rigidamente su un’armatura.
2. La bottiglia per pesci da esca è una trappola per pesci costituita da un recipiente il cui fondo concavo è forato al centro.
3. La bilancia per gamberi è una trappola posta sul fondo e collegata alla superficie da un filo. È costituita da uno o più anelli sovrapposti, collegati fra loro da un reticolo o da una rete. L’anello inferiore è richiuso da un reticolo o da una rete.

##### **Art. 11** Ami {#chap_II/art_11 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.923.211--11}
Un amo è un uncino con o senza ardiglione collocato all’estremità o sulla lunghezza di una lenza o di un filo. Può essere singolo, doppio o triplo.

##### **Art. 12** Filo {#chap_II/art_12 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.923.211--12}
Si tratta di un attrezzo costituito da uno o più ami montati su un filo fisso o flottante e utilizzato per una pesca passiva.

##### **Art. 13** Lenze {#chap_II/art_13 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.923.211--13}
1. La lenza è costituita da uno o più ami montati su un filo ed è utilizzata per una pesca attiva.
2. La lenza galleggiante è una lenza munita di un galleggiante fisso.
3. La lenza da fondo è una lenza con piombini munita di un galleggiante scorrevole o senza galleggiante.
4. La moschetta è una lenza da fondo con piombini senza galleggiante spinta da un movimento verticale.
5. La lenza da posa è una lenza con piombini il cui piombino o i cui piombini giacciono sul fondo.
6. La lenza da lancio è una lenza con piombini senza galleggiante o munita di un galleggiante scorrevole, la cui esca o esca artificiale è lanciata al largo e poi riportata attivamente verso il pescatore.
7. La tirlindana è trainata da un natante azionato appositamente.

##### **Art. 14** Specie del lago {#chap_II/art_14 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.923.211--14}
La lista delle specie di pesci e di gamberi indigene del lago Lemano o acclimatate figura nell’allegato 1 lettera A del presente regolamento; quella delle specie immesse e indesiderate figura nell’allegato 1 lettera B.

## **Capitolo III** Attrezzi e mezzi di pesca vietati {#chap_III}
##### **Art. 15** Attrezzi e mezzi vietati {#chap_III/art_15 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.923.211--15}
1. È vietato utilizzare per la pesca:
a) sostanze per stordire i pesci, esplosivi, sostanze tossiche o la corrente elettrica;
b) armi da fuoco;
c) attrezzi per arpionare i pesci, come la gaffa;
d) lacci;
e) prodotti chimici, sorgenti luminose o mezzi acustici elettronici per attirare i pesci;
f) attrezzi per la pesca subacquea.
2. Sono vietate la pesca con le mani, la pesca in battuta e la pesca a strascico.

## **Capitolo IV** Norme di utilizzo degli attrezzi autorizzati per la pesca professionale {#chap_IV}
##### **Art. 16** Determinazione della dimensione delle reti {#chap_IV/art_16 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.923.211--16}
La lunghezza di una rete è data dalla lunghezza della ralinga superiore e l’altezza di una rete è data dall’altezza dello strato di maglie, queste ultime essendo aperte.

##### **Art. 17** Determinazione della dimensione delle maglie delle reti e dei bertovelli {#chap_IV/art_17 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.923.211--17}
1. La misurazione delle maglie deve essere effettuata con uno strumento graduato in millimetri. Le uniche maglie autorizzate sono:
a) per le reti, le maglie quadrate o a losanga;
b) per i bertovelli, le maglie quadrate, rettangolari o esagonali.
2. Le maglie delle reti devono essere misurate su attrezzi precedentemente immersi in acqua. Per procedere alla misurazione occorre tendere, nel senso della lunghezza, la maglia della rete, senza tirarla e misurare la distanza fra i nodi all’estremità; la misurazione va in seguito ripetuta per cinque maglie contigue e il risultato di ciascuna misurazione viene poi diviso per due. Tale operazione viene effettuata in due punti diversi della rete. La media delle dieci misure così ottenute corrisponde alla dimensione della maglia della rete.
3. Per determinare le dimensioni delle maglie dei bertovelli occorre misurare la distanza più breve fra due lati paralleli dell’intreccio, senza tenere conto dello spessore del filo; la misurazione va in seguito ripetuta per dieci maglie contigue. La media delle dieci misure così ottenute corrisponde alla dimensione della maglia del bertovello.

##### **Art. 18** Bedina e paranza {#chap_IV/art_18 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.923.211--18}
1. La bedina e la paranza devono essere ritirate non appena sono state posate. È vietato trainarle.
2. Il sacco della bedina può essere ritirato e sollevato a bordo del natante soltanto dopo aver lasciato fuggire i pesci in grado di attraversare le maglie.

##### **Art. 19** Bedina {#chap_IV/art_19 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.923.211--19}
1. I bracci della bedina non devono misurare più di 120 m di lunghezza e 40 m di altezza; il sacco non deve misurare più di 25 m di profondità. Le maglie devono misurare minimo 35 mm per il sacco e minimo 40 mm per i bracci.
2. L’uso della bedina è vietato:
a) il sabato a partire dalle 12.00 e la domenica;
b) dall’inizio del periodo di protezione dei salmonidi fino al 31 gennaio;
c) dal 15 aprile al 30 giugno, a meno di 100 m dalla riva e nelle acque con una profondità inferiore a 30 m.

##### **Art. 20** Paranza {#chap_IV/art_20 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.923.211--20}
1. I bracci della paranza non devono misurare più di 100 m di lunghezza e più di 20 m di altezza ciascuno; il sacco non deve misurare più di 20 m di profondità. Le maglie devono misurare minimo 22 mm per il sacco e minimo 30 mm per i bracci, ad eccezione della parte dei bracci vicina al sacco per una larghezza massima di 20 m, dove le maglie dovranno misurare almeno 25 mm.
2. L’uso della paranza è vietato:
a) il sabato a partire dalle 12.00 e la domenica;
b) dal 15 aprile al 25 maggio e dal 15 novembre al 31 marzo;
c) sempre nelle zone del lago in cui la profondità supera 45 m.
3. Il pescatore che pesca con la paranza può esigere, mediante preavviso, che gli altri attrezzi tesi o posati nelle zone di traino di questa rete e i natanti che stazionano in tali luoghi siano spostati dal rispettivo proprietario, ma ciò unicamente per questo tipo di pesca.

##### **Art. 21** Rete volante {#chap_IV/art_21 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.923.211--21}
1. La rete volante è una rete flottante. Non deve misurare più di 120 m di lunghezza e più di 20 m di altezza; la dimensione delle maglie non dev’essere inferiore a 48 mm.
2. È consentito utilizzare 8 reti volanti al massimo.
3. L’impiego della rete volante è sottoposto alle seguenti restrizioni:
a) è vietato durante il periodo di protezione dei salmonidi;
b) è vietato nelle zone del lago la cui profondità è inferiore a 30 m;
c) la posa della rete volante è autorizzata a partire dalle 16.00 e la levata deve essere effettuata entro le 10.00; una sola levata è autorizzata tra le 16.00 e le 10.00;
d) l’intervallo tra la superficie dell’acqua e la ralinga superiore dev’essere di minimo 3 m. Tuttavia, dall’apertura della pesca dei salmonidi fino al 31 maggio, tale intervallo può essere di 2 m minimo per le reti monofilo.

##### **Art. 22** Rete da fondo {#chap_IV/art_22 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.923.211--22}
1. È consentito utilizzare al massimo:
a) 10 reti da fondo aventi una lunghezza massima di 100 m, un’altezza massima di 4,20 m e maglie di almeno 35 mm;
b) 4 reti da fondo aventi una lunghezza massima di 100 m, un’altezza massima di 8 m e maglie di almeno 40 mm.
2. L’impiego delle reti da fondo è sottoposto alle seguenti restrizioni:
a) è vietato durante il periodo di protezione dei salmonidi; durante questo periodo resta tuttavia autorizzata la pesca del luccio mediante un massimo di 4 reti da fondo aventi maglie di minimo 80 mm, una lunghezza massima di 100 m ciascuna e un’altezza massima di 4,20 m; questi attrezzi devono essere posati perpendicolarmente alla riva e ritirati o smagliati ogni giorno;
b) dal 21 aprile al 31 maggio è vietato utilizzare reti da fondo con maglie inferiori a 50 mm a meno di 30 m di profondità;
c) la rete da fondo dev’essere tesa sul fondo lasciando minimo 2 m di acqua libera fra la superficie dell’acqua e la ralinga superiore;
d) il numero di reti da fondo posate in serie non dev’essere superiore a 8, ad eccezione del settore della baia di Sciez dove il numero di reti da fondo tese non dev’essere superiore a 4;
e) nelle acque ginevrine diverse da quelle dell’enclave di Céligny, le reti da fondo possono essere posate soltanto perpendicolarmente alla riva;
f) le maglie delle reti da fondo posate da 0 a 40 metri di profondità devono misurare minimo 60 mm dall’apertura della pesca dei salmonidi fino al 31 gennaio incluso e 45 mm dal 1° febbraio al 19 marzo inclusi;
g) le maglie delle reti da fondo posate da 0 a 20 metri di profondità devono misurare al massimo 100 mm dal 20 marzo al 20 aprile.

##### **Art. 23** Piccola rete {#chap_IV/art_23 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.923.211--23}
1. La maglia delle piccole reti deve misurare tra i 23 e i 34,9 mm. Non deve misurare più di 100 m di lunghezza e più di 2 m di altezza.
2. È consentito utilizzare al massimo 10 piccole reti. Soltanto 6 reti possono avere maglie di dimensioni inferiori a 26 mm. Una rete di 100 m di lunghezza può essere sostituita da 2 reti di lunghezza massima di 50 m.
3. L’impiego della piccola rete è sottoposto alle seguenti restrizioni:
a) la piccola rete flottante o alleggiata dev’essere ancorata;
b) il numero di reti posate in una serie non dev’essere superiore a 8, ad eccezione del settore della baia di Sciez dove il numero di reti tese in una serie non dev’essere superiore a 4;
c) nelle acque ginevrine diverse da quelle di Céligny, la piccola rete può essere posata soltanto perpendicolarmente alla riva;
d) l’intervallo tra la superficie dell’acqua e la ralinga superiore dev’essere di minimo 2 m. Tuttavia, dal 1° febbraio al 30 settembre, tale intervallo può essere inferiore a 2 m per le reti da posa, a condizione che siano posate almeno un’ora prima del tramonto e ritirate al più tardi un’ora dopo l’alba. Tale deroga non si applica né nei porti né entro un raggio di 50 m dal loro ingresso;
e) è vietato dal 15 aprile al 25 maggio; tuttavia, le piccole reti possono essere ritirate fino al 15 aprile alle 12.00 e possono essere tese senza essere ritirate a partire dal 25 maggio alle 12.00;
f) dal 26 maggio al 31 ottobre le piccole reti non possono essere posate a oltre 35 m di profondità;
g) dal 1° novembre al 31 dicembre le piccole reti non possono essere posate a oltre 50 m di profondità;
h) dal 1° gennaio al 31 marzo le piccole reti non possono essere posate a oltre 60 m di profondità;
i) dal 1° aprile al 14 aprile soltanto 4 piccole reti possono essere posate a meno di 15 m di profondità.
4. L’impiego delle piccole reti flottanti con maglie da 32 a 39,9 mm è sottoposto alle seguenti restrizioni:
a) è vietato durante il periodo di protezione dei salmonidi;
b) le reti possono essere tese soltanto nelle zone del lago la cui profondità è superiore a 35 m. Devono essere tese minimo 8 m al di sotto della superficie dell’acqua e minimo 10 m al di sopra del fondo del lago.

##### **Art. 24** Rete a tramaglio {#chap_IV/art_24 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.923.211--24}
1. La rete a tramaglio non deve misurare più di 100 m di lunghezza e più di 2 m di altezza. Le maglie devono misurare minimo 30 mm.
2. È possibile utilizzare 8 reti a tramaglio al massimo. Il numero di reti posate in una serie è limitato a 4.
3. L’impiego delle reti a tramaglio è sottoposto alle seguenti restrizioni:
a) è vietato dal 15 aprile al 25 maggio; tuttavia, possono essere ritirate fino al 15 aprile alle 12.00 e possono essere tese senza essere ritirate a partire dal 25 maggio alle 12.00;
b) in deroga al capoverso 1, a ovest della linea che congiunge il campanile della chiesa d’Yvoire a Villas Prangins (clubhouse del golf), oltre 1400 m dalle rive, le reti a tramaglio devono misurare al massimo 1 m di altezza e la maglia deve essere di soli 30 mm.

##### **Art. 25** Rete da gobioni {#chap_IV/art_25 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.923.211--25}
1. La rete da gobioni non deve misurare più di 100 m di lunghezza e più di 2 m di altezza e le maglie devono misurare minimo 10 mm e 16 mm al massimo.
2. È consentito utilizzare al massimo 2 reti da gobioni. Ogni rete di 100 m può essere sostituita da 2 reti di 50 m.
3. L’impiego della rete da gobioni è sottoposto alle seguenti restrizioni:
a) è vietato dal 15 aprile al 15 giugno;
b) la rete da gobioni può essere utilizzata soltanto per la cattura dei ciprinidi;
c) può essere tesa a filo d’acqua o sul fondo, unicamente nelle zone la cui profondità è inferiore a 5 m.

##### **Art. 26** Assemblaggio di reti {#chap_IV/art_26 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.923.211--26}
1. È vietato assemblare reti in verticale.
2. È vietato a due pescatori riunire le loro serie di reti. Le serie di reti volanti possono tuttavia essere riunite se la distanza fra loro è di minimo 10 m.

##### **Art. 27** Bertovello per pesci {#chap_IV/art_27 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.923.211--27}
1. Il bertovello per pesci deve avere maglie di minimo 23 mm. Il volume del bertovello non deve essere superiore a 4 m^3^, dispositivo d’entrata compreso.
2. È consentito utilizzare al massimo 8 bertovelli per pesci.
3. L’impiego del bertovello è sottoposto alle seguenti restrizioni:
a) dal 1° maggio al 25 maggio è autorizzato soltanto l’impiego di 4 bertovelli;
b) l’intervallo tra la superficie dell’acqua e la sommità del bertovello dev’essere di almeno 2 m, tranne se il bertovello è collocato a meno di 2 m dalla riva o da una diga o se è segnalato conformemente alle disposizioni della normativa sulla navigazione.

##### **Art. 28** Bertovello per gamberi {#chap_IV/art_28 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.923.211--28}
1. Il bertovello per gamberi deve avere un volume massimo di 100 litri; può essere munito di una o due entrate.
2. È consentito utilizzare al massimo 20 bertovelli per gamberi.
3. Dev’essere utilizzato unicamente per la cattura di gamberi.

##### **Art. 29** Bertovello per tinche e abramidi {#chap_IV/art_29 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.923.211--29}
1. Il bertovello per la cattura di tinche e abramidi deve avere una maglia di minimo 100 mm. Il volume del bertovello non deve essere superiore a 4 m^3^, dispositivo d’entrata compreso.
2. È consentito utilizzare al massimo 3 bertovelli.

##### **Art. 30** Fili flottanti e fissi {#chap_IV/art_30 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.923.211--30}
1. I fili flottanti o fissi devono avere una lunghezza massima di 100 m ed essere dotati al massimo di 50 ami con o senza ardiglione; gli ami devono avere un’apertura di almeno 10 mm.
2. L’impiego dei fili flottanti o fissi è sottoposto alle seguenti restrizioni:
a) devono essere posati perpendicolarmente alla riva;
b) l’utilizzo è vietato durante il periodo di protezione dei salmonidi;
c) il numero è limitato a 2 fili per pescatore;
d) devono essere ancorati.

##### **Art. 31** Segnalazione degli attrezzi di pesca professionali {#chap_IV/art_31 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.923.211--31}
1. Ogni attrezzo di pesca posato o teso nell’acqua deve essere munito di un contrassegno galleggiante recante il cognome e il nome, che permetta di identificare in modo leggibile il titolare della patente di pesca.
2. Tali contrassegni devono essere collegati a un attrezzo da pesca, ad eccezione di quelli per la rete volante ancorata fino al 31 marzo.
3. Le reti volanti devono essere contrassegnate alle due estremità della serie mediante un guidone nero largo almeno 0,40 m e alto 0,70 m, che sporga di almeno 1,40 m, e a una delle estremità mediante una luce ordinaria bianca fissa.
4. Le reti da posa devono essere contrassegnate mediante i seguenti dispositivi:
a) le reti devono essere contrassegnate alle estremità mediante un galleggiante sormontato da un guidone di 0,50 m di lato, rosso dal lato riva e nero dal lato lago, fissato a un’altezza di almeno 0,50 m al di sopra del livello dell’acqua. Nelle acque ginevrine diverse da quelle di Céligny, il guidone rosso dev’essere collocato verso la riva destra e il guidone nero verso la riva sinistra. A ovest della linea che congiunge il campanile della chiesa d’Yvoire a Villas Prangins (clubhouse del golf), i suddetti galleggianti potranno essere sostituiti da una sola bandiera rossa di 1 m di lato, fissata a 1,40 m al di sopra del livello dell’acqua;
b) per contrassegnare una sola rete tesa perpendicolarmente alla riva, il dispositivo previsto alla lettera a può essere sostituito da un guidone ad asta rosso e nero di 0,30 m di lato, che sporga di almeno 0,50 m, collocato dal lato riva.
5. Il bertovello per pesci dev’essere contrassegnato con un galleggiante bianco sormontato da un guidone bianco alto minimo 0,15 m e largo 0,20 m, che sporga di minimo 0,30 m. Tuttavia, nei porti, le autorità competenti di ogni Stato possono approntare dispositivi particolari per facilitare la navigazione.
6. Il bertovello per la cattura delle tinche e degli abramidi deve essere contrassegnato mediante un galleggiante bianco sormontato da un guidone verde alto 0,15 m e largo 0,20 m, che sporga di minimo 0,30 m.
7. Il bertovello per gamberi dev’essere contrassegnato con un galleggiante bianco sormontato da un guidone giallo alto 0,15 m e largo 0,20 m, che sporga di minimo 0,30 m. Tuttavia, le serie di 10 bertovelli possono essere contrassegnate con un unico contrassegno.
8. I fili flottanti e fissi devono essere contrassegnati alle estremità da una bandiera bianca e nera alta 0,15 m e larga 0,20 m, che sporga di minimo 0,30 m.

## **Capitolo V** Norme di utilizzo degli attrezzi autorizzati per la pesca professionale e la pesca amatoriale {#chap_V}
##### **Art. 32** Lenze trainate {#chap_V/art_32 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.923.211--32}
1. Le lenze trainate non devono né misurare più di 200 m di lunghezza a partire dalla poppa del natante, né scostarsi di oltre 50 m da una parte e dall’altra dell’asse del suddetto natante.
2. Possono essere munite al massimo di 20 esche artificiali per pescatore e al massimo di 30 esche per natante e ogni esca artificiale può essere munita al massimo di 3 ami singoli, doppi o tripli con o senza ardiglione.
3. È vietato utilizzare lenze trainate durante il periodo di protezione dei salmonidi, ad eccezione di quelle autorizzate per la pesca del luccio, munite al massimo di 10 esche artificiali costituite da un corpo lungo minimo 18 cm (esclusi paletta e ami) e munite ciascuna di al massimo 3 ami singoli, doppi o tripli per natante.

##### **Art. 33** Altre lenze {#chap_V/art_33 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.923.211--33}
1. È consentito utilizzare 3 lenze a scelta al massimo tra le seguenti: lenza galleggiante, lenza da lancio, lenza da posa, lenza da fondo o moschetta.
2. È permesso utilizzare al massimo 18 ami.
3. L’uso delle lenze di cui al capoverso 1 è autorizzato soltanto dalla riva del lago o da un natante fermo. Quest’ultimo non dev’essere ormeggiato a un contrassegno di un attrezzo da pesca professionale.
4. L’uso della moschetta è vietato dal 1° maggio al 25 maggio.

##### **Art. 34** Bottiglie per pesci da esca {#chap_V/art_34 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.923.211--34}
1. È consentito utilizzare al massimo 2 bottiglie per pesci da esca; la loro capacità unitaria non deve superare i 3 litri.
2. La bottiglia per pesci da esca può essere utilizzata soltanto per la cattura di esche a uso personale.

##### **Art. 35** Guadino {#chap_V/art_35 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.923.211--35}
1. È consentito utilizzare un solo guadino con diametro non superiore a 1 m.
2. Il guadino può essere utilizzato soltanto per estrarre dall’acqua il pesce pescato per mezzo di un altro attrezzo o per catturare esche a uso personale.

##### **Art. 36** Bilancino {#chap_V/art_36 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.923.211--36}
1. È consentito utilizzare un solo bilancino che misuri al massimo 1 m di lato.
2. Il bilancino può essere utilizzato soltanto per la cattura di esche a uso personale.

##### **Art. 37** Bilancia per gamberi {#chap_V/art_37 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.923.211--37}
1. È consentito utilizzare al massimo 6 bilance per gamberi.
2. Il diametro di ogni bilancia non deve superare i 50 cm.
3. La bilancia per gamberi dev’essere utilizzata sotto il controllo permanente del pescatore e soltanto per la cattura dei gamberi.

## **Capitolo VI** Protezione dei pesci {#chap_VI}
##### **Art. 38** Lunghezza minima di cattura {#chap_VI/art_38 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.923.211--38}
1. La lunghezza del pesce è misurata dall’apice del muso all’estremità della pinna caudale normalmente distesa.
2. I pesci elencati qui appresso possono essere catturati soltanto se raggiungono la lunghezza minima seguente:

| a) trota (*Salmo trutta* ) | 35 cm |
| --- | --- |
| b) salmerino alpino (*Salvelinus umbla* ) | 30 cm |
| c) coregone (*Coregonus* sp.) | 37 cm |
| d) luccio (*Esox lucius* ) | 50 cm |
| e) pesce persico (*Perca fluviatilis* ) | 15 cm |

3. Al fine di consentire la verifica della misura, il pescatore non è autorizzato a tagliare la testa o la coda del pesce catturato prima di essere arrivato al proprio domicilio o, per il pescatore professionista, al proprio laboratorio di trattamento dei pesci.
4. Ogni trota, salmerino alpino o pesce persico catturato da pescatori amatoriali deve essere conservato e non può in alcun caso essere rimesso nell’acqua, nemmeno se la sua lunghezza è inferiore alla lunghezza minima di cattura. Ogni cattura rientra nel numero massimo di catture giornaliere e annuali di cui all’articolo 40.
5. Fatte salve le disposizioni del precedente capoverso, i pesci che non raggiungono la lunghezza minima di cattura devono essere immediatamente e delicatamente rimessi nell’acqua.

##### **Art. 39** Periodi di protezione {#chap_VI/art_39 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.923.211--39}
1. La pesca delle specie elencate qui appresso è vietata durante i periodi seguenti:

| a) salmonidi: trota (*Salmo trutta* ), salmerino alpino (*Salvelinus umbla* ) e coregone (*Coregonus* sp.) | – dal 1° gennaio 2026 al 17 gennaio 2026 – dal 5 ottobre 2026 al 16 gennaio 2027 – dal 4 ottobre 2027 al 15 gennaio 2028 – dal 2 ottobre 2028 al 13 gennaio 2029 – dal 1° ottobre 2029 al 12 gennaio 2030 – dal 7 ottobre 2030 al 31 dicembre 2030 |
| --- | --- |
| b) salmonidi (temolo*Thymallus thymallus)* | tutto l’anno |
| c) luccio*Esox lucius* | dal 20 marzo al 20 aprile |
| d) pesce persico*Perca fluviatilis* | dal 1° maggio al 25 maggio, ad eccezione degli esemplari catturati nei 4 bertovelli autorizzati per la pesca professionale |

2. Le reti per la cattura dei salmonidi possono ancora essere ritirate il primo giorno del periodo di protezione dei salmonidi. I salmonidi catturati possono essere portati a terra.
3. I pesci catturati durante il periodo di protezione devono essere immediatamente e delicatamente rimessi nell’acqua.

##### **Art. 40** Numero massimo di catture {#chap_VI/art_40 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.923.211--40}
Le persone che praticano la pesca libera o con canna semplice e i titolari di un’autorizzazione di pesca amatoriale sono autorizzati a catturare al massimo:
a) 4 trote al giorno e 100 all’anno;
b) 8 salmerini al giorno e 200 all’anno;
c) 10 coregoni al giorno e 200 all’anno;
d) 100 pesci persici al giorno;
e) 5 lucci al giorno.

##### **Art. 41** Controllo e detenzione del pesce catturato {#chap_VI/art_41 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.923.211--41}
1. La cattura dei pesci e dei gamberi deve essere effettuata risparmiando loro ogni sofferenza evitabile.
2. I pesci destinati al consumo devono essere abbattuti immediatamente. I pescatori professionisti possono tuttavia conservare pesci vivi per un breve periodo purché tale condizione non causi loro sofferenza.
3. I pesci catturati dai pescatori professionisti che, a causa delle condizioni meteorologiche avverse o della quantità di pesce catturato, non possono essere abbattuti immediatamente, possono essere trasportati su ghiaccio e devono essere abbattuti il prima possibile, al più tardi dopo il rientro in azienda.

##### **Art. 42** Esche {#chap_VI/art_42 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.923.211--42}
1. È vietato utilizzare come esche:
a) pesci appartenenti alle specie di cui all’articolo 39 capoverso 1;
b) temolo*Thymallus thymallus* o alburno di fiume*Alburnoides bipunctatus* ;
c) pesci non appartenenti a una delle specie di cui all’allegato 1 lettera A;
d) uova di pesce.
2. L’utilizzo di pesci da esca vivi è autorizzato per la pesca dalla riva del lago o da un natante non azionato appositamente e soltanto qualora vengano impiegati un filo fisso o una lenza galleggiante da posa o da fondo, ad eccezione della moschetta. In caso di pesca con la lenza, i pesci da esca vivi devono essere attaccati soltanto per la bocca.

## **Capitolo VII** Zone e perimetri di protezione {#chap_VII}
##### **Art. 43** Canneti {#chap_VII/art_43 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.923.211--43}
È vietato pescare all’interno dei canneti e delle riserve naturali.

##### **Art. 44** Imbocchi {#chap_VII/art_44 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.923.211--44}
Per la Svizzera:
1. Durante tutto l’anno, qualsiasi pesca con reti, bertovelli per pesci, lenze trainate, fili fissi e fili flottanti è vietata:
a) a meno di 100 m di raggio dall’estremità dei moli del canale Stockalper, del Grand Canal, del Boiron di Nyon e dell’Eau Froide nonché tra i moli;
b) a meno di 300 m di raggio dall’imbocco del Rodano, della Venoge, dell’Aubonne, della Promenthouse e della Versoix;
c) a meno di 50 m di raggio dall’imbocco del Vieux-Rhône.
2. Durante il periodo di protezione dei salmonidi, qualsiasi pesca con reti, bertovelli per pesci, lenze trainate, fili fissi e fili flottanti è vietata:
a) a meno di 300 m di raggio dall’imbocco del canale Stockalper, del Grand Canal, dell’Eau Froide, della Morges, del Boiron di Morges e della Dullive;
b) a meno di 100 m di raggio dall’imbocco dei seguenti corsi d’acqua: Baye di Montreux, Ognonnaz (Vevey-La Tour), Salenche (Saint-Saphorin), Lutrive, Paudèze, Vuachère, Chamberonne, Asse (Nyon), Boiron di Nyon, Nant di Pry, Brassu, Nant di Braille e Hermance, Veraye (Veytaux), Baye di Clarens, Veveyse e Forestay (Rivaz). Tuttavia, nei perimetri della Veraye, della Baye di Clarens, della Veveyse e del Forestay l’uso del bertovello è autorizzato.

Per la Francia:
3. Qualsiasi pesca con attrezzi diversi dalle lenze è vietata:
a) in un raggio di 300 m attorno all’imbocco della Dranse;
b) durante la chiusura della pesca delle trote, in un raggio di 100 m attorno all’imbocco dell’Hermance, della Morge, del Pamphiot, del Foron, del Redon e del Vion. I limiti di queste zone di protezione sono indicati da cippi o contrassegni collocati sulla riva.

Per entrambi gli Stati:
4. Durante il periodo di protezione dei salmonidi, gli attrezzi autorizzati per la pesca del luccio di cui agli articoli 22 e 32 non possono essere tesi o trainati a meno di 500 m di raggio dagli imbocchi menzionati nel presente articolo.

##### **Art. 45** Zone di riproduzione dei salmerini {#chap_VII/art_45 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.923.211--45}
1. Qualsiasi pesca è vietata nelle zone di riproduzione dei salmerini 15 giorni dopo il periodo di protezione dei salmonidi.
2. Tuttavia, nelle zone di riproduzione dei salmerini di Meillerie e di Ripaille, l’utilizzo della paranza per la cattura dei pesci persici è autorizzato dal giorno della chiusura della pesca dei salmonidi al 30 ottobre incluso.
3. I limiti di queste zone di riproduzione dei salmerini sono fissati come segue:
a) zona di riproduzione dei salmerini di Saint-Gingolph

| limite est: | linea perpendicolare alla riva che passa dalla villa Eugénie, |
| --- | --- |
| limite sud: | riva del lago, |
| limite ovest: | linea perpendicolare alla riva che passa dal Château des Serves (350 m a ovest della punta del Fenalet), |
| limite nord: | linea parallela alla riva situata a una distanza di 500 m al largo; |

b) zona di riproduzione dei salmerini di Chillon

| limite est: | riva del lago, |
| --- | --- |
| limite sud: | linea che congiunge l’impianto d’approdo di Chillon all’imbocco del Rodano, |
| limite ovest: | linea che congiunge l’edificio dell’hotel National di Montreux alla Torre quadrata dell’edificio amministrativo del Comune di Villeneuve (vecchia chiesa), |
| limite nord: | linea che congiunge l’imbocco della Veraye all’imbocco del Rodano; |

c) zona di riproduzione dei salmerini di Montreux

| limite est: | riva del lago, |
| --- | --- |
| limite sud: | linea che congiunge la rue du Quai, rotonda dell’hotel Eden di Montreux, all’imbocco del Rodano, |
| limite ovest: | linea situata a 200 m dal raggio dell’imbocco della Baye di Montreux, |
| limite nord: | linea che congiunge l’isola di Salagnon a Clarens all’edificio del Forum, ossia l’angolo sud-ovest della place du Marché a Montreux; |

d) zona di riproduzione dei salmerini di Meillerie, che si estende per 500 m di larghezza a partire dalla riva in due settori denominati Locum e Meillerie settore di Locum (cave di pietra):

| limite est: | normale alla quota che passa all’appiombo del sottopassaggio della ferrovia fra i cippi ettometrici 1 e 2 della strada nazionale, a ovest di Locum (punto segnalato), |
| --- | --- |
| limite ovest: | appiombo del contrassegno a est del passaggio a livello (strada ferrovia) fra Locum e Meillerie, |

 settore di Meillerie (cave di pietra):

| limite est: | appiombo della roccia a picco del Baleyron e della roccia contrassegnata sulla riva del lago, |
| --- | --- |
| limite ovest: | appiombo dell’opera sulla ferrovia precedente la galleria di Meillerie‒Est e di una roccia, ugualmente contrassegnata sulla riva del lago; |

e) zona di riproduzione dei salmerini della Dranse

| limite est: | linea che prolunga di 500 m verso il lago l’allineamento dei due cippi esistenti collocati sulla riva a est della riserva permanente della Dranse, la quale passa inoltre dal campanile di Vongy, |
| --- | --- |
| limite ovest: | linea che prolunga di 500 m verso il lago l’allineamento dei due cippi esistenti collocati sulla riva a ovest della riserva permanente della Dranse, la quale passa inoltre dal campanile di Marin, |
| limite nord: | linea retta che congiunge le estremità delle linee summenzionate, |
| limite sud: | la riva del lago e l’imbocco della Dranse; |

f) zona di riproduzione dei salmerini di Ripaille costituita su 500 m di larghezza a patire dalla riva

| limite est: | normale alla quota in località Fin du Bois (punto segnalato), |
| --- | --- |
| limite ovest: | normale alla quota in località La Rivière (punto segnalato). |

## **Capitolo VIII** Orari di pesca e altre restrizioni {#chap_VIII}
##### **Art. 46** Pesca professionale {#chap_VIII/art_46 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.923.211--46}
1. La pesca professionale è aperta dalle 3.00 alle 22.00 tutto l’anno (ora estiva, ora invernale).
2. È vietato tendere, posare, ritirare o smagliare le reti e i bertovelli al di fuori di queste ore.

##### **Art. 47** Pesca amatoriale {#chap_VIII/art_47 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.923.211--47}
I pescatori amatoriali possono iniziare a pescare mezz’ora prima dell’alba e devono smettere mezz’ora dopo il tramonto.

##### **Art. 48** Restrizioni aggiuntive {#chap_VIII/art_48 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.923.211--48}
1. Ogni Stato può fissare divieti di pesca i sabati, le domeniche e i giorni festivi e definire luoghi dove la pesca è vietata nonché le durate massime di posa degli attrezzi.
2. Le specie catturate incluse nell’allegato 1 lettera B del presente Regolamento devono essere abbattute.

## **Capitolo IX** Statistiche e ripopolamento {#chap_IX}
##### **Art. 49** Pesca professionale {#chap_IX/art_49 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.923.211--49}
1. Ogni pescatore professionista deve documentare quotidianamente con inchiostro indelebile, sul libretto ufficiale di statistica, il peso e, per ogni specie interessata, il numero di pesci catturati e il numero di attrezzi di pesca impiegati.
2. I pescatori professionisti sono tenuti a restituire il libretto di statistica nei 5 giorni successivi alla fine di ogni mese.
3. Ciascuno Stato può fissare prescrizioni complementari per quanto riguarda la pesca professionale.

##### **Art. 50** Pesca amatoriale {#chap_IX/art_50 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.923.211--50}
1. Ogni titolare di una patente di pesca amatoriale deve firmare il proprio libretto di controllo in formato cartaceo.
2. È tenuto a iscrivere immediatamente nel libretto di controllo digitale o con inchiostro indelebile nel libretto di controllo in formato cartaceo, per ciascuna specie, la data e il numero dei pesci catturati, conformemente alle istruzioni figuranti nel libretto. È tenuto inoltre a inserire il peso per ogni pesce catturato entro la battuta di pesca successiva.
3. Il libretto di controllo deve essere restituito al Servizio della pesca competente:
a) dai titolari dell’autorizzazione in occasione del rinnovo dell’autorizzazione, ma al più tardi entro il 30 aprile dell’anno seguente;
b) dai titolari di autorizzazioni mensili o giornaliere al più tardi 8 giorni dopo la scadenza della validità di queste autorizzazioni.
4. Ciascuno Stato può fissare prescrizioni complementari per quanto riguarda la pesca amatoriale.

##### **Art. 51** Ripopolamento {#chap_IX/art_51 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.923.211--51}
1. Ciascuno Stato s’impegna a effettuare immissioni di pesci destinate a garantire una fauna ittica ottimale nel lago. Tali immissioni vanno effettuate allo scopo di assicurare una gestione razionale del patrimonio ittico rispettando gli equilibri biologici.
2. I pesci utilizzati a tale scopo devono provenire da riproduttori autoctoni.
3. Gli obiettivi del piano di ripopolamento annuale sono i seguenti:

| a) coregone: | 15 000 000 avannotti; ciascuno Stato partecipa in modo uguale alla realizzazione di questi obiettivi |
| --- | --- |
| b) salmerino alpino: | 800 000 estivali; ciascuno Stato partecipa in modo uguale alla realizzazione di questi obiettivi |
| c) trota di lago: | 400 000 avannotti; ciascuno Stato partecipa in modo uguale alla realizzazione di questi obiettivi |

4. Il ripopolamento dei salmerini e delle trote di lago può essere effettuato anche con preestivali, tenendo tuttavia conto che un estivale corrisponde a due preestivali.
5. Ciascuno Stato fissa le condizioni della pesca di tali specie, in particolare l’inizio e la fine.
6. Ciascuno Stato designa i pescatori abilitati alla pesca di salmerini e coregoni durante il periodo di protezione.

## **Capitolo X** Disposizioni finali {#chap_X}
##### **Art. 52** Deroghe {#chap_X/art_52 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.923.211--52}
1. Le autorità competenti possono, di comune accordo e a titolo eccezionale, autorizzare deroghe al presente regolamento per mettere in atto:
a) misure intese a ristabilire un equilibrio fra le specie ittiche;
b) altre misure giustificate sotto il profilo ecologico o volte ad assicurare una gestione razionale del patrimonio ittico.
2. Le autorità competenti possono autorizzare deroghe al presente regolamento a titolo eccezionale se giustificate da studi scientifici.
3. In deroga alle disposizioni dell’articolo 40, ciascuno Stato può aprire la pesca dei riproduttori in vista della raccolta delle loro uova per adempiere gli obiettivi di ripopolamento definiti dalla Commissione consultiva.

##### **Art. 53** Trasporto di gamberi vivi {#chap_X/art_53 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.923.211--53}
1. Il trasporto di gamberi vivi fuori dal piano d’acqua è rigorosamente vietato. I gamberi catturati devono essere abbattuti immediatamente sul luogo di pesca mediante distruzione meccanica del cervello.
2. In deroga al capoverso 1, i gamberi catturati da pescatori professionisti e destinati alla commercializzazione possono essere trasportati vivi a condizione che sia stata rilasciata dall’autorità competente un’autorizzazione individuale.
3. I gamberi vivi devono essere commercializzati attraverso un intermediario che presenti tutte le garanzie necessarie contro la loro propagazione e a determinate condizioni. Dette condizioni saranno emesse di comune accordo dalle autorità competenti, che potranno fissare regole differenti applicabili in ciascuno degli Stati.

##### **Art. 54** Disposizioni regolamentari proprie di ciascuno Stato {#chap_X/art_54 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.923.211--54}
Gli estratti delle disposizioni regolamentari di ciascuno Stato concernenti l’esercizio della pesca sono acclusi al presente Regolamento, di cui costituiscono gli allegati.

##### **Art. 55** Clausola abrogatoria {#chap_X/art_55 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.923.211--55}
Il Regolamento d’applicazione dei 24 settembre e 18 dicembre 2020[^1]è abrogato.

##### **Allegato 1** {#annex_1}

### Lista dei pesci e dei gamberi presenti nel lago Lemano {#annex_1/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.923.211--annex-1}
#### **A.** Specie indigene di lago o acclimatate {#annex_1/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.923.211--annex-1/lvl_A}
| Nome italiano | Nome scientifico |
| --- | --- |
| Alburno | *Alburnus alburnus* |
| Anguilla | *Anguilla anguilla* |
| Barbo comune | *Barbus barbus* |
| Abramide comune | *Abramis brama* |
| Luccio | *Esox lucius* |
| Carpa | *Cyprinus carpio* |
| Scazzone | *Cottus gobio* |
| Cavedano | *Squalius cephalus* |
| Coregone | *Coregonus* spp. |
| Leucisco rosso | *Rutilus rutilus* |
| Gobione | *Gobio gobio* |
| Cobite barbatello | *Barbatula barbatula* |
| Cobite italiano | *Cobitis bilineata* |
| Bottatrice | *Lota lota* |
| Salmerino alpino | *Salvelinus umbla* |
| Temolo | *Thymallus thymallus* |
| Pesce persico | *Perca fluviatilis* |
| Scardola | *Scardinius erythrophthalmus* |
| Alburno di fiume | *Alburnoides bipunctatus* |
| Tinca | *Tinca tinca* |
| Trota di lago | *Salmo trutta* *(f. lacustris)* |
| Sanguinerola | *Phoxinus phoxinus* |
| Leucisco | *Leuciscus leuciscus* |

#### **B.** Specie immesse e indesiderate {#annex_1/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.923.211--annex-1/lvl_B}
| Nome italiano | Nome scientifico | Origine |
| --- | --- | --- |
| Persico trota | *Micropterus salmoides* | America del Nord |
| Cagnetta | *Salaria fluviatilis* | Europa |
| Carassio | *Carassius carassius* | Europa |
| Gambero americano | *Orconectes limosus* | America del Nord |
| Gambero californiano | *Pacifastacus leniusculus* | America del Nord |
| Spinarello | *Gasterosteus gymnurus* | Europa |
| Acerina | *Gymnocephalus cernua* | Europa |
| Persico sole | *Lepomis gibbosus* | America del Nord |
| Pesce gatto | *Ameiurus melas* | America del Nord |
| Carassio dorato | *Carassius auratus* | Asia |
| Pseudorasbora | *Pseudorasbora parva* | Asia |
| Scardola italiana | *Scardinius hesperidicus* | Europa |
| Siluro | *Silurus glanis* | Europa |
| Trota iridea | *Oncorhynchus mykiss* | America del Nord |

[^1]: [RU  **2021**  138]