0.923.220.1

RU **1996** 884

# Scambio di note del 30 dicembre 1995

fra la Svizzera e la Francia in merito all’interpretazione<br />dell’articolo 6 dell’Accordo del 29 luglio 1991 concernente<br />l’esercizio della pesca e la protezione dell’ambiente acquatico<br />nella parte del Doubs che forma confine fra i due Stati

Entrato in vigore il 1° gennaio 1996

(Stato 1° gennaio 1996)

Traduzione*[^1]* 

Ministero degli affari esteri Parigi, 30 dicembre 1995
 Ambasciata di Svizzera
 Parigi

Il Ministero degli affari esteri – Direzione degli affari economici e finanziari – presenta i suoi complimenti all’Ambasciata di Svizzera ed ha l’onore di fare riferimento alla Sua nota no 476/51 del 30 dicembre 1995 relativa all’Accordo del 29 luglio 1991[^2]fra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica francese concernente l’esercizio della pesca e la protezione dell’ambiente acquatico nella parte del Doubs che forma confine fra i due Stati, come pure alla raccomandazione della Commissione mista per la pesca sui tratti confinanti del Doubs, adottata il 2 giugno 1995 a Saint-Ursanne (Cantone del Giura).

L’articolo 6 («sorveglianza della pesca») paragrafo 2 secondo periodo dell’Accordo del 29 luglio 1991 ha il seguente tenore:
 «Tuttavia, in caso di infrazione flagrante e nei tratti «Doubs svizzero» e «Doubs francese» per accertare che i pescatori siano in possesso del diritto di pesca, possono esercitare le loro funzioni e in particolare stendere verbale sulla parte del Doubs appartenente all’altro Stato e sulla riva di detto Stato; per riva va intesa la zona necessaria all’esercizio della pesca, al passaggio dei pescatori e degli agenti di sorveglianza».

La Commissione mista per la pesca sul Doubs, in applicazione dell’articolo 9 dell^’^Accordo summenzionato e allo scopo di porre fine all^’^incertezza tuttora regnante, propone di interpretare il secondo periodo del paragrafo 2 dell’articolo 6 sopraccitato nel seguente modo:
– da una parte, in caso di infrazione flagrante, gli agenti dei due Stati ai quali incombono la sorveglianza e la polizia della pesca nei tratti del Doubs definiti dall^’^articolo 1 dell’Accordo possono svolgere le loro funzioni, in particolare stendere verbale, sulla parte del Doubs appartenente all’altro Stato come pure sulla sponda di questo Stato, limitatamente all^’^area necessaria all^’^esercizio della pesca, al passaggio dei pescatori e degli agenti di sorveglianza, nei tre tratti del Doubs definiti dall^’^articolo primo dell’Accordo, compreso pertanto il tratto del «Doubs comune».
– dall’altra, per espletare il controllo del possesso del diritto di pesca (e ciò in assenza di un’infrazione flagrante), tali agenti possono esercitare queste funzioni soltanto nei tratti «Doubs svizzero» e «Doubs francese», ad esclusione cioè del settore del «Doubs comune».

La Francia ha approvato questa interpretazione.

La presente nota e quella che l’Ambasciata ha indirizzato al Ministero costituiscono l’accordo dei due Governi sull’interpretazione dell’articolo 6 paragrafo 2 secondo periodo dell’Accordo.

Questo accordo entra in vigore il 1° gennaio 1996.

Il Ministero degli affari esteri – Direzione degli affari economici e finanziari – coglie l’occasione per rinnovare all’Ambasciata di Svizzera l’espressione della sua alta considerazione.

[^1]: Dal testo originale francese.
[^2]: RS  **0.923.22**