0.946.292.271.1

RU **1967** 1185

Traduzione*[^1]* 

# Protocollo di applicazione dell’accordo tra la Svizzera e il Camerun concernente il commercio, la protezione degli investimenti e la cooperazione tecnica, relativo alla cooperazione tecnica

Conchiuso a Jaundé il 26 gennaio 1967

Entrato in vigore il 26 gennaio 1967

(Stato 26  gennaio 1967)

Il Consiglio federale svizzero<br />e<br />il Governo della Repubblica federale del Camerun,

visto l’articolo 1 dell’accordo tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica federale del Camerun del 28 gennaio 1963[^2]concernente il commercio, la protezione degli investimenti e la cooperazione tecnica,

desiderosi di completare le disposizioni di detto articolo mediante un protocollo di applicazione,

hanno convenuto:

##### **Art. 1** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.946.292.271.1--1}
Le disposizioni del presente protocollo si applicano:
a. ai progetti di cooperazione tecnica fra i due paesi;
b. parimente – riservato l’articolo 6 – ai progetti di cooperazione tecnica emananti da enti di diritto pubblico o da organizzazioni private della Svizzera e oggetto di un accordo.

##### **Art. 2** {#art_2 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.946.292.271.1--2}
Nel quadro delle rispettive legislazioni nazionali e conformemente al diritto internazionale e alle prassi in uso, le Parti contraenti potranno stabilire di comune intesa i programmi concernenti progetti precisi di cooperazione tecnica.

##### **Art. 3** {#art_3 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.946.292.271.1--3}
Il Governo svizzero esaminerà la possibilità di inviare periti e collaboratori nel Camerun per cooperare allo sviluppo.

##### **Art. 4** {#art_4 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.946.292.271.1--4}
Il Governo svizzero concederà, nella misura dei possibile, borse di studio e di formazione professionale o tecnica ai candidati raccomandati dal Governo del Camerun. Esso potrà anche suggerire a questo Governo, segnatamente su raccomandazione dei propri periti, che sarebbe desiderabile di concedere borse a candidati meritevoli in campi specifici. Prima di qualsiasi scelta di candidati, i due Governi dovranno intendersi. A sua volta, il Governo del Camerun occuperà i beneficiari di dette borse in modo tale da sfruttare pienamente le nozioni acquisite.

##### **Art. 5** {#art_5 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.946.292.271.1--5}
I progetti di cooperazione tecnica e la loro realizzazione saranno oggetto di accordi tra le autorità competenti delle due Parti.

##### **Art. 6** {#art_6 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.946.292.271.1--6}
Nel quadro delle azioni di cooperazione tecnica, ciascuna Parte contraente assumerà una parte equa delle spese; per principio, le spese pagabili in moneta camerunese saranno assunte dal Governo del Camerun. Le Parti contraenti si obbligano a:
da parte svizzera:a. pagare gli stipendi e le spese d’assicurazione del personale messo a disposizione dalla Svizzera;
b. assumere le spese di viaggio dalla Svizzera al Camerun e ritorno per questo personale;
c. assumere le spese d’acquisto e di trasporto del materiale non ottenibile nel Camerun;
d. assumere le spese di dimora, di formazione e di viaggio di ritorno dalla Svizzera al Camerun dei cittadini camerunesi invitati in Svizzera per ricevere una formazione, sotto gli auspici della cooperazione tecnica;
da parte camerunese:a. assumere la rimunerazione statutaria dei personale camerunese;
b. fornire il materiale e l’attrezzatura ottenibili nel Paese;
c. procurare un alloggio adeguato al personale della cooperazione tecnica, sin dal giorno dell’arrivo nel Camerun;
d. mettere a disposizione gli uffici e i locali necessari e assumerne la pigione;
e. assumere le spese di viaggio, trasporto, spedizione del corriere, di comunicazioni telefoniche e telegrafiche per scopo di servizio inerente alla missione;
f. prestare i servizi che possono essere compiuti dal personale locale e assumere le spese di segreteria, di traduzione e di altri servizi analoghi;
g. assumere le cure mediche del personale della cooperazione tecnica;
h. pagare le spese (lei viaggio di andata, dal Camerun alla Svizzera e, se occorre, il salario e le prestazioni sociali per la famiglia, dei borsisti e dei praticanti invitati in Svizzera sotto gli auspici della cooperazione tecnica svizzera. Tuttavia, in casi speciali e su domanda delle autorità camerunesi, le autorità svizzere possono assumere anche le spese del viaggio a destinazione della Svizzera, senza con ciò pregiudicare il principio dell’equa ripartizione.

##### **Art. 7** {#art_7 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.946.292.271.1--7}
Nel quadro del presente protocollo, il Governo del Camerun si obbliga a:
1. esentare da tutti i diritti e tasse d’importazione il materiale e l’attrezzatura, siano essi d’origine pubblica o privata, necessari alla cooperazione tecnica;
2. esentare da tutte le imposte e tasse, sugli stipendi e indennità pagati dal Governo o istituzioni svizzeri, le persone inviate dalla Svizzera nel Camerun per esercitare un’attività nel quadro dei presente protocollo o di accordi particolari e la cui entrata nel Paese sia stata approvata dal Governo dei Camerun;
3. autorizzare l’ammissione in franchigia di tutti i diritti e dazi per gli effetti e oggetti personali di queste persone e delle loro famiglie alla prima entrata nel Camerun, nonché ammettere l’importazione temporanea (sospensione dei dazi) di un’automobile per economia domestica;
4. accordare gratuitamente e senza indugio i visti d’entrata e di uscita chiesti dalle autorità svizzere o dai loro rappresentanti nel Camerun per queste persone e le loro famiglie;
5. rilasciare un certificato di missione, che assicuri loro completa assistenza da parte dei servizi di Stato nell’adempimento dei proprio compito;
6. assumere la responsabilità dei danni che cagionerebbero nell’adempimento della loro missione, salvo che i danni siano stati cagionati intenzionalmente o che risultino da una colpa o da una negligenza gravi;
7. garantire la loro sicurezza.

##### **Art. 8** {#art_8 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.946.292.271.1--8}
Le disposizioni del presente protocollo saranno parimente applicate alle persone inviate dalla Svizzera e alle loro famiglie, esercitanti già un’attività nel Camerun, sotto gli auspici della cooperazione tecnica fra i due Governi, nel senso dell’articolo 1, lettere a e b, qui sopra.

##### **Art. 9** {#art_9 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.946.292.271.1--9}
Le Parti contraenti prenderanno contatto periodicamente per analizzare i risultati ottenuti nella realizzazione dei progetti di cooperazione che sono oggetto del presente accordo.

##### **Art. 10** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.946.292.271.1--10}
Il presente protocollo di applicazione entra in vigore il giorno della sua firma. Esso resterà in vigore fino a quando lo sarà l’accordo concernente il commercio, la protezione degli investimenti e la cooperazione tecnica tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica federale del Camerun.

Fatto a Jaundé, il 26 gennaio 1967, in due esemplari originali, nelle lingue francese e inglese, il solo testo francese facendo fede.

| Per il <br>Consiglio federale svizzero<br>Fritz Real | Per il <br>Governo del Camerun<br>B. Bindzi |
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[^1]: Dal testo originale francese.
[^2]: RS  **0.946.292.271**