0.946.116.36

RU **2005** 3835; FF **2005** 949

Traduzione*[^1]* 

# Accordo di riassicurazione reciproca fra l’Ufficio di garanzia dei rischi delle esportazioni, Kirchenweg 8, 8032 Zurigo (di seguito «GRE»), che agisce per la Confederazione Svizzera e Atradius Dutch State Business NV, Keizersgracht 281, 1016 ED Amsterdam (di seguito «Atradius»),

Concluso il 24 novembre 2004

Approvato dall’Assemblea federale il 15 marzo 2005[^2]

Istrumenti di ratificazione depositati dalla Svizzera il 10 maggio 2005

Entrato in vigore il 10 maggio 2005

(Stato 10  maggio 2005)

##### **Art. 1** Scopo dell’Accordo {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.946.116.36--1}
1. Atradius si dichiara disposta a riassicurare la quota, espressa in percentuale, delle garanzie di credito accordate dalla GRE a esportatori svizzeri o a terzi (in particolare banche), per quanto queste garanzie coprano rischi derivanti dalla fornitura di prodotti d’esportazione di origine dei Paesi Bassi.
2. La GRE si dichiara disposta a riassicurare la quota, espressa in percentuale, delle garanzie di credito accordate dalla Atradius a esportatori dei Paesi Bassi (in particolare banche che li finanziano), per quanto queste garanzie coprano rischi derivanti dalla fornitura di prodotti d’esportazione di origine svizzera.
3. La decisione finale di riassicurare è presa di caso in caso dalla Atradius o dalla GRE.

##### **Art. 2** Campo d’applicazione {#art_2 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.946.116.36--2}
1. Il presente Accordo è applicabile nei seguenti casi:
a) l’esportatore che risiede nel Paese di uno degli assicuratori, per adempiere il contratto, si avvale (tra altri) di subfornitori che risiedono nel Paese dell’altro assicuratore; fermo restando che solo l’esportatore ha diritti e doveri nei confronti dell’acquirente estero;
b) gli esportatori che risiedono in Svizzera o nei Paesi Bassi hanno concluso contratti d’esportazione inerenti al medesimo oggetto con un acquirente che risiede in un Paese diverso dai Paesi Bassi o dalla Svizzera, e
 l’assicuratore dei crediti del Paese di uno degli esportatori è disposto a concludere una polizza di assicurazione del credito.
2. Il presente Accordo non si applica se l’assicuratore accorda una copertura assicurativa per un contratto di esportazione, per il quale il mandatario principale ha stabilito con il suo (i suoi) subfornitore(i) nel Paese del riassicuratore una convenzione «if and when» riguardo al rischio da assicurare.

##### **Art. 3** Definizioni {#art_3 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.946.116.36--3}
Nell’ambito del presente Accordo, si intende per:

giorno lavorativo un giorno in cui gli uffici dei due assicuratori dei crediti sono aperti,

assicuratore(i) dei crediti la GRE e Atradius o uno dei due enti,

esportazioni le merci e/o i servizi che devono essere, secondo il caso, forniti o consegnati conformemente al contratto d’esportazione,

assicurato il beneficiario della polizza,

assicuratore l’assicuratore dei crediti che emette la polizza,

mandatario principale l’esportatore che è parte al contratto concluso con il cliente estero,

polizza una polizza d’assicurazione o una garanzia emessa dall’assicuratore,

quota di riassicurazione il valore delle esportazioni coperte dal riassicuratore, espresso in percentuale,

riassicuratore l’assicuratore dei crediti che riassicura l’altro per una determinata transazione.

##### **Art. 4** Origine delle esportazioni {#art_4 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.946.116.36--4}
Gli assicuratori dei crediti considerano di massima che le esportazioni provenienti dal Paese del riassicuratore sono originarie di questo Paese. Se, nell’ambito di una determinata transazione, l’assicuratore ha ragioni per dubitarne, ne informa immediatamente l’altro assicuratore dei crediti e gli comunica i risultati dei suoi accertamenti

##### **Art. 5** Forme di garanzia alle quali si applica il presente Accordo {#art_5 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.946.116.36--5}
Le assicurazioni e le forme di garanzia accordate dalla GRE e dalla Atradius alle quali si applica il presente Accordo sono indicate nelle Appendici 1 e 2. Ogni assicuratore dei crediti informa l’altro per scritto delle modifiche determinanti apportate alle sue assicurazioni e forme di garanzia.

##### **Art. 6** Designazione dell’assicuratore {#art_6 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.946.116.36--6}
Di regola, è considerato assicuratore principale l’assicuratore dei crediti del Paese da cui proviene la quota più importante, in termini di valore, delle esportazioni da garantire. Gli assicuratori dei crediti possono derogare a questa regola di mutuo accordo in considerazione delle circostanze specifiche del caso.

##### **Art. 7** Quota di riassicurazione / Forniture del Paese terzo {#art_7 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.946.116.36--7}
1. La quota di riassicurazione è calcolata al pro rata delle quote di origine svizzera e olandese delle esportazioni da riassicurare in base alle informazioni del richiedente. Costituisce il criterio determinante il rapporto tra le esportazioni di origine svizzera e quelle di origine olandese.
2. Se la transazione da assicurare comprende esportazioni provenienti da uno o più Paesi terzi (il Paese dell’acquirente straniero è considerato Paese terzo), l’assicuratore dei crediti che copre il rischio è quello dell’esportatore sotto la cui responsabilità è eseguita tale quota. Gli assicuratori dei crediti possono convenire di un altro metodo di calcolo per determinare la quota di riassicurazione.

Se la quota proveniente dal Paese terzo non può essere determinata in modo inequivocabile, l’assicuratore accorda la sua garanzia alla quota proveniente dal Paese terzo senza riassicurazione. Se, nel caso concreto, non è in grado di assumere l’integralità dei rischi per le forniture provenienti dal Paese terzo, l’assicuratore può convenire con il riassicuratore una ripartizione dei rischi fondata sul rapporto esistente tra la quota di origine svizzera e la quota di origine olandese delle esportazioni.
3. L’Allegato A propone esempi per il calcolo della quota di riassicurazione.

##### **Art. 8** Obblighi del riassicuratore {#art_8 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.946.116.36--8}
1. Il riassicuratore che assume la riassicurazione deve pagare all’assicuratore l’importo di riassicurazione convenuto, se l’assicuratore è obbligato a pagare indennità in virtù della polizza.
2. Se non è stato convenuto altrimenti, il riassicuratore assume la quota di riassicurazione che gli incombe al tasso di copertura fissato dall’assicuratore nella sua polizza. Il riassicuratore non è tuttavia obbligato ad accordare una riassicurazione che superi il suo tasso di copertura massima.
3. Il riassicuratore s’impegna a pagare all’assicuratore un importo corrispondente alla quota, in percentuale, dell’indennità versata dall’assicuratore conformemente alla polizza in questione. Il pagamento deve essere effettuato entro 30 giorni lavorativi da quando il riassicuratore è stato informato dall’assicuratore del previsto o avvenuto versamento di un’indennità.
4. In caso di danno prima della fornitura, il riassicuratore deve ugualmente versare un’indennità proporzionale alla quota di riassicurazione, se tale rischio è coperto dalla polizza. In tal caso, l’importo del pagamento non si calcola in funzione del prezzo di costo delle quote delle esportazioni in questione, ma secondo la quota di riassicurazione riferita al danno totale calcolato sulla base del prezzo di costo.
5. Il riassicuratore s’impegna a non opporsi al versamento di un’indennità se vi è tenuto ai termini della polizza, sempreché le informazioni contenute nelle Appendici 1 e 2, oppure le informazioni che l’assicuratore ha fornito al riassicuratore nell’ambito della procedura descritta all’art. 13 corrispondono alle disposizioni di polizia.
6. Il riassicuratore s’impegna a informare l’assicuratore in merito a qualsiasi problema di cui è stato edotto e che potrebbe avere effetti sull’esecuzione del contratto di fornitura o sugli accordi di credito pertinenti.

##### **Art. 9** Obblighi dell’assicuratore {#art_9 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.946.116.36--9}
1. L’assicuratore deve informare il riassicuratore su qualsiasi modifica della polizza, della portata e del genere della transazione finanziata da un credito all’esportazione o delle pertinenti disposizioni contrattuali che potrebbero avere effetti sul rischio coperto dalla polizza e consultarlo immediatamente.
2. L’assicuratore deve consultare il riassicuratore prima di prendere una decisione vincolante sulle misure da adottare, o le indicazioni da fornire all’assicurato in caso di eventi che aumentano il rischio o nell’imminenza di un sinistro.
3. L’assicuratore deve trasferire al riassicuratore entro 30 giorni lavorativi l’importo corrispondente alla quota di riassicurazione che, dopo il pagamento di un’indennità, riceve un rimborso o trattiene una parte del versamento.
4. L’assicuratore che apprende che un debitore non ha effettuato un pagamento destinato ad ammortizzare un credito coperto dalla polizza è tenuto a informare senza indugio il riassicuratore.
5. L’assicuratore deve mettere a disposizione del riassicuratore, su richiesta di quest’ultimo, le copie di tutti i documenti in suo possesso relativi a una transazione.
6. L’assicuratore si impegna a informare il riassicuratore non appena prendono fine i suoi obblighi derivanti dalla polizza.

##### **Art. 10** Calcolo e ripartizione dei premi {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.946.116.36--10}
1. Il riassicuratore ha diritto a un premio di riassicurazione che

a) corrisponde alla quota di riassicurazione sul premio; o
b) è stato convenuto tra gli assicuratori dei crediti, nel caso concreto, affinché il riassicuratore riceva il premio che il suo sistema di rimunerazione richiede per coprire il rischio da riassicurare.

L’assicuratore può trattenere il 10 per cento al massimo degli importi di cui alle lettere a) e b) quale rimborso per le spese amministrative.
2. Il premio di riassicurazione deve essere versato nei 30 giorni lavorativi che seguono il giorno in cui l’assicuratore ha ricevuto il premio.
3. Se l’assicurato ottiene dall’assicuratore un rimborso del premio in base alla polizza, il riassicuratore deve di massima restituire all’assicuratore, su richiesta di quest’ultimo, la quota del premio rimborsato corrispondente alla quota di premio che ha ricevuto, dopo deduzione dell’importo trattenuto per le spese amministrative.

##### **Art. 11** Modifica dell’origine delle esportazioni {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.946.116.36--11}
1. Se, una volta stipulata definitivamente la riassicurazione, l’origine dei prodotti d’esportazione è modificata nella sua composizione per oltre il 5 per cento del valore dei prodotti interessati o se il rapporto fra le quote dei prodotti d’esportazione del mandatario principale e quelle dei subfornitori è modificato per oltre il 5 per cento del valore, l’assicuratore ne informa il riassicuratore e ciascuna delle due parti può allora esigere l’adeguamento della quota di riassicurazione.
2. Se è effettuato questo adeguamento, vengono adeguati di conseguenza gli importi che reciprocamente si devono l’assicuratore e il riassicuratore sotto forma di premi, di diritti e di partecipazione alle prestazioni d’indennizzo, di spese giudiziarie o di costi di riduzione o di prevenzione dei danni.

##### **Art. 12** Regresso {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.946.116.36--12}
1. L’assicuratore consulta il riassicuratore prima di introdurre un’azione in giustizia o di far valere diritti di regresso i cui costi supererebbero in totale il 5 per cento dell’importo scoperto o ammontano a 22 500 EUR o a 35 000 CHF; l’importo inferiore è determinante.

Il riassicuratore partecipa, in proporzione della sua quota di riassicurazione, alle spese sostenute dall’assicuratore per ottenere un rimborso o per condurre un procedimento giudiziario, per quanto l’assicuratore sia obbligato, conformemente alla polizza che ha emesso, ad assumere o a rimborsare costi all’assicurato. Il pagamento è effettuato nei 30 giorni lavorativi che seguono la data di comunicazione delle spese.
2. Se vuole alienare, condonare o annullare crediti che gli spettano economicamente o giuridicamente dopo il pagamento di un’indennità, l’assicuratore deve ottenere il consenso del riassicuratore.

##### **Art. 13** Norme procedurali {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.946.116.36--13}
Le norme procedurali sull’esecuzione del presente Accordo sono enunciate nell’Appendice 3.

##### **Art. 14** Consolidamento del debito {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.946.116.36--14}
1. Se il Paese dell’acquirente o il Paese del mutuatario presenta una domanda di consolidamento del debito, gli assicuratori dei crediti si consultano per determinare come risolvere i problemi che ne potrebbero risultare. La decisione definitiva spetta tuttavia all’assicuratore.
2. Se il credito coperto è compreso in un accordo di consolidamento del debito con il Paese dell’acquirente o con il Paese del mutuatario, l’assicuratore consulta il riassicuratore per determinare se intende alienare, scambiare o condonare tale debito.

##### **Art. 15** Valuta {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.946.116.36--15}
Sempreché gli assicuratori dei crediti non abbiano convenuto altrimenti tutti i pagamenti concernenti le diverse transazioni di riassicurazione devono essere effettuati nella valuta locale dell’assicuratore.

##### **Art. 16** Procedura d’arbitrato {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.946.116.36--16}
1. Le Parti contraenti si adoperano per risolvere amichevolmente le controversie che il presente Accordo può suscitare.
2. Le controversie che non possono essere composte amichevolmente sono decise da un tribunale arbitrale composto da tre persone. Ogni Parte contraente designa un arbitro, e i due arbitri designati cooptano un terzo arbitro che presiede.

Il tribunale arbitrale tiene le sue udienze nel Paese dell’assicuratore: ad Amsterdam, se si tratta di Atradius; a Zurigo se si tratta della GRE. La procedura si svolge in lingua inglese. Per il resto, il tribunale arbitrale stabilisce la procedura conformemente ai principi dello Stato di diritto.

##### **Art. 17** Entrata in vigore, denuncia e modifica dell’Accordo {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.946.116.36--17}
1. Le due Parti contraenti firmano il presente Accordo, che entra in vigore il giorno in cui la GRE comunica ad Atradius che sono adempite le condizioni costituzionali previste dal diritto svizzero per la conclusione e l’entrata in vigore del presente Accordo (ratifica).
2. Ciascuna delle due Parti contraenti può denunciare il presente Accordo per la fine di un anno civile. La denuncia deve avvenire per scritto e con un preavviso di tre mesi. La denuncia non ha effetto sugli obblighi contratti prima della scadenza dell’Accordo.
3. Le Parti contraenti possono modificare il presente Accordo in ogni momento. L’Appendice 3 e tutti gli Allegati possono essere modificati in ogni momento con il consenso scritto della GRE e di Atradius.

Il presente Accordo è redatto in due esemplari originali in lingua inglese; uno per ogni Parte.

| Per conto <br>della Confederazione Svizzera:<br>Peter W. Silberschmidt | Per conto <br>del Regno dei Paesi Bassi:<br>G. Bouvman |
| --- | --- |

Appendice 1

| Agevolazione | Tasso di copertura massimo | Rischi coperti | Beneficiario | Termine di attesa | Osservazioni | Optional |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Credito<br>fornitore | 98 % dei rischi politici<br>95 % dei rischi economici | Rischio di fabbricazione e rischio di credito | Esportatore | 6 mesi | Copertura del rischio di fabbricazione: mancato pagamento dei costi causati in caso di non fornitura e/o<br>Rischio di credito: non pagamento o mora nel pagamento dell’importo contrattuale | Pagamento del premio in divise estere (solo per il rischio di credito) in caso di garanzia diretta |
| Garanzia diretta in aggiunta alla copertura del credito fornitore | 98 % dei rischi politici<br>95 % dei rischi economici | Mancato pagamento | Banca | Indennizzo immediato alla banca (dei Paesi Bassi o straniera) dopo il mancato pagamento | L’indennizzo è effettuato indipendentemente dal diritto all’indennizzo secondo il contratto di fornitura (regresso contro l’esportatore).<br>Se il contratto prevede una valuta estera, il premio e l’indennizzo sono pagati in tale valuta (applicando il tasso di cambio massimo). | Copertura in valuta estera. |
| Credito acquirente | 98 % dei rischi politici<br>95 % dei rischi economici | Rischio di credito | Banca | 6 mesi | Copertura a favore della banca (dei Paesi Bassi o estera). Possibilità di combinazione con una copertura del rischio di fabbricazione per l’esportatore. | Copertura di pagamenti scaglionati (in combinazione con una copertura del rischio di fabbricazione). Copertura e pagamento dei premi in valuta estera. |
| Garanzia bancaria<br>Copertura supplementare | Come<br>da polizza | Utilizzazione legittima e abusiva | Esportatore | 6 mesi | Atradius deve approvare il testo della garanzia. | |
| Garanzia bancaria<br>Controgaranzia | Come<br>da polizza | Utilizzazione legittima e abusiva. | Banca | 10 giorni dopo l’utilizzazione della garanzia | Solo con un copertura supplementare per le garanzie bancarie. Regresso contro l’esportatore tranne nei casi in cui l’esportatore ha diritto a un indennizzo sulla base della copertura supplementare. Atradius deve approvare il testo della garanzia. | |
| Copertura di garanzie dell’offerta | 98 % dei rischi politici<br>95 % dei rischi economici | Utilizzazione legittima e abusiva. | Esportatore | 6 mesi | L’utilizzazione legittima è indennizzata soltanto se all’assicurato non sono imputabili colpe. Tale è il caso se Atradius ritira la copertura per l’affare principale. | |
| Leasing: copertura<br>estesa | 98 % dei rischi politici<br>95 % dei rischi economici | Rischio di credito (descrizione negativa del rischio). | Esportatore / Mutuante del leasing / Banca | 6 mesi | Tutte le rate di un leasing sono coperte. La copertura può essere accordata a mutuanti del leasing esteri se la merce è stata fabbricata nei Paesi Bassi. Se il contratto prevede una valuta estera, il premio e l’indennizzo sono pagati in tale valuta (applicando un tasso di cambio massimo). | Possibilità di garanzia diretta se il beneficiario è una banca. |
| Leasing: copertura<br>limitata | 98 % dei rischi politici<br>95 % dei rischi economici | Rischio di credito (descrizione negativa del rischio). | Esportatore / Mutuante del leasing | 6 mesi | Tutte le rate ricorrenti dovute durante un periodo di 9 mesi sono coperte (copertura limitata a beni mobili).<br>La copertura può essere accordata a mutuanti del leasing esteri se la merce è stata fabbricata nei Paesi Bassi. Se il contratto prevede una valuta estera, il premio e l’indennizzo sono pagati in tale valuta (applicando il tasso di cambio massimo). | |
| Copertura del rischio di espropriazione | 98 % dei rischi politici<br>95 % dei rischi economici | Espropriazione e divieto di esportare riguardo a beni patrimoniali | Esportatore / Mutuante del leasing | 6 mesi | | Se desiderato insieme a una copertura limitata del leasing. |
| Lavori di costruzione; Copertura degli apparecchi di lavoro | 98 % dei rischi politici<br>95 % dei rischi economici | Rischi politici: Durante i lavori di costruzione: danneggiamento o sequestro degli apparecchi di lavoro; dopo i lavori di costruzione: danneggiamento o impedimento del trasferimento degli apparecchi di lavoro. | Esportatore | 6 mesi | L’indennizzo è calcolato in funzione del valore contabile con deduzione del deprezzamento percentuale.<br>In caso di danneggiamento i costi di riparazione sono limitati all’importo di cui sopra. | Se desiderato insieme a una copertura del credito fornitore per i lavori di costruzione, oppure copertura del credito di fabbricazione per lavori di costruzione insieme a una copertura del credito acquirente |
| Copertura del rischio del corso di cambio | 100 % | Rischio di deprezzamento della valuta estera | Esportatore | Non applicabile | La copertura è accordata per diverse valute.<br>In caso di apprezzamento, l’assicurato deve versare il guadagno ad Atradius.<br>La copertura è accordata soltanto per periodi di due o più anni. | La copertura del rischio del corso di cambio vincola l’offerente dalla firma del contratto |
| Finanziamento del progetto | 98 % dei rischi politici<br>95 % dei rischi economici | Copertura standard per i rischi politici / copertura estesa per i rischi politici / Copertura per i rischi economici (descrizione positiva del rischio) | Esportatore / banca | 6 mesi | La copertura standard per i rischi politici comprende il rischio di trasferimento, la guerra (civile), le catastrofi naturali e le decisioni che non emanano dallo Stato dei Paesi Bassi (p. es. l’espropriazione). | |
| Assicurazione degli investimenti | 90 % | – Espropriazione – Limitazione del trasferimento – Guerra | Investitore | 9 mesi | In generale la copertura è possibile soltanto se è stato concluso un accordo sulla protezione degli investimenti tra i Paesi Bassi e il Paese ospite (altrimenti: valutazione del sistema giuridico del Paese ospite di caso in caso).<br>Al massimo la durata dell’assicurazione si estende su 15 anni (l’investimento deve essere terminato al più tardi 5 anni dopo l’inizio dell’assicurazione).<br>L’indennizzo massimo ammonta al 200 % dell’importo originario in euro. | Copertura per rottura del contratto |

##### **Appendice 2** {#annex_u1}

### Dettaglio delle agevolazioni accordate dalla GRE {#annex_u1/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.946.116.36--annex-1}
#### **I** {#annex_u1/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.946.116.36--annex-1/lvl_I}
| Agevolazione: | Copertura del credito |
| --- | --- |
| Tipo: | Garanzia |
| Beneficiario della garanzia: | L’esportatore o un terzo (segnatamente una banca) |
| Condizioni di assicurazione | Legge federale sulla garanzia dei rischi delle esportazioni<br>Ordinanza sulla garanzia dei rischi delle esportazioni |
| Rischio residuo dell’esportatore: | Il 5 % almeno |
| Tasso di copertura: | Il 95 % al massimo |
| Base di calcolo: | Prezzo delle esportazioni secondo il contratto d’esportazione |
| Rischi coperti: | a) Rischio politico Rischio che si verifichino all’estero avvenimenti politici come guerre o disordini civili, che mettono il cliente nell’impossibilità di adempiere i suoi obblighi contrattuali o provocano la perdita di una merce che appartiene ancora all’esportatore. b) Rischio di trasferimento Rischio che il cliente sia nell’impossibilità di pagare a causa di una misura valutaria adottata dal suo Governo dopo che ha depositato il controvalore in valuta locale. c) Rischi economici: – di debitori pubblici; – di debitori privati – che appartengono a una collettività o a un ente di diritto pubblico o – il cui credito beneficia di una fideiussione pubblica o è garantito da una banca autorizzata dalla GRE o – che svolgono compiti pubblici, mentre il rischio economico è limitato agli obblighi di clienti pubblici o privati che, dal canto loro, svolgono compiti pubblici. d) Eventuale rischio valutario: Rischi valutari che possono realizzarsi al momento del finanziamento di un credito in valuta estera, di una transazione a termine sulle valute o di una transazione analoga, dopo che si sia verificato un danno coperto secondo le lettere a)–c). Non sussiste alcuna garanzia contro le fluttuazioni dei corsi di cambio intese come rischi primari. |

#### **II** {#annex_u1/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.946.116.36--annex-1/lvl_II}
| Agevolazione: | Copertura del rischio di fabbricazione (rischio prima della consegna) |
| --- | --- |
| Tipo: | Garanzia |
| Beneficiario della garanzia: | L’esportatore e, di massima, anche un terzo (segnatamente una banca) |
| Condizioni di assicurazione: | Legge federale concernente la garanzia dei rischi delle esportazioni<br>Ordinanza sulla garanzia dei rischi delle esportazioni |
| Rischio residuo dell’esportatore: | Il 5 % almeno |
| Tasso di copertura: | Il 95 % al massimo |
| Base di calcolo: | Prezzo di costo |
| Rischi coperti: | Impossibilità presunta o reale di effettuare la consegna a causa di un aumento – dopo l’ordinazione – dei rischi politici, economici o di trasferimento che possono essere coperti secondo il numero I, oppure per mancanza di possibilità di trasporto all’estero. |

#### **III** {#annex_u1/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.946.116.36--annex-1/lvl_III}
| Agevolazione: | Copertura delle garanzie di offerente e delle garanzie di consegna (soltanto in complemento di una garanzia secondo il n. I e/o II). |
| --- | --- |
| Tipo: | Garanzia |
| Beneficiario della garanzia: | L’esportatore o un terzo (segnatamente una banca) |
| Condizioni di assicurazione | Legge federale concernente la garanzia dei rischi delle esportazioni<br>Ordinanza sulla garanzia dei rischi delle esportazioni |
| Importo residuo dell’esportatore | Il 5 % almeno |
| Tasso di copertura | Il 95 % al massimo |
| Base di calcolo | Importo della garanzia d’offerente o della garanzia di consegna |
| Rischi coperti | – Richiesta abusiva – Richiesta legittima se l’esportatore non può adempiere ai suoi impegni a causa della realizzazione di un rischio politico o di trasferimento. |
##### **Appendice 3** {#annex_u1}

### Norme procedurali (art. 13) {#annex_u1/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.946.116.36--annex-1}
##### **§ 1** Osservazione preliminare {#annex_u1/lvl_u1/art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.946.116.36--1}
La presente Appendice disciplina le questioni procedurali conformemente all’articolo 13 dell’Accordo di riassicurazione reciproca fra Atradius e la GRE.

##### **§ 2** Domanda e risposta provvisorie {#annex_u1/lvl_u1/art_2 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.946.116.36--2}
a) Non appena riceve una domanda che può voler riassicurare presso l’altro, l’assicuratore dei crediti ne informa l’altro mediante un modulo di domanda provvisoria (Allegato B).
b) L’assicuratore dei crediti che dovrebbe fungere da riassicuratore risponde nei 30 giorni lavorativi che seguono la ricezione mediante il modulo di risposta provvisoria (Allegato C). Comunica le modifiche eventualmente auspicate<br /> (p. es. garanzie supplementari) e indica la sua quota di premio se diverge da quella calcolata dall’assicuratore.

##### **§ 3** Domanda e risposta definitive {#annex_u1/lvl_u1/art_3 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.946.116.36--3}
a) Se intende accordare un’assicurazione dei crediti all’esportazione, l’assicuratore potenziale segnala questo fatto al riassicuratore potenziale mediante il modulo di domanda definitiva (Allegato D).
b) Il riassicuratore potenziale risponde alla domanda definitiva nei 30 giorni lavorativi che seguono la ricezione di tale domanda con il modulo di risposta definitiva (Allegato E).
c) Una volta emessa la polizza, l’assicuratore conferma al riassicuratore, per scritto e il più presto possibile, il suo impegno di copertura mediante il modulo di emissione della polizza (Allegato F).

##### **§ 4** Premi {#annex_u1/lvl_u1/art_4 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.946.116.36--4}
Al più tardi alla ricezione del modulo di emissione di polizza (Allegato F), il riassicuratore comunica all’assicuratore un numero di conto, di fattura o di riferimento, affinché l’assicuratore possa trasferire il premio di riassicurazione come previsto nell’articolo 10 numeri 1 e 2.

##### **§ 5** Sinistro {#annex_u1/lvl_u1/art_5 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.946.116.36--5}
Se, in caso di sinistro, l’assicuratore fa valere un diritto presso il riassicuratore, deve fornire a quest’ultimo le indicazioni seguenti:
– il pertinente numero di riferimento;
– l’importo totale ancora non pagato e la data di scadenza;
– l’importo totale che l’assicuratore deve pagare;
– la quota del riassicuratore nell’indennità pagata dall’assicuratore;
– il motivo dell’indennizzo (rischio realizzato);
– la data del pagamento dell’indennizzo.

##### **§ 6** Rimborsi {#annex_u1/lvl_u1/art_6 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.946.116.36--6}
In caso di rimborso, l’assicuratore deve fornire al riassicuratore le indicazioni seguenti:
– il pertinente numero di riferimento;
– l’importo totale che ha riscosso;
– i costi di riscossione che ha pagato;
– la quota del riassicuratore nel rimborso netto;
– la data del rimborso;
– i tassi d’interesse in vigore;
– il numero dei giorni in cui l’interesse è stato riscosso;
– (se necessario) i corsi di cambio.
##### **Allegato A** {#annex_A}

### Esempi di calcolo della quota di riassicurazione {#annex_A/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.946.116.36--annex-a}
#### Esempio 1 {#annex_A/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.946.116.36--annex-a/lvl_u1}
Il prezzo contrattuale si riferisce a 120 unità

Fornitura – Paese A: 70 unità

Fornitura – Paese B: 50 unità

Copertura dell’assicuratore (A): 100 %

Copertura del riassicuratore (B):   95 %

Calcolo della quota di riassicurazione

#### Esempio 2 {#annex_A/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.946.116.36--annex-a/lvl_u2}
Il prezzo contrattuale si riferisce a 120 unità

Fornitura – Paese A: 70 unità

Fornitura – Paese B: 50 unità

Copertura dell’assicuratore (A): 95 %

Copertura del riassicuratore (B): 95 %

Calcolo della quota di riassicurazione

#### Esempio 3 {#annex_A/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.946.116.36--annex-a/lvl_u3}
Il prezzo contrattuale si riferisce a 120 unità

Fornitura – Paese A: 60 unità

Fornitura – Paese B: 40 unità

Fornitura – Paese C: 20 unità

Copertura dell’assicuratore (A): 100 %

Copertura del riassicuratore (B):   95 %

Calcolo della quota di riassicurazione

La quota di riassicurazione si riferisce al valore totale di 120 unità. L’importo riassicurato corrisponderebbe dunque a 45,6 unità.

#### Esempio 4 {#annex_A/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.946.116.36--annex-a/lvl_u4}
Il prezzo contrattuale si riferisce a 120 unità

Fornitura – Paese A: 60 unità

Fornitura – Paese B: 40 unità

Fornitura – Paese C: 20 unità

Copertura dell’assicuratore (A): 95 %

Copertura del riassicuratore (B): 95 %

Calcolo della quota di riassicurazione

La quota di riassicurazione si riferisce al valore totale di 120 unità. L’importo riassicurato corrisponderebbe dunque a 48 unità.

#### Esempio 5 {#annex_A/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.946.116.36--annex-a/lvl_u5}
Il prezzo contrattuale si riferisce a 120 unità

Fornitura – Paese A: 60 unità

Fornitura – Paese B: 40 unità

Fornitura – Paese C: 20 unità

Copertura dell’assicuratore (A): 100 %

Copertura del riassicuratore (B):   95 %

Calcolo della quota di riassicurazione

– Se le forniture del Paese terzo sono esclusivamente fatturate al Paese A:

– Se le forniture del Paese terzo sono esclusivamente fatturate al Paese B:

#### Esempio 6 {#annex_A/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.946.116.36--annex-a/lvl_u6}
Il prezzo contrattuale si riferisce a 120 unità

Fornitura – Paese A: 40 unità

Fornitura – Paese B: 60 unità

Fornitura – Paese C: 20 unità

Copertura dell’assicuratore (A): 95 %

Copertura del riassicuratore (B): 95 %

Calcolo della quota di riassicurazione

– Se le forniture del Paese terzo sono esclusivamente fatturate al Paese A:

– Se le forniture del Paese terzo sono esclusivamente fatturate al Paese B:

Nota:

Se l’assicuratore e il riassicuratore propongono tassi di copertura diversi secondo il rischio, per il calcolo della quota di copertura si usa la media dei diversi tassi di copertura. Esempio:

| Rischi politici: | 95 % |
| --- | --- |
| Rischi economici prima della fornitura: | 85 % |
| Rischi economici di credito: | 90 % |
| Tasso medio: | 90 % |
##### **Allegato B** {#annex_B}

### Modulo di domanda provvisoria {#annex_B/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.946.116.36--annex-b}
Da:

A:

Con riferimento al nostro contratto concluso il:

Vi proponiamo di riassicurare la seguente transazione:

Nostro riferimento:

Esportatore del nostro Paese:

Esportatore del vostro Paese:

Rispettive relazioni contrattuali:

Progetto:

Acquirente/Paese:

Mutuatario/Paese:

Garante/garanzie:

Valore contrattuale:

Tasso d’interesse:

Composizione delle forniture (indicazione del valore delle merci/prestazioni in funzione della quota del Paese interessato/forniture di Paesi terzi):

Durata del rischio:
– Produzione:
– Credito:

Condizioni del rimborso:

Ev. osservazioni particolari concernenti l’affare:

Tipo di copertura(e) richiesta(e):

Importo del credito:

Tasso d’interesse:

Mutuante:

Importo coperto valutato a:

Quota di riassicurazione valutata a (calcolo):

Quota di premio (indicazione dell’importo di base)/scadenza:

Condizioni particolari:

Condizioni di regresso:

Osservazioni:

Data: Firma:
##### **Allegato C** {#annex_C}

### Modulo di risposta provvisoria {#annex_C/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.946.116.36--annex-c}
A:

Da:

Con riferimento al vostro modulo di domanda provvisoria del:

Vostro n. di rif.:

Nostro n. di rif.:
*(a) Sulla base dei dati forniti, riteniamo di potervi accordare una riassicurazione e aspettiamo il vostro modulo di domanda definitiva in tempo utile.
*(b) Riteniamo di poter accogliere la vostra domanda se siete disposti a effettuare le seguenti modifiche:
 
 Aspettiamo la vostra risposta e/o un modulo di domanda provvisoria modificata.
*(c) In qualità di riassicuratore, chiediamo il seguente premio:
    – quota di premio:
    – pagabile il:
*(d) Non possiamo dar seguito alla vostra domanda per la presente transazione.

Osservazioni:

Il presente modulo di risposta provvisoria non è giuridicamente vincolante. Prima di decidere sulla concessione di una riassicurazione, dobbiamo effettuare un’analisi dei rischi più dettagliata; occorre peraltro il consenso del nostro organo di decisione o delle autorità di vigilanza.

Data: Firma:

*  Per favore stralciare quanto non fa al caso
##### **Allegato D** {#annex_D}

### Modulo di domanda definitiva {#annex_D/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.946.116.36--annex-d}
Da:

A:

Con riferimento al nostro contratto concluso il:

E al vostro modulo di domanda provvisoria del

Nostro n. di rif.:

Vostro n. di rif.:

Vi proponiamo di riassicurare la transazione alle seguenti condizioni:

Esportatore del nostro Paese:

Esportatore del vostro Paese:

Loro relazione contrattuale:

Progetto:

Acquirente/Paese:

Mutuatario/Paese:

Garante/garanzie:

Valore contrattuale:

Tasso d’interesse:

Composizione delle forniture (indicazione del valore delle merci/prestazioni in funzione della quota del Paese interessato/fornitura di Paesi terzi):<br />

Durata del rischio:
* Produzione:
– Credito:

Condizioni di rimborso:

Ev. osservazioni particolari concernenti la transazione:

Tipo di copertura(e) richiesta(e):

Importo del credito:

Tasso d’interesse:

Mutuatario:

Importo totale coperto:
– Valore delle merci e/o delle prestazioni provenienti dal Paese del riassicuratore (in proporzione al valore dell’insieme delle merci e/o delle prestazioni fornite)
– Quota di copertura assunta dall’assicuratore:
– Quota di riassicurazione (calcolo):

Condizioni particolari:

Condizioni di regresso:

Importo del premio da pagare:
– all’assicuratore:
– al riassicuratore:
 (calcolo)

L’impegno del riassicuratore nei confronti del richiedente prende fine il

Osservazioni:

Data: Firma:
##### **Allegato E** {#annex_E}

### Modulo di risposta definitiva {#annex_E/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.946.116.36--annex-e}
Da:

A:

Con riferimento al nostro contratto concluso il:

E al vostro modulo di domanda definitiva del

Nostro n. di rif.:

Vostro n. di rif.:
* Accettiamo la vostra domanda e vi accordiamo la riassicurazione desiderata conformemente al contratto concluso il . e alle condizioni stabilite nel modulo di domanda definitiva del .
* Non possiamo dar seguito alla vostra domanda di riassicurazione.

Osservazioni:

Data: Firma:

*  Per favore stralciare quanto non fa al caso
##### **Allegato F** {#annex_F}

### Modulo di emissione della polizza {#annex_F/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.946.116.36--annex-f}
Da:

A:

Con riferimento al nostro contratto concluso il

E alla vostra risposta definitiva del

Nostro n. di rif.:

Vostro n. di rif.:

Vi informiamo che una polizza è stata emessa il . L’importo della copertura ammonta a:

La quota di riassicurazione ammonta a:
A Il premio totale da pagare ammonta a:
B L’importo da pagare all’assicuratore ammonta a:
C L’importo da pagare al riassicuratore ammonta a:

Il premio deve esserci versato:

| Il:<br>. | Importo:<br>. | Quota del premio:<br>. | Quota da pagare al riassicuratore:<br>. |
| --- | --- | --- | --- |

Effettueremo il pagamento che vi è dovuto nei 30 giorni lavorativi che seguono la data di ricezione.

Altre osservazioni:

Data: Firma:

[^1]: Dal testo originale inglese.
[^2]: Art. 1 cpv. 1 del DF del 15 mar. 2005 (RU  **2005**  3833).